Articolo 3 della Legge 4 novembre 1981, n. 628
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Versione
9 maggio 1982
Art. 3.
Sono caratteristiche merceologiche specifiche del prosciutto veneto berico-euganeo:
a) la forma naturale semipressata, con o senza piedino;
b) la legatura a mezzo corda passata con un foro praticato nella parte superiore del gambo;
c) il peso, a stagionatura ultimata, oscillante fra i chilogrammi 8 e i chilogrammi 11 circa, fatta eccezione per i prosciutti destinati alla disossatura il cui peso minimo non dovra' essere inferiore ai chilogrammi 7;
d) il colore rosa tendente al rosso, l'aroma delicato, dolce, fragrante;
e) la rifinitura, con rivestimento protettivo della parte magra scoperta con sostanze alimentari permesse dalla legge e senza coloranti.
Entrata in vigore il 9 maggio 1982