Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 del trattato stesso.
Articolo 2 della Legge 4 marzo 1994, n. 199
Articolo 1Articolo 3
- Legge 4 marzo 1994, n. 199
Articolo 2 della Legge 4 marzo 1994, n. 199
Versione
27 marzo 1994
27 marzo 1994
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti