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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/03/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.5212 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
nata a [...], il15/03/1988 (C.F: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Guspini (SU), presso lo studio dell'Avv. C.F._1
FRONGIA FEDERICA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro nato a [...], il [...] (C.F: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Arbus (SU), presso lo studio dell'Avv. C.F._2
MARROCU MONIA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
Pagina 1 PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale: Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e e trascritto nei registri dello Controparte_1 Parte_1
Stato Civile del Comune di Guspini con atto n. 5, Parte I, Serie A, anno 2013; si impegna a trasferire a la propria quota di proprietà Controparte_1 Parte_1 sull'immobile adibito ad abitazione coniugale sito in Guspini, Via A.G. Carta 12, distinto in catasto al Foglio 8, mappale 791; per l'effetto si obbliga ad accollarsi l'intero pagamento del mutuo contratto Parte_1 per l'acquisto del suddetto immobile manlevando espressamente il sig. e a notificare CP_1 all'istituto di credito il rogito notarile contenente la clausola di accollo;
le spese notarili di trasferimento della proprietà saranno a carico della Pt_1
L'accordo di cui sopra costituisce elemento funzionale ed indispensabile della risoluzione della crisi coniugale e pertanto non può, né deve ravvisarsi, nel detto trasferimento, intento speculativo. Pertanto, all'atto notarile esecutivo del presente accordo, si applicherà l'articolo 19, L. n. 74/1987, come interpretato dalla Circolare Agenzia Entrate n. 49/E del 16.03.2000 (esenzione totale da qualsiasi imposta, tassa e tributo, compresa l'imposta fissa di registro, nonché la tassa dovuta all'Archivio Notarile, come da nota Ministero Giustizia Ufficio Centrale degli Archivi Notarili 12 aprile 2006, prot. n. 249 posizione n. 1162. Ai fini della spettanza dell'esenzione totale, la circolare ministeriale ha precisato, tra l'altro, non avere nessuna rilevanza il regime patrimoniale degli ex coniugi. La circolare AgEntrate n. 2/E del 2014, punto 9.2, ha confermato la sussistenza delle agevolazioni in argomento).
Il sig. si impegna pertanto, a rilasciare la porzione di immobile ad esso assegnata CP_1 in sede di separazione, libero dai suoi effetti personali e a trasferire la sua residenza entro il deposito della sentenza di divorzio.
Le parti pattuiscono che il sig. potrà mantenere la disponibilità del solo garage CP_1 della suddetta abitazione per sei mesi a decorrere dal deposito della sentenza di divorzio per ivi riporre i suoi beni e effetti personali, in attesa di ultimare il suo trasferimento.
Pagina 2 I figli minori verranno affidati a ciascun genitore con domiciliazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e modalità stabilite in sede di separazione;
Il sig. corrisponderà, entro il giorno 27 di ogni mese, l'importo € 500,00 CP_1
(cinquecento/00) a titolo di assegno di mantenimento dei figli minori. L'assegno unico verrà percepito per l'intero dalla sig.ra e verrà destinato a parziale copertura delle spese Pt_1 straordinarie per i figli minori;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e on ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato da in data 09/08/2024 e regolare costituzione del in data 22.10.2024, Pt_1 CP_1
all'udienza del 26.11.2024 i procuratori delle parti, personalmente comparsi, hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che dalla data del deposito della sentenza di separazione consensuale (01.02.2024) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 12.08.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
Controparte_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
Pagina 3 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in GUSPINI (SU) il 04/05/2013 tra nata a [...], il [...] e Parte_1
, nato a [...], il [...], mandando al CP_2
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.5, parte I, anno 2013- Comune di GUSPINI).
Sull'accordo delle parti:
2. si impegna a trasferire a la propria quota di proprietà Controparte_1 Parte_1 sull'immobile adibito ad abitazione coniugale sito in Guspini, Via A.G. Carta 12, distinto in catasto al Foglio 8, mappale 791; la per l'effetto si obbliga ad accollarsi l'intero pagamento del mutuo contratto per Pt_1
l'acquisto del suddetto immobile manlevando espressamente il sig. e a notificare all'istituto CP_1
di credito il rogito notarile contenente la clausola di accollo;
le spese notarili di trasferimento della proprietà saranno a carico della Pt_1
L'accordo di cui sopra costituisce elemento funzionale ed indispensabile della risoluzione della crisi coniugale e pertanto non può, né deve ravvisarsi, nel detto trasferimento, intento speculativo. Pertanto, all'atto notarile esecutivo del presente accordo, si applicherà l'articolo 19, L.
n. 74/1987, come interpretato dalla Circolare Agenzia Entrate n. 49/E del 16.03.2000 (esenzione totale da qualsiasi imposta, tassa e tributo, compresa l'imposta fissa di registro, nonché la tassa dovuta all'Archivio Notarile, come da nota Ministero Giustizia Ufficio Centrale degli Archivi
Notarili 12 aprile 2006, prot. n. 249 posizione n. 1162. Ai fini della spettanza dell'esenzione totale, la circolare ministeriale ha precisato, tra l'altro, non avere nessuna rilevanza il regime patrimoniale degli ex coniugi. La circolare Ag Entrate n. 2/E del 2014, punto 9.2, ha confermato la sussistenza delle agevolazioni in argomento).
Il sig. si impegna pertanto, a rilasciare la porzione di immobile ad esso assegnata in CP_1
sede di separazione, libero dai suoi effetti personali e a trasferire la sua residenza entro e non oltre il deposito della sentenza di divorzio.
Pagina 4 Le parti pattuiscono che il sig. potrà mantenere la disponibilità del solo garage della CP_1
suddetta abitazione per sei mesi a decorrere dal deposito della sentenza di divorzio per ivi riporre i suoi beni e effetti personali, in attesa di ultimare il suo trasferimento;
3. affida i figli minori (nato a [...] l'[...]) e Per_1 Per_2
(nato a [...] il [...]) ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
4. dispone che padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e modalità stabilite in sede di separazione;
5. dispone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 27 di ogni Controparte_1
mese, in favore di l'importo € 500,00 (diconsi cinquecento/00) a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento dei figli minori. L'assegno unico verrà percepito per l'intero dalla sig.ra e Pt_1
verrà destinato a parziale copertura delle spese straordinarie per i figli minori;
4. compensa tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti
.
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.5212 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
nata a [...], il15/03/1988 (C.F: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Guspini (SU), presso lo studio dell'Avv. C.F._1
FRONGIA FEDERICA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro nato a [...], il [...] (C.F: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Arbus (SU), presso lo studio dell'Avv. C.F._2
MARROCU MONIA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
Pagina 1 PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale: Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e e trascritto nei registri dello Controparte_1 Parte_1
Stato Civile del Comune di Guspini con atto n. 5, Parte I, Serie A, anno 2013; si impegna a trasferire a la propria quota di proprietà Controparte_1 Parte_1 sull'immobile adibito ad abitazione coniugale sito in Guspini, Via A.G. Carta 12, distinto in catasto al Foglio 8, mappale 791; per l'effetto si obbliga ad accollarsi l'intero pagamento del mutuo contratto Parte_1 per l'acquisto del suddetto immobile manlevando espressamente il sig. e a notificare CP_1 all'istituto di credito il rogito notarile contenente la clausola di accollo;
le spese notarili di trasferimento della proprietà saranno a carico della Pt_1
L'accordo di cui sopra costituisce elemento funzionale ed indispensabile della risoluzione della crisi coniugale e pertanto non può, né deve ravvisarsi, nel detto trasferimento, intento speculativo. Pertanto, all'atto notarile esecutivo del presente accordo, si applicherà l'articolo 19, L. n. 74/1987, come interpretato dalla Circolare Agenzia Entrate n. 49/E del 16.03.2000 (esenzione totale da qualsiasi imposta, tassa e tributo, compresa l'imposta fissa di registro, nonché la tassa dovuta all'Archivio Notarile, come da nota Ministero Giustizia Ufficio Centrale degli Archivi Notarili 12 aprile 2006, prot. n. 249 posizione n. 1162. Ai fini della spettanza dell'esenzione totale, la circolare ministeriale ha precisato, tra l'altro, non avere nessuna rilevanza il regime patrimoniale degli ex coniugi. La circolare AgEntrate n. 2/E del 2014, punto 9.2, ha confermato la sussistenza delle agevolazioni in argomento).
Il sig. si impegna pertanto, a rilasciare la porzione di immobile ad esso assegnata CP_1 in sede di separazione, libero dai suoi effetti personali e a trasferire la sua residenza entro il deposito della sentenza di divorzio.
Le parti pattuiscono che il sig. potrà mantenere la disponibilità del solo garage CP_1 della suddetta abitazione per sei mesi a decorrere dal deposito della sentenza di divorzio per ivi riporre i suoi beni e effetti personali, in attesa di ultimare il suo trasferimento.
Pagina 2 I figli minori verranno affidati a ciascun genitore con domiciliazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e modalità stabilite in sede di separazione;
Il sig. corrisponderà, entro il giorno 27 di ogni mese, l'importo € 500,00 CP_1
(cinquecento/00) a titolo di assegno di mantenimento dei figli minori. L'assegno unico verrà percepito per l'intero dalla sig.ra e verrà destinato a parziale copertura delle spese Pt_1 straordinarie per i figli minori;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e on ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato da in data 09/08/2024 e regolare costituzione del in data 22.10.2024, Pt_1 CP_1
all'udienza del 26.11.2024 i procuratori delle parti, personalmente comparsi, hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che dalla data del deposito della sentenza di separazione consensuale (01.02.2024) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 12.08.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
Controparte_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
Pagina 3 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in GUSPINI (SU) il 04/05/2013 tra nata a [...], il [...] e Parte_1
, nato a [...], il [...], mandando al CP_2
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.5, parte I, anno 2013- Comune di GUSPINI).
Sull'accordo delle parti:
2. si impegna a trasferire a la propria quota di proprietà Controparte_1 Parte_1 sull'immobile adibito ad abitazione coniugale sito in Guspini, Via A.G. Carta 12, distinto in catasto al Foglio 8, mappale 791; la per l'effetto si obbliga ad accollarsi l'intero pagamento del mutuo contratto per Pt_1
l'acquisto del suddetto immobile manlevando espressamente il sig. e a notificare all'istituto CP_1
di credito il rogito notarile contenente la clausola di accollo;
le spese notarili di trasferimento della proprietà saranno a carico della Pt_1
L'accordo di cui sopra costituisce elemento funzionale ed indispensabile della risoluzione della crisi coniugale e pertanto non può, né deve ravvisarsi, nel detto trasferimento, intento speculativo. Pertanto, all'atto notarile esecutivo del presente accordo, si applicherà l'articolo 19, L.
n. 74/1987, come interpretato dalla Circolare Agenzia Entrate n. 49/E del 16.03.2000 (esenzione totale da qualsiasi imposta, tassa e tributo, compresa l'imposta fissa di registro, nonché la tassa dovuta all'Archivio Notarile, come da nota Ministero Giustizia Ufficio Centrale degli Archivi
Notarili 12 aprile 2006, prot. n. 249 posizione n. 1162. Ai fini della spettanza dell'esenzione totale, la circolare ministeriale ha precisato, tra l'altro, non avere nessuna rilevanza il regime patrimoniale degli ex coniugi. La circolare Ag Entrate n. 2/E del 2014, punto 9.2, ha confermato la sussistenza delle agevolazioni in argomento).
Il sig. si impegna pertanto, a rilasciare la porzione di immobile ad esso assegnata in CP_1
sede di separazione, libero dai suoi effetti personali e a trasferire la sua residenza entro e non oltre il deposito della sentenza di divorzio.
Pagina 4 Le parti pattuiscono che il sig. potrà mantenere la disponibilità del solo garage della CP_1
suddetta abitazione per sei mesi a decorrere dal deposito della sentenza di divorzio per ivi riporre i suoi beni e effetti personali, in attesa di ultimare il suo trasferimento;
3. affida i figli minori (nato a [...] l'[...]) e Per_1 Per_2
(nato a [...] il [...]) ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
4. dispone che padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e modalità stabilite in sede di separazione;
5. dispone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 27 di ogni Controparte_1
mese, in favore di l'importo € 500,00 (diconsi cinquecento/00) a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento dei figli minori. L'assegno unico verrà percepito per l'intero dalla sig.ra e Pt_1
verrà destinato a parziale copertura delle spese straordinarie per i figli minori;
4. compensa tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti
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