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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/06/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 925/2024 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentati e difesi,
[...] CodiceFiscale_2 giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Drago;
APPELLANTI
Contro
, in persona dell'amministratore pro-tempore Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CP_2 P.IVA_1
Antonino Geraci;
APPELLATO
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 18 marzo 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 271, pubblicata il 15 gennaio 2024, il giudice unico del Tribunale di
Catania rigettava la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da responsabilità extracontrattuale proposta da nei confronti del Parte_3 Controparte_1
Nulla statuiva sulle spese in ragione della contumacia del
[...]
convenuto. CP_1
A sostegno di tale pronuncia il tribunale, rilevava che “Nella fattispecie in esame manca la prova che l'evento dannoso sia derivato dalle condizioni del marciapiedi di proprietà . Ed infatti, innanzitutto, nell'atto di citazione la ha CP_3 Parte_3 denunciato l'esistenza “di una buca presente sul marciapiedi, non segnalata e non coperta”, mentre i luoghi raffigurati nelle foto prodotte, peraltro in fotocopia non visibile, raffigurano un marciapiedi, innanzitutto non certamente collegato al luogo dell'asserito incidente (il civico del portone non viene raffigurato insieme al marciapiedi), e, comunque, in condizioni diverse da quelle denunciate nell'atto di citazione ...... Ma, a prescindere da ciò, quello che è più importante è la circostanza che non coincidono i tempi di tutto il fatto: la testimone sentita ha riferito che quel 3 ottobre 2016 “verso le ore 19.15” ..... Tuttavia, dalla documentazione medica prodotta risulta che l'invio della richiesta per l'intervento del 118 avveniva alle 18.59
..... E, poi, un altro elemento importante è l'indicazione nel verbale di pronto soccorso dei
“Dati anamnestici: ACCIDENTALE” .... incompatibile con una caduta per strada per le condizioni del marciapiedi”.
Avverso tale decisione e , nella qualità di Parte_1 Parte_2 eredi di , hanno interposto appello con atto di citazione notificato in data 3 Parte_3 luglio 2024, sulla base di due ragioni di censura.
Si è costituito in giudizio il , Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter del
18 marzo 2025.
Motivi della decisione
Prima di esaminare i motivi sui quali si articola l'impugnazione, ritiene la Corte necessario, siccome eventualmente assorbente rispetto al merito dell'impugnazione, esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal Controparte_1
[...]
Ad avviso dell'appellato condominio l'impugnazione è inammissibile per la nullità della notifica del gravame, che ha comportato il sopravvenuto giudicato della sentenza e, quindi, la tardività dell'impugnazione. Sostiene che la notifica a mezzo pec, ai sensi dell'art. 18 n. 5 del DM 44/2011, può avvenire presso indirizzi di posta elettronica certificati a condizione che l'indirizzo risulti da almeno uno dei cinque elenchi pubblici indicati dall'art. 16-ter della Legge 221/2012; che l'indirizzo di posta elettronica presso cui è stato notificato l'atto di Email_1 appello, non risulta in nessuno di detti registri;
che la notifica è da ritenere nulla, senza che possa attribuirsi alla costituzione in giudizio del effetto sanante, essendo CP_1 avvenuta quando era già maturato il giudicato.
L'eccezione è fondata.
L'art. 3 bis della L. 21 gennaio 1994 n. 53 stabilisce che “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”. Il successivo art. 11 dispone che “Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è' stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”.
Ai sensi dell'art. 16 ter della legge 17 dicembre 2012, n. 221 “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”.
Ciò posto, parte appellante non ha contestato, neppure genericamente, la circostanza dedotta dall'appellato che l'indirizzo di posta elettronica CP_1
presso cui è stato notificato l'atto di appello, non risulta dai pubblici Email_1 elenchi summenzionati, sicchè tale circostanza deve ritenersi provata, discendendone la nullità della notifica dell'atto di appello.
Ora, sebbene la costituzione in giudizio del destinatario della notifica nulla comporti, com'è noto, la sanatoria di tale nullità, alcun effetto sanante, nel caso di specie, è attribuibile alla costituzione in giudizio del , essendo avvenuta in data 25 novembre 2024, CP_1 quando la sentenza, per effetto della nullità della notifica, era già passata in giudicato (15 luglio 2024). In tal senso si richiama Cass. 6164/2020 secondo cui il “vizio è sanato dalla costituzione in giudizio della parte a cui la notificazione era destinata, a condizione che non sia "medio tempore" passata in giudicato la sentenza impugnata”.
Va, pertanto, ritenuta l'inammissibilità dell'appello, restando assorbita ogni questione afferente il merito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia euro 5.200,01-26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare in prossimità dei minimi di tariffa i compensi relativi alla fase di trattazione e istruttoria del presente grado, attesa la modesta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 271, pubblicata il 15 gennaio 2024,
[...] Parte_2 del giudice unico del Tribunale di Catania, dichiara inammissibile l'appello.
Condanna in solido e a rifondere, in favore del Parte_1 Parte_2 condominio , le spese del grado, che liquida in complessivi € Controparte_1
4916,00 (ivi compresi €. 1134,00 per la fase di studio, €. 921,00 per la fase introduttiva, €
950,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 1911,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 10 giugno 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena