Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 23/06/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01372/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01578/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1578 del 2022, proposto da
NO LO, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Madonia e Tiziana Giovanna Norrito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, via M. Toselli n. 5;
per l'annullamento
- della missiva pec (INPS.5500.12/07/2022.0488552), notificata il 12 luglio 2022, con la quale l'I.N.P.S., Direzione provinciale di Reggio di Palermo, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, in data 6 luglio 2022, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990;
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., filiale di Palermo, (atto nr. 197851 del 8/04/2019) nella parte in cui non attribuisce allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato il 13.10.2022 all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps), anche nella sua articolazione provinciale di Palermo, tempestivamente depositato, NO LO, già Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, cessato dal servizio a domanda il 31.5.2019, successivamente al compimento di 55 anni di età e con trentanove anni di servizio utile ai fini contributivi, ha chiesto l’accertamento della maggiorazione di sei scatti stipendiali (nella misura del 2,5% sull’ultima retribuzione percepita) nel calcolo del trattamento di fine servizio (TFS), come previsto dall’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 472/1987, così come innovato dall’articolo 21 della L. n. 232/1990, nonché la conseguente condanna dell’amministrazione resistente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, includendo detti scatti nella relativa base di calcolo.
2.- Non avendo l’Inps - Direzione provinciale di Palermo tenuto conto del disposto normativo testé menzionato nella redazione del prospetto di liquidazione del TFS dell’8.4.2019, in data 6.7.2022 il ricorrente aveva proposto apposita istanza di ricalcolo della propria indennità di buonuscita mediante computo dei sei scatti stipendiali di cui al D.L. n. 387/1987.
3.- Con provvedimento del 12.7.2022 l’Ente previdenziale ha rigettato la richiesta, in quanto “ si informa che il decreto legislativo 165/97 esclude dal beneficio dei 6 scatti i destinatari del comma 2 dell’articolo 21 della legge 232/90 (55 anni di età e 35 anni di contribuzione), dal momento che detta condizione non solo è equiparata ad un collocamento a riposo a domanda (cfr. nota informativa n. 280 del 15.3.2001 INPDAP) ma comporta che lo stesso beneficio di legge è oneroso, in quanto è previsto l’assoggettamento alla contribuzione previdenziale solo ai fini del trattamento pensionistico, mentre per l’indennità di buonuscita è a carico della fiscalità generale. Si evidenzia, inoltre, che la sentenza n. 1231 del 21.2.2019 del C.d.S. richiamata nell’istanza in oggetto, non solo è inerente la carriera prefettizia, ma soprattutto ha efficacia di giudicato solo tra le partì del giudizio e non ha quindi valenza "erga omnes”; al riguardo si precisa che resta vigente in ogni caso il principio di carattere generale concernente il divieto per le pubbliche amministrazioni di adottare procedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale. Ad ogni buon conto si evidenzia che il rapporto interprocedimentale relativo al TFS intercorre tra l’Amministrazione di appartenenza e l’istituto previdenziale; pertanto ogni richiesta di modifica dei dati giuridico - economici che possano esser oggetto di riliquidazione deve essere inoltrata alla sua Amministrazione di appartenenza; quest’ultima deve non solo certificare il diritto al beneficio di legge dei sei scatti attestando che il relativo onere è a carico dello stato, e adottando uno specifico atto dispositivo nel quale siano individuati i requisiti richiesti dalla normativa vigente, ma deve anche inviare l’apposita documentazione idonea per la riliquidazione del TFS. Si informa, altresì, che al riguardo non deve essere comunque intervenuta alcuna prescrizione di un eventuale diritto alla riliquidazione del TFS (5 anni). Nel render noto che la presente ha solo carattere informativo si rappresenta, infine, che l’INPS, che agisce in regime di attività vincolata agli atti della P.A. ha, comunque, l’obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi certificati dall’Amministrazione e richiesti ai fini della liquidazione della prestazione ”.
4.- L’Inps si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
5.- Successivamente le parti non hanno svolto ulteriore attività difensiva.
6.- All’udienza di cd. smaltimento dell’arretrato del 18.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7.- In via di stretto diritto si rileva anzitutto come sul riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio agli appartenenti a tutte le c.d. Forze di polizia, sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare, si siano pronunciati a più riprese tanto il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (cfr., ex multis , nn. 1326, 1329 e 1331 del 29.12.2022), tanto questo Tar (cfr. ex multis , Sez. III, nn. 1605 del 13.5.2024 e 1027 del 19.3.2024 e Sez. V, n. 196 del 27.1.2025), quanto il Consiglio di Stato (cfr. C.d.S., Sez. II, n. 2985 del 23.3.2023), con argomentazioni da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi.
In particolare, il CGARS, dopo aver proceduto ad un’analitica ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia, ha chiarito, in sintesi, che:
A) l’art. 1, comma 15- bis , del D.L. n. 379/1987 ha esteso il beneficio dei sei “scatti” “ ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati ”, ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda;
B) detta previsione deve ritenersi ormai abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del codice dell’ordinamento militare, che nell’abrogare espressamente l’art. 11 della Legge 8 agosto 1990, n. 231, che lo ha novellato, non ha disposto la reviviscenza della precedente previsione contenuta nella formulazione originaria dell’art. 1, comma 15- bis : sicché il richiamo alla stessa come disciplina speciale applicabile agli appartenenti alla Guardia di finanza e all’Arma dei Carabinieri operato dal primo non è in alcun modo conferente;
C) ritenuti abrogati l’art. 1, comma 15- bis del D.L. n. 379/1987 e l’art. 11 della L. n. 231/1990, ben si comprende perché l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987 che, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto sicurezza, ha esteso l’istituto dei sei scatti “ al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate ”;
D) quanto all’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia in esso richiamata è stata intesa in senso ampio e si delinea anche in ragione dello scopo del medesimo decreto (cfr. art. 1) di estendere i benefici economici previsti dal d.P.R. n. 150/1987 (che ha attuato l’Accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo ed i sindacati del personale della Polizia di Stato) all’Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo degli Agenti di Custodia e al Corpo Forestale dello Stato – corpi che, del resto, compongono le Forze di Polizia ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 121/1981;
E) quanto all’ambito oggettivo di applicazione, ai sensi dell’art. 6- bis , comma 2, del D.L. n. 387/1987 il beneficio in questione deve essere riconosciuto “ al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile ”, sicché anche la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall’anzianità anagrafica e retributiva.
La giurisprudenza ha, altresì, precisato che “ l’inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art. 6-bis, comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, non comporta alcuna conseguenza decadenziale poiché il rispetto del termine del 30 giugno, infatti, è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo ” (cfr., già menzionato C.d.S., Sez. II, n. 2985 del 23.3.2023).
8.- L’applicazione delle richiamate coordinate giurisprudenziali al caso di specie conduce al riconoscimento del beneficio richiesto nei confronti del ricorrente, documentalmente in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per accedervi.
NO LO, infatti, è un ex appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile – precisamente alla Polizia di Stato e, al momento del collocamento in congedo, era in possesso dell’anzianità anagrafica e contributiva richiesta dall’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987: egli aveva un’anagrafica anagrafica superiore ai cinquantacinque anni (essendo nato il [...] ed essendosi congedato a domanda a fare data dall’1.4.2019) e contributiva superiore ai trentacinque anni (precisamente trentanove anni e cinque giorni).
9.- Il ricorso, pertanto, siccome fondato, va accolto, con conseguente accertamento dell’obbligo dell’Inps di provvedere alla rideterminazione del trattamento di fine servizio del ricorrente, includendo nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6- bis del D.L. 389/1987.
Sulle somme dovute in conseguenza del sopraindicato ricalcolo, trattandosi di pubblico impiego, dovrà essere corrisposta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla spettanza al saldo, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della Legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 Legge n. 724/1994.
10.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna l’Inps a provvedere alla rideterminazione del TFS del ricorrente, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6 bis , D.L. n. 387 del 1987, e a corrispondere allo stesso il relativo importo (detratte le somme già liquidate e corrisposte sul medesimo trattamento), oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Condanna l’Inps a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO Tenca, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | NO Tenca |
IL SEGRETARIO