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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/07/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 10.7.2025
Causa n. 2678 / 2024
Parte_1
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Zampieri e per la parte opposta
Avv. Marini
Il procuratore delle parti opposte deposita copia del dispositivo della sentenza della Corte d'appello che ha confermato la sentenza della cui esecuzione si discute nella presente causa
L'Avv. Zampieri chiede un rinvio per valutare le motivazioni della sentenza ed eventuali ipotesi conciliative globali
L'Avv. Marini chiede che la causa venga trattenuta in decisione
Il Giudice ritenuto che non vi sono i presupposti per un rinvio, invita alla discussione.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 10.7.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2678 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 14/11/2024 da
C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. BELLIGOLI GIANPIERO M.
Contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. Parte_6 C.F._6
C.F. , Parte_7 C.F._7
(C.F. ), Parte_8 C.F._8
C.F. Parte_9 C.F._9
(C.F. ), Parte_10 C.F._10
(C.F. ), Parte_11 C.F._11
1 C.F. ), con il patrocinio Parte_12 C.F._12
dell'avv. CONTI STEFANO e dell'avv. LEONI ANDREA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 14.11.2024 Parte_1
proponeva opposizione a precetto, titolata ex art. 617-618 bis c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo convenendo in giudizio le parti riportate in epigrafe. La parte opponente esponeva che il 01/10/2024 l'avv. Conti aveva notificato all'esponente un atto di precetto relativo alla sentenza 72/2024 del Tribunale di Verona
Sezione Lavoro pubblicata il 06/02/2024 e notificata il 04/04/2024 con il quale era stato intimato il pagamento della somma complessiva di €
81.449,23
Il dispositivo della sentenza conteneva le seguenti statuizioni
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1)dichiara improponibile il ricorso di;
Parte_13
2)accerta il diritto alla retribuzione di ulteriori 15 minuti per ogni giorno lavorato dall'ottobre 2014 o dalla successiva data di assunzione per CP_1
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
e e dal gennaio 2017 per , Parte_11 Parte_12 Parte_2
in ragione del tempo impiegato per il cambio divisa e per il passaggio consegne;
3)per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore delle parti ricorrenti di cui al precedente punto 2) delle seguenti somme lorde, calcolate sino a tutto il 2019:
a) , Euro 2.362,78 CP_1
2 b) , Euro 2.630,35 Parte_2
c) , Euro 3.738,77 Parte_3
d) , Euro 3.604,59 Parte_4
e) , Euro 4.274,33 Parte_5
f) , Euro 4.360,95 Parte_6
g) , Euro 2.413,46 Parte_7
h) , Euro 3.554,79 Parte_8
i , Euro 2.352,34 Parte_9
l , Euro 4.490,29 26 Parte_10
m) , Euro 2.650,87 Parte_11
n) , Euro 3.013,11 oltre alla maggior somma tra Parte_12
interessi e rivalutazione, dalla maturazione al saldo effettivo;
4)condanna la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti di cui al punto
2, delle ulteriori differenze retributive per il medesimo titolo di cui al predetto punto 2, maturate dal gennaio 2020 fino alla pronuncia della presente sentenza o alla cessazione del rapporto se anteriore, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, dalla maturazione al saldo effettivo;
5)dichiara compensate per un terzo le spese di lite e condanna parte resistente al rimborso dei restanti due terzi in favore di parte ricorrente che liquida nella predetta quota in complessivi Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e
CPA come per legge.”
La parte opponente non formulava eccezioni in sede di esecuzione per quanto riguarda la prima parte del dispositivo della sentenza, nella quale era stata condannata a versare delle somme definite.
Nella seconda parte del dispositivo invece il giudice aveva condannato l'opponente al pagamento in favore delle lavoratrici opposte di ulteriori
3 differenze retributive per il medesimo titolo di cui al punto 2, maturate dal gennaio 2020 fino alla pronuncia della sentenza ovvero sino alla cessazione del rapporto, ove sia avvenuta in epoca anteriore, oltre agli accessori di legge.
L'opponente sosteneva che nel precetto erano state indicate soltanto delle somme ma non erano stati indicati i criteri utilizzati e i vari passaggi per il conteggio di tali importi. L'opponente allegava, a sua volta, un proprio conteggio nel quale si era tenuto conto della paga oraria, ottenuta mediante divisione della retribuzione mensile per il divisore orario 156 previsto dal
C.C.N.L. La paga oraria era stata divisa per 60 minuti e moltiplicata per 15 al fine di ottenere il valore di 15 minuti di retribuzione per ogni lavoratore.
Tale importo era stato moltiplicato per i giorni effettivamente lavorati sulla base del libro presenze.
Il Giudice fissava l'udienza di comparizione e nel decreto accoglieva l'istanza di sospensione “inaudita altera parte” del titolo esecutivo.
Le parti opposte si costituivano in giudizio ed esponevano che, a seguito della notifica dell'opposizione, l'opponente aveva pagato le somme oggetto di condanna per i crediti maturati sino al 01/01/2020, senza rivalutazione monetaria.
In via preliminare, veniva eccepito il difetto di legittimazione passiva di e . Per tali lavoratrici, infatti, nel Parte_3 Parte_7
precetto non era stata richiesta alcuna somma per il periodo successivo al
31/12/2019. Le contestazioni contenute nell'atto di opposizione riguardavano solamente le somme conteggiate per i crediti maturati a decorrere dal 01/01/2020. Le parti opposte osservavano che la parte opponente, nella individuazione della retribuzione di cui al C.C.N.L. comparto funzione locali, non aveva tenuto conto della disciplina della
4 contrattazione nazionale e degli aumenti intervenuti, peraltro applicati pacificamente ai dipendenti, come risultava dalle buste paga allegate.
Inoltre le parti opposte evidenziavano che il totale delle presenze effettive indicate nelle tabelle di controparte era errato, in quanto fondato esclusivamente sul libro presenze e contrario quindi alle indicazioni contenute nei prospetti paga e timbratura, da cui risultavano le presenze effettive, distinte anche per turno feriale o festivo. In particolare, la parte opposta contestava il criterio di computo delle presenze di parte opponente, poiché dalle timbrature e dalla restante documentazione prodotta poteva risultare che un lavoratore, nell'ambito della stessa giornata di presenza, svolgesse più turni. Il giudice di primo grado aveva tenuto conto dei conteggi di parte ricorrente per la quantificazione delle somme dovute. Nella paga oraria inoltre non erano stati considerati gli aumenti della maggiorazione prevista dal C.C.N.L. nazionale e in particolare non si era tenuto conto delle maggiorazioni per lavoro straordinario feriale, festivo o notturno. Il giudice di primo grado, riconoscendo un importo inferiore per il tempo di vestizione, pari al 50% di quello indicato da parte ricorrente, si era limitato a riconoscere la metà delle somme risultanti dai conteggi di parte ricorrente e quindi anche delle maggiorazioni per il lavoro straordinario e per il festivo ivi comprese.
Nella memoria di parte opposta si dava atto di errori materiali in base alla quale erano state erroneamente conteggiate alcune presenze sia in eccesso sia in difetto e quindi veniva allegato un nuovo conteggio. La parte opposta osservava che vi era stato riconoscimento di debito da parte di
Opere Riunite per le somme indicate nei conteggi avversari, pari a €
17.789,28. La parte opponente chiedeva la revoca della sospensione.
All'udienza del 22/01/2025 il procuratore di parte opponente contestava i
5 conteggi di parte opposta rilevando, in primo luogo, che la sentenza impugnata conteneva il riconoscimento delle differenze di 15 minuti per ogni giorno lavorato e non per ciascun turno e, in secondo luogo, che nella sentenza il tempo di 15 minuti non veniva qualificato come lavoro straordinario e quindi non potevano essere applicate le maggiorazioni conteggiate dalla parte opposta
Il giudice confermava la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo limitatamente agli importi eccedenti la somma comunque riconosciuta come dovuta di € 17.789,28 e fissava l'udienza di discussione
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale il Giudice pronunciava sentenza mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
***
1. L'opposizione deve essere rigettata nei confronti di
[...]
e . Per tali lavoratrici nel precetto Parte_3 Parte_7
non era stata richiesta alcuna somma per il periodo successivo al
31/12/2019. Le contestazioni contenute nell'atto di opposizione riguardano solamente le somme conteggiate per i crediti maturati a decorrere dal 01/01/2020.
2. Per quanto riguarda le altre lavoratrici opposte, l'opposizione deve essere accolta solo in parte, tenuto conto solamente delle rettifiche dei conteggi allegati al ricorso, contenute nella memoria difensiva di parte opposta
3. Le opposte allegano che l'importo della retribuzione oraria deve tenere conto di tutti gli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e peraltro applicati dalla ricorrente ai rapporti di lavoro dei propri dipendenti, comprese le parti opposte nel presente giudizio. La quantificazione dell'importo retributivo
6 orario contenuta nei conteggi di parte opposta (ottenuto mediante applicazione degli aumenti pacificamente previsti dal CCNL applicato) non è stato oggetto di obiezioni o contestazione da parte della opponente dell'udienza di comparizione del 22/01/2025.
Pertanto, si deve ritenere che l'importo giornaliero e orario utilizzati dagli opposti quale base per calcolare la retribuzione corrispondente ai 15 minuti riconosciuti in sentenza siano corretti.
4. Le parti opposte hanno evidenziato che le differenze tra le presenze prese in considerazione da parte opponente per calcolare l'importo dovuto e quelle invece allegate da parte opposta trova la sua origine principalmente nel fatto che la datrice di lavoro ha tenuto conto delle sole giornate di presenza, prescindere dal fatto che nella medesima giornata il lavoratore sia stato addetto a più turni.
5. Inoltre le parti opposte sostengono che, trattandosi di tempo eccedente il normale orario di lavoro, debba essere retribuito con le maggiorazioni previste dal CCNL per lo straordinario e quindi con l'aggiunta alla quota di retribuzione ordinaria di quella corrispondente alla maggiorazione (diversa per i turni in giorno feriale ovvero festivo)
6. La difesa di parte opponente all'udienza del 22/01/2025 ha ribadito che conteggi allegati al ricorso sono corretti, proprio perché nella sentenza non è stato riconosciuto il tempo di 15 minuti quale lavoro straordinario e inoltre nella pronuncia citata il riconoscimento del diritto alla retribuzione aggiuntiva veniva parametrato alle giornate lavorative e non ai turni
7. Le argomentazioni di parte opponente non sono condivisibili. La parte opposta ha correttamente osservato che la questione relativa al riconoscimento del 15 minuti come lavoro straordinario (quindi
7 suscettibile di applicazione delle maggiorazioni contrattuali) era già stata discussa in giudizio, come da note conclusive autorizzate per la discussione (doc. 21 parte opposta), nelle quali la difesa delle lavoratrici aveva espressamente qualificato più volte il tempo dedicato alla vestizione/svestizione e passaggio di consegne come lavoro straordinario.
Inoltre, sebbene nella motivazione della sentenza tale tempo di lavoro non venga individuato espressamente come lavoro straordinario, tuttavia tale qualificazione deve ritenersi implicitamente e necessariamente collegata al fatto che il giudice, riconoscendo il 50% del tempo allegato in ricorso per tali adempimenti lavorativi, si è limitato, per il periodo sino al 31/12/2019 ad attribuire alle lavoratrici il corrispondente 50% delle somme richieste nei conteggi di parte ricorrente. Tali conteggi erano stati redatti proprio applicando le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario feriale e festivo
8. La stessa dirimente argomentazione vale anche per la questione concernente il conteggio delle presenze al lavoro da moltiplicare per la quota retributiva corrispondente. Infatti, nella sentenza citata,
l'accertamento della durata dei tempi di vestizione svestizione passaggio di consegne è collegato, conformemente ai conteggi allegati in causa dalla difesa delle lavoratrici, a ciascun turno di lavoro e non alla complessiva giornata di lavoro
9. Pertanto le contestazioni svolte nell'opposizione all'esecuzione devono essere disattese
10. La parte opposta ha rettificato importo complessivo della somma accettata, a seguito di un più accurato esame delle presenze in
8 alcune giornate. A fronte di una somma precettata di € 23.216,98,
l'importo richiesto viene oggi ridotto a € 21.945,02
11. l'opposizione deve pertanto essere accolta, fatta eccezione per quanto sopra detto per le 2 lavoratrici sopra citate, solo in parte e si deve dichiarare che i rimanenti lavoratori opposti hanno diritto di procedere con esecuzione forzata in forza della sentenza n. 72/2024 pronunciata dal Tribunale di Verona-Sezione Lavoro per la somma di € 21.945,02 complessivi oltre alla rivalutazione monetaria calcolata dal 1.9.2024 (nel precetto il calcolo della rivalutazione arriva sino al 31.8.2024)
12. le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa (da qualificare come opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.) e della assenza di attività istruttoria. Si ritiene giustificata la compensazione nella misura di un terzo tenuto conto del valore effettivo delle differenze contestate e della parziale rettifica dell'importo precettato
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta l'opposizione nei confronti delle opposte e Parte_14
; Parte_7
2) in parziale accoglimento dell'opposizione nei confronti delle altre parti opposte dichiara che queste ultime hanno diritto di procedere con esecuzione forzata in forza della sentenza 72/2024 del Tribunale di Verona, quanto al credito riconosciuto per il periodo successivo al
1.1.2020, per il complessivo importo di 21.945,02 oltre alla rivalutazione monetaria dal 1.9.2024 sino al saldo
9 3) dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite, liquidate nella misura intera in 5.360,00 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15% e condanna la parte opponente alla rifusione della quota residua di due terzi
Verona, 10.7.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
10
SEZIONE LAVORO
Udienza del 10.7.2025
Causa n. 2678 / 2024
Parte_1
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Zampieri e per la parte opposta
Avv. Marini
Il procuratore delle parti opposte deposita copia del dispositivo della sentenza della Corte d'appello che ha confermato la sentenza della cui esecuzione si discute nella presente causa
L'Avv. Zampieri chiede un rinvio per valutare le motivazioni della sentenza ed eventuali ipotesi conciliative globali
L'Avv. Marini chiede che la causa venga trattenuta in decisione
Il Giudice ritenuto che non vi sono i presupposti per un rinvio, invita alla discussione.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 10.7.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2678 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 14/11/2024 da
C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. BELLIGOLI GIANPIERO M.
Contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. Parte_6 C.F._6
C.F. , Parte_7 C.F._7
(C.F. ), Parte_8 C.F._8
C.F. Parte_9 C.F._9
(C.F. ), Parte_10 C.F._10
(C.F. ), Parte_11 C.F._11
1 C.F. ), con il patrocinio Parte_12 C.F._12
dell'avv. CONTI STEFANO e dell'avv. LEONI ANDREA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 14.11.2024 Parte_1
proponeva opposizione a precetto, titolata ex art. 617-618 bis c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo convenendo in giudizio le parti riportate in epigrafe. La parte opponente esponeva che il 01/10/2024 l'avv. Conti aveva notificato all'esponente un atto di precetto relativo alla sentenza 72/2024 del Tribunale di Verona
Sezione Lavoro pubblicata il 06/02/2024 e notificata il 04/04/2024 con il quale era stato intimato il pagamento della somma complessiva di €
81.449,23
Il dispositivo della sentenza conteneva le seguenti statuizioni
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1)dichiara improponibile il ricorso di;
Parte_13
2)accerta il diritto alla retribuzione di ulteriori 15 minuti per ogni giorno lavorato dall'ottobre 2014 o dalla successiva data di assunzione per CP_1
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
e e dal gennaio 2017 per , Parte_11 Parte_12 Parte_2
in ragione del tempo impiegato per il cambio divisa e per il passaggio consegne;
3)per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore delle parti ricorrenti di cui al precedente punto 2) delle seguenti somme lorde, calcolate sino a tutto il 2019:
a) , Euro 2.362,78 CP_1
2 b) , Euro 2.630,35 Parte_2
c) , Euro 3.738,77 Parte_3
d) , Euro 3.604,59 Parte_4
e) , Euro 4.274,33 Parte_5
f) , Euro 4.360,95 Parte_6
g) , Euro 2.413,46 Parte_7
h) , Euro 3.554,79 Parte_8
i , Euro 2.352,34 Parte_9
l , Euro 4.490,29 26 Parte_10
m) , Euro 2.650,87 Parte_11
n) , Euro 3.013,11 oltre alla maggior somma tra Parte_12
interessi e rivalutazione, dalla maturazione al saldo effettivo;
4)condanna la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti di cui al punto
2, delle ulteriori differenze retributive per il medesimo titolo di cui al predetto punto 2, maturate dal gennaio 2020 fino alla pronuncia della presente sentenza o alla cessazione del rapporto se anteriore, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, dalla maturazione al saldo effettivo;
5)dichiara compensate per un terzo le spese di lite e condanna parte resistente al rimborso dei restanti due terzi in favore di parte ricorrente che liquida nella predetta quota in complessivi Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e
CPA come per legge.”
La parte opponente non formulava eccezioni in sede di esecuzione per quanto riguarda la prima parte del dispositivo della sentenza, nella quale era stata condannata a versare delle somme definite.
Nella seconda parte del dispositivo invece il giudice aveva condannato l'opponente al pagamento in favore delle lavoratrici opposte di ulteriori
3 differenze retributive per il medesimo titolo di cui al punto 2, maturate dal gennaio 2020 fino alla pronuncia della sentenza ovvero sino alla cessazione del rapporto, ove sia avvenuta in epoca anteriore, oltre agli accessori di legge.
L'opponente sosteneva che nel precetto erano state indicate soltanto delle somme ma non erano stati indicati i criteri utilizzati e i vari passaggi per il conteggio di tali importi. L'opponente allegava, a sua volta, un proprio conteggio nel quale si era tenuto conto della paga oraria, ottenuta mediante divisione della retribuzione mensile per il divisore orario 156 previsto dal
C.C.N.L. La paga oraria era stata divisa per 60 minuti e moltiplicata per 15 al fine di ottenere il valore di 15 minuti di retribuzione per ogni lavoratore.
Tale importo era stato moltiplicato per i giorni effettivamente lavorati sulla base del libro presenze.
Il Giudice fissava l'udienza di comparizione e nel decreto accoglieva l'istanza di sospensione “inaudita altera parte” del titolo esecutivo.
Le parti opposte si costituivano in giudizio ed esponevano che, a seguito della notifica dell'opposizione, l'opponente aveva pagato le somme oggetto di condanna per i crediti maturati sino al 01/01/2020, senza rivalutazione monetaria.
In via preliminare, veniva eccepito il difetto di legittimazione passiva di e . Per tali lavoratrici, infatti, nel Parte_3 Parte_7
precetto non era stata richiesta alcuna somma per il periodo successivo al
31/12/2019. Le contestazioni contenute nell'atto di opposizione riguardavano solamente le somme conteggiate per i crediti maturati a decorrere dal 01/01/2020. Le parti opposte osservavano che la parte opponente, nella individuazione della retribuzione di cui al C.C.N.L. comparto funzione locali, non aveva tenuto conto della disciplina della
4 contrattazione nazionale e degli aumenti intervenuti, peraltro applicati pacificamente ai dipendenti, come risultava dalle buste paga allegate.
Inoltre le parti opposte evidenziavano che il totale delle presenze effettive indicate nelle tabelle di controparte era errato, in quanto fondato esclusivamente sul libro presenze e contrario quindi alle indicazioni contenute nei prospetti paga e timbratura, da cui risultavano le presenze effettive, distinte anche per turno feriale o festivo. In particolare, la parte opposta contestava il criterio di computo delle presenze di parte opponente, poiché dalle timbrature e dalla restante documentazione prodotta poteva risultare che un lavoratore, nell'ambito della stessa giornata di presenza, svolgesse più turni. Il giudice di primo grado aveva tenuto conto dei conteggi di parte ricorrente per la quantificazione delle somme dovute. Nella paga oraria inoltre non erano stati considerati gli aumenti della maggiorazione prevista dal C.C.N.L. nazionale e in particolare non si era tenuto conto delle maggiorazioni per lavoro straordinario feriale, festivo o notturno. Il giudice di primo grado, riconoscendo un importo inferiore per il tempo di vestizione, pari al 50% di quello indicato da parte ricorrente, si era limitato a riconoscere la metà delle somme risultanti dai conteggi di parte ricorrente e quindi anche delle maggiorazioni per il lavoro straordinario e per il festivo ivi comprese.
Nella memoria di parte opposta si dava atto di errori materiali in base alla quale erano state erroneamente conteggiate alcune presenze sia in eccesso sia in difetto e quindi veniva allegato un nuovo conteggio. La parte opposta osservava che vi era stato riconoscimento di debito da parte di
Opere Riunite per le somme indicate nei conteggi avversari, pari a €
17.789,28. La parte opponente chiedeva la revoca della sospensione.
All'udienza del 22/01/2025 il procuratore di parte opponente contestava i
5 conteggi di parte opposta rilevando, in primo luogo, che la sentenza impugnata conteneva il riconoscimento delle differenze di 15 minuti per ogni giorno lavorato e non per ciascun turno e, in secondo luogo, che nella sentenza il tempo di 15 minuti non veniva qualificato come lavoro straordinario e quindi non potevano essere applicate le maggiorazioni conteggiate dalla parte opposta
Il giudice confermava la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo limitatamente agli importi eccedenti la somma comunque riconosciuta come dovuta di € 17.789,28 e fissava l'udienza di discussione
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale il Giudice pronunciava sentenza mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
***
1. L'opposizione deve essere rigettata nei confronti di
[...]
e . Per tali lavoratrici nel precetto Parte_3 Parte_7
non era stata richiesta alcuna somma per il periodo successivo al
31/12/2019. Le contestazioni contenute nell'atto di opposizione riguardano solamente le somme conteggiate per i crediti maturati a decorrere dal 01/01/2020.
2. Per quanto riguarda le altre lavoratrici opposte, l'opposizione deve essere accolta solo in parte, tenuto conto solamente delle rettifiche dei conteggi allegati al ricorso, contenute nella memoria difensiva di parte opposta
3. Le opposte allegano che l'importo della retribuzione oraria deve tenere conto di tutti gli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e peraltro applicati dalla ricorrente ai rapporti di lavoro dei propri dipendenti, comprese le parti opposte nel presente giudizio. La quantificazione dell'importo retributivo
6 orario contenuta nei conteggi di parte opposta (ottenuto mediante applicazione degli aumenti pacificamente previsti dal CCNL applicato) non è stato oggetto di obiezioni o contestazione da parte della opponente dell'udienza di comparizione del 22/01/2025.
Pertanto, si deve ritenere che l'importo giornaliero e orario utilizzati dagli opposti quale base per calcolare la retribuzione corrispondente ai 15 minuti riconosciuti in sentenza siano corretti.
4. Le parti opposte hanno evidenziato che le differenze tra le presenze prese in considerazione da parte opponente per calcolare l'importo dovuto e quelle invece allegate da parte opposta trova la sua origine principalmente nel fatto che la datrice di lavoro ha tenuto conto delle sole giornate di presenza, prescindere dal fatto che nella medesima giornata il lavoratore sia stato addetto a più turni.
5. Inoltre le parti opposte sostengono che, trattandosi di tempo eccedente il normale orario di lavoro, debba essere retribuito con le maggiorazioni previste dal CCNL per lo straordinario e quindi con l'aggiunta alla quota di retribuzione ordinaria di quella corrispondente alla maggiorazione (diversa per i turni in giorno feriale ovvero festivo)
6. La difesa di parte opponente all'udienza del 22/01/2025 ha ribadito che conteggi allegati al ricorso sono corretti, proprio perché nella sentenza non è stato riconosciuto il tempo di 15 minuti quale lavoro straordinario e inoltre nella pronuncia citata il riconoscimento del diritto alla retribuzione aggiuntiva veniva parametrato alle giornate lavorative e non ai turni
7. Le argomentazioni di parte opponente non sono condivisibili. La parte opposta ha correttamente osservato che la questione relativa al riconoscimento del 15 minuti come lavoro straordinario (quindi
7 suscettibile di applicazione delle maggiorazioni contrattuali) era già stata discussa in giudizio, come da note conclusive autorizzate per la discussione (doc. 21 parte opposta), nelle quali la difesa delle lavoratrici aveva espressamente qualificato più volte il tempo dedicato alla vestizione/svestizione e passaggio di consegne come lavoro straordinario.
Inoltre, sebbene nella motivazione della sentenza tale tempo di lavoro non venga individuato espressamente come lavoro straordinario, tuttavia tale qualificazione deve ritenersi implicitamente e necessariamente collegata al fatto che il giudice, riconoscendo il 50% del tempo allegato in ricorso per tali adempimenti lavorativi, si è limitato, per il periodo sino al 31/12/2019 ad attribuire alle lavoratrici il corrispondente 50% delle somme richieste nei conteggi di parte ricorrente. Tali conteggi erano stati redatti proprio applicando le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario feriale e festivo
8. La stessa dirimente argomentazione vale anche per la questione concernente il conteggio delle presenze al lavoro da moltiplicare per la quota retributiva corrispondente. Infatti, nella sentenza citata,
l'accertamento della durata dei tempi di vestizione svestizione passaggio di consegne è collegato, conformemente ai conteggi allegati in causa dalla difesa delle lavoratrici, a ciascun turno di lavoro e non alla complessiva giornata di lavoro
9. Pertanto le contestazioni svolte nell'opposizione all'esecuzione devono essere disattese
10. La parte opposta ha rettificato importo complessivo della somma accettata, a seguito di un più accurato esame delle presenze in
8 alcune giornate. A fronte di una somma precettata di € 23.216,98,
l'importo richiesto viene oggi ridotto a € 21.945,02
11. l'opposizione deve pertanto essere accolta, fatta eccezione per quanto sopra detto per le 2 lavoratrici sopra citate, solo in parte e si deve dichiarare che i rimanenti lavoratori opposti hanno diritto di procedere con esecuzione forzata in forza della sentenza n. 72/2024 pronunciata dal Tribunale di Verona-Sezione Lavoro per la somma di € 21.945,02 complessivi oltre alla rivalutazione monetaria calcolata dal 1.9.2024 (nel precetto il calcolo della rivalutazione arriva sino al 31.8.2024)
12. le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa (da qualificare come opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.) e della assenza di attività istruttoria. Si ritiene giustificata la compensazione nella misura di un terzo tenuto conto del valore effettivo delle differenze contestate e della parziale rettifica dell'importo precettato
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta l'opposizione nei confronti delle opposte e Parte_14
; Parte_7
2) in parziale accoglimento dell'opposizione nei confronti delle altre parti opposte dichiara che queste ultime hanno diritto di procedere con esecuzione forzata in forza della sentenza 72/2024 del Tribunale di Verona, quanto al credito riconosciuto per il periodo successivo al
1.1.2020, per il complessivo importo di 21.945,02 oltre alla rivalutazione monetaria dal 1.9.2024 sino al saldo
9 3) dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite, liquidate nella misura intera in 5.360,00 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15% e condanna la parte opponente alla rifusione della quota residua di due terzi
Verona, 10.7.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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