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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/10/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice, dott. Emanuele Rocco, quale giudice del lavoro, all'esito del deposito di note e conclusioni scritte ex art. 127 ter cpc entro il termine del 22/9/2025 , ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6606 del 2022 del Ruolo Generale a.c. TRA
, c.f. ( ) in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rapp.te p.t. della ( (P.I.V.A.: Controparte_1
) rapp.to e difeso dallo avv. Di Lauro Gianmario , elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso lo studio sito in Castellammare di Stabia -NA- alla Via Rispoli,113 nonché , presso l'indirizzo digitale pec: ; Email_1
Ricorrente
CONTRO
in persona N.P. Controparte_2 del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. dall'Avvocato Luciano Scafidi e dalla Dott.ssa Rossella Santoro, funzionari delegati
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 30.11.2022, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione in proprio e quale legale rapp.te della avverso l'ordinanza Controparte_3 di ingiunzione n. 1004/22 del 25/10/22 Prot. N. 47211, notificata a mezzo posta il 03/11/2022 con cui l' ingiungeva il Controparte_2 pagamento di un importo pari ad euro 31.521,30, a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate.
Dal corpo della richiamata ordinanza si apprendeva che l'importo ingiunto era sotteso al rapporto ex art. 17, L. n. 689/1981 n. 0449187/2019, redatto il giorno 10.09.2019; a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione anno riferimento 2018, avvenuta in data 27.04.2018, il ricorrente proponeva “Ricorso ai sensi dell'art. 18 legge 689/1981”; Parte ricorrente ha chiesto annullarsi e/o revocarsi l'ordinanza ingiunzione impugnata, deducendone l'illegittimità con varie argomentazioni e sostenendo, in particolare, che caratteristica imprescindibile di tutte le attività agrituristiche e quindi anche della
è il carattere “informale” delle stesse, caratterizzato da una Controparte_3 forte interazione tra “l'agricoltore” e gli “avventori”. Detta interazione può manifestarsi nei più svariati modi: - gli avventori possono partecipare alle operazioni di preparazione dei pasti;
- gli avventori possono partecipare alle operazioni di coltivazione del fondo o di allevamento del bestiame;
- possono organizzarsi corsi di cucina;
- possono organizzarsi escursioni nei campi;
- si può assistere alla vendemmia etc… . Dunque i lavoratori individuati dai verbalizzanti al momento dell'accesso ispettivo quali lavoratori in nero , in realtà erano dei semplici avventori “amici che vogliono rilassarsi, trascorrendo del tempo a stretto contatto con la natura, interagendo con l'agricoltore e la sua famiglia. Vogliono mangiare e bere bene e vogliono spendere poco”.
L' si è costituito e ha resistito all'opposizione, con Controparte_2 varie argomentazioni, riportandosi alle risultanze dell'accertamento ispettivo iniziato il 17/03/2018 e conclusosi con il verbale unico di accertamento e notificazione del 27/04/2018.
Ciò detto, si osserva che l'opposizione è infondata e dev'essere rigettata per le argomentazioni di seguito esposte.
Deve preliminarmente affermarsi la giurisdizione del Tribunale adito in funzione del giudice del lavoro. Sul punto si osserva che i procedimenti di opposizione a ordinanza- ingiunzione irrogativi delle sanzioni amministrative in materia di legislazione sociale e del lavoro hanno ad oggetto un accertamento negativo della pretesa sanzionatoria dell' e sono assoggettati alla normativa speciale prevista dalla Controparte_2
Legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale). L'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, attuativo della delega contenuta nell'art. 54 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, ha novellato la disciplina già regolata dal rito ordinario di cognizione contenuta agli artt. 22 e ss. della citata Legge di depenalizzazione n. 689/1981 e, per l'effetto, i procedimenti in esame sono transitati al rito del lavoro.
Come chiarito anche dalla prevalente giurisprudenza a cui questo Giudice ritiene di aderite, a seguito della entrata in vigore del D.lgs. n. 150/2011, in materia di semplificazione ed unificazione dei procedimenti civili di cognizione, tutte le controversie in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione sono regolate dal rito del lavoro senza operare alcuna distinzione tra sanzioni amministrative emesse per violazione di norme concernenti il rapporto di lavoro subordinato e sanzioni per altre violazioni. (Cass. 2021, n. 2145; Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 1539/2023). Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione basata su un asserito difetto di motivazione, atteso che il provvedimento in parola appare correttamente ed esaurientemente motivato per relationem. Al riguardo si osserva che , secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte,
“… l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, ma è sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta , purché essa dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte per relationem dall'atto in contestazione ) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente “ (cfr., tra le altre, Cass. Civ. 13/4/2006 n. 8649).
Nel merito si osserva che l'opponente non è stato in grado di fornire elementi idonei a confutare le risultanze dell'accertamento ispettivo, fondato sulle dichiarazioni dei lavoratori interessati, ritualmente acquisite dagli ispettori verbalizzanti . Si tratta, infatti, di atti raccolti da pubblici ufficiali e, come tali, facenti prova sino a querela di falso della veridicità dei fatti osservati e delle dichiarazioni raccolte .
La Corte di Cassazione con la sentenza n.4182 del 2021 ha, infatti ribadito l'orientamento consolidato di legittimità secondo il quale “i verbali ispettivi fanno piena prova, ai sensi dell'art 2700 cc, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n. 9632 del 2016) e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (vedansi fra le tante, Cass. n. 11934 del 2019;(Sentenza Cass. n.10427 del 14.05.2014; Cass. S.U. n.5715 del 10.03.2011; Cass. S.U. n.17720 del 29.07.2010; Cass.S.U. n.8335 del 08.04.2010; Cass.S.U. n.15703 del 06.06.2008; Civ. Sez. Lavoro 1.04.1995 n.3853).
Nella fattispecie in esame, i verbalizzanti nel redigere il processo verbale di rilevamento ed identificazione del personale presente al momento dell'accesso, hanno minuziosamente descritto la situazione trovata , ed hanno riportato le dichiarazioni dei lavoratori nonché quanto dagli stessi dichiarato “ di non avere regolare contratto di assunzione”; ciascun lavoratore ha confermato, poi la propria qualifica , ed i verbalizzanti all'atto dell'accesso hanno , non solo riscontrato e precisato le singole posizioni dei lavoratori all'interno della struttura, ma descritto anche in quale mansione fossero impegnati, l'abbigliamento indossato e dunque smontando il tentativo di ricostruzione fantasiosa e inverosimile del ricorrente .
Resta assorbita ogni ulteriore questione. La peculiarità della fattispecie esaminata e l'obiettiva controvertibilità delle questioni di fatto e di diritto affrontate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Giudice del lavoro, dr. Rocco Emanuele definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da in proprio e quale legale rapp.te p. t. della Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così Controparte_3 provvede:
- Rigetto il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso in Torre Annunziata, 10/10/2025 Il Giudice
Dott. EMANUELE ROCCO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice, dott. Emanuele Rocco, quale giudice del lavoro, all'esito del deposito di note e conclusioni scritte ex art. 127 ter cpc entro il termine del 22/9/2025 , ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6606 del 2022 del Ruolo Generale a.c. TRA
, c.f. ( ) in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rapp.te p.t. della ( (P.I.V.A.: Controparte_1
) rapp.to e difeso dallo avv. Di Lauro Gianmario , elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso lo studio sito in Castellammare di Stabia -NA- alla Via Rispoli,113 nonché , presso l'indirizzo digitale pec: ; Email_1
Ricorrente
CONTRO
in persona N.P. Controparte_2 del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. dall'Avvocato Luciano Scafidi e dalla Dott.ssa Rossella Santoro, funzionari delegati
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 30.11.2022, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione in proprio e quale legale rapp.te della avverso l'ordinanza Controparte_3 di ingiunzione n. 1004/22 del 25/10/22 Prot. N. 47211, notificata a mezzo posta il 03/11/2022 con cui l' ingiungeva il Controparte_2 pagamento di un importo pari ad euro 31.521,30, a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate.
Dal corpo della richiamata ordinanza si apprendeva che l'importo ingiunto era sotteso al rapporto ex art. 17, L. n. 689/1981 n. 0449187/2019, redatto il giorno 10.09.2019; a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione anno riferimento 2018, avvenuta in data 27.04.2018, il ricorrente proponeva “Ricorso ai sensi dell'art. 18 legge 689/1981”; Parte ricorrente ha chiesto annullarsi e/o revocarsi l'ordinanza ingiunzione impugnata, deducendone l'illegittimità con varie argomentazioni e sostenendo, in particolare, che caratteristica imprescindibile di tutte le attività agrituristiche e quindi anche della
è il carattere “informale” delle stesse, caratterizzato da una Controparte_3 forte interazione tra “l'agricoltore” e gli “avventori”. Detta interazione può manifestarsi nei più svariati modi: - gli avventori possono partecipare alle operazioni di preparazione dei pasti;
- gli avventori possono partecipare alle operazioni di coltivazione del fondo o di allevamento del bestiame;
- possono organizzarsi corsi di cucina;
- possono organizzarsi escursioni nei campi;
- si può assistere alla vendemmia etc… . Dunque i lavoratori individuati dai verbalizzanti al momento dell'accesso ispettivo quali lavoratori in nero , in realtà erano dei semplici avventori “amici che vogliono rilassarsi, trascorrendo del tempo a stretto contatto con la natura, interagendo con l'agricoltore e la sua famiglia. Vogliono mangiare e bere bene e vogliono spendere poco”.
L' si è costituito e ha resistito all'opposizione, con Controparte_2 varie argomentazioni, riportandosi alle risultanze dell'accertamento ispettivo iniziato il 17/03/2018 e conclusosi con il verbale unico di accertamento e notificazione del 27/04/2018.
Ciò detto, si osserva che l'opposizione è infondata e dev'essere rigettata per le argomentazioni di seguito esposte.
Deve preliminarmente affermarsi la giurisdizione del Tribunale adito in funzione del giudice del lavoro. Sul punto si osserva che i procedimenti di opposizione a ordinanza- ingiunzione irrogativi delle sanzioni amministrative in materia di legislazione sociale e del lavoro hanno ad oggetto un accertamento negativo della pretesa sanzionatoria dell' e sono assoggettati alla normativa speciale prevista dalla Controparte_2
Legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale). L'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, attuativo della delega contenuta nell'art. 54 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, ha novellato la disciplina già regolata dal rito ordinario di cognizione contenuta agli artt. 22 e ss. della citata Legge di depenalizzazione n. 689/1981 e, per l'effetto, i procedimenti in esame sono transitati al rito del lavoro.
Come chiarito anche dalla prevalente giurisprudenza a cui questo Giudice ritiene di aderite, a seguito della entrata in vigore del D.lgs. n. 150/2011, in materia di semplificazione ed unificazione dei procedimenti civili di cognizione, tutte le controversie in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione sono regolate dal rito del lavoro senza operare alcuna distinzione tra sanzioni amministrative emesse per violazione di norme concernenti il rapporto di lavoro subordinato e sanzioni per altre violazioni. (Cass. 2021, n. 2145; Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 1539/2023). Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione basata su un asserito difetto di motivazione, atteso che il provvedimento in parola appare correttamente ed esaurientemente motivato per relationem. Al riguardo si osserva che , secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte,
“… l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, ma è sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta , purché essa dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte per relationem dall'atto in contestazione ) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente “ (cfr., tra le altre, Cass. Civ. 13/4/2006 n. 8649).
Nel merito si osserva che l'opponente non è stato in grado di fornire elementi idonei a confutare le risultanze dell'accertamento ispettivo, fondato sulle dichiarazioni dei lavoratori interessati, ritualmente acquisite dagli ispettori verbalizzanti . Si tratta, infatti, di atti raccolti da pubblici ufficiali e, come tali, facenti prova sino a querela di falso della veridicità dei fatti osservati e delle dichiarazioni raccolte .
La Corte di Cassazione con la sentenza n.4182 del 2021 ha, infatti ribadito l'orientamento consolidato di legittimità secondo il quale “i verbali ispettivi fanno piena prova, ai sensi dell'art 2700 cc, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n. 9632 del 2016) e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (vedansi fra le tante, Cass. n. 11934 del 2019;(Sentenza Cass. n.10427 del 14.05.2014; Cass. S.U. n.5715 del 10.03.2011; Cass. S.U. n.17720 del 29.07.2010; Cass.S.U. n.8335 del 08.04.2010; Cass.S.U. n.15703 del 06.06.2008; Civ. Sez. Lavoro 1.04.1995 n.3853).
Nella fattispecie in esame, i verbalizzanti nel redigere il processo verbale di rilevamento ed identificazione del personale presente al momento dell'accesso, hanno minuziosamente descritto la situazione trovata , ed hanno riportato le dichiarazioni dei lavoratori nonché quanto dagli stessi dichiarato “ di non avere regolare contratto di assunzione”; ciascun lavoratore ha confermato, poi la propria qualifica , ed i verbalizzanti all'atto dell'accesso hanno , non solo riscontrato e precisato le singole posizioni dei lavoratori all'interno della struttura, ma descritto anche in quale mansione fossero impegnati, l'abbigliamento indossato e dunque smontando il tentativo di ricostruzione fantasiosa e inverosimile del ricorrente .
Resta assorbita ogni ulteriore questione. La peculiarità della fattispecie esaminata e l'obiettiva controvertibilità delle questioni di fatto e di diritto affrontate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Giudice del lavoro, dr. Rocco Emanuele definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da in proprio e quale legale rapp.te p. t. della Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così Controparte_3 provvede:
- Rigetto il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso in Torre Annunziata, 10/10/2025 Il Giudice
Dott. EMANUELE ROCCO