Articolo 2 della Legge 4 marzo 1994, n. 199
Articolo 1Articolo 3
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27 marzo 1994
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 del trattato stesso.
Entrata in vigore il 27 marzo 1994