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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 2989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2989 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 21602/2024 all'udienza dell'11/03/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Federica Parte_1
Severoni e dall'avv. Antonio Teano - pec. Email_1
giusta delega in calce al ricorso per ATP Email_2
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo CP_1
Iandolo pec: t giusta procura notarile Email_3
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04 giugno 2024 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il
Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare il diritto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13, L. 118/71 dalla data della domanda amministrativa del 09.06.2023 o altra data ritenuta di giustizia;
vittoria di spese da attribuire ai procuratori antistatari.
Deduceva: - di essere portatrice di una grave invalidità fisica e che sussistono i requisiti ex art. 6
D.M. 01.02.1991 ed art. 5, co. 4 L.407/1990, dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13, L. 118/71 ed handicap ex art. 3, comma 1, L. 104/92;
- che in data 09.06.2023 inoltrava rialla sede di competenza istanza rivolta ad CP_1 ottenere l'assegno mensile e l'handicap che si concludeva negativamente;
- che la ricorrente proponeva in data 9/6/23 ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.;
- che le veniva riconosciuto il 68% e l'handicap lieve ma non l'invalidità per avere l'assegno cioè il 75%;
- che la parte ricorrente in data 06.05.2024 depositava atto di contestazione parziale;
- che veniva depositato il presente ricorso in quanto la relazione del CTU era oggetto di rilievi e critiche con riferimento alle patologie che affliggevano la ricorrente;
in particolare non erano state correttamente valutate la pregressa tiroidectomia totale, linfoadenectomia per Ca, disturbi ormonali, cifosi dorsale, discopatia con protrusioni discali, cefalea occipitale, stato ansioso-depressivo, ipertensione arteriosa, e che dette patologie incidevano sulle condizioni ritenute necessarie per ottenere l'assegno mensile di assistenza
Concludeva come sopra.
Si costituiva l' eccependo l'improponibilità del ricorso in quanto non era possibile CP_1 verificare la tempestività dell'opposizione; l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
nel merito deduceva la infondatezza della pretesa.
Nominato un CTU, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza.
La parte ricorrente in data 06.05.2024 ha depositato la contestazione con riferimento al mancato riconoscimento dei benefici richiesti, come appare dalla consolle del giudice, ed in data 04.06.2024 ha iscritto il presente procedimento, per cui il ricorso è tempestivo.
La ricorrente assumeva come motivo posto a base della opposizione la non adeguata valutazione delle patologie indicate specificamente contestando la perizia soprattutto con riguardo alle patologie che conferiscono nell'impossibilità del normale svolgimento da parte della stessa delle attività quotidiane e di relazione sociale, con ripercussioni delle stesse menomazioni sulla specifica capacità lavorativa del soggetto.
Pertanto, si ritiene che i motivi di opposizione siano specificati ed il ricorso sia ammissibile.
Per quanto attiene la pretesa, si chiede l'accertamento dell'invalidità necessaria per l'assegno
Il CTU del presente procedimento ha concluso affermando che: “Né alla data di presentazione della domanda amministrativa né in altra epoca successiva la Sig.ra
si trova nelle condizioni previste dall'art 13 L. 118/71 e successive Parte_1 modifiche, per il diritto all'assegno mensile di assistenza” riconoscendole un grado di invalidità pari al 67%.
Si ritiene che la perizia sia immune da vizi logici e debba essere condivisa da questo giudice.
Dichiara le spese di lite irripetibili stante la dichiarazione reddituale art. 152 disp. att. cpc.
Si pongono a carico dell' le spese di CTU. CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
- rigetta il ricorso per insussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per i benefici richiesti;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato atto.
Roma, 11.03.2025
Il Giudice
(La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'Addetto all'Ufficio per il Processo Dott. Lorenzo Maria Gatta).