Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2476/2023 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, dott. Francesco
Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2476/2023 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Poggiomarino alla via Sorrentino n. 190, Parte_1 presso l'avvocato emiliano del balzo, che la rappresenta e difende in virtù della procura apposta in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE
E
avvocato, con studio in Poggiomarino (Na) alla via G. Moscato, Controparte_1
7, difensore di sé medesimo, con indirizzo p.e.c: Email_1
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni:
Opponente: revocare il decreto ingiuntivo in quanto la relativa domanda è carente dei presupposti speciali per la concessione di cui agli art. 633 e 634 c.p.c. perché il credito non è certo, liquido ed esigibile;
nel merito, revocare il decreto ingiuntivo per i motivi di cui all'atto introduttivo ed in particolare, in virtù dell'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente; in ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
pag. 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 5-5-2023 mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
449/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 7-3-2023 notificato in data 30-
3-2023, con il quale era stato ad essa ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
, della somma di euro 11.134,55 oltre interessi e spese, quale somma dovuta per CP_1
l'attività professionale di avvocato svolta in suo favore nella fase stragiudiziale avente ad oggetto il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla stessa e dai suoi figli in conseguenza del sinistro avvenuto in data 31-12-2019 a Poggiomarino in occasione del quale decedeva Persona_1
In particolare, deduceva di aver depositato, in data 4-2-2020, presso il Tribunale di
Torre Annunziata, ricorso ex art. 320 comma 3 c.c., al fine di far ottenere alla cliente l'autorizzazione ad accettare l'eredità in nome e per conto dei figli minori con beneficio di inventario;
di aver estratto copia dell'autorizzazione in data 23-10-2020; di aver effettuato numerose chiamate con la liquidatrice titolare del sinistro alla quale erano state inviate e.mail aventi ad oggetto proposte transattive volte ad evitare l'instaurazione di un giudizio.
A sostegno della spiegata opposizione, contestava la fondatezza della Parte_1 domanda e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e lite.
contestava i motivi di opposizione, chiedendone il rigetto. Controparte_1
2. In primo luogo, va precisato che il presente giudizio deve essere deciso nelle forme del rito ordinario secondo le disposizioni vigenti prima della entrata in vigore della cd. riforma IA (ex art. 35 d.lgs. 149/2022), atteso che riguarda una opposizione al decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.) proposto con ricorso depositato in data 27-2-2023, relativo alla richiesta di pagamento del compenso per le attività professionali di avvocato svolte in sede stragiudiziale.
Le diverse forme con le quali il giudizio è stato concluso, ovvero mediante l'assegnazione dei termini di cui all'art. 281 quinques c.p.c. previsti dal testo della norma pag. 2 attualmente vigente, in quanto non hanno comportato alcun pregiudizio alle difese delle parti, che hanno depositato i rispettivi atti e illustrato le proprie conclusioni e difese, non impediscono la decisione della lite.
3. Va poi evidenziato, in diritto, che, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c.
In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30-10-2001, n.
13533).
4. Nel merito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo allegando che Parte_1 il nominato difensore era stato inadempiente.
In particolare, ha dedotto che nel mese di ottobre del 2021, l'avvocato le aveva CP_1 riferito che la compagnia di assicurazione Conte – Admiral Insurance aveva offerto la somma di euro 200.000,00 ad ogni figlio, per un totale di euro 400.000,00 ma che ella non aveva ritenuto congrua l'offerta e che, pertanto, non l'accettava; a seguito delle pag. 3 insistenze dell'avvocato, la gli revocava il mandato in data 10-12-2021 rivolgendosi Pt_1 successivamente ad altro legale.
Effettuava poi l'accesso agli atti presso la compagnia assicurativa e scopriva che l'opposto aveva inviato alla stessa un'accettazione datata 7-9-2021 firmata falsamente da e soprattutto un'autorizzazione del giudice tutelare presso il Tribunale di Parte_1
Torre Annunziata contrassegnata dal n. 1645/2021 di cui ella ignorava di aver fornito impulso;
a seguito di richiesta di copie, presentata in data 22-3-2022 alla cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale, constatava che vi era l'atto di quietanza predisposto dalla compagnia di assicurazioni ConTe, con la propria firma apocrifa, l'istanza di liquidazione (ricorso) mai firmata e soprattutto, la procura alle liti con la propria firma falsa. Nel mese di maggio, la compagnia assicurativa - sul presupposto del provvedimento giudiziario autorizzativo alla riscossione delle somme, dell'accettazione e della quietanza con firme apocrife - provvedeva a bonificare l'intera somma di euro 400.000,00 in favore di e per tali gravi fatti, ritenendoli di rilevanza penale, depositava Parte_1 denuncia querela innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre
Annunziata, con la quale disconosceva le proprie firme riservandosi di costituirsi parte civile onde ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Aggiungeva che la vittima del sinistro mortale, alla data del decesso, aveva 47 anni, il figlio aveva 7 anni mentre ne aveva 6; in applicazione del Persona_2 CP_1 calcolo del danno non patrimoniale da perdita parentale facente riferimento alle tabelle del tribunale di Roma, sarebbe spettata ad ogni figlio, la somma di euro 290.000,00
(complessivamente, euro 580.000,00) a cui andava aggiunto il danno patrimoniale. Al contrario, il difensore dell'opponente accettava contro la volontà della propria assistita una somma notevolmente inferiore come sopra detto, inducendo il giudice tutelare di questo tribunale a concedere un'autorizzazione alla riscossione di somme mai richiesta dall'opponente e favorendo di tal guisa, la controparte compagnia assicurativa che così pagava una somma notevolmente inferiore a discapito dell'interesse dell'odierna opponente.
Per tali ragioni, lamentava la grave violazione delle norme del codice deontologico forense che disciplinano il dovere di correttezza e di diligenza dell'avvocato (art. 1176 c. 2
c.c.), da commisurare alla natura dell'attività esercitata, e il conseguente inadempimento pag. 4 contrattuale che, ai sensi dell'art. 1460 c.p.c., comportava la perdita del diritto al compenso.
Le argomentazioni dell'opponente sono state confutate dalle deduzioni di controparte.
In particolare, l'opposto ha osservato che la era a conoscenza della transazione, Pt_1 per come si desumeva dal fatto che aveva fornito al difensore i documenti necessari per ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare al fine di incassare le somme riconosciute in favore dei figli minori nonché dalla comunicazione all'avvocato del codice IBAN da indicare nell'atto di quietanza per accreditare la somma sul proprio conto.
L'opponente poi, al momento della revoca del mandato (10-1-2022) non aveva manifestato insoddisfazione in ordine alla transazione, il nuovo difensore aveva rinegoziato gli onorari ma non anche la somma liquidata a titolo di indennizzo;
la , in seguito, Pt_1 aveva chiesto (il 22-3-2022) le copie degli atti relativi alla richiesta di autorizzazione al giudice tutelare successivamente alla richiesta di pagamento del compenso da parte dell'opposto (in data 4-3-2022) e solo in data 14-10-2022 aveva proposto la denunzia- querela.
Sulla scorta di tali circostanze di fatto, il disconoscimento delle firme apposte alla procura conferita al difensore, all'accettazione dell'offerta del 7-9-2021 e alla quietanza – che a dire dell'opposto, sono state da lui autenticate in assenza della cliente, per essere stati i documenti recapitati presso lo studio già firmati – non assumono rilievo, poiché la prova del consenso dell'opponente alla stipula dell'accordo transattivo con l'impresa assicuratrice emerge dalla comunicazione del codice IBAN al difensore, che l'opposta non ha dedotto di aver comunicato prima della comunicazione dell'offerta dal parte dell'avvocato , e dalla mancanza di alcuna reazione tempestiva all'incasso della CP_1 somma liquidata dalla impresa di assicurazione.
In particolare, il secondo profilo emerge dalle seguenti circostanze di fatto: dal momento in cui l'opponente aveva acquisito le copie degli atti presso l'ufficio del giudice tutelare del tribunale (22-3-2022) e, quindi, la quietanza con allegati in discorso, sino all'incasso della somma stabilita (maggio 2022), alcuna contestazione o iniziativa era stata intrapresa o comunicata all'impresa di assicurazione;
la denuncia querela è stata proposta solo il 14-10-2022 e la nuova richiesta di risarcimento formulata nell'interesse della
, è stata respinta dalla impresa assicurativa con nota del 3-11-2022 (depositata il Pt_1
pag. 5 15-2-2024), a distanza quindi di diversi mesi rispetto alla conoscenza delle lamentate false sottoscrizioni.
Conferma e riscontro ulteriore di tale convincimento, inoltre, si ravvisa nella circostanza che nell'atto di revoca del mandato del 10-1-2022 in atti, la cliente non ha fatto alcun accenno all'allegato inadempimento o, comunque, alla insoddisfazione della somma incassata a titolo transattivo.
Alla stregua di tutto quanto evidenziato, risultando provato che la cliente ebbe ad accettare la proposta transattiva formulata dalla impresa di assicurazione, alcun inadempimento appare ravvisabile nel comportamento del difensore che ha legittimamente richiesto il pagamento del compenso maturato per le prestazioni stragiudiziali espletate.
5. Per quanto concerne il quantum debeatur, ovvero l'esattezza e la congruità delle tariffe applicate dal professionista, tenuto conto delle deduzioni offerte in ordine alle specifiche attività espletate, considerato il pregio dell'attività prestata, la natura, la semplicità dell'affare e i risultati conseguiti, deve essere riconosciuta all'opposto, applicando i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, aggiornati sulla base del d.m. n. 147 del 13-8-2022, in riferimento allo scaglione da euro 260.001,00 a 520.000,00 (nel cui ambito è compresa la somma liquidata), previsto per l'assistenza stragiudiziale, la somma di euro 3.082,00.
Per tutto quanto esposto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere sostituito dalla condanna dell'opponente nei limiti del diritto accertato, in considerazione della natura di domanda di merito sul diritto di credito azionato, propria del ricorso per ingiunzione.
Conseguentemente, previa revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente deve essere condannata a pagare, in favore dell'opposto, la somma di euro 3.082,00 oltre interessi legali dalla costituzione in mora.
6. Le spese di lite compensate per la metà ex art. 92 comma 2 c.p.c., atteso il parziale accoglimento della domanda, seguono per il resto il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-
8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro
1.100,01 a euro 5.200,00: fase studio, euro 425,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase pag. 6 istruttoria/trattazione, euro 851,00; fase decisionale, euro 851,00. Il tutto ridotto della metà).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti , ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese,
[...] Controparte_1 così provvede:
A) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 449/2023, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 7-3-2023 notificato in data 30-3-2023;
B) condanna al pagamento della somma euro 3.082,00 oltre interessi Parte_1 legali dalla costituzione in mora, in favore di;
Controparte_1
C) compensa le spese processuali per la metà e condanna al pagamento Parte_1 della residua parte in favore di , che liquida in euro 1.276,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti.
Torre Annunziata, 13 gennaio 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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