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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CARLIZZI GAETANO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 647/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campi Bisenzio - Piazza Dante N. 36 50013 Campi Bisenzio FI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2177 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato presso la Segreteria di questa Corte, già notificato alla controparte, la ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, adottato dal Comune di Campi Bisenzio, relativo a Imu 2018
e notificato il 6/12/2023, chiedendone l'annullamento.
Il Comune si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Successivamente, la ricorrente ha presentato memorie illustrative, insistendo sulle proprie richieste e precisandole nei termini di seguito indicati.
All'udienza, questo GM, sentite le parti, letti gli atti e i documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
1. La contribuente, nel suo ricorso, ha riferito quanto segue. E' proprietaria di alcuni terreni nel territorio comunale, in zone denominate di espansione, in particolare all'interno del Piano 4.22 (destinazione prevalentemente residenziale). L'amministrazione ha stabilito l'edificabilità dei terreni e ne ha determinato il valore ai fini Imu in € 39,60/mq. La ricorrente ha invece usato come base di calcolo il valore di € 5/mq, superiore a quello stabilito dalla delibera comunale 205/2017. Tanto premesso, eccepisce:
A) illegittimità per mancata attivazione del contraddittorio procedimentale. L'art. 6 co.1 st. contr. stabilisce un generale diritto al contraddittorio, da rispettare a pena di annullabilità dell'atto. Tale disposizione, sebbene entrata in vigore successivamente all'adozione e notifica dell'atto impugnato, esprime un orientamento e un principio generale, dunque applicabile anche nel caso di specie.
B) illegittimità per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. Il Comune fonda la sua maggiore pretesa su una perizia dell'ing. Nominativo_1, che però non è stata allegata all'avviso stesso. Anche in tal caso si avrebbe violazione di una norma ad hoc dello statuto del contribuente, l'art.
7. Sotto il profilo temporale, vale lo stesso discorso fatto sub A).
C) infondatezza nel merito, essendo sia la ricorrente sia la colottizzante sig.ra Nominativo_2, in qualità di imprenditrici agricole, esentate dal pagamento dell'Imu ex art. 2 d.lgs. 504/1992.
D) infondatezza nel merito perché, come chiarito dalla Cassazione, secondo il criterio della prossima edificabilità, essendo le possibilità edificatorie dei terreni remote, deve ritenersi eccessivo il valore stabilito dal comune, di € 39,60/mq.
2. L'Ufficio si è costituito formulando le seguenti repliche e rilevando che esse trovano riscontro in diverse sentenze tributarie di merito di I grado, confermate in appello, alcune relative alla stessa ricorrente e proprietà terriera in giudizio, ma per precedenti annualità:
A) come affermato dalle S.U. nella nota sent. 24823/2015, all'epoca di adozione dell'atto impugnato non esisteva un diritto generale al contraddittorio tributario, ma solo per i tributi armonizzati e altri espressamente indicati dalla legge.
B) l'atto è sufficientemente motivato, basandosi sulla perizia di un tecnico appositamente incaricato dal
Comune. Nell'avviso di accertamento, quest'ultima è richiamata mediante apposizione di un link che rimanda al sito dell'ente. Ad ogni modo, l'atto contiene tutti gli estremi necessari per far comprendere le ragioni dell'imposizione (soggetto passivo, estremi della delibera comunale che stabilisce le aliquote per gli anni di imposizione, ubicazione dei terreni, esplicitazione dei parametri di calcolo dell'imposta, quantificazione della stessa ecc.).
C) alla ricorrente non spetta alcuna esenzione, in quanto ella non ha mai presentato la dichiarazione IMU per chiederne l'applicazione, così come prescritto dalle istruzioni ministeriali, né ha adeguatamente provato la sua qualità di imprenditrice agricola, anche perché nel 2018 doveva ritenersi ormai in pensione, mentre nel 2019 gli fu nominato un amministratore di sostegno. In ogni caso, nessuno dei terreni in contestazione
è in comproprietà con la sig.ra Nominativo_2.
D) la contestazione nel merito non è ammissibile perché il valore di un terreno ai fini IMU non può essere contestato in sede di impugnazione di un avviso di accertamento relativo a tale imposta, bensì attraverso l'apposita dichiarazione IMU, che, come detto, la ricorrente non ha presentato.
3. Nelle memorie illustrative, la ricorrente ha insistito sulle proprie doglianze, precisando quanto segue:
A) nel processo tributario l'onere della prova grava sull'Ufficio, mentre quest'ultimo non vi ha adempiuto, non potendo ritenersi sufficiente la mera allegazione della perizia indicata. Né rileva il mancato deposito della dichiarazione di valore del terreno, trattandosi di mera dichiarazione di scienza.
B) tra i piani attuativi che, secondo la delibera del Comune 205/2017, proseguiranno il loro iter urbanistico nonostante la scadenza prevista non rientra il P.M.U.
4.22 in cui ricadono i terreni della ricorrente, che dunque non possono ritenersi a destinazione urbanistica, né edificabili. Ciò è confermato anche dalla successiva delibera comunale del 12/4/2018. Ancora, il valore di € 5/mq è stato fatto valere anche in sede di compravendita di un terreno adiacente a quello della ricorrente. D'altro canto, che le pretese del Comune siano eccessive, trova riscontro in una sentenza di questa Corte qui allegata.
4. Le doglianze della ricorrente non hanno pregio, mentre ne hanno le repliche dell'Ufficio. Poiché le rispettive posizioni sono state ampiamente argomentate, come si ricava dalla ricostruzione sopra operata, le ragioni della decisione possono compendiarsi come segue:
A) proprio perché si è reso necessario un intervento normativo per affermare il carattere generale del diritto al contraddittorio, esso non può ritenersi valevole in precedenza, tanto più alla luce del noto arresto del 2015 delle Sezioni Unite, che ha escluso da tale diritto i tributi non armonizzati, qual è, tra l'altro, l'IMU.
B) un discorso analogo vale per il dovere di allegare gli atti richiamati per relationem da quello impugnato.
Anzi, a ben vedere, questo motivo di ricorso deve ritenersi superato seguendo la replica dell'Ufficio: la perizia che, a suo stesso dire, costituisce il "fulcro" dell'accertamento qui impugnato è stata in sostanza allegata mediante indicazione in quest'ultimo del link attraverso il quale essa avrebbe potuto essere scaricata dal sito del Comune.
C) la qualità di imprenditrice agricola è stata sostanzialmente asserita dalla ricorrente, anzi risente di un principio di prova contraria per le ragioni addotte in maniera analitica dall'Ufficio. Il punto è che, secondo un principio generale valevole in materia di IMU, tutte le qualità soggettive e oggettive che comportano benefici
(esenzioni o riduzioni) devono essere manifestate per tempo attraverso l'apposita denuncia al Comune, specie per consentire a quest'ultimo di compiere i debiti controlli.
D) un discorso analogo vale per la contestazione del valore venale dei terrenti stabilito dal Comune. Ciò tanto più se si considera che la giurisprudenza tributaria di merito prevalente ha escluso la fondatezza della pretesa di riduzione della ricorrente. Ciò in quanto essa si pone apoditticamente in contrasto con una perizia redatta da un tecnico che ha ben chiarito le ragioni della propria valutazione, in particolare della vocazione edificatoria dei terreni che ne formano oggetto.
5. Per tali ragioni, il ricorso deve essere respinto. La particolare complessità probatoria del caso in giudizio impone di compensare tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CARLIZZI GAETANO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 647/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campi Bisenzio - Piazza Dante N. 36 50013 Campi Bisenzio FI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2177 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato presso la Segreteria di questa Corte, già notificato alla controparte, la ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, adottato dal Comune di Campi Bisenzio, relativo a Imu 2018
e notificato il 6/12/2023, chiedendone l'annullamento.
Il Comune si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Successivamente, la ricorrente ha presentato memorie illustrative, insistendo sulle proprie richieste e precisandole nei termini di seguito indicati.
All'udienza, questo GM, sentite le parti, letti gli atti e i documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
1. La contribuente, nel suo ricorso, ha riferito quanto segue. E' proprietaria di alcuni terreni nel territorio comunale, in zone denominate di espansione, in particolare all'interno del Piano 4.22 (destinazione prevalentemente residenziale). L'amministrazione ha stabilito l'edificabilità dei terreni e ne ha determinato il valore ai fini Imu in € 39,60/mq. La ricorrente ha invece usato come base di calcolo il valore di € 5/mq, superiore a quello stabilito dalla delibera comunale 205/2017. Tanto premesso, eccepisce:
A) illegittimità per mancata attivazione del contraddittorio procedimentale. L'art. 6 co.1 st. contr. stabilisce un generale diritto al contraddittorio, da rispettare a pena di annullabilità dell'atto. Tale disposizione, sebbene entrata in vigore successivamente all'adozione e notifica dell'atto impugnato, esprime un orientamento e un principio generale, dunque applicabile anche nel caso di specie.
B) illegittimità per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. Il Comune fonda la sua maggiore pretesa su una perizia dell'ing. Nominativo_1, che però non è stata allegata all'avviso stesso. Anche in tal caso si avrebbe violazione di una norma ad hoc dello statuto del contribuente, l'art.
7. Sotto il profilo temporale, vale lo stesso discorso fatto sub A).
C) infondatezza nel merito, essendo sia la ricorrente sia la colottizzante sig.ra Nominativo_2, in qualità di imprenditrici agricole, esentate dal pagamento dell'Imu ex art. 2 d.lgs. 504/1992.
D) infondatezza nel merito perché, come chiarito dalla Cassazione, secondo il criterio della prossima edificabilità, essendo le possibilità edificatorie dei terreni remote, deve ritenersi eccessivo il valore stabilito dal comune, di € 39,60/mq.
2. L'Ufficio si è costituito formulando le seguenti repliche e rilevando che esse trovano riscontro in diverse sentenze tributarie di merito di I grado, confermate in appello, alcune relative alla stessa ricorrente e proprietà terriera in giudizio, ma per precedenti annualità:
A) come affermato dalle S.U. nella nota sent. 24823/2015, all'epoca di adozione dell'atto impugnato non esisteva un diritto generale al contraddittorio tributario, ma solo per i tributi armonizzati e altri espressamente indicati dalla legge.
B) l'atto è sufficientemente motivato, basandosi sulla perizia di un tecnico appositamente incaricato dal
Comune. Nell'avviso di accertamento, quest'ultima è richiamata mediante apposizione di un link che rimanda al sito dell'ente. Ad ogni modo, l'atto contiene tutti gli estremi necessari per far comprendere le ragioni dell'imposizione (soggetto passivo, estremi della delibera comunale che stabilisce le aliquote per gli anni di imposizione, ubicazione dei terreni, esplicitazione dei parametri di calcolo dell'imposta, quantificazione della stessa ecc.).
C) alla ricorrente non spetta alcuna esenzione, in quanto ella non ha mai presentato la dichiarazione IMU per chiederne l'applicazione, così come prescritto dalle istruzioni ministeriali, né ha adeguatamente provato la sua qualità di imprenditrice agricola, anche perché nel 2018 doveva ritenersi ormai in pensione, mentre nel 2019 gli fu nominato un amministratore di sostegno. In ogni caso, nessuno dei terreni in contestazione
è in comproprietà con la sig.ra Nominativo_2.
D) la contestazione nel merito non è ammissibile perché il valore di un terreno ai fini IMU non può essere contestato in sede di impugnazione di un avviso di accertamento relativo a tale imposta, bensì attraverso l'apposita dichiarazione IMU, che, come detto, la ricorrente non ha presentato.
3. Nelle memorie illustrative, la ricorrente ha insistito sulle proprie doglianze, precisando quanto segue:
A) nel processo tributario l'onere della prova grava sull'Ufficio, mentre quest'ultimo non vi ha adempiuto, non potendo ritenersi sufficiente la mera allegazione della perizia indicata. Né rileva il mancato deposito della dichiarazione di valore del terreno, trattandosi di mera dichiarazione di scienza.
B) tra i piani attuativi che, secondo la delibera del Comune 205/2017, proseguiranno il loro iter urbanistico nonostante la scadenza prevista non rientra il P.M.U.
4.22 in cui ricadono i terreni della ricorrente, che dunque non possono ritenersi a destinazione urbanistica, né edificabili. Ciò è confermato anche dalla successiva delibera comunale del 12/4/2018. Ancora, il valore di € 5/mq è stato fatto valere anche in sede di compravendita di un terreno adiacente a quello della ricorrente. D'altro canto, che le pretese del Comune siano eccessive, trova riscontro in una sentenza di questa Corte qui allegata.
4. Le doglianze della ricorrente non hanno pregio, mentre ne hanno le repliche dell'Ufficio. Poiché le rispettive posizioni sono state ampiamente argomentate, come si ricava dalla ricostruzione sopra operata, le ragioni della decisione possono compendiarsi come segue:
A) proprio perché si è reso necessario un intervento normativo per affermare il carattere generale del diritto al contraddittorio, esso non può ritenersi valevole in precedenza, tanto più alla luce del noto arresto del 2015 delle Sezioni Unite, che ha escluso da tale diritto i tributi non armonizzati, qual è, tra l'altro, l'IMU.
B) un discorso analogo vale per il dovere di allegare gli atti richiamati per relationem da quello impugnato.
Anzi, a ben vedere, questo motivo di ricorso deve ritenersi superato seguendo la replica dell'Ufficio: la perizia che, a suo stesso dire, costituisce il "fulcro" dell'accertamento qui impugnato è stata in sostanza allegata mediante indicazione in quest'ultimo del link attraverso il quale essa avrebbe potuto essere scaricata dal sito del Comune.
C) la qualità di imprenditrice agricola è stata sostanzialmente asserita dalla ricorrente, anzi risente di un principio di prova contraria per le ragioni addotte in maniera analitica dall'Ufficio. Il punto è che, secondo un principio generale valevole in materia di IMU, tutte le qualità soggettive e oggettive che comportano benefici
(esenzioni o riduzioni) devono essere manifestate per tempo attraverso l'apposita denuncia al Comune, specie per consentire a quest'ultimo di compiere i debiti controlli.
D) un discorso analogo vale per la contestazione del valore venale dei terrenti stabilito dal Comune. Ciò tanto più se si considera che la giurisprudenza tributaria di merito prevalente ha escluso la fondatezza della pretesa di riduzione della ricorrente. Ciò in quanto essa si pone apoditticamente in contrasto con una perizia redatta da un tecnico che ha ben chiarito le ragioni della propria valutazione, in particolare della vocazione edificatoria dei terreni che ne formano oggetto.
5. Per tali ragioni, il ricorso deve essere respinto. La particolare complessità probatoria del caso in giudizio impone di compensare tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.