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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/11/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3061 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza del 2.8.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
con l'avv. Daniela Rossi Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Controparte_1
EL SC
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
la società proponendo opposizione all'esecuzione ai sensi Controparte_1
dell'art 615, primo comma, cod. proc. civ., a fronte di precetto intimato dall'opposto avente quale titolo esecutivo il “decreto ingiuntivo n. 377/2017del
9.03.2017 notificato in data 27.03.2017 ai sensi dell'art. 143 c.p.c.”. Parte opponente ha dedotto che: il credito recato dal precetto è estinto per intervenuta prescrizione decennale;
il difetto di titolarità del credito in capo all'odierna opposta, atteso che “Nessuna prova è stata fornita da parte intimante circa il fatto che tra le varie cessioni succedute nel tempo vi sia anche la posizione debitoria oggi attribuita alla SI.ra , le comunicazioni prodotte sono incomplete, Parte_1
inesatte, lacunose e non costituiscono supporto probatorio per ricondurre i crediti come attribuibili alla SI.ra ”; l'eccessività della somma indicata nel precetto. Pt_1
2. ha dunque articolato le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ill.mo Tribunale di Tivoli in accoglimento alla proposta opposizione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di controparte di procedere ad esecuzione forzata mancata notificazione del titolo esecutivo e/o comunque per intervenuta prescrizione e/o estinzione del credito, con conseguente declaratoria dell'illegittimità, nullità ed inefficacia del precetto notificato in data 18.06.2021 e, comunque, per l'accertamento del fatto che l'attore nulla deve alla con conseguente adozione di tutti i Controparte_1
provvedimenti di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
3. Si è costituita in giudizio la società deducendo: che decreto Controparte_1
ingiuntivo costituente il titolo posto a base del precetto non è stato tempestivamente opposto e ha quindi acquistato autorità di cosa giudicata;
l'inadempimento di alle obbligazioni assunte con il Parte_1
contratto di finanziamento;
l'insussistenza della prescrizione nonché il compimento di atti interruttivi del suo decorso;
la titolarità del diritto di
2 credito in capo all'odierna opposta;
la perdurante sussistenza del debito di
Parte_1
4. Parte opposta ha dunque articolato le seguenti conclusioni: “In via principale
e nel merito: Dichiarare improponibile, inammissibile e infondata la proposta opposizione al precetto e, per l'effetto, ritenere valido ed efficace l'atto di precetto opposto e notificato ad istanza della e, dunque, validamente notificato il decreto ingiuntivo presupposto;
CP_1
In via subordinata e nel merito: a) Rigettare l'opposizione perché infondata per le causali in atti e nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente atto, parte opponente è debitrice nei confronti di parte opposta dell'importo di € 20.824,43 comprensiva del capitale e degli interessi maturati alla data della cessione, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del
D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale a far data dalla cessione fino al saldo effettivo;
b) Per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 20.824,43 comprensiva del capitale e degli interessi maturati alla data della cessione, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale a far data dalla cessione fino al saldo effettivo;
c) Condannare l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.”.
5. Con ordinanza del 2.8.2025, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente opposizione deve essere respinta alla luce dei seguenti motivi.
3 1. È d'uopo anzitutto chiarire, a fronte delle deduzioni di parte opponente contestate da parte opposta, il perimetro dei diversi rimedi costituiti dall'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., e dall'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, venga allegata l'invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo posto a base dell'intimato precetto.
1.1. L'elemento dirimente al fine dell'individuazione del corretto rimedio è costituito, come noto, dalla deduzione di vizi determinanti inesistenza ovvero nullità della notificazione.
Valga considerare che - a partire da Cass. n. 5884 del 1993 - la giurisprudenza di legittimità si è andata consolidando nel senso che, di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, e cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso, opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ.; laddove, qualora deduca un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., proponibile nel termine di cui al comma terzo della predetta norma.
1.2. Tali principi, che hanno ricevuto l'avallo delle Sezioni unite (sentenza n.
9938 del 12 maggio 2005), sono oramai divenuti diritto vivente (nello stesso senso, tra le più recenti: Cass. 21 agosto 2015, n. 17308; Cass. 22 gennaio
2014, n. 1219; Cass. 7 luglio 2009, n. 15892; Cass. 24 ottobre 2008, n. 25737).
1.3. Ciò significa che, se è, in generale, vero che il processo esecutivo, iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da una mera invalidità
4 formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine, oggi, di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza (cfr. Cass. civ. 31 ottobre 2013, n. 24662; Cass. civ. 6 marzo 2007, n. 5111), così non è allorquando l'esecuzione sia stata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, perché in tal caso l'ingiunto dovrà alternativamente proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ., o opposizione tardiva, ex art. 650 cod. proc. civ., a seconda che il vizio della notificazione fatto valere ne importi o meno l'inesistenza.
1.4. Merita poi considerare come la giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, abbia statuito che, per aversi inesistenza della notificazione e non già sua nullità, sia necessaria “la totale mancanza materiale dell'atto ovvero sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” e che “tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20.7.2016).
1.5. Orbene, nel caso di specie è stato telematicamente depositato in copia il decreto ingiuntivo notificato a nelle forme dell'art. 139 cod. Parte_1
proc. civ. all'indirizzo di residenza della stessa, risultante dal relativo certificato anagrafico, notificazione non andata a buon fine come da “relata negativa” compilata dall'ufficiale giudiziario, con attestazione che si sono Pt_2
5 rivelate le ulteriori ricerche in loco, cui ha fatto seguito la notificazione nelle forme di cui all'art. 143 cod. proc. civ., con attestazione dell'ufficiale giudiziario d'aver depositato l'atto ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. in data
24.7.2017 nella casa comunale di Formello, ultima residenza nota, in busta chiusa e sigillata indicante il cronologico dell'atto (cfr. all. 5 alla comparsa di costituzione di parte opposta).
1.6. Dal suddetto allegato 5 emerge altresì che la notificazione a cura dell'ufficiale giudiziario è stata preceduta, in data 20.3.2017, da notificazione a mezzo posta, non perfezionatasi per irreperibilità del destinatario all'indirizzo di residenza.
1.7. Di conseguenza, avuto riguardo ai suesposti parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità onde discernere tra notificazione nulla ed inesistente, deve ritenersi che nel caso di specie i vizi dedotti da parte opponente attengano alla nullità della notificazione, atteso che: non si ravvisa la mancanza materiale dell'atto; l'attività notificatoria appare compiuta da ufficiale giudiziario;
è attestato il raggiungimento dell'esito positivo della notificazione previsto dall'ordinamento ex art. 143 cod. proc. civ., consistente nel dichiarato deposito in data certa dell'atto presso la casa comunale del
Comune di ultima residenza nota, elemento che, unitamente al decorso del termine di legge, determina il perfezionamento della notificazione.
2. Ciò posto, il Tribunale osserva quanto segue con riguardo al perimetro del presente giudizio di opposizione a precetto intimato su titolo giudiziale.
2.1. Costituisce principio consolidato quello secondo il quale, ogni qual volta l'esecuzione (già iniziata ovvero solo paventata come nel presente caso di notifica del precetto) si basi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione (ivi compresa quella a precetto) non possa fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione
6 consacrata nel titolo stesso, poiché tali questioni devono essere dedotte esclusivamente nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo: in altri termini, nel caso di titolo esecutivo di formazione giudiziale al Giudice dell'opposizione a precetto (o all'esecuzione) compete unicamente un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, onde verificare se il titolo sussista oppure sia venuto meno per fattori sopravvenuti alla sua formazione, ma non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco della statuizione ed invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione. In definitiva, in sede di opposizione a precetto (o all'esecuzione), al debitore opponente è consentito neutralizzare la pretesa avversaria consacrata nel titolo giudiziale solo attraverso la deduzione di fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo e, come tali, non deducibili nella precedente fase (cfr., ex plurimis, Cass.
18.2.2015 n. 3277; Cass. 24.7.2012 n. 12911; Cass. 13.11.2009 n. 24027; Cass.
25.5.2007 n. 12251; Cass.
4.12.2002 n. 17177; Cass.
6.7.2001 n. 9205; Cass.
19.6.2001 n. 8331; Cass. 14.7.2000 n. 9335; Cass. 13.6.2000 n. 8026; Cass.
23.3.1999 n. 2742; Cass.
2.4.1997 n. 2870; Cass. 29.11.1996 n. 10650; Cass.
28.1.1988 n. 766).
2.2. In modo ancor più puntuale, quando il titolo esecutivo è costituito da una sentenza di condanna passata in giudicato, il divieto per il debitore di rimettere in discussione l'accertamento del credito è piana conseguenza degli effetti della cosa giudicata materiale, che copre tanto il dedotto quanto il deducibile, mentre quando il titolo giudiziale è rappresentato da una sentenza provvisoriamente esecutiva ma ancora soggetta ad impugnazione, l'analogo divieto del debitore di contestare in sede di opposizione a precetto (o all'esecuzione) l'accertamento del credito contenuto nel titolo discende dall'applicazione dei principi in tema di impugnazione, che investono della
7 cognizione dei vizi formali e sostanziali della sentenza resa in primo (o secondo) grado il Giudice superiore.
2.3. Quanto appena affermato vale anche nell'ipotesi - che è la presente - di titolo costituito da decreto ingiuntivo: allorché l'opposizione al decreto non è intervenuta in termini oppure l'opponente non si è costituito (art. 647 cod. proc. civ.) o, ancora, è stata dichiarata l'estinzione del processo di opposizione
(art. 653 cod. proc. civ.), il decreto ingiuntivo acquista forza di giudicato (c.d. preclusione “pro iudicato” o “impositio silentii”) e tale efficacia paralizza qualsiasi possibilità del debitore di rimettere in discussione l'accertamento della sua esposizione debitoria;
se invece il titolo per cui si procede in executivis è rappresentato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, è esclusivamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che vanno dedotte le questioni relative alla fondatezza del credito dell'ingiungente, in quanto la cognizione del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo si estende non solo ai fatti costitutivi del credito (che vanno provati dal creditore opposto), ma anche ai fatti estintivi, impeditivi e comunque modificativi del credito che siano già in essere in quel momento e che il debitore opponente ha l'obbligo di dedurre e provare in quella sede, pena la definitiva preclusione (cfr., ex aliis, Cass. 14.2.2013 n. 3667; Cass. 24.7.2012 n.
12911; Cass.
6.9.2007 n. 18725; Cass. 19.12.2006 n. 27159; Cass. 25.9.2000 n.
12664; Cass. 20.4.1996 n. 3757; Cass. 25.2.1994 n. 1935; Cass. 10.10.1992 n.
11088; Cass. 18.6.1991 n. 6893; Cass. 22.5.1980 n. 3386).
2.4. Ebbene, esclusa nel caso di specie l'ipotesi di inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo posto a base del precetto, ogni questione afferente alla fondatezza del credito dell'ingiungente così come alla tempestività di tale notificazione deve essere valorizzata per il tramite dell'opposizione al decreto ingiuntivo, ricorrendone i presupposti tardiva ai
8 sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., non potendo essere invece veicolata nella presente sede di opposizione a precetto.
3. Ciò posto, rientra invece nell'alveo del presente giudizio di opposizione a precetto la questione concernente il difetto di titolarità del credito in capo alla società in quanto il decreto ingiuntivo che ne costituisce il Controparte_1
titolo è stato emesso in favore del diverso soggetto , per conto Parte_3
di come emerge dal ricorso monitorio e dall'ingiunzione Parte_4
prodotti in atti.
3.1. Merita considerare ulteriormente, alla luce di quanto osservato sopra in ordine alle questioni deducibili in sede di opposizione a precetto, che è qui controvertibile la sola cessione intercorrente tra la società nei cui confronti è stata emessa l'ingiunzione di pagamento e la che della prima si Controparte_1
afferma cessionaria, mentre le cessioni precedenti che sono intervenute a partire dall'originario creditore devono essere se del caso contestate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che nel perimetro preclusivo di tale titolo giudiziale, ove non rimosso a seguito di opposizione, rientra beninteso anche la titolarità del credito in capo alla società , in favore Parte_3
della quale è stato riconosciuto.
3.2. Tanto premesso, giova anzitutto precisare che la questione dedotta nel presente giudizio, inerente alla titolarità della situazione soggettiva di creditore in capo alla società opposta, non identifica un problema di legittimazione bensì, appunto, di titolarità, dando luogo, ove ritenuta difettante, all'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione.
3.3. È infatti necessario distinguere tra legittimazione e titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio, attenendo la prima alla prospettazione di un soggetto come titolare della situazione soggettiva attiva o passiva dedotta in giudizio (la cui perplessa indicazione conduce ad una pronuncia in rito di
9 inammissibilità), mentre la seconda fa riferimento alla titolarità della situazione giuridica, questione afferente al merito e dunque alla fondatezza della domanda (cfr., ex multis, Cass. 6 marzo 2006, n. 4796), che come tale deve essere dunque affrontata, atteso che la società si è affermata Controparte_1
titolare del diritto sulla cui tutela in sede esecutiva verte la presente opposizione.
3.4. Per quanto concerne l'eccezione di difetto di titolarità del credito oggetto di precetto, il Tribunale osserva quanto segue.
3.5. È d'uopo anzitutto rammentare il condivisibile approdo ermeneutico raggiunto dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua “va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass., sez. 1, 22/02/2022, n.
5857; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798), a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., sez. 1, 02/03/2016, n. 4116; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798). Del pari, occorre rammentare che il menzionato art.
58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami
d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina
(ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, diffusamente,
Cass., sez. 1, 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi
"blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di
10 pubblicità (da ultimo, Cass., sez. 3, 16/04/2021, n. 10200). Si è, quindi, affermato che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass., sez. 5, 29/12/2017, n. 31118; cfr. Cass., sez. 3, 13/06/2019, n. 15884; Cass., sez. 3, 10/02/2023, n. 4277).”
(Cass. civ., sez. III, 07/10/2024, n. 26127).
3.6. Orbene, in tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, la giurisprudenza di legittimità (cfr., ex aliis, Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass.
5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688) ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera il cessionario dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che, ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei
11 suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
3.7. Alla luce della condivisibile e prevalente giurisprudenza di legittimità e merito (cfr., ex aliis, Cass. civ., sez. I, 29/02/2024 n. 5478), può dunque chiarirsi che:
a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del Giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità;
b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
3.8. Sulla base di tali parametri, si può certamente affermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi
12 nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
3.9. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del c.d. thema probandum); il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
3.10. Occorre poi rammentare che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari requisiti formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, Cass. civ. n. 7919 del
26/04/2024, Cass. civ. n. 1396 del 15/05/1974, Cass. civ. n. 18016 del
09/07/2017).
3.11. Ebbene, nel caso di specie, a fronte della contestazione dell'inclusione del credito recato dal precetto nella cessione all'odierna opposta, consta la produzione in atti:
- del contratto di finanziamento stipulato da Parte_1
13 - delle cessioni precedenti a quella ad , la cui titolarità del Parte_3
credito è stata consegnata nel titolo giudiziale costituito dall'ingiunzione di pagamento posta a base del precetto;
- l'elenco dei crediti ceduti da a tra cui quello Parte_3 Controparte_1
individuato con numero , relativo alla posizione di P.IVA_1 [...]
Parte_1
- la pubblicazione dell'avviso della cessione di crediti in blocco all'odierna opposta sulla Gazzetta Ufficiale del 12.4.2018, recante l'analitica indicazione della posizione ceduta riferibile a e univocamente Parte_1
individuata con il menzionato numero 0311910645.
3.12. Alla stregua dei parametri giurisprudenziali sopra ripercorsi, dunque, concludentemente emerge la titolarità del credito recato dal precetto in capo alla società Controparte_1
4. Quanto all'eccezione di prescrizione, il Tribunale osserva quanto segue.
4.1. È anzitutto giovevole rammentare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e merito, nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3,
06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3,
30/08/2011, n. 17798).
4.2. Si è, in particolare, spiegato: “la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. D'altronde, un
14 mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fosse differita nel tempo e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbe economicamente inconcepibile, perché inutile per il mutuatario, il quale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata (art. 1817 c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsi immediatamente l'equivalente da restituire. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art.
1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero” (Cass., n. 2301/04, cit.).
4.3. L'obbligazione di restituzione del tantundem eiusdem generis, gravante in capo al mutuatario, può avvenire in un'unica soluzione oppure ratealmente;
in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 cod. civ., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro (Cass., sez. L, 01/02/1988, n.
862; Cass., sez. L, 11/01/1988, n. 108) - bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria.
4.4. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata.
15 4.5. Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (Cass., sez. 3,
14/07/1994, n. 1110; Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3,
08/08/2013, n. 18915).
4.6. Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale sia di quella degli interessi (Cass., sez. 1, 15/07/1965, n. 1546).
4.7. Sicché, in applicazione dei princìpi suindicati (sui quali, da ultimo, Cass. sez. III, 10/02/2023, n. 4232), emerge chiaramente che il contratto di finanziamento per cui è causa, risalente al 18.2.2005, ha contemplato il rimborso della somma mutuata in 60 rate mensili, ammontanti dunque a cinque anni, con la conseguenza che, al momento della notificazione del decreto ingiuntivo in data 24.7.2017, sulla base delle ridette pattuizioni, non sarebbe ancora maturata la prescrizione decennale decorrente dal 2010.
4.8. Senonché, come rilevato dalla stessa parte opposta nella comparsa di costituzione, “in data 2/1/2007, a fronte di 11 rate impagate e scadute, veniva dichiarata la decadenza dal beneficio del termine”.
16 4.9. Occorre dunque rammentare che il principio secondo cui la prescrizione del credito decorre dalla scadenza dell'ultima rata opera solo qualora il contratto sia ancora in essere. In caso di risoluzione anticipata del rapporto per decadenza dal beneficio del termine, il dies a quo della prescrizione decennale deve essere individuato nella data di risoluzione del contratto e non nella scadenza originariamente prevista per l'ultima rata (cfr., ex aliis, Trib.
Cagliari sentenza n. 1880 del 24 luglio 2024).
4.10. Ebbene, parte opposta ha dimostrato l'interruzione del termine prescrizionale decennale, il cui esordio deve essere fissato al 2.1.2007, data di risoluzione anticipata del rapporto con decadenza del debitore dal beneficio del termine, in virtù della missiva con cui a è stata notificata Parte_1
la cessione del credito ad opera di , tramite la Parte_5
quale è stato intimato il pagamento del credito ceduto entro quindici giorni dal ricevimento della suddetta missiva, la cui notificazione, effettuata all'indirizzo di residenza di (per come emerge dal certificato Parte_1
prodotto in atti), in data 18.5.2016, risulta perfezionata per compiuta giacenza.
4.11. L'eccezione di prescrizione deve essere dunque respinta.
5. Quanto alla doglianza relativa all'eccessività delle somme recate nel precetto con riferimento agli interessi applicati, il Tribunale osserva che tale asserzione, peraltro connotata da rilevante genericità, deve essere disattesa alla stregua delle seguenti, convergenti considerazioni:
- la misura della somma dovuta risulta dal titolo esecutivo, costituito dal già menzionato decreto ingiuntivo, nonché dal ricorso monitorio, cui il predetto titolo fa rimando per la determinazione degli interessi. Da ciò consegue che eventuali contestazioni relative alla misura del credito, per come complessivamente riveniente dalla sorte capitale e dagli interessi applicati,
17 devono essere fatte valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo i princìpi giurisprudenziali sopra esposti;
- parte opponente, in sede di comparsa di costituzione, ha offerto l'analitica ricostruzione della somma precettata, articolata nelle sue componenti, senza che a ciò sia seguita specifica contestazione.
6. Conclusivamente, l'opposizione a precetto spiegata da Parte_1
deve essere respinta.
Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate secondo i parametri del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge l'opposizione proposta da Parte_1
2. condanna pagamento in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in data 15 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3061 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza del 2.8.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
con l'avv. Daniela Rossi Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Controparte_1
EL SC
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
la società proponendo opposizione all'esecuzione ai sensi Controparte_1
dell'art 615, primo comma, cod. proc. civ., a fronte di precetto intimato dall'opposto avente quale titolo esecutivo il “decreto ingiuntivo n. 377/2017del
9.03.2017 notificato in data 27.03.2017 ai sensi dell'art. 143 c.p.c.”. Parte opponente ha dedotto che: il credito recato dal precetto è estinto per intervenuta prescrizione decennale;
il difetto di titolarità del credito in capo all'odierna opposta, atteso che “Nessuna prova è stata fornita da parte intimante circa il fatto che tra le varie cessioni succedute nel tempo vi sia anche la posizione debitoria oggi attribuita alla SI.ra , le comunicazioni prodotte sono incomplete, Parte_1
inesatte, lacunose e non costituiscono supporto probatorio per ricondurre i crediti come attribuibili alla SI.ra ”; l'eccessività della somma indicata nel precetto. Pt_1
2. ha dunque articolato le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ill.mo Tribunale di Tivoli in accoglimento alla proposta opposizione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di controparte di procedere ad esecuzione forzata mancata notificazione del titolo esecutivo e/o comunque per intervenuta prescrizione e/o estinzione del credito, con conseguente declaratoria dell'illegittimità, nullità ed inefficacia del precetto notificato in data 18.06.2021 e, comunque, per l'accertamento del fatto che l'attore nulla deve alla con conseguente adozione di tutti i Controparte_1
provvedimenti di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
3. Si è costituita in giudizio la società deducendo: che decreto Controparte_1
ingiuntivo costituente il titolo posto a base del precetto non è stato tempestivamente opposto e ha quindi acquistato autorità di cosa giudicata;
l'inadempimento di alle obbligazioni assunte con il Parte_1
contratto di finanziamento;
l'insussistenza della prescrizione nonché il compimento di atti interruttivi del suo decorso;
la titolarità del diritto di
2 credito in capo all'odierna opposta;
la perdurante sussistenza del debito di
Parte_1
4. Parte opposta ha dunque articolato le seguenti conclusioni: “In via principale
e nel merito: Dichiarare improponibile, inammissibile e infondata la proposta opposizione al precetto e, per l'effetto, ritenere valido ed efficace l'atto di precetto opposto e notificato ad istanza della e, dunque, validamente notificato il decreto ingiuntivo presupposto;
CP_1
In via subordinata e nel merito: a) Rigettare l'opposizione perché infondata per le causali in atti e nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente atto, parte opponente è debitrice nei confronti di parte opposta dell'importo di € 20.824,43 comprensiva del capitale e degli interessi maturati alla data della cessione, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del
D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale a far data dalla cessione fino al saldo effettivo;
b) Per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 20.824,43 comprensiva del capitale e degli interessi maturati alla data della cessione, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale a far data dalla cessione fino al saldo effettivo;
c) Condannare l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.”.
5. Con ordinanza del 2.8.2025, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente opposizione deve essere respinta alla luce dei seguenti motivi.
3 1. È d'uopo anzitutto chiarire, a fronte delle deduzioni di parte opponente contestate da parte opposta, il perimetro dei diversi rimedi costituiti dall'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., e dall'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, venga allegata l'invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo posto a base dell'intimato precetto.
1.1. L'elemento dirimente al fine dell'individuazione del corretto rimedio è costituito, come noto, dalla deduzione di vizi determinanti inesistenza ovvero nullità della notificazione.
Valga considerare che - a partire da Cass. n. 5884 del 1993 - la giurisprudenza di legittimità si è andata consolidando nel senso che, di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, e cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso, opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ.; laddove, qualora deduca un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., proponibile nel termine di cui al comma terzo della predetta norma.
1.2. Tali principi, che hanno ricevuto l'avallo delle Sezioni unite (sentenza n.
9938 del 12 maggio 2005), sono oramai divenuti diritto vivente (nello stesso senso, tra le più recenti: Cass. 21 agosto 2015, n. 17308; Cass. 22 gennaio
2014, n. 1219; Cass. 7 luglio 2009, n. 15892; Cass. 24 ottobre 2008, n. 25737).
1.3. Ciò significa che, se è, in generale, vero che il processo esecutivo, iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da una mera invalidità
4 formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine, oggi, di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza (cfr. Cass. civ. 31 ottobre 2013, n. 24662; Cass. civ. 6 marzo 2007, n. 5111), così non è allorquando l'esecuzione sia stata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, perché in tal caso l'ingiunto dovrà alternativamente proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ., o opposizione tardiva, ex art. 650 cod. proc. civ., a seconda che il vizio della notificazione fatto valere ne importi o meno l'inesistenza.
1.4. Merita poi considerare come la giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, abbia statuito che, per aversi inesistenza della notificazione e non già sua nullità, sia necessaria “la totale mancanza materiale dell'atto ovvero sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” e che “tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20.7.2016).
1.5. Orbene, nel caso di specie è stato telematicamente depositato in copia il decreto ingiuntivo notificato a nelle forme dell'art. 139 cod. Parte_1
proc. civ. all'indirizzo di residenza della stessa, risultante dal relativo certificato anagrafico, notificazione non andata a buon fine come da “relata negativa” compilata dall'ufficiale giudiziario, con attestazione che si sono Pt_2
5 rivelate le ulteriori ricerche in loco, cui ha fatto seguito la notificazione nelle forme di cui all'art. 143 cod. proc. civ., con attestazione dell'ufficiale giudiziario d'aver depositato l'atto ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. in data
24.7.2017 nella casa comunale di Formello, ultima residenza nota, in busta chiusa e sigillata indicante il cronologico dell'atto (cfr. all. 5 alla comparsa di costituzione di parte opposta).
1.6. Dal suddetto allegato 5 emerge altresì che la notificazione a cura dell'ufficiale giudiziario è stata preceduta, in data 20.3.2017, da notificazione a mezzo posta, non perfezionatasi per irreperibilità del destinatario all'indirizzo di residenza.
1.7. Di conseguenza, avuto riguardo ai suesposti parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità onde discernere tra notificazione nulla ed inesistente, deve ritenersi che nel caso di specie i vizi dedotti da parte opponente attengano alla nullità della notificazione, atteso che: non si ravvisa la mancanza materiale dell'atto; l'attività notificatoria appare compiuta da ufficiale giudiziario;
è attestato il raggiungimento dell'esito positivo della notificazione previsto dall'ordinamento ex art. 143 cod. proc. civ., consistente nel dichiarato deposito in data certa dell'atto presso la casa comunale del
Comune di ultima residenza nota, elemento che, unitamente al decorso del termine di legge, determina il perfezionamento della notificazione.
2. Ciò posto, il Tribunale osserva quanto segue con riguardo al perimetro del presente giudizio di opposizione a precetto intimato su titolo giudiziale.
2.1. Costituisce principio consolidato quello secondo il quale, ogni qual volta l'esecuzione (già iniziata ovvero solo paventata come nel presente caso di notifica del precetto) si basi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione (ivi compresa quella a precetto) non possa fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione
6 consacrata nel titolo stesso, poiché tali questioni devono essere dedotte esclusivamente nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo: in altri termini, nel caso di titolo esecutivo di formazione giudiziale al Giudice dell'opposizione a precetto (o all'esecuzione) compete unicamente un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, onde verificare se il titolo sussista oppure sia venuto meno per fattori sopravvenuti alla sua formazione, ma non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco della statuizione ed invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione. In definitiva, in sede di opposizione a precetto (o all'esecuzione), al debitore opponente è consentito neutralizzare la pretesa avversaria consacrata nel titolo giudiziale solo attraverso la deduzione di fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo e, come tali, non deducibili nella precedente fase (cfr., ex plurimis, Cass.
18.2.2015 n. 3277; Cass. 24.7.2012 n. 12911; Cass. 13.11.2009 n. 24027; Cass.
25.5.2007 n. 12251; Cass.
4.12.2002 n. 17177; Cass.
6.7.2001 n. 9205; Cass.
19.6.2001 n. 8331; Cass. 14.7.2000 n. 9335; Cass. 13.6.2000 n. 8026; Cass.
23.3.1999 n. 2742; Cass.
2.4.1997 n. 2870; Cass. 29.11.1996 n. 10650; Cass.
28.1.1988 n. 766).
2.2. In modo ancor più puntuale, quando il titolo esecutivo è costituito da una sentenza di condanna passata in giudicato, il divieto per il debitore di rimettere in discussione l'accertamento del credito è piana conseguenza degli effetti della cosa giudicata materiale, che copre tanto il dedotto quanto il deducibile, mentre quando il titolo giudiziale è rappresentato da una sentenza provvisoriamente esecutiva ma ancora soggetta ad impugnazione, l'analogo divieto del debitore di contestare in sede di opposizione a precetto (o all'esecuzione) l'accertamento del credito contenuto nel titolo discende dall'applicazione dei principi in tema di impugnazione, che investono della
7 cognizione dei vizi formali e sostanziali della sentenza resa in primo (o secondo) grado il Giudice superiore.
2.3. Quanto appena affermato vale anche nell'ipotesi - che è la presente - di titolo costituito da decreto ingiuntivo: allorché l'opposizione al decreto non è intervenuta in termini oppure l'opponente non si è costituito (art. 647 cod. proc. civ.) o, ancora, è stata dichiarata l'estinzione del processo di opposizione
(art. 653 cod. proc. civ.), il decreto ingiuntivo acquista forza di giudicato (c.d. preclusione “pro iudicato” o “impositio silentii”) e tale efficacia paralizza qualsiasi possibilità del debitore di rimettere in discussione l'accertamento della sua esposizione debitoria;
se invece il titolo per cui si procede in executivis è rappresentato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, è esclusivamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che vanno dedotte le questioni relative alla fondatezza del credito dell'ingiungente, in quanto la cognizione del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo si estende non solo ai fatti costitutivi del credito (che vanno provati dal creditore opposto), ma anche ai fatti estintivi, impeditivi e comunque modificativi del credito che siano già in essere in quel momento e che il debitore opponente ha l'obbligo di dedurre e provare in quella sede, pena la definitiva preclusione (cfr., ex aliis, Cass. 14.2.2013 n. 3667; Cass. 24.7.2012 n.
12911; Cass.
6.9.2007 n. 18725; Cass. 19.12.2006 n. 27159; Cass. 25.9.2000 n.
12664; Cass. 20.4.1996 n. 3757; Cass. 25.2.1994 n. 1935; Cass. 10.10.1992 n.
11088; Cass. 18.6.1991 n. 6893; Cass. 22.5.1980 n. 3386).
2.4. Ebbene, esclusa nel caso di specie l'ipotesi di inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo posto a base del precetto, ogni questione afferente alla fondatezza del credito dell'ingiungente così come alla tempestività di tale notificazione deve essere valorizzata per il tramite dell'opposizione al decreto ingiuntivo, ricorrendone i presupposti tardiva ai
8 sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., non potendo essere invece veicolata nella presente sede di opposizione a precetto.
3. Ciò posto, rientra invece nell'alveo del presente giudizio di opposizione a precetto la questione concernente il difetto di titolarità del credito in capo alla società in quanto il decreto ingiuntivo che ne costituisce il Controparte_1
titolo è stato emesso in favore del diverso soggetto , per conto Parte_3
di come emerge dal ricorso monitorio e dall'ingiunzione Parte_4
prodotti in atti.
3.1. Merita considerare ulteriormente, alla luce di quanto osservato sopra in ordine alle questioni deducibili in sede di opposizione a precetto, che è qui controvertibile la sola cessione intercorrente tra la società nei cui confronti è stata emessa l'ingiunzione di pagamento e la che della prima si Controparte_1
afferma cessionaria, mentre le cessioni precedenti che sono intervenute a partire dall'originario creditore devono essere se del caso contestate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che nel perimetro preclusivo di tale titolo giudiziale, ove non rimosso a seguito di opposizione, rientra beninteso anche la titolarità del credito in capo alla società , in favore Parte_3
della quale è stato riconosciuto.
3.2. Tanto premesso, giova anzitutto precisare che la questione dedotta nel presente giudizio, inerente alla titolarità della situazione soggettiva di creditore in capo alla società opposta, non identifica un problema di legittimazione bensì, appunto, di titolarità, dando luogo, ove ritenuta difettante, all'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione.
3.3. È infatti necessario distinguere tra legittimazione e titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio, attenendo la prima alla prospettazione di un soggetto come titolare della situazione soggettiva attiva o passiva dedotta in giudizio (la cui perplessa indicazione conduce ad una pronuncia in rito di
9 inammissibilità), mentre la seconda fa riferimento alla titolarità della situazione giuridica, questione afferente al merito e dunque alla fondatezza della domanda (cfr., ex multis, Cass. 6 marzo 2006, n. 4796), che come tale deve essere dunque affrontata, atteso che la società si è affermata Controparte_1
titolare del diritto sulla cui tutela in sede esecutiva verte la presente opposizione.
3.4. Per quanto concerne l'eccezione di difetto di titolarità del credito oggetto di precetto, il Tribunale osserva quanto segue.
3.5. È d'uopo anzitutto rammentare il condivisibile approdo ermeneutico raggiunto dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua “va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass., sez. 1, 22/02/2022, n.
5857; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798), a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., sez. 1, 02/03/2016, n. 4116; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798). Del pari, occorre rammentare che il menzionato art.
58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami
d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina
(ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, diffusamente,
Cass., sez. 1, 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi
"blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di
10 pubblicità (da ultimo, Cass., sez. 3, 16/04/2021, n. 10200). Si è, quindi, affermato che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass., sez. 5, 29/12/2017, n. 31118; cfr. Cass., sez. 3, 13/06/2019, n. 15884; Cass., sez. 3, 10/02/2023, n. 4277).”
(Cass. civ., sez. III, 07/10/2024, n. 26127).
3.6. Orbene, in tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, la giurisprudenza di legittimità (cfr., ex aliis, Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass.
5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688) ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera il cessionario dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che, ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei
11 suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
3.7. Alla luce della condivisibile e prevalente giurisprudenza di legittimità e merito (cfr., ex aliis, Cass. civ., sez. I, 29/02/2024 n. 5478), può dunque chiarirsi che:
a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del Giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità;
b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
3.8. Sulla base di tali parametri, si può certamente affermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi
12 nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
3.9. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del c.d. thema probandum); il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
3.10. Occorre poi rammentare che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari requisiti formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, Cass. civ. n. 7919 del
26/04/2024, Cass. civ. n. 1396 del 15/05/1974, Cass. civ. n. 18016 del
09/07/2017).
3.11. Ebbene, nel caso di specie, a fronte della contestazione dell'inclusione del credito recato dal precetto nella cessione all'odierna opposta, consta la produzione in atti:
- del contratto di finanziamento stipulato da Parte_1
13 - delle cessioni precedenti a quella ad , la cui titolarità del Parte_3
credito è stata consegnata nel titolo giudiziale costituito dall'ingiunzione di pagamento posta a base del precetto;
- l'elenco dei crediti ceduti da a tra cui quello Parte_3 Controparte_1
individuato con numero , relativo alla posizione di P.IVA_1 [...]
Parte_1
- la pubblicazione dell'avviso della cessione di crediti in blocco all'odierna opposta sulla Gazzetta Ufficiale del 12.4.2018, recante l'analitica indicazione della posizione ceduta riferibile a e univocamente Parte_1
individuata con il menzionato numero 0311910645.
3.12. Alla stregua dei parametri giurisprudenziali sopra ripercorsi, dunque, concludentemente emerge la titolarità del credito recato dal precetto in capo alla società Controparte_1
4. Quanto all'eccezione di prescrizione, il Tribunale osserva quanto segue.
4.1. È anzitutto giovevole rammentare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e merito, nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3,
06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3,
30/08/2011, n. 17798).
4.2. Si è, in particolare, spiegato: “la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. D'altronde, un
14 mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fosse differita nel tempo e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbe economicamente inconcepibile, perché inutile per il mutuatario, il quale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata (art. 1817 c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsi immediatamente l'equivalente da restituire. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art.
1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero” (Cass., n. 2301/04, cit.).
4.3. L'obbligazione di restituzione del tantundem eiusdem generis, gravante in capo al mutuatario, può avvenire in un'unica soluzione oppure ratealmente;
in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 cod. civ., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro (Cass., sez. L, 01/02/1988, n.
862; Cass., sez. L, 11/01/1988, n. 108) - bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria.
4.4. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata.
15 4.5. Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (Cass., sez. 3,
14/07/1994, n. 1110; Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3,
08/08/2013, n. 18915).
4.6. Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale sia di quella degli interessi (Cass., sez. 1, 15/07/1965, n. 1546).
4.7. Sicché, in applicazione dei princìpi suindicati (sui quali, da ultimo, Cass. sez. III, 10/02/2023, n. 4232), emerge chiaramente che il contratto di finanziamento per cui è causa, risalente al 18.2.2005, ha contemplato il rimborso della somma mutuata in 60 rate mensili, ammontanti dunque a cinque anni, con la conseguenza che, al momento della notificazione del decreto ingiuntivo in data 24.7.2017, sulla base delle ridette pattuizioni, non sarebbe ancora maturata la prescrizione decennale decorrente dal 2010.
4.8. Senonché, come rilevato dalla stessa parte opposta nella comparsa di costituzione, “in data 2/1/2007, a fronte di 11 rate impagate e scadute, veniva dichiarata la decadenza dal beneficio del termine”.
16 4.9. Occorre dunque rammentare che il principio secondo cui la prescrizione del credito decorre dalla scadenza dell'ultima rata opera solo qualora il contratto sia ancora in essere. In caso di risoluzione anticipata del rapporto per decadenza dal beneficio del termine, il dies a quo della prescrizione decennale deve essere individuato nella data di risoluzione del contratto e non nella scadenza originariamente prevista per l'ultima rata (cfr., ex aliis, Trib.
Cagliari sentenza n. 1880 del 24 luglio 2024).
4.10. Ebbene, parte opposta ha dimostrato l'interruzione del termine prescrizionale decennale, il cui esordio deve essere fissato al 2.1.2007, data di risoluzione anticipata del rapporto con decadenza del debitore dal beneficio del termine, in virtù della missiva con cui a è stata notificata Parte_1
la cessione del credito ad opera di , tramite la Parte_5
quale è stato intimato il pagamento del credito ceduto entro quindici giorni dal ricevimento della suddetta missiva, la cui notificazione, effettuata all'indirizzo di residenza di (per come emerge dal certificato Parte_1
prodotto in atti), in data 18.5.2016, risulta perfezionata per compiuta giacenza.
4.11. L'eccezione di prescrizione deve essere dunque respinta.
5. Quanto alla doglianza relativa all'eccessività delle somme recate nel precetto con riferimento agli interessi applicati, il Tribunale osserva che tale asserzione, peraltro connotata da rilevante genericità, deve essere disattesa alla stregua delle seguenti, convergenti considerazioni:
- la misura della somma dovuta risulta dal titolo esecutivo, costituito dal già menzionato decreto ingiuntivo, nonché dal ricorso monitorio, cui il predetto titolo fa rimando per la determinazione degli interessi. Da ciò consegue che eventuali contestazioni relative alla misura del credito, per come complessivamente riveniente dalla sorte capitale e dagli interessi applicati,
17 devono essere fatte valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo i princìpi giurisprudenziali sopra esposti;
- parte opponente, in sede di comparsa di costituzione, ha offerto l'analitica ricostruzione della somma precettata, articolata nelle sue componenti, senza che a ciò sia seguita specifica contestazione.
6. Conclusivamente, l'opposizione a precetto spiegata da Parte_1
deve essere respinta.
Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate secondo i parametri del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge l'opposizione proposta da Parte_1
2. condanna pagamento in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in data 15 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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