Art. 1. 1. Il ricorso per cassazione presentato, prima del 4 maggio 2001, contro una sentenza di condanna per delitto per il quale e' stata applicata la sola pena della multa o contro sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a delitti puniti con la sola pena della multa o con pena alternativa, si converte in appello, ai sensi dell' articolo 580 del codice di procedura penale , su richiesta della parte che lo ha presentato.
2. La richiesta di cui al comma 1 e' presentata, anche a mezzo telefax, almeno cinque giorni prima della data della prima udienza successiva all'entrata in vigore della presente legge, per la quale vi sia stata regolare notifica a tutte le parti.
3. Nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti possono essere presentati nuovi motivi di merito.