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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 12307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12307 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
XIII SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 43029/2021, promossa da:
CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Mattia Mari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, Via Mosca n. 12, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore attore;
CONTRO
CP_2
in persona del Sindaco p.t. Avv. rapp.ta e difesa dal Prof. Avv. Salvatore Sica e CP_3
dall'Avv. Angela Raimondo, sia congiuntamente che disgiuntamente, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sica sito in
Roma, alla via Del Pozzetto n 122
convenuta;
NONCHE'
CP_4
1
[...] in persona del legale rappresentante p.t., , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_5
Vincenzo Floro, elettivamente domiciliati in Roma, al viale delle Milizie n. 38 (c/o Avv. Domenico
Chiarello) in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione terza chiamata;
OGGETTO: sinistro stradale;
Conclusioni: come precisate nelle note per l'udienza del 17/3/2025, che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, onveniva in giudizio CP_1 CP_2
per sentirla condannare, in via esclusiva o in subordine concorsuale, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 05/03/2018, in
Roma, via Circonvallazione Salaria intersezione con via Mascagni, alle ore 20:01 circa.
In sintesi, per quanto qui rileva al fine della decisione, esponeva l'istante che, alla guida del motociclo Yamaha AJ tg. BJ19271 di sua proprietà, percorreva a velocità moderata la corsia destra di circ.ne Salaria, in Roma, con provenienza Ponte delle Valli e direzione Via Mascagni, quando all'altezza della curva posta all'intersezione con la predetta via rovinava a terra, nonostante il previo tentativo di operare una manovra di emergenza, per effetto di una buca non segnalata presente sulla carreggiata, non oggettivamente visibile né soggettivamente percepibile a causa dell'assenza di adeguata illuminazione, aggravata dalla tarda ora serale in cui si verificava l'evento, nonché dalle condizioni meteorologiche e del fondo stradale bagnato per umidità in atto.
In particolare, quest'ultima circostanza, rendendo scuro l'asfalto in maniera uniforme, gli ingenerava l'erronea convinzione di transitare su di un unico piano omogeneo ed in quanto tale privo di ammaloramento.
2 All'interno della buca era inoltre presente dell'acqua, che contribuiva ulteriormente a celarne l'effettiva ed elevata profondità costituendo essa una condizione di pericolo occulto, suscettibile, per la sua pericolosità intrinseca, di arrecare danni a terzi.
In conseguenza dell'accaduto esso riportava lesioni fisiche, per cui veniva prelevato con CP_1
ambulanza del 118 dal luogo del sinistro e trasportato presso il reparto di primo soccorso dell'Ospedale S. Pertini, ove veniva diagnosticata la frattura della spalla sinistra e la contusione con escoriazione della coscia sinistra con prognosi di gg. 30 S.C.
Intervenivano sul posto gli agenti della Polizia Locale di che redigevano relazione CP_2
versata in atti.
Deduceva quale causa petendi la responsabilità dell'Ente alternativamente ai sensi degli art.li
2051 e 2043 c.c. nella qualità di proprietario e/o gestore del tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro, soggiungendo che il medico incaricato da esso attore aveva ritenuto sussistente, oltre ad un periodo di invalidità temporanea, postumi permanenti nella misura del 15%. A seguito del sinistro il motociclo Yamaha AJ aveva riportato ingenti danni materiali ed era stato rottamato, risultando ogni riparazione antieconomica;
in base a preventivo di spesa, il danno materiale poteva valutarsi nella misura di euro 3228,49 inclusa IVA.
Erano state altresì sostenute spese mediche parzialmente non rimborsate in sede assicurativa.
Con raccomandata del 26/3/2019 trasmetteva senza esito l'invito all'Ente per la negoziazione assistita.
Infine la società incaricata dalla OYs – compagnia assicuratrice della CP_6 CP_4
(società addetta alla manutenzione del tratto di strada interessata dal sinistro) – di gestire la fase stragiudiziale del sinistro, aveva valutato i postumi permanenti nella misura del 15% oltre la temporanea, quantificando il danno complessivo (compreso anche quello materiale) nella misura di euro 59.207,00.
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Con comparsa del 5/10/2021 si costituiva in giudizio eccependo CP_2
preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli art.li 163 e 164 del c.p.c. per indeterminatezza degli elementi fattuali e giuridici posti a sostegno della pretesa attorea.
3 Nel merito osservava che l'unico responsabile del sinistro doveva ritenersi lo stesso il CP_1
quale, presumibilmente a causa della condotta distratta e della velocità non consona allo stato dei luoghi, in ragione del fondo stradale scivoloso, non si avvedeva della buca in tempo utile ad evitare l'impatto in violazione dell'art. 141, co. I, C.d.S. secondo cui: “…È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione…” .
Escludeva poi la responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 2051 c.c. avendo il comportamento colposo dell'istante, sulla scorta del principio di autoresponsabilità di cui all'art. 1227 c.c., integrato il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
Contestava anche il quantum della domanda, sfornita di adeguato sostegno probatorio, ed infine chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio la ditta con cui l'Ente aveva CP_4
stipulato un contratto di appalto per la manutenzione, sorveglianza e pronto intervento della strada ove avveniva il sinistro.
Osservava infatti che ai sensi di quanto stabilito nell'accordo quadro stipulato tra il CP_7
e la ditta quest'ultima si obbligava a garantirla, manlevarla e tenerla indenne
[...] CP_4
da ogni responsabilità civile per i danni causati a terzi.
Nel merito concludeva per il rigetto di ogni avversa pretesa perché nulla, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata con espressa richiesta, in caso di accoglimento della domanda attorea, che la ditta venisse dichiarata civilmente responsabile dei danni CP_4
patiti dall'istante in qualità di appaltatrice del servizio di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento del tratto di strada interessato dal sinistro, così come stabilito dall'Accordo
Quadro stipulato dalle parti.
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Autorizzata nella prima udienza di comparizione del 18/11/2021 e poi effettuata la chiamata del terzo, con comparsa del 28/02/2022 si costituiva la deducendo preliminarmente CP_4
che il contratto di appalto non ne aveva comportato la posizione di custode, in quanto
4 l'affidamento in appalto del servizio di manutenzione stradale non fa venire meno la responsabilità dell'Ente proprietario nei confronti del danneggiato.
Escludeva poi la configurabilità di un suo inadempimento contrattuale stante l'avvenuto rilascio, da parte della stazione appaltante, del certificato di regolare esecuzione dei lavori e del fatto che la propria responsabilità era limitata agli interventi impartiti volta per volta, con esclusione di un obbligo di manutenzione generalizzato.
Eccepiva comunque anch'essa l'infondatezza della pretesa attorea ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto la condotta ed in particolare la violazione del limite di velocità di 30 km. orari su strada resa viscida dall'umidità da parte del integrava il fortuito, interruttivo del nesso di CP_1
causalità, tra cosa ed evento dannoso nonché di quella avanzata ai sensi dell'art. 2043 c.c., non potendosi nella fattispecie riscontrare la cd. insidia e/o trabocchetto a sostegno della dedotta colpa dell'Ente.
Contestava comunque il quantum rivendicato dal trattandosi di una pretesa che non CP_1
risultava provata, oltre ad essere sproporzionata rispetto agli esiti subiti.
La Società concludeva nel merito per il rigetto delle domande per le quali veniva chiamata in garanzia da perché manifestamente infondate. CP_2
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Con comparsa del 4/3/2022 si costituiva il nuovo difensore del richiamando il contenuto CP_1
dei precedenti scritti per l'attore.
Veniva espletata l'istruttoria con assunzione della prova testimoniale e svolgimento della C.T.U. medico-legale.
Versate in atti rituali memorie, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni all'udienza del 17 marzo 2025 e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità della citazione formulata dal convenuto.
5 Essa è infondata e va disattesa. Invero, dall'esame del contenuto dell'atto di citazione è agevole riscontrare la presenza degli elementi di fatto e di diritto sulla scorta dei quali l'istante ha avanzato le sue pretese risarcitorie.
Egli ha descritto in maniera sufficiente la dinamica del sinistro allegando la sua derivazione causale dalla buca sussistente su strada di proprietà dell'Ente e ha invocato la responsabilità di quest'ultimo, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c.
La domanda attorea, anche quella subordinata, è stata pertanto spiegata conformemente al disposto degli art.li 163 e 164 c.p.c. essendo stata allegata una fattispecie di responsabilità extracontrattuale con l'indicazione di tutti gli elementi fattuali e giuridici necessari per la sua astratta configurazione, come peraltro risulta anche dalla circostanza che l' convenuto è stato in grado di replicare nei propri scritti difensivi agli avversi assunti contestandone la fondatezza.
Nel merito, va esaminata prima la domanda principale proposta dall'attore, tesa all'accertamento dell'esclusiva responsabilità di in relazione al sinistro de quo. CP_2
Giova allora partire dal contenuto del verbale redatto dall'istruttore di Polizia Locale
[...]
, giunto in data 5/3/2018 alle 22:55 in Circonvallazione Salaria altezza via Mascagni, Per_1
presumibilmente a 2 ore e 54 minuti dal sinistro (verificatosi alle 20:01), il quale ha accertato che il motociclo Yamaha AJ targato BJ19721 era rimasto coinvolto nell'incidente e il suo conducente, , rimasto infortunato, era già CP_1
stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale SANDRO PERTINI.
L'operante ha indicato quali circostanze rilevanti: il fondo stradale bagnato per umidità in atto,
l'illuminazione sufficiente, la visibilità buona (pur a fronte del cielo nuvoloso e dell'ora serale), la curva a visuale libera, la pavimentazione dissestata.
Occorre poi prendere in considerazione la prova testimoniale assunta in corso di causa.
Il teste non ha assistito direttamente al sinistro in esame, ma ha dichiarato di essere una Tes_1
delle persone che sono state coinvolte in altri sinistri il medesimo giorno a causa delle buche presenti in quel tratto di strada. In particolare, l'uomo ha affermato di essere anch'egli caduto in
6 una buca piena d'acqua, non segnalata, precisando che vi erano parecchie buche non percepibili a causa del buio e dell'illuminazione inesistente.
È stato inoltre ascoltato il teste il quale ha dichiarato di aver scorto il igzagare Tes_2 CP_1
sbandando e poi cadere in terra. Il Tribunale non ritiene tuttavia il sufficientemente Tes_2
attendibile, avendo egli affermato di non rammentare né su quale corsia si trovasse il al CP_1
momento della caduta, né se piovesse o fosse bagnato per terra. Infatti non è credibile che il teste non ricordi circostanze fondamentali come quelle dianzi menzionate.
Ora, pur a fronte dell'inattendibilità del sedicente testimone oculare, osserva il decidente che non vi è motivo di negare la storicità del fatto, ovvero la caduta del motociclista a cagione della presenza di una buca sul manto stradale, attesa la presenza della relazione della Polizia
Municipale, che ha direttamente constatato la presenza di tale buca, benché riparata poco prima dell'arrivo in loco degli operanti. Essi hanno al riguardo osservato che la buca aveva dimensioni di 80 cm. di lunghezza e 50 cm. di larghezza, soggiungendo che colui che aveva eseguito la riparazione aveva riferito come fosse “molto profonda”.
La ha eccepito che in data 23.02.2018 ha istituito sulla viabilità CP_4 CP_2
teatro del sinistro il limite di velocità di 30 km/h., ma l'allegazione è sfornita di prova. In specie, non è dato sapere se effettivamente il limite in questione sia vigente sul tratto luogo della caduta
(al riguardo nulla dice la relazione della polizia municipale).
Ulteriore elemento da prendere in considerazione ai fini della individuazione della responsabilità del sinistro riguarda lo stato di tale tratto di strada. Benché parte attrice assuma che l'unico ammaloramento presente su detto segmento fosse costituito proprio dalla buca che ha causato la caduta del motociclista, in realtà la Polizia di Roma Capitale ha descritto la pavimentazione come “dissestata”, precisando di aver segnalato all'addetto alla manutenzione di effettuare la riparazione “di altre buche nel percorso antecedente il luogo del presente sinistro”.
Se ne può dedurre, in buona sostanza, che contrariamente alla tesi attorea il tratto di
Circonvallazione Salaria nel quale è avvenuto il sinistro non fosse in buone condizioni di manutenzione e che la buca che ha causato la caduta del motociclo non era l'unica presente, come d'altra parte asserito anche dal teste (il quale ha parlato di molteplici buche). Tes_1
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7 In punto di diritto va osservato che l'applicabilità della responsabilità (oggettiva) per danni derivanti da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. si pone in termini problematici quando custode è la Pubblica Amministrazione, atteso che mentre il privato ha il potere di escludere i terzi dall'uso del bene che sia fonte di potenziale pericolo (e risponde dei danni anche in base al principio cuius commoda, eius incommoda), il custode di beni demaniali destinati all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio imprevedibili e potenzialmente indeterminati, non potendo esercitare un analogo ius excludendi e dovendo quindi sottostare al rischio dei comportamenti più o meno corretti e civili degli utilizzatori, di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni.
Ciò posto, la giurisprudenza più risalente, nel tentativo di delimitare i rischi del gestore pubblico, aveva stabilito che la norma dell'art. 2051 c.c. non si applicava ai beni demaniali qualora la loro estensione territoriale fosse tale da non consentire una vigilanza o un controllo idonei ad evitare l'insorgere di situazioni di pericolo, potendo semmai ravvisarsi una responsabilità solo ai sensi del generale principio del neminem laedere (art. 2043 c.c.) ove nel caso di specie si riscontrasse l'esistenza di un pericolo occulto. Detto orientamento tuttavia ha subìto una evoluzione a partire dalla sentenza n. 156/99 della Corte Costituzionale, che ha affermato il principio per cui alla P.A. non è applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c. solo quando sul bene demaniale non sia possibile esercitare, per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso diretto e generale da parte di terzi, un controllo continuo ed efficace, idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti. La giurisprudenza successiva, rifuggendo dunque dall'affermazione di una esclusione aprioristica della responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. per la custodia di beni demaniali, ha ritenuto che occorra piuttosto effettuare un rigoroso accertamento caso per caso, nell'ambito del quale l'estensione dei beni e l'uso generale degli stessi da parte degli utenti configurano solo indici da tenere in attenta considerazione insieme ad altri elementi parimenti significativi (ad es. le caratteristiche della strada, la posizione, le dotazioni, l'ubicazione all'interno o all'esterno della perimetrazione del centro abitato) al fine di verificare se sia possibile l'esercizio di un effettivo potere di vigilanza e controllo.
Nell'ottica di una ricostruzione della nozione di caso fortuito in termini più elastici e quindi di una selezione più mirata dei rischi da attribuire al custode, si è poi ulteriormente sottolineata la necessità di tener conto della natura delle cause che abbiano provocato il danno, distinguendosi quelle intrinseche alla struttura del bene (ad es. in materia di strade, l'usura o il dissesto del
8 fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole) - che in quanto fattori di rischio conosciuti o conoscibili da parte del custode sono idonee a generare responsabilità ex art. 2051 c.c. - da quelle costituite dalla condotta estemporanea di terzi (es. perdita di olio ad opera di un veicolo di passaggio, abbandono di altri agenti offensivi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza nemmeno con la più diligente attività di manutenzione e quindi inidonee a configurare una responsabilità per custodia in capo alla P.A.
(in questo senso v. Cass. n. 15042/2008).
In questo quadro si è precisato che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (es. macchia d'olio presente sulla pavimentazione stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7805 del 27/03/2017; n.
6101/2013)
Sul piano della ripartizione dell'onus probandi grava sull'amministrazione l'onere di provare le circostanze idonee ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (e quindi il caso fortuito), mentre il danneggiato deve solo provare il rapporto di custodia, la lesione e la sua derivazione causale dalla situazione del bene (Cass. n. 19653/2004).
Occorre poi rilevare che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051
c.c. non esclude la configurabilità di un concorso colposo della vittima nella produzione del danno (art. 1227 c.c.), potendo tale condotta, a seconda delle circostanze concrete, integrare il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno, ovvero ridurre le responsabilità del custode in relazione alla gravità della colpa della vittima e delle conseguenze che ne sono derivate (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9546 del 22/04/2010: “Ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione del manto stradale da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un
9 comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., che tale comportamento integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A.”).
Tornando ora al caso di specie, non vi è dubbio che il manto stradale, nel luogo ove è avvenuto il fatto, fosse in cattive condizioni di manutenzione per la presenza di molteplici buche, circostanza questa che rende responsabile la pubblica amministrazione, trattandosi di incuria ad essa riferibile, in particolare considerando che la Circonvallazione Salaria è strada molto frequentata e facente parte del tessuto urbano della capitale, sicché non può essere addotta una impossibilità di esercitarvi un adeguato controllo ed una idonea manutenzione. Tuttavia, va anche considerata la condotta del motociclista, che era tenuto a conformare il proprio comportamento alle concrete condizioni della strada e specificamente alla visibilità appena sufficiente, nonché alla pavimentazione dissestata (stante la presenza di diverse buche)
(art.141, co. I, c.d.s.: “…È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione…”).
Pertanto, pur non risultando dimostrato che il limite di velocità vigente fosse di 30 km. orari,
l'orario serale, la visibilità non ottimale e lo stato di diffuso dissesto della strada imponevano una velocità inferiore rispetto a quella tenuta dal considerato che tra la buca e il punto in CP_1
cui il motociclo è stato rinvenuto nella posizione statica finale corre una distanza di ben 22 metri.
In conclusione, ritiene il Tribunale che la responsabilità del sinistro vada attribuita per il 50% a e per l'altro 50% al dovendo ravvisarsi un concorso colposo del CP_2 CP_1
danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. in ragione della condotta imprudente di costui.
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Si può ora passare alla disamina della domanda di garanzia/manleva proposta dall'Ente nei confronti della SIBAR S.R.L.
10 ha chiesto che la ditta venga dichiarata civilmente responsabile dei CP_2 CP_4
danni patiti da controparte in qualità di appaltatrice del servizio di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento del tratto di strada interessato dal sinistro così come stabilito dall'Accordo Quadro stipulato dalle parti.
In effetti con scrittura privata del 26/9/2017 ha affidato alla CP_2 CP_4
l'appalto per la manutenzione, sorveglianza e pronto intervento anche riguardo al tratto di strada ove si è verificato il sinistro oggetto della presente controversia (circostanza questa in ogni caso non oggetto di contestazione).
Posto che il sinistro si è verificato in data 5/3/2018 risulta dalla documentazione in atti che i lavori sono stati ultimati in data 23/4/2018, quindi solo in un secondo tempo.
Peraltro, l'appalto è stato prorogato di 30 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità.
Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è del 15/7/2020.
In sostanza, la documentazione attesta che i lavori, al momento dell'incidente, non erano stati completati, tanto è vero che la è intervenuta in riparazione della strada anche il giorno in CP_4
cui esso si è verificato, come risulta dalla relazione della Polizia Locale.
Pertanto, le certificazioni allegate dalla terza chiamata non valgono di per sé ad escludere l'inadempimento dedotto dall'Ente, non costituendo prova della tempestiva riparazione dei dissesti presenti. Piuttosto, la ai sensi dell'art. 1218 c.c., per sottrarsi dall'invocata CP_4
responsabilità contrattuale, aveva l'onere di dimostrare la causa, ad essa non imputabile, che ha reso impossibile la corretta esecuzione della prestazione. La predetta causa di impossibilità invece non solo non è stata dimostrata, ma nemmeno allegata, posto che la società si è limitata ad eccepire l'esistenza di certificazioni inconferenti per quanto sopra già argomentato.
Risulta invece dalla relazione dell'incidente redatta dai pubblici ufficiali intervenuti che la manutenzione della strada è stata tardiva, in quanto eseguita solo dopo il verificarsi del sinistro.
La società infatti ha contrattualmente assunto non solo l'obbligo della riparazione della strada, ma anche quello della sua sorveglianza continuativa proprio allo scopo di provvedere tempestivamente alle riparazioni necessarie per evitare i sinistri degli utenti (l'art. 7 dell'accordo
11 quadro recita: “L'impresa dovrà effettuare, con proprio personale e mezzi, una continua ricognizione del patrimonio stradale, in consegna, con l'obbligo di tenere costantemente sotto controllo lo stato dei beni e di rilevare tempestivamente, con periodicità idonea, eventuali stati di pericolo che dovranno essere opportunamente segnalati al Pronto Intervento H24). Ne risulta smentita la tesi della terza chiamata là dove sostiene che l'obbligazione assunta fosse limitata agli ordini impartiti volta per volta dall'amministrazione capitolina, con esclusione di un obbligo di manutenzione generalizzato.
Fondata quindi è la pretesa avanzata dall'Ente nei confronti della chiamata in causa.
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Per quanto concerne il quantum debeatur, il C.T.U., nominato nell'udienza del 15/6/2023, ha accertato che il a seguito dell'evento traumatico del 05.03.2018 riportava CP_1
inizialmente, come risulta dal P.S. dell'Ospedale “S. Pertini”: “Frattura spalla sinistra.
Contusione con escoriazione coscia sinistra”.
Gli esiti finali di tale evento traumatico che si desumono dalla obiettività clinica dianzi riportata si riferiscono alla diagnosi medico-legale seguente: “Esiti di frattura del collo chirurgico e del trochite omerale spalla sinistra (in destrimane), consistenti in marcata ipotonotrofia della muscolatura del cingolo e del braccio, limitazione algo-disfunzionale dei movimenti articolari di intra ed extrarotazione di 1/3, adduzione ed abduzione di 1/4”.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, quello non patrimoniale, facendo applicazione delle tabelle in uso in questo Tribunale (2025) - elaborate in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte – può essere così liquidato in base alle risultanze dell'elaborato peritale:
- 30 gg di invalidità temporanea assoluta = € (130,25 x 30)= 3.907,5
- 60 gg di invalidità temporanea parziale al 50%= € (65,12 x 60)= 3.907,2
- postumi permanenti del 12% (come sopra descritti) = € 27.533,73
12 Non può riconoscersi la chiesta personalizzazione in mancanza di allegazione e dimostrazione di un pregiudizio particolare rispetto a quello subito da una qualunque altra persona affetta dallo stesso grado di lesione;
ed infatti secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione,
“in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (ex multis, Cass. 07/05/2018, n.10912; 30/10/2018, n.27482).
Ed ancora: Le conseguenze dannose da ritenersi normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr.
Cass. Civ. sent. n. 751372018).
Infine, il CTU ha quantificato in euro 4.533,17 le spese mediche sostenute dalla parte, di cui solo euro 2.460,63 risarcibili (in quanto le altre sono state già rimborsate in sede assicurativa).
Per quanto riguarda i danni subiti dalla moto, essi possono essere liquidati in € 3.228, somma portata dal preventivo allegato delle spese per la riparazione del mezzo in seguito al sinistro, così come peraltro riconosciuto anche dal Liquidatore della che era stata incaricata CP_6
della sua gestione dalla LLOYD'S ITALIA, quale impresa garante della R.C. della in CP_4
seguito alla denunzia di sinistro effettuata da quest'ultima.
In definitiva il danno patrimoniale e non patrimoniale ammonta a complessivi € 41.037,06 di cui
è risarcibile per i motivi sopraesposti soltanto il 50% pari ad € 20.518,53.
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi – quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) – dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass.
SS.UU. n.1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale
13 importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per l'effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Le spese di lite vanno poste a carico della convenuta nella misura del 50% in ragione del paritario concorso di colpa tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e conclusione, così provvede:
- accerta e dichiara la pari responsabilità, nella misura del 50% ciascuno, dell'attore e della convenuta nella causazione del sinistro occorso il CP_1 CP_2
05/03/2018, in Roma, via Circonvallazione Salaria intersezione con via Mascagni;
- Condanna per l'effetto al pagamento in favore di a CP_2 CP_1
titolo risarcitorio, dell'importo di € 20.518,53 oltre interessi come da parte motiva;
- accerta la responsabilità contrattuale della nei confronti di CP_4 [...]
in relazione a quanto l'Ente dovrà versare in favore dell'attore a titolo CP_2
risarcitorio in base alla presente sentenza;
- condanna a rifondere in favore dell'attore la metà delle spese di CP_2
giudizio che liquida per l'intero in euro 8000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
ROMA, li 8 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
14
XIII SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 43029/2021, promossa da:
CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Mattia Mari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, Via Mosca n. 12, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore attore;
CONTRO
CP_2
in persona del Sindaco p.t. Avv. rapp.ta e difesa dal Prof. Avv. Salvatore Sica e CP_3
dall'Avv. Angela Raimondo, sia congiuntamente che disgiuntamente, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sica sito in
Roma, alla via Del Pozzetto n 122
convenuta;
NONCHE'
CP_4
1
[...] in persona del legale rappresentante p.t., , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_5
Vincenzo Floro, elettivamente domiciliati in Roma, al viale delle Milizie n. 38 (c/o Avv. Domenico
Chiarello) in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione terza chiamata;
OGGETTO: sinistro stradale;
Conclusioni: come precisate nelle note per l'udienza del 17/3/2025, che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, onveniva in giudizio CP_1 CP_2
per sentirla condannare, in via esclusiva o in subordine concorsuale, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 05/03/2018, in
Roma, via Circonvallazione Salaria intersezione con via Mascagni, alle ore 20:01 circa.
In sintesi, per quanto qui rileva al fine della decisione, esponeva l'istante che, alla guida del motociclo Yamaha AJ tg. BJ19271 di sua proprietà, percorreva a velocità moderata la corsia destra di circ.ne Salaria, in Roma, con provenienza Ponte delle Valli e direzione Via Mascagni, quando all'altezza della curva posta all'intersezione con la predetta via rovinava a terra, nonostante il previo tentativo di operare una manovra di emergenza, per effetto di una buca non segnalata presente sulla carreggiata, non oggettivamente visibile né soggettivamente percepibile a causa dell'assenza di adeguata illuminazione, aggravata dalla tarda ora serale in cui si verificava l'evento, nonché dalle condizioni meteorologiche e del fondo stradale bagnato per umidità in atto.
In particolare, quest'ultima circostanza, rendendo scuro l'asfalto in maniera uniforme, gli ingenerava l'erronea convinzione di transitare su di un unico piano omogeneo ed in quanto tale privo di ammaloramento.
2 All'interno della buca era inoltre presente dell'acqua, che contribuiva ulteriormente a celarne l'effettiva ed elevata profondità costituendo essa una condizione di pericolo occulto, suscettibile, per la sua pericolosità intrinseca, di arrecare danni a terzi.
In conseguenza dell'accaduto esso riportava lesioni fisiche, per cui veniva prelevato con CP_1
ambulanza del 118 dal luogo del sinistro e trasportato presso il reparto di primo soccorso dell'Ospedale S. Pertini, ove veniva diagnosticata la frattura della spalla sinistra e la contusione con escoriazione della coscia sinistra con prognosi di gg. 30 S.C.
Intervenivano sul posto gli agenti della Polizia Locale di che redigevano relazione CP_2
versata in atti.
Deduceva quale causa petendi la responsabilità dell'Ente alternativamente ai sensi degli art.li
2051 e 2043 c.c. nella qualità di proprietario e/o gestore del tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro, soggiungendo che il medico incaricato da esso attore aveva ritenuto sussistente, oltre ad un periodo di invalidità temporanea, postumi permanenti nella misura del 15%. A seguito del sinistro il motociclo Yamaha AJ aveva riportato ingenti danni materiali ed era stato rottamato, risultando ogni riparazione antieconomica;
in base a preventivo di spesa, il danno materiale poteva valutarsi nella misura di euro 3228,49 inclusa IVA.
Erano state altresì sostenute spese mediche parzialmente non rimborsate in sede assicurativa.
Con raccomandata del 26/3/2019 trasmetteva senza esito l'invito all'Ente per la negoziazione assistita.
Infine la società incaricata dalla OYs – compagnia assicuratrice della CP_6 CP_4
(società addetta alla manutenzione del tratto di strada interessata dal sinistro) – di gestire la fase stragiudiziale del sinistro, aveva valutato i postumi permanenti nella misura del 15% oltre la temporanea, quantificando il danno complessivo (compreso anche quello materiale) nella misura di euro 59.207,00.
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Con comparsa del 5/10/2021 si costituiva in giudizio eccependo CP_2
preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli art.li 163 e 164 del c.p.c. per indeterminatezza degli elementi fattuali e giuridici posti a sostegno della pretesa attorea.
3 Nel merito osservava che l'unico responsabile del sinistro doveva ritenersi lo stesso il CP_1
quale, presumibilmente a causa della condotta distratta e della velocità non consona allo stato dei luoghi, in ragione del fondo stradale scivoloso, non si avvedeva della buca in tempo utile ad evitare l'impatto in violazione dell'art. 141, co. I, C.d.S. secondo cui: “…È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione…” .
Escludeva poi la responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 2051 c.c. avendo il comportamento colposo dell'istante, sulla scorta del principio di autoresponsabilità di cui all'art. 1227 c.c., integrato il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
Contestava anche il quantum della domanda, sfornita di adeguato sostegno probatorio, ed infine chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio la ditta con cui l'Ente aveva CP_4
stipulato un contratto di appalto per la manutenzione, sorveglianza e pronto intervento della strada ove avveniva il sinistro.
Osservava infatti che ai sensi di quanto stabilito nell'accordo quadro stipulato tra il CP_7
e la ditta quest'ultima si obbligava a garantirla, manlevarla e tenerla indenne
[...] CP_4
da ogni responsabilità civile per i danni causati a terzi.
Nel merito concludeva per il rigetto di ogni avversa pretesa perché nulla, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata con espressa richiesta, in caso di accoglimento della domanda attorea, che la ditta venisse dichiarata civilmente responsabile dei danni CP_4
patiti dall'istante in qualità di appaltatrice del servizio di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento del tratto di strada interessato dal sinistro, così come stabilito dall'Accordo
Quadro stipulato dalle parti.
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Autorizzata nella prima udienza di comparizione del 18/11/2021 e poi effettuata la chiamata del terzo, con comparsa del 28/02/2022 si costituiva la deducendo preliminarmente CP_4
che il contratto di appalto non ne aveva comportato la posizione di custode, in quanto
4 l'affidamento in appalto del servizio di manutenzione stradale non fa venire meno la responsabilità dell'Ente proprietario nei confronti del danneggiato.
Escludeva poi la configurabilità di un suo inadempimento contrattuale stante l'avvenuto rilascio, da parte della stazione appaltante, del certificato di regolare esecuzione dei lavori e del fatto che la propria responsabilità era limitata agli interventi impartiti volta per volta, con esclusione di un obbligo di manutenzione generalizzato.
Eccepiva comunque anch'essa l'infondatezza della pretesa attorea ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto la condotta ed in particolare la violazione del limite di velocità di 30 km. orari su strada resa viscida dall'umidità da parte del integrava il fortuito, interruttivo del nesso di CP_1
causalità, tra cosa ed evento dannoso nonché di quella avanzata ai sensi dell'art. 2043 c.c., non potendosi nella fattispecie riscontrare la cd. insidia e/o trabocchetto a sostegno della dedotta colpa dell'Ente.
Contestava comunque il quantum rivendicato dal trattandosi di una pretesa che non CP_1
risultava provata, oltre ad essere sproporzionata rispetto agli esiti subiti.
La Società concludeva nel merito per il rigetto delle domande per le quali veniva chiamata in garanzia da perché manifestamente infondate. CP_2
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Con comparsa del 4/3/2022 si costituiva il nuovo difensore del richiamando il contenuto CP_1
dei precedenti scritti per l'attore.
Veniva espletata l'istruttoria con assunzione della prova testimoniale e svolgimento della C.T.U. medico-legale.
Versate in atti rituali memorie, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni all'udienza del 17 marzo 2025 e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità della citazione formulata dal convenuto.
5 Essa è infondata e va disattesa. Invero, dall'esame del contenuto dell'atto di citazione è agevole riscontrare la presenza degli elementi di fatto e di diritto sulla scorta dei quali l'istante ha avanzato le sue pretese risarcitorie.
Egli ha descritto in maniera sufficiente la dinamica del sinistro allegando la sua derivazione causale dalla buca sussistente su strada di proprietà dell'Ente e ha invocato la responsabilità di quest'ultimo, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c.
La domanda attorea, anche quella subordinata, è stata pertanto spiegata conformemente al disposto degli art.li 163 e 164 c.p.c. essendo stata allegata una fattispecie di responsabilità extracontrattuale con l'indicazione di tutti gli elementi fattuali e giuridici necessari per la sua astratta configurazione, come peraltro risulta anche dalla circostanza che l' convenuto è stato in grado di replicare nei propri scritti difensivi agli avversi assunti contestandone la fondatezza.
Nel merito, va esaminata prima la domanda principale proposta dall'attore, tesa all'accertamento dell'esclusiva responsabilità di in relazione al sinistro de quo. CP_2
Giova allora partire dal contenuto del verbale redatto dall'istruttore di Polizia Locale
[...]
, giunto in data 5/3/2018 alle 22:55 in Circonvallazione Salaria altezza via Mascagni, Per_1
presumibilmente a 2 ore e 54 minuti dal sinistro (verificatosi alle 20:01), il quale ha accertato che il motociclo Yamaha AJ targato BJ19721 era rimasto coinvolto nell'incidente e il suo conducente, , rimasto infortunato, era già CP_1
stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale SANDRO PERTINI.
L'operante ha indicato quali circostanze rilevanti: il fondo stradale bagnato per umidità in atto,
l'illuminazione sufficiente, la visibilità buona (pur a fronte del cielo nuvoloso e dell'ora serale), la curva a visuale libera, la pavimentazione dissestata.
Occorre poi prendere in considerazione la prova testimoniale assunta in corso di causa.
Il teste non ha assistito direttamente al sinistro in esame, ma ha dichiarato di essere una Tes_1
delle persone che sono state coinvolte in altri sinistri il medesimo giorno a causa delle buche presenti in quel tratto di strada. In particolare, l'uomo ha affermato di essere anch'egli caduto in
6 una buca piena d'acqua, non segnalata, precisando che vi erano parecchie buche non percepibili a causa del buio e dell'illuminazione inesistente.
È stato inoltre ascoltato il teste il quale ha dichiarato di aver scorto il igzagare Tes_2 CP_1
sbandando e poi cadere in terra. Il Tribunale non ritiene tuttavia il sufficientemente Tes_2
attendibile, avendo egli affermato di non rammentare né su quale corsia si trovasse il al CP_1
momento della caduta, né se piovesse o fosse bagnato per terra. Infatti non è credibile che il teste non ricordi circostanze fondamentali come quelle dianzi menzionate.
Ora, pur a fronte dell'inattendibilità del sedicente testimone oculare, osserva il decidente che non vi è motivo di negare la storicità del fatto, ovvero la caduta del motociclista a cagione della presenza di una buca sul manto stradale, attesa la presenza della relazione della Polizia
Municipale, che ha direttamente constatato la presenza di tale buca, benché riparata poco prima dell'arrivo in loco degli operanti. Essi hanno al riguardo osservato che la buca aveva dimensioni di 80 cm. di lunghezza e 50 cm. di larghezza, soggiungendo che colui che aveva eseguito la riparazione aveva riferito come fosse “molto profonda”.
La ha eccepito che in data 23.02.2018 ha istituito sulla viabilità CP_4 CP_2
teatro del sinistro il limite di velocità di 30 km/h., ma l'allegazione è sfornita di prova. In specie, non è dato sapere se effettivamente il limite in questione sia vigente sul tratto luogo della caduta
(al riguardo nulla dice la relazione della polizia municipale).
Ulteriore elemento da prendere in considerazione ai fini della individuazione della responsabilità del sinistro riguarda lo stato di tale tratto di strada. Benché parte attrice assuma che l'unico ammaloramento presente su detto segmento fosse costituito proprio dalla buca che ha causato la caduta del motociclista, in realtà la Polizia di Roma Capitale ha descritto la pavimentazione come “dissestata”, precisando di aver segnalato all'addetto alla manutenzione di effettuare la riparazione “di altre buche nel percorso antecedente il luogo del presente sinistro”.
Se ne può dedurre, in buona sostanza, che contrariamente alla tesi attorea il tratto di
Circonvallazione Salaria nel quale è avvenuto il sinistro non fosse in buone condizioni di manutenzione e che la buca che ha causato la caduta del motociclo non era l'unica presente, come d'altra parte asserito anche dal teste (il quale ha parlato di molteplici buche). Tes_1
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7 In punto di diritto va osservato che l'applicabilità della responsabilità (oggettiva) per danni derivanti da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. si pone in termini problematici quando custode è la Pubblica Amministrazione, atteso che mentre il privato ha il potere di escludere i terzi dall'uso del bene che sia fonte di potenziale pericolo (e risponde dei danni anche in base al principio cuius commoda, eius incommoda), il custode di beni demaniali destinati all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio imprevedibili e potenzialmente indeterminati, non potendo esercitare un analogo ius excludendi e dovendo quindi sottostare al rischio dei comportamenti più o meno corretti e civili degli utilizzatori, di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni.
Ciò posto, la giurisprudenza più risalente, nel tentativo di delimitare i rischi del gestore pubblico, aveva stabilito che la norma dell'art. 2051 c.c. non si applicava ai beni demaniali qualora la loro estensione territoriale fosse tale da non consentire una vigilanza o un controllo idonei ad evitare l'insorgere di situazioni di pericolo, potendo semmai ravvisarsi una responsabilità solo ai sensi del generale principio del neminem laedere (art. 2043 c.c.) ove nel caso di specie si riscontrasse l'esistenza di un pericolo occulto. Detto orientamento tuttavia ha subìto una evoluzione a partire dalla sentenza n. 156/99 della Corte Costituzionale, che ha affermato il principio per cui alla P.A. non è applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c. solo quando sul bene demaniale non sia possibile esercitare, per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso diretto e generale da parte di terzi, un controllo continuo ed efficace, idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti. La giurisprudenza successiva, rifuggendo dunque dall'affermazione di una esclusione aprioristica della responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. per la custodia di beni demaniali, ha ritenuto che occorra piuttosto effettuare un rigoroso accertamento caso per caso, nell'ambito del quale l'estensione dei beni e l'uso generale degli stessi da parte degli utenti configurano solo indici da tenere in attenta considerazione insieme ad altri elementi parimenti significativi (ad es. le caratteristiche della strada, la posizione, le dotazioni, l'ubicazione all'interno o all'esterno della perimetrazione del centro abitato) al fine di verificare se sia possibile l'esercizio di un effettivo potere di vigilanza e controllo.
Nell'ottica di una ricostruzione della nozione di caso fortuito in termini più elastici e quindi di una selezione più mirata dei rischi da attribuire al custode, si è poi ulteriormente sottolineata la necessità di tener conto della natura delle cause che abbiano provocato il danno, distinguendosi quelle intrinseche alla struttura del bene (ad es. in materia di strade, l'usura o il dissesto del
8 fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole) - che in quanto fattori di rischio conosciuti o conoscibili da parte del custode sono idonee a generare responsabilità ex art. 2051 c.c. - da quelle costituite dalla condotta estemporanea di terzi (es. perdita di olio ad opera di un veicolo di passaggio, abbandono di altri agenti offensivi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza nemmeno con la più diligente attività di manutenzione e quindi inidonee a configurare una responsabilità per custodia in capo alla P.A.
(in questo senso v. Cass. n. 15042/2008).
In questo quadro si è precisato che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (es. macchia d'olio presente sulla pavimentazione stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7805 del 27/03/2017; n.
6101/2013)
Sul piano della ripartizione dell'onus probandi grava sull'amministrazione l'onere di provare le circostanze idonee ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (e quindi il caso fortuito), mentre il danneggiato deve solo provare il rapporto di custodia, la lesione e la sua derivazione causale dalla situazione del bene (Cass. n. 19653/2004).
Occorre poi rilevare che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051
c.c. non esclude la configurabilità di un concorso colposo della vittima nella produzione del danno (art. 1227 c.c.), potendo tale condotta, a seconda delle circostanze concrete, integrare il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno, ovvero ridurre le responsabilità del custode in relazione alla gravità della colpa della vittima e delle conseguenze che ne sono derivate (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9546 del 22/04/2010: “Ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione del manto stradale da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un
9 comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., che tale comportamento integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A.”).
Tornando ora al caso di specie, non vi è dubbio che il manto stradale, nel luogo ove è avvenuto il fatto, fosse in cattive condizioni di manutenzione per la presenza di molteplici buche, circostanza questa che rende responsabile la pubblica amministrazione, trattandosi di incuria ad essa riferibile, in particolare considerando che la Circonvallazione Salaria è strada molto frequentata e facente parte del tessuto urbano della capitale, sicché non può essere addotta una impossibilità di esercitarvi un adeguato controllo ed una idonea manutenzione. Tuttavia, va anche considerata la condotta del motociclista, che era tenuto a conformare il proprio comportamento alle concrete condizioni della strada e specificamente alla visibilità appena sufficiente, nonché alla pavimentazione dissestata (stante la presenza di diverse buche)
(art.141, co. I, c.d.s.: “…È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione…”).
Pertanto, pur non risultando dimostrato che il limite di velocità vigente fosse di 30 km. orari,
l'orario serale, la visibilità non ottimale e lo stato di diffuso dissesto della strada imponevano una velocità inferiore rispetto a quella tenuta dal considerato che tra la buca e il punto in CP_1
cui il motociclo è stato rinvenuto nella posizione statica finale corre una distanza di ben 22 metri.
In conclusione, ritiene il Tribunale che la responsabilità del sinistro vada attribuita per il 50% a e per l'altro 50% al dovendo ravvisarsi un concorso colposo del CP_2 CP_1
danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. in ragione della condotta imprudente di costui.
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Si può ora passare alla disamina della domanda di garanzia/manleva proposta dall'Ente nei confronti della SIBAR S.R.L.
10 ha chiesto che la ditta venga dichiarata civilmente responsabile dei CP_2 CP_4
danni patiti da controparte in qualità di appaltatrice del servizio di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento del tratto di strada interessato dal sinistro così come stabilito dall'Accordo Quadro stipulato dalle parti.
In effetti con scrittura privata del 26/9/2017 ha affidato alla CP_2 CP_4
l'appalto per la manutenzione, sorveglianza e pronto intervento anche riguardo al tratto di strada ove si è verificato il sinistro oggetto della presente controversia (circostanza questa in ogni caso non oggetto di contestazione).
Posto che il sinistro si è verificato in data 5/3/2018 risulta dalla documentazione in atti che i lavori sono stati ultimati in data 23/4/2018, quindi solo in un secondo tempo.
Peraltro, l'appalto è stato prorogato di 30 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità.
Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è del 15/7/2020.
In sostanza, la documentazione attesta che i lavori, al momento dell'incidente, non erano stati completati, tanto è vero che la è intervenuta in riparazione della strada anche il giorno in CP_4
cui esso si è verificato, come risulta dalla relazione della Polizia Locale.
Pertanto, le certificazioni allegate dalla terza chiamata non valgono di per sé ad escludere l'inadempimento dedotto dall'Ente, non costituendo prova della tempestiva riparazione dei dissesti presenti. Piuttosto, la ai sensi dell'art. 1218 c.c., per sottrarsi dall'invocata CP_4
responsabilità contrattuale, aveva l'onere di dimostrare la causa, ad essa non imputabile, che ha reso impossibile la corretta esecuzione della prestazione. La predetta causa di impossibilità invece non solo non è stata dimostrata, ma nemmeno allegata, posto che la società si è limitata ad eccepire l'esistenza di certificazioni inconferenti per quanto sopra già argomentato.
Risulta invece dalla relazione dell'incidente redatta dai pubblici ufficiali intervenuti che la manutenzione della strada è stata tardiva, in quanto eseguita solo dopo il verificarsi del sinistro.
La società infatti ha contrattualmente assunto non solo l'obbligo della riparazione della strada, ma anche quello della sua sorveglianza continuativa proprio allo scopo di provvedere tempestivamente alle riparazioni necessarie per evitare i sinistri degli utenti (l'art. 7 dell'accordo
11 quadro recita: “L'impresa dovrà effettuare, con proprio personale e mezzi, una continua ricognizione del patrimonio stradale, in consegna, con l'obbligo di tenere costantemente sotto controllo lo stato dei beni e di rilevare tempestivamente, con periodicità idonea, eventuali stati di pericolo che dovranno essere opportunamente segnalati al Pronto Intervento H24). Ne risulta smentita la tesi della terza chiamata là dove sostiene che l'obbligazione assunta fosse limitata agli ordini impartiti volta per volta dall'amministrazione capitolina, con esclusione di un obbligo di manutenzione generalizzato.
Fondata quindi è la pretesa avanzata dall'Ente nei confronti della chiamata in causa.
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Per quanto concerne il quantum debeatur, il C.T.U., nominato nell'udienza del 15/6/2023, ha accertato che il a seguito dell'evento traumatico del 05.03.2018 riportava CP_1
inizialmente, come risulta dal P.S. dell'Ospedale “S. Pertini”: “Frattura spalla sinistra.
Contusione con escoriazione coscia sinistra”.
Gli esiti finali di tale evento traumatico che si desumono dalla obiettività clinica dianzi riportata si riferiscono alla diagnosi medico-legale seguente: “Esiti di frattura del collo chirurgico e del trochite omerale spalla sinistra (in destrimane), consistenti in marcata ipotonotrofia della muscolatura del cingolo e del braccio, limitazione algo-disfunzionale dei movimenti articolari di intra ed extrarotazione di 1/3, adduzione ed abduzione di 1/4”.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, quello non patrimoniale, facendo applicazione delle tabelle in uso in questo Tribunale (2025) - elaborate in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte – può essere così liquidato in base alle risultanze dell'elaborato peritale:
- 30 gg di invalidità temporanea assoluta = € (130,25 x 30)= 3.907,5
- 60 gg di invalidità temporanea parziale al 50%= € (65,12 x 60)= 3.907,2
- postumi permanenti del 12% (come sopra descritti) = € 27.533,73
12 Non può riconoscersi la chiesta personalizzazione in mancanza di allegazione e dimostrazione di un pregiudizio particolare rispetto a quello subito da una qualunque altra persona affetta dallo stesso grado di lesione;
ed infatti secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione,
“in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (ex multis, Cass. 07/05/2018, n.10912; 30/10/2018, n.27482).
Ed ancora: Le conseguenze dannose da ritenersi normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr.
Cass. Civ. sent. n. 751372018).
Infine, il CTU ha quantificato in euro 4.533,17 le spese mediche sostenute dalla parte, di cui solo euro 2.460,63 risarcibili (in quanto le altre sono state già rimborsate in sede assicurativa).
Per quanto riguarda i danni subiti dalla moto, essi possono essere liquidati in € 3.228, somma portata dal preventivo allegato delle spese per la riparazione del mezzo in seguito al sinistro, così come peraltro riconosciuto anche dal Liquidatore della che era stata incaricata CP_6
della sua gestione dalla LLOYD'S ITALIA, quale impresa garante della R.C. della in CP_4
seguito alla denunzia di sinistro effettuata da quest'ultima.
In definitiva il danno patrimoniale e non patrimoniale ammonta a complessivi € 41.037,06 di cui
è risarcibile per i motivi sopraesposti soltanto il 50% pari ad € 20.518,53.
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi – quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) – dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass.
SS.UU. n.1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale
13 importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per l'effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Le spese di lite vanno poste a carico della convenuta nella misura del 50% in ragione del paritario concorso di colpa tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e conclusione, così provvede:
- accerta e dichiara la pari responsabilità, nella misura del 50% ciascuno, dell'attore e della convenuta nella causazione del sinistro occorso il CP_1 CP_2
05/03/2018, in Roma, via Circonvallazione Salaria intersezione con via Mascagni;
- Condanna per l'effetto al pagamento in favore di a CP_2 CP_1
titolo risarcitorio, dell'importo di € 20.518,53 oltre interessi come da parte motiva;
- accerta la responsabilità contrattuale della nei confronti di CP_4 [...]
in relazione a quanto l'Ente dovrà versare in favore dell'attore a titolo CP_2
risarcitorio in base alla presente sentenza;
- condanna a rifondere in favore dell'attore la metà delle spese di CP_2
giudizio che liquida per l'intero in euro 8000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
ROMA, li 8 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
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