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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/11/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai seguenti magistrati Dott. Rosella Silvestri Presidente Dott. Enrica Drago Consigliere relatore Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 152/2025 V.G. promosso da
Parte_1
(C.F./P.I.: ) con sede a Genova, in persona dei suoi
[...] P.IVA_1 soci e legali rappresentanti p.t., nonché personalmente ed in proprio
(C.F. ) nato a Parte_1 C.F._1
Genova, il 12.04.1955, , residente a [...] in Corso A. De Stefanis 29/13 e
(C.F. ) nata a Genova, il Parte_1 C.F._2
19.02.1956, residente a [...]5, elettivamente domiciliati a Genova in Via G.T. Invrea 16/4 presso lo studio legale Campagna
Lamberti, difesi e rappresentati, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avvocato Paolo Campagna (C.F. ) del Foro di CodiceFiscale_3
Genova, giusta procura in calce al presente atto (fax 010/8683120 – PP.EE.CC.: ; Email_1
Reclamanti contro
(COD. FISC. /P. IVA: ), società a Controparte_1 P.IVA_2 responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 3, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , P.IVA_2 iscritta al n.35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017, rappresentata, in forza di procura del 31.08.2018, registrata il 04.09.2018 autenticata dal Notaio Dott. Per_1
da Roma, Rep. 57298/racc. 29003 da oggi
[...] CP_2 [...]
[..
[...] a seguito di atto di fusione per Controparte_3 incorporazione del 23.11.2022 ai rogiti Dott. Notaio in Milano Persona_2
Rep. 75095 – Racc.- 15653 con sede in San Donato Milanese Via dell' Unione Europea n. 6°-6B, capitale sociale euro 1.000.00,00= i.v. iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla camera di Commercio di Milano – Monza – Brianza al numero di iscrizione e codice fiscale , società con unico socio P.IVA_3 nonché soggetta a direzione e coordinamento di Cerved Group S.p.A., ed a sua volta, quale sua procuratrice, giusta procura speciale del 28.01.2022 a ministero del Notaio Dott.ssa Notaio in Roma, Repertorio Persona_3 Contr N. 17517 Raccolta N. 8536, la GE (in breve Controparte_4
[...]
società con unico socio con sede in Milano, Controparte_6
Via Lago di Nemi 25, capitale sociale euro 500.000,00 i.v., Partita Iva. Codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi 11103820152, REA MI- 1436825, in persona del procuratore speciale Dott. nato a [...] il [...], C.F. Controparte_7
giusta procura rilasciata in data 05.08.2019, a C.F._4 ministero del Notaio Dott.ssa di Vergano, Repertorio n. Persona_4
9996- Raccolta N. 5862, registrata a Milano D.P.I. il 05.08.2019 al n. 20310 Serie 1T, rappresentata e difesa nella presente procedura dall'avvocato Massimo Mannocchi (cod. fisc. ) ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. Si dichiara il seguente recapito di posta elettronica certificata da considerarsi domicilio digitale a cui Email_2 effettuare in via esclusiva ogni notificazione ai sensi di legge.
Resistente
e contro
della Controparte_8 [...]
e dei soci Parte_1 illimitatamente responsabili e di Parte_1 [...]
, in persona del Curatore Dr. Pt_1 CP_9
Resistente contumace
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Genova
CONCLUSIONI DELLE PARTI
2 Per parte reclamante: " Si richiede all'Ill.ma Corte d'Appello Civile di Genova, adita in sede di reclamo, previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato ex art. 52 CCII ovvero con sospensione ad nutum, inaudita altera parte o come meglio, dell'apertura della liquidazione giudiziale, della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo, del compimento di atti di gestione, ricorrendone ut supra i cd. “gravi motivi”, di:
1) Revocare, emendare ed annullare la Sentenza n.131/2025 della VII Sezione Civile del Tribunale di Genova, reclamata, in quanto (allo stato) illegittima;
2) Accogliere integralmente le eccezioni e le conclusioni di parte Parte_1
e di cui in prime cure alla propria comparsa di costituzione e risposta,
[...] all'integrazione documentale e difensiva di cui al dep. del 20.05.2024, alla memoria del 12.03.2025 ed a verbale di udienza del 25.06.2025”;
Per la resistente costituita: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, A) nel merito: rigettare le domande ed istanze, tutte proposte dall'odierna parte reclamante con l'atto di reclamo in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Il Procuratore Generale chiede il rigetto del reclamo con la regolazione delle spese come per legge.
Fatto e diritto Con sentenza emessa in data 27.06.2025 il Tribunale di Genova ha dichiarato la liquidazione giudiziale di Parte_1
e dei soci illimitatamente responsabili
[...]
e di , su istanza del Parte_1 Parte_1
26.02.2024 presentata da rappresentata, in forza di Controparte_1 procura del 31.08.2018, da oggi CP_2 [...]
, (la società istante vantava nei confronti della Controparte_3
Parte_1
nonché di e , quali soci
[...] Parte_1 Parte_1 illimitatamente responsabili, un credito - indicato in ricorso - di “€ 52.764,68” corrispondente a debiti derivanti da conto corrente e contratto di finanziamento. Credito rimasto insoddisfatto e, quindi, stante l'evidente stato di dissesto in cui versava la società, tenuto conto anche “dell'assenza totale di patrimonio idoneo a soddisfare le pretese dei creditori della società debitrice” e del fatto che “i
3 beni immobili di cui risultano proprietari i soci illimitatamente responsabili erano gravati da numerose pregiudizievoli che danno evidenza dell'impossibilità per l'istante di garantire o soddisfare il proprio credito, anche mediante i beni personali dei soci”, la società creditrice chiedeva la dichiarazione della liquidazione giudiziale – cfr. pag. 5 dell'istanza del 27.06.2025). Avverso la predetta sentenza hanno proposto reclamo la società
[...]
e i soci Parte_1 illimitatamente responsabili e di Parte_1 [...]
. Pt_1
*.* I reclamanti lamentano, innanzitutto, che il Tribunale non ha tenuto conto che non ha ottemperato all'ordine del Collegio, di cui Controparte_1 all'ordinanza del 13.03.2025, di “provvedere a nuova notifica alla sig.ra
nel rispetto del termine di 15 gg liberi prima dell'udienza Parte_1
MEDIANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO che ne curi la consegna presso il luogo di residenza…” con conseguente invalidità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza. A tal riguardo, si legge nel reclamo che, successivamente a detta ordinanza “all'udienza del 25.06.2025 parte ricorrente istante dava atto di non avere ottemperato all'Ordinanza del Collegio del 13.03.2025 e così di non avere effettuato alcuna nuova notifica in quanto nel frattempo aveva ricevuto la ricevuta / cartolina di ritorno da parte dell'ufficiale giudiziario attestante la ritualità della precedente notifica (ante udienza del 12 Marzo 2025) così erroneamente affermata dal Collegio per
“viziata” (Vd. Ordinanza 13.03.2025) ed insisteva come in ricorso introduttivo e per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- la difesa di contestava e si opponeva… soprattutto Parte_1 perché, la ritenuta erroneità della precedente ed ultima Ordinanza del Collegio Giudicante, anche per fatti e documenti sopravvenuti, avrebbe dovuto essere previamente discussa nel pieno contraddittorio delle parti e richiesta di revoca e/o annullamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 177 c.p.c. o come meglio, talché allo stato parte istante / ricorrente risultava inadempiente ed inosservante rispetto ad un preciso ordine di giustizia;
- il G.D. rimetteva ancora una volta la decisione al Collegio;
- il Collegio nondimeno emetteva la Sentenza oggi reclamata facendo luogo all'apertura della liquidazione giudiziale senza nulla argomentare ed a fortiori considerare in merito all'omessa notificazione all'indirizzo della socia
4 illimitatamente responsabile Sig.ra ed all'inottemperanza Parte_1 della / alla propria Ordinanza del 13.03.2025” (cfr. pagg.
3-4 del reclamo). Ancora, i reclamanti lamentano, nel merito, che “il Collegio neppure inoltre considerava ed argomentava in merito alle eccezioni di merito della difesa di e segnatamente di cui alla propria memoria ed Parte_1 allegazione difensiva (docc. 7 e 8) del 22.04.2024 (dep. 20.05.2024) e per la quale al ricorrente / istante “…difetta oggi… il requisito minimo del credito quale condizione di proponibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale di cui si tratta...” (cfr. pag. 4 del reclamo). In particolare si legge nella suddetta memoria del 20.05.2024 che “inter partes, alla data del 23/3/2020, è stato raggiunto e sottoscritto un accordo transattivo in forza del quale il debito della risulta “stralciato” nella misura di € 10.000,00 da Parte_1 corrispondersi in 20 rate mensili consecutive e rispetto alla quale Parte_1 ha adempiuto un primo pagamento di € 500,00 in data 23/6/2020 ed un secondo pagamento parziale di € 250,00 in data 03/08/2020 (anche questi peraltro non contabilizzati da controparte nella propria richiesta e nella relativa istanza di liquidazione giudiziale). Ciò significa che alla luce della ridefinita entità del credito del procedente difetta oggi altresì il requisito minimo del credito quale condizione di proponibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale di cui si tratta” (memoria del 20.05.2024, pag. 2). Parte reclamante contesta, altresì, la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui agli artt. 12 lett. d) CC.II.
.*.*. Si è costituito in giudizio rappresentata, in forza di Controparte_1 procura del 31.08.2018, da oggi CP_2 [...]
, chiedendo il rigetto del reclamo. Controparte_3
Non si è costituita la “Liquidazione Giudiziale della
[...]
e dei soci Parte_1 illimitatamente responsabili e di Parte_1 [...]
”, in persona del curatore dr. nonostante la regolarità Pt_1 CP_9 della notifica a cura della cancelleria giusta il disposto di cui all'art. 51 CC. II (va dunque dichiarata la contumacia della “Liquidazione Giudiziale della
Parte_1
e i soci illimitatamente responsabili
[...] Parte_1
e di ”). Parte_1
Nelle note di trattazione scritta parte reclamante insiste nelle conclusioni di cui al reclamo, così come riportate in epigrafe. La reclamata costituita ha concluso così come riportato in epigrafe.
5 .*.*.*. Sulla notifica nei confronti di , socia illimitatamente responsabile Parte_1
1. La questione riguardante l'irregolarità della predetta notifica è sottoposta al vaglio di questa Corte avendo parte reclamante richiamato, nelle conclusioni definitive del presente reclamo, “le eccezioni e le conclusioni” formulate nell'integrazione documentale e difensiva di cui al deposito del 20.5.2024, nella memoria del 12.3.2025 e nel verbale d'udienza del 25.6.2025.
2. Va premesso che:
-L'istanza di liquidazione giudiziale è stata depositata in data 26.2.2024, ragion per cui, ai fini delle notificazioni, risulta applicabile l'art. 40 CC II nel testo antecedente alle modifiche apportate dal terzo correttivo [cfr. art. 56 D. Lgs. n. 136 del 13/9/2024 e art. 8, comma 1, D.L. 29.11.2024 n. 178, convertito in L. n. 4/2025; peraltro si osserva che il comma 8 dell'art. 40 citato, rilevante nel caso di specie, è stato modificato dal Correttivo Ter nel senso che la parola “presso la” contenuta nel secondo periodo venga sostituita con “della” (v. 'articolo 12, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.].
- è pacifico e dimostrato che la società creditrice istante non Controparte_1 ha adempiuto al rinnovo della notificazione dell'istanza di apertura di liquidazione giudiziale nei confronti di disposto dal G.D. con ordinanza del Parte_1
13.03.2025 (per l'udienza dell'11.6.2025), ritenendo regolare la notifica, in rinnovo, eseguita nei confronti della stessa, giusta l'ordinanza emessa dal G.D. all'udienza del 17.12.2024 (si legge nel verbale d'udienza del 25.6.2025: “l'avv. Tubarchi [per il creditore, n.d.r.] precisa che l'adempimento della nuova notifica disposto dal Collegio per l'udienza del 11.6.2025 non si è più reso necessario in quanto si è ottenuto e prodotto il duplicato della cartolina che attestava il perfezionamento della notifica alla sig.ra presso la residenza per compiuta giacenza del 28.1.2025, Parte_1 nel rispetto dei termini dei 15 giorni liberi prima dell'udienza. Vista la regolarità della notifica insiste per l'apertura della liquidazione giudiziale.”) e che, all'esito, dell'udienza del 25.6.2025 il G.D. si è riservata di riferire al Collegio;
-come afferma anche l'odierna resistente in comparsa di costituzione e risposta del presente grado, rileva, dunque, la notifica eseguita dall'Ufficiale giudiziario, nei confronti di , in data 10/01/2025 “ai sensi dell'art. 140 c.p.c.”, così Parte_1 come emerge dalla produzione n. 6 dell'odierna parte resistente (in cui a pg. 38 della produzione in telematico risulta la relata di notifica dell'Ufficiale giudiziario e in cui si dà anche atto della spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento n. 668462556728 in data 10/01/2025);
-la regolarità della notifica dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della socia è questione anche rilevabile d'ufficio, ragion per Parte_1
6 cui a nulla rileva, contrariamente alle asserzioni della difesa della resistente (v. nota scritta del 13.10.2025), che la reclamante contesti solo l'omessa notifica disposta con ordinanza del G.D. del 13.03.2025 per l'udienza dell'11.6.2025. 3. Ciò posto, trattandosi di notifica nei confronti del socio illimitatamente responsabile – persona fisica non tenuta a munirsi del domicilio digitale – la notifica è stata effettuata in base al secondo e al terzo periodo dell'art. 40 CC II («8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la [ora: “della”, n.d.r.]residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa
e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.»). La notifica eseguita in base a tali ultimi due periodi si traduce, in sostanza, in una notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., prevendendo tale tipo di notifica le stesse tre attività: a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità (relativa) del destinatario;
b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito;
c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito (sulla notifica dell'istanza di fallimento nei confronti del socio illimitatamente responsabile – vigente l'art. 15 l.f. – e sulla applicabilità degli artt. 137 c.p.c. e seguenti, si veda Cass. n. 16864/2018 in motivazione, punti n.
5.5. e 5.5.1.). Nel caso di specie, il problema riguarda la terza fase, ossia l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito di copia dell'atto presso la casa comunale. Invero dall'avviso di ricevimento n. 668462556728 (o meglio, dal suo duplicato, come ha precisato parte resistente nella nota depositata in data 13.10.2025) della raccomandata ex art 140 c.p.c., redatto secondo il modello Mod. 23i RAG (v. pg. 44 di cui al doc. 6 citato) e debitamente sottoscritto dall'agente postale, risulta che è stata barrata la casella con la dicitura “Invio non ritirato alla data”, la quale, a fronte della data ivi apposta “28/01/25”, consente di ritenere che a quella data il plico depositato presso l'ufficio postale non è stato ritirato dal destinatario. Peraltro, secondo la giurisprudenza, in mancanza di sottoscrizione del destinatario o di persone abilitate, l'avviso deve essere annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo. Ove l'avviso non rechi alcuna annotazione in ordine alle ragioni della (eventuale) mancata consegna della
7 raccomandata informativa (e non avendo alcun rilievo l'eventuale mera specificazione che il plico si trovi depositato presso l'ufficio postale), esso non è idoneo a provare che la raccomandata sia giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario e pertanto la notifica non può dirsi perfezionata. Afferma, infatti, la Suprema Corte che “In tema di notifica agli irreperibili, qualora la raccomandata con avviso di ricevimento c.d. informativa relativa al deposito dell'atto presso la casa comunale risulti spedita ma non anche «recapitata» al destinatario, prima della restituzione al mittente per compiuta giacenza, va affermato che se dell'avvenuta spedizione fa fede fino a querela di falso l'attestazione contenuta sull'avviso stesso recante l'indicazione del cronologico, della data di spedizione, del nome del destinatario e del luogo di destinazione, diversamente è a dirsi con riferimento all'esito della spedizione che rimanga ignoto in quanto l'avviso non rechi alcuna indicazione riguardo alle ragioni della mancata consegna della raccomandata;
nel qual caso il procedimento di notificazione non può ritenersi completato.” (così Cass. n. 14 luglio 2021, n. 20074, che, in motivazione, afferma “In materia di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., secondo l'orientamento consolidato di questa corte - a partire da sez. un. n. 458 del 2005 (id., 2005, I, 699) - ai fini del perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c. non è sufficiente l'allegazione dell'avvenuta spedizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene notiziato dell'avvenuto deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve avere luogo, ma è necessario che dall'avviso di ricevimento e dalle annotazioni che l'agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, si possa ricavare che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. In tal senso, si trova affermato che l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale deve recare l'annotazione, da parte dell'agente postale, dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, non essendo sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale (Cass. 30 gennaio 2019, n. 2683…, che ha confermato la nullità della notifica di un ricorso introduttivo di primo grado in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, pur allegato all'atto, non risultava compilato nella parte relativa alla mancata consegna del plico al domicilio).” (sulla notifica ex art. 140 c.p.c. e, in particolare, sull'avviso di ricevimento della raccomandata, si veda anche sent. Corte Appello di Genova, Sez. II. 30.5.2024). Conseguentemente, nel caso di specie, poiché l'avviso di ricevimento in questione non reca alcuna indicazione riguardo alle ragioni della mancata consegna della raccomandata e tenuto conto del fatto che, a prescindere da altre considerazioni, tali informazioni non si desumono nemmeno dalle risultanze conseguenti “il
8 CP_1 monitoraggio eseguito dal sito delle ” (ritrascritte - ma non depositate - nella nota del 13.10.2025), deve ritenersi, conformemente all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, che il procedimento di notificazione nei confronti della socia non possa ritenersi completato e che, quindi, la Parte_1 notifica dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale sia nulla. 4. Né può ritenersi che l'omessa notifica nei confronti della socia illimitatamente responsabile possa considerarsi sanata grazie alla notifica Parte_1 validamente eseguita nei confronti della società Parte_1
”. Al riguardo, infatti, si richiama Cass. n. 25140 del
[...] Parte_1
2018, che ha dichiarato nullo il fallimento della socia per omessa notifica ad essa della convocazione, ex art. 146 l.f. (oggi art. 256 CC. II.) nonostante la regolarità della notifica dell'istanza di fallimento nei confronti della società e, che, in motivazione, precisa che, al riguardo, non rileva <la pronuncia n. 20170 del 2013, così massimata: "In tema di procedimento prefallimentare, la convocazione del socio illimitatamente responsabile in qualità di rappresentante della società è idonea a consentirgli di esercitare adeguatamente il diritto di difesa con riguardo alla dichiarazione di fallimento sia della società, sia dello stesso socio, in quanto derivante dalla prima "ope legis">>, in quanto di una fattispecie nella quale il socio accomandatario era stato destinatario di un decreto di convocazione specifica, ancorché come legale rappresentante della società fallita e la notifica nei suoi confronti era stata ritenuta valida ed efficace.>>; precisazione rilevante anche nel caso di specie, dato che unitamente a Pt_1
è socia legale rappresentante della società . Parte_1 Parte_1
5. Accertata, dunque, la nullità della notifica dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , socia illimitatamente responsabile della Parte_1 società reclamante, va ricordato che, secondo Cass. n. 1195 del 21/01/2016 “Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di società con soci illimitatamente responsabili, l'obbligo di convocazione di questi ultimi, sancito dall'art. 147, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5 del 2006, trova giustificazione non in un loro generico interesse riferito alla dichiarazione di fallimento della società, ma nel fatto che detta dichiarazione produce anche il loro fallimento;
ne consegue che, siccome la sentenza che dichiara il fallimento della società e dei soci contiene una pluralità di dichiarazioni di fallimento, tra loro collegate da un rapporto di dipendenza unidirezionale, trovando la dichiarazione di fallimento del socio il suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della società (la cui nullità travolge anche la prima, mentre non è vero il contrario), la mancata convocazione del socio determina unicamente la nullità del suo fallimento, ove specificamente impugnato, ma non si riflette sulla validità della pronuncia emessa
9 nei confronti della società.” (nello stesso senso Cass. n. 25140/2018 citata, Cass. n. 7181/ 2013, Cass. 1751/2003). Va pertanto dichiarata la nullità parziale della sentenza impugnata e precisamente la nullità della declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della socia
[...]
. Pt_1
Sullo stato di insolvenza della società Parte_1 [...]
Pt_1
6. In comparsa di costituzione e risposta del precedente grado (richiamata nelle conclusioni definitive del presente reclamo), la difesa di parte reclamante sostiene l'insussistenza dello stato di insolvenza della società Parte_1
in quanto la creditrice istante non ha mai notificato ad
[...]
“un solo atto di precetto ed a fortiori iniziato una sola procedura Parte_1 esecutiva/espropriativa”; che, quindi, il mancato pagamento del credito azionato dalla creditrice istante integrerebbe un'ipotesi di inadempienza, concetto distinto da quello di insolvenza. Nella memoria 20.5.2024 (richiamata nelle succitate conclusioni definitive) sostiene, inoltre, che la pretesa azionata dalla creditrice istante era di importo inferiore ad euro 30.000,00. 7. Al riguardo, si osserva, preliminarmente, che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, “Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 della legge fallimentare, ridenominando tale mezzo come reclamo in luogo del precedente appello, non operano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c., essendo il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, con conseguente facoltà per le parti di proporre questioni non affrontate nel giudizio innanzi al Tribunale” (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 27670/2022). Ancora: “Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 l.fall. deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e la relative conclusioni, ancorché non sia richiesta l'indicazione degli "specifici motivi" di cui all'art. 342 e 345 c.p.c., sicché tale mezzo non ha carattere pienamente devolutivo restando l'ambito dell'impugnazione circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante, in ciò differenziandosi dal reclamo avverso il decreto di rigetto di cui all'art. 22 l.fall., che non richiede particolari forme volte a delinearne il contenuto ed ha piena natura devolutiva, attribuendo alla corte d'appello il riesame completo della "res iudicanda". (Cass. n. 31531 del 03/11/2021). 10 Il principio secondo cui il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento sia caratterizzato da un effetto devolutivo pieno vale anche per l'attuale liquidazione giudiziale, in quanto anche l'art. 51, primo comma, CC.II. qualifica l'impugnazione avverso la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale come “reclamo” e in quanto il testo letterale dell'art. 51, secondo comma, è identico a quello di cui all'art. 18, comma 2, L. Fall. (nello stesso v. App. Napoli n. 21/2025). 8. Le doglianze sono, peraltro, infondate.
8.a. Invero, va premesso che, come afferma la Suprema Corte, “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l.fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante.” (così, fra le altre, Cass. n. 30827 del 28/11/2018). Trattasi di un principio tuttora applicabile, visto che la nozione di insolvenza di cui all'art. n. 2 lett. b) CC.II. ricalca quella di cui all'art. 5, secondo comma, l.f. Nel caso di specie, che non si tratti di solo inadempimento, ma di vera e propria insolvenza trova conferma nel fatto che: i) la stessa società reclamante dimostra e riconosce di avere raggiunto, con controparte, un accordo transattivo sottoscritto in data 23.3.3020, “in forza del quale il debito della risulta stralciato nella Parte_1 misura di € 10.000,00 da corrispondersi in 20 rate mensili consecutive” e di avere pagato soltanto una prima rata di €500 in data 23.6.2020 e un ulteriore importo di € 250,00 in 03.08.2020 (v. memoria dep. 20.5.2024, docc. 7 e 8 reclamante), così riconoscendo la sussistenza di un credito in capo alla società istante Controparte_1
ii) in sede di udienza di pre-liquidazione giudiziale, non ha
[...] Parte_1 provveduto a pagare o comunque ad offrire a controparte in pagamento ulteriori acconti;
iii) nemmeno in sede di reclamo ha esposto specifiche ragioni circa l'insussistenza del credito riconosciuto in favore della società istante, odierna resistente. Lo stato di insolvenza della società trova, inoltre, conferma nell'entità del Parte_1 debito avverso l'Erario, ammontante ad “oltre euro 500.000” come affermato in sentenza (circostanza in ordine alla quale parte reclamante nulla obbietta) e come emerge anche dal doc. 4 di parte reclamata (v., in particolare, elenco cartelle Agenzia delle Entrate nei confronti della , da cui risulta, più precisamente, Controparte_11 che il debito della società nei confronti dell'Erario ammonta ad euro 579.258,09, a cui va sommato l'ammontare del credito della CP_1
11 Come ha ancora evidenziato il Tribunale di Genova - senza alcuna critica da parte degli odierni reclamanti – riguardo allo stato di insolvenza della società Parte_1 rilevano altresì il mancato deposito dei bilanci e l'assenza di patrimonio liquidabile.
8.b. Quanto poi al fatto che il credito certo della società sia di ammontare CP_1 inferiore a euro 30.000,00, va ricordato l'insegnamento della Suprema Corte – con pronunce valide anche per l'attuale liquidazione giudiziale (cfr. art. 49, comma quinto, CC.II.) – secondo cui <il limite di fallibilità di cui all'art. 15,9 co., L. fall., è finalizzato ad esentare dal concorso le crisi d'impresa di modeste dimensioni oggettive, e si configura alla stregua di condizione per la non declaratoria fallimentare;
l'inferiorità di un'esposizione debitoria complessiva (debiti scaduti e non pagati) rispetto al limite di euro trentamila deve risultare oggettivamente dagli atti dell'istruttoria e secondo un riscontro riferito alla data della decisione, potendo essere rilevato anche d'ufficio dal tribunale sulla base delle predette emergenze (cfr. Cass. (ord.) 25.6.2018, n. 16683, ove si soggiunge che ogni incertezza in merito al ricorrere di detta condizione, ove non risolvibile alla stregua di tali atti, non nuoce al convenuto, escludendone la dichiarazione di fallimento). Così, per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 15,9 co., L. Fall., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila (cfr. Cass. (ord.) 14.11.2017, n. 26926).>> (così Cass. Cass. n. 1441/2025 in motivazione). E già si è detto che, nel caso di specie, oltre al credito vantato dalla creditrice istante, sussiste un ingente debito della società nei confronti dell'Erario. Parte_1
Sull'asserita mancanza dei requisiti dimensionali 9. L''art. 2, primo comma, lett. d) CC. II. recita: “Ai fini del presente codice si intende per: (..) d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila (..)”. In sostanza, è esentato dalla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale l'imprenditore (c.d. minore) che dimostri il non superamento congiunto dei parametri dimensionali di cui all'art. 1, secondo comma, lf: l'avere 12 avuto, in ciascuno dei tre esercizi anteriori al deposito della istanza di fallimento, un attivo patrimoniale e conseguito ricavi inferiori a determinate soglie (rispettivamente, Euro 300.000,00 ed Euro 200.000,00), nonché avere, al momento della decisione sull'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, debiti complessivi, scaduti e non, inferiori ad Euro 500.000,00 (a tal ultimo riguardo v. Cass. n.17951 del 2016 in motivazione: “E' infondata la tesi della ricorrente, secondo cui il riferimento agli ultimi tre esercizi opererebbe anche con riguardo al parametro dell'indebitamento, di cui all'art. 1, coma 2, lett. c), legge fall., con la conseguenza che non si dovrebbe tenere conto dei debiti risultanti dai bilanci risalenti ad un'epoca antecedente al triennio. In realtà, la mancata previsione, nella citata lett. c), del riferimento al triennio, presente invece con riferimento agli altri parametri di cui alle lett. a) e b) della medesima norma (sui quali v. Cass. n. 501 del 2016 e n. 24630 del 2010), non può ritenersi casuale e, pertanto, l'indebitamento complessivo deve risultare dalla contabilità dell'impresa al momento in cui il Tribunale decide sull'istanza di fallimento (cfr. Cass. n. 10952 del 2015), non rilevando l'epoca di insorgenza di esso.”; anche tali principi sono applicabili nel caso di specie, in quanto la norma di cui all'art. 2 lett. d) CC II. ha contenuto analogo all'art. 1 della legge fall.). Nel caso di specie è dunque evidente la sussistenza dei requisiti dimensionali della società avuto riguardo al debito verso l'Erario di euro 579.258,09, oltre al Parte_1 residuo debito verso Dal che deriva la totale irrilevanza delle CP_1 dichiarazioni dei redditi della società relative agli anni 2021, 2022, 2023, Parte_1 nonché dei registri Iva, versati in atti, rispetto ai quali, peraltro, i reclamanti nemmeno evidenziano risultanze contrarie (rispetto a quelle sino ad ora accertate) e favorevoli. 10. Conseguentemente il reclamo, con cui si chiede di revocare la sentenza n. 131 del 2025, con cui il Tribunale di Genova ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società , non può Parte_1 trovare accoglimento. La sentenza impugnata, dunque, sul punto va confermata. 11. L'accoglimento parziale del gravame giustifica, stante la soccombenza reciproca, l'integrale compensazione delle spese del presente grado fra i reclamanti e la reclamata costituita.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Genova, nel procedimento di reclamo ex art. 51 CC.II. proposto avverso la sentenza n.131 del 27.06.2025 del Tribunale di Genova, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede: a) accoglie parzialmente il reclamo e per l'effetto dichiara la nullità della sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della socia illimitatamente responsabile e rimette le parti innanzi al Tribunale di Parte_1
Genova; 13 b) conferma per il resto la sentenza impugnata;
c) compensa integralmente, fra parte reclamante e la reclamata costituita, le spese del reclamo. Genova, Camera di Consiglio del 13.11.2025
Il Consigliere istruttore Dott.ssa Enrica Drago
Il Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
14
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai seguenti magistrati Dott. Rosella Silvestri Presidente Dott. Enrica Drago Consigliere relatore Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 152/2025 V.G. promosso da
Parte_1
(C.F./P.I.: ) con sede a Genova, in persona dei suoi
[...] P.IVA_1 soci e legali rappresentanti p.t., nonché personalmente ed in proprio
(C.F. ) nato a Parte_1 C.F._1
Genova, il 12.04.1955, , residente a [...] in Corso A. De Stefanis 29/13 e
(C.F. ) nata a Genova, il Parte_1 C.F._2
19.02.1956, residente a [...]5, elettivamente domiciliati a Genova in Via G.T. Invrea 16/4 presso lo studio legale Campagna
Lamberti, difesi e rappresentati, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avvocato Paolo Campagna (C.F. ) del Foro di CodiceFiscale_3
Genova, giusta procura in calce al presente atto (fax 010/8683120 – PP.EE.CC.: ; Email_1
Reclamanti contro
(COD. FISC. /P. IVA: ), società a Controparte_1 P.IVA_2 responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 3, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , P.IVA_2 iscritta al n.35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017, rappresentata, in forza di procura del 31.08.2018, registrata il 04.09.2018 autenticata dal Notaio Dott. Per_1
da Roma, Rep. 57298/racc. 29003 da oggi
[...] CP_2 [...]
[..
[...] a seguito di atto di fusione per Controparte_3 incorporazione del 23.11.2022 ai rogiti Dott. Notaio in Milano Persona_2
Rep. 75095 – Racc.- 15653 con sede in San Donato Milanese Via dell' Unione Europea n. 6°-6B, capitale sociale euro 1.000.00,00= i.v. iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla camera di Commercio di Milano – Monza – Brianza al numero di iscrizione e codice fiscale , società con unico socio P.IVA_3 nonché soggetta a direzione e coordinamento di Cerved Group S.p.A., ed a sua volta, quale sua procuratrice, giusta procura speciale del 28.01.2022 a ministero del Notaio Dott.ssa Notaio in Roma, Repertorio Persona_3 Contr N. 17517 Raccolta N. 8536, la GE (in breve Controparte_4
[...]
società con unico socio con sede in Milano, Controparte_6
Via Lago di Nemi 25, capitale sociale euro 500.000,00 i.v., Partita Iva. Codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi 11103820152, REA MI- 1436825, in persona del procuratore speciale Dott. nato a [...] il [...], C.F. Controparte_7
giusta procura rilasciata in data 05.08.2019, a C.F._4 ministero del Notaio Dott.ssa di Vergano, Repertorio n. Persona_4
9996- Raccolta N. 5862, registrata a Milano D.P.I. il 05.08.2019 al n. 20310 Serie 1T, rappresentata e difesa nella presente procedura dall'avvocato Massimo Mannocchi (cod. fisc. ) ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. Si dichiara il seguente recapito di posta elettronica certificata da considerarsi domicilio digitale a cui Email_2 effettuare in via esclusiva ogni notificazione ai sensi di legge.
Resistente
e contro
della Controparte_8 [...]
e dei soci Parte_1 illimitatamente responsabili e di Parte_1 [...]
, in persona del Curatore Dr. Pt_1 CP_9
Resistente contumace
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Genova
CONCLUSIONI DELLE PARTI
2 Per parte reclamante: " Si richiede all'Ill.ma Corte d'Appello Civile di Genova, adita in sede di reclamo, previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato ex art. 52 CCII ovvero con sospensione ad nutum, inaudita altera parte o come meglio, dell'apertura della liquidazione giudiziale, della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo, del compimento di atti di gestione, ricorrendone ut supra i cd. “gravi motivi”, di:
1) Revocare, emendare ed annullare la Sentenza n.131/2025 della VII Sezione Civile del Tribunale di Genova, reclamata, in quanto (allo stato) illegittima;
2) Accogliere integralmente le eccezioni e le conclusioni di parte Parte_1
e di cui in prime cure alla propria comparsa di costituzione e risposta,
[...] all'integrazione documentale e difensiva di cui al dep. del 20.05.2024, alla memoria del 12.03.2025 ed a verbale di udienza del 25.06.2025”;
Per la resistente costituita: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, A) nel merito: rigettare le domande ed istanze, tutte proposte dall'odierna parte reclamante con l'atto di reclamo in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Il Procuratore Generale chiede il rigetto del reclamo con la regolazione delle spese come per legge.
Fatto e diritto Con sentenza emessa in data 27.06.2025 il Tribunale di Genova ha dichiarato la liquidazione giudiziale di Parte_1
e dei soci illimitatamente responsabili
[...]
e di , su istanza del Parte_1 Parte_1
26.02.2024 presentata da rappresentata, in forza di Controparte_1 procura del 31.08.2018, da oggi CP_2 [...]
, (la società istante vantava nei confronti della Controparte_3
Parte_1
nonché di e , quali soci
[...] Parte_1 Parte_1 illimitatamente responsabili, un credito - indicato in ricorso - di “€ 52.764,68” corrispondente a debiti derivanti da conto corrente e contratto di finanziamento. Credito rimasto insoddisfatto e, quindi, stante l'evidente stato di dissesto in cui versava la società, tenuto conto anche “dell'assenza totale di patrimonio idoneo a soddisfare le pretese dei creditori della società debitrice” e del fatto che “i
3 beni immobili di cui risultano proprietari i soci illimitatamente responsabili erano gravati da numerose pregiudizievoli che danno evidenza dell'impossibilità per l'istante di garantire o soddisfare il proprio credito, anche mediante i beni personali dei soci”, la società creditrice chiedeva la dichiarazione della liquidazione giudiziale – cfr. pag. 5 dell'istanza del 27.06.2025). Avverso la predetta sentenza hanno proposto reclamo la società
[...]
e i soci Parte_1 illimitatamente responsabili e di Parte_1 [...]
. Pt_1
*.* I reclamanti lamentano, innanzitutto, che il Tribunale non ha tenuto conto che non ha ottemperato all'ordine del Collegio, di cui Controparte_1 all'ordinanza del 13.03.2025, di “provvedere a nuova notifica alla sig.ra
nel rispetto del termine di 15 gg liberi prima dell'udienza Parte_1
MEDIANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO che ne curi la consegna presso il luogo di residenza…” con conseguente invalidità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza. A tal riguardo, si legge nel reclamo che, successivamente a detta ordinanza “all'udienza del 25.06.2025 parte ricorrente istante dava atto di non avere ottemperato all'Ordinanza del Collegio del 13.03.2025 e così di non avere effettuato alcuna nuova notifica in quanto nel frattempo aveva ricevuto la ricevuta / cartolina di ritorno da parte dell'ufficiale giudiziario attestante la ritualità della precedente notifica (ante udienza del 12 Marzo 2025) così erroneamente affermata dal Collegio per
“viziata” (Vd. Ordinanza 13.03.2025) ed insisteva come in ricorso introduttivo e per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- la difesa di contestava e si opponeva… soprattutto Parte_1 perché, la ritenuta erroneità della precedente ed ultima Ordinanza del Collegio Giudicante, anche per fatti e documenti sopravvenuti, avrebbe dovuto essere previamente discussa nel pieno contraddittorio delle parti e richiesta di revoca e/o annullamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 177 c.p.c. o come meglio, talché allo stato parte istante / ricorrente risultava inadempiente ed inosservante rispetto ad un preciso ordine di giustizia;
- il G.D. rimetteva ancora una volta la decisione al Collegio;
- il Collegio nondimeno emetteva la Sentenza oggi reclamata facendo luogo all'apertura della liquidazione giudiziale senza nulla argomentare ed a fortiori considerare in merito all'omessa notificazione all'indirizzo della socia
4 illimitatamente responsabile Sig.ra ed all'inottemperanza Parte_1 della / alla propria Ordinanza del 13.03.2025” (cfr. pagg.
3-4 del reclamo). Ancora, i reclamanti lamentano, nel merito, che “il Collegio neppure inoltre considerava ed argomentava in merito alle eccezioni di merito della difesa di e segnatamente di cui alla propria memoria ed Parte_1 allegazione difensiva (docc. 7 e 8) del 22.04.2024 (dep. 20.05.2024) e per la quale al ricorrente / istante “…difetta oggi… il requisito minimo del credito quale condizione di proponibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale di cui si tratta...” (cfr. pag. 4 del reclamo). In particolare si legge nella suddetta memoria del 20.05.2024 che “inter partes, alla data del 23/3/2020, è stato raggiunto e sottoscritto un accordo transattivo in forza del quale il debito della risulta “stralciato” nella misura di € 10.000,00 da Parte_1 corrispondersi in 20 rate mensili consecutive e rispetto alla quale Parte_1 ha adempiuto un primo pagamento di € 500,00 in data 23/6/2020 ed un secondo pagamento parziale di € 250,00 in data 03/08/2020 (anche questi peraltro non contabilizzati da controparte nella propria richiesta e nella relativa istanza di liquidazione giudiziale). Ciò significa che alla luce della ridefinita entità del credito del procedente difetta oggi altresì il requisito minimo del credito quale condizione di proponibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale di cui si tratta” (memoria del 20.05.2024, pag. 2). Parte reclamante contesta, altresì, la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui agli artt. 12 lett. d) CC.II.
.*.*. Si è costituito in giudizio rappresentata, in forza di Controparte_1 procura del 31.08.2018, da oggi CP_2 [...]
, chiedendo il rigetto del reclamo. Controparte_3
Non si è costituita la “Liquidazione Giudiziale della
[...]
e dei soci Parte_1 illimitatamente responsabili e di Parte_1 [...]
”, in persona del curatore dr. nonostante la regolarità Pt_1 CP_9 della notifica a cura della cancelleria giusta il disposto di cui all'art. 51 CC. II (va dunque dichiarata la contumacia della “Liquidazione Giudiziale della
Parte_1
e i soci illimitatamente responsabili
[...] Parte_1
e di ”). Parte_1
Nelle note di trattazione scritta parte reclamante insiste nelle conclusioni di cui al reclamo, così come riportate in epigrafe. La reclamata costituita ha concluso così come riportato in epigrafe.
5 .*.*.*. Sulla notifica nei confronti di , socia illimitatamente responsabile Parte_1
1. La questione riguardante l'irregolarità della predetta notifica è sottoposta al vaglio di questa Corte avendo parte reclamante richiamato, nelle conclusioni definitive del presente reclamo, “le eccezioni e le conclusioni” formulate nell'integrazione documentale e difensiva di cui al deposito del 20.5.2024, nella memoria del 12.3.2025 e nel verbale d'udienza del 25.6.2025.
2. Va premesso che:
-L'istanza di liquidazione giudiziale è stata depositata in data 26.2.2024, ragion per cui, ai fini delle notificazioni, risulta applicabile l'art. 40 CC II nel testo antecedente alle modifiche apportate dal terzo correttivo [cfr. art. 56 D. Lgs. n. 136 del 13/9/2024 e art. 8, comma 1, D.L. 29.11.2024 n. 178, convertito in L. n. 4/2025; peraltro si osserva che il comma 8 dell'art. 40 citato, rilevante nel caso di specie, è stato modificato dal Correttivo Ter nel senso che la parola “presso la” contenuta nel secondo periodo venga sostituita con “della” (v. 'articolo 12, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.].
- è pacifico e dimostrato che la società creditrice istante non Controparte_1 ha adempiuto al rinnovo della notificazione dell'istanza di apertura di liquidazione giudiziale nei confronti di disposto dal G.D. con ordinanza del Parte_1
13.03.2025 (per l'udienza dell'11.6.2025), ritenendo regolare la notifica, in rinnovo, eseguita nei confronti della stessa, giusta l'ordinanza emessa dal G.D. all'udienza del 17.12.2024 (si legge nel verbale d'udienza del 25.6.2025: “l'avv. Tubarchi [per il creditore, n.d.r.] precisa che l'adempimento della nuova notifica disposto dal Collegio per l'udienza del 11.6.2025 non si è più reso necessario in quanto si è ottenuto e prodotto il duplicato della cartolina che attestava il perfezionamento della notifica alla sig.ra presso la residenza per compiuta giacenza del 28.1.2025, Parte_1 nel rispetto dei termini dei 15 giorni liberi prima dell'udienza. Vista la regolarità della notifica insiste per l'apertura della liquidazione giudiziale.”) e che, all'esito, dell'udienza del 25.6.2025 il G.D. si è riservata di riferire al Collegio;
-come afferma anche l'odierna resistente in comparsa di costituzione e risposta del presente grado, rileva, dunque, la notifica eseguita dall'Ufficiale giudiziario, nei confronti di , in data 10/01/2025 “ai sensi dell'art. 140 c.p.c.”, così Parte_1 come emerge dalla produzione n. 6 dell'odierna parte resistente (in cui a pg. 38 della produzione in telematico risulta la relata di notifica dell'Ufficiale giudiziario e in cui si dà anche atto della spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento n. 668462556728 in data 10/01/2025);
-la regolarità della notifica dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della socia è questione anche rilevabile d'ufficio, ragion per Parte_1
6 cui a nulla rileva, contrariamente alle asserzioni della difesa della resistente (v. nota scritta del 13.10.2025), che la reclamante contesti solo l'omessa notifica disposta con ordinanza del G.D. del 13.03.2025 per l'udienza dell'11.6.2025. 3. Ciò posto, trattandosi di notifica nei confronti del socio illimitatamente responsabile – persona fisica non tenuta a munirsi del domicilio digitale – la notifica è stata effettuata in base al secondo e al terzo periodo dell'art. 40 CC II («8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la [ora: “della”, n.d.r.]residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa
e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.»). La notifica eseguita in base a tali ultimi due periodi si traduce, in sostanza, in una notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., prevendendo tale tipo di notifica le stesse tre attività: a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità (relativa) del destinatario;
b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito;
c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito (sulla notifica dell'istanza di fallimento nei confronti del socio illimitatamente responsabile – vigente l'art. 15 l.f. – e sulla applicabilità degli artt. 137 c.p.c. e seguenti, si veda Cass. n. 16864/2018 in motivazione, punti n.
5.5. e 5.5.1.). Nel caso di specie, il problema riguarda la terza fase, ossia l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito di copia dell'atto presso la casa comunale. Invero dall'avviso di ricevimento n. 668462556728 (o meglio, dal suo duplicato, come ha precisato parte resistente nella nota depositata in data 13.10.2025) della raccomandata ex art 140 c.p.c., redatto secondo il modello Mod. 23i RAG (v. pg. 44 di cui al doc. 6 citato) e debitamente sottoscritto dall'agente postale, risulta che è stata barrata la casella con la dicitura “Invio non ritirato alla data”, la quale, a fronte della data ivi apposta “28/01/25”, consente di ritenere che a quella data il plico depositato presso l'ufficio postale non è stato ritirato dal destinatario. Peraltro, secondo la giurisprudenza, in mancanza di sottoscrizione del destinatario o di persone abilitate, l'avviso deve essere annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo. Ove l'avviso non rechi alcuna annotazione in ordine alle ragioni della (eventuale) mancata consegna della
7 raccomandata informativa (e non avendo alcun rilievo l'eventuale mera specificazione che il plico si trovi depositato presso l'ufficio postale), esso non è idoneo a provare che la raccomandata sia giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario e pertanto la notifica non può dirsi perfezionata. Afferma, infatti, la Suprema Corte che “In tema di notifica agli irreperibili, qualora la raccomandata con avviso di ricevimento c.d. informativa relativa al deposito dell'atto presso la casa comunale risulti spedita ma non anche «recapitata» al destinatario, prima della restituzione al mittente per compiuta giacenza, va affermato che se dell'avvenuta spedizione fa fede fino a querela di falso l'attestazione contenuta sull'avviso stesso recante l'indicazione del cronologico, della data di spedizione, del nome del destinatario e del luogo di destinazione, diversamente è a dirsi con riferimento all'esito della spedizione che rimanga ignoto in quanto l'avviso non rechi alcuna indicazione riguardo alle ragioni della mancata consegna della raccomandata;
nel qual caso il procedimento di notificazione non può ritenersi completato.” (così Cass. n. 14 luglio 2021, n. 20074, che, in motivazione, afferma “In materia di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., secondo l'orientamento consolidato di questa corte - a partire da sez. un. n. 458 del 2005 (id., 2005, I, 699) - ai fini del perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c. non è sufficiente l'allegazione dell'avvenuta spedizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene notiziato dell'avvenuto deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve avere luogo, ma è necessario che dall'avviso di ricevimento e dalle annotazioni che l'agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, si possa ricavare che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. In tal senso, si trova affermato che l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale deve recare l'annotazione, da parte dell'agente postale, dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, non essendo sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale (Cass. 30 gennaio 2019, n. 2683…, che ha confermato la nullità della notifica di un ricorso introduttivo di primo grado in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, pur allegato all'atto, non risultava compilato nella parte relativa alla mancata consegna del plico al domicilio).” (sulla notifica ex art. 140 c.p.c. e, in particolare, sull'avviso di ricevimento della raccomandata, si veda anche sent. Corte Appello di Genova, Sez. II. 30.5.2024). Conseguentemente, nel caso di specie, poiché l'avviso di ricevimento in questione non reca alcuna indicazione riguardo alle ragioni della mancata consegna della raccomandata e tenuto conto del fatto che, a prescindere da altre considerazioni, tali informazioni non si desumono nemmeno dalle risultanze conseguenti “il
8 CP_1 monitoraggio eseguito dal sito delle ” (ritrascritte - ma non depositate - nella nota del 13.10.2025), deve ritenersi, conformemente all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, che il procedimento di notificazione nei confronti della socia non possa ritenersi completato e che, quindi, la Parte_1 notifica dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale sia nulla. 4. Né può ritenersi che l'omessa notifica nei confronti della socia illimitatamente responsabile possa considerarsi sanata grazie alla notifica Parte_1 validamente eseguita nei confronti della società Parte_1
”. Al riguardo, infatti, si richiama Cass. n. 25140 del
[...] Parte_1
2018, che ha dichiarato nullo il fallimento della socia per omessa notifica ad essa della convocazione, ex art. 146 l.f. (oggi art. 256 CC. II.) nonostante la regolarità della notifica dell'istanza di fallimento nei confronti della società e, che, in motivazione, precisa che, al riguardo, non rileva <la pronuncia n. 20170 del 2013, così massimata: "In tema di procedimento prefallimentare, la convocazione del socio illimitatamente responsabile in qualità di rappresentante della società è idonea a consentirgli di esercitare adeguatamente il diritto di difesa con riguardo alla dichiarazione di fallimento sia della società, sia dello stesso socio, in quanto derivante dalla prima "ope legis">>, in quanto di una fattispecie nella quale il socio accomandatario era stato destinatario di un decreto di convocazione specifica, ancorché come legale rappresentante della società fallita e la notifica nei suoi confronti era stata ritenuta valida ed efficace.>>; precisazione rilevante anche nel caso di specie, dato che unitamente a Pt_1
è socia legale rappresentante della società . Parte_1 Parte_1
5. Accertata, dunque, la nullità della notifica dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , socia illimitatamente responsabile della Parte_1 società reclamante, va ricordato che, secondo Cass. n. 1195 del 21/01/2016 “Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di società con soci illimitatamente responsabili, l'obbligo di convocazione di questi ultimi, sancito dall'art. 147, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5 del 2006, trova giustificazione non in un loro generico interesse riferito alla dichiarazione di fallimento della società, ma nel fatto che detta dichiarazione produce anche il loro fallimento;
ne consegue che, siccome la sentenza che dichiara il fallimento della società e dei soci contiene una pluralità di dichiarazioni di fallimento, tra loro collegate da un rapporto di dipendenza unidirezionale, trovando la dichiarazione di fallimento del socio il suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della società (la cui nullità travolge anche la prima, mentre non è vero il contrario), la mancata convocazione del socio determina unicamente la nullità del suo fallimento, ove specificamente impugnato, ma non si riflette sulla validità della pronuncia emessa
9 nei confronti della società.” (nello stesso senso Cass. n. 25140/2018 citata, Cass. n. 7181/ 2013, Cass. 1751/2003). Va pertanto dichiarata la nullità parziale della sentenza impugnata e precisamente la nullità della declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della socia
[...]
. Pt_1
Sullo stato di insolvenza della società Parte_1 [...]
Pt_1
6. In comparsa di costituzione e risposta del precedente grado (richiamata nelle conclusioni definitive del presente reclamo), la difesa di parte reclamante sostiene l'insussistenza dello stato di insolvenza della società Parte_1
in quanto la creditrice istante non ha mai notificato ad
[...]
“un solo atto di precetto ed a fortiori iniziato una sola procedura Parte_1 esecutiva/espropriativa”; che, quindi, il mancato pagamento del credito azionato dalla creditrice istante integrerebbe un'ipotesi di inadempienza, concetto distinto da quello di insolvenza. Nella memoria 20.5.2024 (richiamata nelle succitate conclusioni definitive) sostiene, inoltre, che la pretesa azionata dalla creditrice istante era di importo inferiore ad euro 30.000,00. 7. Al riguardo, si osserva, preliminarmente, che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, “Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 della legge fallimentare, ridenominando tale mezzo come reclamo in luogo del precedente appello, non operano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c., essendo il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, con conseguente facoltà per le parti di proporre questioni non affrontate nel giudizio innanzi al Tribunale” (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 27670/2022). Ancora: “Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 l.fall. deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e la relative conclusioni, ancorché non sia richiesta l'indicazione degli "specifici motivi" di cui all'art. 342 e 345 c.p.c., sicché tale mezzo non ha carattere pienamente devolutivo restando l'ambito dell'impugnazione circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante, in ciò differenziandosi dal reclamo avverso il decreto di rigetto di cui all'art. 22 l.fall., che non richiede particolari forme volte a delinearne il contenuto ed ha piena natura devolutiva, attribuendo alla corte d'appello il riesame completo della "res iudicanda". (Cass. n. 31531 del 03/11/2021). 10 Il principio secondo cui il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento sia caratterizzato da un effetto devolutivo pieno vale anche per l'attuale liquidazione giudiziale, in quanto anche l'art. 51, primo comma, CC.II. qualifica l'impugnazione avverso la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale come “reclamo” e in quanto il testo letterale dell'art. 51, secondo comma, è identico a quello di cui all'art. 18, comma 2, L. Fall. (nello stesso v. App. Napoli n. 21/2025). 8. Le doglianze sono, peraltro, infondate.
8.a. Invero, va premesso che, come afferma la Suprema Corte, “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l.fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante.” (così, fra le altre, Cass. n. 30827 del 28/11/2018). Trattasi di un principio tuttora applicabile, visto che la nozione di insolvenza di cui all'art. n. 2 lett. b) CC.II. ricalca quella di cui all'art. 5, secondo comma, l.f. Nel caso di specie, che non si tratti di solo inadempimento, ma di vera e propria insolvenza trova conferma nel fatto che: i) la stessa società reclamante dimostra e riconosce di avere raggiunto, con controparte, un accordo transattivo sottoscritto in data 23.3.3020, “in forza del quale il debito della risulta stralciato nella Parte_1 misura di € 10.000,00 da corrispondersi in 20 rate mensili consecutive” e di avere pagato soltanto una prima rata di €500 in data 23.6.2020 e un ulteriore importo di € 250,00 in 03.08.2020 (v. memoria dep. 20.5.2024, docc. 7 e 8 reclamante), così riconoscendo la sussistenza di un credito in capo alla società istante Controparte_1
ii) in sede di udienza di pre-liquidazione giudiziale, non ha
[...] Parte_1 provveduto a pagare o comunque ad offrire a controparte in pagamento ulteriori acconti;
iii) nemmeno in sede di reclamo ha esposto specifiche ragioni circa l'insussistenza del credito riconosciuto in favore della società istante, odierna resistente. Lo stato di insolvenza della società trova, inoltre, conferma nell'entità del Parte_1 debito avverso l'Erario, ammontante ad “oltre euro 500.000” come affermato in sentenza (circostanza in ordine alla quale parte reclamante nulla obbietta) e come emerge anche dal doc. 4 di parte reclamata (v., in particolare, elenco cartelle Agenzia delle Entrate nei confronti della , da cui risulta, più precisamente, Controparte_11 che il debito della società nei confronti dell'Erario ammonta ad euro 579.258,09, a cui va sommato l'ammontare del credito della CP_1
11 Come ha ancora evidenziato il Tribunale di Genova - senza alcuna critica da parte degli odierni reclamanti – riguardo allo stato di insolvenza della società Parte_1 rilevano altresì il mancato deposito dei bilanci e l'assenza di patrimonio liquidabile.
8.b. Quanto poi al fatto che il credito certo della società sia di ammontare CP_1 inferiore a euro 30.000,00, va ricordato l'insegnamento della Suprema Corte – con pronunce valide anche per l'attuale liquidazione giudiziale (cfr. art. 49, comma quinto, CC.II.) – secondo cui <il limite di fallibilità di cui all'art. 15,9 co., L. fall., è finalizzato ad esentare dal concorso le crisi d'impresa di modeste dimensioni oggettive, e si configura alla stregua di condizione per la non declaratoria fallimentare;
l'inferiorità di un'esposizione debitoria complessiva (debiti scaduti e non pagati) rispetto al limite di euro trentamila deve risultare oggettivamente dagli atti dell'istruttoria e secondo un riscontro riferito alla data della decisione, potendo essere rilevato anche d'ufficio dal tribunale sulla base delle predette emergenze (cfr. Cass. (ord.) 25.6.2018, n. 16683, ove si soggiunge che ogni incertezza in merito al ricorrere di detta condizione, ove non risolvibile alla stregua di tali atti, non nuoce al convenuto, escludendone la dichiarazione di fallimento). Così, per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 15,9 co., L. Fall., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila (cfr. Cass. (ord.) 14.11.2017, n. 26926).>> (così Cass. Cass. n. 1441/2025 in motivazione). E già si è detto che, nel caso di specie, oltre al credito vantato dalla creditrice istante, sussiste un ingente debito della società nei confronti dell'Erario. Parte_1
Sull'asserita mancanza dei requisiti dimensionali 9. L''art. 2, primo comma, lett. d) CC. II. recita: “Ai fini del presente codice si intende per: (..) d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila (..)”. In sostanza, è esentato dalla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale l'imprenditore (c.d. minore) che dimostri il non superamento congiunto dei parametri dimensionali di cui all'art. 1, secondo comma, lf: l'avere 12 avuto, in ciascuno dei tre esercizi anteriori al deposito della istanza di fallimento, un attivo patrimoniale e conseguito ricavi inferiori a determinate soglie (rispettivamente, Euro 300.000,00 ed Euro 200.000,00), nonché avere, al momento della decisione sull'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, debiti complessivi, scaduti e non, inferiori ad Euro 500.000,00 (a tal ultimo riguardo v. Cass. n.17951 del 2016 in motivazione: “E' infondata la tesi della ricorrente, secondo cui il riferimento agli ultimi tre esercizi opererebbe anche con riguardo al parametro dell'indebitamento, di cui all'art. 1, coma 2, lett. c), legge fall., con la conseguenza che non si dovrebbe tenere conto dei debiti risultanti dai bilanci risalenti ad un'epoca antecedente al triennio. In realtà, la mancata previsione, nella citata lett. c), del riferimento al triennio, presente invece con riferimento agli altri parametri di cui alle lett. a) e b) della medesima norma (sui quali v. Cass. n. 501 del 2016 e n. 24630 del 2010), non può ritenersi casuale e, pertanto, l'indebitamento complessivo deve risultare dalla contabilità dell'impresa al momento in cui il Tribunale decide sull'istanza di fallimento (cfr. Cass. n. 10952 del 2015), non rilevando l'epoca di insorgenza di esso.”; anche tali principi sono applicabili nel caso di specie, in quanto la norma di cui all'art. 2 lett. d) CC II. ha contenuto analogo all'art. 1 della legge fall.). Nel caso di specie è dunque evidente la sussistenza dei requisiti dimensionali della società avuto riguardo al debito verso l'Erario di euro 579.258,09, oltre al Parte_1 residuo debito verso Dal che deriva la totale irrilevanza delle CP_1 dichiarazioni dei redditi della società relative agli anni 2021, 2022, 2023, Parte_1 nonché dei registri Iva, versati in atti, rispetto ai quali, peraltro, i reclamanti nemmeno evidenziano risultanze contrarie (rispetto a quelle sino ad ora accertate) e favorevoli. 10. Conseguentemente il reclamo, con cui si chiede di revocare la sentenza n. 131 del 2025, con cui il Tribunale di Genova ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società , non può Parte_1 trovare accoglimento. La sentenza impugnata, dunque, sul punto va confermata. 11. L'accoglimento parziale del gravame giustifica, stante la soccombenza reciproca, l'integrale compensazione delle spese del presente grado fra i reclamanti e la reclamata costituita.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Genova, nel procedimento di reclamo ex art. 51 CC.II. proposto avverso la sentenza n.131 del 27.06.2025 del Tribunale di Genova, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede: a) accoglie parzialmente il reclamo e per l'effetto dichiara la nullità della sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della socia illimitatamente responsabile e rimette le parti innanzi al Tribunale di Parte_1
Genova; 13 b) conferma per il resto la sentenza impugnata;
c) compensa integralmente, fra parte reclamante e la reclamata costituita, le spese del reclamo. Genova, Camera di Consiglio del 13.11.2025
Il Consigliere istruttore Dott.ssa Enrica Drago
Il Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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