Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 5981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5981 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
1
Proc. 7105 / 2022 R.G.
RI di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 7105/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: appello in materia di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. e rimozione controsoffittatura, e vertente
TRA
con codice fiscale e Parte_1 C.F._1 Parte_2
con codice fiscale , elett.te dom.ti in Napoli alla Piazza Cavour n. C.F._2
118 presso l'avv. Vitaliano d'Alessandro , dal quale sono rappresentati e difesi in virtù
di procura in calce alla comparsa di risposta depositata nell'ambito del giudizio di primo grado
APPELLANTI
E
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Controparte_1 C.F._3
Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22 presso l'avv. Renato Giuseppe Fiorentino, dal quale è
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta depositata in appello
APPELLATA
NONCHÈ
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Napoli alla via dei Controparte_2 P.IVA_1
Mille n. 40 presso l'avv. Paolo Tortorano, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta depositata in appello
APPELLATA
E
Condominio di via Tasso n. 470 in Napoli con codice fiscale , elett.te P.IVA_2
dom.to in Napoli alla via Barone n. 6 presso l'avv. Antonia Monteasi, dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta depositata in appello
APPELLATO
E
con codice fiscale e Controparte_3 C.F._4 CP_4
con codice fiscale , chiamate in causa nella qualità di
[...] C.F._5
eredi del defunto , elett.te dom.te in Terracina alla P.zza Della Persona_1
Repubblica n. 25 presso gli avv.ti Stefania Massa e Lorenzo Deambrogio in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta depositata in appello
APPELLATE
CONCLUSIONI :
le parti concludono come da verbale di udienza del 10/3/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di impugnazione, Parte_1
e hanno proposto appello contro la sentenza n.
[...] Parte_2
4283/2022, emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data 9 febbraio 2022 e depositata in 3
Cancelleria il 10 febbraio 2022 all'esito della controversia contrassegnata dal numero di ruolo 49022/2015 R.G. , ed hanno premesso che con due diversi giudizi, CP_1
entrambi instaurati dinanzi al Giudice di Pace e successivamente riuniti nel processo contraddistinto dal numero di ruolo 49022/2015 R.G., aveva lamentato danni da infiltrazioni provenienti presuntivamente dal balcone aggettante posto sopra al suo terrazzo, balcone di proprietà dei coniugi e . Parte_2 Parte_1
Nel primo giudizio, promosso dalla nei confronti del solo Condominio di via CP_1
Tasso n. 470, l'attrice aveva lamentato infiltrazioni avvenute nell'anno 2014, da lei riparate e per cui aveva richiesto il risarcimento dei danni e degli esborsi effettuati,
cosicchè il Condominio aveva chiamato in causa anche gli attuali appellanti. Nel
secondo processo, contrassegnato dal numero 23725/2017 R.G. e poi riunito al primo, la aveva lamentato le medesime infiltrazioni verificatesi a distanza di poco tempo CP_1
e pertanto questa volta aveva citato sia il Condominio di via Tasso n. 470 sia i coniugi
, i quali, una volta costituitisi in giudizio, avevano chiamato in Parte_3
garanzia la Compagnia assicuratrice che li garantiva contro i prospettati CP_2
danni e spiegato domanda riconvenzionale contro l'attrice chiedendo la rimozione di una controsoffittatura realizzata abusivamente sotto il balcone di loro proprietà ed ancorata allo stesso, a servizio dell'appartamento sottostante nonché il risarcimento del danno in misura non superiore ad euro 1.000.
Nel corso del giudizio di primo grado, costituitesi tutte le parti in causa tranne
[...]
, rimasto contumace, a dire degli appellanti dalle deposizioni Persona_1
testimoniali era emerso che le lamentate perdite interessavano appunto il gomito della pluviale posto al di sotto del balcone dei coniugi , che i lamentati danni Parte_2
erano circoscritti al sotto-balcone che presentava macchie di umidità ed in parte erano dovuti alla controsoffittatura apposta dalla oltre appunto alla suddetta pluviale. CP_1 4
Secondo tale assunto, il teste , indicato da parte attrice, testualmente Testimone_1
aveva riferito “preciso che le infiltrazioni provenivano dall'intradosso della parte
aggettante esterna prospiciente i vani balcone sul terrazzino”.
Gli appellanti hanno precisato che il loro balcone, all'epoca della costruzione del fabbricato era stato progettato senza la presenza di ringhiere e pertanto era intercluso con muretti nei quattro lati, per cui al fine di far defluire le acque piovane era stato posto sul balcone medesimo un chiusino e al di sotto del balcone una pluviale che si immette nella condotta di scolo delle acque meteoriche.
A loro dire la , senza alcuna autorizzazione, aveva ritenuto di rinchiudere il tubo CP_1
della suddetta pluviale con una struttura di cartongesso ancorando la stessa al balcone di esclusiva proprietà dei coniugi , che si estende in verticale al di sotto della Parte_2
soglia di calpestio e per tutto il perimetro di circa 40 cm., cosicchè detti coniugi avevano proposto domanda riconvenzionale, chiedendo la rimozione della controsoffittatura in quanto ancorata dalla attrice al loro balcone senza alcuna autorizzazione e il relativo risarcimento del danno in misura limitata ad euro 1.000.
Per l'appunto con l'impugnazione è stato lamentato che il Giudice di Pace di Napoli con la sentenza impugnata aveva accolto la domanda attorea e dichiarato non solo il
Condominio di via Tasso n. 470 in Napoli, ma anche e il Parte_1
, responsabili dei danni arrecati all'appartamento della , il Parte_2 CP_1
primo ex art. 2051 c.c. nella qualità di custode e i secondi per non essersi attivati nell'adottare i dovuti accorgimenti nonostante la lesione si fosse verificata al tubo esistente in corrispondenza della loro proprietà, e per l'effetto li aveva condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore della stessa attrice della somma di euro 2.090
oltre interessi nonché al rimborso delle spese legali con attribuzione in favore del
Pa difensore della . La domanda riconvenzionale dei coniugi lessandro era stata CP_1 5
invece rigettata nel merito sul presupposto che non era stato provato in giudizio che la controsoffittatura realizzata nell'appartamento dell'attrice, in corrispondenza delle infiltrazioni provenienti dal terrazzino sovrastante, fosse stata la causa della rottura della colonna pluviale insistente all'interno della stessa controsoffittatura.
Più in particolare, gli appellanti hanno dedotto la erroneità della sentenza laddove non aveva considerato che il tubo pluviale dal quale era avvenuta la fuoriuscita di acqua si trovava e si trova al di sotto del balcone di loro proprietà e che, in quanto abusivamente murato dalla , essi non avevano alcuna possibilità concreta di provvedere alla CP_1
sua manutenzione. Inoltre i coniugi hanno ribadito che la loro domanda Parte_2
riconvenzionale si fondava sul fatto che la controsoffittatura era stata abusivamente ancorata sul loro balcone, e non sulla circostanza, riportata nella sentenza impugnata contenente anche il rigetto nel merito della riconvenzionale, che ci fosse o meno relazione tra la controsoffittatura ed il danno. Per tale motivo essi hanno insistito anche in appello nella richiesta di ordinare alla di rimuovere l'opera realizzata e di CP_1
condannarla al risarcimento dei danni subìti in misura non superiore ad euro 1.000.
In aggiunta, gli appellanti hanno contestato la quantificazione economica del danno operata dal Giudice di Pace, affermando che nelle fatture prodotte dalla non vi CP_1
era alcuna traccia di pagamento o di quietanza, ed hanno richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata neanche da una quietanza di pagamento o da un'accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla ( Cass. sent. n.
3292/2018 ).
In ogni caso, anche sotto il profilo della determinazione e quantificazione del pregiudizio da risarcire, i coniugi hanno ribadito che la realizzazione Parte_2
dell'opera abusiva aveva determinato il danno nella misura in cui, se non fosse stata 6
realizzata, alcun danno parte attrice avrebbe potuto lamentare, avendo in ogni caso la concorso nella determinazione dello stesso nel momento in cui era emerso in CP_1
maniera inequivocabile, come da dichiarazione dei testimoni indicati da parte attrice,
che i danni a lei arrecati avevano riguardato solo la parte esterna, ovvero l'intradosso posto sotto il balcone dei coniugi , per cui sarebbe evidente che se non vi Parte_2
fosse stata la controsoffittatura, così come da progetto del costruttore, la CP_1
avrebbe potuto, già dalla prima goccia fuoriuscita dalla tubazione, avvisare il
Condominio per la riparazione, quando al contrario, a causa della controsoffittatura,
solo dopo diverso tempo, ovvero quando l'acqua era iniziata a fuoriuscire in maniera copiosa, si era resa conto del danno, ma nel frattempo ciò che si sarebbe potuto risolvere semplicemente stringendo il gomito della tubazione aveva creato danni più gravi, sia alla tubazione stessa sia al sotto balcone e naturalmente anche alla controsoffittatura.
Si è costituita nel presente giudizio di impugnazione la quale in Controparte_1
via preliminare ha eccepito la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c., laddove tale norma prevede che «la motivazione dell'appello deve contenere, a
pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende
appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta
dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la
violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata». Secondo la nuova normativa, quindi, l'atto di appello dovrebbe contenere, a pena di inammissibilità
tre elementi: 1) la necessaria individuazione della parte (o capo) della sentenza che si impugna (art. 342, 1° comma, n. 1, prima parte, c.p.c.; cd. parte rescindente); 2)
l'individuazione dell'errore del Giudice di prime cure e la motivazione;
3)
l'individuazione, infine, del cd. 'progetto di sentenza' alternativo rispetto a quello 7
contenuto nella sentenza appellata (art. 342, 1° comma, n. 1, seconda parte, c.p.c.; cd.
parte rescissoria).
L'eccezione preliminare formulata dalla appellata è infondata. Invero l'appello non va interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. La giurisprudenza di legittimità ( v. sul punto Cass. civ. sez. un., 16/11/2017, n. 27199 ) ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., anche all'indomani delle modifiche introdotte nel 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, deve rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del Giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado.
L'individuazione di un "percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo
Giudice", poi, non deve necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di
sentenza", non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del Giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il Giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta,
indicando per quale motivo la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Ebbene, di tutto ciò vi è sufficiente esposizione nell'atto introduttivo della impugnazione che indica le parti del provvedimento appellate e i termini della 8
consequenziale richiesta di loro modifica, nel momento in cui critica l'impostazione della sentenza laddove afferma la responsabilità degli appellanti in ordine ai danni provenienti da una cosa sottoposta alla custodia del Condominio e non considera il concorso della nella produzione del danno attraverso la realizzazione della CP_1
controsoffittatura.
È dunque possibile accedere alla disamina di merito.
A tale fine va ribadito, in virtù del principio tantum devolutum quantum appellatum di cui all'art. 342 c.p.c., l'effetto devolutivo dell'appello quale mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma diretto ad ottenere il riesame della causa nel merito, circostanza questa che preclude al Giudice del gravame solo di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei suddetti motivi, ma non di valutare in modo diverso gli stessi fatti già allegati e provati in primo grado ( v. Cass. civ. sez. III,
13/4/2018, n. 9202 ). In altri termini, gli elementi già raccolti di fronte al Giudice di
Pace vanno valutati ex novo ai fini della decisione sulla richiesta di risarcimento del danno.
Nel merito la ha controdedotto che il tubo pluviale dal quale è avvenuta la CP_1
fuoriuscita di acqua si trova nel sotto balcone di proprietà dei coniugi ed è Parte_2
destinato a raccogliere le acque meteoriche solo ed esclusivamente del balcone di proprietà degli appellanti e quindi è destinato al servizio esclusivo della loro proprietà,
con conseguente obbligo di custodia a loro carico.
In aggiunta, l'appellata ha ribadito l'eccezione di incompetenza per materia del Giudice
di Pace adìto in primo grado, perché la riconvenzionale integrava, a suo dire, una vera e propria “azione negatoria servitù”, rientrante nella competenza del RI. 9
Il Condominio a sua volta, una costituitosi in appello, ha confermato che la tubazione pluviale che aveva dato origine al danno è posta esclusivamente a servizio del balcone aggettante di proprietà dei coniugi - . Parte_2 Parte_1
Si è costituita altresì la precisando di essere stata Controparte_5
chiamata in causa in garanzia nel corso del processo di primo grado dai coniugi
, ed a sostegno delle loro allegazioni ha asserito che sono di natura Parte_2
condominiale gli elementi del balcone che hanno funzione di deflusso delle acque.
Secondo tale assunto, nel caso di specie la provenienza del danno dalla canalina, dalla quale l'attrice ha lamentato le perdite, verificatesi dal gomito, ovvero all'esterno del balcone del d e della , non poteva essere oggetto di previsione, per Parte_2 Parte_1
essere stato realizzato dal costruttore il balcone privo di ringhiera, chiuso lungo il suo perimetro da una struttura muraria cosicchè la pluviale assolverebbe la funzione di gocciolatoio, rientrante tra i beni comuni e sottoposto alla disciplina dell'art. 1117 c.c.
Quindi la ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui le gronde CP_2
per far defluire l'acqua piovana devono essere considerate di proprietà di tutti i condomini anche quando sono annesse ad un terrazzo di proprietà esclusiva ( v. Cass.
civ. sez. II, 22/12/2014, n. 27154 ).
Respinta la richiesta di C.T.U. sui luoghi per cui è causa, la controversia di appello è
stata rimessa in decisione una prima volta, per poi essere rimessa sul ruolo sul rilievo che il giudizio di primo grado, definito con la sentenza del Giudice di Pace oggetto di impugnazione, si era svolto, oltre che nei confronti delle parti costituite in sede di gravame, anche nei confronti del terzo chiamato in causa , Persona_1
rimasto contumace, di cui successivamente era stata constatata, nel merito, con la pronuncia giudiziale, la carenza di legittimazione passiva. Invero nei confronti dello era stata autorizzata la chiamata in causa ai sensi dell'art. 106 c.p.c. dal Per_1 10
Giudice di Pace nel corso dell'udienza del 19/10/2015, su sollecitazione del
Condominio convenuto, che aveva asserito che fosse questi il soggetto responsabile dei danni occorsi all'immobile dell'attrice Controparte_1
Ora, nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, con il quale non sussista alcun rapporto contrattuale, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già
come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità dei danni arrecati ( v. in tal senso Cass., sez. III, 7 ottobre 2011, n. 20610,
la quale ha aggiunto che in tal caso si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato, onde il Giudice può
direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione ).
Quindi, sul rilievo che la sentenza di secondo grado non può che pronunciarsi nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, ivi comprese quelle contumaci, e che la citazione contenente l'appello non solo non era stata notificata allo ma Per_1
neppure indirizzata nei suoi confronti, è stato rilevato di ufficio dal Giudice il difetto di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. attraverso la notifica nei confronti dello , o dei suoi eventuali eredi, dell'atto introduttivo dell'appello, e la Per_1
controversia è stata rimessa sul ruolo proprio per costituire il contraddittorio anche nei loro confronti. Successivamente si sono costituiti e Controparte_3 [...]
, citati in giudizio dagli appellanti per l'appunto nella loro qualità di eredi CP_4 11
dello , ed hanno asserito di aver rinunciato alla eredità del de cuius e chiesto di Per_1
essere estromessi dal processo.
Ciò premesso, va rilevato che, sebbene nel processo di primo grado non sia stata espletata alcuna consulenza tecnica di ufficio e si sia fatto affidamento, quanto alla ricostruzione della dinamica della produzione dei danni, a deposizioni testimoniali, rese anche dal tecnico di parte nominato dal Condominio e da quello scelto dalla , gli CP_1
appellanti non hanno contestato che le infiltrazioni che avevano colpito l'appartamento sottostante della , per lo meno con riguardo alla parte coperta da CP_1
controsoffittatura, fossero derivate da una lesione del tubo pluviale orizzontale che si trova nel sotto balcone di loro proprietà ed è destinato a raccogliere le acque meteoriche solo ed esclusivamente di tale balcone per poi convogliarle nella pluviale verticale condominiale. Sotto tale profilo appare dunque accertato che, sotto il profilo causale, la perdita di acqua originava da un bene sottoposto comunque alla custodia degli attuali appellanti, convenuti nel giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Giudice di Pace.
In proposito con l'atto di appello i coniugi – hanno affermato Parte_2 Parte_1
che la controsoffittatura apposta sotto il loro balcone dal proprietario dell'appartamento sottostante aveva impedito loro la corretta manutenzione della pluviale, ma in proposito una consulenza tecnica di ufficio eventualmente disposta in appello, quando la riparazione aveva già avuto luogo, non sarebbe stata significativa.
Al contrario, è significativa la deduzione della circostanza, posta alla base della domanda riconvenzionale di rimozione avanzata dai convenuti predetti ma anche come mera difesa sulla domanda risarcitoria attorea, e quindi tempestivamente e compiutamente articolata, che la controsoffittatura era stata apposta in loco, a beneficio dell'appartamento della , senza la loro autorizzazione quali proprietari del CP_1
balcone sovrastante. Invero secondo la stessa quello dei coniugi è CP_1 Parte_2 12
un balcone aggettante, vale a dire un balcone che sporge rispetto alla facciata dello stabile, costituendo così il prolungamento della corrispondente unità immobiliare, nel senso che si protende nel vuoto senza essere compreso nella struttura portante verticale dell'edificio e possiede una autonomia statica in quanto agganciato esclusivamente al solaio interno.
Ora, un balcone aggettante non può considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e,
quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani e ad esso non può applicarsi il disposto dell'art. 1125 c.c. , il che è lo stesso che dire che rientra nella proprietà
esclusiva dei titolari dell'appartamento cui accede ( v. Cass. civ. sez. II, 12/1/2011, n.
587 ).
L'unico danno che può considerarsi dimostrato in concreto è però il danno alla controsoffittatura, perché, sebbene nella relazione extragiudiziale del tecnico di parte attrice ing. e nel correlativo computo metrico, ivi allegato, sia stato indicato CP_6
un primo danno, verificato nel 2014, arrecato alla camera da letto dell'appartamento dell'attrice, di natura non meglio precisata nella citazione introduttiva, e nella relazione redatta allo stesso modo dall'arch. incaricato dal Condominio, vi sia una Per_2
descrizione di tali danni, la facoltà per la parte di nominare un proprio consulente tecnico di fiducia è subordinata alla nomina ad opera del Giudice di un consulente tecnico di ufficio, perché è solo con l'ordinanza che dispone la consulenza che il
Giudice può assegnare alle parti ex art. 201 c.p.c. un termine entro il quale nominare un tecnico. Dunque le parti non possono nominare un C.T.P. né questi può svolgere alcuna attività processuale prima che il Giudice abbia nominato un C.T.U., ferma restando la possibilità di produrre in causa perizie stragiudiziali, integranti anche esse semplici mezzi di difesa come le deduzioni e argomentazioni dell'avvocato ( cfr. sul punto Corte
Costituzionale, 13/4/1995, n. 124 ). Ciò in quanto alla perizia extragiudiziale, non 13
essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del Giudice di merito ma della quale egli non è obbligato in nessun caso a tenere conto (
cfr. Cass. civ. sez. III, 22/4/2009, n. 9551 nonché Cass. civ. sez. II, 19/5/1997, n. 4437 ).
Trattasi di un orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità che si contrappone a quello che consente di porre alla base della decisione una consulenza stragiudiziale di parte ( v. Cass. civ. sez. lav., 3/3/1992, n. 2574 ) e che lo scrivente considera preferibile, nel momento in cui l'orientamento minoritario ha comunque affermato l'obbligo del Giudice del merito di fornire le ragioni, adeguate alla concretezza del caso, per le quali ha ritenuto la detta consulenza attendibile e convincente. Per l'appunto nel caso di specie non può dirsi attendibile, per definizione,
una perizia resa da un tecnico di parte, che per ovvie ragioni non può rivestire una posizione di imparzialità, a differenza, per esempio, del consulente tecnico di ufficio nominato dal Giudice quale suo ausiliario.
Inoltre va considerato che i testimoni escussi nel corso del giudizio di primo grado hanno riferito solo delle infiltrazioni che avevano interessato la controsoffittatura,
installata proprio sotto il balcone dei coniugi . Più in particolare, l'arch. Parte_2
teste indicato dal Condominio, all'udienza del 10/2/2021 tenutasi dinanzi al Per_2
Giudice di Pace, ha riferito : “… i danni che ho riscontrato nel corso dei sopralluoghi
sono la pannellatura in cartongesso posta all'intradosso del ballatoio in corrispondenza
della pluviale di cui sopra ”. Pure le dichiarazioni delle parti sono nello stesso senso,
perché nel corso dell'interrogatorio formale dell'avv. Giacomo Fattore, amministratore
pro tempore del Condominio, questi ha risposto all'udienza del 13/12/2018 che: “i
danni erano ubicati fuori il terrazzo nella parte della controsoffittatura…” 14
Per l'appunto il danno a quest'ultima struttura non può essere considerato un danno ingiusto, perché essa, realizzata a beneficio dell'appartamento della , CP_1
indipendentemente da chi nel tempo l'avesse effettivamente costruita, che fosse l'attrice o il precedente proprietario, non poteva essere affatto ancorata al balcone dei coniugi
. In altri termini, poiché la soletta del balcone aggettante è di proprietà Parte_2
esclusiva, il proprietario dell'alloggio sottostante non poteva agganciarla con la controsoffittatura ( v. per un caso simile RI Roma, 21/4/2022, n. 5971 ) e, sotto questo profilo, concretizza una fatto colposo del creditore che ha concorso a cagionare il danno ed anzi in mancanza del quale il danno non si sarebbe affatto prodotto, se non altro perché, se la controsoffittatura non fosse stata ancorata al balcone sovrastante,
semplicemente non si sarebbe lesionata, anche se la permanenza della detta struttura non ha costituito la causa della rottura della colonna pluviale ma semmai una difficoltà
per la sua manutenzione.
Tanto può essere rilevato di ufficio ex art. 1227 comma 1 c.c. e in virtù dell'effetto devolutivo pieno dell'appello, perché si tratta di un fatto che emerge con chiarezza dai documenti allegati al fascicolo di primo grado e dalle affermazioni delle parti, nonché
già sottoposto al loro contraddittorio, a causa della proposizione della domanda riconvenzionale dei convenuti.
Di qui il rigetto della domanda risarcitoria attorea e l'accoglimento dell'appello nel senso della revoca della statuizione di condanna del e della al Parte_2 Parte_1
pagamento del risarcimento del danno nonchè delle spese del processo di primo grado.
Quanto alla domanda riconvenzionale di rimozione e di risarcimento proposta dai coniugi in primo grado, il Giudice di Pace l'ha rigettata nel merito, Parte_2
nonostante che in primo grado la avesse proposto tempestivamente eccezione di CP_1
incompetenza per materia, riproposta anche in appello. Tale eccezione era in realtà 15
fondata, perché il limite di valore stabilito dall'art. 7 per determinare la competenza del
Giudice di Pace vale solo per le cause relative a beni mobili, non a beni immobili, che rientrano sempre nella competenza per materia del RI . In proposito, ove il
Giudice adìto in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il Giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo Giudice, deve dichiararla ed indicare il Giudice competente in primo grado —
davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo Giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c. Il Giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione — che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione — non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto. Nella fattispecie,
per l'appunto, gli appellanti non hanno formulato tale specifica istanza per la decisione in primo grado, essendosi limitati a dedurre la erroneità nel merito della decisione del
Giudice di Pace ( v. Cass. civ. sez. III, 12/11/2010, n. 22958 ), e tantomeno l'appellata ha proposto istanza in tal senso, avendo anzi confermato la sua eccezione CP_1
pregiudiziale di rito. Di qui l'accoglimento della eccezione di incompetenza proposta dalla e per l'effetto l'annullamento della statuizione di rigetto nel merito della CP_1
domanda riconvenzionale dei coniugi e la sua rimessione al RI di Parte_2
Napoli in primo grado, con assegnazione di un termine ex art. 50 c.p.c., che si reputa congruo fissare al 16/9/2025, per la riassunzione della riconvenzionale medesima dinanzi a tale Giudice. 16
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente ex art. 92 commi
1 e 2 c.p.c. tra le parti, le spese del presente giudizio di appello, attesa la reciproca soccombenza, rispettivamente in punto di rito sulla riconvenzionale e di merito sulla domanda risarcitoria, da un lato dei coniugi , dall'altro della , Parte_2 CP_1
considerato anche che il Condominio non ha proposto appello incidentale contro la sentenza che l'ha condannata in primo grado e che la ha aderito alla CP_2
C prospettazione di parte appellante, mentre la e si sono costituite solo Per_1 CP_4
per sostenere la loro estraneità al giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) accoglie nel merito l'appello e per l'effetto revoca le statuizioni di condanna contenute nella sentenza n. 4283/2022 emessa dal Giudice di Pace di Napoli in danno di e , vale a dire la loro condanna al pagamento in Parte_2 Parte_1
favore di della somma di euro 2090 oltre interessi e delle spese di Controparte_1
giudizio, liquidate in euro 1.635,75 oltre IVA e CPA attribuite al difensore della nella persona dell'avv. Renato Giuseppe Fiorentino;
CP_1
b ) dichiara, in accoglimento della eccezione di incompetenza per materia proposta da la competenza del RI di Napoli sulla domanda Controparte_1
riconvenzionale proposta da e e per l'effetto Parte_2 Parte_1
annulla la statuizione, contenuta nella sentenza n. 4283/2022 emessa dal Giudice di
Pace di Napoli, di rigetto nel merito della stessa e per l'effetto, visto l'art. 50 c.p.c.,
assegna a questi ultimi termine fino al 16/9/2025 per la riassunzione della riconvenzionale dinanzi al RI di Napoli;
c ) visto l'art. 92 comma 2 c.p.c. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di appello. Napoli, 16/6/2025
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Il G.U.
Felice Angelo Pizzi