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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/12/2024, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 646/2024 promossa da:
(C.F.: ) e Em_1 Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: con il patrocinio degli Avv.ti Salvatore Di Grazia e Andrea Di Grazia C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in persona del Procuratore della Repubblica di Rimini
OGGETTO: Adozione di maggiorenne
Conclusioni: All'udienza del 17.09.2024 i ricorrenti hanno concluso come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
Il Sig. C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_3 C.F._1
e residente in [...] e la Sig.ra Parte_4
(C.F.: nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2 priv di discendenti legittimi o legittimati, chiedevano di adottare il maggiorenne Persona_1 nato a [...] il [...], al quale erano legati da vincoli di affetto reciproco ingenerati dalla pluriennale convivenza, instauratasi nel settembre del 2009 in forza di una decisione assunta dal Servizio
Sociale dell'Ausl Romagna al quale il Tribunale per i Minorenni di Bologna lo aveva affidato unitamente al fratello, durante la quale si erano sempre comportati come genitori dell'adottando. Comparsi all'udienza, tanto gli adottanti quanto l'adottando manifestavano consenso all'adozione, confermando l'esistenza di sentimenti di stima ed affetto reciproco, i ricorrenti inoltre manifestavano la volontà di consolidare tale situazione anche sul piano giuridico e dichiaravano di non avere figli propri.
L'adottando, non coniugato, manifestava il consenso all'adozione da parte dei ricorrenti dichiarandosi consapevole dei doveri e delle conseguenze derivanti dall'adozione, precisando di voler anteporre il proprio cognome originario a quello che avrebbe acquisto da entrambi gli adottandi.
I genitori biologici dell'adottando, dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale e resi edotti dell'instaurazione del presente procedimento – con notifica perfezionatasi entro il termine stabilito – non comparivano all'udienza.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le proprie conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000).
Le informazioni acquisite tramite la Questura di Rimini non evidenziano elementi contrari all'adozione.
Sussistono i presupposti legittimanti l'adozione, atteso che gli adottanti hanno compiuto i trentacinque anni e superano di oltre diciotto anni l'età dell'adottando.
Nel merito si ritiene opportuno farsi luogo all'adozione, conveniente per l'adottando, in ragione dei sentimenti di reciproco affetto naturalmente instauratisi nell'ambito di una relazione di tipo familiare maturata negli anni.
Consegue l'accoglimento della domanda e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 314 c.c..
Per questi motivi
il Tribunale, sentito il pubblico ministero, visto l'art. 313 cod. civ.
PRONUNZIA
l'adozione di nata in [...] il [...], da parte di Persona_1 Parte_3 ato a SAN MARINO (RSM) il 24/10/1965 e residente in [...] e
[...]
C.F.: nata a [...] il [...] e residente in Parte_4 C.F._2
Rimini (RN), via Rolfini n. 10, con tutti gli effetti di legge.
DISPONE che l'adottato acquisti il cognome di entrambi gli adottanti, aggiungendoli e posponendoli al proprio (
[...]
. Controparte_1
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 21 Novembre 2024
Il Presidente e Giudice Relatore
dott.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 646/2024 promossa da:
(C.F.: ) e Em_1 Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: con il patrocinio degli Avv.ti Salvatore Di Grazia e Andrea Di Grazia C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in persona del Procuratore della Repubblica di Rimini
OGGETTO: Adozione di maggiorenne
Conclusioni: All'udienza del 17.09.2024 i ricorrenti hanno concluso come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
Il Sig. C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_3 C.F._1
e residente in [...] e la Sig.ra Parte_4
(C.F.: nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2 priv di discendenti legittimi o legittimati, chiedevano di adottare il maggiorenne Persona_1 nato a [...] il [...], al quale erano legati da vincoli di affetto reciproco ingenerati dalla pluriennale convivenza, instauratasi nel settembre del 2009 in forza di una decisione assunta dal Servizio
Sociale dell'Ausl Romagna al quale il Tribunale per i Minorenni di Bologna lo aveva affidato unitamente al fratello, durante la quale si erano sempre comportati come genitori dell'adottando. Comparsi all'udienza, tanto gli adottanti quanto l'adottando manifestavano consenso all'adozione, confermando l'esistenza di sentimenti di stima ed affetto reciproco, i ricorrenti inoltre manifestavano la volontà di consolidare tale situazione anche sul piano giuridico e dichiaravano di non avere figli propri.
L'adottando, non coniugato, manifestava il consenso all'adozione da parte dei ricorrenti dichiarandosi consapevole dei doveri e delle conseguenze derivanti dall'adozione, precisando di voler anteporre il proprio cognome originario a quello che avrebbe acquisto da entrambi gli adottandi.
I genitori biologici dell'adottando, dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale e resi edotti dell'instaurazione del presente procedimento – con notifica perfezionatasi entro il termine stabilito – non comparivano all'udienza.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le proprie conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000).
Le informazioni acquisite tramite la Questura di Rimini non evidenziano elementi contrari all'adozione.
Sussistono i presupposti legittimanti l'adozione, atteso che gli adottanti hanno compiuto i trentacinque anni e superano di oltre diciotto anni l'età dell'adottando.
Nel merito si ritiene opportuno farsi luogo all'adozione, conveniente per l'adottando, in ragione dei sentimenti di reciproco affetto naturalmente instauratisi nell'ambito di una relazione di tipo familiare maturata negli anni.
Consegue l'accoglimento della domanda e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 314 c.c..
Per questi motivi
il Tribunale, sentito il pubblico ministero, visto l'art. 313 cod. civ.
PRONUNZIA
l'adozione di nata in [...] il [...], da parte di Persona_1 Parte_3 ato a SAN MARINO (RSM) il 24/10/1965 e residente in [...] e
[...]
C.F.: nata a [...] il [...] e residente in Parte_4 C.F._2
Rimini (RN), via Rolfini n. 10, con tutti gli effetti di legge.
DISPONE che l'adottato acquisti il cognome di entrambi gli adottanti, aggiungendoli e posponendoli al proprio (
[...]
. Controparte_1
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 21 Novembre 2024
Il Presidente e Giudice Relatore
dott.ssa Elisa Dai Checchi