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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 31/10/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 584/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 584/2020 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 29.10.2025, e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Cassino (FR), in Via Gabriele d'Annunzio n. 35, presso lo studio dell'Avv. Nadia di Salvo che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in CP_1
VIA CESCHITELLI SNC in MARZANO APPIO (CE), presso lo studio dell'Avv.
ZI EN che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note congiunte di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.02.2020, Parte_1 chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12/06/1999 con , da cui era nato il figlio CP_1 Per_1
(nato a [...] il [...]), deducendo che i coniugi si erano separati
[...] consensualmente, come da provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino n.
1970/2014 del 17.09.2014; che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) in parziale modifica delle condizioni di separazione, disporsi l'affidamento esclusivo del figlio alla madre;
3) confermarsi le statuizioni Per_1 economiche stabilite in sede di separazione e porsi pertanto a carico del resistente, un obbligo al versamento di euro 250,00 a titolo di assegno divorzile ed euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nessuno si costituiva per il resistente.
All'udienza presidenziale del 21.01.2021 compariva solo la ricorrente e il giudice delegato alle funzioni presidenziali con ordinanza del 15.02.2021 confermava provvisoriamente le condizioni di separazione, e demandava ai servizi Sociali di effettuare una valutazione delle capacità genitoriali di entrambe le parti.
In data 24.9.2021 si costituiva in giudizio , il quale si CP_1 associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
2 In particolare, il resistente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) revocarsi dell'assegno di mantenimento per la moglie, rigettando la domanda di assegno divorzile;
3) rigettarsi la domanda di affido esclusivo del figlio minore, disponendo l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita paterno;
5) confermarsi a suo carico il versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura di euro 200,00 come stabilito in sede di separazione.
Il giudice, all'udienza cartolare del 6.10.2021, deliberando sull'istanza del resistente, revocava l'assegno di mantenimento disposto a carico del Sig. in CP_1 favore della Sig.ra stante la sostanziale equivalenza dei redditi percepiti dalle Pt_1 parti.
All'udienza del 1.3.2023 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sullo status senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 463/2023 del 7.04.2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, veniva altresì disposta la prosecuzione del giudizio innanzi al G.I.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e relazione dei servizi sociali.
All'udienza cartolare del 18/06/2025, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusive richieste delle parti in epigrafe riportate (parte convenuta rinunciando, in particolare alla domanda di affidamento esclusivo e di mantenimento per sé) con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La causa veniva quindi rimessa sul ruolo con ordinanza del 13.10.2025, a seguito di istanza congiunta formulata dalle parti, le quali davano atto del raggiungimento di un accordo in merito alle condizioni di divorzio.
All'udienza del 29.10.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, le condizioni concordate tra le parti (affido condiviso del figlio minore, collocamento presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, versamento a carico del padre della somma mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie) siano conformi all'interesse del figlio minore e possano pertanto essere integralmente recepite.
3 Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n.
463/2023 del 7.04.2023 e definitamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara che il divorzio già pronunciato tra le parti sarà regolato alle condizioni di cui all'accordo congiunto sottoscritto e depositato in atti in data 7.10.2025 da intendersi trascritte nella presente sentenza;
2) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 29/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 584/2020 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 29.10.2025, e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Cassino (FR), in Via Gabriele d'Annunzio n. 35, presso lo studio dell'Avv. Nadia di Salvo che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in CP_1
VIA CESCHITELLI SNC in MARZANO APPIO (CE), presso lo studio dell'Avv.
ZI EN che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note congiunte di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.02.2020, Parte_1 chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12/06/1999 con , da cui era nato il figlio CP_1 Per_1
(nato a [...] il [...]), deducendo che i coniugi si erano separati
[...] consensualmente, come da provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino n.
1970/2014 del 17.09.2014; che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) in parziale modifica delle condizioni di separazione, disporsi l'affidamento esclusivo del figlio alla madre;
3) confermarsi le statuizioni Per_1 economiche stabilite in sede di separazione e porsi pertanto a carico del resistente, un obbligo al versamento di euro 250,00 a titolo di assegno divorzile ed euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nessuno si costituiva per il resistente.
All'udienza presidenziale del 21.01.2021 compariva solo la ricorrente e il giudice delegato alle funzioni presidenziali con ordinanza del 15.02.2021 confermava provvisoriamente le condizioni di separazione, e demandava ai servizi Sociali di effettuare una valutazione delle capacità genitoriali di entrambe le parti.
In data 24.9.2021 si costituiva in giudizio , il quale si CP_1 associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
2 In particolare, il resistente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) revocarsi dell'assegno di mantenimento per la moglie, rigettando la domanda di assegno divorzile;
3) rigettarsi la domanda di affido esclusivo del figlio minore, disponendo l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita paterno;
5) confermarsi a suo carico il versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura di euro 200,00 come stabilito in sede di separazione.
Il giudice, all'udienza cartolare del 6.10.2021, deliberando sull'istanza del resistente, revocava l'assegno di mantenimento disposto a carico del Sig. in CP_1 favore della Sig.ra stante la sostanziale equivalenza dei redditi percepiti dalle Pt_1 parti.
All'udienza del 1.3.2023 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sullo status senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 463/2023 del 7.04.2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, veniva altresì disposta la prosecuzione del giudizio innanzi al G.I.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e relazione dei servizi sociali.
All'udienza cartolare del 18/06/2025, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusive richieste delle parti in epigrafe riportate (parte convenuta rinunciando, in particolare alla domanda di affidamento esclusivo e di mantenimento per sé) con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La causa veniva quindi rimessa sul ruolo con ordinanza del 13.10.2025, a seguito di istanza congiunta formulata dalle parti, le quali davano atto del raggiungimento di un accordo in merito alle condizioni di divorzio.
All'udienza del 29.10.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, le condizioni concordate tra le parti (affido condiviso del figlio minore, collocamento presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, versamento a carico del padre della somma mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie) siano conformi all'interesse del figlio minore e possano pertanto essere integralmente recepite.
3 Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n.
463/2023 del 7.04.2023 e definitamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara che il divorzio già pronunciato tra le parti sarà regolato alle condizioni di cui all'accordo congiunto sottoscritto e depositato in atti in data 7.10.2025 da intendersi trascritte nella presente sentenza;
2) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 29/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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