Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter cp.c., ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.10322/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], cf. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegata al ricorso introduttivo, dall'avvocato
Carmelo Guidotto;
- OPPONENTE -
CONTRO in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1
Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4, c.f. , p.iva , rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_2
difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Harald Bonura;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
(C.F. e P.IVA n. ), con sede legale in Roma via Giuseppe Grezar n. 14, 00142, P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Antonietta Platania
-OPPOSTO-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento e cartella di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 04.11.2024, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.29320249034069790000, notificata in data 15.10.2024, nonché avverso la sottostante cartella di pagamento n.29320140024285978000. Ha eccepito l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella di pagamento, quale atto prodromico e della quale sarebbe venuto a conoscenza solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata;
l'intervenuta prescrizione quinquennale di tutti i contributi e relativi accessori, perfezionatasi anche successivamente alla notifica della cartella. Ha concluso chiedendo: previa sospensione dell'efficacia
condannare l' a restituire Controparte_3 quanto eventualmente pagato dalla ricorrente al mero fine di evitare l'espropriazione o comunque coattivamente riscosso nelle more del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento a favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si è costituita con memorie depositate il 04.04.2025 la che con riferimento CP_1 all'eccezione di omessa notifica della cartella, da qualificarsi quale opposizione agli atti esecutivi, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva. Ha comunque precisato che, l'eventuale ammissibilità e fondatezza delle contestazioni in oggetto non pregiudicherebbe di per sé la legittimità della pretesa impositiva. Ha dedotto la tardività dell'opposizione ex art. 24, c. 5, d.lgs. 46/1999 con la conseguente inammissibilità di ogni questione afferente al merito della pretesa contributiva, ivi compresa l'eccezione di prescrizione
Con riguardo all'eccezione prescrizione successiva ha eccepito che nessuna prescrizione risulta matura stante che il termine di prescrizione risulta tempestivamente interrotto dalla notifica del sollecito di pagamento ruolo 2014, notificato - a mezzo pec – in data 31.01.2019 e dal successivo sollecito pagamento ruoli, notificato – a mezzo pec – in data 28.06.2023. Ha, eccepito che quand'anche fosse contestata la rituale notifica della cartella di pagamento, la prescrizione non sarebbe ugualmente maturata, tenuto conto del dies a quo della prescrizione, decorrente nella specie dalla data dell'accertamento; e della sospensione dei termini di prescrizione dettata dalla normativa
Covid – 19. Ha concluso chiedendo: previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della nella parte in cui l'azione costituisce un'opposizione agli atti esecutivi, accertare e dichiarare Pt_2
l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso, statuendone il rigetto;
accertando e dichiarando, per l'effetto, la legittimità e la debenza degli importi esposti nella cartella esattoriale indicata in epigrafe, del tutto o in parte, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento degli stessi. Con vittoria di spese e compensi.
Con memorie depositate il 04.04.2025 si costituita che ha chiesto Controparte_2
dichiararsi la cessata la materia del contendere, stante che successivamente alla notifica della cartella di pagamento, il primo atto interruttivo della prescrizione è stato notificato in data 15/10/2024 e dunque oltre il termine di prescrizione quinquennale.
Con provvedimento del 2 maggio 2025 comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione, dell'udienza del 22.05.2025 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. Le parti costituite, ad eccezione di hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive CP_4
conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione. _______________
2. In via preliminare con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dagli
Enti impositori si osserva che il ricorso in esame riguarda anche questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'Ente Impositore (Cass. sez. un. n. 7514/22).
2.1 Venendo ai motivi di opposizione si osserva che parte ricorrente, adducendo l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento, ha eccepito la prescrizione del diritto, facendo così valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva. L'azione sotto tale profilo va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo da proporsi ai sensi dell' art. 24, d.lgs.n. 46/99, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento. La geometri ha eccepito l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento impugnata. L'eccezione è fondata. ha prodotto il Controparte_2
referto di notifica (all.3 fasc. dal quale è dato evincere la regolare notifica della cartella CP_4
impugnata in data 10.07.2014.
Ciò posto avuto riguardo alla sopra citata data di notifica della cartella di pagamento si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 04.11.2024 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni. Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, compresa l'eccezione di prescrizione.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Parte ricorrente ha, eccepito, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto, proponendo così una opposizione agli atti esecutivi. L'eccezione, stante la regolare notifica della cartella di pagamento è da ritenersi infondata e va pertanto rigettata.
Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva. Parte ricorrente, ha eccepito anche la prescrizione perfezionatasi successivamente alla notifica della cartella di pagamento. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione
è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella di pagamento anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Detti fatti estintivi nella specie non ricorrono.
La geometri ha prodotto quale validi atti interruttivi della prescrizione il doc. sollecito ruolo CP_1
2014 (si veda doc. zip fasc. cassa) avente ad oggetto la contribuzione iscritta a ruolo nel 2014 ed oggetto della cartella impugnata, notificato a mezzo pec il 31.01.2019 ed una successiva richiesta di pagamento (doc. sollecito pagamenti ruoli) riguardate anche il ruolo 2014, notificato a mezzo pec il
26.06.2023. Da quanto sopra consegue che tenuto conto della data di notifica della cartella di pagamento (10.07.2014) e dei sopracitati atti interruttivi della prescrizione, alla data di notifica dell'intimazione opposta (4.11.2024) nessuna prescrizione risulta perfezione e ciò a prescindere dalla sospensione dei termini di prescrizione stabiliti dalla normativa Covid -19. Pertanto, i crediti portati dalla sopracitata cartella di pagamento in quanto non prescritti sono dovuti.
Il ricorso non può trovare accoglimento
3. Quanto alle spese le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo vengono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) condanna l'opponente a rifondere agli enti opposti le spese di lite, che vengono liquidate in favore di ognuno nella somma di euro 1.863,00, ciascuno, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%.
Catania, 22 maggio 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi