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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/06/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RI, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri magistrati: dott. Andrea AMADEI - Presidente dott.ssa Mariagrazia GALATI - Giudice est. dott.ssa Valentina ANDRIZZI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 60 dell'anno 2025 R.G., riservata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del giorno 05.6.2025, vertente tra
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. FRAGOMENI ANTONIO, domiciliatario;
e
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._2 dall'avv. NERI CARMELA, domiciliatario;
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile.
FATTO e DIRITTO
- vista l'istanza presentata da entrambe le parti in data 17.5.2025, con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la trasformazione del rito da giudiziale a richiesta congiunta in ordine allo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 29.6.2003 in GE (trascritto negli atti di matrimonio del detto Comune dell'anno 2003, n. 2, parte I) alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 07.5.2025 ed allegato alla predetta istanza;
1 - osservato che le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza del
05.6.2025 con il deposito di note scritte e in quella sede hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni concordate in data
07.5.2025;
- preso atto del visto emesso dal P.M. in data 22.5.2025;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GE (RC), anno 2003, parte I, n. 2, i ricorrenti il 29.6.2003 hanno contratto matrimonio civile;
b) dal matrimonio sono nati i figli: (il 12.10.2005) e (il 26.8.2008); Per_1 Per_2
c) i medesimi coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale omologata con decreto n. 540/2018 del 25.1.2018 dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale del 23.1.2018; d) in sede di negoziazione assistita con accordo del 03.09.2020 le parti hanno modificato concordemente le condizioni di cui alla omologa della separazione, vistata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di RI in data
07.9.2020;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- precisato che le condizioni stabilite dalle parti, nei termini indicati nell'istanza congiunta prodotta in atti il 17.05.2025 e sottoscritta dalle parti personalmente (in data 07.5.2025), regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi ed entrambi i figli (di cui ancora Per_2 minorenne), e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per i medesimi;
- precisato che l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
- valutata, dunque, la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi;
- ritenuto pertanto che la domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
2 - considerata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo n. 2, lett. b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di scioglimento del matrimonio civile, presentata in data 17.5.2025 nell'ambito del presente procedimento iscritto al n. 60/2025 r.g. inizialmente instaurato come contenzioso, preso altresì atto del nulla osta del rappresentante del Pubblico Ministero, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra Parte_1
(nato a [...] il [...]) e nata a Controparte_1
RI (RC) il 16/01/1973 celebrato in data 29.6.2003 in GE (e trascritto negli atti di matrimonio del detto comune dell'anno 2003, al n. 2, parte I), alle condizioni indicate in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese di procedura;
- dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GE (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 06.6.2025 effettuata mediante Microsoft Teams.
Il Presidente Il Giudice estensore
dott. Andrea Amadei dott.ssa Mariagrazia Galati
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RI, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri magistrati: dott. Andrea AMADEI - Presidente dott.ssa Mariagrazia GALATI - Giudice est. dott.ssa Valentina ANDRIZZI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 60 dell'anno 2025 R.G., riservata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del giorno 05.6.2025, vertente tra
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. FRAGOMENI ANTONIO, domiciliatario;
e
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._2 dall'avv. NERI CARMELA, domiciliatario;
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile.
FATTO e DIRITTO
- vista l'istanza presentata da entrambe le parti in data 17.5.2025, con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la trasformazione del rito da giudiziale a richiesta congiunta in ordine allo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 29.6.2003 in GE (trascritto negli atti di matrimonio del detto Comune dell'anno 2003, n. 2, parte I) alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 07.5.2025 ed allegato alla predetta istanza;
1 - osservato che le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza del
05.6.2025 con il deposito di note scritte e in quella sede hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni concordate in data
07.5.2025;
- preso atto del visto emesso dal P.M. in data 22.5.2025;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GE (RC), anno 2003, parte I, n. 2, i ricorrenti il 29.6.2003 hanno contratto matrimonio civile;
b) dal matrimonio sono nati i figli: (il 12.10.2005) e (il 26.8.2008); Per_1 Per_2
c) i medesimi coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale omologata con decreto n. 540/2018 del 25.1.2018 dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale del 23.1.2018; d) in sede di negoziazione assistita con accordo del 03.09.2020 le parti hanno modificato concordemente le condizioni di cui alla omologa della separazione, vistata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di RI in data
07.9.2020;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- precisato che le condizioni stabilite dalle parti, nei termini indicati nell'istanza congiunta prodotta in atti il 17.05.2025 e sottoscritta dalle parti personalmente (in data 07.5.2025), regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi ed entrambi i figli (di cui ancora Per_2 minorenne), e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per i medesimi;
- precisato che l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
- valutata, dunque, la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi;
- ritenuto pertanto che la domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
2 - considerata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo n. 2, lett. b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di scioglimento del matrimonio civile, presentata in data 17.5.2025 nell'ambito del presente procedimento iscritto al n. 60/2025 r.g. inizialmente instaurato come contenzioso, preso altresì atto del nulla osta del rappresentante del Pubblico Ministero, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra Parte_1
(nato a [...] il [...]) e nata a Controparte_1
RI (RC) il 16/01/1973 celebrato in data 29.6.2003 in GE (e trascritto negli atti di matrimonio del detto comune dell'anno 2003, al n. 2, parte I), alle condizioni indicate in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese di procedura;
- dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GE (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 06.6.2025 effettuata mediante Microsoft Teams.
Il Presidente Il Giudice estensore
dott. Andrea Amadei dott.ssa Mariagrazia Galati
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