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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/12/2024, n. 12544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12544 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella controversia iscritta al n. 36183/2023 R.G.
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
, rappresentati e difesi dall'avv. Graziano Italo Capitano e dall'avv.
[...]
Giovanni Faragasso per procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrenti -
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Ciabattari giusta procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: servizio mensa, buono pasto e risarcimento del danno. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 14 novembre 2023 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio l'azienda ospedaliera in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 esponendo:
- di prestare servizio ininterrottamente presso la resistente dall'anno 2015, taluni di loro quali dipendenti dell'azienda sanitaria resistente – e, altri, a essa funzionalmente assegnati –, con contratto di lavoro subordinato e mansioni di infermiere professionale;
- di svolgere un orario di lavoro articolato su turni, tra cui quello notturno, articolato dalle 20:45 alle 7:15 sino a febbraio 2016 e, per quanto di pertinenza con l'ambito di controversia, dalle ore 20:45 alle ore 8:00 nel periodo successivo;
- di avere svolto il servizio nel turno notturno, secondo il predetto orario, nel numero di giornate lavorative indicate in ricorso, come risulta dai cartellini di presenza rilasciati dall'azienda datrice di lavoro;
- di non aver fruito, nei suddetti turni, del servizio di mensa o sostitutivo a spese dell'azienda, sia per l'impossibilità di allontanarsi dai reparti, sia perché lo stesso non era fruibile in orari notturni, secondo il seguente prospetto:
- per il periodo 19 ottobre 2018 - 30 settembre 2023, Parte_1 per un totale di n. 243 buoni pasto;
- per il periodo 1 settembre 2019 - 30 settembre Parte_4
2023, per un totale di n. 248 buoni pasto;
- per il periodo 11 ottobre 2018 - 31 agosto 2023, per un Parte_2 totale di n. 335 buoni pasto;
- per il periodo 20 ottobre 2018 - 30 settembre 2023, Parte_3 per un totale di n. 328 buoni pasto;
- per il periodo 24 ottobre 2018 - 30 ottobre 2023, per Parte_9 un totale di n. 579 buoni pasto;
- per il periodo 24 ottobre giugno 2018 - 31 ottobre 2023, Parte_7 per un totale di n. 264 buoni pasto;
- per il periodo 24 ottobre 2018 - 30 ottobre Parte_6
2023, per un totale di n. 354 buoni pasto;
- per il periodo 24 ottobre 2018 - 30 settembre 2023, per Parte_8 un totale di n. 201 buoni pasto;
- per il periodo 1 novembre 2018 - 31 ottobre 2023, Parte_10 per un totale di n. 275 buoni pasto;
- di avere diritto, per contro, in base alla contrattazione collettiva di comparto, non derogabile a opera di un provvedimento unilaterale del datore di lavoro, alla corresponsione del controvalore dei buoni pasto maturati in costanza di rapporto, stante la pacifica istituzione del servizio mensa aziendale. Alla stregua di queste premesse, pertanto, previo accertamento del diritto a usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere in orario notturno, i ricorrenti hanno chiesto di condannare l Parte_11 al pagamento del controvalore monetario dei buoni pasto inerenti il turno notturno, così come calcolati nei singoli conteggi allegati al ricorso come parte integrante dello stesso, oltre accessori di legge. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'azienda sanitaria, contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto;
in particolare, premessa la prescrizione parziale dei crediti
2 azionati e l'assenza di prova sull'effettiva adibizione ai turni notturni dedotti, non ricorrerebbe un diritto al servizio di mensa per i dipendenti addetti ai turni notturni, come i ricorrenti, i quali potrebbero consumare la cena prima di prendere servizio e la colazione alla fine del turno, oppure fruire dei distributori automatici dislocati nella struttura ospedaliera;
in ogni caso la previsione del servizio mensa, comunque non sospeso in orario notturno, e l'erogazione del relativo buono pasto soggiacciono alle esigenze organizzative aziendali e, soprattutto, a quelle di bilancio, sicché in quest'ottica ne è stata prevista l'attribuzione non a tutti i dipendenti, ma ai soli addetti ai turni diurni. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e con prova orale.
Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, sul piano fattuale preme osservare che, premessa la pacifica sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, con le mansioni di infermiere professionale disimpegnate dai ricorrenti, contrariamente a quanto dedotto in memoria di costituzione, gli orari, i giorni di lavoro e i turni di servizio notturni svolti nel periodo oggetto di controversia, indicati in ricorso da ciascuno dei ricorrenti, sono comprovati dalle buste paga e, soprattutto, dai cartellini di presenza prodotti in giudizio (cfr. doc. nn. da 37 a 45 del ricorso). Priva di pregio è, sul punto, la contestazione della resistente in merito ai cartellini di presenza prodotti dai lavoratori, trattandosi di documentazione estratta dal programma gestionale aziendale, recante la data e l'orario di timbratura in entrata e in uscita di ogni dipendente, sì da indicare in modo esatto quali siano stati i turni notturni, di durata superiore alle 6 ore, nell'arco temporale mensile di riferimento. Posto che i documenti in questione contengono tutti i dati del rapporto e le indicazioni sugli orari lavorativi osservati giornalmente da ciascun lavoratore, in ordine alla documentazione prodotta non è stata censurata sotto qualche specifico e determinato la conformità all'originale della copia depositata in giudizio. Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, condiviso dal decidente, infatti, in base all'art. 2719 c.c. le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente, ovvero se non è espressamente disconosciuta;
a tal fine, è richiesto un disconoscimento effettuato in modo specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione
3 della genuinità della copia sotto un determinato profilo (cfr., da ultimo, Cass.
23 gennaio 2006, n. 1264). Di talché, la deduzione del datore di lavoro, che è pienamente a conoscenza tanto dei turni di servizio dei propri dipendenti, quanto delle eventuali caratteristiche specifiche che devono possedere i documenti aziendali certificativi delle prestazioni rese, si presenta non specifica e assiomatica, essendosi questi limitati a rappresentare che i documenti sarebbero “privi di qualsivoglia elemento di autenticità”. Si tratta, come è evidente, di una contestazione assolutamente generica, dovendo per contro il datore di lavoro allegare elementi di contestazione circostanziati, quali, ad esempio, la deduzione che in linea generale si tratti di documenti non riconducibili all'azienda - che non rilascia cartellini di presenza
-, oppure che detti cartellini debbano recare qualche specifico elemento identificativo che manca in quelli prodotti dai lavoratori, o, ancora, che i documenti prodotti siano stati alterati sotto qualche profilo e non corrispondano a quelli presenti in azienda, o altri di simile tenore. In assenza di ciò, in definitiva, può dirsi accertato in modo pieno che i ricorrenti abbiano lavorato nei turni notturni dagli stessi allegati nell'atto introduttivo del giudizio e comprovati dalla documentazione prodotta.
2.1 Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione, che secondo la tesi difensiva dell'azienda sarebbe maturata, sia pure solo parzialmente, con riferimento ai crediti azionati per il periodo antecedente a un quinquennio dall'atto interruttivo consistente nella notifica del ricorso, avvenuta il 6 dicembre 2023. Per contro, emerge dagli atti di causa che i ricorrenti hanno trasmesso via pec varie diffide nei confronti dell'azienda resistente, specificamente nelle date del 22 settembre 2023, 10 ottobre 2023, 18 ottobre 2023, 19 ottobre 2023, 23 ottobre 2023 e 31 ottobre 2023, con le quali è stato rivendicato il diritto al buono pasto per il periodo pregresso, così interrompendo in corso della prescrizione (cfr. doc. n. 34 del ricorso). E infatti, con i predetti atti di costituzione in mora è stata chiaramente esplicitata la pretesa alla corresponsione del buono pasto, sì da manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del datore di lavoro. Posto che ciascun lavoratore ha rivendicato in questo procedimento soltanto i crediti maturati nel quinquennio precedente ogni atto interruttivo compiuto – sicché rivendicando ognuno un periodo sia pure parzialmente diverso dagli altri – a prescindere dalla natura dell'azione proposta, se sia cioè qualificabile come retributiva, ovvero risarcitoria, non è, in ogni caso, decorso il periodo quinquennale stabilito dall'art. 2948 c.c. e l'eccezione è infondata con riguardo a tutte le pretese azionate dai lavoratori.
4 3. Nel merito, fermo restando che l'istituzione o meno del servizio mensa, in via diretta o con modalità sostitutive, rientra nelle scelte organizzative aziendali discrezionali e insindacabili, la normativa che regola la fattispecie controversa è, tuttora, il CCNL Sanità sottoscritto il 20 settembre 2001, il cui art. 29 stabilisce che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”. Tale disposizione contrattuale è stata modificata dall'art. 4 del CCNL Sanità sottoscritto il 31 luglio 2009, il quale ha disposto che “
1. L'art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20.09.2001 è così modificato: “1. Le aziende in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nella autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”. L'art. 29 comma 4 del CCNL integrativo del 20.09.2001 è così modificato: “4. Le Regioni sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di 1/5 del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. La vigenza attuale di queste disposizioni si ricava, invero, dalla previsione contenuta nell'art. 99 del CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 21 maggio 2018, a norma del quale “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le e gli Enti del presente comparto della Sanità CP_1 continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti alle disapplicazioni o in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti nonché con le
5 previsioni del presente CCNL”, che non contempla previsioni in ordine alla disciplina del servizio mensa.
4. Sulla base di detto quadro di riferimento, preme anzitutto osservare che la questione interpretativa circa la possibilità da parte del datore di lavoro, sulla base di proprie disposizioni organizzative, di comprimere o elidere il diritto al buono pasto sostitutivo in favore dei dipendenti che lavorino con un orario superiore alle sei ore continuative in presenza di un servizio mensa istituito dalla parte datoriale – come nel caso degli odierni ricorrenti – è stata di recente composta dalla Corte di legittimità, con due successive pronunce, le cui considerazioni si condividono pienamente e che vale la pena richiamare, anche per le argomentazioni che spaziano su tutti i temi controversi. Anzitutto, con l'ordinanza n. 9206 del 3 aprile 2023 la Suprema Corte ha affermato che “Questa Corte ha recentemente affermato il principio per cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto - in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio - è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del CCNL del comparto Sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno (Cass. Sez. L - Sentenza n. 5547 del 01/03/2021 - Rv. 660623 – 01, ma in precedenza anche Sez. L - Sentenza n. 31137 del 28/11/2019
- Rv. 655904 - 02). Da tale principio – ancor più recentemente ribadito da Cass. Sez. L, Ordinanza n. 32113 del 2022 – la decisione della Corte d'appello di Roma si è discostata nel momento in cui ha ritenuto che il riferimento alle "particolari condizioni di lavoro", di cui all'art. 29 del CCNL del comparto Sanità del 20 settembre 2001, avesse come effetto quello di vincolare la contrattazione decentrata nel senso di precludere la possibilità di riconoscere il diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto al di fuori dei casi in cui vi sia necessità per il lavoratore di trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche pomeridiano e l'orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto”. Nella stessa linea interpretativa, ma in termini ancora più espressamente aderenti alle questioni controverse, con la successiva pronuncia n. 25622 dell'1 settembre 2023 la Corte di legittimità ha anzitutto svolto una premessa
6 metodologica che si giustappone alla vicenda controversa, così motivando “
6.2. va innanzitutto precisato che il citato contratto nazionale integrativo, in quanto stipulato dall'Aran, viene direttamente conosciuto da questa Corte ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 64; 6.3. quanto al suddetto art. 29, è stato, invero, affermato che con la formula adottata («Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive...») la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012); lo conferma, del resto, la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del d.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori;
si rammenta, altresì, il disposto del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, per cui: «Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate". Si rammenta altresì che con la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), è stato reso ancora più stringente il controllo sulle spese previste dalla contrattazione decentrata»;
6.4. nello specifico, tuttavia, la lettura della disposizione pattizia in chiave meramente programmatica, priva di portata immediatamente precettiva, non è risolutiva essendo intervenuta in sede regolamentare quella necessaria specificazione alla luce della quale va verificata la sussistenza del preteso diritto;
6.5. come si evince dagli atti puntualmente richiamati e riprodotti nel contenuto dalla ricorrente e come è Parte pacifico tra le parti, l' , con delibera n. 879 del 16 aprile 1998 ha istituito il servizio di mensa, garantendo l'esercizio del relativo diritto mediante l'erogazione dei buoni pasto;
l'indicata delibera, è stata poi richiamata ed integrata dalla delibera n. 730/2004, che ha ripristinato la distribuzione dei
“buoni pasto”, dalla delibera 810/2004 dalla 442/2005 ed, in ultimo, dalla delibera 1088/2013 che hanno confermato l'istituzione del servizio mensa con le modalità sostitutive di cui al c.c.n.l. mediante erogazione di buoni pasto;
l' , dunque, su precetto della citata disposizione del c.c.n.l., ha ritenuto CP_1 che il proprio assetto organizzativo e le risorse economiche a disposizione, le consentissero di garantire l'esercizio del diritto di mensa ai propri dipendenti, con modalità sostitutive”. Orbene, nel caso di specie non è dubbio che l' resistente abbia CP_1 ritenuto di organizzare e regolamentare il servizio mensa e il buono pasto
7 sostitutivo, circoscrivendo tuttavia il riconoscimento del diritto alla fruizione del buono pasto solo per i dipendenti che svolgono attività in turni continuativi antimeridiani superiori a 8 ore, come espressamente dedotto in ricorso senza contestazione di sorta in memoria di costituzione. A tale riguardo, al ricorso è stata allegata la circolare prot. n. 0017763 del Direttore dell'azienda ospedaliera del 23 maggio 2008, che prevede l'attribuzione del buono pasto soltanto per il personale che svolge turni di almeno otto ore, e con espressa esclusione, tra gli altri, dei dipendenti addetti a turni notturni (cfr. doc. n. 23 del ricorso). Peraltro, la prova testimoniale assunta in giudizio ha consentito di accertare, da un lato, l'effettiva attivazione del servizio mensa e, dall'altro, l'apertura della stessa soltanto in orari antimeridiani, specificamente dalle 12:30 alle 14:45 e dalle 17:30 alle 18:45, con chiusura negli orari serali e notturni (cfr. deposizioni dei testi e all'udienza Testimone_1 Testimone_2 del 25 giugno 2024).
5. Di conseguenza, tenuto conto che l'azienda sanitaria aveva stabilito di attivare il servizio mensa e che per effetto della limitazione prevista numerosi dipendenti erano stati esclusi dal diritto al ticket sostitutivo del pasto – analogamente a quanto avvenuto per il personale dipendente dell'azienda ospedaliera resistente che prestino attività su turni non in orario antimeridiano,
o notturni, o su turni di durata inferiore alle 8 ore, ma superiori a 6 – possono essere riaffermate e condivise le diffuse argomentazioni e conclusioni del Supremo Collegio, che dirimono tutti i profili rilevanti nel caso concreto:
“
6.7. orbene, questa Corte, nella recente decisione n. 9206/2023, in vicenda analoga, ha accolto il motivo di ricorso del lavoratore con il quale era stata la decisione impugnata nella parte in cui la medesima aveva escluso che il protrarsi dell'attività lavorativa per sei ore continuative non valesse ad integrare quella “particolare articolazione dell'orario” cui il c.c.n.l. viene a subordinare il servizio mensa o la fruizione dei buoni pasto sostitutivi, ribadendo in contrario che la determinazione dell'articolazione oraria doveva ritenersi rimessa alla contrattazione aziendale e che in ogni caso erronea sarebbe la conclusione – cui indirettamente perverrebbe la decisione impugnata – di riconoscere il diritto ai buoni pasto solo nel caso in cui si assista ad un prolungamento dell'orario di lavoro oltre quello normale;
si è ribadito il principio per cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto - in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio - è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola
8 generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno (così Cass. n. 5547/2021 e in precedenza anche Cass. n. 31137/2019); si è anche richiamato il d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo e si è rilevato che anche nel testo legislativo la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa;
si è escluso che l'art. 29 del c.c.n.l. richieda che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie “normalmente” destinate alla consumazione del pasto rilevando che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste (v. Cass. n. 5547/2021 cit.); da tali principi – ancor più recentemente ribaditi da Cass. n. 32113/2022 – si è desunto che il riferimento alla “particolare articolazione dell'orario”, di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, non potesse vincolare la contrattazione decentrata nel senso di precludere la possibilità di riconoscere il diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto al di fuori dei casi in cui vi sia necessità per il lavoratore di trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche pomeridiano e l'orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto;
6.8. ed allora, ferma come detto la disponibilità delle risorse, non poteva l restringere il campo degli aventi diritto a buono CP_1 mensa rispetto alle stesse previsioni di cui alla clausola contrattuale in esame (art. 29 c.c.n.l.) ed alla “particolare articolazione dell'orario” come interpretata da questa Corte nei termini sopra indicati”. Sulla base di questi principi di diritto, non sussistono dubbi, a parere del decidente, che una volta che l' resistente abbia ritenuto di istituire e CP_1 organizzare il servizio mensa e il buono sostitutivo del pasto sia illegittima la violazione della previsione negoziale dell'art. 29, che lo contempla per il personale che svolga una prestazione eccedente le sei ore lavorative, come nel caso dei ricorrenti.
9 Invero, l'adozione unilaterale di una disposizione organizzativa da parte del direttore sanitario in materia demandata ex lege alla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 40 del d. lgs. n. 165/2001 è radicalmente nulla per violazione del disposto generale dell'art. 2 della medesima fonte legislativa. Si tratta, in particolare, di una norma di riforma socio-economica della Repubblica, rivestente natura costituzionale e non derogabile nemmeno dalla legislazione regionale, dal momento che il principio di regolazione negoziale del rapporto di pubblico impiego rientra, attualmente, nella materia dell'ordinamento civile, di cui alla lettera L dell'art. 117 Cost., ed è demandata alla potestà esclusiva del legislatore statale, che l'ha delegata alla contrattazione collettiva (cfr., di recente, proprio in materia di buoni pasto, i quali rientrano nel profilo del trattamento economico dei pubblici dipendenti, Corte Cost. n. 11 marzo 2011, n. 77 e ampia giurisprudenza ivi richiamata).
6. Più di recente, su ricorso avverso la sentenza della Corte di merito che aveva riconosciuto il diritto al buono pasto, compreso il capo della sentenza del Tribunale sul risarcimento del danno, per avere la lavoratrice provveduto a proprie spese al pasto nei giorni in cui aveva effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore, la Suprema Corte ha ribadito le seguenti argomentazioni, pienamente condivise dal decidente: “
5. Il ricorso è infondato, in conformità a precedenti di questa Corte (Cass. n. 5547/2021 e Cass. n. 15629/2021), da intendersi qui richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e ai quali si intende dare continuità.
6. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 n. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono ( da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 n. 22985).
7. Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto.
10 Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2”.
8. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori… 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. Non è invece conferente al giudizio la norma dell'articolo 45 CCNL 14.9.2000, richiamata dall' , in quanto relativa al diverso comparto Controparte_2
Regioni ed Autonomie locali. 10. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. 11. L'articolo 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. 12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. 13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. 14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. 15. Di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale
11 consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. 17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che l'attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste. 18. L'interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL integrativo Sanità 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza n. 31137/2019, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto Agenzie fiscali” (cfr. Cass., sez. lav., n. 21440 del 31 luglio 2024). Posto che, pertanto, nella giurisprudenza di legittimità è pacifica la natura assistenziale e non retributiva del buono pasto, non è dubbio che, a fronte del mancato riconoscimento del diritto, non assume alcun rilievo la circostanza che secondo le previsioni pattizie lo stesso non sia monetizzabile.
Non si discute, invero, del diritto del lavoratore che non abbia utilizzato i buoni fatto forniti dal datore di lavoro a ricevere il controvalore degli stessi al momento della cessazione del rapporto, quanto il diritto al risarcimento del danno, in misura pari al controvalore dell'emolumento non corrisposto, per quanti hanno dovuto a proprie spese provvedere al pasto garantito dalle norme contrattuali. Del resto, tutte le pronunce di legittimità sopra richiamate hanno confermato anche il capo di condanna di pagamento, a titolo risarcitorio, nei confronti del datore di lavoro (cfr. anche Cass. 5547/2021, cit.).
7. Va disatteso, infine, l'argomento che la resistente trae dall'art. 27 del
CCNL di Comparto del triennio 2016-2018, che riguarda l'orario di lavoro e al comma 4 prevede che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella
12 stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g.”. Secondo quanto ritenuto dalla parte datoriale, la disposizione pattizia ha espressamente escluso dall'applicazione della disciplina relativa alla pausa durante l'orario di lavoro, funzionale al recupero delle energie e alla fruizione del pasto, il personale operante con distribuzione oraria del lavoro su turni. L'esegesi patrocinata dal datore di lavoro non può essere condivisa. Giova, infatti, osservare che onde dissipare i dubbi interpretativi nascenti dalla disciplina contrattuale della pausa mensa/modalità sostitutiva di tutto il personale dipendente del comparto sanità e della diversa pausa per il recupero delle energie psico-fisiche del solo personale non turnista, l' ha ritenuto, Pt_13 di recente, di fornire le seguenti precisazioni ermeneutiche:
“La pausa mensa/modalità sostitutiva è esclusivamente regolamentata dall'art 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del 31/07/2009 del Comparto Sanità, il quale stabilisce che tale pausa possa essere prevista, per tutto il personale dipendente sia esso turnante e non, "nei giorni di effettiva presenza al lavoro in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro" (comma 2) e che "il pasto va consumato fuori dall'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti" (comma 3). Lo stesso articolo prevede espressamente che “Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive…” (comma 1) e che "In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende…" (comma 1). Il riconoscimento della pausa pasto, fruibile presso la mensa di servizio
o attraverso modalità sostitutive, è dunque rimesso all'autonomia gestionale dell'Azienda. E qualora si opti per il relativo riconoscimento, esso si estrinseca solitamente in un regolamento che di solito è quello più generale sull'orario di lavoro da adottarsi nel rispetto della sopra citata normativa contrattuale, della legislazione vigente - ivi incluso il D.Lgs 66/2003 -, delle linee di indirizzo emanate dalla regione e delle relazioni sindacali delineate dal nuovo CCNL”. Con l'ulteriore precisazione che “Come è evidente la norma contrattuale non pone limitazione alcuna al godimento della pausa mensa/pasto in relazione al turno assegnato che dovrà però essere esercitata nell' intervallo tra due periodi di attività lavorativa”. Per contro, “La previsione dell'art. 27, c. 4, del CCNL del 21/05/2018 trova applicazione, per espressa previsione negoziale, nei confronti del solo personale del Comparo "non turnante", che in applicazione del comma l, dello stesso articolo, effettua una articolazione dell'orario di lavoro su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore.
13 Detto personale, pertanto, qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le 6 ore ha diritto di beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine di recuperare le energie psicofisiche e di, eventualmente, consumare il pasto”. Inoltre, ribadendo quanto già espresso anche con riferimento alla successiva tornata contrattuale, “dalla suddetta pausa pasto si distingue la pausa per il recupero delle energie psico-fisiche di cui all'art. 43 comma 4 del CCNL 2019-2021 che, come ivi espressamente previsto, è un diritto riconosciuto negozialmente al solo personale “non in turno” la cui
“prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore”. Tale pausa deve avere la durata di almeno 30 minuti e può eventualmente coincidere, per il personale non turnante, con la pausa pasto. A tal proposito si evidenzia che mentre la pausa pasto, come sopra illustrato, può essere collocata prima o dopo le sei ore di servizio, la pausa per il recupero delle energie psico-fisiche riconosciuto al personale non turnante può essere collocata solo dopo un servizio eccedente le sei ore (si tenga anche presente, per inciso che la durata di questa pausa è di almeno 30 minuti mentre quella della pausa pasto è al massimo di 30 minuti)”. In altri termini, secondo la stessa Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni la previsione invocata dall'azienda resistente non attiene e non disciplina la pausa pranzo, sì da non assumere alcuna rilevanza in ordine al tema controverso (cfr. note CSAN11a del 10 ottobre 2018, CSAN52 del 13 marzo 2020 e CSAN104a del 20 dicembre 2022, nonché nota “Risposta a nota prot. 1332 del 13/01/2023 (prot. Entrata Aran n. 409 del 16/01/2023 - prot. Entrata Aran n. 1085 del 02/02/2023”). Ne consegue che anche per il personale turnista il diritto alla pausa pasto non sia revocabile in dubbio, perché stabilito e garantito, per tutto il personale che abbia svolto prestazioni eccedenti le sei ore di lavoro, dall'art 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, come modificato dall'art 4 del CCNL del 31 luglio 2009, sicché ove le esigenze di servizio non abbiano consentito di fruire della relativa pausa permane il diritto al buono pasto sostitutivo.
8. Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, la domanda dei ricorrenti, relativamente al riconoscimento del diritto al buono sostitutivo del pasto e al risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa pasto presso la mensa aziendale – tale dovendosi qualificare la richiesta di condanna al pagamento del controvalore monetario – merita accoglimento. Quanto all'importo spettante per il singolo buono pasto, se è certamente vero il valore del singolo buono pasto per turno lavorativo nella misura di € 4,13 corrisponde alla previsione contrattuale generale dell'art. 29 del CCNL Sanità sottoscritto il 20 settembre 2001, il valore del buono è stato aumentato a
€ 7, di cui € 1,03 a carico del lavoratore già con la circolare aziendale del 23 maggio 2008 per i dipendenti del (cfr. doc. n. 23del Controparte_1 ricorso).
14 Né, poi, risulta che l'importo sia stato modificato e, segnatamente, diminuito, da successive circolari. Del resto, è di riscontro documentale, oltre che nemmeno specificamente contestata, la circostanza che l'importo del buono pasto per i dipendenti del ammonti a € 7,00, di cui 1,03 a carico del lavoratore e il Controparte_1 restante 5,97 a carico dell'azienda (cfr. doc. n. 1 del ricorso). Di talché, sono condivisibili i conteggi prodotti dai ricorrenti in allegato al ricorso, in quanto predisposti sulla scorta dei dati fattuali dell'attività lavorativa prestata, per come sopra accertati, e dell'importo sopra indicato, di
€ 5,97. D'altro canto, l'amministrazione resistente ha omesso di contestare specificamente anche i conteggi analitici predisposti da controparte, sicché gli stessi, in difetto di errori, vincolano il decidente. Com'è noto, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. III, 21 marzo 2008, n. 7697 e
Cass., sez. lav., n. 563 del 17 gennaio 2012). Siffatto onere, peraltro, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19/8/2009, n. 18378 e Cass., sez. lav., 19/1/2006, n. 945).
9. Conclusivamente, il ricorso va accolto e, per l'effetto, non essendo per espressa previsione contrattuale il buono pasto monetizzabile, l' CP_1 resistente deve essere condannata a risarcire il danno subito dai ricorrenti, che si liquida, in misura pari all'importo dell'importo pasto non fruito, per la quota spettante al lavoratore e in relazione al numero di buoni pasto spettanti in relazione ai turni notturni svolti nel periodo controverso, in favore di
[...] nell'importo di € 1.450,71 (n. 243 turni notturni x 5,97), Parte_1 Parte_4 nell'importo di € 1.480,56 (n. 248 turni notturni x 5,97),
[...] Pt_2
nell'importo di € 1.999,97 (n. 335 turni notturni x 5,97),
[...] Parte_3 nell'importo di € 1.958,16 (n. 328 turni notturni x 5,97),
[...] Parte_9 nell'importo di € 3.456,63 (n. 579 turni notturni x 5,97),
[...] Parte_7
15 nell'importo di € 1.576,08 (n. 264 turni notturni x 5,97), Parte_6 di € 2.113,38 (n. 354 turni notturni x 5,97),
[...] Parte_8 nell'importo di € 1.199,97 (n. 201 turni notturni x 5,97) e Parte_10 nell'importo di € 1.641,75 (275 turni notturni x 5,97). All'importo capitale vanno aggiunti la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, come per legge. Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito. In tale ottica, sebbene l'elencazione contenuta nel comma 36 dell'art. 22 legge n. 724 del 1994 (“l'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale”) non menzioni testualmente i crediti di natura risarcitoria, le sentenze della Suprema Corte intervenute successivamente alla pronuncia n. 459/2000 della Corte Costituzionale hanno generalmente ritenuto che la norma riguardi i “crediti di lavoro”, senza ulteriori specificazioni (cfr. Cass. S.U. n. 38 del 2001 e successive conformi), e tale locuzione non può che includere anche ai crediti di natura risarcitoria nascenti dal rapporto di lavoro, cui è riferibile l'art. 429 c.p.c., rispetto al quale il legislatore ha introdotto una regola limitativa. La locuzione “crediti di lavoro” di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c, nella giurisprudenza di legittimità ha invero un'ampia portata applicativa, essendo ricompresi in tale ampia accezione tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro
16 e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva. Così vi rientrano anche le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno (cfr. Cass n. 5024 del 2002 e Cass. 12098 del 2004 per i crediti risarcitori ex art. 2087 c.c., nonché Cass. 6 luglio 1990, n. 7101, e Cass. 7 febbraio 1996, n. 976 per la generale affermazione che l'art. 429 c.p.c. sulla decorrenza degli interessi e della rivalutazione liquidati a favore del lavoratore si riferisce a tutti i crediti connessi a un rapporto di lavoro, senza alcuna esclusione per quelli aventi titolo risarcitorio), nonché il risarcimento del danno da omissione contributiva (Cass. n. 10528 del 1997 e Cass. n. 5559 del 1999). Tale regola, più di recente, è stata riaffermata nei casi di illegittimità del licenziamento con ordine di reintegra nel posto di lavoro e condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni pari all'importo della retribuzione globale di fatto maturata dal dipendente dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione in servizio (cfr. Cass. n. 21192 del 2018 e Cass. n. 15639 del 2018), per arrivare a enunciare il principio generale secondo cui il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza si applica anche ai crediti risarcitori, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione “crediti di lavoro”, ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (cfr. Cass., sez. lav., n. 13624 del 2 luglio 2020).
10. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa e con distrazione in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c. In particolare, va utilizzata come base l'importo medio dello scaglione di riferimento della controversia di maggior valore sulla base della somma effettivamente riconosciuta (€ 2.626, per controversie di valore compreso tra € 1.100 e € 5.200: cfr. Cass. n. 602/2019) che, a norma dell'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 (applicabile anche all'ipotesi di cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti: cfr. Cass. 17 marzo 2023, n. 7774) viene aumentato del 30% per ogni altro ricorrente, per un totale del 240%. Ai compensi va aggiunto il rimborso forfetario delle spese generali, pari al 15% degli stessi (art. 2 del d.m.), oltre i.v.a. e c.p.a.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del servizio
17 mensa o del servizio sostitutivo della medesima per i turni di lavoro continuativi notturni svolti per nel periodo 19 ottobre 2018 - Parte_1
30 settembre 2023, per nel periodo 1 settembre 2019 - 30 Parte_4 settembre 2023, per nel periodo 11 ottobre 2018 - 31 agosto Parte_2
2023, per nel periodo 20 ottobre 2018 - 30 settembre 2023, Parte_3 per nel periodo 24 ottobre 2018 - 30 ottobre 2023, per Parte_9 Pt_7
nel periodo 24 ottobre giugno 2018 - 31 ottobre 2023, per
[...] Parte_6 nel periodo 24 ottobre 2018 - 30 ottobre 2023, per
[...] Parte_8 nel periodo 24 ottobre 2018 - 30 settembre 2023, per nel Parte_10 periodo 1 novembre 2018 - 31 ottobre 2023. Per l'effetto, condanna l'azienda sanitaria resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti, che liquida in favore di nell'importo di € 1.450,71, Parte_14 di nell'importo di € 1.480,56, di Parte_4 Parte_2 nell'importo di € 1.999,97, di nell'importo di € 1.958,16, di Parte_3
nell'importo di € 3.456,63, di nell'importo di € Parte_9 Parte_7
1.576,08, di di € 2.113,38, di Parte_6 Parte_8 nell'importo di € 1.199,97 e di nell'importo di € 1.641,75, Parte_10 oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, come per legge. Condanna, altresì, la resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.928,40, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari. Roma, 5 dicembre 2024 Il giudice Cesare Russo
18
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella controversia iscritta al n. 36183/2023 R.G.
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
, rappresentati e difesi dall'avv. Graziano Italo Capitano e dall'avv.
[...]
Giovanni Faragasso per procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrenti -
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Ciabattari giusta procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: servizio mensa, buono pasto e risarcimento del danno. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 14 novembre 2023 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio l'azienda ospedaliera in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 esponendo:
- di prestare servizio ininterrottamente presso la resistente dall'anno 2015, taluni di loro quali dipendenti dell'azienda sanitaria resistente – e, altri, a essa funzionalmente assegnati –, con contratto di lavoro subordinato e mansioni di infermiere professionale;
- di svolgere un orario di lavoro articolato su turni, tra cui quello notturno, articolato dalle 20:45 alle 7:15 sino a febbraio 2016 e, per quanto di pertinenza con l'ambito di controversia, dalle ore 20:45 alle ore 8:00 nel periodo successivo;
- di avere svolto il servizio nel turno notturno, secondo il predetto orario, nel numero di giornate lavorative indicate in ricorso, come risulta dai cartellini di presenza rilasciati dall'azienda datrice di lavoro;
- di non aver fruito, nei suddetti turni, del servizio di mensa o sostitutivo a spese dell'azienda, sia per l'impossibilità di allontanarsi dai reparti, sia perché lo stesso non era fruibile in orari notturni, secondo il seguente prospetto:
- per il periodo 19 ottobre 2018 - 30 settembre 2023, Parte_1 per un totale di n. 243 buoni pasto;
- per il periodo 1 settembre 2019 - 30 settembre Parte_4
2023, per un totale di n. 248 buoni pasto;
- per il periodo 11 ottobre 2018 - 31 agosto 2023, per un Parte_2 totale di n. 335 buoni pasto;
- per il periodo 20 ottobre 2018 - 30 settembre 2023, Parte_3 per un totale di n. 328 buoni pasto;
- per il periodo 24 ottobre 2018 - 30 ottobre 2023, per Parte_9 un totale di n. 579 buoni pasto;
- per il periodo 24 ottobre giugno 2018 - 31 ottobre 2023, Parte_7 per un totale di n. 264 buoni pasto;
- per il periodo 24 ottobre 2018 - 30 ottobre Parte_6
2023, per un totale di n. 354 buoni pasto;
- per il periodo 24 ottobre 2018 - 30 settembre 2023, per Parte_8 un totale di n. 201 buoni pasto;
- per il periodo 1 novembre 2018 - 31 ottobre 2023, Parte_10 per un totale di n. 275 buoni pasto;
- di avere diritto, per contro, in base alla contrattazione collettiva di comparto, non derogabile a opera di un provvedimento unilaterale del datore di lavoro, alla corresponsione del controvalore dei buoni pasto maturati in costanza di rapporto, stante la pacifica istituzione del servizio mensa aziendale. Alla stregua di queste premesse, pertanto, previo accertamento del diritto a usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere in orario notturno, i ricorrenti hanno chiesto di condannare l Parte_11 al pagamento del controvalore monetario dei buoni pasto inerenti il turno notturno, così come calcolati nei singoli conteggi allegati al ricorso come parte integrante dello stesso, oltre accessori di legge. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'azienda sanitaria, contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto;
in particolare, premessa la prescrizione parziale dei crediti
2 azionati e l'assenza di prova sull'effettiva adibizione ai turni notturni dedotti, non ricorrerebbe un diritto al servizio di mensa per i dipendenti addetti ai turni notturni, come i ricorrenti, i quali potrebbero consumare la cena prima di prendere servizio e la colazione alla fine del turno, oppure fruire dei distributori automatici dislocati nella struttura ospedaliera;
in ogni caso la previsione del servizio mensa, comunque non sospeso in orario notturno, e l'erogazione del relativo buono pasto soggiacciono alle esigenze organizzative aziendali e, soprattutto, a quelle di bilancio, sicché in quest'ottica ne è stata prevista l'attribuzione non a tutti i dipendenti, ma ai soli addetti ai turni diurni. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e con prova orale.
Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, sul piano fattuale preme osservare che, premessa la pacifica sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, con le mansioni di infermiere professionale disimpegnate dai ricorrenti, contrariamente a quanto dedotto in memoria di costituzione, gli orari, i giorni di lavoro e i turni di servizio notturni svolti nel periodo oggetto di controversia, indicati in ricorso da ciascuno dei ricorrenti, sono comprovati dalle buste paga e, soprattutto, dai cartellini di presenza prodotti in giudizio (cfr. doc. nn. da 37 a 45 del ricorso). Priva di pregio è, sul punto, la contestazione della resistente in merito ai cartellini di presenza prodotti dai lavoratori, trattandosi di documentazione estratta dal programma gestionale aziendale, recante la data e l'orario di timbratura in entrata e in uscita di ogni dipendente, sì da indicare in modo esatto quali siano stati i turni notturni, di durata superiore alle 6 ore, nell'arco temporale mensile di riferimento. Posto che i documenti in questione contengono tutti i dati del rapporto e le indicazioni sugli orari lavorativi osservati giornalmente da ciascun lavoratore, in ordine alla documentazione prodotta non è stata censurata sotto qualche specifico e determinato la conformità all'originale della copia depositata in giudizio. Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, condiviso dal decidente, infatti, in base all'art. 2719 c.c. le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente, ovvero se non è espressamente disconosciuta;
a tal fine, è richiesto un disconoscimento effettuato in modo specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione
3 della genuinità della copia sotto un determinato profilo (cfr., da ultimo, Cass.
23 gennaio 2006, n. 1264). Di talché, la deduzione del datore di lavoro, che è pienamente a conoscenza tanto dei turni di servizio dei propri dipendenti, quanto delle eventuali caratteristiche specifiche che devono possedere i documenti aziendali certificativi delle prestazioni rese, si presenta non specifica e assiomatica, essendosi questi limitati a rappresentare che i documenti sarebbero “privi di qualsivoglia elemento di autenticità”. Si tratta, come è evidente, di una contestazione assolutamente generica, dovendo per contro il datore di lavoro allegare elementi di contestazione circostanziati, quali, ad esempio, la deduzione che in linea generale si tratti di documenti non riconducibili all'azienda - che non rilascia cartellini di presenza
-, oppure che detti cartellini debbano recare qualche specifico elemento identificativo che manca in quelli prodotti dai lavoratori, o, ancora, che i documenti prodotti siano stati alterati sotto qualche profilo e non corrispondano a quelli presenti in azienda, o altri di simile tenore. In assenza di ciò, in definitiva, può dirsi accertato in modo pieno che i ricorrenti abbiano lavorato nei turni notturni dagli stessi allegati nell'atto introduttivo del giudizio e comprovati dalla documentazione prodotta.
2.1 Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione, che secondo la tesi difensiva dell'azienda sarebbe maturata, sia pure solo parzialmente, con riferimento ai crediti azionati per il periodo antecedente a un quinquennio dall'atto interruttivo consistente nella notifica del ricorso, avvenuta il 6 dicembre 2023. Per contro, emerge dagli atti di causa che i ricorrenti hanno trasmesso via pec varie diffide nei confronti dell'azienda resistente, specificamente nelle date del 22 settembre 2023, 10 ottobre 2023, 18 ottobre 2023, 19 ottobre 2023, 23 ottobre 2023 e 31 ottobre 2023, con le quali è stato rivendicato il diritto al buono pasto per il periodo pregresso, così interrompendo in corso della prescrizione (cfr. doc. n. 34 del ricorso). E infatti, con i predetti atti di costituzione in mora è stata chiaramente esplicitata la pretesa alla corresponsione del buono pasto, sì da manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del datore di lavoro. Posto che ciascun lavoratore ha rivendicato in questo procedimento soltanto i crediti maturati nel quinquennio precedente ogni atto interruttivo compiuto – sicché rivendicando ognuno un periodo sia pure parzialmente diverso dagli altri – a prescindere dalla natura dell'azione proposta, se sia cioè qualificabile come retributiva, ovvero risarcitoria, non è, in ogni caso, decorso il periodo quinquennale stabilito dall'art. 2948 c.c. e l'eccezione è infondata con riguardo a tutte le pretese azionate dai lavoratori.
4 3. Nel merito, fermo restando che l'istituzione o meno del servizio mensa, in via diretta o con modalità sostitutive, rientra nelle scelte organizzative aziendali discrezionali e insindacabili, la normativa che regola la fattispecie controversa è, tuttora, il CCNL Sanità sottoscritto il 20 settembre 2001, il cui art. 29 stabilisce che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”. Tale disposizione contrattuale è stata modificata dall'art. 4 del CCNL Sanità sottoscritto il 31 luglio 2009, il quale ha disposto che “
1. L'art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20.09.2001 è così modificato: “1. Le aziende in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nella autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”. L'art. 29 comma 4 del CCNL integrativo del 20.09.2001 è così modificato: “4. Le Regioni sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di 1/5 del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. La vigenza attuale di queste disposizioni si ricava, invero, dalla previsione contenuta nell'art. 99 del CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 21 maggio 2018, a norma del quale “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le e gli Enti del presente comparto della Sanità CP_1 continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti alle disapplicazioni o in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti nonché con le
5 previsioni del presente CCNL”, che non contempla previsioni in ordine alla disciplina del servizio mensa.
4. Sulla base di detto quadro di riferimento, preme anzitutto osservare che la questione interpretativa circa la possibilità da parte del datore di lavoro, sulla base di proprie disposizioni organizzative, di comprimere o elidere il diritto al buono pasto sostitutivo in favore dei dipendenti che lavorino con un orario superiore alle sei ore continuative in presenza di un servizio mensa istituito dalla parte datoriale – come nel caso degli odierni ricorrenti – è stata di recente composta dalla Corte di legittimità, con due successive pronunce, le cui considerazioni si condividono pienamente e che vale la pena richiamare, anche per le argomentazioni che spaziano su tutti i temi controversi. Anzitutto, con l'ordinanza n. 9206 del 3 aprile 2023 la Suprema Corte ha affermato che “Questa Corte ha recentemente affermato il principio per cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto - in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio - è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del CCNL del comparto Sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno (Cass. Sez. L - Sentenza n. 5547 del 01/03/2021 - Rv. 660623 – 01, ma in precedenza anche Sez. L - Sentenza n. 31137 del 28/11/2019
- Rv. 655904 - 02). Da tale principio – ancor più recentemente ribadito da Cass. Sez. L, Ordinanza n. 32113 del 2022 – la decisione della Corte d'appello di Roma si è discostata nel momento in cui ha ritenuto che il riferimento alle "particolari condizioni di lavoro", di cui all'art. 29 del CCNL del comparto Sanità del 20 settembre 2001, avesse come effetto quello di vincolare la contrattazione decentrata nel senso di precludere la possibilità di riconoscere il diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto al di fuori dei casi in cui vi sia necessità per il lavoratore di trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche pomeridiano e l'orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto”. Nella stessa linea interpretativa, ma in termini ancora più espressamente aderenti alle questioni controverse, con la successiva pronuncia n. 25622 dell'1 settembre 2023 la Corte di legittimità ha anzitutto svolto una premessa
6 metodologica che si giustappone alla vicenda controversa, così motivando “
6.2. va innanzitutto precisato che il citato contratto nazionale integrativo, in quanto stipulato dall'Aran, viene direttamente conosciuto da questa Corte ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 64; 6.3. quanto al suddetto art. 29, è stato, invero, affermato che con la formula adottata («Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive...») la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012); lo conferma, del resto, la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del d.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori;
si rammenta, altresì, il disposto del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, per cui: «Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate". Si rammenta altresì che con la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), è stato reso ancora più stringente il controllo sulle spese previste dalla contrattazione decentrata»;
6.4. nello specifico, tuttavia, la lettura della disposizione pattizia in chiave meramente programmatica, priva di portata immediatamente precettiva, non è risolutiva essendo intervenuta in sede regolamentare quella necessaria specificazione alla luce della quale va verificata la sussistenza del preteso diritto;
6.5. come si evince dagli atti puntualmente richiamati e riprodotti nel contenuto dalla ricorrente e come è Parte pacifico tra le parti, l' , con delibera n. 879 del 16 aprile 1998 ha istituito il servizio di mensa, garantendo l'esercizio del relativo diritto mediante l'erogazione dei buoni pasto;
l'indicata delibera, è stata poi richiamata ed integrata dalla delibera n. 730/2004, che ha ripristinato la distribuzione dei
“buoni pasto”, dalla delibera 810/2004 dalla 442/2005 ed, in ultimo, dalla delibera 1088/2013 che hanno confermato l'istituzione del servizio mensa con le modalità sostitutive di cui al c.c.n.l. mediante erogazione di buoni pasto;
l' , dunque, su precetto della citata disposizione del c.c.n.l., ha ritenuto CP_1 che il proprio assetto organizzativo e le risorse economiche a disposizione, le consentissero di garantire l'esercizio del diritto di mensa ai propri dipendenti, con modalità sostitutive”. Orbene, nel caso di specie non è dubbio che l' resistente abbia CP_1 ritenuto di organizzare e regolamentare il servizio mensa e il buono pasto
7 sostitutivo, circoscrivendo tuttavia il riconoscimento del diritto alla fruizione del buono pasto solo per i dipendenti che svolgono attività in turni continuativi antimeridiani superiori a 8 ore, come espressamente dedotto in ricorso senza contestazione di sorta in memoria di costituzione. A tale riguardo, al ricorso è stata allegata la circolare prot. n. 0017763 del Direttore dell'azienda ospedaliera del 23 maggio 2008, che prevede l'attribuzione del buono pasto soltanto per il personale che svolge turni di almeno otto ore, e con espressa esclusione, tra gli altri, dei dipendenti addetti a turni notturni (cfr. doc. n. 23 del ricorso). Peraltro, la prova testimoniale assunta in giudizio ha consentito di accertare, da un lato, l'effettiva attivazione del servizio mensa e, dall'altro, l'apertura della stessa soltanto in orari antimeridiani, specificamente dalle 12:30 alle 14:45 e dalle 17:30 alle 18:45, con chiusura negli orari serali e notturni (cfr. deposizioni dei testi e all'udienza Testimone_1 Testimone_2 del 25 giugno 2024).
5. Di conseguenza, tenuto conto che l'azienda sanitaria aveva stabilito di attivare il servizio mensa e che per effetto della limitazione prevista numerosi dipendenti erano stati esclusi dal diritto al ticket sostitutivo del pasto – analogamente a quanto avvenuto per il personale dipendente dell'azienda ospedaliera resistente che prestino attività su turni non in orario antimeridiano,
o notturni, o su turni di durata inferiore alle 8 ore, ma superiori a 6 – possono essere riaffermate e condivise le diffuse argomentazioni e conclusioni del Supremo Collegio, che dirimono tutti i profili rilevanti nel caso concreto:
“
6.7. orbene, questa Corte, nella recente decisione n. 9206/2023, in vicenda analoga, ha accolto il motivo di ricorso del lavoratore con il quale era stata la decisione impugnata nella parte in cui la medesima aveva escluso che il protrarsi dell'attività lavorativa per sei ore continuative non valesse ad integrare quella “particolare articolazione dell'orario” cui il c.c.n.l. viene a subordinare il servizio mensa o la fruizione dei buoni pasto sostitutivi, ribadendo in contrario che la determinazione dell'articolazione oraria doveva ritenersi rimessa alla contrattazione aziendale e che in ogni caso erronea sarebbe la conclusione – cui indirettamente perverrebbe la decisione impugnata – di riconoscere il diritto ai buoni pasto solo nel caso in cui si assista ad un prolungamento dell'orario di lavoro oltre quello normale;
si è ribadito il principio per cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto - in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio - è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola
8 generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno (così Cass. n. 5547/2021 e in precedenza anche Cass. n. 31137/2019); si è anche richiamato il d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo e si è rilevato che anche nel testo legislativo la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa;
si è escluso che l'art. 29 del c.c.n.l. richieda che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie “normalmente” destinate alla consumazione del pasto rilevando che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste (v. Cass. n. 5547/2021 cit.); da tali principi – ancor più recentemente ribaditi da Cass. n. 32113/2022 – si è desunto che il riferimento alla “particolare articolazione dell'orario”, di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, non potesse vincolare la contrattazione decentrata nel senso di precludere la possibilità di riconoscere il diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto al di fuori dei casi in cui vi sia necessità per il lavoratore di trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche pomeridiano e l'orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto;
6.8. ed allora, ferma come detto la disponibilità delle risorse, non poteva l restringere il campo degli aventi diritto a buono CP_1 mensa rispetto alle stesse previsioni di cui alla clausola contrattuale in esame (art. 29 c.c.n.l.) ed alla “particolare articolazione dell'orario” come interpretata da questa Corte nei termini sopra indicati”. Sulla base di questi principi di diritto, non sussistono dubbi, a parere del decidente, che una volta che l' resistente abbia ritenuto di istituire e CP_1 organizzare il servizio mensa e il buono sostitutivo del pasto sia illegittima la violazione della previsione negoziale dell'art. 29, che lo contempla per il personale che svolga una prestazione eccedente le sei ore lavorative, come nel caso dei ricorrenti.
9 Invero, l'adozione unilaterale di una disposizione organizzativa da parte del direttore sanitario in materia demandata ex lege alla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 40 del d. lgs. n. 165/2001 è radicalmente nulla per violazione del disposto generale dell'art. 2 della medesima fonte legislativa. Si tratta, in particolare, di una norma di riforma socio-economica della Repubblica, rivestente natura costituzionale e non derogabile nemmeno dalla legislazione regionale, dal momento che il principio di regolazione negoziale del rapporto di pubblico impiego rientra, attualmente, nella materia dell'ordinamento civile, di cui alla lettera L dell'art. 117 Cost., ed è demandata alla potestà esclusiva del legislatore statale, che l'ha delegata alla contrattazione collettiva (cfr., di recente, proprio in materia di buoni pasto, i quali rientrano nel profilo del trattamento economico dei pubblici dipendenti, Corte Cost. n. 11 marzo 2011, n. 77 e ampia giurisprudenza ivi richiamata).
6. Più di recente, su ricorso avverso la sentenza della Corte di merito che aveva riconosciuto il diritto al buono pasto, compreso il capo della sentenza del Tribunale sul risarcimento del danno, per avere la lavoratrice provveduto a proprie spese al pasto nei giorni in cui aveva effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore, la Suprema Corte ha ribadito le seguenti argomentazioni, pienamente condivise dal decidente: “
5. Il ricorso è infondato, in conformità a precedenti di questa Corte (Cass. n. 5547/2021 e Cass. n. 15629/2021), da intendersi qui richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e ai quali si intende dare continuità.
6. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 n. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono ( da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 n. 22985).
7. Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto.
10 Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2”.
8. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori… 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. Non è invece conferente al giudizio la norma dell'articolo 45 CCNL 14.9.2000, richiamata dall' , in quanto relativa al diverso comparto Controparte_2
Regioni ed Autonomie locali. 10. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. 11. L'articolo 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. 12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. 13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. 14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. 15. Di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale
11 consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. 17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che l'attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste. 18. L'interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL integrativo Sanità 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza n. 31137/2019, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto Agenzie fiscali” (cfr. Cass., sez. lav., n. 21440 del 31 luglio 2024). Posto che, pertanto, nella giurisprudenza di legittimità è pacifica la natura assistenziale e non retributiva del buono pasto, non è dubbio che, a fronte del mancato riconoscimento del diritto, non assume alcun rilievo la circostanza che secondo le previsioni pattizie lo stesso non sia monetizzabile.
Non si discute, invero, del diritto del lavoratore che non abbia utilizzato i buoni fatto forniti dal datore di lavoro a ricevere il controvalore degli stessi al momento della cessazione del rapporto, quanto il diritto al risarcimento del danno, in misura pari al controvalore dell'emolumento non corrisposto, per quanti hanno dovuto a proprie spese provvedere al pasto garantito dalle norme contrattuali. Del resto, tutte le pronunce di legittimità sopra richiamate hanno confermato anche il capo di condanna di pagamento, a titolo risarcitorio, nei confronti del datore di lavoro (cfr. anche Cass. 5547/2021, cit.).
7. Va disatteso, infine, l'argomento che la resistente trae dall'art. 27 del
CCNL di Comparto del triennio 2016-2018, che riguarda l'orario di lavoro e al comma 4 prevede che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella
12 stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g.”. Secondo quanto ritenuto dalla parte datoriale, la disposizione pattizia ha espressamente escluso dall'applicazione della disciplina relativa alla pausa durante l'orario di lavoro, funzionale al recupero delle energie e alla fruizione del pasto, il personale operante con distribuzione oraria del lavoro su turni. L'esegesi patrocinata dal datore di lavoro non può essere condivisa. Giova, infatti, osservare che onde dissipare i dubbi interpretativi nascenti dalla disciplina contrattuale della pausa mensa/modalità sostitutiva di tutto il personale dipendente del comparto sanità e della diversa pausa per il recupero delle energie psico-fisiche del solo personale non turnista, l' ha ritenuto, Pt_13 di recente, di fornire le seguenti precisazioni ermeneutiche:
“La pausa mensa/modalità sostitutiva è esclusivamente regolamentata dall'art 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del 31/07/2009 del Comparto Sanità, il quale stabilisce che tale pausa possa essere prevista, per tutto il personale dipendente sia esso turnante e non, "nei giorni di effettiva presenza al lavoro in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro" (comma 2) e che "il pasto va consumato fuori dall'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti" (comma 3). Lo stesso articolo prevede espressamente che “Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive…” (comma 1) e che "In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende…" (comma 1). Il riconoscimento della pausa pasto, fruibile presso la mensa di servizio
o attraverso modalità sostitutive, è dunque rimesso all'autonomia gestionale dell'Azienda. E qualora si opti per il relativo riconoscimento, esso si estrinseca solitamente in un regolamento che di solito è quello più generale sull'orario di lavoro da adottarsi nel rispetto della sopra citata normativa contrattuale, della legislazione vigente - ivi incluso il D.Lgs 66/2003 -, delle linee di indirizzo emanate dalla regione e delle relazioni sindacali delineate dal nuovo CCNL”. Con l'ulteriore precisazione che “Come è evidente la norma contrattuale non pone limitazione alcuna al godimento della pausa mensa/pasto in relazione al turno assegnato che dovrà però essere esercitata nell' intervallo tra due periodi di attività lavorativa”. Per contro, “La previsione dell'art. 27, c. 4, del CCNL del 21/05/2018 trova applicazione, per espressa previsione negoziale, nei confronti del solo personale del Comparo "non turnante", che in applicazione del comma l, dello stesso articolo, effettua una articolazione dell'orario di lavoro su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore.
13 Detto personale, pertanto, qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le 6 ore ha diritto di beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine di recuperare le energie psicofisiche e di, eventualmente, consumare il pasto”. Inoltre, ribadendo quanto già espresso anche con riferimento alla successiva tornata contrattuale, “dalla suddetta pausa pasto si distingue la pausa per il recupero delle energie psico-fisiche di cui all'art. 43 comma 4 del CCNL 2019-2021 che, come ivi espressamente previsto, è un diritto riconosciuto negozialmente al solo personale “non in turno” la cui
“prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore”. Tale pausa deve avere la durata di almeno 30 minuti e può eventualmente coincidere, per il personale non turnante, con la pausa pasto. A tal proposito si evidenzia che mentre la pausa pasto, come sopra illustrato, può essere collocata prima o dopo le sei ore di servizio, la pausa per il recupero delle energie psico-fisiche riconosciuto al personale non turnante può essere collocata solo dopo un servizio eccedente le sei ore (si tenga anche presente, per inciso che la durata di questa pausa è di almeno 30 minuti mentre quella della pausa pasto è al massimo di 30 minuti)”. In altri termini, secondo la stessa Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni la previsione invocata dall'azienda resistente non attiene e non disciplina la pausa pranzo, sì da non assumere alcuna rilevanza in ordine al tema controverso (cfr. note CSAN11a del 10 ottobre 2018, CSAN52 del 13 marzo 2020 e CSAN104a del 20 dicembre 2022, nonché nota “Risposta a nota prot. 1332 del 13/01/2023 (prot. Entrata Aran n. 409 del 16/01/2023 - prot. Entrata Aran n. 1085 del 02/02/2023”). Ne consegue che anche per il personale turnista il diritto alla pausa pasto non sia revocabile in dubbio, perché stabilito e garantito, per tutto il personale che abbia svolto prestazioni eccedenti le sei ore di lavoro, dall'art 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, come modificato dall'art 4 del CCNL del 31 luglio 2009, sicché ove le esigenze di servizio non abbiano consentito di fruire della relativa pausa permane il diritto al buono pasto sostitutivo.
8. Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, la domanda dei ricorrenti, relativamente al riconoscimento del diritto al buono sostitutivo del pasto e al risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa pasto presso la mensa aziendale – tale dovendosi qualificare la richiesta di condanna al pagamento del controvalore monetario – merita accoglimento. Quanto all'importo spettante per il singolo buono pasto, se è certamente vero il valore del singolo buono pasto per turno lavorativo nella misura di € 4,13 corrisponde alla previsione contrattuale generale dell'art. 29 del CCNL Sanità sottoscritto il 20 settembre 2001, il valore del buono è stato aumentato a
€ 7, di cui € 1,03 a carico del lavoratore già con la circolare aziendale del 23 maggio 2008 per i dipendenti del (cfr. doc. n. 23del Controparte_1 ricorso).
14 Né, poi, risulta che l'importo sia stato modificato e, segnatamente, diminuito, da successive circolari. Del resto, è di riscontro documentale, oltre che nemmeno specificamente contestata, la circostanza che l'importo del buono pasto per i dipendenti del ammonti a € 7,00, di cui 1,03 a carico del lavoratore e il Controparte_1 restante 5,97 a carico dell'azienda (cfr. doc. n. 1 del ricorso). Di talché, sono condivisibili i conteggi prodotti dai ricorrenti in allegato al ricorso, in quanto predisposti sulla scorta dei dati fattuali dell'attività lavorativa prestata, per come sopra accertati, e dell'importo sopra indicato, di
€ 5,97. D'altro canto, l'amministrazione resistente ha omesso di contestare specificamente anche i conteggi analitici predisposti da controparte, sicché gli stessi, in difetto di errori, vincolano il decidente. Com'è noto, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. III, 21 marzo 2008, n. 7697 e
Cass., sez. lav., n. 563 del 17 gennaio 2012). Siffatto onere, peraltro, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19/8/2009, n. 18378 e Cass., sez. lav., 19/1/2006, n. 945).
9. Conclusivamente, il ricorso va accolto e, per l'effetto, non essendo per espressa previsione contrattuale il buono pasto monetizzabile, l' CP_1 resistente deve essere condannata a risarcire il danno subito dai ricorrenti, che si liquida, in misura pari all'importo dell'importo pasto non fruito, per la quota spettante al lavoratore e in relazione al numero di buoni pasto spettanti in relazione ai turni notturni svolti nel periodo controverso, in favore di
[...] nell'importo di € 1.450,71 (n. 243 turni notturni x 5,97), Parte_1 Parte_4 nell'importo di € 1.480,56 (n. 248 turni notturni x 5,97),
[...] Pt_2
nell'importo di € 1.999,97 (n. 335 turni notturni x 5,97),
[...] Parte_3 nell'importo di € 1.958,16 (n. 328 turni notturni x 5,97),
[...] Parte_9 nell'importo di € 3.456,63 (n. 579 turni notturni x 5,97),
[...] Parte_7
15 nell'importo di € 1.576,08 (n. 264 turni notturni x 5,97), Parte_6 di € 2.113,38 (n. 354 turni notturni x 5,97),
[...] Parte_8 nell'importo di € 1.199,97 (n. 201 turni notturni x 5,97) e Parte_10 nell'importo di € 1.641,75 (275 turni notturni x 5,97). All'importo capitale vanno aggiunti la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, come per legge. Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito. In tale ottica, sebbene l'elencazione contenuta nel comma 36 dell'art. 22 legge n. 724 del 1994 (“l'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale”) non menzioni testualmente i crediti di natura risarcitoria, le sentenze della Suprema Corte intervenute successivamente alla pronuncia n. 459/2000 della Corte Costituzionale hanno generalmente ritenuto che la norma riguardi i “crediti di lavoro”, senza ulteriori specificazioni (cfr. Cass. S.U. n. 38 del 2001 e successive conformi), e tale locuzione non può che includere anche ai crediti di natura risarcitoria nascenti dal rapporto di lavoro, cui è riferibile l'art. 429 c.p.c., rispetto al quale il legislatore ha introdotto una regola limitativa. La locuzione “crediti di lavoro” di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c, nella giurisprudenza di legittimità ha invero un'ampia portata applicativa, essendo ricompresi in tale ampia accezione tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro
16 e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva. Così vi rientrano anche le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno (cfr. Cass n. 5024 del 2002 e Cass. 12098 del 2004 per i crediti risarcitori ex art. 2087 c.c., nonché Cass. 6 luglio 1990, n. 7101, e Cass. 7 febbraio 1996, n. 976 per la generale affermazione che l'art. 429 c.p.c. sulla decorrenza degli interessi e della rivalutazione liquidati a favore del lavoratore si riferisce a tutti i crediti connessi a un rapporto di lavoro, senza alcuna esclusione per quelli aventi titolo risarcitorio), nonché il risarcimento del danno da omissione contributiva (Cass. n. 10528 del 1997 e Cass. n. 5559 del 1999). Tale regola, più di recente, è stata riaffermata nei casi di illegittimità del licenziamento con ordine di reintegra nel posto di lavoro e condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni pari all'importo della retribuzione globale di fatto maturata dal dipendente dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione in servizio (cfr. Cass. n. 21192 del 2018 e Cass. n. 15639 del 2018), per arrivare a enunciare il principio generale secondo cui il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza si applica anche ai crediti risarcitori, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione “crediti di lavoro”, ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (cfr. Cass., sez. lav., n. 13624 del 2 luglio 2020).
10. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa e con distrazione in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c. In particolare, va utilizzata come base l'importo medio dello scaglione di riferimento della controversia di maggior valore sulla base della somma effettivamente riconosciuta (€ 2.626, per controversie di valore compreso tra € 1.100 e € 5.200: cfr. Cass. n. 602/2019) che, a norma dell'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 (applicabile anche all'ipotesi di cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti: cfr. Cass. 17 marzo 2023, n. 7774) viene aumentato del 30% per ogni altro ricorrente, per un totale del 240%. Ai compensi va aggiunto il rimborso forfetario delle spese generali, pari al 15% degli stessi (art. 2 del d.m.), oltre i.v.a. e c.p.a.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del servizio
17 mensa o del servizio sostitutivo della medesima per i turni di lavoro continuativi notturni svolti per nel periodo 19 ottobre 2018 - Parte_1
30 settembre 2023, per nel periodo 1 settembre 2019 - 30 Parte_4 settembre 2023, per nel periodo 11 ottobre 2018 - 31 agosto Parte_2
2023, per nel periodo 20 ottobre 2018 - 30 settembre 2023, Parte_3 per nel periodo 24 ottobre 2018 - 30 ottobre 2023, per Parte_9 Pt_7
nel periodo 24 ottobre giugno 2018 - 31 ottobre 2023, per
[...] Parte_6 nel periodo 24 ottobre 2018 - 30 ottobre 2023, per
[...] Parte_8 nel periodo 24 ottobre 2018 - 30 settembre 2023, per nel Parte_10 periodo 1 novembre 2018 - 31 ottobre 2023. Per l'effetto, condanna l'azienda sanitaria resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti, che liquida in favore di nell'importo di € 1.450,71, Parte_14 di nell'importo di € 1.480,56, di Parte_4 Parte_2 nell'importo di € 1.999,97, di nell'importo di € 1.958,16, di Parte_3
nell'importo di € 3.456,63, di nell'importo di € Parte_9 Parte_7
1.576,08, di di € 2.113,38, di Parte_6 Parte_8 nell'importo di € 1.199,97 e di nell'importo di € 1.641,75, Parte_10 oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, come per legge. Condanna, altresì, la resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.928,40, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari. Roma, 5 dicembre 2024 Il giudice Cesare Russo
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