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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 582/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 582/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...], ( ) Controparte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Rosella Tassone (C.F.
) del Foro di Reggio Calabria, con studio in Palizzi (RC) alla via Pezza del CodiceFiscale_2
Fondaco n.06/A, ove è elettivamente domiciliata, giusta procura su foglio separato che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ricorrente
contro
– in persona del Prefetto pro tempore;
Controparte_2
– in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_3
resistenti contumaci
nonché nel contraddittorio con il
Pubblico presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria CP_3
avente ad oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 04.03.2024 , cittadina russa nata Controparte_1 l'11.09.1975, impugnava il decreto emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 14.01.2021 e notificato il 03.03.2021 con cui veniva rigettata la sua richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per matrimonio, ritenuto non sussistente il vincolo sostanziale del matrimonio.
La ricorrente esponeva quanto segue: - in data 30.10.2016 contraeva matrimonio con il IG. , nato a [...] Controparte_4
Salvo (RC) il 05.02.1953, con il quale già da prima del matrimonio ha convissuto e convive tuttora in OV RI (RC), all'indirizzo Via Udine n.7;
- da tale unione, in data 10.10.2009, nasceva a Melito di Porto Salvo (RC) il loro figlio il Per_1 quale risiede con i genitori a OV RI, in Via Udine n. 7, e frequenta la scuola superiore del medesimo comune;
- in data 30.05.2019, presentava istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5, legge 5 febbraio 1992 n. 91, identificata con il numero RC0006645219;
- la , con decreto n. K10C/566792 Area IV del 14 gennaio 2021, Controparte_2 respingeva l'istanza con la seguente motivazione: “Per le risultanze istruttorie acquisite, non sussiste, nella fattispecie, il vincolo sostanziale del matrimonio, la cui essenza è definita dal già citato art. 143 c.c., il cui perdurare è necessario per consentire l'integrazione dello straniero nel tessuto sociale e civile nazionale”. Il diniego si fondava essenzialmente sulle risultanze anagrafiche prodotte dall' del Comune di Africo (RC), dalle quali emergeva che il coniuge dell'istante, Controparte_5
IG. , risultava residente in [...], mentre la ricorrente risultava residente in [...]Controparte_4
RI (RC).
- la Polizia locale del Comune di OV RI, in data 20.03.2021, attestava quanto segue: “che il IG. , nato a [...] il [...], pur conservando la Controparte_4 residenza nel Comune di Africo, di fatto da circa un quinquennio è domiciliato in questo Comune ove abita, in Via Udine n. 7, unitamente ai componenti della propria famiglia composta dalla moglie
IG.ra , nata a [...] il [...] e dal Controparte_1 proprio figlio , nato a [...] il [...], il quale ha Persona_2 frequentato e frequenta gli studi presso la scuola di OV RI (RC)”;
- dalla documentazione allegata, risulta cointestataria di un conto bancario con il coniuge, nonché di aver provveduto congiuntamente a quest'ultimo all'iscrizione del minore presso la scuola media e, in precedenza, presso la scuola elementare;
- di non riportare precedenti condanne penali;
- di essersi laureata in Russia in ingegneria e di aver iniziato a lavorare appena giunta in Italia rendendosi economicamente autosufficiente. Precisava, inoltre, di non essere né separata né divorziata, bensì felicemente sposata con il IG. , con il quale convive stabilmente, Controparte_4 collaborando nell'interesse della famiglia e garantendo reciproco supporto sia materiale che spirituale;
- con sentenza n. 3057/2024, pubblicata in data 15.02.2024, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione V bis dichiarava inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso n.r.g.
5123/2021, proposto dall'istante avverso il decreto della Prefettura di Reggio Calabria, emesso in data 14.01.2021 e notificato il 03.03.2021, con cui era stata respinta l'istanza di attribuzione della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91;
- a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione da parte del
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, provvedeva a riproporre l'azione dinanzi a questo
Giudice ordinario, ritenuto competente a conoscere la controversia in materia di attribuzione della cittadinanza per matrimonio.
L'amministrazione resistente, regolarmente citata, restava contumace. Occorre preliminarmente affermare la giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi nella specie in tema di accertamento del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per matrimonio ai sensi dell'art. 5 della legge 91/1992.
Detta norma stabilisce che: “Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. (…)” e non vi sia una delle cause preclusive di cui al successivo art. 6 (condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della
Repubblica ..”). Detta fattispecie trae la propria origine dall'esistenza di requisiti di rilevanza oggettiva e non valutativo-discrezionale, sia con riguardo ai presupposti di cui all'art. 5 (matrimonio con cittadino italiano;
residenza in Italia per il tempo indicato dalla legge;
permanenza degli effetti del matrimonio ed insussistenza di separazione personale), quanto alle cause ostative di cui all'art. 6 sub lett. a), b). Solo in presenza di una causa ostativa ex art. 6 lett.c (ossia la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica) si è in presenza di un l'affievolimento della posizione giuridica soggettiva del richiedente qualora venga in concreto opposto dall'Autorità che, proprio per questa specifica ragione, non può concedersi la cittadinanza.
Dunque, ricorre la giurisdizione ordinaria “ogni qualvolta il diniego sia giustificato dalla mancanza dei requisiti oggettivi prescritti dalle disposizioni in esame, e della giurisdizione del giudice amministrativo allorquando la cittadinanza venga invece rifiutata proprio per l'esistenza di motivi inerenti alla pubblica sicurezza” (Cass. 5838/2024).
Pertanto, l'acquisto della cittadinanza per matrimonio attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario. Tale diritto affievolisce – e diviene conseguentemente una posizione di interesse legittimo – solamente nel caso di diniego della cittadinanza per la sussistenza della causa ostativa di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), caso in cui è rinvenibile l'esercizio da parte della P.A. di un potere discrezionale, dovendo valutare la sussistenza di ragioni ostative inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Non vertendo in tale ultima ipotesi si è correttamente individuata la giurisdizione del giudice ordinario.
La difesa ha sostenuto che l'istruttoria condotta dagli organi accertatori è viziata da un errore di fatto e, di conseguenza, non può giustificare il rigetto dell'istanza di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1991, n. 92. In particolare, la generica indicazione relativa all'assenza di un vincolo matrimoniale, unitamente al riferimento altrettanto indeterminato all'attività formativa svolta, risulta insufficiente a sorreggere il diniego, non potendo tali elementi costituire una motivazione valida a suo fondamento.
Ritiene il Giudicante che il ricorso sia fondato.
Ed invero, ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano può ottenere la cittadinanza per matrimonio a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti. In particolare, è necessario che, dopo il matrimonio, il richiedente abbia risieduto legalmente nel territorio della Repubblica per almeno due anni oppure, se residente all'estero, che siano trascorsi almeno tre anni dalla data del matrimonio. Tali termini sono ridotti a un anno in presenza di figli nati o adottati dalla coppia. Inoltre, al momento dell'adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto lo scioglimento,
l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi. La finalità della norma è quella di favorire l'integrazione del coniuge straniero nella comunità nazionale, subordinando il riconoscimento della cittadinanza alla permanenza effettiva del vincolo matrimoniale. Ulteriore requisito imprescindibile è il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana (art. 9.1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91). L'accertamento di tale requisito avviene mediante il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, oppure attraverso una certificazione linguistica rilasciata da un ente certificatore riconosciuto. Tuttavia, l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, è precluso nei seguenti casi:
a) condanna per uno dei delitti previsti nel Libro Secondo, Titolo I, Capi I, II e III del Codice Penale;
b) condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, oppure condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Nel caso di specie, il provvedimento di rigetto adottato dalla si fonda Controparte_2 esclusivamente su una risultanza anagrafica, ossia sulla residenza formale del coniuge della ricorrente in un comune diverso da quello in cui risiede la stessa, elemento sufficiente, secondo la pubblica amministrazione, a dimostrare l'insussistenza del vincolo sostanziale del matrimonio. Tale approccio privo degli accertamenti concreti in ordine alla persistenza della comunione di vita si rivela erroneo e in contrasto con la ratio della normativa in materia di cittadinanza per matrimonio.
Ciò che rileva ai fini del riconoscimento della cittadinanza, infatti, è la sussistenza del rapporto sostanziale tra i coniugi, da valutarsi attraverso elementi concreti e oggettivi. La residenza anagrafica, pur essendo un elemento indiziario, non può costituire di per sé prova sufficiente dell'interruzione del vincolo coniugale, rivestendo una funzione meramente certificativa e non costitutiva della situazione di fatto. La mera divergenza delle residenze anagrafiche, quindi, non è di per sé indicativa della cessazione della convivenza, soprattutto laddove siano riscontrabili circostanze oggettive che dimostrino il mantenimento della comunione di vita materiale e spirituale.
Nel caso in esame, dagli elementi probatori acquisiti emerge chiaramente che il rapporto coniugale tra la ricorrente e il coniuge sia stabile e perdurante e non sia intervenuto né lo scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio né la separazione personale dei coniugi.
La Polizia locale del Comune di OV RI ha attestato che il coniuge della ricorrente, pur mantenendo una residenza anagrafica diversa, di fatto convive con la moglie e il figlio nella medesima abitazione, circostanza dichiarata anche dal padrone dell'immobile, il IG. , il quale Controparte_6 vive al piano terra del medesimo immobile, nonché dalla IGnora , dirimpettaia. Persona_3
La voltura TARI del Comune di OV RI attesta, inoltre, che il IG. , pur risultando CP_4 residente ad Africo, è subentrato nel contratto di affitto dell'immobile sito in Via Udine n. 7, dove vive la ricorrente, richiedendo l'intestazione dell'utenza a suo nome.
Tale circostanza è ulteriormente confermata dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, che comprova la coabitazione stabile e l'esistenza di una comunione di vita familiare, tra cui: la cointestazione di un conto bancario con il coniuge;
l'iscrizione congiunta del figlio presso le scuole del comune di OV RI;
l'assenza di qualsiasi provvedimento di separazione legale tra i coniugi;
la partecipazione attiva della ricorrente alla vita familiare e lavorativa in Italia, dimostrata dall'attività lavorativa svolta e dalla sua autonomia economica.
È dunque evidente che il vincolo matrimoniale risulta integro e non è intervenuta alcuna separazione personale, intesa come condizione ostativa all'acquisto della cittadinanza. Inoltre, non si ravvisa neppure una separazione di fatto tra i coniugi, fattispecie che, pur non costituendo un impedimento ai fini del riconoscimento della cittadinanza, è comunque distinta dalla separazione personale e non determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come confermato dall'interpretazione chiara ed univoca dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, sia nella sua formulazione originaria sia nella versione modificata dall'art. 1, comma 11, della L. 94 del 2009 (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sent. 17 gennaio 2017, n. 969).
A tali risultanze si aggiunge il fatto che la ricorrente possiede un'adeguata conoscenza della lingua italiana, avendo conseguito il relativo certificato in data 24.05.2019 presso l'Università per Stranieri di Reggio Calabria, e non presenta a suo carico precedenti condanne penali.
Tali elementi rivestono particolare rilevanza ai fini del presente giudizio, in quanto dimostrano non solo che la ricorrente non si è separata dal IG. e che, dunque, il vincolo matrimoniale CP_4 permane, ma anche che la stessa soddisfa il requisito di conoscenza della lingua italiana richiesto dall'art.
9.1 della Legge n. 91/1992 per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio. Parimenti, l'assenza di condanne penali rilevanti esclude la sussistenza di qualsiasi causa ostativa al riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell'art. 6 della medesima legge. Pertanto, la ricorrente risulta in possesso di tutti i requisiti previsti dall'ordinamento per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana (art. 5 L.91/92) e non ricade in nessuna delle situazioni ostative descritte dalla medesima legge (art.6 L.91/92).
Alla luce di tali circostanze, appare evidente che il provvedimento impugnato sia viziato da un errore di fatto, in quanto si è basato su una valutazione meramente formale, omettendo un'istruttoria adeguata volta ad accertare la reale situazione coniugale della ricorrente. La ha dunque CP_2 erroneamente applicato il principio di diritto, sovrapponendo il dato anagrafico all'effettiva sussistenza del vincolo matrimoniale, violando così i criteri stabiliti dalla normativa in materia.
In considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del decreto prefettizio impugnato e riconoscimento del diritto della ricorrente all'ottenimento della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i resistenti devono rifondere alla ricorrente la somma di € 2.906 (di cui € 851 per la fase di studio, € 602 per quella introduttiva ed € 1.453 per quella decisionale) per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex
DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole fasi effettivamente svolte, in quanto la fase istruttoria non è stata svolta, per cui si ritiene adeguata l'applicazione dei valori minimi dei parametri delle cause di valore compreso fra 26.001 e 52.000 €. Dal momento che il difensore ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese, tale somma deve essere distratta a suo favore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che sussistono le condizioni di cui all'art. 5 legge n.
91/1992 per il riconoscimento alla ricorrente del diritto alla cittadinanza italiana;
- annulla il decreto della Prefettura di Reggio Calabria n. K10C/566792 Area IV del 14 gennaio 2021;
- ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2) condanna i resistenti a rifondere alla ricorrente gli onorari del giudizio, liquidati in € 2.906, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, con distrazione a favore del difensore antistatario. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso il 15.03.2025
Il Giudice
Flavio Tovani
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 582/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...], ( ) Controparte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Rosella Tassone (C.F.
) del Foro di Reggio Calabria, con studio in Palizzi (RC) alla via Pezza del CodiceFiscale_2
Fondaco n.06/A, ove è elettivamente domiciliata, giusta procura su foglio separato che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ricorrente
contro
– in persona del Prefetto pro tempore;
Controparte_2
– in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_3
resistenti contumaci
nonché nel contraddittorio con il
Pubblico presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria CP_3
avente ad oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 04.03.2024 , cittadina russa nata Controparte_1 l'11.09.1975, impugnava il decreto emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 14.01.2021 e notificato il 03.03.2021 con cui veniva rigettata la sua richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per matrimonio, ritenuto non sussistente il vincolo sostanziale del matrimonio.
La ricorrente esponeva quanto segue: - in data 30.10.2016 contraeva matrimonio con il IG. , nato a [...] Controparte_4
Salvo (RC) il 05.02.1953, con il quale già da prima del matrimonio ha convissuto e convive tuttora in OV RI (RC), all'indirizzo Via Udine n.7;
- da tale unione, in data 10.10.2009, nasceva a Melito di Porto Salvo (RC) il loro figlio il Per_1 quale risiede con i genitori a OV RI, in Via Udine n. 7, e frequenta la scuola superiore del medesimo comune;
- in data 30.05.2019, presentava istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5, legge 5 febbraio 1992 n. 91, identificata con il numero RC0006645219;
- la , con decreto n. K10C/566792 Area IV del 14 gennaio 2021, Controparte_2 respingeva l'istanza con la seguente motivazione: “Per le risultanze istruttorie acquisite, non sussiste, nella fattispecie, il vincolo sostanziale del matrimonio, la cui essenza è definita dal già citato art. 143 c.c., il cui perdurare è necessario per consentire l'integrazione dello straniero nel tessuto sociale e civile nazionale”. Il diniego si fondava essenzialmente sulle risultanze anagrafiche prodotte dall' del Comune di Africo (RC), dalle quali emergeva che il coniuge dell'istante, Controparte_5
IG. , risultava residente in [...], mentre la ricorrente risultava residente in [...]Controparte_4
RI (RC).
- la Polizia locale del Comune di OV RI, in data 20.03.2021, attestava quanto segue: “che il IG. , nato a [...] il [...], pur conservando la Controparte_4 residenza nel Comune di Africo, di fatto da circa un quinquennio è domiciliato in questo Comune ove abita, in Via Udine n. 7, unitamente ai componenti della propria famiglia composta dalla moglie
IG.ra , nata a [...] il [...] e dal Controparte_1 proprio figlio , nato a [...] il [...], il quale ha Persona_2 frequentato e frequenta gli studi presso la scuola di OV RI (RC)”;
- dalla documentazione allegata, risulta cointestataria di un conto bancario con il coniuge, nonché di aver provveduto congiuntamente a quest'ultimo all'iscrizione del minore presso la scuola media e, in precedenza, presso la scuola elementare;
- di non riportare precedenti condanne penali;
- di essersi laureata in Russia in ingegneria e di aver iniziato a lavorare appena giunta in Italia rendendosi economicamente autosufficiente. Precisava, inoltre, di non essere né separata né divorziata, bensì felicemente sposata con il IG. , con il quale convive stabilmente, Controparte_4 collaborando nell'interesse della famiglia e garantendo reciproco supporto sia materiale che spirituale;
- con sentenza n. 3057/2024, pubblicata in data 15.02.2024, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione V bis dichiarava inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso n.r.g.
5123/2021, proposto dall'istante avverso il decreto della Prefettura di Reggio Calabria, emesso in data 14.01.2021 e notificato il 03.03.2021, con cui era stata respinta l'istanza di attribuzione della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91;
- a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione da parte del
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, provvedeva a riproporre l'azione dinanzi a questo
Giudice ordinario, ritenuto competente a conoscere la controversia in materia di attribuzione della cittadinanza per matrimonio.
L'amministrazione resistente, regolarmente citata, restava contumace. Occorre preliminarmente affermare la giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi nella specie in tema di accertamento del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per matrimonio ai sensi dell'art. 5 della legge 91/1992.
Detta norma stabilisce che: “Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. (…)” e non vi sia una delle cause preclusive di cui al successivo art. 6 (condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della
Repubblica ..”). Detta fattispecie trae la propria origine dall'esistenza di requisiti di rilevanza oggettiva e non valutativo-discrezionale, sia con riguardo ai presupposti di cui all'art. 5 (matrimonio con cittadino italiano;
residenza in Italia per il tempo indicato dalla legge;
permanenza degli effetti del matrimonio ed insussistenza di separazione personale), quanto alle cause ostative di cui all'art. 6 sub lett. a), b). Solo in presenza di una causa ostativa ex art. 6 lett.c (ossia la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica) si è in presenza di un l'affievolimento della posizione giuridica soggettiva del richiedente qualora venga in concreto opposto dall'Autorità che, proprio per questa specifica ragione, non può concedersi la cittadinanza.
Dunque, ricorre la giurisdizione ordinaria “ogni qualvolta il diniego sia giustificato dalla mancanza dei requisiti oggettivi prescritti dalle disposizioni in esame, e della giurisdizione del giudice amministrativo allorquando la cittadinanza venga invece rifiutata proprio per l'esistenza di motivi inerenti alla pubblica sicurezza” (Cass. 5838/2024).
Pertanto, l'acquisto della cittadinanza per matrimonio attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario. Tale diritto affievolisce – e diviene conseguentemente una posizione di interesse legittimo – solamente nel caso di diniego della cittadinanza per la sussistenza della causa ostativa di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), caso in cui è rinvenibile l'esercizio da parte della P.A. di un potere discrezionale, dovendo valutare la sussistenza di ragioni ostative inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Non vertendo in tale ultima ipotesi si è correttamente individuata la giurisdizione del giudice ordinario.
La difesa ha sostenuto che l'istruttoria condotta dagli organi accertatori è viziata da un errore di fatto e, di conseguenza, non può giustificare il rigetto dell'istanza di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1991, n. 92. In particolare, la generica indicazione relativa all'assenza di un vincolo matrimoniale, unitamente al riferimento altrettanto indeterminato all'attività formativa svolta, risulta insufficiente a sorreggere il diniego, non potendo tali elementi costituire una motivazione valida a suo fondamento.
Ritiene il Giudicante che il ricorso sia fondato.
Ed invero, ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano può ottenere la cittadinanza per matrimonio a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti. In particolare, è necessario che, dopo il matrimonio, il richiedente abbia risieduto legalmente nel territorio della Repubblica per almeno due anni oppure, se residente all'estero, che siano trascorsi almeno tre anni dalla data del matrimonio. Tali termini sono ridotti a un anno in presenza di figli nati o adottati dalla coppia. Inoltre, al momento dell'adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto lo scioglimento,
l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi. La finalità della norma è quella di favorire l'integrazione del coniuge straniero nella comunità nazionale, subordinando il riconoscimento della cittadinanza alla permanenza effettiva del vincolo matrimoniale. Ulteriore requisito imprescindibile è il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana (art. 9.1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91). L'accertamento di tale requisito avviene mediante il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, oppure attraverso una certificazione linguistica rilasciata da un ente certificatore riconosciuto. Tuttavia, l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, è precluso nei seguenti casi:
a) condanna per uno dei delitti previsti nel Libro Secondo, Titolo I, Capi I, II e III del Codice Penale;
b) condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, oppure condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Nel caso di specie, il provvedimento di rigetto adottato dalla si fonda Controparte_2 esclusivamente su una risultanza anagrafica, ossia sulla residenza formale del coniuge della ricorrente in un comune diverso da quello in cui risiede la stessa, elemento sufficiente, secondo la pubblica amministrazione, a dimostrare l'insussistenza del vincolo sostanziale del matrimonio. Tale approccio privo degli accertamenti concreti in ordine alla persistenza della comunione di vita si rivela erroneo e in contrasto con la ratio della normativa in materia di cittadinanza per matrimonio.
Ciò che rileva ai fini del riconoscimento della cittadinanza, infatti, è la sussistenza del rapporto sostanziale tra i coniugi, da valutarsi attraverso elementi concreti e oggettivi. La residenza anagrafica, pur essendo un elemento indiziario, non può costituire di per sé prova sufficiente dell'interruzione del vincolo coniugale, rivestendo una funzione meramente certificativa e non costitutiva della situazione di fatto. La mera divergenza delle residenze anagrafiche, quindi, non è di per sé indicativa della cessazione della convivenza, soprattutto laddove siano riscontrabili circostanze oggettive che dimostrino il mantenimento della comunione di vita materiale e spirituale.
Nel caso in esame, dagli elementi probatori acquisiti emerge chiaramente che il rapporto coniugale tra la ricorrente e il coniuge sia stabile e perdurante e non sia intervenuto né lo scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio né la separazione personale dei coniugi.
La Polizia locale del Comune di OV RI ha attestato che il coniuge della ricorrente, pur mantenendo una residenza anagrafica diversa, di fatto convive con la moglie e il figlio nella medesima abitazione, circostanza dichiarata anche dal padrone dell'immobile, il IG. , il quale Controparte_6 vive al piano terra del medesimo immobile, nonché dalla IGnora , dirimpettaia. Persona_3
La voltura TARI del Comune di OV RI attesta, inoltre, che il IG. , pur risultando CP_4 residente ad Africo, è subentrato nel contratto di affitto dell'immobile sito in Via Udine n. 7, dove vive la ricorrente, richiedendo l'intestazione dell'utenza a suo nome.
Tale circostanza è ulteriormente confermata dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, che comprova la coabitazione stabile e l'esistenza di una comunione di vita familiare, tra cui: la cointestazione di un conto bancario con il coniuge;
l'iscrizione congiunta del figlio presso le scuole del comune di OV RI;
l'assenza di qualsiasi provvedimento di separazione legale tra i coniugi;
la partecipazione attiva della ricorrente alla vita familiare e lavorativa in Italia, dimostrata dall'attività lavorativa svolta e dalla sua autonomia economica.
È dunque evidente che il vincolo matrimoniale risulta integro e non è intervenuta alcuna separazione personale, intesa come condizione ostativa all'acquisto della cittadinanza. Inoltre, non si ravvisa neppure una separazione di fatto tra i coniugi, fattispecie che, pur non costituendo un impedimento ai fini del riconoscimento della cittadinanza, è comunque distinta dalla separazione personale e non determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come confermato dall'interpretazione chiara ed univoca dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, sia nella sua formulazione originaria sia nella versione modificata dall'art. 1, comma 11, della L. 94 del 2009 (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sent. 17 gennaio 2017, n. 969).
A tali risultanze si aggiunge il fatto che la ricorrente possiede un'adeguata conoscenza della lingua italiana, avendo conseguito il relativo certificato in data 24.05.2019 presso l'Università per Stranieri di Reggio Calabria, e non presenta a suo carico precedenti condanne penali.
Tali elementi rivestono particolare rilevanza ai fini del presente giudizio, in quanto dimostrano non solo che la ricorrente non si è separata dal IG. e che, dunque, il vincolo matrimoniale CP_4 permane, ma anche che la stessa soddisfa il requisito di conoscenza della lingua italiana richiesto dall'art.
9.1 della Legge n. 91/1992 per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio. Parimenti, l'assenza di condanne penali rilevanti esclude la sussistenza di qualsiasi causa ostativa al riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell'art. 6 della medesima legge. Pertanto, la ricorrente risulta in possesso di tutti i requisiti previsti dall'ordinamento per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana (art. 5 L.91/92) e non ricade in nessuna delle situazioni ostative descritte dalla medesima legge (art.6 L.91/92).
Alla luce di tali circostanze, appare evidente che il provvedimento impugnato sia viziato da un errore di fatto, in quanto si è basato su una valutazione meramente formale, omettendo un'istruttoria adeguata volta ad accertare la reale situazione coniugale della ricorrente. La ha dunque CP_2 erroneamente applicato il principio di diritto, sovrapponendo il dato anagrafico all'effettiva sussistenza del vincolo matrimoniale, violando così i criteri stabiliti dalla normativa in materia.
In considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del decreto prefettizio impugnato e riconoscimento del diritto della ricorrente all'ottenimento della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i resistenti devono rifondere alla ricorrente la somma di € 2.906 (di cui € 851 per la fase di studio, € 602 per quella introduttiva ed € 1.453 per quella decisionale) per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex
DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole fasi effettivamente svolte, in quanto la fase istruttoria non è stata svolta, per cui si ritiene adeguata l'applicazione dei valori minimi dei parametri delle cause di valore compreso fra 26.001 e 52.000 €. Dal momento che il difensore ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese, tale somma deve essere distratta a suo favore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che sussistono le condizioni di cui all'art. 5 legge n.
91/1992 per il riconoscimento alla ricorrente del diritto alla cittadinanza italiana;
- annulla il decreto della Prefettura di Reggio Calabria n. K10C/566792 Area IV del 14 gennaio 2021;
- ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2) condanna i resistenti a rifondere alla ricorrente gli onorari del giudizio, liquidati in € 2.906, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, con distrazione a favore del difensore antistatario. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso il 15.03.2025
Il Giudice
Flavio Tovani