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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4777/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 4777/2019 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta in data 8/01/2025
TRA
(c.f.: ), rappresentato dagli avv.ti Carlo Parte_1 C.F._1
Fumarola (c.f.: ) e Simonetta Pascali (c.f.: C.F._2
del Foro di Lecce, nel cui studio in Lecce alla via Principi di C.F._3
Savoia 67 è elettivamente domiciliato, giusta mandato allegato all'atto introduttivo
Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario pro tempore , con sede legale in Controparte_2 CP_1
alla via Provinciale per Casarano, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Silvestro Lazzari (c.f.:
) con studio in Lecce alla via Taranto n. 92 C.F._4
Resistente Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 25/10/2019, ha convenuto in Parte_1 giudizio il affinché l'adìto Tribunale, previo Controparte_1
accertamento della sua responsabilità per l'esondazione del canale del
[...]
adiacente ai suoi fondi, verificatasi a il giorno Controparte_1 CP_1
17/06/2018, la condanni al pagamento della complessiva somma di € 25.281,22, ovvero dell'importo che in via equitativa riterrà dovuto, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dai fondi agricoli di sua proprietà, con conseguente pagamento delle spese di giudizio.
In punto di fatto, il ricorrente ha esposto:
-- di essere proprietario e conduttore dei terreni agricoli in agro di Ugento (LE), in contrada Pisari, catastalmente identificati al Foglio 7, particella 318 di mq 11.400, 155 di mq 17.173, 156 di mq 2.470, 313 di mq 11.268, 318 di mq 11.309, 330 di mq 10.012,
332 di mq 3.533, 347 di mq 7.889, 71 di mq 12.500, per un'estensione totale di mq
87.554, coltivati a uva da vino e condotti in regime di agricoltura biologica;
-- che in adiacenza ai predetti fondi corre un canale del Controparte_1
finalizzato alla raccolta delle acque, il quale il giorno 17/06/2018 è esondato
[...] in seguito a forti piogge e l'acqua, unitamente a detriti e rifiuti, ha invaso i terreni di sua proprietà;
-- che, in particolare, “l'esondazione riversatasi nei vigneti ha fatto sì che l'intera superficie della proprietà sia stata sommersa da grandi quantità di acqua, fango e detriti, danneggiando il frutto ed esponendo le pianta e i grappoli a infezioni e malattie per le quali è stato possibile intervenire solo con forte ritardo per la presenza di acqua sul terreno. Inoltre, l'esondazione ha portato nei terreni una grande quantità di rifiuti dal canale nel quale erano stati abbandonati da terzi;
rifiuti che il Dott. ha Pt_1 dovuto rimuovere a propria cura e spese.” (così pag. 2 dell'atto di citazione)
-- che la predetta esondazione è ascrivibile alla mancanza di manutenzione del canale da parte del Controparte_1
A sostegno della pretesa, parte ricorrente ha chiesto l'acquisizione della CTU espletata in un precedente accertamento tecnico preventivo proposto dinnanzi a questo T.R.A.P.
(procedimento RG VG n. 1517/2018) a firma dell'Ing. Persona_1
I danni complessivamente verificatisi, come accertati e quantificati dal consulente tecnico d'ufficio, ammontano a € 25.281,22;
N. 4777/2019 r.g.a.c.c. Sentenza / pag. 2 Parte_1 Controparte_1
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 20/11/2019, si è costituito in giudizio il eccependo in via preliminare il difetto di Controparte_1
giurisdizione del Tribunale delle Acque Pubbliche, in quanto la definizione della controversia non implicherebbe una valutazione di scelte discrezionali collegate al regime delle acque e, pertanto, la materia oggetto di contenzioso sarebbe rimessa per legge alla cognizione del Giudice Ordinario.
2.1. Sempre in via preliminare, il ha eccepito la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva perché il canale sarebbe un bene demaniale, e, di conseguenza, la domanda dovrebbe essere rivolta al legittimo proprietario del bene.
2.2. Nel merito, il ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea, perché lo CP_1
straripamento del canale sarebbe stato provocato da un evento alluvionale eccezionale, integrante forza maggiore o caso fortuito, come sostenuto nelle controdeduzioni alla bozza del CTU dalla consulente di parte ing. , secondo la quale le piogge Persona_2
del 17/06/2018 rappresenterebbero un evento estremo associato ad un tempo di ritorno ben superiore a 200 anni.
Ha poi esposto che ciò troverebbe conferma nel fatto che in occasione del sopralluogo, tenutosi in data 11/12/2018, il canale e gli impianti produttivi interessati sarebbero risultati in ottimo stato manutentivo, ma che il canale sarebbe stato progettato e realizzato per avere piena funzionalità per portate ordinarie e non anche per contenere i fenomeni a carattere eccezionale.
2.3. In via gradata, il ha contestato la somma richiesta a titolo di risarcimento CP_1 del danno, in quanto mancherebbe la prova del fatto che l'intera superficie dei terreni sia stata interessata dall'allagamento denunciato;
sotto altro profilo, il ha CP_1
illustrato che i criteri di stima utilizzati dal CTU per la quantificazione dei danni, contenuti nella Legge Regione Veneto n. 13/2012, non sono validi per un terreno sito nel Salento, a causa delle sostanziali differenze pedoclimatiche delle due Regioni;
infine che il CTU avrebbe errato anche nel quantificare l'incidenza percentuale del danno nella misura del 50% della produzione annua della coltura, tenuto conto di un periodo di sommersione delle piante ricompreso tra il 1° e il 2° giorno, con la conseguenza che la maggior parte dell'acqua sarebbe defluita via dal terreno nell'arco di poche ore, come riferito dallo stesso . Parte_1
N. 4777/2019 r.g.a.c.c. Sentenza / pag. 3 Parte_1 Controparte_1
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
3. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 3/12/2019, il Giudice designato ha disposto l'acquisizione del fascicolo di ufficio n. R.G. 1517/18 con oggetto l'accertamento tecnico preventivo dei danni e ha rinviato all'udienza del 6/10/2020.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti all'emergenza Covid ed al carico del ruolo, all'udienza dell'8/11/2022 il Giudice designato ha fissato per l'esame delle istanze istruttorie l'udienza del 5/12/2023.
All'udienza del 5/12/2023 il Giudice ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalle parti, delegando, ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale di
Lecce per l'espletamento della prova delegata e rinviando per la precisazione delle conclusioni al 4/06/2024.
Acquisita la prova delegata, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del 2/10/2024, poi rinviata per esigenze di ruolo all'8/01/2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 9/12/2024, acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta delle parti, tempestivamente depositate il
23/09/2024 dal e il 1°/10/2024 da , all'udienza CP_1 Parte_1 dell'8/01/2025 il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Questioni preliminari
In limine litis, va disattesa l'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, come sollevata all'atto della propria costituzione in giudizio da parte del Controparte_1
Ed invero, premesso che il rapporto tra il giudice ordinario e quello delle acque si pone in termini di competenza e non di giurisdizione (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 25949 del
30/10/2024; Cass., Sezioni Unite, n. 9534/2013; Cass., Sezioni Unite, n. 5057/2013;
Cass., Sezioni Unite. n. 145/2013; Cass., Sezioni Unite, n. 16535/2012), la prospettazione della domanda è assolutamente chiara nel porre a fondamento della pretesa risarcitoria le ritenute colpevoli omissioni in fase di manutenzione del canale in questione, che avrebbero provocato la sua esondazione e, quindi, l'inondazione dei terreni di proprietà del ricorrente.
Detta prospettazione radica senz'altro la competenza per materia del Tribunale adito.
La domanda risulta, quindi, perfettamente riconducibile alla previsione dell'art. 140 lett.
e) R.D. 1775/1933 e ciò in linea con la pacifica interpretazione giurisprudenziale
N. 4777/2019 r.g.a.c.c. Sentenza / pag. 4 Parte_1 Controparte_1
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
formatasi sul punto (cfr. Cass. 27392/14; Cass. 172/12; Cass. ord. 8722/11; Cass.
368/07; Cass. S.U. 1066/06 ed altre), secondo la quale “quando venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche;
con la conseguenza che la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione ed attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente”.
***
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione del CP_1
relativa alla propria carenza di legittimazione passiva.
La responsabilità del si configura in ragione dell'obbligo di manutenzione CP_1
del canale su di esso gravante, come ammesso dallo stesso a pagina 3 della CP_1 propria comparsa di costituzione e risposta, laddove riconosce che “non vi è dubbio che la manutenzione del canale sia di competenza del convenuto”. E' rimasta CP_1
una mera allegazione priva di prova la questione posta in comparsa che il canale per cui
è causa sia di proprietà del demanio.
5. Prova dell'allagamento e del nesso causale
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati ai propri fondi agricoli e alle colture su di essi presenti, derivanti dall'esondazione del canale del avvenuta il 17/06/2018, come descritti e Controparte_1 quantificati nella relazione di accertamento tecnico preventivo dell'Ing. Persona_1
[...]
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016;
Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento
N. 4777/2019 r.g.a.c.c. Sentenza / pag. 5 Parte_1 Controparte_1
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che in data 17/06/2018 il canale è esondato, provocando l'allagamento dei fondi per cui è causa, è stata confermata dalla relazione di
CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e dai testi escussi, mentre nessuna prova contraria è stata offerta dal . CP_1
In particolare, l'Ing. ha accertato che “l'esondazione del suddetto Persona_1 canale ha determinato un danneggiamento all'impianto viticolo, presumibilmente esponendo a fitiopatie sia le piante sia i frutti in fase di maturazione” (cf. pag. 11 della relazione di CTU) ed ha escluso l'eccezionalità dell'evento, essendosi trattato di una pioggia "né imprevedibile nel verificarsi, né inevitabile nelle conseguenze, e tanto alla luce della comparazione tra l'evento di cui si discute e la intensità (e correlativa frequenza) delle precipitazioni nel comprensorio esaminato" (cf. pag. 17 della relazione).
Peraltro, in occasione del sopralluogo dell'11/12/2018, il CTU ha trovato il canale in buone condizioni di manutenzione e privo di materiali in grado di impedire il normale deflusso delle acque, ma ha chiarito che ad essere in cattivo stato di manutenzione era la vasca di raccolta in cui il canale confluisce, la quale era invasa da grandi quantità di terreno, rifiuti e vegetazione spontanea.
In ogni caso, il CTU ha accertato che la dimensione dei canali è inadeguata per poter contenere anche un flusso d'acqua ordinario.
Tuttavia, il cattivo stato di manutenzione del canale all'epoca dell'esondazione è stato provato attraverso le dichiarazioni testimoniali, dalle quali si evince che prima dell'intervento di pulizia effettuato dal il 10/07/2018, il canale si presentava CP_1
invaso da detriti e vegetazione.
In particolare, interrogato sul relativo capo di domanda, il teste ha Testimone_1 riferito: “il canale non è mai stato pulito. Ho dovuto ripulire io le plastiche che invadevano il canale e il terreno del sig. Oggi nel canale c'è una palma e alberi Pt_1 cresciuti.”; ed ancora:“lo so perché il sig. ha incaricato me di rimuovere i Pt_1 rifiuti. Ricordo che c'erano plastiche e una tavola da surf ed altri tipi di rifiuti che provenivano dal canale e da altre parti” (così nel verbale cartaceo di prova delegata testimoniale in data 14/02/2024).
N. 4777/2019 r.g.a.c.c. Sentenza / pag. 6 Parte_1 Controparte_1
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
Dal canto suo il , quale ente istituzionalmente competente, non ha CP_1
documentato o chiesto di dimostrare di aver eseguito completa attività manutentiva sul canale medesimo con la necessaria regolarità.
In sede di controdeduzioni, il CTU ha ampiamente ed analiticamente risposto alle osservazioni sull'eccezionalità dell'evento formulate dalla consulente di parte del resistente Ing. , secondo cui i dati utilizzati dal CTU non CP_1 Persona_2
sarebbero confrontabili, in quanto i dati della Protezione Civile riportano il valore cumulativo dei mm totali precipitati da 1 a 5 giorni, mentre i dati del servizio
MeteoNetwork sono mm medi di pioggia precipitata in 1 ora e che, pertanto, in base a questi, il tempo di ritorno sarebbe superiore a 200 anni.
A tal riguardo il CTU ha chiarito che i dati pluviometrici forniti dall'applicativo
MeteoNetwork descrivono il totale delle precipitazioni giornaliere e sono espressi in
“mm” di pioggia e non in “mm/h” come erroneamente affermato dall'Ing.
[...]
per cui essi sono compatibili con i dati desumibili dalla Protezione Civile Pt_2
attinenti al valore cumulato dei mm totali di pioggia precipitati da 1 a 5 giorni.
***
6. Prova dei danni
Per quanto concerne la prova dei danni subiti, essa può essere ricavata dalla relazione di
CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, a firma dell'Ing.
[...]
Persona_1
6.1. Dopo aver effettuato il sopralluogo l'11/12/2018, il CTU ha constatato che in seguito all'esondazione “ad avvenuto ritiro delle acque di allagamento, la superficie dell'esaminato fondo agricolo è risultata cosparsa di fango, rifiuti e detriti di vario genere, trasportati dalla piena d'acqua che ha originato l'allagamento”.
6.2. Quanto alle colture che si assumono distrutte dall'esondazione, il CTU ha calcolato un danno alla coltura viticola pari alla somma complessiva di € 25.281,22, prendendo come prezzo medio di vendita delle uve da vino di produzione biologica nel contesto territoriale esaminato € 52,50 a quintale;
inoltre, ha indicato la percentuale del 50% di produzione andata persa per un un periodo di sommersione della coltura viticola compreso entro il 1° giorno di pioggia e ristagno di acqua.
La perizia è formulata in modo scientificamente valido, è intrinsecamente coerente e immune da vizi logici, di guisa che l'accertamento ivi contenuto viene pienamente condiviso da questo tribunale, rimarcandosi che la cifra indicata dal CTU per
N. 4777/2019 r.g.a.c.c. Sentenza / pag. 7 Parte_1 Controparte_1
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
quantificare per i danni subiti dalla coltivazione viticola può essere riconosciuta in toto anche in considerazione dell'epoca di svolgimento delle operazioni peritali. Infatti,
l'accertamento tecnico preventivo ha permesso di valutare nell'immediatezza, dunque con tempestività e sufficiente precisione, i danni che l'esondazione del 17/06/2018 ha effettivamente arrecato alle colture di . Parte_1
Non sono condivisibili le argomentazioni del sull'errata quantificazione del CP_1
danno, con le quali si ripropongono le osservazioni formulate dalla consulente di parte resistente Ing. e alle quali il CTU ha puntualmente risposto in sede di Persona_2
controdeduzioni.
In particolare, sulla contestazione relativa alla mancata prova dell'allagamento dell'intera superficie dei terreni, il CTU ha chiarito che l'intensità dell'esondazione, lo sviluppo planimetrico del sistema di regimentazione idrico e il precario stato manutentivo dei canali e delle opere consortili sono compatibili con un interessamento dell'intera superficie del terreno.
Del pari, è inammissibile la contestazione relativa all'inidoneità dei criteri di stima dei danni contenuti nella Legge Regione Veneto n. 13/2012, in quanto è evidente che il
CTU non ha inteso richiamare l'efficacia cogente dei parametri inseriti in tale testo normativo ma ha utilizzato tali parametri per la loro rilevanza in termini scientifici.
Infine, risulta corretta la scelta del CTU di quantificare l'incidenza percentuale del danno nella misura del 50% della produzione annua della coltura, poiché il terreno è stato sommerso per un tempo durato alcune ore e, quindi, per un periodo ricompreso entro il 1° giorno.
6.3. In conclusione, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro
25.281,22 in favore di . Parte_1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
N. 4777/2019 r.g.a.c.c. Sentenza / pag. 8 Parte_1 Controparte_1
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
***
7. Le spese di lite
Il governo delle spese segue la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, pertanto le stesse sono poste a carico del convenuto in favore del ricorrente, CP_1
nella misura indicata in dispositivo, che comprende sia le spese di ATP che quelle del giudizio di cognizione piena, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, considerando, per il valore della controversia, la misura del diritto accertato.
Anche le spese di CTU già liquidate con separato decreto dal presidente designato seguono la soccombenza e sono poste definitivamente a carico del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4777/2019 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
-- accoglie la domanda di risarcimento proposta da e, per l'effetto, Parte_1
condanna il al pagamento per i titoli di cui Controparte_1 in parte motiva dell'importo complessivo di € 25.281,22 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (17/06/2018) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--condanna il a pagare al ricorrente le spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 389,00 per esborsi documentati di entrambe le fasi ed euro
4.700,00 per onorario, di cui euro 1.200,00 per la fase di accertamento tecnico preventivo ed euro 3.500,00 per la fase di merito, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA;
--pone definitivamente a carico del le spese Controparte_1
di CTU già liquidate con separato decreto presidenziale.
Così deciso in Napoli addì 8/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
N. 4777/2019 r.g.a.c.c. Sentenza / pag. 9 Parte_1 Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 4777/2019 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta in data 8/01/2025
TRA
(c.f.: ), rappresentato dagli avv.ti Carlo Parte_1 C.F._1
Fumarola (c.f.: ) e Simonetta Pascali (c.f.: C.F._2
del Foro di Lecce, nel cui studio in Lecce alla via Principi di C.F._3
Savoia 67 è elettivamente domiciliato, giusta mandato allegato all'atto introduttivo
Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario pro tempore , con sede legale in Controparte_2 CP_1
alla via Provinciale per Casarano, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Silvestro Lazzari (c.f.:
) con studio in Lecce alla via Taranto n. 92 C.F._4
Resistente Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 25/10/2019, ha convenuto in Parte_1 giudizio il affinché l'adìto Tribunale, previo Controparte_1
accertamento della sua responsabilità per l'esondazione del canale del
[...]
adiacente ai suoi fondi, verificatasi a il giorno Controparte_1 CP_1
17/06/2018, la condanni al pagamento della complessiva somma di € 25.281,22, ovvero dell'importo che in via equitativa riterrà dovuto, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dai fondi agricoli di sua proprietà, con conseguente pagamento delle spese di giudizio.
In punto di fatto, il ricorrente ha esposto:
-- di essere proprietario e conduttore dei terreni agricoli in agro di Ugento (LE), in contrada Pisari, catastalmente identificati al Foglio 7, particella 318 di mq 11.400, 155 di mq 17.173, 156 di mq 2.470, 313 di mq 11.268, 318 di mq 11.309, 330 di mq 10.012,
332 di mq 3.533, 347 di mq 7.889, 71 di mq 12.500, per un'estensione totale di mq
87.554, coltivati a uva da vino e condotti in regime di agricoltura biologica;
-- che in adiacenza ai predetti fondi corre un canale del Controparte_1
finalizzato alla raccolta delle acque, il quale il giorno 17/06/2018 è esondato
[...] in seguito a forti piogge e l'acqua, unitamente a detriti e rifiuti, ha invaso i terreni di sua proprietà;
-- che, in particolare, “l'esondazione riversatasi nei vigneti ha fatto sì che l'intera superficie della proprietà sia stata sommersa da grandi quantità di acqua, fango e detriti, danneggiando il frutto ed esponendo le pianta e i grappoli a infezioni e malattie per le quali è stato possibile intervenire solo con forte ritardo per la presenza di acqua sul terreno. Inoltre, l'esondazione ha portato nei terreni una grande quantità di rifiuti dal canale nel quale erano stati abbandonati da terzi;
rifiuti che il Dott. ha Pt_1 dovuto rimuovere a propria cura e spese.” (così pag. 2 dell'atto di citazione)
-- che la predetta esondazione è ascrivibile alla mancanza di manutenzione del canale da parte del Controparte_1
A sostegno della pretesa, parte ricorrente ha chiesto l'acquisizione della CTU espletata in un precedente accertamento tecnico preventivo proposto dinnanzi a questo T.R.A.P.
(procedimento RG VG n. 1517/2018) a firma dell'Ing. Persona_1
I danni complessivamente verificatisi, come accertati e quantificati dal consulente tecnico d'ufficio, ammontano a € 25.281,22;
N. 4777/2019 r.g.a.c.c. Sentenza / pag. 2 Parte_1 Controparte_1
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 20/11/2019, si è costituito in giudizio il eccependo in via preliminare il difetto di Controparte_1
giurisdizione del Tribunale delle Acque Pubbliche, in quanto la definizione della controversia non implicherebbe una valutazione di scelte discrezionali collegate al regime delle acque e, pertanto, la materia oggetto di contenzioso sarebbe rimessa per legge alla cognizione del Giudice Ordinario.
2.1. Sempre in via preliminare, il ha eccepito la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva perché il canale sarebbe un bene demaniale, e, di conseguenza, la domanda dovrebbe essere rivolta al legittimo proprietario del bene.
2.2. Nel merito, il ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea, perché lo CP_1
straripamento del canale sarebbe stato provocato da un evento alluvionale eccezionale, integrante forza maggiore o caso fortuito, come sostenuto nelle controdeduzioni alla bozza del CTU dalla consulente di parte ing. , secondo la quale le piogge Persona_2
del 17/06/2018 rappresenterebbero un evento estremo associato ad un tempo di ritorno ben superiore a 200 anni.
Ha poi esposto che ciò troverebbe conferma nel fatto che in occasione del sopralluogo, tenutosi in data 11/12/2018, il canale e gli impianti produttivi interessati sarebbero risultati in ottimo stato manutentivo, ma che il canale sarebbe stato progettato e realizzato per avere piena funzionalità per portate ordinarie e non anche per contenere i fenomeni a carattere eccezionale.
2.3. In via gradata, il ha contestato la somma richiesta a titolo di risarcimento CP_1 del danno, in quanto mancherebbe la prova del fatto che l'intera superficie dei terreni sia stata interessata dall'allagamento denunciato;
sotto altro profilo, il ha CP_1
illustrato che i criteri di stima utilizzati dal CTU per la quantificazione dei danni, contenuti nella Legge Regione Veneto n. 13/2012, non sono validi per un terreno sito nel Salento, a causa delle sostanziali differenze pedoclimatiche delle due Regioni;
infine che il CTU avrebbe errato anche nel quantificare l'incidenza percentuale del danno nella misura del 50% della produzione annua della coltura, tenuto conto di un periodo di sommersione delle piante ricompreso tra il 1° e il 2° giorno, con la conseguenza che la maggior parte dell'acqua sarebbe defluita via dal terreno nell'arco di poche ore, come riferito dallo stesso . Parte_1
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Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
3. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 3/12/2019, il Giudice designato ha disposto l'acquisizione del fascicolo di ufficio n. R.G. 1517/18 con oggetto l'accertamento tecnico preventivo dei danni e ha rinviato all'udienza del 6/10/2020.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti all'emergenza Covid ed al carico del ruolo, all'udienza dell'8/11/2022 il Giudice designato ha fissato per l'esame delle istanze istruttorie l'udienza del 5/12/2023.
All'udienza del 5/12/2023 il Giudice ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalle parti, delegando, ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale di
Lecce per l'espletamento della prova delegata e rinviando per la precisazione delle conclusioni al 4/06/2024.
Acquisita la prova delegata, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del 2/10/2024, poi rinviata per esigenze di ruolo all'8/01/2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 9/12/2024, acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta delle parti, tempestivamente depositate il
23/09/2024 dal e il 1°/10/2024 da , all'udienza CP_1 Parte_1 dell'8/01/2025 il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Questioni preliminari
In limine litis, va disattesa l'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, come sollevata all'atto della propria costituzione in giudizio da parte del Controparte_1
Ed invero, premesso che il rapporto tra il giudice ordinario e quello delle acque si pone in termini di competenza e non di giurisdizione (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 25949 del
30/10/2024; Cass., Sezioni Unite, n. 9534/2013; Cass., Sezioni Unite, n. 5057/2013;
Cass., Sezioni Unite. n. 145/2013; Cass., Sezioni Unite, n. 16535/2012), la prospettazione della domanda è assolutamente chiara nel porre a fondamento della pretesa risarcitoria le ritenute colpevoli omissioni in fase di manutenzione del canale in questione, che avrebbero provocato la sua esondazione e, quindi, l'inondazione dei terreni di proprietà del ricorrente.
Detta prospettazione radica senz'altro la competenza per materia del Tribunale adito.
La domanda risulta, quindi, perfettamente riconducibile alla previsione dell'art. 140 lett.
e) R.D. 1775/1933 e ciò in linea con la pacifica interpretazione giurisprudenziale
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formatasi sul punto (cfr. Cass. 27392/14; Cass. 172/12; Cass. ord. 8722/11; Cass.
368/07; Cass. S.U. 1066/06 ed altre), secondo la quale “quando venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche;
con la conseguenza che la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione ed attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente”.
***
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione del CP_1
relativa alla propria carenza di legittimazione passiva.
La responsabilità del si configura in ragione dell'obbligo di manutenzione CP_1
del canale su di esso gravante, come ammesso dallo stesso a pagina 3 della CP_1 propria comparsa di costituzione e risposta, laddove riconosce che “non vi è dubbio che la manutenzione del canale sia di competenza del convenuto”. E' rimasta CP_1
una mera allegazione priva di prova la questione posta in comparsa che il canale per cui
è causa sia di proprietà del demanio.
5. Prova dell'allagamento e del nesso causale
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati ai propri fondi agricoli e alle colture su di essi presenti, derivanti dall'esondazione del canale del avvenuta il 17/06/2018, come descritti e Controparte_1 quantificati nella relazione di accertamento tecnico preventivo dell'Ing. Persona_1
[...]
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016;
Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento
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meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che in data 17/06/2018 il canale è esondato, provocando l'allagamento dei fondi per cui è causa, è stata confermata dalla relazione di
CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e dai testi escussi, mentre nessuna prova contraria è stata offerta dal . CP_1
In particolare, l'Ing. ha accertato che “l'esondazione del suddetto Persona_1 canale ha determinato un danneggiamento all'impianto viticolo, presumibilmente esponendo a fitiopatie sia le piante sia i frutti in fase di maturazione” (cf. pag. 11 della relazione di CTU) ed ha escluso l'eccezionalità dell'evento, essendosi trattato di una pioggia "né imprevedibile nel verificarsi, né inevitabile nelle conseguenze, e tanto alla luce della comparazione tra l'evento di cui si discute e la intensità (e correlativa frequenza) delle precipitazioni nel comprensorio esaminato" (cf. pag. 17 della relazione).
Peraltro, in occasione del sopralluogo dell'11/12/2018, il CTU ha trovato il canale in buone condizioni di manutenzione e privo di materiali in grado di impedire il normale deflusso delle acque, ma ha chiarito che ad essere in cattivo stato di manutenzione era la vasca di raccolta in cui il canale confluisce, la quale era invasa da grandi quantità di terreno, rifiuti e vegetazione spontanea.
In ogni caso, il CTU ha accertato che la dimensione dei canali è inadeguata per poter contenere anche un flusso d'acqua ordinario.
Tuttavia, il cattivo stato di manutenzione del canale all'epoca dell'esondazione è stato provato attraverso le dichiarazioni testimoniali, dalle quali si evince che prima dell'intervento di pulizia effettuato dal il 10/07/2018, il canale si presentava CP_1
invaso da detriti e vegetazione.
In particolare, interrogato sul relativo capo di domanda, il teste ha Testimone_1 riferito: “il canale non è mai stato pulito. Ho dovuto ripulire io le plastiche che invadevano il canale e il terreno del sig. Oggi nel canale c'è una palma e alberi Pt_1 cresciuti.”; ed ancora:“lo so perché il sig. ha incaricato me di rimuovere i Pt_1 rifiuti. Ricordo che c'erano plastiche e una tavola da surf ed altri tipi di rifiuti che provenivano dal canale e da altre parti” (così nel verbale cartaceo di prova delegata testimoniale in data 14/02/2024).
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Dal canto suo il , quale ente istituzionalmente competente, non ha CP_1
documentato o chiesto di dimostrare di aver eseguito completa attività manutentiva sul canale medesimo con la necessaria regolarità.
In sede di controdeduzioni, il CTU ha ampiamente ed analiticamente risposto alle osservazioni sull'eccezionalità dell'evento formulate dalla consulente di parte del resistente Ing. , secondo cui i dati utilizzati dal CTU non CP_1 Persona_2
sarebbero confrontabili, in quanto i dati della Protezione Civile riportano il valore cumulativo dei mm totali precipitati da 1 a 5 giorni, mentre i dati del servizio
MeteoNetwork sono mm medi di pioggia precipitata in 1 ora e che, pertanto, in base a questi, il tempo di ritorno sarebbe superiore a 200 anni.
A tal riguardo il CTU ha chiarito che i dati pluviometrici forniti dall'applicativo
MeteoNetwork descrivono il totale delle precipitazioni giornaliere e sono espressi in
“mm” di pioggia e non in “mm/h” come erroneamente affermato dall'Ing.
[...]
per cui essi sono compatibili con i dati desumibili dalla Protezione Civile Pt_2
attinenti al valore cumulato dei mm totali di pioggia precipitati da 1 a 5 giorni.
***
6. Prova dei danni
Per quanto concerne la prova dei danni subiti, essa può essere ricavata dalla relazione di
CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, a firma dell'Ing.
[...]
Persona_1
6.1. Dopo aver effettuato il sopralluogo l'11/12/2018, il CTU ha constatato che in seguito all'esondazione “ad avvenuto ritiro delle acque di allagamento, la superficie dell'esaminato fondo agricolo è risultata cosparsa di fango, rifiuti e detriti di vario genere, trasportati dalla piena d'acqua che ha originato l'allagamento”.
6.2. Quanto alle colture che si assumono distrutte dall'esondazione, il CTU ha calcolato un danno alla coltura viticola pari alla somma complessiva di € 25.281,22, prendendo come prezzo medio di vendita delle uve da vino di produzione biologica nel contesto territoriale esaminato € 52,50 a quintale;
inoltre, ha indicato la percentuale del 50% di produzione andata persa per un un periodo di sommersione della coltura viticola compreso entro il 1° giorno di pioggia e ristagno di acqua.
La perizia è formulata in modo scientificamente valido, è intrinsecamente coerente e immune da vizi logici, di guisa che l'accertamento ivi contenuto viene pienamente condiviso da questo tribunale, rimarcandosi che la cifra indicata dal CTU per
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quantificare per i danni subiti dalla coltivazione viticola può essere riconosciuta in toto anche in considerazione dell'epoca di svolgimento delle operazioni peritali. Infatti,
l'accertamento tecnico preventivo ha permesso di valutare nell'immediatezza, dunque con tempestività e sufficiente precisione, i danni che l'esondazione del 17/06/2018 ha effettivamente arrecato alle colture di . Parte_1
Non sono condivisibili le argomentazioni del sull'errata quantificazione del CP_1
danno, con le quali si ripropongono le osservazioni formulate dalla consulente di parte resistente Ing. e alle quali il CTU ha puntualmente risposto in sede di Persona_2
controdeduzioni.
In particolare, sulla contestazione relativa alla mancata prova dell'allagamento dell'intera superficie dei terreni, il CTU ha chiarito che l'intensità dell'esondazione, lo sviluppo planimetrico del sistema di regimentazione idrico e il precario stato manutentivo dei canali e delle opere consortili sono compatibili con un interessamento dell'intera superficie del terreno.
Del pari, è inammissibile la contestazione relativa all'inidoneità dei criteri di stima dei danni contenuti nella Legge Regione Veneto n. 13/2012, in quanto è evidente che il
CTU non ha inteso richiamare l'efficacia cogente dei parametri inseriti in tale testo normativo ma ha utilizzato tali parametri per la loro rilevanza in termini scientifici.
Infine, risulta corretta la scelta del CTU di quantificare l'incidenza percentuale del danno nella misura del 50% della produzione annua della coltura, poiché il terreno è stato sommerso per un tempo durato alcune ore e, quindi, per un periodo ricompreso entro il 1° giorno.
6.3. In conclusione, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro
25.281,22 in favore di . Parte_1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
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Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
***
7. Le spese di lite
Il governo delle spese segue la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, pertanto le stesse sono poste a carico del convenuto in favore del ricorrente, CP_1
nella misura indicata in dispositivo, che comprende sia le spese di ATP che quelle del giudizio di cognizione piena, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, considerando, per il valore della controversia, la misura del diritto accertato.
Anche le spese di CTU già liquidate con separato decreto dal presidente designato seguono la soccombenza e sono poste definitivamente a carico del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4777/2019 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
-- accoglie la domanda di risarcimento proposta da e, per l'effetto, Parte_1
condanna il al pagamento per i titoli di cui Controparte_1 in parte motiva dell'importo complessivo di € 25.281,22 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (17/06/2018) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--condanna il a pagare al ricorrente le spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 389,00 per esborsi documentati di entrambe le fasi ed euro
4.700,00 per onorario, di cui euro 1.200,00 per la fase di accertamento tecnico preventivo ed euro 3.500,00 per la fase di merito, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA;
--pone definitivamente a carico del le spese Controparte_1
di CTU già liquidate con separato decreto presidenziale.
Così deciso in Napoli addì 8/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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