Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/05/2025, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli - sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott.ssa Ida D'Onofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3418 del Ruolo Generale dell'anno 2023 avente ad oggetto:
“Esecutorietà sentenza Sacra Rota nullità di matrimonio (L. 121/85)”e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Parte_1 CodiceFiscale_1
F.Marzocco ( cf ) come da procura in atti ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_2
presso lo studio del predetto in Foggia alla via Gorizia n.8.
Per le comunicazioni pec: Email_1
Attore
E nata a [...] il [...] ( cf ), residente in [...]( CP_1 C.F._3
BN ) alla via Aldo Moro n. 21
Convenuto contumace
Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Il difensore di parte attrice ha ribadito le richieste riportate all'atto introduttivo chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e nello stesso ha evidenziato: CP_1
CP_
- che insieme alla avevano contratto matrimonio concordatario in RA NO (BN) in data
7.6.2019 ( rectius
7. Luglio 2019 ) presso la parrocchia di “S.Giuliana V.M.”, trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune, anno 2019, atto n.4, parte 2 serie A;
- che successivamente erano emersi dei vizi originari di detto matrimonio, tali che era stato introdotto il procedimento di nullità ecclesiastica presso il Tribunale competente;
- che, con sentenza definitiva n. 1669-8/2022 emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Beneventano e di Appello, passata in giudicato e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica in data 27.6.2023, con pronuncia n. 56705/23, il suddetto matrimonio era stato dichiarato nullo per “esclusione della indissolubilità”;
- che il riconoscimento di una pronuncia emessa dal Tribunale ecclesiastico in materia di nullità del matrimonio concordatario era disciplinato dall'accordo ( reso esecutivo in Italia con Controparte_2
la legge del 25 Marzo 1980 n. 121 ) con il quale la Santa Sede e lo Stato Italiano hanno provveduto alla revisione del Concordato siglato nel 1929;
- che la suddetta sentenza ecclesiastica era stata emessa a seguito di un procedimento che aveva tenuto nel massimo rispetto i diritti della difesa di parte convenuta.
Tanto rilevato, il ha chiesto che la suddetta sentenza venisse resa efficace nello Stato Pt_1
Italiano e ne venisse ordinata la trascrizione a margine dell'atto di matrimonio.
Spese vinte. non si è costituita e pertanto, verificata la regolarità della notifica, se ne dichiara la CP_1
contumacia.
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza da parte del ed acquisito Pt_1 il parere del P.G., favorevole all'accoglimento della domanda, questa Corte con ordinanza del
13.11.24 ha riservato la causa in decisione con concessione del solo termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale, stante la contumacia della convenuta.
Tanto premesso si deve ricordare che aveva agito nei confronti di Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano e di Appello accusando di nullità il proprio matrimonio avendo egli escluso l'indissolubilità del vincolo (can.1101§ 2)
Nel corso del giudizio era stata espletata l'attività istruttoria con la deposizione delle parti e dei testi attorei ed all'esito il suddetto Tribunale, con apposita sentenza intervenuta con riferimento al menzionato matrimonio concordatario regolarmente trascritto, ritenuta raggiunta la prova della nullità del matrimonio “de quo” per esclusione della indissolubilità del vincolo, aveva pronunciato rispondendo: “Affermativamente”, nel senso che constava la nullità del matrimonio per l'esclusione della indissolubilità del vincolo da parte dell'attore ai sensi del can.1101 § 2.
La suddetta sentenza, allegata in atti, era divenuta definitiva e la Segnatura apostolica, con decreto del 27.6.23 ne ha decretato l'esecutività.
Rilevato quanto sopra si deve a questo punto considerare che, affinchè possa riconoscersi efficacia giuridica alla richiamata sentenza ecclesiastica, deve accertarsi che sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai princìpi dell'ordinamento italiano ed inoltre che la stessa non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
Ebbene, sulla scorta di quanto emerge dal richiamato provvedimento, nel giudizio canonico di cui si tratta risulta assicurato il pieno diritto di difesa in quanto entrambe le parti si sono regolarmente costituite e sono state presenti;
inoltre la decisione in esame non risulta contraria all'ordine pubblico italiano.
Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto si deve ricordare che la declaratoria di esecutività della sentenza del Tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per il motivo suddetto, non si pone in contrasto con i principi dell'ordine pubblico interno laddove risulti - a tutela del principio fondamentale della buona fede e dell'affidamento incolpevole - che l'esclusione della indissolubilità del vincolo da parte del fosse stata Pt_1 manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi ne avesse preso atto, che fosse per quest'ultimo conoscibile o che comunque non l'avesse conosciuta per propria negligenza (cfr. sull'argomento:
Cass. n. 3709/2008, n. 17036/2019 e n.18429/22 ).
Ciò posto va rilevato che nel caso di specie deve ritenersi effettivamente sussistente la simulazione posta in essere dal , sulla scorta delle dichiarazioni rese dal predetto e della istruttoria Pt_1
espletata. Va difatti ricordato che il fidanzamento tra le parti, per quanto lungo, era stato vissuto dalle stesse con incontri sporadici vista la distanza che li separava, per cui la loro conoscenza era stata superficiale e tra i due vi erano stati non pochi litigi ed incomprensioni;
la convivenza matrimoniale della durata di circa due anni, ma di fatto era stata di soli due mesi in quanto si erano ben presto accentuate le diversità e le divergenze caratteriali tra i due. In sostanza, tra le parti non si era mai costituita una vera comunione di vita e d'amore.
In sostanza deve ritenersi raggiunta la prova del fatto che il avesse dubbi e perplessità in Pt_1
merito al futuro con la a causa delle riscontrate incompatibilità caratteriali che li avevano portati CP_1
ad interrompere più volte il loro rapporto, per poi ricomporlo. La convenuta, che invero non ha fatto menzione dell'intento simulatorio del ha comunque riferito che, finchè il padre del predetto Pt_1
era in vita egli sembrava coinvolto sentimentalmente, tuttavia a seguito del decesso del predetto avvenuto nel 2018 aveva notato in lui molta distrazione ed un graduale distacco. Ebbene, con riferimento a tali affermazioni va sottolineato che il matrimonio in questione era avvenuto nel 2019 CP_ e quindi ben dopo l'evento luttuoso indicato, per cui proprio da tale consapevolezza della può desumersi che l'esclusione della indissolubilità del vincolo da parte del fosse quantomeno da Pt_1
lei conoscibile.
Alla luce di quanto esposto si ritiene pertanto che la domanda in esame debba essere accolta, con le conseguenti statuizioni.
Data la mancata resistenza della convenuta non si configura soccombenza, per cui non vi è luogo a regolare le spese tra le parti.
P. Q. M.
a) dichiara l'efficacia civile della sentenza definitiva n. 1669-8/2022 pronunciata dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano e di Appello, passata in giudicato e resa esecutiva dal
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 27.6.2023 con pronuncia n. 56705/23, con la quale è stata dichiarata inter partes la nullità del matrimonio concordatario intervenuto tra Pt_1
e in RA NO (BN) in data 7.6.2019 presso la parrocchia di “S.Giuliana
[...] CP_1
V.M.”, trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune, anno 2019, atto n.4, parte 2 serie A;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di RA NO (BN) di provvedere alle relative trascrizioni ed annotazioni di legge;
c) dichiara non luogo a provvedere alla regolazione delle spese tra le parti.
Napoli, c.c. del 14.2.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Efisia Gaviano)