Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/03/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10083/2018 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Mutuo”
TRA
EL DO (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Benedetto Iannitti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Piedimonte
Matese (CE), alla Piazza Roma n. 31 (pec: avvocatobenedettoiannitti@pec.it)
Attore
E
Santander Consumer Bank S.p.A., in persona del Legale rapp.te pro tempore (P. IVA:
05634190010), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Zitiello , Francesco Mocci e Antonio
Quarracino elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Santa Maria Capua
Vetere (CE), Via Ricciardi, 61
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione della parte istante sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che
Per quanto utile alla decisione, occorre ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato in data 25/07/2019 LO CO conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la
Santander Consumer Bank S.p.A. per sentire condannare quest'ultima al pagamento della somma complessivamente quantificata in € 15.919,20, comprensiva degli interessi corrisposti e dei costi del credito, stante la asserita usurarietà del TAEG indicato nel contratto di prestito personale n. 2091691 ed insistendo per la restituzione e/o decurtazione delle somme dovute a titolo di interesse in applicazione dell'art. 1815, comma II, c.c..
Adduceva, infatti, che nel mese di ottobre del 2009 il sig. LO CO stipulava con Santander
Consumer Bank S.p.A., il contratto di prestito personale n. 2091691 avente ad oggetto erogazione netta per € 33.112,80, da restituire in sei anni con n.72 rate mensili di € 681,00, con TAN indicato al
13,92 % e TAEG indicato al 15,39 %; che, contestualmente, il debitore sottoscriveva due distinte polizze assicurativeche il debitore saldava regolarmente tutte le rate, estinguendo il prestito a scadenza con la rata del 15.10.2015 e restituendo la complessiva somma di € 49.212,00; che, invano,
LO CO richiedeva la restituzione di tutti i costi sostenuti in esecuzione del contratto di finanziamento, stante la asserita usurarietà dello stesso, così come vano rimaneva l'invito alla mediazione proposta da parte attrice, stante la mancata adesione da parte di Santander Bank.
Incardinato il presente giudizio, si costituiva la banca convenuta che contestava in toto le doglianze attoree, il quantum preteso e i criteri impiegati per la determinazione del presunto dovuto.
Il Tribunale concedeva, quindi, alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; il giudizio veniva istruito a mezzo idonea ctu contabile disposta dal giudicante, regolarmente espletata.
All'udienza del 29.11.2024, la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni della sola parte costituita, come in atti rassegnate, con concessione del termine ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, la domanda volta ad ottenere, previo accertamento della nullità parziale del contratto, la restituzione di somme indebitamente versate all'istituto finanziario erogante sulla base dell'intercorso rapporto è qualificabile come ripetizione di indebito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. Dalla detta qualificazione discende che tanto il pagamento delle somme, quanto l'assenza di un titolo giustificativo idoneo, quali elementi costitutivi della fattispecie de qua, devono essere provati dall'attore, e ciò in ossequio al principio generale di ripartizione dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697, comma 1, c.c. (cfr., ex mult+is, Cass. Civ., 14 maggio 2012 n. 7501; Cass. Civ., 13 novembre 2003 n. 17146; Cass. Civ., 21 luglio 2000, n. 9604).
È propedeutica alla decisione la fissazione dei riferimenti normativi che presidiano la fattispecie astratta cui sussumere la vicenda portata all'attenzione dell'odierno Tribunale. La Legge n. 108/1996 ha introdotto il concetto del “tasso soglia” (artt. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si configura il fenomeno usurario, con la correlativa sanzione del novellato art. 1815, comma 2, c.c. secondo cui "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". In particolare, è usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell'art. 2 della normativa citata, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà o, più precisamente, il tasso che (fino al 2011) supera del 50% il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio
Italiano dei Cambi e dalla Banca d'Italia ex artt. 106 e 107 D. Lgs. n. 385 del 01/09/1993, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura, dovendosi poi limitare temporalmente la valutazione di usurarietà al momento genetico del contratto: “ai fini dell'applicazione dell'articolo
644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (art. 1 D.L. n. 394/2000).
La questione oggetto dell'odierna controversia è stata nel tempo sempre più spesso, in ragione della costante crescita del volume dei rapporti commerciali e finanziari, indagata sia dalla Giurisprudenza di merito che da quella di legittimità.
Quest'ultima, in particolare, sensibile alla delicatezza e alla pericolosità in nuce di un fenomeno che ha visto aumentare in maniera esponenziale il volume degli scambi, ha fissato i criteri guida da seguire nel computo e nella valutazione degli indicatori da utilizzare onde verificare il superamento della soglia critica di usura nelle relazioni contrattuali de quibus.
Innanzitutto, al fine di stabilire se il tasso applicato a un contratto di mutuo sia usurario o meno è necessario tenere conto non solo degli interessi in senso stretto praticati dal soggetto erogante, ma anche di tutti i costi legati al finanziamento stesso (le spese di istruttoria e di apertura della pratica creditizia;
le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
le altre somme eventualmente contemplate dal contratto).
Nello specifico, deve dirsi che "in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento" (Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021).
Ancora, e con riguardo al calcolo del TAEG (Tasso annuale effettivo globale) e, conseguentemente, nel tentativo di definizione del rapporto sussistente tra il TAEG e la soglia usura, è necessario inserire anche le spese assicurative legate al finanziamento (si tratti di mutui, finanziamenti, cessioni del quinto dello stipendio o della pensione). È cristallizzato, in tal senso, il principio di diritto secondo cui, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, debbano essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (cfr. Cass. Civ. n. 37058/2021 del 26/11/2021).
L'ultimo arresto citato, in particolare, conferma il pregresso orientamento volto all'inclusione delle spese 'collegate' all'erogazione del credito e definisce i principi di diritto da seguire per il calcolo del tasso effettivo globale nel pieno rispetto dell'articolo 644 c.p., con precipuo riferimento al collegamento insito delle spese di assicurazione al contratto di finanziamento. Ivi, la Suprema Corte ha specificato come la disciplina della misura usuraria del prezzo complessivo del denaro (art. 1815, co 2, c.c.) trovi sede non solo nella Legge n. 108/1996 ma, altresì, nell'art 644 c.p., che reca un principio di onnicomprensività, valevole sia sotto il profilo penale che sotto quello civile, secondo cui appunto “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. Ed è proprio il richiamato principio di onnicomprensività ad imporre che vada inclusa nella verifica di usurarietà ogni spesa collegata all'erogazione del finanziamento
(comprese le spese di assicurazione): ciò al fine di impedire tanto prevedibili quanto agevoli aggiramenti del divieto. Da ultimo, anche la recentissima pronuncia della Suprema Corte n.
2600/2024 (conforme, ex multis, a Cass. Civ. n. 29501/2023) ha ribadito “il principio di diritto che le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto si calcolano ai fini del tasso soglia”.
Anche con riguardo alla natura della commissione di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, e alla sua rilevanza ai fini della verifica circa il superamento del tasso soglia, la
Giurisprudenza di legittimità si è pronunciata, precisando che detta voce costituisca un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni connessi e non una voce di costo da tenere in considerazione ai fini del superamento del tasso soglia. Infatti, “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quelli connessi” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 4597/2023; Cass. Civ. nn.
7352/2022 e 23866/2022).
Ancora, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di anatocismo e usura, affrontando il tema del rapporto fra anatocismo e usura ai fini del calcolo per la verifica del tasso soglia e affermando il seguente principio di diritto: “nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi - anche ove sia stata legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR 09/02/2000 - deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”, poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso. A maggior ragione il principio vale allorché l'anatocismo sia stato applicato addirittura illegittimamente” (Cass. Civ., Sez. I, n. 8383 del 28/03/2024).
Ciò detto, se la disamina appena compiuta pone la cornice normativa e giurisprudenziale nella quale va inserita la materia che qui occupa, deve affermarsi che, nel caso di specie, l'attore non abbia assolto, mediante il corredo allegatorio offerto e verificato dal CTU incaricato, l'onere assertivo sullo stesso gravante: deve ribadirsi, infatti, che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario,
l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica e compiuta dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni (Cass. Civ., Sez. III, 13/05/2020, n. 8883).
Sulla base della iniziale prospettazione, come è noto, il Tribunale ha ritenuto opportuno disporre consulenza tecnica d'ufficio per la verifica dell'effettivo superamento del tasso-soglia usura nel rapporto contrattuale dedotto in giudizio. Orbene, in risposta ai quesiti assegnati dal Tribunale, il
CTU, Dott. Luigi Giuseppe Ivan Imparato, dal cui convincimento questo giudicante non ha motivo di discostarsi, “ha proceduto a verificare se nel contratto fossero stati indicati il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Per quanto riguarda il tasso da applicare in caso di ritardato pagamento, ovvero il tasso di mora, è stato pattuito all'art. 6 delle condizioni generali del contratto di finanziamento ma la pagina delle condizioni generali risulta illeggibile e quindi non è possibile verificare in che misura è stato pattuito tale tasso”. Stante l'impossibilità d'indagine prospettata, il Ctu “non ha rideterminato il saldo in applicazione dell'art. 117 T.U.B. e non ha potuto verificare le somme indebitamente pagate in quanto non sono state depositate in atti le quietanze di pagamento delle rate del mutuo”. Ancora, e “per quanto riguarda il tasso da applicare in caso di ritardato pagamento, ovvero il tasso di mora, è stato pattuito all'art. 6 delle condizioni generali del contratto di finanziamento ma la pagina delle condizioni generali risulta illeggibile e quindi non è possibile verificare in che misura è stato pattuito tale tasso”. Pertanto, il “Ctu non ha rideterminato il saldo in applicazione dell'art. 117 T.U.B. e non ha potuto verificare le somme indebitamente pagate in quanto non sono state depositate in atti le quietanze di pagamento delle rate del mutuo”.
Il Ctu ha, altresì, “proceduto a verificare se nel contratto siano stati previsti, in caso di mora, corrispettivi in misura usuraria. All'art. 6 delle condizioni generali del contratto di finanziamento è stato pattuito il tasso in caso di mora ma la pagina delle condizioni generali risulta illeggibile e quindi non è possibile verificare in che misura è stato pattuito tale tasso. Pertanto non è stato possibile verificare se sia stato previsto in contratto un tasso di mora in misura usuraria e quindi, lo scrivente Ctu non ha proceduto alla rideterminazione del saldo. Inoltre non ha potuto verificare le somme indebitamente pagate in quanto non sono state depositate in atti le quietanze di pagamento delle rate del mutuo”.
Infine, il Ctu “non ha potuto verificare se esiste una difformità tra il TAEG dichiarato nel contratto
e quello effettivamente praticato in quanto, per verificare il TAEG effettivamente praticato, occorre esaminare le rate effettivamente pagate. Pertanto, non essendo state depositate in atti le quietanze di pagamento delle rate del mutuo, lo scrivente non ha potuto effettuare la verifica di cui sopra”.
Né, “ha potuto verificare i pagamenti effettuati oltre il decennio dalla domanda in quanto non sono state depositate nei fascicoli di causa le quietanze di pagamento delle rate di mutuo”.
L'impossibilità di adempiere al compito assegnato e di verificare l'incidenza dei diversi parametri sopra ricordati ai fini dell'eventuale superamento del tasso soglia con riguardo al contratto di finanziamento de quo, denunciata dall'Ausiliare all'uopo incaricato dal Tribunale, si fonda sull'impossibilità di visionare, decodificare e valutare quanto allegato dalla parte istante in ossequio al precipuo onere di cui all'art. 2697 c.c.
Onere assertivo, allegatorio e, conseguentemente, probatorio che, nel caso in esame, non può dirsi assolto: la domanda attorea così proposta non può, pertanto, essere accolta e deve essere rigettata.
Le questioni affrontate e la soluzione adottata, anche in ragione dell'attività istruttoria concretamente svolta, giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Sorgente, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da LO CO nei confronti di
Santander Consumer Bank S.p.A., in persona del l.r.p.t., così provvede:
- per le ragioni di fatto e di diritto esposte, rigetta la domanda attorea come proposta;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data deposito.
Il Giudice
GOP dott.ssa Carmela Sorgente