Art. 9. Compilazione dei ruoli dei contributi e dei relativi riassunti.
A cura degli organi incaricati dell'accertamento e' compilato, distintamente per Comune, in base alle risultanze degli elenchi, un unico ruolo dei contributi indicati all'articolo 1.
Per le variazioni ed i nuovi accertamenti intervenuti dopo la compilazione dei ruoli principali sono formati ruoli suppletivi.
Nella compilazione dei ruoli gli organi incaricati tengono conto delle osservazioni presentate dagli esattori delle imposte dirette, a mente dell'ultimo comma dell'art. 8.
Sono escluse dai ruoli le partite che siano, all'atto della compilazione, tuttora in contestazione in prima istanza.
Per le partite decise in prima istanza e per quelle definite nel merito, dopo la compilazione dei ruoli principali sono formati ruoli suppletivi.
Nei ruoli e' indicato, in confronto di ciascun iscritto, lo ammontare dei contributi previsti all'art. 1.
In aumento all'importo dei contributi vengono iscritte le spese dovute per l'accertamento di essi, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per le corporazioni, e quelle per la riscossione.
Contemporaneamente alla formazione dei ruoli sono compilati per provincia i riassunti dei ruoli stessi.
((3)) ------------ AGGIORNAMENTO (3)
La L. 5 marzo 1963, n. 322 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1933 e' abolita l'addizionale per spese di accertamento dei contributi agricoli unificati prevista dall' articolo 9 del regio decreto 21 settembre 1940, n. 1949 ".
A cura degli organi incaricati dell'accertamento e' compilato, distintamente per Comune, in base alle risultanze degli elenchi, un unico ruolo dei contributi indicati all'articolo 1.
Per le variazioni ed i nuovi accertamenti intervenuti dopo la compilazione dei ruoli principali sono formati ruoli suppletivi.
Nella compilazione dei ruoli gli organi incaricati tengono conto delle osservazioni presentate dagli esattori delle imposte dirette, a mente dell'ultimo comma dell'art. 8.
Sono escluse dai ruoli le partite che siano, all'atto della compilazione, tuttora in contestazione in prima istanza.
Per le partite decise in prima istanza e per quelle definite nel merito, dopo la compilazione dei ruoli principali sono formati ruoli suppletivi.
Nei ruoli e' indicato, in confronto di ciascun iscritto, lo ammontare dei contributi previsti all'art. 1.
In aumento all'importo dei contributi vengono iscritte le spese dovute per l'accertamento di essi, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per le corporazioni, e quelle per la riscossione.
Contemporaneamente alla formazione dei ruoli sono compilati per provincia i riassunti dei ruoli stessi.
((3)) ------------ AGGIORNAMENTO (3)
La L. 5 marzo 1963, n. 322 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1933 e' abolita l'addizionale per spese di accertamento dei contributi agricoli unificati prevista dall' articolo 9 del regio decreto 21 settembre 1940, n. 1949 ".