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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/07/2025, n. 3294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3294 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa RA Bruno Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 15354/2023 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Titone Patrizia); Parte_1
CONTRO
, nata nella Federazione Russa il 18/06/1982 (con l'avv. Pizzi Giorgia Controparte_1
e l'avv. Ruffino Aldo);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso).
Conclusioni: vedi note scritte per l'udienza cartolare del 16/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, , premesso che dalla Parte_1 relazione affettiva con è nata - a Palermo il 09/12/2015 – la figlia Controparte_1
, e rilevato che con provvedimento del Tribunale di Palermo del Persona_1
09/10/2020 e del 25/07/2022 sono state stabilite le condizioni di affidamento, visita e mantenimento della minore, ha chiesto la parziale modifica dei provvedimenti vigenti.
In particolare, con decreto del 09/10/2020 (procedimento n. 27/2020 R.G.), il
Tribunale di Palermo ha disposto: l'affidamento condiviso di RA con domicilio prevalente presso l'abitazione materna, la regolamentazione degli incontri tra la minore e il padre e l'onere dello stesso di versare mensilmente alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 1.500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore.
Successivamente, nel procedimento n. 11786/2021 R.G. introdotto dal le parti Pt_1
hanno raggiunto un accordo per la modifica delle superiori condizioni, omologato dal
Tribunale di Palermo con decreto del 25/07/2022, prevedendo la fruizione del 100% dell'Assegno Unico Universale da parte della e una nuova regolazione del CP_1
regime di incontri padre-figlia.
Il ricorrente, nel corso dell'odierno giudizio, ha chiesto: l'adozione di ogni misura idonea a tutelare la minore con riferimento all'affidamento e al collocamento della stessa, di stabilire che il padre possa tenere con sé la figlia tutte le volte in cui si recherà
a Palermo e per tutti i periodi festivi, con facoltà di portarla all'estero ove egli è impegnato per ragioni di lavoro;
in caso di collocazione della figlia presso i nonni paterni, di stabilire un regime di frequentazione madre-figlia e, conseguentemente, statuire l'onere dello stesso di versare il contributo mensile al mantenimento della minore in favore dei nonni paterni, oltre alle spese straordinarie a proprio carico nella misura del 100%, o, in subordine, in caso di conferma del domicilio pervalente della minore presso la madre, con stretto monitoraggio dei Servizi, di confermare le statuizioni economiche allo stato vigenti.
A sostegno delle proprie richieste, ha rappresentato che la non si Pt_1 CP_1
prenderebbe adeguatamente cura della figlia e avrebbe mostrato nel tempo disinteresse nei suoi confronti.
Ha, poi, precisato di avere assunto una baby sitter, la quale lo avrebbe informato di tenere con sé la bambina oltre i tempi pattuiti e che, in alcune occasioni, RA sarebbe rimasta anche a dormire presso di lei, poiché la madre si sarebbe presentata in stato di ebbrezza.
Ha, poi, dedotto che la figlia risulterebbe spesso assente da scuola ed avrebbe un pessimo rendimento scolastico, non svolgendo i compiti assegnati.
Il ha, inoltre, rappresentato che, lavorando all'estero, i proprio genitori Pt_1
sarebbero disponibili ad occuparsi della nipote presso la propria abitazione sita in
Catagirone (CT), godendo entrambi di buona salute e svolgendo ancora le rispettive professioni.
2. Si è costituita in giudizio , la quale ha contestato quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e si è opposta all'accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente, negando la sussistenza dei presupposti per la modifica delle condizioni già stabilite dal Tribunale di Palermo.
La resistente, invero, ha precisato che tutte le circostanze dedotte dal non Pt_1
hanno mai trovato un riscontro probatorio nelle relazioni redatte dai Servizi sociali incaricati nei precedenti giudizi.
La resistente ha, in particolare, specificamente contestato quanto riportato dal ricorrente relativamente al pernottamento della minore presso la baby sitter, precisando di non essersi mai presentata in stato di ebbrezza.
Relativamente all'andamento scolastico della minore, ha dedotto che CP_1
RA frequenta regolarmente la scuola e svolge attività di doposcuola, che lo stesso contribuisce a pagare mensilmente. Pt_1
Ha quindi chiesto il rigetto della domanda e la conferma delle condizioni vigenti.
In corso di causa il rappresentando che la minore sarebbe stata aggredita del Pt_1 nuovo compagno della madre, ha sollecitato l'affidamento esclusivo al padre della minore, rimettendosi al Tribunale in ordine ad una eventuale pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre.
4. Nel corso del giudizio è stata nominata curatrice speciale della minore l'avv.
Francesca Salvia, che si è costituita con comparsa depositata il 03/12/2024.
5. All'esito dell'acquisizione delle relazioni trasmesse dai Servizi incaricati (Servizi
Sociali del Comune di Carini (PA) e Controparte_2
) e dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio psicologica
[...] la causa è stata posta in decisione.
*****
6. Tanto premesso, la domanda appare meritevole di accoglimento, nei limiti in seguito specificati.
Invero, con riferimento all'individuazione dei presupposti per la modifica dei provvedimenti relativi ai figli minori, va evidenziato che al fine di ottenere la modifica delle statuizioni contenute nei provvedimenti adottati dal Tribunale è necessaria la sussistenza di “giustificati motivi”, i quali, per costante giurisprudenza, “sono ravvisabili solo in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in cui era stata emessa la sentenza
o stipulati gli accordi, con la conseguenza che esulano totalmente i fatti preesistenti, ancorché non valutati in quella sede” (tra le più recenti, v. Cass. n. 17885/2023; Cass. n.
13067/2022; v. anche Cass. n. 11488/2008).
Orbene, come per le analoghe statuizioni pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, anche il provvedimento che dispone la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei riguardi dei figli nati fuori dal matrimonio – sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti - presuppone l'accertamento della sopravvenuta modifica delle condizioni e della loro idoneità a mutare il pregresso assetto.
Ne consegue che occorre verificare se siano effettivamente sopraggiunte circostanze modificative dell'assetto previgente delle parti, sulla cui base sono state dettate le precedenti statuizioni.
Cio posto, nel caso in esame, occorre esaminare in primo luogo gli esiti a cui è pervenuto il consulente nominato.
In particolare, secondo il ctu, quello che emerge all'esito dalle operazioni peritali è una situazione di forte conflittualità tra i genitori di RA, che ha un impatto evidente sul benessere emotivo della bambina. Entrambi i genitori sembrano essere coinvolti in un circolo vizioso di accuse reciproche, sfiducia e malintesi che alimentano la tensione. La bambina appare coinvolta nei conflitti tra i genitori, con situazioni che potrebbero influire sul suo stato psicologico, come l'ansia, i problemi alimentari e la difficoltà nel rapportarsi con entrambi.
Un aspetto particolarmente preoccupante è il fatto che i genitori sembrano non riuscire a comunicare in modo efficace e civile, esponendo la figlia a discussioni e a contenuti inappropriati per la sua età. Ciò potrebbe contribuire al suo malessere, poiché i bambini sono particolarmente sensibili alle dinamiche familiari” (cfr. relazione dott.ssa
Maria Tiziana Salvia, depositata in data 19/05/2025, in atti).
Il Consulente nominato ha anche evidenziato che: “La gestione della situazione da parte di entrambi i genitori è molto polarizzata: la signora sembra evitare la comunicazione CP_1 diretta con l'ex compagno per timore di possibili conseguenze legali, mentre il signor Pt_1 sembra manifestare una diffidenza costante verso la madre della bambina, con un focus sulle sue abitudini di vita e sul benessere della figlia.”; “Entrambi hanno trasmesso alla piccola
RA le proprie paure e tensioni, rendendola edotta anche di possibili rischi. La sfiducia reciproca, le preoccupazioni e le ansie provate dai genitori sembrano essere tra le principali cause del malessere di RA. (..)
Quanto alle condizioni psico-fisiche della minore, la CTU ha rilevato che “Nonostante la sofferenza legata ai conflitti genitoriali, RA presenta un modello di attaccamento sicuro.
Dimostra fiducia nel fatto che il genitore (caregiver) sarà disponibile, sensibile e di aiuto in situazioni avverse o spaventose. […] L'incontro con i maestri della scuola frequentata dalla minore, oltre a confermare la presenza delle “crisi d'ansia”, conferma un livello di apprendimento della minore di livello nettamente inferiore alla classe frequentata;
la maggior parte dei maestri asserisce che la minore presenta competenze didattiche di una bimba di prima
-seconda elementare anziché di quarta elementare. I maestri riferiscono che la piccola RA racconta anche ad alcuni di loro l'episodio legato all'attuale fidanzato della madre. […] La piccola RA al rientro dal primo viaggio a Dubai espone tutte le cose esperite mentre era con il padre sottolineandone la positività e il giovamento provato. Altresì sottolinea gli aspetti negativi dello stare con la madre raccontando che quest'ultima tende a lasciarla in un posto o in un altro per poter uscire con il fidanzato. Si apprende inoltre che, al rientro a Palermo, la minore non ha voluto pernottare con la madre, preferendo dormire con il padre nel B&B da lui prenotato. La piccola RA esprime il desiderio di ritornare a Dubai con il padre.
In generale, RA appare più serena e disponibile all'interazione con il padre rispetto a quanto osservato con la madre. A differenza dell'interazione con la madre, RA non manifesta atteggiamenti di superiorità o di esclusione, ma sembra invece cercare nel padre un partner di gioco attivo e divertente. In generale, la relazione padre-figlia si distingue per affetto ed equilibrio tra guida e indipendenza;
mentre la relazione con la madre appare caratterizzata da un atteggiamento critico, di tensione e controllo” (cfr. relazione dott.ssa Maria Tiziana
Salvia, cit.).
La CTU ha, poi, concluso affermando “Alla luce di quanto fin qui evidenziato la scrivente si esprime per un affido condiviso suggerendo che i signori – vengano Pt_1 CP_1 coadiuvati nell'esercizio della loro bigenitorialità da un coordinatore genitoriale che li aiuti a comunicare in modo funzionale mettendo al centro il benessere della minore.”; e, ancora, “Alla luce di quanto fino ad ora delineato sembri altresì che l'ambiente ricreato dal padre dia allo stato attuale alla piccola RA maggiore serenità. La minore più volte esprime la propria preferenza per il contesto paterno, sottolineandone le caratteristiche positive e i benefici esperiti.
Si auspica per tale motivo che la piccola venga collocata presso il padre” (cfr. relazione dott.ssa
Maria Tiziana Salvia, cit.).
Le conclusioni cui è pervenuta la consulente devono essere integralmente condivise giacché non contraddette da alcun ulteriore elemento istruttorio di segno opposto.
In particolare, l'analisi delle competenze genitoriali effettuato dalla consulente ha analizatto le capacità dei due genitori di dare cure adeguate ai bisogni della minore, di riconoscere le sue necessità affettive, di offrire contenimento e regolazione degli stati d'animo, ma anche di dare limiti e regole.
La c.t.u., peraltro, ha risposto in maniera puntuale ai rilievi formulati da parte resistente, per cui non appare necessario, anche alla luce dei chiarimenti resi, il richiamo sollecitato dalla resistente.
Lo stesso curatore speciale della minore, con note scritte depositate in data
15/06/2025, tenuto conto anche della volontà della minore, ha pienamente condiviso le risultanze cui è pervenuta la c.t.u.
In particolare, come riferito dal curatore: “Dalle risultanze emerse e dal tenore degli scritti difensivi delle parti in causa, è dato constatare che l'elevata conflittualità tra le parti, nonostante il tempo trascorso dalla separazione, non accenna a diminuire, con tutte le refluenze negative sul comportamento e sulla psiche di RA, la quale ha manifestato chiari segni di disagio psico fisico. (…)
La scrivente, nella su riferita qualità, condivide le risultanze cui è pervenuta la CTU ovverosia
l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori e la previsione del suo collocamento principale presso l'abitazione del padre a Dubai, posto che il sig. sembrerebbe il genitore Pt_1 più normativo, in grado di guidarla, sostenerla e di impartire regole (…) (vedi note di trattazione scritta per l'udienza del 16 giugno 2025).
Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, non vi è ragione di discostarsi dal modello legale di affidamento condiviso, prospettato quale situazione maggiormente rispondente all'interesse della minore.
Invero, le norme introdotte con la legge 54/2006 hanno profondamente modificato il regime di affidamento dei figli, imponendo l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento ad un genitore l'eccezione, possibile solo in presenza di determinati presupposti;
in altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguente esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Nella specie, non sono emersi elementi che possano indurre a ritenere pregiudizievole per la minore l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Al contrario, alla luce dei accertamenti effettuati e del malessere della minore sperimentato nell'ambiente materno e tenendo conto in primo luogo della volontà espressa dalla stessa RA, pare opportuno, allo stato, disporne la collocazione presso il padre, allo stato residente a [...].
I Servizi Sociali del Comune di Cinisi, da ultimo, con nota di aggiornamento del
03/03/2025 hanno riferito: “[…] la permanenza di RA a Dubai si protrae, dietro comune decisione degli ex coniugi. La madre riferisce di sentire la figlia serena e contenta di trascorrere del tempo col padre, mostra alla scrivente fotografie che la ritraggono a cavallo e alla scoperta di luoghi d'interesse, asserendo che RA si trova al momento nel “suo mondo ideale”(…)
Per quanto sopra descritto, non sembrano ad oggi insistere situazioni di pregiudizio della minore, la quale sembra aver ritrovato uno stato di benessere e di nuovo equilibrio emotivo.”
(cfr. relazione, in atti).
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la parziale modifica del provvedimento emesso dal Tribunale in data
09/10/2020 come modificato con decreto del 25/07/2022, confermando l'affidamento condiviso della minore RA ad entrambi i genitori, e disponendo che la stessa abbia domicilio prevalente presso il padre in conformità alle risultanze della c.t.u., attribuendo al genitore collocatario il potere di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti la figlia, onde scongiurare in radice il rischio di paralisi o ritardo nella adozione delle decisioni sul punto.
Con riferimento poi al regime di frequentazione con la madre, il c.t.u. ha sottolineato
“l'importanza per la piccola RA di avere un rapporto continuo e costante con entrambi i genitori. Suggerisce per tale motivo che la minore possa sentire la madre almeno una volta al giorno in video-chiamata e che venga favorito l'incontro con quest'ultima almeno una volta ogni due mesi. Tutte le volte che il signor sarà impegnato in viaggi lunghi sarà sua cura Pt_1 accompagnare la piccola RA dalla madre compatibilmente con gli impegni scolastici nel frattempo generati dalla minore. La minore trascorrerà con la madre una festività si e una no, in alternanza con il padre” (cfr. relazione dott.ssa Maria Tiziana Salvia, pagg. 58-59)
Alla luce delle risultanze della c.t.u. dunque e della distanza tra i luoghi di residenza di entrambe le parti, si reputa opportuno prevedere che il regime di incontri tra la madre e la minore sia articolato come suggerito dalla consulente nominata.
La madre avrà, dunque, la facolta di sentire la minore almeno una volta al giorno in video-chiamata e potrà incontare la minore almeno ogni due mesi, con spese di viaggio a carico del ricorrente.
La madre avrà, altresì, la facoltà di tenere la minore:
- durante tutte le festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni;
- per 30 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti entro il 31 maggio, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- il compleanno della bambina sarà festeggiato congiuntamente da entrambi i genitori;
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia minore.
Va precisato, poi, che le parti non hanno manifestato il consenso ad avvalersi di un coordinatore genitoriale, pure suggerito dal consulente nominato.
Invero, secondo il ctu, “i due genitori devono riuscire a spezzare il circolo vizioso di accuse reciproche, sfiducia e malintesi che alimentano la tensione che si ripercuote sulla minore e stabilire un piano che tuteli il diritto della bambina a mantenere un legame con entrambi i genitori. La piccola RA ha bisogno di stabilità e serenità” (cfr. relazione cit.).
Per tale ragione, alla luce della conflittualità emersa, entrambi i genitori vanno invitati ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, anche al fine di favorire una maggiore collaborazione degli stessi nell'interesse del minore RA.
8. In ordine alle disposizioni di contenuto economico, consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della minore presso il padre la revoca dell'obbligo posto a carico di quest'ultimo di corrispondere mensilmente in favore dell un CP_1
contributo al mantenimento per la figlia, con decorrenza come richiesto da luglio 2025.
Nel caso in esame, inoltre, è emerso che non svolge attività lavorativa CP_1
stabile.
Invero, alla luce della scarna produzione documentale, tenuto conto delle allegate condizioni reddituali e patrimoniali delle parti e dei tempi di permanenza della figlia presso il padre, appare opportuno prevedere l'obbligo a carico della resistente di versare al ricorrente la somma di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore RA.
La resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
9. Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, va disposta l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
Va, altresì, posto a carico delle parti, in solido, il pagamento dei compensi spettanti al
Curatore speciale del minore, Avv. Francesca Salvia, che si liquida in complessivi €
3.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da versare in favore dell'Erario.
Le spese di ctu vanno poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Palermo del 09/10/2020, come successivamente modificato con decreto del 25/07/2022, così provvede:
- conferma l'affido condiviso della minore , nata a [...] il Persona_1
09/12/2015, ad entrambi i genitori, con le modalità indicate in parte motiva;
- dispone che la minore abbia dimora prevalente presso il padre, allo Persona_1
stato residente all'estero, con facoltà per la madre di vederla e tenerla con sé secondo le modalità indicate in parte motiva;
- revoca l'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento per la figlia posto a carico di in favore della resistente;
Parte_1
- dispone l'obbligo a carico di di versare mensilmente, entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese, a la somma di € 150,00, rivalutabile secondo gli indici Parte_1
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore della coppia Per_1
, nata Palermo il 09/12/2015, oltre al 50% delle spese straordinarie;
[...]
- invita entrambe le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità anche al fine di favorire una maggiore collaborazione nell'interesse della minore
RA;
- pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti, in solido tra loro;
- dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, ponendo a carico delle parti in solido il pagamento dei compensi spettanti al Curatore speciale del minore,
Avv. Francesca Salvia, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da versare in favore dell'Erario.
Manda alla cancelleria per gli adepimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa RA Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa RA Bruno Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 15354/2023 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Titone Patrizia); Parte_1
CONTRO
, nata nella Federazione Russa il 18/06/1982 (con l'avv. Pizzi Giorgia Controparte_1
e l'avv. Ruffino Aldo);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso).
Conclusioni: vedi note scritte per l'udienza cartolare del 16/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, , premesso che dalla Parte_1 relazione affettiva con è nata - a Palermo il 09/12/2015 – la figlia Controparte_1
, e rilevato che con provvedimento del Tribunale di Palermo del Persona_1
09/10/2020 e del 25/07/2022 sono state stabilite le condizioni di affidamento, visita e mantenimento della minore, ha chiesto la parziale modifica dei provvedimenti vigenti.
In particolare, con decreto del 09/10/2020 (procedimento n. 27/2020 R.G.), il
Tribunale di Palermo ha disposto: l'affidamento condiviso di RA con domicilio prevalente presso l'abitazione materna, la regolamentazione degli incontri tra la minore e il padre e l'onere dello stesso di versare mensilmente alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 1.500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore.
Successivamente, nel procedimento n. 11786/2021 R.G. introdotto dal le parti Pt_1
hanno raggiunto un accordo per la modifica delle superiori condizioni, omologato dal
Tribunale di Palermo con decreto del 25/07/2022, prevedendo la fruizione del 100% dell'Assegno Unico Universale da parte della e una nuova regolazione del CP_1
regime di incontri padre-figlia.
Il ricorrente, nel corso dell'odierno giudizio, ha chiesto: l'adozione di ogni misura idonea a tutelare la minore con riferimento all'affidamento e al collocamento della stessa, di stabilire che il padre possa tenere con sé la figlia tutte le volte in cui si recherà
a Palermo e per tutti i periodi festivi, con facoltà di portarla all'estero ove egli è impegnato per ragioni di lavoro;
in caso di collocazione della figlia presso i nonni paterni, di stabilire un regime di frequentazione madre-figlia e, conseguentemente, statuire l'onere dello stesso di versare il contributo mensile al mantenimento della minore in favore dei nonni paterni, oltre alle spese straordinarie a proprio carico nella misura del 100%, o, in subordine, in caso di conferma del domicilio pervalente della minore presso la madre, con stretto monitoraggio dei Servizi, di confermare le statuizioni economiche allo stato vigenti.
A sostegno delle proprie richieste, ha rappresentato che la non si Pt_1 CP_1
prenderebbe adeguatamente cura della figlia e avrebbe mostrato nel tempo disinteresse nei suoi confronti.
Ha, poi, precisato di avere assunto una baby sitter, la quale lo avrebbe informato di tenere con sé la bambina oltre i tempi pattuiti e che, in alcune occasioni, RA sarebbe rimasta anche a dormire presso di lei, poiché la madre si sarebbe presentata in stato di ebbrezza.
Ha, poi, dedotto che la figlia risulterebbe spesso assente da scuola ed avrebbe un pessimo rendimento scolastico, non svolgendo i compiti assegnati.
Il ha, inoltre, rappresentato che, lavorando all'estero, i proprio genitori Pt_1
sarebbero disponibili ad occuparsi della nipote presso la propria abitazione sita in
Catagirone (CT), godendo entrambi di buona salute e svolgendo ancora le rispettive professioni.
2. Si è costituita in giudizio , la quale ha contestato quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e si è opposta all'accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente, negando la sussistenza dei presupposti per la modifica delle condizioni già stabilite dal Tribunale di Palermo.
La resistente, invero, ha precisato che tutte le circostanze dedotte dal non Pt_1
hanno mai trovato un riscontro probatorio nelle relazioni redatte dai Servizi sociali incaricati nei precedenti giudizi.
La resistente ha, in particolare, specificamente contestato quanto riportato dal ricorrente relativamente al pernottamento della minore presso la baby sitter, precisando di non essersi mai presentata in stato di ebbrezza.
Relativamente all'andamento scolastico della minore, ha dedotto che CP_1
RA frequenta regolarmente la scuola e svolge attività di doposcuola, che lo stesso contribuisce a pagare mensilmente. Pt_1
Ha quindi chiesto il rigetto della domanda e la conferma delle condizioni vigenti.
In corso di causa il rappresentando che la minore sarebbe stata aggredita del Pt_1 nuovo compagno della madre, ha sollecitato l'affidamento esclusivo al padre della minore, rimettendosi al Tribunale in ordine ad una eventuale pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre.
4. Nel corso del giudizio è stata nominata curatrice speciale della minore l'avv.
Francesca Salvia, che si è costituita con comparsa depositata il 03/12/2024.
5. All'esito dell'acquisizione delle relazioni trasmesse dai Servizi incaricati (Servizi
Sociali del Comune di Carini (PA) e Controparte_2
) e dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio psicologica
[...] la causa è stata posta in decisione.
*****
6. Tanto premesso, la domanda appare meritevole di accoglimento, nei limiti in seguito specificati.
Invero, con riferimento all'individuazione dei presupposti per la modifica dei provvedimenti relativi ai figli minori, va evidenziato che al fine di ottenere la modifica delle statuizioni contenute nei provvedimenti adottati dal Tribunale è necessaria la sussistenza di “giustificati motivi”, i quali, per costante giurisprudenza, “sono ravvisabili solo in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in cui era stata emessa la sentenza
o stipulati gli accordi, con la conseguenza che esulano totalmente i fatti preesistenti, ancorché non valutati in quella sede” (tra le più recenti, v. Cass. n. 17885/2023; Cass. n.
13067/2022; v. anche Cass. n. 11488/2008).
Orbene, come per le analoghe statuizioni pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, anche il provvedimento che dispone la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei riguardi dei figli nati fuori dal matrimonio – sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti - presuppone l'accertamento della sopravvenuta modifica delle condizioni e della loro idoneità a mutare il pregresso assetto.
Ne consegue che occorre verificare se siano effettivamente sopraggiunte circostanze modificative dell'assetto previgente delle parti, sulla cui base sono state dettate le precedenti statuizioni.
Cio posto, nel caso in esame, occorre esaminare in primo luogo gli esiti a cui è pervenuto il consulente nominato.
In particolare, secondo il ctu, quello che emerge all'esito dalle operazioni peritali è una situazione di forte conflittualità tra i genitori di RA, che ha un impatto evidente sul benessere emotivo della bambina. Entrambi i genitori sembrano essere coinvolti in un circolo vizioso di accuse reciproche, sfiducia e malintesi che alimentano la tensione. La bambina appare coinvolta nei conflitti tra i genitori, con situazioni che potrebbero influire sul suo stato psicologico, come l'ansia, i problemi alimentari e la difficoltà nel rapportarsi con entrambi.
Un aspetto particolarmente preoccupante è il fatto che i genitori sembrano non riuscire a comunicare in modo efficace e civile, esponendo la figlia a discussioni e a contenuti inappropriati per la sua età. Ciò potrebbe contribuire al suo malessere, poiché i bambini sono particolarmente sensibili alle dinamiche familiari” (cfr. relazione dott.ssa
Maria Tiziana Salvia, depositata in data 19/05/2025, in atti).
Il Consulente nominato ha anche evidenziato che: “La gestione della situazione da parte di entrambi i genitori è molto polarizzata: la signora sembra evitare la comunicazione CP_1 diretta con l'ex compagno per timore di possibili conseguenze legali, mentre il signor Pt_1 sembra manifestare una diffidenza costante verso la madre della bambina, con un focus sulle sue abitudini di vita e sul benessere della figlia.”; “Entrambi hanno trasmesso alla piccola
RA le proprie paure e tensioni, rendendola edotta anche di possibili rischi. La sfiducia reciproca, le preoccupazioni e le ansie provate dai genitori sembrano essere tra le principali cause del malessere di RA. (..)
Quanto alle condizioni psico-fisiche della minore, la CTU ha rilevato che “Nonostante la sofferenza legata ai conflitti genitoriali, RA presenta un modello di attaccamento sicuro.
Dimostra fiducia nel fatto che il genitore (caregiver) sarà disponibile, sensibile e di aiuto in situazioni avverse o spaventose. […] L'incontro con i maestri della scuola frequentata dalla minore, oltre a confermare la presenza delle “crisi d'ansia”, conferma un livello di apprendimento della minore di livello nettamente inferiore alla classe frequentata;
la maggior parte dei maestri asserisce che la minore presenta competenze didattiche di una bimba di prima
-seconda elementare anziché di quarta elementare. I maestri riferiscono che la piccola RA racconta anche ad alcuni di loro l'episodio legato all'attuale fidanzato della madre. […] La piccola RA al rientro dal primo viaggio a Dubai espone tutte le cose esperite mentre era con il padre sottolineandone la positività e il giovamento provato. Altresì sottolinea gli aspetti negativi dello stare con la madre raccontando che quest'ultima tende a lasciarla in un posto o in un altro per poter uscire con il fidanzato. Si apprende inoltre che, al rientro a Palermo, la minore non ha voluto pernottare con la madre, preferendo dormire con il padre nel B&B da lui prenotato. La piccola RA esprime il desiderio di ritornare a Dubai con il padre.
In generale, RA appare più serena e disponibile all'interazione con il padre rispetto a quanto osservato con la madre. A differenza dell'interazione con la madre, RA non manifesta atteggiamenti di superiorità o di esclusione, ma sembra invece cercare nel padre un partner di gioco attivo e divertente. In generale, la relazione padre-figlia si distingue per affetto ed equilibrio tra guida e indipendenza;
mentre la relazione con la madre appare caratterizzata da un atteggiamento critico, di tensione e controllo” (cfr. relazione dott.ssa Maria Tiziana
Salvia, cit.).
La CTU ha, poi, concluso affermando “Alla luce di quanto fin qui evidenziato la scrivente si esprime per un affido condiviso suggerendo che i signori – vengano Pt_1 CP_1 coadiuvati nell'esercizio della loro bigenitorialità da un coordinatore genitoriale che li aiuti a comunicare in modo funzionale mettendo al centro il benessere della minore.”; e, ancora, “Alla luce di quanto fino ad ora delineato sembri altresì che l'ambiente ricreato dal padre dia allo stato attuale alla piccola RA maggiore serenità. La minore più volte esprime la propria preferenza per il contesto paterno, sottolineandone le caratteristiche positive e i benefici esperiti.
Si auspica per tale motivo che la piccola venga collocata presso il padre” (cfr. relazione dott.ssa
Maria Tiziana Salvia, cit.).
Le conclusioni cui è pervenuta la consulente devono essere integralmente condivise giacché non contraddette da alcun ulteriore elemento istruttorio di segno opposto.
In particolare, l'analisi delle competenze genitoriali effettuato dalla consulente ha analizatto le capacità dei due genitori di dare cure adeguate ai bisogni della minore, di riconoscere le sue necessità affettive, di offrire contenimento e regolazione degli stati d'animo, ma anche di dare limiti e regole.
La c.t.u., peraltro, ha risposto in maniera puntuale ai rilievi formulati da parte resistente, per cui non appare necessario, anche alla luce dei chiarimenti resi, il richiamo sollecitato dalla resistente.
Lo stesso curatore speciale della minore, con note scritte depositate in data
15/06/2025, tenuto conto anche della volontà della minore, ha pienamente condiviso le risultanze cui è pervenuta la c.t.u.
In particolare, come riferito dal curatore: “Dalle risultanze emerse e dal tenore degli scritti difensivi delle parti in causa, è dato constatare che l'elevata conflittualità tra le parti, nonostante il tempo trascorso dalla separazione, non accenna a diminuire, con tutte le refluenze negative sul comportamento e sulla psiche di RA, la quale ha manifestato chiari segni di disagio psico fisico. (…)
La scrivente, nella su riferita qualità, condivide le risultanze cui è pervenuta la CTU ovverosia
l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori e la previsione del suo collocamento principale presso l'abitazione del padre a Dubai, posto che il sig. sembrerebbe il genitore Pt_1 più normativo, in grado di guidarla, sostenerla e di impartire regole (…) (vedi note di trattazione scritta per l'udienza del 16 giugno 2025).
Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, non vi è ragione di discostarsi dal modello legale di affidamento condiviso, prospettato quale situazione maggiormente rispondente all'interesse della minore.
Invero, le norme introdotte con la legge 54/2006 hanno profondamente modificato il regime di affidamento dei figli, imponendo l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento ad un genitore l'eccezione, possibile solo in presenza di determinati presupposti;
in altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguente esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Nella specie, non sono emersi elementi che possano indurre a ritenere pregiudizievole per la minore l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Al contrario, alla luce dei accertamenti effettuati e del malessere della minore sperimentato nell'ambiente materno e tenendo conto in primo luogo della volontà espressa dalla stessa RA, pare opportuno, allo stato, disporne la collocazione presso il padre, allo stato residente a [...].
I Servizi Sociali del Comune di Cinisi, da ultimo, con nota di aggiornamento del
03/03/2025 hanno riferito: “[…] la permanenza di RA a Dubai si protrae, dietro comune decisione degli ex coniugi. La madre riferisce di sentire la figlia serena e contenta di trascorrere del tempo col padre, mostra alla scrivente fotografie che la ritraggono a cavallo e alla scoperta di luoghi d'interesse, asserendo che RA si trova al momento nel “suo mondo ideale”(…)
Per quanto sopra descritto, non sembrano ad oggi insistere situazioni di pregiudizio della minore, la quale sembra aver ritrovato uno stato di benessere e di nuovo equilibrio emotivo.”
(cfr. relazione, in atti).
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la parziale modifica del provvedimento emesso dal Tribunale in data
09/10/2020 come modificato con decreto del 25/07/2022, confermando l'affidamento condiviso della minore RA ad entrambi i genitori, e disponendo che la stessa abbia domicilio prevalente presso il padre in conformità alle risultanze della c.t.u., attribuendo al genitore collocatario il potere di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti la figlia, onde scongiurare in radice il rischio di paralisi o ritardo nella adozione delle decisioni sul punto.
Con riferimento poi al regime di frequentazione con la madre, il c.t.u. ha sottolineato
“l'importanza per la piccola RA di avere un rapporto continuo e costante con entrambi i genitori. Suggerisce per tale motivo che la minore possa sentire la madre almeno una volta al giorno in video-chiamata e che venga favorito l'incontro con quest'ultima almeno una volta ogni due mesi. Tutte le volte che il signor sarà impegnato in viaggi lunghi sarà sua cura Pt_1 accompagnare la piccola RA dalla madre compatibilmente con gli impegni scolastici nel frattempo generati dalla minore. La minore trascorrerà con la madre una festività si e una no, in alternanza con il padre” (cfr. relazione dott.ssa Maria Tiziana Salvia, pagg. 58-59)
Alla luce delle risultanze della c.t.u. dunque e della distanza tra i luoghi di residenza di entrambe le parti, si reputa opportuno prevedere che il regime di incontri tra la madre e la minore sia articolato come suggerito dalla consulente nominata.
La madre avrà, dunque, la facolta di sentire la minore almeno una volta al giorno in video-chiamata e potrà incontare la minore almeno ogni due mesi, con spese di viaggio a carico del ricorrente.
La madre avrà, altresì, la facoltà di tenere la minore:
- durante tutte le festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni;
- per 30 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti entro il 31 maggio, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- il compleanno della bambina sarà festeggiato congiuntamente da entrambi i genitori;
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia minore.
Va precisato, poi, che le parti non hanno manifestato il consenso ad avvalersi di un coordinatore genitoriale, pure suggerito dal consulente nominato.
Invero, secondo il ctu, “i due genitori devono riuscire a spezzare il circolo vizioso di accuse reciproche, sfiducia e malintesi che alimentano la tensione che si ripercuote sulla minore e stabilire un piano che tuteli il diritto della bambina a mantenere un legame con entrambi i genitori. La piccola RA ha bisogno di stabilità e serenità” (cfr. relazione cit.).
Per tale ragione, alla luce della conflittualità emersa, entrambi i genitori vanno invitati ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, anche al fine di favorire una maggiore collaborazione degli stessi nell'interesse del minore RA.
8. In ordine alle disposizioni di contenuto economico, consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della minore presso il padre la revoca dell'obbligo posto a carico di quest'ultimo di corrispondere mensilmente in favore dell un CP_1
contributo al mantenimento per la figlia, con decorrenza come richiesto da luglio 2025.
Nel caso in esame, inoltre, è emerso che non svolge attività lavorativa CP_1
stabile.
Invero, alla luce della scarna produzione documentale, tenuto conto delle allegate condizioni reddituali e patrimoniali delle parti e dei tempi di permanenza della figlia presso il padre, appare opportuno prevedere l'obbligo a carico della resistente di versare al ricorrente la somma di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore RA.
La resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
9. Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, va disposta l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
Va, altresì, posto a carico delle parti, in solido, il pagamento dei compensi spettanti al
Curatore speciale del minore, Avv. Francesca Salvia, che si liquida in complessivi €
3.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da versare in favore dell'Erario.
Le spese di ctu vanno poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Palermo del 09/10/2020, come successivamente modificato con decreto del 25/07/2022, così provvede:
- conferma l'affido condiviso della minore , nata a [...] il Persona_1
09/12/2015, ad entrambi i genitori, con le modalità indicate in parte motiva;
- dispone che la minore abbia dimora prevalente presso il padre, allo Persona_1
stato residente all'estero, con facoltà per la madre di vederla e tenerla con sé secondo le modalità indicate in parte motiva;
- revoca l'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento per la figlia posto a carico di in favore della resistente;
Parte_1
- dispone l'obbligo a carico di di versare mensilmente, entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese, a la somma di € 150,00, rivalutabile secondo gli indici Parte_1
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore della coppia Per_1
, nata Palermo il 09/12/2015, oltre al 50% delle spese straordinarie;
[...]
- invita entrambe le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità anche al fine di favorire una maggiore collaborazione nell'interesse della minore
RA;
- pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti, in solido tra loro;
- dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, ponendo a carico delle parti in solido il pagamento dei compensi spettanti al Curatore speciale del minore,
Avv. Francesca Salvia, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da versare in favore dell'Erario.
Manda alla cancelleria per gli adepimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa RA Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.