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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 2480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2480 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3256/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3256/2023 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. BULGARI ROBERTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. SCHIAVI DARIA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/6/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
i difensori chiedono che la causa sia definita alle condizioni vigenti, disponendo la graduale liberalizzazione degli incontri come prevista in relazione e il monitoraggio in via amministrativa del Servizio incaricato, a spese compensate, con rinuncia ai termini ex art. 190 ed alle impugnazioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.2.2023, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
a Manerbio in data 1.6.2019, dalla cui unione nascevano i figli (nato a CP_1 Per_1
Manerbio il 8/10/2013) e (nato a [...] il [...]), esponeva che la convivenza tra i Per_2
pagina 1 di 3 coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, incaricati i Servizi Sociali del monitoraggio del nucleo familiare, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 3.10.2023, assunta su accordo delle parti, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a condurre vita separata e pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti, successivamente modificati con ordinanze del 21.12.2023 e del 13.2.2025, sempre su accordo delle parti (ad oggi, vigono le seguenti condizioni: - affido dei figli in via condivisa ai genitori, con facoltà di assumere le decisioni di ordinaria amministrazione quando sono collocati presso ciascuno;
- continuazione degli incontri protetti, con valutazione di graduale liberalizzazione da parte del Servizio, - invito al padre proseguire il percorso SERT;
- contributo del padre al mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 per ciascuno, oltre al + 50% delle spese straordinarie come da Protocollo;
assegno unico per l'intero alla madre;
finanziamento GS Capital di € 30.000,00 a metà tra ciascun genitore).
All'udienza del 12.6.2025 i procuratori delle parti raggiungevano un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritte conclusioni, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e alle impugnazioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità, anche alla luce dell'evoluzione positiva riscontrata negli ultimi mesi dal Servizio incaricato, che dovrà necessariamente proseguire col monitoraggio in via amministrativa nella durata massima, preso atto delle fragilità tuttora presenti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
pagina 2 di 3 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manerbio di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2019, parte II, serie A, n.
6;
3) affida i figli in via condivisa ai genitori, con facoltà di assumere le decisioni di ordinaria amministrazione quando sono collocati presso ciascuno;
4) dispone che i competenti Servizi Sociali procedano sin d'ora ad una graduale liberalizzazione delle visite padre-figli, secondo il calendario da essi stabilito;
5) invita il padre proseguire il percorso SERT;
6) contributo del padre al mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 per ciascuno, da versare alla madre entro il giorno 25 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo;
7) assegno unico per l'intero alla madre;
8) finanziamento GS Capital di € 30.000,00 a metà tra ciascun genitore;
9) spese di lite compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali Ambito 09.
Brescia, camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3256/2023 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. BULGARI ROBERTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. SCHIAVI DARIA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/6/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
i difensori chiedono che la causa sia definita alle condizioni vigenti, disponendo la graduale liberalizzazione degli incontri come prevista in relazione e il monitoraggio in via amministrativa del Servizio incaricato, a spese compensate, con rinuncia ai termini ex art. 190 ed alle impugnazioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.2.2023, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
a Manerbio in data 1.6.2019, dalla cui unione nascevano i figli (nato a CP_1 Per_1
Manerbio il 8/10/2013) e (nato a [...] il [...]), esponeva che la convivenza tra i Per_2
pagina 1 di 3 coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, incaricati i Servizi Sociali del monitoraggio del nucleo familiare, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 3.10.2023, assunta su accordo delle parti, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a condurre vita separata e pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti, successivamente modificati con ordinanze del 21.12.2023 e del 13.2.2025, sempre su accordo delle parti (ad oggi, vigono le seguenti condizioni: - affido dei figli in via condivisa ai genitori, con facoltà di assumere le decisioni di ordinaria amministrazione quando sono collocati presso ciascuno;
- continuazione degli incontri protetti, con valutazione di graduale liberalizzazione da parte del Servizio, - invito al padre proseguire il percorso SERT;
- contributo del padre al mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 per ciascuno, oltre al + 50% delle spese straordinarie come da Protocollo;
assegno unico per l'intero alla madre;
finanziamento GS Capital di € 30.000,00 a metà tra ciascun genitore).
All'udienza del 12.6.2025 i procuratori delle parti raggiungevano un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritte conclusioni, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e alle impugnazioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità, anche alla luce dell'evoluzione positiva riscontrata negli ultimi mesi dal Servizio incaricato, che dovrà necessariamente proseguire col monitoraggio in via amministrativa nella durata massima, preso atto delle fragilità tuttora presenti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
pagina 2 di 3 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manerbio di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2019, parte II, serie A, n.
6;
3) affida i figli in via condivisa ai genitori, con facoltà di assumere le decisioni di ordinaria amministrazione quando sono collocati presso ciascuno;
4) dispone che i competenti Servizi Sociali procedano sin d'ora ad una graduale liberalizzazione delle visite padre-figli, secondo il calendario da essi stabilito;
5) invita il padre proseguire il percorso SERT;
6) contributo del padre al mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 per ciascuno, da versare alla madre entro il giorno 25 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo;
7) assegno unico per l'intero alla madre;
8) finanziamento GS Capital di € 30.000,00 a metà tra ciascun genitore;
9) spese di lite compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali Ambito 09.
Brescia, camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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