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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 650/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 650/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LINDA MARIA Parte_1 C.F._1
PEREGO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO BAIO CP_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
1) Confermare l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente Per_1 la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio si troverà di volta in volta al momento della decisione;
2) Confermare il collocamento prevalente del minore presso la madre, anche ai fini della residenza;
3) Disporre che il SI. potrà tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario di visita: CP_1
a) a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, impegnandosi a recuperare il figlio e a riportarlo presso la propria residenza entro le ore 22.00;
b) in modo alternato durante il Natale, la Pasqua e gli altri ponti e festività, organizzandosi preventivamente con la madre ed impegnandosi a recuperare il figlio e a riportarlo presso la propria residenza entro gli orari che verranno di volta in volta concordati;
c) durante l'estate, 15 giorni consecutivi da effettuarsi tra l'inizio di giugno e la fine di settembre da comunicarsi alla madre almeno entro la fine maggio di ogni anno, anche in assenza di vacanze programmate, il tutto nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. Sarà, inoltre, possibile concordare visite padre/figlio durante la settimana, ove il SI. CP_1 riuscisse a liberarsi dagli impegni di lavoro, previo accordo con la madre e sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio.
4) Confermare l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in La Valletta Brianza, Via Roma 22, di esclusiva proprietà della SI.ra , nella sua qualità di genitore collocatario prevalente del Pt_1 figlio minore;
5) Disporre che il SI. contribuirà al mantenimento del figlio , versando alla madre, CP_1 Per_1 in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di € 450,00, con decorrenza dal mese di aprile 2025, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 1° gennaio 2027;
6) Confermare la ripartizione delle spese straordinarie afferenti al figlio al 50% ciascuno fra i genitori, secondo quanto stabilito nel Protocollo siglato fra il Presidente del Tribunale di Lecco, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lecco ed il Referente Territoriale Sezione AIAF di Lecco in data 29.03.2018, che viene trascritto nel presente atto anche ai fini della loro corretta individuazione e dei tempi e modalità di condivisione e pagamento tra i genitori:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
7) Disporre che l'assegno unico spetterà alla SI.ra in misura pari al 100%; Pt_1
8) Confermare l'impegno dei genitori a comunicare ogni loro cambio di residenza, dimora o domicilio, nonché a concedersi reciproco assenso e necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio;
Per_1
9) I genitori, in richiamo all'articolo 473-bis.12 comma terzo c.p.c. si esonerano reciprocamente dal deposito nel presente giudizio della copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, della documentazione attestante la titolarità di diritti reali e su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali e degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;
e, per gli effetti di quanto sopra,
CHIEDONO che la causa venga rimessa in decisione avanti al Collego.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione sentimentale senza Parte_1 CP_1 essere coniugati e dalla loro unione è nato un figlio: nato a [...] il [...]. Per_1
Sino ad oggi, le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sono state disciplinate in conformità al decreto emesso dal Tribunale di Lecco in data 04/12/2018, in relazione al procedimento n. 1374/2018 R.G., contenente la regolamentazione del rapporto tra genitori e figlio. In particolare, tale decreto prevedeva l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i Per_1 genitori, i quali avrebbero esercitato responsabilità genitoriale in modo condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, diritto di visita paterno 1-2 volte alla settimana dalle ore 19.00 alle ore 22.00 e dalle 19.00 del sabato sera alle 21.30 della domenica, con contributo al mantenimento a carico del padre di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 29/04/2025, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, dando atto del mutamento delle esigenze e delle necessità di in termini economici, connesse alla sua regolare crescita, con aumento Per_1 dunque del contributo al mantenimento da parte del padre , oltre che CP_1 dell'esigenza di modificare il diritto di visita in forza del mutamento dei turni di lavoro del padre, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio contenute nel decreto emesso dal Tribunale di Lecco, in data 04/12/2018, in relazione al procedimento n. 1374/2018 R.G., provvede in conformità rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 17 giugno 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 650/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LINDA MARIA Parte_1 C.F._1
PEREGO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO BAIO CP_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
1) Confermare l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente Per_1 la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio si troverà di volta in volta al momento della decisione;
2) Confermare il collocamento prevalente del minore presso la madre, anche ai fini della residenza;
3) Disporre che il SI. potrà tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario di visita: CP_1
a) a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, impegnandosi a recuperare il figlio e a riportarlo presso la propria residenza entro le ore 22.00;
b) in modo alternato durante il Natale, la Pasqua e gli altri ponti e festività, organizzandosi preventivamente con la madre ed impegnandosi a recuperare il figlio e a riportarlo presso la propria residenza entro gli orari che verranno di volta in volta concordati;
c) durante l'estate, 15 giorni consecutivi da effettuarsi tra l'inizio di giugno e la fine di settembre da comunicarsi alla madre almeno entro la fine maggio di ogni anno, anche in assenza di vacanze programmate, il tutto nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. Sarà, inoltre, possibile concordare visite padre/figlio durante la settimana, ove il SI. CP_1 riuscisse a liberarsi dagli impegni di lavoro, previo accordo con la madre e sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio.
4) Confermare l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in La Valletta Brianza, Via Roma 22, di esclusiva proprietà della SI.ra , nella sua qualità di genitore collocatario prevalente del Pt_1 figlio minore;
5) Disporre che il SI. contribuirà al mantenimento del figlio , versando alla madre, CP_1 Per_1 in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di € 450,00, con decorrenza dal mese di aprile 2025, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 1° gennaio 2027;
6) Confermare la ripartizione delle spese straordinarie afferenti al figlio al 50% ciascuno fra i genitori, secondo quanto stabilito nel Protocollo siglato fra il Presidente del Tribunale di Lecco, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lecco ed il Referente Territoriale Sezione AIAF di Lecco in data 29.03.2018, che viene trascritto nel presente atto anche ai fini della loro corretta individuazione e dei tempi e modalità di condivisione e pagamento tra i genitori:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
7) Disporre che l'assegno unico spetterà alla SI.ra in misura pari al 100%; Pt_1
8) Confermare l'impegno dei genitori a comunicare ogni loro cambio di residenza, dimora o domicilio, nonché a concedersi reciproco assenso e necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio;
Per_1
9) I genitori, in richiamo all'articolo 473-bis.12 comma terzo c.p.c. si esonerano reciprocamente dal deposito nel presente giudizio della copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, della documentazione attestante la titolarità di diritti reali e su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali e degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;
e, per gli effetti di quanto sopra,
CHIEDONO che la causa venga rimessa in decisione avanti al Collego.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione sentimentale senza Parte_1 CP_1 essere coniugati e dalla loro unione è nato un figlio: nato a [...] il [...]. Per_1
Sino ad oggi, le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sono state disciplinate in conformità al decreto emesso dal Tribunale di Lecco in data 04/12/2018, in relazione al procedimento n. 1374/2018 R.G., contenente la regolamentazione del rapporto tra genitori e figlio. In particolare, tale decreto prevedeva l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i Per_1 genitori, i quali avrebbero esercitato responsabilità genitoriale in modo condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, diritto di visita paterno 1-2 volte alla settimana dalle ore 19.00 alle ore 22.00 e dalle 19.00 del sabato sera alle 21.30 della domenica, con contributo al mantenimento a carico del padre di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 29/04/2025, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, dando atto del mutamento delle esigenze e delle necessità di in termini economici, connesse alla sua regolare crescita, con aumento Per_1 dunque del contributo al mantenimento da parte del padre , oltre che CP_1 dell'esigenza di modificare il diritto di visita in forza del mutamento dei turni di lavoro del padre, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio contenute nel decreto emesso dal Tribunale di Lecco, in data 04/12/2018, in relazione al procedimento n. 1374/2018 R.G., provvede in conformità rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 17 giugno 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada