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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAGGIO ALESSANDRO, Presidente
DI IO, RE
LATTI FRANCO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 654/2021 depositato il 21/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus, S.n. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 234/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 1 e pubblicata il 10/05/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEG 2003
- DINIEGO RIMBORSO IRPEG 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come sotto riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cagliari notificava alla società Ricorrente_1 s.r.l., per gli anni 2003 e 2004, a titolo di Irpeg, Iva ed Irap gli avvisi di accertamento n. 804030300744/2007 (2003) e
804030300789/2007 (2004) avverso i quali la società aveva proposto tempestivo ricorso.
2. A seguito della sentenza della CTP di Cagliari n. 103/02/2009, favorevole all'Ufficio, la società aveva presentato appello presso la CTR della Sardegna per la riforma della decisione di primo grado.
3. Nelle more del giudizio di appello, l'Ufficio iscriveva a ruolo a titolo provvisorio in presenza di ricorso le somme di cui ai predetti accertamenti e il Concessionario per la riscossione notificava le cartelle di pagamento n. 02520080025755035 e 02520090036575059 e la società, a seguito di apposita istanza di rateazione, provvedeva al pagamento quasi integrale dei carichi a ruolo (€ 141.263, 10 per il 2003 ed € 31.285,42 per il 2004).
4. La società Ricorrente_1 S.r.l., in data 14/4/2017, prot. 2435216, presentava ad IT S.p.A. anche istanza di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 24 ottobre 2016, n. 193 (Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione – c.d. rottamazione dei ruoli) nei confronti, tra le altre, delle suddette cartelle esattoriali n. 02520080025755035 e n. 02520090036575059 per definire con € 2.540,32 il residuo debito di € 5.329,54, senza, tuttavia rinunciare al ricorso pendente e senza indicazione del medesimo.
5. Il giudizio non veniva rinunciato e la causa di appello veniva definita con la sottoscrizione degli accordi di conciliazione n. 500111 e 500113 del 2018 del 13/12/2018. La sentenza della CTR n. 1310/2018, depositata il 28/12/2018, preso atto dell'intervenuto accordo, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
6. Poiché gli accordi tra le parti avevano determinato una riduzione rispetto all'originaria pretesa tributaria, una parte degli importi versati erano stati imputati a copertura dei debiti risultanti dalle conciliazioni, mentre per la restante parte di importo complessivo di € 137.269,50, oltre interessi e accessori, versati dalla società istante per gli anni 2003 e 2004 a titolo di Irpeg, Iva ed Irap a seguito delle conciliazioni, la società presentava l'istanza di rimborso.
7. L'Ufficio opponeva il diniego, non ricorrendo i presupposti per il rimborso per intervenuta rottamazione ostativa.
SVOLGIMENTO DEL PRPOCESSO 8. Avverso il diniego di rimborso, la società presentava ricorso in primo grado per violazione del disposto dell'art. 6 del D.L. 193/2016 (c.d. prima rottamazione dei ruoli), chiedendo che la Commissione Tributaria adita dichiarasse illegittimo e quindi nullo l'atto di diniego e, per l'effetto, lo revocasse, disponendo il rimborso della somma richiesta.
La società chiedeva, altresì, la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 39 D.Lgs. n.
546/92, evidenziando di aver contestualmente promosso una causa civile nei confronti di IT PA (ora
Agenzia delle Entrate-Riscossione) come da atto di citazione dell'11/03/2020, in attesa dell'esito definitivo di quest'ultima vertente sull'accertamento dell'errore essenziale e riconoscibile ex artt. 1427 e sgg. c.c. nella dichiarazione di avvalersi della rottamazione delle cartelle.
9. Si costituiva nel giudizio tributario di primo grado l'Agenzia delle Entrate, con controdeduzioni, confutando i motivi di ricorso.
10. La Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, con sentenza n. 234/2021, rigettava il ricorso, compensando le spese.
11. La società propone appello affidato due motivi, così intitolati:
- Sulla richiesta di sospensione del processo, formulata ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 39 D.Lgs. 546/92.
Manifesta violazione delle norme sopra richiamate e di quelle sul riparto di giurisdizione.
- Sul motivo di ricorso: Illegittimità del diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate.
Motivazione erronea. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 del D.L. 193/2016.
L'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“la Ricorrente_1 Srl in liquidazione, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta On.le Commissione adita, in riforma della sentenza impugnata, previa sospensione del processo ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 39 D.Lgs. 546/92 in attesa dell'esito definitivo della causa promossa dalla società ricorrente davanti al Tribunale Civile di Cagliari per l'annullamento/invalidità degli effetti della definizione agevolata, voglia:
- dichiarare illegittimo il provvedimento di diniego dello sgravio/rimborso delle somme versate a titolo di
IRPEG-IRAP-IVA per gli anni 2003 e 2004 in eccedenza a quelle dovute in base agli accordi conciliativi, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cagliari in data 16 gennaio 2020;
- dichiarare spettante il rimborso, in favore della Ricorrente_1 Srl in liquidazione, delle somme versate dalla Società a titolo provvisorio in eccedenza a quanto imputato a pagamento delle conciliazioni, quantificabili in complessivi € 137.269,50 (oltre interessi e accessori) o di quello che dovesse emergere in corso di causa;
- condannare l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cagliari al rimborso della predetta somma
(oltre interessi) in favore della ricorrente.
Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
12. L'Agenzia delle entrate si è costituita in appello, con controdeduzioni, confutando i motivi di appello e chiedendo l'accogliento delle seguenti conclusioni: “Per quanto sopra esposto, atteso che gli elementi individuati dall'appellante al fine di sostenere la riforma della sentenza e, quindi, l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio appaiono del tutto privi di fondamento,
l'Ufficio
CHIEDE
a codesta onorevole Commissione Tributaria Regionale:
1) il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
13. Con atto datato 23/06/2025, il difensore della soc. Ricorrente_1 s.r.l in liquidazione ha comunicato che il Tribunale di Cagliari, con la sentenza numero 42/2023, depositata in Cancelleria il 18/05/2023 (allegato 1 alla istanza), ha dichiarato la Liquidazione Giudiziale della Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione.
14. La Corte, con ordinanza n. 281/2025, depositata il 27/06/2025, ha dichiarato l'interruzione del processo.
15. La procedura di “Liquidazione Giudiziale Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione”, in persona del Curatore Dott. Nominativo_1, assistito dall'Avv. Difensore_1, avendo interesse alla sua prosecuzione, ha depositato istanza di trattazione, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 546/92, richiamando le deduzioni, eccezioni e conclusioni già formulate nell'atto di appello e ha insistito nella richiesta di sospensione del processo ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 39 D.Lgs. 546/92, in attesa della pronuncia del Tribunale di Cagliari
(che dichiara anch'essa riassunta dalla procedura) sulla domanda di annullamento/invalidità degli effetti della rottamazione.
Con successiva memoria del 17/11/2025 la società insisteva nella richiesta di sospensione del processo, allegando il provvedimento del Tribunale di Cagliarti di rinvio all'udienza cartolare del 22/04/2026 fra la società e ADER.
16. La pubblica udienza è stata fissata per il 28/11/2025 nella quale, dopo la relazione del Giudice relatore, le parti come rappresentate hanno illustrato le proprie tesi difensive riportandosi agli scritti difensivi depositati in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
17. Con il primo motivo di appello, intitolato - Sulla richiesta di sospensione del processo, formulata ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 39 D.Lgs. 546/92. Manifesta violazione delle norme sopra richiamate e di quelle sul riparto di giurisdizione, l'appellante cesura la sentenza impugnata per non aver disposto la sospensione necessaria del processo per pregiudizialità con la causa civile promossa
contro
IT PA (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) come da atto di citazione dell'11/03/2020, in attesa dell'esito definitivo di quest'ultima vertente sull'accertamento dell'errore essenziale e riconoscibile ex artt. 1427 e sgg. c.c. nella dichiarazione di avvalersi della rottamazione delle cartelle. Tale causa è ora rinviata al 22/04/2026.
17. Il primo motivo è infondato.
La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. non ricorre quando il processo pregiudicato e quello che si assume essere pregiudiziale non si svolgono fra le stesse parti, poiché la pronuncia del giudizio che si ritiene pregiudizievole, non potendo fare stato nei confronti delle diverse parti dell'altro, non può costituire il necessario antecedente logico - giuridico della decisione da assumere nel giudizio che si reputa pregiudicato (ex pluribus: Corte di Cassazione, sentenza 29 maggio 2001, n. 7280; sentenza 4 febbraio
2001, n. 7506; sentenza 28 giugno 2001, n. 8819; sentenza 18 agosto 2004, n. 16137; sentenza 24 gennaio
2006, n. 1285; sentenza 16 marzo 2007, n. 6159; sentenza n. 3936 del 18 febbraio 2008 e ordinanza 19 settembre 2012, n. 16844). Nel nostro caso il processo civile è rivolto
contro
IT PA (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) e in esso l'attore non ha convenuto anche l'Agenzia delle entrate, per sua libera scelta.
Inoltre, questo giudice può conoscere e decidere la questione della validità o meno della domanda di rottamazione perché rientra nella propria giurisdizione ed è tale domanda è devoluta in appello con il secondo motivo. Questo giudice ben può accertare la validità o meno di un atto di rottamazione fiscale senza attendere l'esito di un giudizio civile con controparte differente.
Il primo motivo di appello è infondato e viene respinto.
18. Con il secondo motivo di appello, intitolato - Sul motivo di ricorso: Illegittimità del diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate. Motivazione erronea. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 del D.L.
193/2016, l'appellante cesura la sentenza impugnata per non aver disposto il rimborso della somma richiesta in violazione delle citate norme.
18. Il motivo è infondato.
19. La Corte osserva che a seguito della sentenza della CTP n. 103/02/2009, favorevole all'Ufficio, la società aveva presentato appello presso la CTR della Sardegna per la riforma della decisione di primo grado.
Nelle more del giudizio di appello, l'Ufficio iscriveva a ruolo a titolo provvisorio in presenza di ricorso le somme di cui ai predetti accertamenti e il Concessionario per la riscossione notificava le cartelle di pagamento n. 02520080025755035 e 02520090036575059 e la società, a seguito di apposita istanza di rateazione, provvedeva al pagamento quasi integrale dei carichi a ruolo (€ 141.263, 10 per il 2003 ed € 31.285,42 per il 2004).
La società Ricorrente_1, presentava anche istanza di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del D. L. 24 ottobre 2016, n. 193 nei confronti, tra le altre, delle suddette cartelle esattoriali per definire con € 2.540,32 il residuo debito di € 5.329,54, senza, tuttavia rinunciare al ricorso pendente e senza indicazione del medesimo.
Il giudizio non veniva rinunciato e la causa di appello vedeva definita a seguito della sottoscrizione degli accordi di conciliazione n. 500111 e 500113 del 2018 del 13/12/2018, con la sentenza della CTR n. 1310/2018, depositata il 28/12/2018 che, preso atto dell'intervenuto accordo, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
In questo caso il giudizio non si è concluso con una sentenza di accoglimento con obbligo per l'ufficio al rimborso entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza ex art. 68 comma 2 del d.lgs. 546/1992 e con facoltà del contribuente di percorrere il giudizio di ottemperanza ex art. 70 del medesimo decreto.
Il giudizio, preso atto dell'intervenuto accordo, si è concluso con sentenza che ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la quale non è una sentenza di accoglimento.
Pertanto, appare legittima la strada percorsa del rimborso ex art. 19, comma 1 lettera g) del d.lgs. n. 546/1992, altrimenti non percorribile in caso di sentenza vittoriosa che postula il giudizio di ottemperanza.
20. Fatta questa premessa, entriamo nel merito.
21. L'art. 6 del decreto-legge n. 193 del 22/10/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 dell'01/12/2016 prevede la definizione agevolata (c.d. prima rottamazione) dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016. I debitori potevano estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, gli interessi di dilazione nonché le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del
D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999.
L'art. 6, comma 2, del decreto stabiliva che il debitore entro il 31 marzo 2017 dovesse presentare all'Agente della riscossione apposita dichiarazione (Modello DA1):
- indicando il numero di rate nel quale intendeva effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cinque;
- indicando la pendenza dei giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferiva la dichiarazione;
- assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
L'art. 6, comma 8, citato prevedeva che la rottamazione potesse essere esercitata anche dai debitori che avevano già pagato parzialmente le somme dovute, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, purchè, rispetto ai piani rateali in essere, risultassero adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016”.
22. Nella domanda di definizione agevolata la società ha crocettato la casella per dichiarare (erroneamente) che non vi erano giudizi pendenti e non quella nella quale si sarebbe assunta l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.
Questa Corte osserva che la rinuncia ai giudizi in corso è un elemento formale che non inficia di invalidità la rottamazione, i cui effetti si verificano ex lege.
23. La sentenza della Corte di cassazione n. 1997/2025, si è occupata delle varie ipotesi di rottamazione delle cartelle, statuendo:
“1.2. Il D.L. 23 ottobre 2018 n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha previsto, con l'art. 3, la "definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione" (istituto già noto all'ordinamento) in favore di tutti i titolari di uno o più debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione dal
1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 che avessero presentato entro la scadenza del 30 aprile 2019, la dichiarazione di adesione alle condizioni espressamente dettate (c.d. rottamazione ter). In particolare, il beneficio consisteva nella possibilità di estinguere il debito, senza corrispondere sanzioni ed interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973 ovvero le somme aggiuntive di cui all'art. 21, comma
1, D.Lgs. n. 46 del 1999, e versando integralmente le somme di cui al comma 1 lett. a) e b). Il comma 2, dell'art. art. 3 cit. stabiliva che il pagamento delle somme dovute poteva avvenire in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 o nel numero massimo di diciotto rate consecutive corrispondendo gli interessi di cui al successivo comma 3. Il procedimento amministrativo per giungere all'estinzione si articolava, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5, con la previsione dell'obbligo per l'Ente di riscossione di fornire ai debitori i dati necessari ad individuare i carichi definibili e con la manifestazione di volontà del debitore (a mezzo apposita modulistica) di procedere alla definizione. Il successivo comma 6 dell'art. 3 cit., occupandosi dei riflessi della rottamazione sugli eventuali processi pendenti, prevedeva che, nella dichiarazione di cui al comma 5, il debitore indicasse l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumesse l'impegno a rinunciarvi. La medesima disposizione, poi, stabiliva quali fossero le conseguenze di tale dichiarazione in termini, prima di sospensione, poi, di estinzione, del giudizio. In particolare, precisava che i giudizi, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, dovevano essere sospesi. L'estinzione, invece, era espressamente subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. La disposizione si completava precisando che, in caso contrario, il giudice revocava la sospensione su istanza di una delle parti. Il comma 14 aggiungeva che, in caso di inadempimento nei pagamenti della somma unica o delle rate, la definizione non produceva effetti e riprendevano a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
1.3. Per completezza espositiva va evidenziato che l'istituto della rottamazione è analogo a quanto già disposto in precedenza dall'art. 6 D.L. 23 ottobre 2016, n. 193, (prima rottamazione) e dall'art. 1 D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 (c.d. rottamazione bis) ed anche successivamente dall'art. 1, commi 231-252 legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. rottamazione quater). Le quattro rottamazioni, disposte nel tempo, presentano una struttura analoga, contemplando la previa dichiarazione del contribuente di adesione alla misura,
l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi affidati all'Agente della Riscossione,
l'indicazione del numero di rate di cui ci si intende avvalere e la comunicazione dell'Agente della Riscossione, che, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla definizione agevolata, rappresenta al contribuente le somme dovute ed il piano dei pagamenti con le singole scadenze. A fronte dei predetti elementi comuni, va rilevato, invece, che le prime due rottamazioni non contengono disposizioni riferite espressamente alla estinzione del giudizio che, invece, è oggetto di specifica regolamentazione nella rottamazione ter ed anche nella quater.
1.4. Questa Corte si è già occupata del rapporto tra il procedimento di rottamazione ed i giudizi pendenti
(Cass. 03/10/2018, n. 24083); la questione, in particolare è stata già affrontata a proposito della prima rottamazione - che, come detto, non dettava specifiche norme relative all'estinzione – proprio al fine di rendere omogenee le varie formule di definizione del processo pendente, ponendo alcuni punti fermi, applicabili anche alle rottamazioni successive e certamente condivisibili che possono così sintetizzarsi:
- le disposizioni sulla rottamazione dettano previsioni sia di natura sostanziale, perché dirette ad incidere sulla situazione sostanziale riguardo alla quale viene effettuata la dichiarazione di avvalimento, sia, indirettamente o direttamente, di natura processuale;
- sotto il profilo sostanziale la dichiarazione di avvalimento del contribuente è espressione di un diritto potestativo che realizza un potere di conformazione, cioè di sostituire al regolamento della situazione sostanziale sub iudice, la nuova regolamentazione anche quantitativa del dovuto. Tale sostituzione non necessita di un'accettazione da parte dell'esattore che ha solo la possibilità di contestare la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della norma;
- sotto il profilo processuale, poiché la norma prevede un impegno del ricorrente a rinunciare al giudizio,
l'evidenziazione alla Corte di Cassazione della formulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata con una formale rinuncia (o comunque con una richiesta anche non espressa come rinuncia, ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere) si deve intendere come adempimento dell'impegno de quo e, quindi, come una rinuncia ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., sebbene disciplinata direttamente dalla legge, in modo particolare quanto agli effetti sulla situazione sostanziale oggetto del processo;
- resta fermo che una rinuncia deve avvenire;
che la stessa è correlata alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata quale fenomeno di rilevanza sostanziale;
che, in mancanza della stessa, la situazione sostanziale oggetto del processo resta fissata nei termini in cui era sub iudice e risultanti dalla decisione di merito impugnata, con la conseguenza che il giudice è chiamato a pronunciarsi senza considerare la definizione agevolata;
- gli effetti della fattispecie di rinuncia in esame sono direttamente disciplinati dalla legge;
ne consegue che la rinuncia e la dichiarazione di estinzione non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata.
- la dichiarazione di estinzione cui, in forza della rinuncia del debitore, la Corte di Cassazione procede con le forme indicate nell'art. 391 cod. proc. civ., deve dare atto del particolare effetto dell'estinzione nei termini qui indicati, per il che è sufficiente dire che l'estinzione viene pronunciata a seguito di rinuncia motivata per il verificarsi della fattispecie di definizione agevolata. - l'estinzione va ricondotta ai "casi di estinzione del processo disposta per legge", cui fa riferimento l'art. 391, primo comma, cod. proc. civ. che si riferisce sia alle ipotesi in cui l'estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l'effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all'esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare. - anche quando il contribuente riveste nel processo la posizione di resistente, la regolamentazione sopravvenuta della vicenda sostanziale rende inutile il prosieguo del processo e tale inutilità discende direttamente dalla volontà di legge, sebbene essa debba esser fatta constare alla Corte di Cassazione;
ne consegue che pure in tali casi il processo va dichiarato estinto per legge ex art. 391 cod. proc. civ.”.
La sentenza in esame ha formulato il seguente principio di diritto: "In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'art. 3 D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018 (c.d. rottamazione ter), la rinuncia al giudizio - presentata dal contribuente in adempimento dell'impegno assunto contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione
- è revocabile laddove la regolamentazione sostanziale del rapporto sottesa alla definizione non sia avvenuta".
24. Sulla scorta di queste premesse, dalle quali non vi è motivo per discostarsi, torniamo al nostro caso, nel quale mancava persino la dichiarazione di rinuncia al ricorso nella rottamazione eseguita, come mancava l'indicazione della causa pendente e il giudizio non veniva in seguito rinunciato e la CTR vedeva definita la causa tramite la sottoscrizione degli accordi di conciliazione n. 500111 e 500113 del 2018 del 13/12/2018 e pronunciava la sentenza 1310/2018, depositata il 28/12/2018, con la quale, preso atto dell'intervenuto accordo, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per conciliazione e non per rottamazione.
Nella domanda di definizione agevolata è stata crocettata la casella per dichiarare (erroneamente) che non vi erano giudizi pendenti e non quella nella quale si sarebbe assunto l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.
Ma se l'impegno alla rinuncia al giudizio (revocabile ove formulato) non si è verificato e la rinuncia non c'è stuta, né in fase di richiesta, né in corso di giudizio, la richiesta rottamazione non può essere ostativa alla richiesta di rimborso per difetto di rinuncia all'appello.
Nella domanda di rottamazione il debitore deve assumere il semplice impegno a rinunciare alla causa tributaria, ma questo non lo vincola perché può sempre venir meno al suddetto impegno, prima della pronuncia del giudice (art. 44 D.Lgs. n. 546/1992), se si accorge che la rottamazione non è conveniente, soprattutto dal punto di vista processuale e finanziario.
Bene, l'appellante evidenzia, alla pagina 11 dell'atto di appello, che la decisione del primo giudice non è rispondente al dettato normativo e quindi non può ritenersi corretta, sia perché giunge al suo convincimento traendo spunto dall'asserito errore commesso dal contribuente nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (nell'aver barrato l'opzione che prevedeva l'assenza di giudizi pendenti), sia perché non ha tenuto conto della peculiarità del caso di specie.
Secondo la CTP, aver aderito alla rottamazione versando la somma di € 2.493,97 con l'unica intenzione di definire un debito residuo di € 6.303,00 comporterebbe la definitiva acquisizione (anche) delle somme versate in precedenza dalla società a titolo provvisorio (prima che venisse emanata la norma sulla rottamazione) e poi diventate indebite in base agli accordi di conciliazione, impedendo così alla Ricorrente_1 di ottenerne il rimborso.
In difetto di rinuncia al giudizio, la rottamazione non ha operato e l'accordo conciliativo delle parti ha definitivamente disciplinato il rapporto dedotto nel giudizio dinanzi alla CTR, come, in difetto di conciliazione, lo avrebbe disciplinato l'eventuale sentenza.
Dunque, nel caso di specie non sussiste l'effetto impeditivo del rimborso derivante dalla rottamazione parziale del carico.
25. Tuttavia, preme osservare che la sentenza di primo grado, sul punto non appellata, ha correttamente affermato che il giudizio di secondo grado non si era estinto per rottamazione, ma per cessazione della materia del contendere per conciliazione.
Il rimborso non può, dunque essere concesso.
Infatti, l'istituto della conciliazione giudiziale ha carattere “novativo delle precedenti opposte posizioni e comporta la sostituzione della pretesa fiscale originaria, unilaterale e contestata, con una certa e concordata”
(Cass. Civ. n.14300/09). Ne consegue che l'atto conciliativo, redatto secondo le modalità previste dall'art. 48 D.Lgs. n. 546/92, estingue la precedente obbligazione tributaria sostituendola con quella nuova e diventa titolo esecutivo per la riscossione delle somme da parte dell'Ufficio (Cass. Civ. n.24931/11). Tuttavia, tale atto non costituisce titolo per il rimborso, se non contenga espressa riserva in tale senso concordata e condivisa.
La Corte osserva che l'eccezione di conciliazione è sollevabile di ufficio quando il fatto risulta dagli atti di causa, come nel caso in esame.
L'ordinanza della Corte di cassazione del 31/10/2018 n. 27998 ha affermato che:
“Non venendo, per quanto detto, in discussione la tempestività della produzione documentale volta a dare sostegno probatorio alle eccezioni proposte dalla resistente, deve darsi continuità al principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte, secondo cui il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (Cass. s.u. 7.5.2013, n. 10531)”.
La successiva ordinanza della Corte di cassazione del 29/03/2019 n. 8854 ha ribadito tale principio, affermando:
“1.5. Va, ancora, precisato che per questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez.Un., 27 gennaio 2016, n. 1518, in tema di rilievo d'ufficio della cessazione della materia del contendere per effetto de condono), il principio della generale rilevabilità d'ufficio delle eccezioni ai sensi dell'art. 112 c.p.c. (“il giudice…non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”), trova applicazione anche nel processo tributario ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2 (“non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio”)”.
Dunque, non compete il diritto al rimborso, per intercorsa conciliazione.
26. In conclusione, il secondo motivo di appello è infondato e viene respinto con la conferma della sentenza impugnata, con la diversa e più amplia motivazione sulla conciliazione ostativa al rimborso, in luogo della rottamazione ostativa.
27. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione II, definitivamente pronunciando respinge l'appello, conferma la sentenza impugnata con la più amplia motivazione sora indicata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 10.000,00.
Così deciso in data 28/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Avv. Fabio Diozzi) (Dott. Alessandro Maggio)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAGGIO ALESSANDRO, Presidente
DI IO, RE
LATTI FRANCO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 654/2021 depositato il 21/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus, S.n. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 234/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 1 e pubblicata il 10/05/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEG 2003
- DINIEGO RIMBORSO IRPEG 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come sotto riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cagliari notificava alla società Ricorrente_1 s.r.l., per gli anni 2003 e 2004, a titolo di Irpeg, Iva ed Irap gli avvisi di accertamento n. 804030300744/2007 (2003) e
804030300789/2007 (2004) avverso i quali la società aveva proposto tempestivo ricorso.
2. A seguito della sentenza della CTP di Cagliari n. 103/02/2009, favorevole all'Ufficio, la società aveva presentato appello presso la CTR della Sardegna per la riforma della decisione di primo grado.
3. Nelle more del giudizio di appello, l'Ufficio iscriveva a ruolo a titolo provvisorio in presenza di ricorso le somme di cui ai predetti accertamenti e il Concessionario per la riscossione notificava le cartelle di pagamento n. 02520080025755035 e 02520090036575059 e la società, a seguito di apposita istanza di rateazione, provvedeva al pagamento quasi integrale dei carichi a ruolo (€ 141.263, 10 per il 2003 ed € 31.285,42 per il 2004).
4. La società Ricorrente_1 S.r.l., in data 14/4/2017, prot. 2435216, presentava ad IT S.p.A. anche istanza di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 24 ottobre 2016, n. 193 (Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione – c.d. rottamazione dei ruoli) nei confronti, tra le altre, delle suddette cartelle esattoriali n. 02520080025755035 e n. 02520090036575059 per definire con € 2.540,32 il residuo debito di € 5.329,54, senza, tuttavia rinunciare al ricorso pendente e senza indicazione del medesimo.
5. Il giudizio non veniva rinunciato e la causa di appello veniva definita con la sottoscrizione degli accordi di conciliazione n. 500111 e 500113 del 2018 del 13/12/2018. La sentenza della CTR n. 1310/2018, depositata il 28/12/2018, preso atto dell'intervenuto accordo, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
6. Poiché gli accordi tra le parti avevano determinato una riduzione rispetto all'originaria pretesa tributaria, una parte degli importi versati erano stati imputati a copertura dei debiti risultanti dalle conciliazioni, mentre per la restante parte di importo complessivo di € 137.269,50, oltre interessi e accessori, versati dalla società istante per gli anni 2003 e 2004 a titolo di Irpeg, Iva ed Irap a seguito delle conciliazioni, la società presentava l'istanza di rimborso.
7. L'Ufficio opponeva il diniego, non ricorrendo i presupposti per il rimborso per intervenuta rottamazione ostativa.
SVOLGIMENTO DEL PRPOCESSO 8. Avverso il diniego di rimborso, la società presentava ricorso in primo grado per violazione del disposto dell'art. 6 del D.L. 193/2016 (c.d. prima rottamazione dei ruoli), chiedendo che la Commissione Tributaria adita dichiarasse illegittimo e quindi nullo l'atto di diniego e, per l'effetto, lo revocasse, disponendo il rimborso della somma richiesta.
La società chiedeva, altresì, la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 39 D.Lgs. n.
546/92, evidenziando di aver contestualmente promosso una causa civile nei confronti di IT PA (ora
Agenzia delle Entrate-Riscossione) come da atto di citazione dell'11/03/2020, in attesa dell'esito definitivo di quest'ultima vertente sull'accertamento dell'errore essenziale e riconoscibile ex artt. 1427 e sgg. c.c. nella dichiarazione di avvalersi della rottamazione delle cartelle.
9. Si costituiva nel giudizio tributario di primo grado l'Agenzia delle Entrate, con controdeduzioni, confutando i motivi di ricorso.
10. La Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, con sentenza n. 234/2021, rigettava il ricorso, compensando le spese.
11. La società propone appello affidato due motivi, così intitolati:
- Sulla richiesta di sospensione del processo, formulata ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 39 D.Lgs. 546/92.
Manifesta violazione delle norme sopra richiamate e di quelle sul riparto di giurisdizione.
- Sul motivo di ricorso: Illegittimità del diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate.
Motivazione erronea. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 del D.L. 193/2016.
L'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“la Ricorrente_1 Srl in liquidazione, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta On.le Commissione adita, in riforma della sentenza impugnata, previa sospensione del processo ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 39 D.Lgs. 546/92 in attesa dell'esito definitivo della causa promossa dalla società ricorrente davanti al Tribunale Civile di Cagliari per l'annullamento/invalidità degli effetti della definizione agevolata, voglia:
- dichiarare illegittimo il provvedimento di diniego dello sgravio/rimborso delle somme versate a titolo di
IRPEG-IRAP-IVA per gli anni 2003 e 2004 in eccedenza a quelle dovute in base agli accordi conciliativi, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cagliari in data 16 gennaio 2020;
- dichiarare spettante il rimborso, in favore della Ricorrente_1 Srl in liquidazione, delle somme versate dalla Società a titolo provvisorio in eccedenza a quanto imputato a pagamento delle conciliazioni, quantificabili in complessivi € 137.269,50 (oltre interessi e accessori) o di quello che dovesse emergere in corso di causa;
- condannare l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cagliari al rimborso della predetta somma
(oltre interessi) in favore della ricorrente.
Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
12. L'Agenzia delle entrate si è costituita in appello, con controdeduzioni, confutando i motivi di appello e chiedendo l'accogliento delle seguenti conclusioni: “Per quanto sopra esposto, atteso che gli elementi individuati dall'appellante al fine di sostenere la riforma della sentenza e, quindi, l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio appaiono del tutto privi di fondamento,
l'Ufficio
CHIEDE
a codesta onorevole Commissione Tributaria Regionale:
1) il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
13. Con atto datato 23/06/2025, il difensore della soc. Ricorrente_1 s.r.l in liquidazione ha comunicato che il Tribunale di Cagliari, con la sentenza numero 42/2023, depositata in Cancelleria il 18/05/2023 (allegato 1 alla istanza), ha dichiarato la Liquidazione Giudiziale della Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione.
14. La Corte, con ordinanza n. 281/2025, depositata il 27/06/2025, ha dichiarato l'interruzione del processo.
15. La procedura di “Liquidazione Giudiziale Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione”, in persona del Curatore Dott. Nominativo_1, assistito dall'Avv. Difensore_1, avendo interesse alla sua prosecuzione, ha depositato istanza di trattazione, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 546/92, richiamando le deduzioni, eccezioni e conclusioni già formulate nell'atto di appello e ha insistito nella richiesta di sospensione del processo ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 39 D.Lgs. 546/92, in attesa della pronuncia del Tribunale di Cagliari
(che dichiara anch'essa riassunta dalla procedura) sulla domanda di annullamento/invalidità degli effetti della rottamazione.
Con successiva memoria del 17/11/2025 la società insisteva nella richiesta di sospensione del processo, allegando il provvedimento del Tribunale di Cagliarti di rinvio all'udienza cartolare del 22/04/2026 fra la società e ADER.
16. La pubblica udienza è stata fissata per il 28/11/2025 nella quale, dopo la relazione del Giudice relatore, le parti come rappresentate hanno illustrato le proprie tesi difensive riportandosi agli scritti difensivi depositati in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
17. Con il primo motivo di appello, intitolato - Sulla richiesta di sospensione del processo, formulata ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 39 D.Lgs. 546/92. Manifesta violazione delle norme sopra richiamate e di quelle sul riparto di giurisdizione, l'appellante cesura la sentenza impugnata per non aver disposto la sospensione necessaria del processo per pregiudizialità con la causa civile promossa
contro
IT PA (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) come da atto di citazione dell'11/03/2020, in attesa dell'esito definitivo di quest'ultima vertente sull'accertamento dell'errore essenziale e riconoscibile ex artt. 1427 e sgg. c.c. nella dichiarazione di avvalersi della rottamazione delle cartelle. Tale causa è ora rinviata al 22/04/2026.
17. Il primo motivo è infondato.
La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. non ricorre quando il processo pregiudicato e quello che si assume essere pregiudiziale non si svolgono fra le stesse parti, poiché la pronuncia del giudizio che si ritiene pregiudizievole, non potendo fare stato nei confronti delle diverse parti dell'altro, non può costituire il necessario antecedente logico - giuridico della decisione da assumere nel giudizio che si reputa pregiudicato (ex pluribus: Corte di Cassazione, sentenza 29 maggio 2001, n. 7280; sentenza 4 febbraio
2001, n. 7506; sentenza 28 giugno 2001, n. 8819; sentenza 18 agosto 2004, n. 16137; sentenza 24 gennaio
2006, n. 1285; sentenza 16 marzo 2007, n. 6159; sentenza n. 3936 del 18 febbraio 2008 e ordinanza 19 settembre 2012, n. 16844). Nel nostro caso il processo civile è rivolto
contro
IT PA (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) e in esso l'attore non ha convenuto anche l'Agenzia delle entrate, per sua libera scelta.
Inoltre, questo giudice può conoscere e decidere la questione della validità o meno della domanda di rottamazione perché rientra nella propria giurisdizione ed è tale domanda è devoluta in appello con il secondo motivo. Questo giudice ben può accertare la validità o meno di un atto di rottamazione fiscale senza attendere l'esito di un giudizio civile con controparte differente.
Il primo motivo di appello è infondato e viene respinto.
18. Con il secondo motivo di appello, intitolato - Sul motivo di ricorso: Illegittimità del diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate. Motivazione erronea. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 del D.L.
193/2016, l'appellante cesura la sentenza impugnata per non aver disposto il rimborso della somma richiesta in violazione delle citate norme.
18. Il motivo è infondato.
19. La Corte osserva che a seguito della sentenza della CTP n. 103/02/2009, favorevole all'Ufficio, la società aveva presentato appello presso la CTR della Sardegna per la riforma della decisione di primo grado.
Nelle more del giudizio di appello, l'Ufficio iscriveva a ruolo a titolo provvisorio in presenza di ricorso le somme di cui ai predetti accertamenti e il Concessionario per la riscossione notificava le cartelle di pagamento n. 02520080025755035 e 02520090036575059 e la società, a seguito di apposita istanza di rateazione, provvedeva al pagamento quasi integrale dei carichi a ruolo (€ 141.263, 10 per il 2003 ed € 31.285,42 per il 2004).
La società Ricorrente_1, presentava anche istanza di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del D. L. 24 ottobre 2016, n. 193 nei confronti, tra le altre, delle suddette cartelle esattoriali per definire con € 2.540,32 il residuo debito di € 5.329,54, senza, tuttavia rinunciare al ricorso pendente e senza indicazione del medesimo.
Il giudizio non veniva rinunciato e la causa di appello vedeva definita a seguito della sottoscrizione degli accordi di conciliazione n. 500111 e 500113 del 2018 del 13/12/2018, con la sentenza della CTR n. 1310/2018, depositata il 28/12/2018 che, preso atto dell'intervenuto accordo, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
In questo caso il giudizio non si è concluso con una sentenza di accoglimento con obbligo per l'ufficio al rimborso entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza ex art. 68 comma 2 del d.lgs. 546/1992 e con facoltà del contribuente di percorrere il giudizio di ottemperanza ex art. 70 del medesimo decreto.
Il giudizio, preso atto dell'intervenuto accordo, si è concluso con sentenza che ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la quale non è una sentenza di accoglimento.
Pertanto, appare legittima la strada percorsa del rimborso ex art. 19, comma 1 lettera g) del d.lgs. n. 546/1992, altrimenti non percorribile in caso di sentenza vittoriosa che postula il giudizio di ottemperanza.
20. Fatta questa premessa, entriamo nel merito.
21. L'art. 6 del decreto-legge n. 193 del 22/10/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 dell'01/12/2016 prevede la definizione agevolata (c.d. prima rottamazione) dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016. I debitori potevano estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, gli interessi di dilazione nonché le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del
D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999.
L'art. 6, comma 2, del decreto stabiliva che il debitore entro il 31 marzo 2017 dovesse presentare all'Agente della riscossione apposita dichiarazione (Modello DA1):
- indicando il numero di rate nel quale intendeva effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cinque;
- indicando la pendenza dei giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferiva la dichiarazione;
- assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
L'art. 6, comma 8, citato prevedeva che la rottamazione potesse essere esercitata anche dai debitori che avevano già pagato parzialmente le somme dovute, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, purchè, rispetto ai piani rateali in essere, risultassero adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016”.
22. Nella domanda di definizione agevolata la società ha crocettato la casella per dichiarare (erroneamente) che non vi erano giudizi pendenti e non quella nella quale si sarebbe assunta l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.
Questa Corte osserva che la rinuncia ai giudizi in corso è un elemento formale che non inficia di invalidità la rottamazione, i cui effetti si verificano ex lege.
23. La sentenza della Corte di cassazione n. 1997/2025, si è occupata delle varie ipotesi di rottamazione delle cartelle, statuendo:
“1.2. Il D.L. 23 ottobre 2018 n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha previsto, con l'art. 3, la "definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione" (istituto già noto all'ordinamento) in favore di tutti i titolari di uno o più debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione dal
1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 che avessero presentato entro la scadenza del 30 aprile 2019, la dichiarazione di adesione alle condizioni espressamente dettate (c.d. rottamazione ter). In particolare, il beneficio consisteva nella possibilità di estinguere il debito, senza corrispondere sanzioni ed interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973 ovvero le somme aggiuntive di cui all'art. 21, comma
1, D.Lgs. n. 46 del 1999, e versando integralmente le somme di cui al comma 1 lett. a) e b). Il comma 2, dell'art. art. 3 cit. stabiliva che il pagamento delle somme dovute poteva avvenire in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 o nel numero massimo di diciotto rate consecutive corrispondendo gli interessi di cui al successivo comma 3. Il procedimento amministrativo per giungere all'estinzione si articolava, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5, con la previsione dell'obbligo per l'Ente di riscossione di fornire ai debitori i dati necessari ad individuare i carichi definibili e con la manifestazione di volontà del debitore (a mezzo apposita modulistica) di procedere alla definizione. Il successivo comma 6 dell'art. 3 cit., occupandosi dei riflessi della rottamazione sugli eventuali processi pendenti, prevedeva che, nella dichiarazione di cui al comma 5, il debitore indicasse l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumesse l'impegno a rinunciarvi. La medesima disposizione, poi, stabiliva quali fossero le conseguenze di tale dichiarazione in termini, prima di sospensione, poi, di estinzione, del giudizio. In particolare, precisava che i giudizi, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, dovevano essere sospesi. L'estinzione, invece, era espressamente subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. La disposizione si completava precisando che, in caso contrario, il giudice revocava la sospensione su istanza di una delle parti. Il comma 14 aggiungeva che, in caso di inadempimento nei pagamenti della somma unica o delle rate, la definizione non produceva effetti e riprendevano a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
1.3. Per completezza espositiva va evidenziato che l'istituto della rottamazione è analogo a quanto già disposto in precedenza dall'art. 6 D.L. 23 ottobre 2016, n. 193, (prima rottamazione) e dall'art. 1 D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 (c.d. rottamazione bis) ed anche successivamente dall'art. 1, commi 231-252 legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. rottamazione quater). Le quattro rottamazioni, disposte nel tempo, presentano una struttura analoga, contemplando la previa dichiarazione del contribuente di adesione alla misura,
l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi affidati all'Agente della Riscossione,
l'indicazione del numero di rate di cui ci si intende avvalere e la comunicazione dell'Agente della Riscossione, che, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla definizione agevolata, rappresenta al contribuente le somme dovute ed il piano dei pagamenti con le singole scadenze. A fronte dei predetti elementi comuni, va rilevato, invece, che le prime due rottamazioni non contengono disposizioni riferite espressamente alla estinzione del giudizio che, invece, è oggetto di specifica regolamentazione nella rottamazione ter ed anche nella quater.
1.4. Questa Corte si è già occupata del rapporto tra il procedimento di rottamazione ed i giudizi pendenti
(Cass. 03/10/2018, n. 24083); la questione, in particolare è stata già affrontata a proposito della prima rottamazione - che, come detto, non dettava specifiche norme relative all'estinzione – proprio al fine di rendere omogenee le varie formule di definizione del processo pendente, ponendo alcuni punti fermi, applicabili anche alle rottamazioni successive e certamente condivisibili che possono così sintetizzarsi:
- le disposizioni sulla rottamazione dettano previsioni sia di natura sostanziale, perché dirette ad incidere sulla situazione sostanziale riguardo alla quale viene effettuata la dichiarazione di avvalimento, sia, indirettamente o direttamente, di natura processuale;
- sotto il profilo sostanziale la dichiarazione di avvalimento del contribuente è espressione di un diritto potestativo che realizza un potere di conformazione, cioè di sostituire al regolamento della situazione sostanziale sub iudice, la nuova regolamentazione anche quantitativa del dovuto. Tale sostituzione non necessita di un'accettazione da parte dell'esattore che ha solo la possibilità di contestare la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della norma;
- sotto il profilo processuale, poiché la norma prevede un impegno del ricorrente a rinunciare al giudizio,
l'evidenziazione alla Corte di Cassazione della formulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata con una formale rinuncia (o comunque con una richiesta anche non espressa come rinuncia, ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere) si deve intendere come adempimento dell'impegno de quo e, quindi, come una rinuncia ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., sebbene disciplinata direttamente dalla legge, in modo particolare quanto agli effetti sulla situazione sostanziale oggetto del processo;
- resta fermo che una rinuncia deve avvenire;
che la stessa è correlata alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata quale fenomeno di rilevanza sostanziale;
che, in mancanza della stessa, la situazione sostanziale oggetto del processo resta fissata nei termini in cui era sub iudice e risultanti dalla decisione di merito impugnata, con la conseguenza che il giudice è chiamato a pronunciarsi senza considerare la definizione agevolata;
- gli effetti della fattispecie di rinuncia in esame sono direttamente disciplinati dalla legge;
ne consegue che la rinuncia e la dichiarazione di estinzione non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata.
- la dichiarazione di estinzione cui, in forza della rinuncia del debitore, la Corte di Cassazione procede con le forme indicate nell'art. 391 cod. proc. civ., deve dare atto del particolare effetto dell'estinzione nei termini qui indicati, per il che è sufficiente dire che l'estinzione viene pronunciata a seguito di rinuncia motivata per il verificarsi della fattispecie di definizione agevolata. - l'estinzione va ricondotta ai "casi di estinzione del processo disposta per legge", cui fa riferimento l'art. 391, primo comma, cod. proc. civ. che si riferisce sia alle ipotesi in cui l'estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l'effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all'esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare. - anche quando il contribuente riveste nel processo la posizione di resistente, la regolamentazione sopravvenuta della vicenda sostanziale rende inutile il prosieguo del processo e tale inutilità discende direttamente dalla volontà di legge, sebbene essa debba esser fatta constare alla Corte di Cassazione;
ne consegue che pure in tali casi il processo va dichiarato estinto per legge ex art. 391 cod. proc. civ.”.
La sentenza in esame ha formulato il seguente principio di diritto: "In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'art. 3 D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018 (c.d. rottamazione ter), la rinuncia al giudizio - presentata dal contribuente in adempimento dell'impegno assunto contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione
- è revocabile laddove la regolamentazione sostanziale del rapporto sottesa alla definizione non sia avvenuta".
24. Sulla scorta di queste premesse, dalle quali non vi è motivo per discostarsi, torniamo al nostro caso, nel quale mancava persino la dichiarazione di rinuncia al ricorso nella rottamazione eseguita, come mancava l'indicazione della causa pendente e il giudizio non veniva in seguito rinunciato e la CTR vedeva definita la causa tramite la sottoscrizione degli accordi di conciliazione n. 500111 e 500113 del 2018 del 13/12/2018 e pronunciava la sentenza 1310/2018, depositata il 28/12/2018, con la quale, preso atto dell'intervenuto accordo, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per conciliazione e non per rottamazione.
Nella domanda di definizione agevolata è stata crocettata la casella per dichiarare (erroneamente) che non vi erano giudizi pendenti e non quella nella quale si sarebbe assunto l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.
Ma se l'impegno alla rinuncia al giudizio (revocabile ove formulato) non si è verificato e la rinuncia non c'è stuta, né in fase di richiesta, né in corso di giudizio, la richiesta rottamazione non può essere ostativa alla richiesta di rimborso per difetto di rinuncia all'appello.
Nella domanda di rottamazione il debitore deve assumere il semplice impegno a rinunciare alla causa tributaria, ma questo non lo vincola perché può sempre venir meno al suddetto impegno, prima della pronuncia del giudice (art. 44 D.Lgs. n. 546/1992), se si accorge che la rottamazione non è conveniente, soprattutto dal punto di vista processuale e finanziario.
Bene, l'appellante evidenzia, alla pagina 11 dell'atto di appello, che la decisione del primo giudice non è rispondente al dettato normativo e quindi non può ritenersi corretta, sia perché giunge al suo convincimento traendo spunto dall'asserito errore commesso dal contribuente nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (nell'aver barrato l'opzione che prevedeva l'assenza di giudizi pendenti), sia perché non ha tenuto conto della peculiarità del caso di specie.
Secondo la CTP, aver aderito alla rottamazione versando la somma di € 2.493,97 con l'unica intenzione di definire un debito residuo di € 6.303,00 comporterebbe la definitiva acquisizione (anche) delle somme versate in precedenza dalla società a titolo provvisorio (prima che venisse emanata la norma sulla rottamazione) e poi diventate indebite in base agli accordi di conciliazione, impedendo così alla Ricorrente_1 di ottenerne il rimborso.
In difetto di rinuncia al giudizio, la rottamazione non ha operato e l'accordo conciliativo delle parti ha definitivamente disciplinato il rapporto dedotto nel giudizio dinanzi alla CTR, come, in difetto di conciliazione, lo avrebbe disciplinato l'eventuale sentenza.
Dunque, nel caso di specie non sussiste l'effetto impeditivo del rimborso derivante dalla rottamazione parziale del carico.
25. Tuttavia, preme osservare che la sentenza di primo grado, sul punto non appellata, ha correttamente affermato che il giudizio di secondo grado non si era estinto per rottamazione, ma per cessazione della materia del contendere per conciliazione.
Il rimborso non può, dunque essere concesso.
Infatti, l'istituto della conciliazione giudiziale ha carattere “novativo delle precedenti opposte posizioni e comporta la sostituzione della pretesa fiscale originaria, unilaterale e contestata, con una certa e concordata”
(Cass. Civ. n.14300/09). Ne consegue che l'atto conciliativo, redatto secondo le modalità previste dall'art. 48 D.Lgs. n. 546/92, estingue la precedente obbligazione tributaria sostituendola con quella nuova e diventa titolo esecutivo per la riscossione delle somme da parte dell'Ufficio (Cass. Civ. n.24931/11). Tuttavia, tale atto non costituisce titolo per il rimborso, se non contenga espressa riserva in tale senso concordata e condivisa.
La Corte osserva che l'eccezione di conciliazione è sollevabile di ufficio quando il fatto risulta dagli atti di causa, come nel caso in esame.
L'ordinanza della Corte di cassazione del 31/10/2018 n. 27998 ha affermato che:
“Non venendo, per quanto detto, in discussione la tempestività della produzione documentale volta a dare sostegno probatorio alle eccezioni proposte dalla resistente, deve darsi continuità al principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte, secondo cui il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (Cass. s.u. 7.5.2013, n. 10531)”.
La successiva ordinanza della Corte di cassazione del 29/03/2019 n. 8854 ha ribadito tale principio, affermando:
“1.5. Va, ancora, precisato che per questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez.Un., 27 gennaio 2016, n. 1518, in tema di rilievo d'ufficio della cessazione della materia del contendere per effetto de condono), il principio della generale rilevabilità d'ufficio delle eccezioni ai sensi dell'art. 112 c.p.c. (“il giudice…non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”), trova applicazione anche nel processo tributario ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2 (“non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio”)”.
Dunque, non compete il diritto al rimborso, per intercorsa conciliazione.
26. In conclusione, il secondo motivo di appello è infondato e viene respinto con la conferma della sentenza impugnata, con la diversa e più amplia motivazione sulla conciliazione ostativa al rimborso, in luogo della rottamazione ostativa.
27. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione II, definitivamente pronunciando respinge l'appello, conferma la sentenza impugnata con la più amplia motivazione sora indicata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 10.000,00.
Così deciso in data 28/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Avv. Fabio Diozzi) (Dott. Alessandro Maggio)