Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5826 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Barbara Di Tonto ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°4514 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2020, avente ad
OGGETTO: Responsabilità professionale
TRA
( elettivamente domicilia- Parte_1 C.F._1 ta San Nicola La Strada (Ce) alla Via Ugo La Malfa n°32, presso lo studio dell'Avv. Flora De Matteis che, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Menotti Madonna, la rappresentano e difendono come da pro- cura versata in atti
ATTRICE
E
, in per- Controparte_1 P.IVA_1 sona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (Na), alla via Guglielmo Marconi n. 95, pres- so lo studio dell'Avv. Giovanni Barile, che la rappresenta e difende come da procura versata in atti
CONVENUTA
E
, ( elettivamente domiciliato CP_2 C.F._2 in Santa Maria a Vico alla Via Appia n. 349, presso lo studio degli avv.ti Francesco Sgambato (C.F. ) e Maria Piscitelli (C.F. C.F._3
), che lo rappresentano e difendono come da C.F._4 procura versata in atti
CONVENUTO
NONCHE'
(P. iva , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da procura versata in atti dagli Avv.ti Andrea Santi (C.F. C.F._5
[...
[...]
), e Ettore Santucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio
[...] di quest'ultimo in Casoria (NA) alla Via Vittorio Emanuele n. 49
CHIAMATA IN CAUSA
E
, (C.F. , elettivamente Controparte_4 C.F._6 domiciliata in lla Via g.l. Bernini n. 85 presso lo studio dell'avv. CP_1
Mariarosaria Gaudino (C.F. che la rappresenta e C.F._7 difende come da procura versata in atti
CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
, (C.F. ) e Controparte_5 C.F._8 Controparte_6
(C.F. , elettivamente domiciliati in alla Via C.F._9 CP_1 del Rione Sirignano n. 6, presso lo studio dell'avv. Maria Ida Miele (Codice Fiscale che li rappresenta e difende come da pro- C.F._10 cura versata in atti
CHIAMATI IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del cartolare 10.03.2025, le parti concludevano riportando- si ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclu- sioni ivi formulate, come da note di trattazione scritta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e, comunque, sintetiz- zando lo svolgimento del processo).
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza, regolarmen- te notificato, , premesso di aver subito le conse- Parte_1 guenze dannose di un'errata attività medico-interventistica in quanto connotata da grave imperizia e negligenza, conveniva in giudizio din- nanzi al Tribunale di Napoli, l' Controparte_7
struttura sanitaria presso la quale si era sottoposta ad inter-
[...] vento di “colpoisterectomia con annessiectomia bilaterale”, ad opera del sanitario , anche lui convenuto, e conveniva altresì l' CP_2
, struttura sanitaria presso la Controparte_1 quale si era sottoposta ad intervento di nefrostomia, chiedendo il ri- sarcimento dei danni cagionati dalla malpractice medica.
La resistente , a cui afferisce tra le altre l Controparte_8 [...] costituitasi regolarmente in Controparte_7 giudizio, eccepiva la nullità della CTU resa nel corso del procedimento di
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ATP, celebratosi dinanzi all'Intestato Tribunale e recante R.G. n. 29785/2017, opponendosi all'acquisizione della stessa e chiedendone la rinnovazione;
sempre in via preliminare chiedeva di disporre il mu- tamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter comma III c.p.c. a causa della complessità della vicenda;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché inammissibile, improponibile ed improcedibile nonché infonda- ta in fatto ed in diritto.
Il resistente si costituiva regolarmente, chiedendo e CP_2 ottenendo di essere autorizzato alla chiamata in causa di
[...]
, e Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 CP_4
; nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea per infon-
[...] datezza della stessa.
Resisteva alla chiamata l la quale invoca- Controparte_3 va il rigetto della domanda di manleva per inoperatività della polizza stipulata dal dott. chiedeva, inoltre, di accertare e dichiarare CP_2 comunque la operatività della polizza stipulata dall Controparte_9
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presso cui il Barone lavorava, o la sua responsabilità per il caso di mancata stipula;
in subordine, nel caso di accertamento della respon- sabilità del Barone, chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria dell di appartenenza del medico. Controparte_7
Resistevano, altresì, alla chiamata e Controparte_5 CP_10
i quali, preliminarmente, eccepivano la prescrizione quinquennale
[...] del diritto fatto valere dall'istante nonché la prescrizione dell'azione proposta dal;
nel merito invocavano il rigetto della domanda CP_2 attorea per inammissibilità ed infondatezza della stessa;
in subordine, solo in caso di positivo accertamento della responsabilità dei resistenti e dei chiamati in causa, chiedevano graduare la responsabilità nei rap- porti interni tra gli obbligati in solido ed, in ipotesi di riconoscimento della responsabilità, dichiarare la tenuta a manle- Controparte_8 vare e garantire i sanitari chiamati in causa.
Resisteva alla chiamata anche , la quale prelimi- Controparte_11 narmente chiedeva la riunione del presente giudizio a quello introdotto con citazione nei confronti di Lloyd's Insurance Company S.A., onde ve- dere accolta la domanda di manleva in caso di accertamento della re- sponsabilità per il caso in questione;
eccepiva la prescrizione dell'azione e/ di qualsiasi domanda proposta nei suoi confronti;
eccepi- va inoltre la nullità e l'inammissibilità dell'atto di chiamata in garanzia e manleva formulata dal Dott. ; nel merito chiedeva il ri- CP_2 getto della domanda attorea poiché inammissibile, improponibile non- ché infondata in fatto è in diritto.
Con ordinanza del 09.06.2022 il GU mutava il rito da sommario a ordi- nario ex art. 702 ter c.p.c.
Acquisita la consulenza medico-legale, espletata dal CTU dott. Per_1 nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis r.g.29785/2017;
[...]
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integrata la predetta consulenza in ragione della chiamata in causa dei sanitari , e , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_11 all'udienza cartolare del 10 marzo 2025, mutato il GU, la causa era ri- servata a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Allo stato degli atti la domanda di riunione, formulata da Parte_2
risulta superata dallo stato processuale del giudizio;
la stessa
[...] infatti, non essendo stata esaminata dal GU dell'epoca, non lo può es- sere oggi che il presente fascicolo si trova in fase decisoria perché sa- rebbe di ostacolo alla decisione e rallenterebbe ingiustificatamente la presente causa;
ove ritenuto utile e necessario, la potrà far CP_4 valere nell'altro processo parallelo al presente l'efficacia della odierna pronuncia.
Nel merito si rileva quanto segue.
Giova premettere che i fatti di causa risalgono all'anno 2014 , per cui al giudizio andrà applicato lo statuto normativo ante Legge n. 24/17 (Cass. civ. n. 28994/2019), nell'ambito del quale la responsabilità della struttura sanitaria è ricondotta nell'alveo della responsabilità da ina- dempimento contrattuale ed è configurata nel contratto di spedalità (Cass. civ. Sez. Un., n. 9556/2002) quale fonte di doppia responsabilità della struttura sanitaria: sia autonoma, per l'inadempimento di obblighi propri verso il paziente, ex art. 1218 c.c., sia derivante dalle condotte colpose o dolose degli esercenti la professione sanitaria, rispetto alle quali la struttura risponde ex art. 1228 c.c. Ne consegue la necessità di applicare il riparto dell'onere probatorio tipico delle obbligazioni con- trattuali, così come delineato da Cass. civ. Sez. Un. n. 13533 del 2001, e successivamente precisato, per le obbligazioni di fare (come quelle me- diche), da Cass. civ. n. 28992/2019, nel senso che il creditore- danneggiato deve provare il contratto ed il nesso causale tra il danno lamentato e l'inadempimento asserito (nesso causale costitutivo), mentre spetta al debitore provare, ex art. 1218 cod. civ., che l'inadempimento è stato cagionato da una causa a lui non imputabile (nesso causale estintivo). In sostanza, il danneggiato che voglia ottene- re il risarcimento del danno ha un primo onere da soddisfare, che è quello delle allegazioni degli elementi costitutivi della sua domanda e della prova della causalità eziologica di tipo costitutivo.
Nel caso in esame, l'attrice ha soddisfatto l'onere delle allegazioni de- ducendo di essersi sottoposta ad intervento chirurgico di colpoiste- rectomia, con annessiectomia e plastica vaginale il 15.04.2014 presso l'ospedale di d opera del convenuto medico Controparte_7 CP_1
, a seguito del quale riportava danni per l'errata esecu- CP_2 zione dell'attività interventistica;
l'attrice, in particolare, lamenta l'insorgenza di complicanze che portarono ad anuria a causa della qua- le, in data 17.04.2014, si sottoponeva ad un nuovo intervento di nefro- stomia presso il P.O. Vecchio Pellegrini di e per l'ingravescenza CP_1
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delle condizioni cliniche, si sottoponeva ad ulteriore intervento di ne- frostomia bilaterale con annessa grave insufficienza renale, dovendo, per tali motivi, effettuare numerosi cambi di nefrostomie (circa ogni 21 giorni) con progressivo deterioramento della funzionalità renale. In da- ta 13.01.2015, a seguito di ricovero presso il P.O. Monaldi, veniva ese- guito sbrigliamento degli ureteri per via transvaginale con esito nega- tivo, a cui seguivano cambi delle sonde nefrostomiche. In data 12.05.2015 l'istante veniva ricoverata presso la divisione urologica del P.O. A. Cardarelli ove si sottoponeva ad intervento di reimpianto urete- rale bilaterale. Il 10.06.2015 venivano definitivamente rimosse le son- de nefrostomiche, e si poneva fine all'iter sanitario innescato dall'iniziale intervento del 15.04.2014 d'isterectomia, erroneamente eseguito presso l . Controparte_12
Alla luce di tali deduzioni, va certamente affermato che parte attrice ha correttamente assolto all'onere della prova relativa al ciclo causale cd. costitutivo.
Nel merito, la domanda avanzata dall'odierna attrice è fondata e va ac- colta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Sul piano processuale, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati so- no da ravvisarsi nel fatto che il paziente (danneggiato) che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto sociale” intercorso con la strut- tura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professionista rappresentato dall'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'esecuzione della prestazione sanitaria) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando invece a carico dell'obbligato la pro- va dell'esatto adempimento ossia che la prestazione professionale resa sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi lamentati siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non è stato nel caso concreto eziologicamente rilevante. (cfr. Cass. civ., 5128 del 26/2/2020, Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in particola- re, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello re- lativo all'evento dannoso, deve essere provato dal credito- re/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costi- tutivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso con- creto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile
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la prestazione (fatto estintivo del diritto) (cfr. Cass. civ. ord. 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n.2061).
Quanto precede, dunque, consente di ricostruire la fattispecie concreta sottoposta al vaglio del Tribunale: occorre quindi stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni dei convenuti e l'e- vento lesivo;
b) se la condotta dei convenuti è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronolo- gicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto sola- mente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario (o della struttura) sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis.
È necessario, in altri termini, stabilire se le lesioni lamentate dall'attrice siano eziologicamente collegabili alla condotta dei convenuti con spe- cifico riguardo agli interventi chirurgici eseguiti, a carico della predetta, presso le strutture sanitarie convenute.
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, ritenendosi che, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giu- dizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Occorre quindi esaminare le condotte analiticamente denunciate dall'attrice nell'atto introduttivo e costituenti allegazione dell'inadempimento qualificato addebitato ai sanitari quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata verso questi ultimi.
Nel caso in esame, le doglianze mosse dalla parte attrice attengono so- stanzialmente ai danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa su- biti a causa della negligente ed imperita condotta dei sanitari nell'esecuzione dell'intervento di colpoisterectomia, con annessiecto- mia e plastica vaginale, tale da determinare un aggravamento dell' in- sufficienza renale, esiti fenomenici flogistici renali, incontinenza urina- ria, necessità di più stringenti controlli, cicatrici addominali e lombari e sindrome ansioso depressiva.
Siffatta negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario che la ebbe in cura avrebbe cagionato lesioni personali quali la lesione iatrogena bilaterale degli ureteri a cui sono residuati postumi di natura perma- nente.
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Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata possono ri- tenersi ampiamente dimostrati innanzitutto dalla documentazione prodotta in giudizio dall'attrice; in particolare, dai documenti in atti ri- sulta piuttosto agevole desumere la storia clinica conforme a quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, anche confermato dagli ac- certamenti peritali espletati in corso di causa, ossia dalla relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in atti, alle cui condivisibili conclusioni questo Giudice integralmente si riporta (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice
“non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tec- nico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”).
Fatte queste premesse e passando all'esame del caso concreto, pacifi- ca e incontestata - oltre che provata per tabulas - è risultata l'instaura- zione del rapporto contrattuale con la struttura ospedaliera convenu- ta, a seguito del ricovero e della sottoposizione di Parte_1 ad intervento chirurgico di colpoisterectomia, con annessiectomia e plastica vaginale il 15.04.2014 presso l'ospedale di Controparte_7
CP_1
La relazione tecnica a firma del CTU, dott. ha evidenzia- Persona_1 to: “…Quanto al primo intervento chirurgico, è palese che a seguito dell'operazione chirurgica di isterectomia totale, effettuata in data 15/04/2014, l'attrice “riportava una lesione a carico del tratto pelvico degli ureteri bilateralmente. A causa di tale lesione, passata miscono- sciuta nel corso dell'intervento chirurgico ginecologico si instaurava una insufficienza renale con anuria”.
Il CTU ha, altresì, rilevato che “tale evento dannoso è direttamente ri- conducibile ad una condotta negligente dei sanitari nell'esecuzione del primo intervento chirurgico, i quali non si sono attenuti alle linee guida previste, di tutte le tecniche utili a prevenire la produzione di lesioni ureterali e nel non aver richiesto l'ausilio di un urologo al tavolo opera- torio, “difformemente da quanto previsto dalle regole della buona prati- ca clinica e dalle evidenze scientifiche della vasta letteratura disponibile già all'epoca dei fatti, i Sanitari nello svolgimento dell'intervento chirur- gico di isterectomia non mettevano in atto nessuna delle strategie o ac- corgimenti tecnici anzi descritti volti a prevenire la possibilità di lesioni ureterali”; “altrettanto non giustificabile sotto l'aspetto delle corrette norme prudenziali e, di conseguenza, ugualmente censurabile, appare la condotta di tali Sanitari per il non aver richiesto l'ausilio di un urologo al tavolo operatorio.”
Secondo quanto chiarito poi dall'ausiliario “le sedi di lesione ureterale più comuni sono proprio a livello dell'incrocio con l'arteria uterina, ove decorrendo nel pilastro vescicale a contatto con la vagina l'uretere va
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ad inserirsi in vescica o a livello del legamento largo, nel caso di decorso anomalo. Il rispetto dei corretti tempi chirurgici durante l'isterectomia consente di ridurre al minimo, se non di evitare, il rischio di lesioni iatro- gene ureterali, che, pertanto, finiscono col rappresentare complicanze prevedibili, ma adeguatamente prevenibili.”
In ordine al primo intervento, pertanto, il CTU conclude: “la condotta dei Ginecologi che effettuarono il suddetto intervento può ritenersi conno- tata da imprudenza, negligenza ed imperizia” … “se i predetti ginecologi avessero effettuato l'intervento in questione con la richiesta perizia, di- ligenza e prudenza, in termini di elevata probabilità, non si sarebbero realizzate le lesioni ureterali e tutte le sequele (anuria, nefrostomie per- cutanee, laparatomia mediana sovraombelicopubica, ureterocistoneo- stomia, aggravamento dell'insufficienza renale e dell'ipertensione e comparsa della sindrome ansioso depressiva) ad esse connesse”.
In particolare il CTU, in ordine alla responsabilità dei sanitari componenti l'equipe medica che eseguì sull'istante il primo intervento chirurgico di isterectomia totale presso l Controparte_7 precisa: “nell'esecuzione di tale intervento, proprio per la sua pe-
[...] culiarità, l'equipe è disposta in modo tale, che solo il primo operatore esegue e vede ciò che esegue, in quanto i collaboratori (1° e 2° aiuto), sono disposti lateralmente, al di dietro delle gambe della paziente, di- sposta in posizione ginecologica, e il loro compito principale è contribui- re con divaricatori all'esposizione del campo operatorio. Pertanto, per la loro stessa posizione, non possono vedere quanto eseguito in profondi- tà dal primo operatore quindi non possono essere in alcun modo re- sponsabili di quanto accaduto alla paziente In tale tipo Pt_1
d'intervento, a differenza di interventi sull'addome, la responsabilità è esclusivamente dell'operatore.”
Condividendo le conclusioni cui è pervenuto il CTU per quanto riguarda il profilo di responsabilità dei sanitari coinvolti nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di colpoisterectomia “si ritiene che vi sia re- sponsabilità al 100% del dott. mentre non vi è nessuna respon- CP_2 sabilità dei collaboratori presenti in C.O. dottori: , e CP_4 CP_5
. L'assistenza del predetto dott. non è stata adeguata al- CP_6 CP_2 la situazione clinica della paziente. La situazione clinica della sig.ra
[...]
prima dell'intervento chirurgico, consisteva in prolasso dell'utero. Pt_3
La diagnosi fu esatta e l'intervento adeguato, nella scelta, alla diagnosi. Successivamente all'intervento non furono posti in essere tutti gli strumenti necessari alla diagnostica delle conseguenze occorse durante l'intervento, ma furono adottati tutti i tentativi di risoluzione della pato- logia creatasi (anuria) nel post-operatorio. Ne consegue la riconoscibilità medico-legale di responsabilità professionale medica nella produzione della predetta lesione e delle conseguenze sviluppatesi a tale evento.”
Relativamente ai successivi interventi a cui si sottopose l'attrice il CTU evidenzia: “i successivi interventi di nefrostomia bilaterale e di uretero-
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cistoneostomia furono correttamente eseguiti, i primi per far fronte all'anuria e all'insufficienza renale, e la ureterocistoneostomia bilatera- le, per eliminare le nefrostomie percutanee e ripristinare la continuità ureterale, consentendo il fisiologico scarico dei reni in vescica. Anche nessun rilievo si può addebitare al tentativo endoscopico di liberare gli ureteri da punti ostruenti, eseguito presso l'UO di urologia dell'ospedale
“dei Colli” di el 13.01.2015.” CP_1
Alla luce di tali rilievi medico legali questo Giudice ritiene che alcuna re- sponsabilità può essere ascritta ai sanitari che ebbero in cura la paziente successivamente al primo intervento chirurgico.
In considerazione delle esposte argomentazioni, il CTU ha concluso af- fermando che nel caso di specie “le lesioni ureterali verificatasi nel caso di specie va etiologicamente attribuita ad incongrue manovre intra operatorie ciò soprattutto per omessa procedura di preparazione, in- dividuazione ed isolamento degli ureteri. Di qui non una complicanza incolpevole ma un evento avverso etiologicamente legato ad un difet- to di condotta operatoria … Ne consegue la riconoscibilità medico- legale di responsabilità professionale medica nella produzione della predetta lesione e delle conseguenze sviluppatesi a tale evento. Una diversa condotta del sanitario con adeguata preparazione, individua- zione ed isolamento dell'uretere lungo in suo decoroso addominale, in relazione degli intimi rapporti anatomici che esso contrae con gli orga- ni pelvici e le formazioni vascolo-nervose, avrebbe, evitato la suddetta lesione ureterale.”
La relazione tecnica - che si condivide per adeguatezza, chiarezza e lo- gicità delle argomentazioni adottate - evidenzia che le lesioni lamenta- te dalla paziente siano ascrivibili, secondo il criterio probatorio proprio del processo civile, all'errata esecuzione dell'intervento di isterectomia ad opera del sanitario che la ebbe in cura. CP_2
Alla luce di tali considerazioni si ravvisano profili di responsabilità esclusivamente in relazione all'operato del sanitario convenuto che, come evidenziato in precedenza, non fu connotato dall'osservanza del- la diligenza e dalla perizia richiesta nell'esecuzione delle relative pre- stazioni sanitarie, segnatamente nell'errata omessa procedura di pre- parazione, individuazione ed isolamento degli ureteri a causa della quale, come acclarato, venivano cagionate le lesioni dedotte in atti dall'attrice.
Per tali motivi, dunque, alcuna responsabilità (per assenza di negligen- za) può ascriversi, nella fattispecie in esame, all'operato dei sanitari che ebbero in cura la paziente per le complicanze verificatesi a seguito del primo intervento chirurgico di colpoisterectomia potendo, invero, rav- visarsi profili di responsabilità solo relativamente all'operato del sani- tario , con esclusione degli altri sanitari CP_2 CP_10
e componenti l'equipe me-
[...] Controparte_5 Controparte_11 dica che eseguì l'intervento presso la struttura convenuta
[...]
[...
[...] [...]
ed appartenente all Controparte_13 [...]
, il quale, come rilevato in precedenza, non fu connotato CP_14 dall'osservanza della diligenza e dalla perizia richiesta nell'esecuzione della prestazione sanitaria, segnatamente nella fase esecutiva del trat- tamento chirurgico praticato in data 15.04.2014.
In conseguenza di quanto detto, il convenuto e l' CP_2
(e quindi la Controparte_7
) struttura presso la quale veniva eseguito Controparte_8
l'intervento di isterectomia, vanno solidalmente condannati al risarci- mento dei danni derivanti dalla malpractice medica dedotta in lite.
Né alcuna responsabilità può essere ascritta ai sanitari che ebbero in cura la paziente successivamente all'intervento di colpoisterectomia presso le ulteriori strutture sanitarie, dove la stessa fu ricoverata per le complicanze derivanti dal primo intervento, eseguito presso l
[...]
Controparte_7 Controparte_7
Venendo, poi, all'accertamento delle conseguenze dannose collegate ai profili di inadempimento accertati con riguardo al danno non patrimo- niale sofferto dall'attrice, il Tribunale reputa condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il CTU, il quale ha correttamente descritto i postumi permanenti, residuati a carico della paziente, quantificandoli nella mi- sura del 25% dell'integrità psicofisica ed indicando la Inabilità Tempo- ranea Totale (ITT) in giorni 210 (duecentodieci) corrispondenti all'accreditabile lasso di tempo durante il quale l'esaminata fu costretta ad una temporanea una assoluta inabilità , la inabilità temporanea par- ziale (ITP) in giorni 180 ad un valore medio del 50% progressivamente a scalare corrispondenti al periodo necessario per la stabilizzazione degli esiti.
Trattandosi di lesioni macro permanenti, questo Giudice ritiene appli- cabili, in via equitativa, i parametri previsti dalle tabelle elaborate pres- so il Tribunale di Milano, così come aggiornate al 2024. Prima degli ul- timi aggiornamenti, le tabelle milanesi prevedevano la liquidazione di entrambe le voci di danno (morale e biologico) e che queste, quindi, "pervengono - non correttamente - all'indicazione di un valore mone- tario complessivo costituito dalla somma aritmetica di entrambe le vo- ci di danno" (Cass. 25164/20). La componente morale del danno, da ac- certare caso per caso, non deve essere considerata come sempre pre- sente e quindi, anche per questo motivo, la Suprema Corte ha stigma- tizzato le tabelle milanesi per la sussistenza di un erroneo automati- smo nella liquidazione. A seguito di tale intervento nomofilattico, il Tri- bunale di Milano si è adeguato, elaborando una nuova tabella (pubbli- cate con gli aggiornamenti ISTAT in data 5.6.2024), sostituendo a quella elaborata nella edizione del 2018 (che recava solo l'ammontare com- plessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale) una tabella aggiornata (pubblicata per la prima volta nel marzo del 2021) ove, fermo il valore monetario unitario, è stato indica-
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to l'importo di ciascuna delle citate componenti del danno (biologico e morale).
Pertanto, condividendo le considerazioni medico-legali contenute nella CTU, anche in ordine alla valutazione del danno non patrimoniale, con- siderata l'età dell'attrice all'epoca dei fatti nei termini sopra evidenziati (71 anni nel 2014), la percentuale di danno biologico al 25% (punto danno biologico 4.408,86 – punto danno non patrimoniale 6.216,49 ) la lesione permanente dell'integrità psicofisica può essere globalmente liquidata in €101.018,00 a titolo di danno non patrimoniale all'attualità, già inclusiva dell'incremento di sofferenza soggettiva (cfr. Cassazione civile n°25164/2020), insita e connessa alle lesioni subite che hanno determinato sofferenze psico fisiche per il soggetto che le ha vissute.
A ciò va aggiunta la somma complessiva di euro € 34.500,00 relativa al- la invalidità temporanea così come ben indicato nella CTU, (in partico- lare 210 gg ITT pari ad euro 24.150,00 - punto di invalidità euro 115,00 pro die - ed euro 10.350,00 per ITP pari a 180 giorni al 50% ), per un to- tale complessivo di € 135.518,00.
In tema di richiesta di danno ulteriore (cd. danno esistenziale) formula- ta da parte attrice, è bene premettere che “il danno c.d. esistenziale non costituendo una categoria autonoma di pregiudizio, ma rientran- do nel danno non patrimoniale, non può essere liquidato separata- mente solo perché diversamente denominato, richiedendosi, nei casi in cui sia risarcibile come danno non patrimoniale, che sussista da parte del richiedente la allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 16/02/2009, n. 3677); è stato successivamente chiarito (cfr. Cass. n. 25164/2020) che “la "personalizzazione" del risarcimento del danno al- la salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipo- tesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la legge n. 124/2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni pri- vate discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna varia- zione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque acci- dit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione ta- bellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
Con riferimento specifico al c.d. “danno morale”, è stato ritenuto “come sia del tutto conforme a diritto, ed integralmente condiviso da questa Corte, il principio … secondo il quale la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi
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di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019)… Premessa la di- versa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, questa Corte ha costantemente affermato (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immate- riale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particola- re rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giu- dice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli ele- menti che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie con catenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, se- condo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ul- tima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)…In ossequio al disposto dell'art. 163, comma 2, n. 4, c.p.c., oggetto di alle- gazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del dirit- to al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività asser- toria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il lo- ro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit cu- ria)”.
Posto ciò, nel caso in esame non può riconoscersi alcuna somma ulte- riore a titolo di “danno cd. esistenziale” essendo il danno cd. dinamico relazionale già ricompreso nella liquidazione sopra effettuata.
Nessuna somma può, ancora, essere riconosciuta a titolo di danno mo- rale, dotato pacificamente oramai di una propria autonomia rispetto a quello c.d. biologico, non essendone stata fornita la relativa ed adegua- ta prova ex art. 2697 cc;
il ricorso alle presunzioni, ai fini della liquida- zione del cd. danno morale, sarebbe stato possibile solo in caso di pun- tuale descrizione delle sofferenze interiori patite da parte attrice in conseguenza dell'evento lesivo, descrizione generica e comunque non sufficiente al fine per il caso in esame.
Nulla può essere riconosciuto, infine, a titolo di danni patrimoniali per spese mediche in quanto non provate né documentate dalla parte ri- chiedente.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Cor- te, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risar-
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citoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effet- tuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della de- cisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso sta- bilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello de- gli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equiva- lente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni il sanitario e l CP_2 CP_8
( per l
[...] Controparte_15
[... solidalmente tra loro dovranno corrispondere all'istante, gli interessi legali, dal mese di aprile del 2014 (data del fatto produttivo del danno) alla data di deposito della sentenza, sulla somma complessiva di euro € 111.998,35 (Indice aprile 2025: 121,3 – Indice aprile 2014: 107,4 – Raccordo Indici: 1,071 – Indice di devalutazione 0,826) già devalutata al momento del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivaluta- ta secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno es- sere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità (sorta capitale
+ interessi compensativi), gli ulteriori interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
La domanda di manleva, proposta dal nei confronti della com- CP_2 pagnia va rigettata in quanto allo stato Controparte_3 carente dei presupposti contrattuali di operatività; ed invero, allo sta- to, vi è l'inoperatività della polizza per assenza dei presupposti contrat- tualmente previsti per la sua attivazione e la conseguente copertura assicurativa: la predetta consegue solo all'accertamento della colpa grave del medico con sentenza passata in giudicato, per cui nell'assenza di tale presupposto, in questa sede va dichiarata la inope- ratività del contratto assicurativo.
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Le considerazioni finora sviluppate risultano valevoli ad assorbire ogni altra questione preliminare di rito e di merito, in ragione del cd. criterio della “ragione più liquida”, atteso che, come chiarito dalla giurispruden- za di merito, la domanda può essere respinta sulla base di una questio- ne assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessa- rio esaminare previamente tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costi- tuzionalmente protette (cfr. Cassazione civi- le, n. 363 del 09/01/2019 secondo cui “In applicazione del principio pro- cessuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approc- cio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico si- stematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” nonché Cassazione ci- vile Sez. 6 - 3, Ordinanza n°30754/2019, secondo cui “l'ordine di tratta- zione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre la- scia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida")
Le spese seguono strettamente la soccombenza e si liquidano, sia per il procedimento di ATP R.G. n. 29785/2017 che per il presente giudizio, ol- tre agli esborsi ai sensi dell'art. 2 DM successivamente indicato, come da dispositivo, d'ufficio - in assenza di nota spese - ai sensi del D.M. Giusti- zia n°55 del 10.03.2014 (come aggiornato dal D.M. n° 147 del 13.08.2022), in relazione allo scaglione di riferimento sulla base del deci- sum (valore fino a 260 mila euro), all'attività concretamente esercitata dai difensori rapportata al tenore delle difese svolte, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti che se ne sono dichiarati anticipatari ex art. 93 cpc.
Le spese tra il chiamante dott. e i chiamati sanitari CP_2 [...]
, e possono essere CP_16 Controparte_5 Controparte_11 integralmente compensate, atteso che l'esclusione della responsabilità in capo ai chiamati ha richiesto l'espletamento di una CTU altamente specialistica in considerazione della peculiarità del caso concreto.
Le spese tra il chiamante dott. e la chiamata compagnia Assicu- CP_2 ratrice possono infine essere integralmente compensate Controparte_3 tra le parti attesa l'astratta fondatezza della chiamata in ragione dell'esistenza della polizza assicurativa n. 130/15/1244.
Le spese di CTU (relative al giudizio di ATP R.G. n. 29785/2017 ed all'integrazione nel presente giudizio) vanno poste in via definitiva a carico dei convenuti e solidal- CP_2 Controparte_17 mente tra loro (già liquidate come da separati decreti in atti), con onere
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di restituire alla attrice tutto quanto al fine erogato (previa esibizione di regolare documentazione ed eventuale fattura).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda nei limiti di quanto evidenziato in parte motiva e, per l'effetto condanna solidalmente tra loro il convenuto CP_18
e la al risarcimento dei danni ed al pagamen-
[...] Controparte_8 to, in favore dell'attrice, di complessivi € 135.518, oltre interessi come in motivazione;
- condanna e la in solido al pa- CP_2 Controparte_8 gamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 831,00 (di cui € 286 per il presente giudizio ed € 545,00 per l'ATP) per esborsi (se versa- ti) ed € 18.680,00 (di cui € 14.103,00 per il presente giudizio ed € 4.577,09 per l'ATP) per compensi, oltre Iva Cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che se ne è dichiarato antistatario ex art. 93 cpc;
- rigetta la domanda proposta da nei confronti dei sa- CP_2 nitari , e;
Controparte_6 Controparte_5 Controparte_11
- compensa le spese di tra e , CP_2 Controparte_6 [...]
e ; Parte_4 Controparte_11
- rigetta la domanda di manleva proposta da nei con- CP_2 fronti di Controparte_3
- compensa le spese di lite tra ed CP_2 Parte_5
[...]
- pone le spese di CTU per il giudizio di ATP R.G. n. 29785/2017 e per il presente giudizio, in via definitiva, a carico dei convenuti CP_18
ed , in solido.
[...] Controparte_8
Così deciso in Napoli il 11.6.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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