TRIB
Sentenza 5 agosto 2024
Sentenza 5 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/08/2024, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2024 |
Testo completo
RGL n. 2030 /2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 23/7/2024), nella causa n. 2030/2018 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to PINTUS LILIANA, Parte_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA, CP_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha proposto ricorso avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 402 2018 00024514 00 000 del 09/10/2018, notificato il giorno 11/10/2018, dell'importo di € 90.774,51, scaturito dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018004175/DDL del 23/04/2018, notificato per posta il 30/4/2018, deducendo che, contrariamente a quanto ivi indicato, nel periodo dal 7/3/12 al 31/10/14 i lavoratori , , Persona_1 Persona_2
, AS ST, , Per_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
(magazzinieri), (impiegato) hanno effettivamente
[...] Persona_7 svolto l'orario part-time risultante dai LUL (20 ore alla settimana) e non il tempo pieno e straordinario contestato e che, nel medesimo periodo, la lavoratrice ha lavorato per 10 ore alla settimana;
che Controparte_2 tale riduzione dell'orario è stata decisa in seguito ad una contrazione degli affari della società; che una volta superata la crisi, da novembre 2014, l'orario è stato riportato alle ordinarie 40 ore alla settimana;
che gli ispettori, intervenuti a maggio 2015, hanno domandato ai lavoratori unicamente l'orario che stavano svolgendo al momento dell'ispezione, senza indagare se in epoca precedente fosse stato ridotto;
che durante il periodo di riduzione dell'orario può essere capitato qualche volta che i dipendenti recuperassero delle ore non svolte in settimana nella giornata di sabato;
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A.
1 Contrariis reiectis. B. Accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza e la conseguente nullità e/o l'annullabilità del Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2018004175/ddl del 23.04.2018 dell' e dell'avviso di CP_1 addebito n. 4022018 0002451400000 del 09.10.2018, con ogni conseguenza ed effetto di legge. In via subordinata;
C. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, rideterminare le somme richieste sulla base delle ore e dei lavoratori per i quali dovesse emergere l'infedele registrazione degli orari di lavoro nel LUL;
In ogni caso D. Con vittoria di spese e competenze dovute a questa difesa per il presente procedimento.”;
− parte convenuta si è costituita richiamando le dichiarazioni rese dai CP_1 lavoratori agli ispettori del lavoro ed allegando che i dipendenti, dal 7/3/12 al 31/10/14, hanno svolto il seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 la mattina e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 il pomeriggio, dal lunedì al venerdì e un sabato mattina ogni due settimane dalle ore 9.00 alle ore 13.00; ha quindi dedotto che il personale effettuava un orario settimanale di 40 ore, più ulteriori otto ore mensili, corrispondenti alle due giornate di sabato lavorate ogni mese e che la sig.ra ha lavorato per 20 ore alla settimana anche nel periodo CP_2 contestato;
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
accertare la fondatezza della pretesa oggetto dell'avviso di addebito impugnato e per l'effetto condannare il ricorrente al pagamento del complessivo importo ivi indicato (oltre ulteriori sanzioni ed interessi) ovvero in via subordinata della minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”;
− la causa, svolta l'istruttoria orale, è stata discussa dalle parti mediante il deposito di note di trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. occorre preliminarmente dare atto che l'opposizione ad avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova;
ex art. 2697 c.c., quindi, grava sull'Ente previdenziale l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 5763/02 e n. 23600/09); secondo, infatti, il consolidato insegnamento della Suprema Corte, "Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva" (Cass. CP_1
n. 14965/12 e Cass. n. 22862/10);
2. nel caso di specie, l'ente previdenziale deve quindi dimostrare lo svolgimento dell'orario superiore a quello contrattualmente previsto nel periodo dal 7/3/12 al 31/10/14 per i lavoratori , , Persona_1 Persona_2 Per_3 Per_4
, AS ST, , , ;
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7
3. sebbene alle dichiarazioni rese in corso di ispezione debba essere riconosciuto un preminente valore probatorio, le stesse non possono che essere valutate unitamente alle risultanze istruttorie offerte in giudizio posto che, come noto, il
2 verbale ispettivo fa prova fino a querela di falso dei fatti ivi attestati come avvenuti in presenza degli ispettori, ma non della veridicità delle dichiarazioni rese agli stessi;
4. ebbene, in sede di ispezione erano stati sentiti i seguenti lavoratori: Per_1
, , ,
[...] Testimone_1 Controparte_2 Persona_2 Per_3
, AS ST, , , Persona_4 Persona_5 Persona_6 [...]
e ; Per_7 Parte_2
5. occorre innanzitutto rilevare che, in assenza di specificazioni nei verbali ispettivi in relazione al periodo oggetto delle domande poste, la maggior parte dei lavoratori sentiti deve avere riferito circa l'orario svolto al momento dell'ispezione, ovvero nel 2015; tale interpretazione è peraltro corroborata dalle dichiarazioni poi rese in giudizio dal teste , nonché da quelle dei testi Persona_1
, , e , che, alla Testimone_1 Persona_2 Persona_7 Persona_6 specifica domanda, confermano di aver svolto un precedente periodo di lavoro part-time;
6. d'altro lato, il ER , in data 12/5/15, ha invece affermato: Per_3
“ho sempre lavorato sia di mattina che di sera, dal lunedì al venerdì, non ho mai fatto un orario part-time così come tutti gli altri miei colleghi”, il ER AS ST, in data 11/5/15, ha riferito: “non c'è mai stato un periodo in cui ho lavorato solo part-time. Il mio orario di lavoro viene osservato da tutti i miei colleghi”, il ER , in data Persona_4
19/5/15, ha dichiarato di avere “sempre lavorato dal lunedì al venerdì, mattina e sera… anche nei periodi in cui siamo stati part-time abbiamo continuato a lavorare mattina e sera” e l'amministrativo , in data 13/5/15, Persona_5 che “da circa due anni tutti i colleghi in due squadre lavorano a sabato alterni quindi in media per due sabato al mese solo la mattina dalle 09.00 alle 13.00 … nel periodo in cui sono stato assunto part time per circa due mesi in primavera e altri due mesi in autunno, lavoravo solo la mattina dalle 09.00 alle 13.00 e il sabato alternato. nei restanti mesi lavoravo a tempo pieno.” ;
7. escusso poi in giudizio, il teste ha affermato “credo che 5 o 6 anni fa Per_3 ci hanno messo in part time, a turno alternati, chi andava la mattina non andava la sera, io non lavoravo il sabato, credo anche gli altri poiché il lavoro stava calando” e, sulle dichiarazioni rese agli ispettori, ha chiarito: “confermo quanto detto ai capi che precedono, c'è stato un periodo in cui abbiamo lavorato part- time, io e i miei colleghi, in cui gli orari sono rimasti invariati ma ci alternavamo, chi andava alla mattina non andava la sera, devo aver letto male prima di firmare le mie dichiarazioni”; allo stesso modo, il teste
[...]
ha riferito: “ricordo che lavorassimo tutti, con turni alternati Persona_5 mattutini e serali e qualche sabato che poi però recuperavamo in settimana…. al tempo in cui eravamo par time il negozio era aperto sia mattina che sera , facevamo i turni alternati mattina e sera per consentire l'accesso al pubblico tutto il giorno”, e il teste che “c'è stato un periodo in cui siamo Persona_4 stati quasi tutti in part-time perché c'era poco lavoro;
in quel periodo lavoravano 4 ore al giorno; […] prendo visione delle dichiarazioni da me svolte e
3 confermo che la sottoscrizione è la mia;
preciso che quando facevamo part-time facevamo dei turni mattina/pomeriggio”; Pers
8. il teste ha quindi chiarito di non essere stato preciso nelle dichiarazioni rese agli ispettori, mentre il teste ha specificato che, anche nel periodo Per_4 part-time, lavoravano tutti secondo turni mattino “o” pomeriggio, potendosi ritenere che tale fosse l'intento delle sue parole anche quando era stato sentito dagli ispettori;
infine, il teste ha ampliato il periodo di part-time già Per_5 riconosciuto;
9. ritiene questo giudice che, nel caso di specie, alle dichiarazioni rese in giudizio dai tre testi appena citati debba attribuirsi carattere prevalente rispetto alle dichiarazioni rese in sede ispettiva sia poiché conformi rispetto a quelle rese dei testi , , , e Persona_1 Testimone_1 Persona_2 Persona_7 Per_6
, sia alla luce delle ragioni addotte a giustificare la discrasia rispetto a
[...] quanto precedentemente affermato;
10. per i lavoratori , , , Persona_1 Persona_2 Per_3 Persona_4 [...]
, , non risulta dunque provato Persona_5 Persona_6 Persona_7
l'orario contestato ed oggetto di avviso di addebito;
11. l'unico teste che ha confermato di non avere mai svolto lavoro part-time è AS ST, il quale infatti, escusso in giudizio, ha riferito: “ho sempre svolto l'orario seguente:
9-13 e dalle 14.30-18 […] non ho mai fatto part- time;
”, ma, allo stesso tempo, non ha smentito le dichiarazioni degli ex colleghi affermando che “è successo che qualcuno sia stato messo in part-time per qualche tempo”; non ha, invece, riferito in ordine al lavoro nella giornata del sabato e, anche in sede ispettiva, aveva solo genericamente affermato che “ci sono stati dei periodi, in particolare quello estivo e quello natalizio di lavoro più intenso in cui ho lavorato la mattina un sabato alternato, quindi due sabato al mese”;
12. alla luce di ciò, può ritenersi provato solo per il lavoratore AS lo svolgimento dell'orario pieno nel periodo contestato, mentre non è stata raggiunta la prova dell'orario straordinario per nessun lavoratore;
13. quanto all'orario svolto da nel periodo contestato, i testi , CP_2 Persona_1
, , , hanno confermato la Testimone_1 Per_3 Persona_7 Persona_6 riduzione del suo orario a 10 ore alla settimana;
14. anche con riferimento alla posizione contributiva di , dunque, il ricorso CP_2 deve essere accolto;
15. l'avviso di addebito deve quindi essere annullato essendo accertata la legittimità della pretesa contributiva della resistente solo con riguardo alla posizione del lavoratore AS e unicamente con riguardo all'orario ordinario;
16. le spese di lite sono compensate per 1/8 e seguono la soccombenza nella restante quota di 7/8, venendo poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
4
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 402 2018 00024514 00 000 del 09/10/2018;
- dichiara la sussistenza del credito di a titolo di contribuzione in relazione al CP_1 maggior orario svolto da AS ST nel periodo dal 7/3/12 al 31/10/14, determinato in 37,5 ore settimanali;
- compensa le spese di lite per 1/8;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle restanti spese di lite, liquidate pro quota in € 6.000, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato.
Così deciso in Sassari, il 2/8/2024.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 23/7/2024), nella causa n. 2030/2018 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to PINTUS LILIANA, Parte_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA, CP_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha proposto ricorso avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 402 2018 00024514 00 000 del 09/10/2018, notificato il giorno 11/10/2018, dell'importo di € 90.774,51, scaturito dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018004175/DDL del 23/04/2018, notificato per posta il 30/4/2018, deducendo che, contrariamente a quanto ivi indicato, nel periodo dal 7/3/12 al 31/10/14 i lavoratori , , Persona_1 Persona_2
, AS ST, , Per_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
(magazzinieri), (impiegato) hanno effettivamente
[...] Persona_7 svolto l'orario part-time risultante dai LUL (20 ore alla settimana) e non il tempo pieno e straordinario contestato e che, nel medesimo periodo, la lavoratrice ha lavorato per 10 ore alla settimana;
che Controparte_2 tale riduzione dell'orario è stata decisa in seguito ad una contrazione degli affari della società; che una volta superata la crisi, da novembre 2014, l'orario è stato riportato alle ordinarie 40 ore alla settimana;
che gli ispettori, intervenuti a maggio 2015, hanno domandato ai lavoratori unicamente l'orario che stavano svolgendo al momento dell'ispezione, senza indagare se in epoca precedente fosse stato ridotto;
che durante il periodo di riduzione dell'orario può essere capitato qualche volta che i dipendenti recuperassero delle ore non svolte in settimana nella giornata di sabato;
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A.
1 Contrariis reiectis. B. Accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza e la conseguente nullità e/o l'annullabilità del Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2018004175/ddl del 23.04.2018 dell' e dell'avviso di CP_1 addebito n. 4022018 0002451400000 del 09.10.2018, con ogni conseguenza ed effetto di legge. In via subordinata;
C. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, rideterminare le somme richieste sulla base delle ore e dei lavoratori per i quali dovesse emergere l'infedele registrazione degli orari di lavoro nel LUL;
In ogni caso D. Con vittoria di spese e competenze dovute a questa difesa per il presente procedimento.”;
− parte convenuta si è costituita richiamando le dichiarazioni rese dai CP_1 lavoratori agli ispettori del lavoro ed allegando che i dipendenti, dal 7/3/12 al 31/10/14, hanno svolto il seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 la mattina e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 il pomeriggio, dal lunedì al venerdì e un sabato mattina ogni due settimane dalle ore 9.00 alle ore 13.00; ha quindi dedotto che il personale effettuava un orario settimanale di 40 ore, più ulteriori otto ore mensili, corrispondenti alle due giornate di sabato lavorate ogni mese e che la sig.ra ha lavorato per 20 ore alla settimana anche nel periodo CP_2 contestato;
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
accertare la fondatezza della pretesa oggetto dell'avviso di addebito impugnato e per l'effetto condannare il ricorrente al pagamento del complessivo importo ivi indicato (oltre ulteriori sanzioni ed interessi) ovvero in via subordinata della minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”;
− la causa, svolta l'istruttoria orale, è stata discussa dalle parti mediante il deposito di note di trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. occorre preliminarmente dare atto che l'opposizione ad avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova;
ex art. 2697 c.c., quindi, grava sull'Ente previdenziale l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 5763/02 e n. 23600/09); secondo, infatti, il consolidato insegnamento della Suprema Corte, "Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva" (Cass. CP_1
n. 14965/12 e Cass. n. 22862/10);
2. nel caso di specie, l'ente previdenziale deve quindi dimostrare lo svolgimento dell'orario superiore a quello contrattualmente previsto nel periodo dal 7/3/12 al 31/10/14 per i lavoratori , , Persona_1 Persona_2 Per_3 Per_4
, AS ST, , , ;
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7
3. sebbene alle dichiarazioni rese in corso di ispezione debba essere riconosciuto un preminente valore probatorio, le stesse non possono che essere valutate unitamente alle risultanze istruttorie offerte in giudizio posto che, come noto, il
2 verbale ispettivo fa prova fino a querela di falso dei fatti ivi attestati come avvenuti in presenza degli ispettori, ma non della veridicità delle dichiarazioni rese agli stessi;
4. ebbene, in sede di ispezione erano stati sentiti i seguenti lavoratori: Per_1
, , ,
[...] Testimone_1 Controparte_2 Persona_2 Per_3
, AS ST, , , Persona_4 Persona_5 Persona_6 [...]
e ; Per_7 Parte_2
5. occorre innanzitutto rilevare che, in assenza di specificazioni nei verbali ispettivi in relazione al periodo oggetto delle domande poste, la maggior parte dei lavoratori sentiti deve avere riferito circa l'orario svolto al momento dell'ispezione, ovvero nel 2015; tale interpretazione è peraltro corroborata dalle dichiarazioni poi rese in giudizio dal teste , nonché da quelle dei testi Persona_1
, , e , che, alla Testimone_1 Persona_2 Persona_7 Persona_6 specifica domanda, confermano di aver svolto un precedente periodo di lavoro part-time;
6. d'altro lato, il ER , in data 12/5/15, ha invece affermato: Per_3
“ho sempre lavorato sia di mattina che di sera, dal lunedì al venerdì, non ho mai fatto un orario part-time così come tutti gli altri miei colleghi”, il ER AS ST, in data 11/5/15, ha riferito: “non c'è mai stato un periodo in cui ho lavorato solo part-time. Il mio orario di lavoro viene osservato da tutti i miei colleghi”, il ER , in data Persona_4
19/5/15, ha dichiarato di avere “sempre lavorato dal lunedì al venerdì, mattina e sera… anche nei periodi in cui siamo stati part-time abbiamo continuato a lavorare mattina e sera” e l'amministrativo , in data 13/5/15, Persona_5 che “da circa due anni tutti i colleghi in due squadre lavorano a sabato alterni quindi in media per due sabato al mese solo la mattina dalle 09.00 alle 13.00 … nel periodo in cui sono stato assunto part time per circa due mesi in primavera e altri due mesi in autunno, lavoravo solo la mattina dalle 09.00 alle 13.00 e il sabato alternato. nei restanti mesi lavoravo a tempo pieno.” ;
7. escusso poi in giudizio, il teste ha affermato “credo che 5 o 6 anni fa Per_3 ci hanno messo in part time, a turno alternati, chi andava la mattina non andava la sera, io non lavoravo il sabato, credo anche gli altri poiché il lavoro stava calando” e, sulle dichiarazioni rese agli ispettori, ha chiarito: “confermo quanto detto ai capi che precedono, c'è stato un periodo in cui abbiamo lavorato part- time, io e i miei colleghi, in cui gli orari sono rimasti invariati ma ci alternavamo, chi andava alla mattina non andava la sera, devo aver letto male prima di firmare le mie dichiarazioni”; allo stesso modo, il teste
[...]
ha riferito: “ricordo che lavorassimo tutti, con turni alternati Persona_5 mattutini e serali e qualche sabato che poi però recuperavamo in settimana…. al tempo in cui eravamo par time il negozio era aperto sia mattina che sera , facevamo i turni alternati mattina e sera per consentire l'accesso al pubblico tutto il giorno”, e il teste che “c'è stato un periodo in cui siamo Persona_4 stati quasi tutti in part-time perché c'era poco lavoro;
in quel periodo lavoravano 4 ore al giorno; […] prendo visione delle dichiarazioni da me svolte e
3 confermo che la sottoscrizione è la mia;
preciso che quando facevamo part-time facevamo dei turni mattina/pomeriggio”; Pers
8. il teste ha quindi chiarito di non essere stato preciso nelle dichiarazioni rese agli ispettori, mentre il teste ha specificato che, anche nel periodo Per_4 part-time, lavoravano tutti secondo turni mattino “o” pomeriggio, potendosi ritenere che tale fosse l'intento delle sue parole anche quando era stato sentito dagli ispettori;
infine, il teste ha ampliato il periodo di part-time già Per_5 riconosciuto;
9. ritiene questo giudice che, nel caso di specie, alle dichiarazioni rese in giudizio dai tre testi appena citati debba attribuirsi carattere prevalente rispetto alle dichiarazioni rese in sede ispettiva sia poiché conformi rispetto a quelle rese dei testi , , , e Persona_1 Testimone_1 Persona_2 Persona_7 Per_6
, sia alla luce delle ragioni addotte a giustificare la discrasia rispetto a
[...] quanto precedentemente affermato;
10. per i lavoratori , , , Persona_1 Persona_2 Per_3 Persona_4 [...]
, , non risulta dunque provato Persona_5 Persona_6 Persona_7
l'orario contestato ed oggetto di avviso di addebito;
11. l'unico teste che ha confermato di non avere mai svolto lavoro part-time è AS ST, il quale infatti, escusso in giudizio, ha riferito: “ho sempre svolto l'orario seguente:
9-13 e dalle 14.30-18 […] non ho mai fatto part- time;
”, ma, allo stesso tempo, non ha smentito le dichiarazioni degli ex colleghi affermando che “è successo che qualcuno sia stato messo in part-time per qualche tempo”; non ha, invece, riferito in ordine al lavoro nella giornata del sabato e, anche in sede ispettiva, aveva solo genericamente affermato che “ci sono stati dei periodi, in particolare quello estivo e quello natalizio di lavoro più intenso in cui ho lavorato la mattina un sabato alternato, quindi due sabato al mese”;
12. alla luce di ciò, può ritenersi provato solo per il lavoratore AS lo svolgimento dell'orario pieno nel periodo contestato, mentre non è stata raggiunta la prova dell'orario straordinario per nessun lavoratore;
13. quanto all'orario svolto da nel periodo contestato, i testi , CP_2 Persona_1
, , , hanno confermato la Testimone_1 Per_3 Persona_7 Persona_6 riduzione del suo orario a 10 ore alla settimana;
14. anche con riferimento alla posizione contributiva di , dunque, il ricorso CP_2 deve essere accolto;
15. l'avviso di addebito deve quindi essere annullato essendo accertata la legittimità della pretesa contributiva della resistente solo con riguardo alla posizione del lavoratore AS e unicamente con riguardo all'orario ordinario;
16. le spese di lite sono compensate per 1/8 e seguono la soccombenza nella restante quota di 7/8, venendo poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
4
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 402 2018 00024514 00 000 del 09/10/2018;
- dichiara la sussistenza del credito di a titolo di contribuzione in relazione al CP_1 maggior orario svolto da AS ST nel periodo dal 7/3/12 al 31/10/14, determinato in 37,5 ore settimanali;
- compensa le spese di lite per 1/8;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle restanti spese di lite, liquidate pro quota in € 6.000, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato.
Così deciso in Sassari, il 2/8/2024.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
5