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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 5209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5209 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Terza Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5311/2017 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mariacarolina Soria, presso il cui studio elegge domicilio in Ercolano (NA), via Viulo, n. 2;
ATTRICE
E
(già CP_1 Controparte_2 denominazione assunta in virtù di variazione della denominazione per atto del
Notaio di Milano rep. 12539/6528 del 30/11/2015 iscritto per il Persona_1 registro dell'Imprese di Verona in data 06/11/2015 e a sua volta denominazione assunta da Controparte_3
in forma abbreviata come deliberato
[...] Controparte_4 dall'Assemblea Straordinaria del 15 aprile 2008, come da verbale del Notaio
di Verona rep. 64304 racc. 16700), è società con Sede Legale Persona_2 in Verona, Piazzetta Monte, 1 - Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 10639.3 – Iscrizione al Registro
Imprese CCIAA di Verona e Codice Fiscale n. – Partita IVA n. P.IVA_1
1 quale mandataria, giusta procura del 22/01/2008, rep. 356676, P.IVA_2
Racc. 77776 per Notaio di Milano, estesa ai dipendenti con atto Persona_3 per Notaio del 10/03/2008 rep. 64151/16602, di Persona_2 CP_2 con sede sociale in Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma e Direzione
[...]
Generale in Piazza Cordusio - 20123 Milano, Capitale Sociale €
9.648.790.961,50 interamente versato - iscritta all'Albo delle Banche e CP_3
Capogruppo del Gruppo Bancario - Albo dei Gruppi Bancari: cod. CP_2
- Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, P.IVA_3
[... Codice Fiscale e P. IVA n° - Aderente al Fondo Interbancario P.IVA_4
Depositi, quale società incorporante CP_5 Controparte_6 [...]
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
[...] Controparte_10 Controparte_11
il
[...] Controparte_12 tutto come meglio illustrato nell'atto di fusione per incorporazione per Notaio di Torino del 19.10.2010, rep. n. 19430, racc. 12674, registrato a Persona_4
Torino in data 19.10.2010 al n. 755 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Vittorio Lagani, in virtù di procura generale alle liti per
Notar Notar di Velletri del 11/11/2013 rep. n. 64873, Persona_5 racc. n. 19788 e tutti elettivamente domiciliati presso lo dell'avv. Marilena
Martuscelli sito in Salerno alla Piazza R. Casalbore, 32;
- CONVENUTA
Oggetto: azione ex art. 616 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.09.2025
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_2 giudizio innanzi al Tribunale di Salerno quale mandataria di CP_1
per instaurare il giudizio di merito originato dalla opposizione Controparte_2 alla esecuzione immobiliare r.g. 86/2015 e sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, sospendere l'intrapresa esecuzione per le ragioni dianzi esposte, sussistendone i presupposti;
2) accertare e dichiarare
2 che la ha di fatto applicato tassi di interesse differente da quello Controparte_2 indicato in contratto nonché tassi superiori al tasso soglia usurari e per l'effetto dichiarare ex art. 1815 c.c. la nullità parziale del contratto con riferimento alle clausole relative agli interessi convenzionali e di mora;
3) accertare e dichiarare l'inidoneità del contratto di mutuo a valere come titolo esecutivo stante l'inesistenza del lamentato inadempimento da parte della mutuataria
Parte_1
4) per l'effetto dichiarare invalidi illegittimi ed inefficaci la decadenza del beneficio del termine e la risoluzione del contrato verificatisi a seguito del mancato adempimento di essa in proprio e quale socia Controparte_6 controllante dei propri obblighi legati alla procedura di pagamento dell'indennizzo assicurativo;
5) ammettersi la chiesta CTU contabile;
6)
Ordinare alla ai sensi dell'art. 210 c.p.c. il deposito degli Controparte_2 estratti conto e della documentazione relativa all'anno 2008”.
Giova premettere che con contratto per Notar in Maiori Persona_6
(Salerno) dell'8 agosto 2005, rep. n. 21498, racc. n. 3418, munito di formula esecutiva il 09/09/2005 la Unicredit Banca per la Casa S.p.A. concesse un mutuo fondiario alla sig.ra nato a [...] il 18 dicembre Parte_1
1963, CF. , per l'importo di € 350.000,00 rimborsabili C.F._1 mediante n. 312 rate mensili posticipate al tasso di interesse convenzionalmente pattuito all'art. 3 del citato contratto nella misura fissata inizialmente per i primi due anni di ammortamento con un tasso variabile pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi 365 pubblicato su “Il sole 24 ore”, in essere per valuta il giorno di decorrenza della rata (quotazione 2 giorni lavorativi precedenti) e variabile ogni tre mesi a partire dalla quarta rata, maggiorato di 1,75 (uno virgola settantacinque) punti percentuali in ragione d'anno. Per le prime tre rate di ammortamento, il tasso di interesse è fissato nella misura pari alla quotazione dell' Euribor a tre mesi 365 pubblicato su “il sole 24 ore”, in essere per valuta il 27/07/2005, giorno di delibera del mutuo (quotazione 2 giorni lavorativi precedenti), pari a 2,154% (due virgola centocinquantaquattro) punti percentuali, maggiorato di 1,75 (uno virgola settantacinque) punti percentuali in ragione d'anno.
3 Il contratto prevede anche la facoltà per il mutuatario, ogni due anni a partire
dalla rata di decorrenza del piano di ammortamento, di scegliere il tipo di tasso
che regolerà il mutuo per i due anni successivi, ossia se fisso o variabile.
All'art. 4 del medesimo contratto si statuisce che l'interesse di mora in caso di
ritardato pagamento è pari all'interesse contrattualmente pattuito maggiorato di
due punti percentuali in ragione d'anno. Su detti interessi non verrà applicata
alcuna capitalizzazione periodica. La misura di tali interessi non potrà mai
essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 7 marzo
1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite,
che la loro misura sia pari al limite medesimo;
- che, in forza del summenzionato
contratto di mutuo fondiario la sig.ra concedeva ipoteca Parte_1
volontaria, per la quota di piena proprietà sul seguente bene immobile sito nel
comune di Positano (SA) alla Via Corvo n° 16, e precisamente piccolo
fabbricato ad suo abitazione, sviluppantesi al piano terra e primo piano avente
accesso da Via Corvo, composto da 3 (tre) vani ed accessori, lastrico solare
costituente il primo piano, due terrazzini ed una piccolissima zona di terreno
adibita a giardino e riportato nel N.C.E.U. di detto Comune in ditta “Uecker
IK MA LU al foglio 3, part. 878, p.T-1, cl. 5, cat. A/2, vani 2, z.c. 2,
superficie catastale mq 104;
-che, essendosi la mutuataria resa morosa del pagamento di numerose rate di
mutuo, in data 2 dicembre 2014, la scrivente notificava l'atto di precetto con il
quale si precettava alla sig.ra il pagamento della somma di € Parte_1
39.596,62 di cui € 37.801,27 per le per rate scadute € 1.795,35 per interessi di
mora oltre interessi convenzionali e di mora successivi cosi come indicati in
4 contratto e fino al soddisfo ed € 200,00 per le spese e competenze legali relative
al precetto;
- che, attesa l'infruttuosità di tale precetto, veniva notificato atto di
pignoramento in danno della debitrice e veniva quindi incardinata la procedura
esecutiva; - che, stante il perdurante inadempimento dei debitori in data 18
novembre 2015, e quindi circa un anno dopo la notifica del precetto, veniva
depositato atto d'intervento per l'importo di € 336.936,16 alla data del
06/11/2015 quale credito capitale residuo avendo la risolto il contratto di CP_3
mutuo in conseguenza del reiterato inadempimento della mutuataria, per cui alla
data del 6 novembre 2015 il credito della ammontava ad € 376.532,77 CP_3
oltre interessi successivi.
Con atto di opposizione all'esecuzione depositato all'udienza del 26 maggio
2016 proponeva opposizione all'esecuzione incardinata Parte_2 innanzi al Tribunale di Salerno al numero di RGE 86/2015 G.E.; il G.E. rigettava l'istanza cautelare fissando il termine perentorio del 20 ottobre 2016, per l'introduzione del giudizio di merito;
che a tale adempimento provvedeva la parte opponente fissando l'udienza di comparizione delle parti per l'udienza del
5 dicembre 2016.
Si costituiva nel procedimento nella qualità indicata in epigrafe. CP_1
Resistendo alla spiegata opposizione
L'opposta così concludeva: “1. Rigettare la proposta opposizione in quanto è stato provato con la documentazione depositata in atti, che l'istituto ha agito correttamente nel rispetto delle norme contrattuali e delle norme regolatrici della materia dei contratti di mutuo;
2. nella denegata ipotesi di accoglimento anche di una sola domanda tra quelle formulate nell'atto di opposizione, rigettare la domanda di condanna di controparte compensando eventuali crediti a favore della parte mutuataria con il maggior credito vantato dalla per il contratto CP_3 di mutuo per cui è causa;
3. Condannare in ogni caso controparte al pagamento delle spese e competenze di causa oltre CPA, IVA e rimborso spese generali come per legge”.
5 Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa era più volte rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo l'assegnazione in decisione, rimessa sul ruolo per la nomina di ctu.
All'esito del deposito della c.t.u., la causa perveniva, infine, per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 17.09.2025, allorché era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono, quindi, causa petendi della domanda proposta con l'opposizione soggiacendo pertanto all'ordinario regime processuale della domanda, in virtù del quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr. Cass. civ. 4380/2012). È l'opponente, dunque, che contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione. L'opposto, ovvero il creditore procedente, assume, invece, la posizione del convenuto, e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
In via generale, in tema di onere della prova, deve rammentarsi, che, nei giudizi di opposizione, e' onere dell'opponente stesso, ai sensi dell'art. 2967 cod. civ., fornire la prova del dedotto fatto impeditivo o modificativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata vantato dal creditore e consacrato nel titolo esecutivo, senza che la negativita' del fatto escluda od inverta l'onere della prova
(principio di diritto affermato dalla Suprema Corte fin dal 1991 con la sentenza n. 5137) .
La configurazione dell'onere della prova in capo all'attore inoltre non subisce
6 alcuna modifica qualora sia invocata la nullita' del contratto o di una sua clausola quale ad esempio quella relativa al tasso di interesse applicabile ovvero alla capitalizzazione degli interessi passivi disomogenea rispetto a quelli attivi.
E' vero che il rilievo della nullita', sia essa assoluta o relativa, e' posto fra i poteri officiosi del giudice a tutela di interessi generali, che possono addirittura coincidere con valori costituzionalmente rilevanti;
tuttavia e' altrettanto vero che detto assunto deve essere coordinato con i principi della domanda e della disponibilita' delle prove, e, pertanto, postula che risultino dagli atti i presupposti della nullita' (Cass., n. 4955/1985; Cass., n. 1768/1986; Cass., n.
2572/1988; Cass., n. 5276/1993; Cass., n. 2294/1996; Cass., n. 7095/1997; Cass.,
n. 8287/1999; Cass., n. 15530/1999; Cass., n. 1112/2006), per cui il compito del giudice deve limitarsi alla mera rilevazione o indicazione (Cass., Ss. Uu., 12 dicembre 2014, n. 26642).
Tale onere probatorio e' stato ulteriormente rafforzato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite in materia di usurarieta' degli interessi di mora, in cui si e' ribadito che l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entita' usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualita' di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, e' onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass., Sez. Unite, 18 settembre 2020, n.
19597).
Nella medesima decisione i giudici della legittimita' hanno poi precisato che se e' vero che anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarieta' degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo, una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarieta' attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento
(Cass., Sez. Unite, 18 settembre 2020, n. 19597).
Ricordato che non e' piu' ipotizzabile e giuridicamente rilevante, accanto
7 all'usura genetica o contrattuale, la c.d. usura sopravvenuta (S.U. Cass.
24675/2017: il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con riferimento ad un contratto di mutuo ha comunque portata generale, muovendo dalla interpretazione delle norme che disciplinano il fenomeno usurario nel suo complesso cosicche' e' applicabile anche ai rapporti di conto corrente) va, invece, osservato che la L. 108/96 ha introdotto il concetto del tasso soglia (artt. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si configura il fenomeno usurario, con la correlativa sanzione del novellato art. 1815, comma II, c.c., secondo cui " se sono convenuti interessi usurari, la clausola e' nulla e non sono dovuti interessi "; in particolare, e' usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell'art. 2 della normativa citata, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato della meta' o, piu' precisamente, il tasso che supera del 50% il " tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca
d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura ". E' altrettanto noto che la L. 24/01 ha introdotto, con l'art. 1, comma I, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., sancendo che " si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Ebbene, sulla scorta delle pregresse considerazioni in punto di onere della prova, spettava a parte opponente dimostrare l'avvenuto superamento del tasso soglia rilevante, tra l'altro mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca d'Italia. Ed invero la rilevazione del tasso viene stabilita, periodicamente, con un decreto del Ministro del Tesoro che, evidentemente, ha natura di provvedimento amministrativo e per questo non puo', rispetto ad esso, trovare applicazione il principio jura novit curia stabilito dall'art. 113 del c.p.c., poiche' tale norma deve essere letta ed applicata con riferimento all'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile,
8 che contiene l'indicazione delle fonti del diritto, non comprendenti gli atti amministrativi (ex multis Cass. Civ. 8742/01 - Trib. Mantova 01.12.09 - Trib. S.
Maria Capua a Vetere 1502/17). Al riguardo, pero', come gia' rilevato nella ordinanza del 01.03.2019, nulla ha prodotto parte opponente (al di la' di una perizia di parte priva di elementi rilevanti per quanto di interesse) che neppure ha formulato precisa deduzione del superamento del tasso soglia mediante l'indicazione dei singoli tassi di volta in volta comparati con il tasso soglia periodicamente rilevato alla stregua delle indicazioni della L. 108/1996. Come anche di recente affermato dalla Suprema Corte (sentenza 19597 del
18.09.2020), il debitore che intenda provare l'entita' usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualita' di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, oltre che materialmente il suddetto decreto.
Peraltro, occorre uniformarsi al principio ormai consolidato in giurisprudenza di rilevazione del tasso effettivo globale praticato al solo momento della stipulazione dei contratti (cfr. Cass. SSUU 24675/2017) e a quello secondo il quale i due tassi (corrispettivi e di mora) non possono essere mai sommati, siccome gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).
Invero, l'operazione di calcolo effettuata al fine di affermare il superamento del tasso soglia che somma la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo si sommano due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti.
Infatti, come detto, il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.
Tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l'interesse
9 corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l'inadempimento.
Ne consegue che non è possibile sommare la misura percentuale degli interessi corrispettivi e quella degli interessi di mora, perché tali percentuali si applicano a grandezze diverse. La loro somma, quindi, conduce ad un risultato privo di significato, che non esprime alcunché.
Ancora la domanda tesa ad accertare l'usurarietà degli interessi è stata formulata in maniera del tutto generica, atteso che il debitore che eccepisca la usurarietà degli interessi applicati dalla banca al contratto di finanziamento è tenuto a dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante mediante la produzione del decreto ministeriale relativo al trimestre nel quale il contratto di finanziamento è stato concluso. In assenza di tale parametro di riferimento, il dedotto superamento dei tassi soglia si rivela del tutto privo di riscontro.
Orbene il Tribunale, applicando i principi finora richiamati, osserva quanto segue.
La CTU, a pag. 17, dichiara di avere – per verificare la usurarietà eventuale dei tassi applicati, somma il “TAN + mora prevista nel contr. di mutuo” (cfr. specchietto in perizia).
Cionondimeno, secondo l'orientamento cui il Tribunale intende aderire, (cfr.
Tribunale , Catanzaro , sez. II , 28/02/2023 , n. 321) gli interessi corrispettivi costituiscono il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro mentre quelli moratori costituiscono una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria. Le due tipologie di interessi si distinguono anche sul piano della disciplina applicabile, in quanto gli interessi corrispettivi trovano il proprio titolo direttamente nel contratto di mutuo a differenza di quelli moratori il cui titolo è rappresentato dalla situazione di ritardo del mutuatario. Stante la diversità di funzione delle due categorie di interessi, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere
10 al loro cumulo.
Invero, i due tassi devono essere valutati separatamente, perché la soglia di usura riguarda anche i tassi moratori. Il tasso soglia di usura non è la somma dei due tassi, ma va verificato il superamento della soglia legale sia per il tasso corrispettivo che per il tasso moratorio.
Non è condivisa dal Tribunale, dunque, la conclusione del c.t.u., laddove, confrontando la somma di TAN e interessi moratori rispetto al tasso soglia, perviene alla conclusione della usurarietà.
E' corretta, dunque, la osservazione del c.t.p. della opposta, laddove evidenzia che “il tasso di mora pattuito in contratto nella misura del 5,904% (T.A.N.
3,904% + 2%) si rivela NON USURAIO dal momento che risulta di gran lunga
INFERIORE al “tasso soglia moratorio” dell'8,94% quantificato come segue:
[5,79% + (2,1% x 1,5)]”: e ciò, proprio in ragione della necessità di comparare
i tassi separatamente e non sommandoli.
Quanto al preteso anatocismo nascosto, non è condivisibile l'assunto del ct.p. della opponente, ove osserva che “In merito al punto 5.1g1 anatocismo nascosto nel piano di rimborso si tenga presente che un software funziona con le “regole” che il programmatore gli detta, gli istituti di credito, utilizzando fogli di calcolo elettronici (tipo excel) programmano tali strumenti in maniera errata non rispettando i principi di matematica finanziaria in relazione alla ritmicità del rimborso di un prestito”.
Giova ricordare che l'onere della prova grava interamente sulla parte opponente, la quale deve comprovare con calcoli analitici il sussistere del lamentato anatocismo nascosto,
Le deduzioni si palesano insuperabilmente generiche, come può ricavarsi anche dal tenore della originaria domanda di c.t.u. e dei relativi quesiti (cfr. citazione).
D'altro canto, la ctu non ha riscontrato alcuna delle altre violazioni lamentate dall'opponente.
Anche in ordine all'euribor, appare necessario ribadire che (cfr. Tribunale , Forli'
, 31/07/2024 , n. 708) il requisito della pattuizione scritta degli interessi ultralegali, prescritta dall' art. 1284 c.c. , si può considerare soddisfatto anche
11 quando il tasso venga determinato per relationem con riferimento all'indice Euribor a tre mesi - che costituisce un indice determinabile in modo costante, sulla base di un articolato procedimento di rilevazione - non essendo necessario che il contratto contenga l'indicazione in cifre del tasso di interesse pattuito.
Non può ravvisarsi la meramente dedotta indeterminatezza del contratto di mutuo, dovendosi in materia rammentare che (cfr. Cassazione civile , sez. III ,
18/02/2025 , n. 4176) l'assenza di specifica menzione delle modalità di ammortamento e del meccanismo di capitalizzazione composto degli interessi debitori in un contratto di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale secondo il piano alla francese, non determina la nullità parziale dell'accordo.
Tale vuoto informativo non configura una situazione di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né rappresenta una violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sui rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Il piano di ammortamento francese è considerato uno standard nel settore bancario;
pertanto, la mancanza della sua esplicitazione non impedisce la comprensione delle condizioni finanziarie da parte del cliente, non pregiudicando la chiarezza e la determinatezza delle prestazioni dovute dalle parti. In aggiunta, l'applicazione dei principi di trasparenza deve essere ponderata in relazione alla pratica commerciale e alle conoscenze tecniche tipiche dei soggetti operanti nel settore bancario, che presuppone un certo grado di efficienza informativa implicita in relazione ai prodotti creditizi standardizzati.
Similari considerazioni sono già state svolte dalla giurisprudenza, in tema di Par mancata o erronea indicazione di , (cfr. Corte appello , Brescia , sez. I ,
19/04/2024 , n. 421); l''ISC - indicatore sintetico di costo è un mero indicatore e non un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata e limitata ad esprimere il costo totale effettivo dell'operazione per il cliente nel momento in cui accede al finanziamento. Come tale, esso non rappresenta una condizione economica la cui erronea indicazione è sanzionata dall' art. 117 t.u.b ..
Quanto alla mancata attivazione dell'istituto di credito per l'erogazione da parte
12 dell'istituto assicuratore dell'indennizzo che quest'ultimo solo era legittimato a richiedere (come appurato dalla sentenza del Tribunale di Salerno, allegata alla prima memoria 183, co. 6 c.p.c. della parte opponente), deve osservarsi l'opposizione spiegata tende solo a verificare l'esistenza del diritto del creditore procedente ad agire in executivis, diritto contestato dall'opponente.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile , sez. III ,
29/04/2024 , n. 11373) la clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, in caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore
(c.d. appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento in forza del quale il finanziatore, pur non assumendo la qualità di assicurato, ha diritto di percepire tale indennizzo, con la conseguenza che egli è l'unico legittimato ad agire per il suo conseguimento.
La clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (c.d. appendice di vincolo) crea infatti un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento, che estende ad ognuno gli effetti dell'invalidità della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro, senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto, sicché, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtù dell'appendice di vincolo, dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore, che rimane obbligato per l'eccedenza, in base all'autonomo e distinto contratto di finanziamento (cfr., fra le altre, Cass. 21/12/2015, n. 25610).
Cionondimeno, seppur possa ritenersi sussistente l'onere – per ossequio al principio di buona fede e lealtà contrattuale – in capo al finanziatore di attivarsi per conseguire l'erogazione dell'indennizzo e così diminuire l'entità del debito gravante sull'assicurato, non può ricavarsi nel diritto positivo una norma che, in ragione di tale onere – possa far ritenere preclusa al finanziatore la facoltà di agire in executivis in forza del mutuo.
Se, per un verso, ogni questione di danno od in debito arricchimento potrà essere vagliata in altra sede, occorre conclusivamente evidenziare che il mero richiamo
13 all'esistenza di un diritto del finanziatore ad attivarsi per il conseguimento dell'indennizzo non equivale alla sua effettiva ed accerta esistenza, opponibile tout court ed in assenza di suo fermo acclaramento al finanziatore, onde conseguire la compensazione con il tantundem ancora dovuto in forza del mutuo erogato.
Non va obliterato, invero, che l'erogazione dell'indennizzo postula il completamento della pratica in seno all'ente assicurativo, lo svolgimento, come da prassi, di una perizia di parte di fiduciario dell'assicurazione, la potenziale contestazione di elementi impeditivi della erogazione dell'indennizzo oppure comportanti la sua riduzione.
Per tutte le ragioni sin qui espresse, l'opposizione va rigettata.
Sussistono, tuttavia, eccezionali ragioni per la integrale compensazione delle spese, in considerazione del fatto che l'opposta non ha inteso giustificare le ragioni per le quali non ha inteso attivarsi per conseguire l'erogazione dell'indennizzo, così esponendosi al rischio di violare il principio della lealtà contrattuale, che impone l'adozione delle cautele preordinate a scongiurare eccessivi sacrifici della posizione e degli interessi della controparte.
Tale condotta appare vieppiù meritevole di essere valorizzata, in quanto il costo della polizza era stato computato tra i costi per la erogazione del mutuo, e non sono state addotte ragioni plausibili per consentire di ritenere che, se richiesto,
l'indennizzo non sarebbe stato verosimilmente erogato: dal che segue la verosimile corresponsabilità della parte opposta nella causazione del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Giuseppina Valiante, pronunciando definitivamente sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Spese integralmente compensate.
Salerno, 19.12.2025
Il GU
Dr.ssa Giuseppina Valiante
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