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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/03/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5019/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato ex art. 281 sexies,
III co. c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5019/2023, avente ad oggetto opposizione a ordinanza- ingiunzione, promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. e P.IVA ), in persona del suo l.r.p.t., Parte_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi, anche in via disgiuntiva, come da mandati in calce all'atto di opposizione introduttivo di giudizio, dagli avvocati Pier Luigi Romano e Edward Ruggeri, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Pier Luigi Romano sito in Siracusa, Viale
Montedoro n. 18;
RICORRENTE-OPPONENTE
contro
Controparte_1
, con sede in via dei Cantieri s. n. ed ivi elettivamente
[...] CP_1
domiciliata, in persona del Funzionario delegato, , che la rappresenta e difende Controparte_2 ai sensi dell'art. 23 della Legge 689/81;
RESISTENTE- OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso la causa come da note conclusionali nonché come da verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma II, della legge 18.6.2009 n. 69, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio e richiamando per il resto il contenuto dei verbali ed atti di causa.
Con ricorso notificato a mezzo p.e.c. in data 9.01.2024 al
[...]
, parte ricorrente-opponente ha proposto opposizione Controparte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 49/2023 emessa dalla Capitaneria di Porto del Compartimento
Marittimo di Augusta in data 22 novembre 2023 – e notificata a mezzo PEC in pari data - , mediante la quale è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 1.032,00, ed ha concluso chiedendo al Tribunale di Siracusa: “voglia: annullare l'ordinanza ingiunzione n. 49/2023 emessa dalla del Compartimento Marittimo di in data 22 novembre 2023 Controparte_1 CP_1
qui opposta per l'insussistenza dell'illecito dedotto, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo;
conseguentemente condannare la del Compartimento Marittimo di Controparte_1 CP_1
al pagamento in favore di in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, della somma di €. 1.032,00”. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, compresi gli accessori di legge.
A fondamento dell'opposizione parte ricorrente-opponente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio irrogato dalla resistente, ex art. 2 dell'Ordinanza Controparte_1
n. 68/1995, circa divieto assoluto di discarica di prodotti inquinanti nel mare territoriale, in quanto relativo ad una violazione non materialmente imputabile alla stessa società opponente;
pertanto, ha dedotto la carenza di responsabilità in capo alla stessa, in relazione alla contestazione di cui al provvedimento impugnato.
Radicatosi il contraddittorio si è costituito il Controparte_1
di il quale ha evidenziato i motivi di legittimità, validità ed efficacia
[...] CP_1
della citata ordinanza-ingiunzione, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione per infondatezza, sia in fatto che in diritto. Con condanna di parte opponente alla refusione delle spese vive sostenute dalla stessa Pubblica Amministrazione opposta.
All'udienza del 15.05.2024 la causa, matura per la decisione, è stata discussa come da memorie difensive in atti nonché come da verbale di udienza in data 2.10.2024, e successivamente trattenuta in decisione secondo l'iter decisorio più snello di cui all'art. 281 sexies, III co., c.p.c..
***************
L'opposizione è infondata.
L'ordinanza impugnata n. 49/2023 scaturisce dal verbale di accertamento di infrazione in relazione a fatti avvenuti in data 5.11.2022 per la segnalata “presenza di una macchia di prodotto inquinante avente un'estensione di circa 10 mq., nello specchio acqueo in prossimità dei posti di ormeggio
n. 10 e n. 11 del pontile n. 2 della predetta raffineria” - -, con Parte_2 accertamento della violazione di cui all'art. 2, “Divieto di discarica prodotti inquinanti nell'ambito del mare territoriale”, del “Regolamento per la prevenzione degli inquinamenti nell'ambito del circondario marittimo di - come approvato e reso esecutivo dall'Ordinanza n. 68/95 - , CP_1
e con applicazione nei confronti della parte opponente della sanzione di cui all'art. 1174, I co.,
Cod. Nav..
La citata disposizione è pienamente applicabile alla società opponente - in quanto lo stesso art. 2 della suddetta Ordinanza statuisce che: “[…] Tale divieto è esteso anche alle raffinerie, depositi costieri di olii minerali e loro derivati, ai cantieri navali, agli stabilimenti di lavoro, alle officine meccaniche ed alle industrie ubicate a terra nell'ambito del Circondario Marittimo di CP_1
che utilizzano o manipolano per le loro attività i prodotti petroliferi o chimici di cui al suindicato allegato 1[…]”.
Tanto premesso e considerato, si afferma che dagli atti di indagine posti in essere dall'Ente opposto, non sussistono dubbi circa la responsabilità come ascritta alla società opponente per i fatti di causa;
ciò in base alle prove fornite da parte opposta che consentono di confermare la legittimità del provvedimento impugnato.
Ed invero. Il presunto trafilamento di liquido inquinante dai sistemi oleodinamici sommersi facenti capo alla società opponente, trova conferma dalle dichiarazioni verbali rese dai dipendenti delle società all'occorrenza intervenute per l'eliminazione del prodotto inquinante sversatosi in mare
(cfr. dichiarazioni Capo Barca Motorista presso la ditta intervenuta all'epoca dei fatti - SNAD
S.p.a. - , sentito dalle Autorità il 3 maggio 2023), fatti questi ultimi come confermati giuste sommarie informazioni rese dai tecnici sommozzatori intervenuti su richiesta della società opponente. Infatti, dalle stesse dichiarazioni, rilasciate con preciso riferimento all'evento verificatosi in data
5.11.2022, emerge che “l'intervento sull'oleodotto della è stato richiesto dalla Parte_2
medesima società in quanto nei giorni precedenti avevano rilevato, attraverso la loro strumentazione, una perdita di pressione all'interno dello stesso oleodotto, che faceva presupporre una possibile perdita di prodotto dalla tubazione”. (…) la stessa società ci ha indicato il presunto punto in cui intervenire” (…) nella parte più vicina al fondale, quasi in testata al pontile”; ed ancora: “dopo la bonifica dell'intero oleodotto (spiazzamento) eseguita dalla
, mediante la quale la tubazione è stata svuotata dal prodotto petrolifero (…)”, veniva Parte_2 constatata “la presenza di un foro della dimensione di 2 (due) millimetri nella parte inferiore della tubazione (ad ore “6), quella adiacente al fondale. Pertanto si procedeva all'applicazione di una piastra metallica mediante saldatura”; inoltre, sempre dalle dichiarazioni rese a parte opposta, si legge che “(…) al momento del nostro intervento era chiaro che vi fosse una perdita, la difficoltà era quella di individuare la posizione precisa per effettuare la riparazione, stante le difficili condizioni ambientali e visive in cui si operava” (cfr. dichiarazioni in atti, doc. 4 parte opponente).
Fra l'altro, l'accertamento della responsabilità della società opponente circa i fatti di causa risulta corroborato, altresì, da una rappresentazione grafica delle tubazioni riferibili alla società opponente, come oggetto di pronta manutenzione dai tecnici sommozzatori a seguito dell'evento occorso, con indicazione del foro di perdita della sostanza inquinante (cfr. allegato grafico alle
S.I.T., parte opposta).
Inoltre, circa i fatti di causa occorsi in data 5.11.2022, la stessa società opponente dichiara, nei propri scritti, di aver disposto “la ripresa delle operazioni di discarica alle ore 19:30 c.a.” sull'assunto di non aver riscontrato “alcuna anomalia sulle proprie attrezzature”; purtuttavia la stessa giunge ad operare, nella medesima giornata, alle ore 21.42, una “nuova interruzione delle operazioni di discarica ed allo spiazzamento con acqua dell'oleodotto 43”, procedendo con le attività di controllo e manutenzione e mantenendo la propria attrezzatura “OL43” in perdurante stato di fermo, rimettendo in esercizio la stessa solo a seguito degli interventi di manutenzione e riparazione, per il ripristino della normale operatività delle proprie attrezzature, come da dichiarazioni delle società intervenute e raccolte nelle s.i.t. in atti.
Dal suo canto, parte opponente non ha fornito una certa prova contraria sui fatti di causa come addebitatigli, non riuscendo a dimostrare il buon funzionamento del proprio oleodotto alla data del
5.11.2022 ovverosia ad escludere lo sversamento di idrocarburi occorso nella medesima data per suo fatto o colpa;
ciò anche perché i collaudi eseguiti dalla stessa società opponente sono successivi alle attività di controllo e manutenzione nonché contraddittori negli esiti, anche per una asserita inaffidabilità di alcuni test operati rispetto ad altri (test acustici rispetto ai test idraulici).
Infatti, dagli scritti difensivi di parte opponente la stessa, in relazione alle attività di controllo poste a seguito dei fatti occorsi in data 5.11.2022, ha affermato che “il 03.12.2022 eseguiva Parte_2 un collaudo idraulico dell'oleodotto (con acqua) e successivo monitoraggio della pressione che dava, ancora una volta, esito positivo” (…); “contestualmente, mantenendo la tubatura in pressione, come da prassi, veniva svolta l'ispezione della linea per mezzo di un test acustico della
Co.l.mar s.r.l., incaricata da COMAP, mediante l'utilizzo di un sistema di ricerca falle ed un sensore di idrocarburi (“crude oil”) che restituiva (…) evidenze non congruenti con il collaudo idraulico eseguito il medesimo giorno (…) Tale test acustico, infatti, individuava nella flangia una potenziale fonte di perdita”.
Infine, la società opponente afferma che le uniche criticità sulle proprie attrezzature sono state riscontrate solo in data 28.01.2023 ovverosia in data successiva al 5.11.2022 (con intervento manutentivo della ditta COMAP, la quale ultima nei giorni 23-26.02.2023 “provvedeva, previa spazzolatura interna (…) alla saldatura di una piastra sulla parte inferiore della tubazione”), asserendo che le stesse non esistevano prima del fatto occorso in data 5.11.2022 in quanto cagionate dai controlli e dai collaudi successi;
purtuttavia, sul punto, non ne fornisce la relativa prova rimanendo tali asserzioni del tutto generiche.
Pertanto, in relazione ai fatti occorsi, considerate le dichiarazioni raccolte dall'Autorità opposta, nonché le successive attività compiute dalla società opponente al fine di ripristinare la normale operatività del proprio oleodotto, è certo che lo sversamento del prodotto inquinante è disceso dal sistema oleodinamico della società opponente, sussistendo, sul punto, il nesso di causalità fra l'evento oggetto di contestazione ed i vizi riscontrati sulle attrezzature della società opponente.
Nulla sulle spese nei confronti dell'opposta Controparte_1
essendosi difesa a mezzo di funzionario;
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Giuseppe Solarino, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 5019/2023, così provvede:
- Rigetta il ricorso e per l'effetto
- Conferma l'Ordinanza Ingiunzione n. 49/2023 emessa dalla Capitaneria di Porto del
Compartimento Marittimo di Augusta in data 22 novembre 2023, per l'importo pari ad Euro 1.032,00;
- Nulla sulle spese nei confronti dell'opposta Controparte_1
di essendosi difesa a mezzo di funzionario;
[...] CP_1
- Rigettata od assorbita ogni altra questione.
Così deciso in Siracusa, il 28 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Giuseppe Solarino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato ex art. 281 sexies,
III co. c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5019/2023, avente ad oggetto opposizione a ordinanza- ingiunzione, promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. e P.IVA ), in persona del suo l.r.p.t., Parte_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi, anche in via disgiuntiva, come da mandati in calce all'atto di opposizione introduttivo di giudizio, dagli avvocati Pier Luigi Romano e Edward Ruggeri, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Pier Luigi Romano sito in Siracusa, Viale
Montedoro n. 18;
RICORRENTE-OPPONENTE
contro
Controparte_1
, con sede in via dei Cantieri s. n. ed ivi elettivamente
[...] CP_1
domiciliata, in persona del Funzionario delegato, , che la rappresenta e difende Controparte_2 ai sensi dell'art. 23 della Legge 689/81;
RESISTENTE- OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso la causa come da note conclusionali nonché come da verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma II, della legge 18.6.2009 n. 69, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio e richiamando per il resto il contenuto dei verbali ed atti di causa.
Con ricorso notificato a mezzo p.e.c. in data 9.01.2024 al
[...]
, parte ricorrente-opponente ha proposto opposizione Controparte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 49/2023 emessa dalla Capitaneria di Porto del Compartimento
Marittimo di Augusta in data 22 novembre 2023 – e notificata a mezzo PEC in pari data - , mediante la quale è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 1.032,00, ed ha concluso chiedendo al Tribunale di Siracusa: “voglia: annullare l'ordinanza ingiunzione n. 49/2023 emessa dalla del Compartimento Marittimo di in data 22 novembre 2023 Controparte_1 CP_1
qui opposta per l'insussistenza dell'illecito dedotto, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo;
conseguentemente condannare la del Compartimento Marittimo di Controparte_1 CP_1
al pagamento in favore di in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, della somma di €. 1.032,00”. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, compresi gli accessori di legge.
A fondamento dell'opposizione parte ricorrente-opponente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio irrogato dalla resistente, ex art. 2 dell'Ordinanza Controparte_1
n. 68/1995, circa divieto assoluto di discarica di prodotti inquinanti nel mare territoriale, in quanto relativo ad una violazione non materialmente imputabile alla stessa società opponente;
pertanto, ha dedotto la carenza di responsabilità in capo alla stessa, in relazione alla contestazione di cui al provvedimento impugnato.
Radicatosi il contraddittorio si è costituito il Controparte_1
di il quale ha evidenziato i motivi di legittimità, validità ed efficacia
[...] CP_1
della citata ordinanza-ingiunzione, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione per infondatezza, sia in fatto che in diritto. Con condanna di parte opponente alla refusione delle spese vive sostenute dalla stessa Pubblica Amministrazione opposta.
All'udienza del 15.05.2024 la causa, matura per la decisione, è stata discussa come da memorie difensive in atti nonché come da verbale di udienza in data 2.10.2024, e successivamente trattenuta in decisione secondo l'iter decisorio più snello di cui all'art. 281 sexies, III co., c.p.c..
***************
L'opposizione è infondata.
L'ordinanza impugnata n. 49/2023 scaturisce dal verbale di accertamento di infrazione in relazione a fatti avvenuti in data 5.11.2022 per la segnalata “presenza di una macchia di prodotto inquinante avente un'estensione di circa 10 mq., nello specchio acqueo in prossimità dei posti di ormeggio
n. 10 e n. 11 del pontile n. 2 della predetta raffineria” - -, con Parte_2 accertamento della violazione di cui all'art. 2, “Divieto di discarica prodotti inquinanti nell'ambito del mare territoriale”, del “Regolamento per la prevenzione degli inquinamenti nell'ambito del circondario marittimo di - come approvato e reso esecutivo dall'Ordinanza n. 68/95 - , CP_1
e con applicazione nei confronti della parte opponente della sanzione di cui all'art. 1174, I co.,
Cod. Nav..
La citata disposizione è pienamente applicabile alla società opponente - in quanto lo stesso art. 2 della suddetta Ordinanza statuisce che: “[…] Tale divieto è esteso anche alle raffinerie, depositi costieri di olii minerali e loro derivati, ai cantieri navali, agli stabilimenti di lavoro, alle officine meccaniche ed alle industrie ubicate a terra nell'ambito del Circondario Marittimo di CP_1
che utilizzano o manipolano per le loro attività i prodotti petroliferi o chimici di cui al suindicato allegato 1[…]”.
Tanto premesso e considerato, si afferma che dagli atti di indagine posti in essere dall'Ente opposto, non sussistono dubbi circa la responsabilità come ascritta alla società opponente per i fatti di causa;
ciò in base alle prove fornite da parte opposta che consentono di confermare la legittimità del provvedimento impugnato.
Ed invero. Il presunto trafilamento di liquido inquinante dai sistemi oleodinamici sommersi facenti capo alla società opponente, trova conferma dalle dichiarazioni verbali rese dai dipendenti delle società all'occorrenza intervenute per l'eliminazione del prodotto inquinante sversatosi in mare
(cfr. dichiarazioni Capo Barca Motorista presso la ditta intervenuta all'epoca dei fatti - SNAD
S.p.a. - , sentito dalle Autorità il 3 maggio 2023), fatti questi ultimi come confermati giuste sommarie informazioni rese dai tecnici sommozzatori intervenuti su richiesta della società opponente. Infatti, dalle stesse dichiarazioni, rilasciate con preciso riferimento all'evento verificatosi in data
5.11.2022, emerge che “l'intervento sull'oleodotto della è stato richiesto dalla Parte_2
medesima società in quanto nei giorni precedenti avevano rilevato, attraverso la loro strumentazione, una perdita di pressione all'interno dello stesso oleodotto, che faceva presupporre una possibile perdita di prodotto dalla tubazione”. (…) la stessa società ci ha indicato il presunto punto in cui intervenire” (…) nella parte più vicina al fondale, quasi in testata al pontile”; ed ancora: “dopo la bonifica dell'intero oleodotto (spiazzamento) eseguita dalla
, mediante la quale la tubazione è stata svuotata dal prodotto petrolifero (…)”, veniva Parte_2 constatata “la presenza di un foro della dimensione di 2 (due) millimetri nella parte inferiore della tubazione (ad ore “6), quella adiacente al fondale. Pertanto si procedeva all'applicazione di una piastra metallica mediante saldatura”; inoltre, sempre dalle dichiarazioni rese a parte opposta, si legge che “(…) al momento del nostro intervento era chiaro che vi fosse una perdita, la difficoltà era quella di individuare la posizione precisa per effettuare la riparazione, stante le difficili condizioni ambientali e visive in cui si operava” (cfr. dichiarazioni in atti, doc. 4 parte opponente).
Fra l'altro, l'accertamento della responsabilità della società opponente circa i fatti di causa risulta corroborato, altresì, da una rappresentazione grafica delle tubazioni riferibili alla società opponente, come oggetto di pronta manutenzione dai tecnici sommozzatori a seguito dell'evento occorso, con indicazione del foro di perdita della sostanza inquinante (cfr. allegato grafico alle
S.I.T., parte opposta).
Inoltre, circa i fatti di causa occorsi in data 5.11.2022, la stessa società opponente dichiara, nei propri scritti, di aver disposto “la ripresa delle operazioni di discarica alle ore 19:30 c.a.” sull'assunto di non aver riscontrato “alcuna anomalia sulle proprie attrezzature”; purtuttavia la stessa giunge ad operare, nella medesima giornata, alle ore 21.42, una “nuova interruzione delle operazioni di discarica ed allo spiazzamento con acqua dell'oleodotto 43”, procedendo con le attività di controllo e manutenzione e mantenendo la propria attrezzatura “OL43” in perdurante stato di fermo, rimettendo in esercizio la stessa solo a seguito degli interventi di manutenzione e riparazione, per il ripristino della normale operatività delle proprie attrezzature, come da dichiarazioni delle società intervenute e raccolte nelle s.i.t. in atti.
Dal suo canto, parte opponente non ha fornito una certa prova contraria sui fatti di causa come addebitatigli, non riuscendo a dimostrare il buon funzionamento del proprio oleodotto alla data del
5.11.2022 ovverosia ad escludere lo sversamento di idrocarburi occorso nella medesima data per suo fatto o colpa;
ciò anche perché i collaudi eseguiti dalla stessa società opponente sono successivi alle attività di controllo e manutenzione nonché contraddittori negli esiti, anche per una asserita inaffidabilità di alcuni test operati rispetto ad altri (test acustici rispetto ai test idraulici).
Infatti, dagli scritti difensivi di parte opponente la stessa, in relazione alle attività di controllo poste a seguito dei fatti occorsi in data 5.11.2022, ha affermato che “il 03.12.2022 eseguiva Parte_2 un collaudo idraulico dell'oleodotto (con acqua) e successivo monitoraggio della pressione che dava, ancora una volta, esito positivo” (…); “contestualmente, mantenendo la tubatura in pressione, come da prassi, veniva svolta l'ispezione della linea per mezzo di un test acustico della
Co.l.mar s.r.l., incaricata da COMAP, mediante l'utilizzo di un sistema di ricerca falle ed un sensore di idrocarburi (“crude oil”) che restituiva (…) evidenze non congruenti con il collaudo idraulico eseguito il medesimo giorno (…) Tale test acustico, infatti, individuava nella flangia una potenziale fonte di perdita”.
Infine, la società opponente afferma che le uniche criticità sulle proprie attrezzature sono state riscontrate solo in data 28.01.2023 ovverosia in data successiva al 5.11.2022 (con intervento manutentivo della ditta COMAP, la quale ultima nei giorni 23-26.02.2023 “provvedeva, previa spazzolatura interna (…) alla saldatura di una piastra sulla parte inferiore della tubazione”), asserendo che le stesse non esistevano prima del fatto occorso in data 5.11.2022 in quanto cagionate dai controlli e dai collaudi successi;
purtuttavia, sul punto, non ne fornisce la relativa prova rimanendo tali asserzioni del tutto generiche.
Pertanto, in relazione ai fatti occorsi, considerate le dichiarazioni raccolte dall'Autorità opposta, nonché le successive attività compiute dalla società opponente al fine di ripristinare la normale operatività del proprio oleodotto, è certo che lo sversamento del prodotto inquinante è disceso dal sistema oleodinamico della società opponente, sussistendo, sul punto, il nesso di causalità fra l'evento oggetto di contestazione ed i vizi riscontrati sulle attrezzature della società opponente.
Nulla sulle spese nei confronti dell'opposta Controparte_1
essendosi difesa a mezzo di funzionario;
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Giuseppe Solarino, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 5019/2023, così provvede:
- Rigetta il ricorso e per l'effetto
- Conferma l'Ordinanza Ingiunzione n. 49/2023 emessa dalla Capitaneria di Porto del
Compartimento Marittimo di Augusta in data 22 novembre 2023, per l'importo pari ad Euro 1.032,00;
- Nulla sulle spese nei confronti dell'opposta Controparte_1
di essendosi difesa a mezzo di funzionario;
[...] CP_1
- Rigettata od assorbita ogni altra questione.
Così deciso in Siracusa, il 28 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Giuseppe Solarino