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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/08/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1115/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in data 8.8.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1115 del R.A.C.L. dell'anno 2023, promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente, rappresentato Parte_1
e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato Mario
Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, presso il quale è elettivamente domiciliato parte ricorrente
CONTRO
, in persona del in carica pro tempore; Controparte_1 CP_2
E CONTRO
in persona del Controparte_3 legale rappresentate pro-tempore; parti convenute contumaci
E IN CONTRADDITTORIO CON
i docenti inseriti nella II^ fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)
e nella III^ fascia delle Graduatorie d'Istituto (GI) per la classe di concorso A018 – filosofia e scienze umane- valide per il biennio 2022/23 e 2023/24 e pubblicate dall'ATP di CP_3 controinteressati contumaci
pagina 1 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28 marzo 2023, ritualmente notificato, ha Parte_1 adito il Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere l'assegnazione del legittimo punteggio per il possesso del titolo di servizio civile sostitutivo di quello di leva militare obbligatoria e, conseguentemente, la corretta collocazione nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza, pubblicate dall'A.T.P. di valide per il biennio 2022/2024. CP_3
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha esposto di essere inserito nella II^ fascia delle G.P.S. e III^ delle G.I. per la classe di concorso A018 -Filosofia e scienza umane-, giusta sua domanda di aggiornamento del 27 maggio 2022, valide per il biennio
2022/2023 e 2023/2024.
In particolare, ha rappresentato che, con decreto del 1° agosto 2022, prot. n. 0009116, il dirigente dell'Ambito Territoriale Provinciale di Cagliari aveva pubblicato le graduatorie GPS definitive del personale docente, ove gli veniva assegnato un punteggio complessivo pari a 43,00 (rispettivamente 33,00 punti per i “Titoli di accesso”, 0,00 punti per i “Titoli culturali” e 10,00 punti per i “Titoli di servizio”).
Mediante la produzione del doc. 5 recante la certificazione del servizio civile sostitutivo di leva, il ricorrente ha documentato di avere prestato servizio civile sostitutivo di quello di leva militare obbligatoria, “non in costanza di nomina” dal 26 aprile 1996 al 5 aprile 1997, e che, pertanto, non essendogli stato attribuito il relativo punteggio aggiuntivo di 12 punti, il punteggio complessivo riconosciutogli risultava essere inferiore rispetto a quello previsto dall'art. 485, comma 7, del D. Lgs. n. 297 del
1994, a differenza di quanto stabilito dall'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 112 del 2022, secondo cui il servizio civile era interamente valutabile purché assolto “in costanza di nomina”.
Il ricorrente ha, dunque, evidenziato che dalla mancata valutazione del titolo posseduto e, conseguentemente, dalla mancata assegnazione del relativo punteggio derivava una lesione dei propri diritti soggettivi, preclusiva di una migliore collocazione in seno alle graduatorie, con conseguente pregiudizio rispetto ad altri aspiranti ai quali è stato riconosciuto il diritto al punteggio aggiuntivo.
Pertanto, in data 25 gennaio 2023, inviava a mezzo PEC all'A.T.P. di la CP_3 richiesta, rimasta inevasa, di assegnazione dei 12 punti dovuti per l'espletamento del pagina 2 di 8 servizio civile sostitutivo e, conseguentemente, per il riconoscimento del maggior punteggio.
Il ricorrente ha osservato che la mancata valutazione, ai sensi dell'art. 15, comma 6,
O.M. n. 112 del 2022, del titolo inerente al servizio militare, sostitutivo e civile in quanto svolto “non in costanza di nomina” si pone in contrasto con l'art. 485, comma 7, del D.
Lgs. 297 del 1994, che prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Sul punto, ha richiamato l'insegnamento del Consiglio di Stato, secondo cui il citato art. 485, comma 7, in quanto norma di portata generale, “non può essere oggetto di restrizioni interpretative” (Cfr. Cons. di Stato n. 4343 del 2015) e ha ulteriormente affermato che tali argomentazioni sono da ritenersi valide anche per il personale non di ruolo, come disposto dall'art. 541, comma 2, del D. Lgs. n. 297/1994, che prevedeva che
“Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Testo Unico riferite ai docenti di ruolo”.
Ha, inoltre, fatto menzione dell'art. 2050 del D. Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), affermando che dovesse essere letto in combinato disposto con gli artt. 485 D.Lgs. 297/1994 e 52, comma 2, della Costituzione, per una interpretazione costituzionalmente orientata.
Ha, infine, sollevato l'eccezione di nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241 del 1990, dell'art. 15, comma 6, O.M. n. 112 del 2022 per violazione di giudicato. Ha, infatti, sostenuto che, poiché la giurisprudenza si è pronunciata in senso favorevole sulla valutabilità del servizio militare e civile anche se prestato “non in costanza di nomina”,
l'annullamento in sede giurisdizionale, con sentenze passate in giudicato, di tutti i decreti che non riconoscevano la validità del servizio svolto “non in costanza di nomina” esplica effetti ex tunc ed erga omnes e, di conseguenza, l'art. 15, comma 6, O.M. n. 112 del
2022, in quanto nullo ai sensi dell'art. 21 septies della L. n. 241 del 1990 perchè adottato in violazione dei precedenti giudicati, deve essere disapplicato.
Con riferimento al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ha affermato che il criterio discretivo cui fare riferimento fose quello del cd. petitum sostanziale e che, pertanto, avendo agito ai fini dell'accertamento del proprio diritto e non dell'annullamento di un atto amministrativo generale, doveva riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario. pagina 3 di 8 2. Integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nell'apposita area del sito web del convenuto, il medesimo e i controinteressati non si sono costituiti in CP_1 CP_1 giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
La causa, istruita con le produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
*
4. Nel merito il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni esposte come segue, che si rifanno ex articolo 118 disp att. c.p.c. anche ai numerosi precedenti di merito prodotti in atti da parte ricorrente (cfr. in particolare la sentenza del
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, n. cronol. 12948/2025 del
14/05/2025 resa nel procedimento RG n. 13130/2023, giudice dott.ssa L. Renda).
5. Risulta utile procedere preliminarmente, e per quanto di interesse in questa sede, ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo vigente in materia.
L'art. 52, comma 2, della Costituzione prevede che “Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”.
L'art. 485, comma 7, del D. Lgs. n. 297 del 1994 statuisce che per il personale docente
“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 del D. Lgs. n. 66 del 2010 dispone, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Sull'interpretazione di tali norme si è pronunciata la Corte di Cassazione, che, con ordinanza n. 8586 del 29.03.2024, ha chiarito che “non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo
l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR
n. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021) e ha affermato di aver “in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in pagina 4 di 8 contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della
Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”.
Sul tema della valutazione del servizio militare di leva e del servizio civile sostitutivo ai fini concorsuali e sull'equiparabilità degli stessi ai titoli specifici per l'insegnamento, si
è analogamente espressa la VII Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che, ravvisando “la necessità di far prevalere l'esigenza di consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per i docenti della scuola, in presenza di una prassi amministrativa che penalizzava nell'acquisizione degli incarichi temporanei i docenti abilitati per non aver potuto fare supplenze e acquisire punteggi a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, in contrasto con la previsione normativa di cui al comma 7 dell'art. 485 del
d.lgs. n. 297/1994 [...]”, ha ritenuto «di non potersi discostare dalla predetta nuova linea giurisprudenziale, che a propria volta risponde alla esigenza di una interpretazione costituzionalmente orientata della vigente normativa, consentita dal tenore letterale delle soprarichiamate disposizioni, volta a riconoscere la doverosa tutela di chi ha risposto al
"sacro dovere del cittadino" di provvedere alla "difesa della Patria" (art. 52 della
Costituzione) di modo che "il suo adempimento (…) "non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino" » (cfr. Cons. di Stato, sentt. n. 2854 del 2025 e n. 6936 del 2023).
In special modo, i giudici amministrativi hanno valorizzato il principio della piena valutabilità del servizio militare o civile in sé, senza subordinazione alla costanza del rapporto di lavoro, come, peraltro, già affermato in una pluralità di sentenze della stessa
Sezione (n. 1720/2022, n. 3423/2022, n. 266/2023, n. 9864/2024), dando rilevanza e continuità alla norma concernente il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastica: “Per quest'ultimo l'art. 569, comma 3, del Testo Unico
pagina 5 di 8 in materia di Istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il «periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti».
La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del Codice dell'Ordinamento
Militare, secondo cui, invece, ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza del rapporto di lavoro».
Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata.
Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità, la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della menzionata regola costituzionale di cui all'art. 52 della Costituzione” (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 2854 del
2025).
La Suprema Corte nell'ordinanza suindicata ha, altresì, ribadito che “lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.).
Questa Corte ha pertanto affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento;
ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011,
n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021). [...]
Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di pagina 6 di 8 elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali
l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore”.
6. Nel caso di specie, quanto al personale docente, deve prendersi in considerazione l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022 (unitamente al suo allegato A/4) che, dando prevalenza ai titoli direttamente collegati all'attività didattica, non riconosce alcun punteggio per quelli non specificamente pertinenti all'insegnamento, come, appunto, il servizio militare o civile prestato “non in costanza di rapporto”.
7. In ragione di quanto emerso, devono disapplicarsi, in quanto illegittime, le disposizioni contenute nell'O.M. n. 112 del 2022, che consentono la valutazione del solo servizio reso “in costanza di rapporto di lavoro”, coordinandosi le previsioni ex art. 2050 del D. Lgs. n. 66 nel 2010 con l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297/1994 - relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera -, secondo cui “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Segnatamente, l'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 112 del 2022, relativo al riconoscimento del servizio militare di leva, del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva nonché del servizio civile solo quando prestati “in costanza di nomina” e senza definire alcun punteggio per lo svolgimento degli stessi, si pone in contrasto con le norme di legge citate nelle sopraindicate argomentate considerazioni della giurisprudenza di legittimità e deve, pertanto, essere disapplicato.
8. Deve, dunque, desumersi la piena equiparabilità del servizio militare o civile prestato “non in costanza di nomina” a quello espletato “in costanza di nomina”, garantendo così una regolamentazione equa e non discriminatoria ai fini del riconoscimento integrale del relativo punteggio.
9. Alla luce di quanto esposto, la domanda di accertamento di parte ricorrente è meritevole di accoglimento e, conseguentemente, deve riconoscersi il suo diritto all'assegnazione del punteggio aggiuntivo di 12 punti per il servizio civile sostitutivo di quello di leva militare obbligatoria, svolto dal 26 aprile 1996 al 05 aprile 1997 come comprovato dalla documentazione depositata sub doc. 5), spendibile relativamente alla classe di concorso A018 delle G.P.S. pubblicate dall'A.T.P. di valide per il CP_3 biennio 2022/2024, rispetto al punteggio di 43,00 già riconosciutogli, per un punteggio complessivo di 55,00. pagina 7 di 8 10. In considerazione della presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, quantomeno alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, e tenuto conto del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione decidendo nel ricorso proposto in data 28 Marzo 2023 da nei Parte_1 confronti del del merito, come sopra rappresentato: Controparte_1
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente al Parte_1 riconoscimento del servizio civile sostitutivo di quello di leva militare obbligatoria espletato “non in costanza di rapporto” e alla conseguente attribuzione di ulteriori 12 punti rispetto al punteggio precedentemente attribuitogli nelle Graduatorie Provinciali di
Supplenza pubblicate dall'A.T.P. di per la classe di concorso A018, valide per il CP_3 biennio 2022/2023 e 2023/2024;
− compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Cagliari in data 8 agosto 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in data 8.8.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1115 del R.A.C.L. dell'anno 2023, promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente, rappresentato Parte_1
e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato Mario
Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, presso il quale è elettivamente domiciliato parte ricorrente
CONTRO
, in persona del in carica pro tempore; Controparte_1 CP_2
E CONTRO
in persona del Controparte_3 legale rappresentate pro-tempore; parti convenute contumaci
E IN CONTRADDITTORIO CON
i docenti inseriti nella II^ fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)
e nella III^ fascia delle Graduatorie d'Istituto (GI) per la classe di concorso A018 – filosofia e scienze umane- valide per il biennio 2022/23 e 2023/24 e pubblicate dall'ATP di CP_3 controinteressati contumaci
pagina 1 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28 marzo 2023, ritualmente notificato, ha Parte_1 adito il Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere l'assegnazione del legittimo punteggio per il possesso del titolo di servizio civile sostitutivo di quello di leva militare obbligatoria e, conseguentemente, la corretta collocazione nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza, pubblicate dall'A.T.P. di valide per il biennio 2022/2024. CP_3
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha esposto di essere inserito nella II^ fascia delle G.P.S. e III^ delle G.I. per la classe di concorso A018 -Filosofia e scienza umane-, giusta sua domanda di aggiornamento del 27 maggio 2022, valide per il biennio
2022/2023 e 2023/2024.
In particolare, ha rappresentato che, con decreto del 1° agosto 2022, prot. n. 0009116, il dirigente dell'Ambito Territoriale Provinciale di Cagliari aveva pubblicato le graduatorie GPS definitive del personale docente, ove gli veniva assegnato un punteggio complessivo pari a 43,00 (rispettivamente 33,00 punti per i “Titoli di accesso”, 0,00 punti per i “Titoli culturali” e 10,00 punti per i “Titoli di servizio”).
Mediante la produzione del doc. 5 recante la certificazione del servizio civile sostitutivo di leva, il ricorrente ha documentato di avere prestato servizio civile sostitutivo di quello di leva militare obbligatoria, “non in costanza di nomina” dal 26 aprile 1996 al 5 aprile 1997, e che, pertanto, non essendogli stato attribuito il relativo punteggio aggiuntivo di 12 punti, il punteggio complessivo riconosciutogli risultava essere inferiore rispetto a quello previsto dall'art. 485, comma 7, del D. Lgs. n. 297 del
1994, a differenza di quanto stabilito dall'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 112 del 2022, secondo cui il servizio civile era interamente valutabile purché assolto “in costanza di nomina”.
Il ricorrente ha, dunque, evidenziato che dalla mancata valutazione del titolo posseduto e, conseguentemente, dalla mancata assegnazione del relativo punteggio derivava una lesione dei propri diritti soggettivi, preclusiva di una migliore collocazione in seno alle graduatorie, con conseguente pregiudizio rispetto ad altri aspiranti ai quali è stato riconosciuto il diritto al punteggio aggiuntivo.
Pertanto, in data 25 gennaio 2023, inviava a mezzo PEC all'A.T.P. di la CP_3 richiesta, rimasta inevasa, di assegnazione dei 12 punti dovuti per l'espletamento del pagina 2 di 8 servizio civile sostitutivo e, conseguentemente, per il riconoscimento del maggior punteggio.
Il ricorrente ha osservato che la mancata valutazione, ai sensi dell'art. 15, comma 6,
O.M. n. 112 del 2022, del titolo inerente al servizio militare, sostitutivo e civile in quanto svolto “non in costanza di nomina” si pone in contrasto con l'art. 485, comma 7, del D.
Lgs. 297 del 1994, che prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Sul punto, ha richiamato l'insegnamento del Consiglio di Stato, secondo cui il citato art. 485, comma 7, in quanto norma di portata generale, “non può essere oggetto di restrizioni interpretative” (Cfr. Cons. di Stato n. 4343 del 2015) e ha ulteriormente affermato che tali argomentazioni sono da ritenersi valide anche per il personale non di ruolo, come disposto dall'art. 541, comma 2, del D. Lgs. n. 297/1994, che prevedeva che
“Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Testo Unico riferite ai docenti di ruolo”.
Ha, inoltre, fatto menzione dell'art. 2050 del D. Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), affermando che dovesse essere letto in combinato disposto con gli artt. 485 D.Lgs. 297/1994 e 52, comma 2, della Costituzione, per una interpretazione costituzionalmente orientata.
Ha, infine, sollevato l'eccezione di nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241 del 1990, dell'art. 15, comma 6, O.M. n. 112 del 2022 per violazione di giudicato. Ha, infatti, sostenuto che, poiché la giurisprudenza si è pronunciata in senso favorevole sulla valutabilità del servizio militare e civile anche se prestato “non in costanza di nomina”,
l'annullamento in sede giurisdizionale, con sentenze passate in giudicato, di tutti i decreti che non riconoscevano la validità del servizio svolto “non in costanza di nomina” esplica effetti ex tunc ed erga omnes e, di conseguenza, l'art. 15, comma 6, O.M. n. 112 del
2022, in quanto nullo ai sensi dell'art. 21 septies della L. n. 241 del 1990 perchè adottato in violazione dei precedenti giudicati, deve essere disapplicato.
Con riferimento al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ha affermato che il criterio discretivo cui fare riferimento fose quello del cd. petitum sostanziale e che, pertanto, avendo agito ai fini dell'accertamento del proprio diritto e non dell'annullamento di un atto amministrativo generale, doveva riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario. pagina 3 di 8 2. Integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nell'apposita area del sito web del convenuto, il medesimo e i controinteressati non si sono costituiti in CP_1 CP_1 giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
La causa, istruita con le produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
*
4. Nel merito il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni esposte come segue, che si rifanno ex articolo 118 disp att. c.p.c. anche ai numerosi precedenti di merito prodotti in atti da parte ricorrente (cfr. in particolare la sentenza del
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, n. cronol. 12948/2025 del
14/05/2025 resa nel procedimento RG n. 13130/2023, giudice dott.ssa L. Renda).
5. Risulta utile procedere preliminarmente, e per quanto di interesse in questa sede, ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo vigente in materia.
L'art. 52, comma 2, della Costituzione prevede che “Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”.
L'art. 485, comma 7, del D. Lgs. n. 297 del 1994 statuisce che per il personale docente
“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 del D. Lgs. n. 66 del 2010 dispone, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Sull'interpretazione di tali norme si è pronunciata la Corte di Cassazione, che, con ordinanza n. 8586 del 29.03.2024, ha chiarito che “non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo
l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR
n. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021) e ha affermato di aver “in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in pagina 4 di 8 contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della
Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”.
Sul tema della valutazione del servizio militare di leva e del servizio civile sostitutivo ai fini concorsuali e sull'equiparabilità degli stessi ai titoli specifici per l'insegnamento, si
è analogamente espressa la VII Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che, ravvisando “la necessità di far prevalere l'esigenza di consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per i docenti della scuola, in presenza di una prassi amministrativa che penalizzava nell'acquisizione degli incarichi temporanei i docenti abilitati per non aver potuto fare supplenze e acquisire punteggi a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, in contrasto con la previsione normativa di cui al comma 7 dell'art. 485 del
d.lgs. n. 297/1994 [...]”, ha ritenuto «di non potersi discostare dalla predetta nuova linea giurisprudenziale, che a propria volta risponde alla esigenza di una interpretazione costituzionalmente orientata della vigente normativa, consentita dal tenore letterale delle soprarichiamate disposizioni, volta a riconoscere la doverosa tutela di chi ha risposto al
"sacro dovere del cittadino" di provvedere alla "difesa della Patria" (art. 52 della
Costituzione) di modo che "il suo adempimento (…) "non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino" » (cfr. Cons. di Stato, sentt. n. 2854 del 2025 e n. 6936 del 2023).
In special modo, i giudici amministrativi hanno valorizzato il principio della piena valutabilità del servizio militare o civile in sé, senza subordinazione alla costanza del rapporto di lavoro, come, peraltro, già affermato in una pluralità di sentenze della stessa
Sezione (n. 1720/2022, n. 3423/2022, n. 266/2023, n. 9864/2024), dando rilevanza e continuità alla norma concernente il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastica: “Per quest'ultimo l'art. 569, comma 3, del Testo Unico
pagina 5 di 8 in materia di Istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il «periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti».
La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del Codice dell'Ordinamento
Militare, secondo cui, invece, ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza del rapporto di lavoro».
Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata.
Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità, la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della menzionata regola costituzionale di cui all'art. 52 della Costituzione” (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 2854 del
2025).
La Suprema Corte nell'ordinanza suindicata ha, altresì, ribadito che “lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.).
Questa Corte ha pertanto affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento;
ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011,
n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021). [...]
Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di pagina 6 di 8 elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali
l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore”.
6. Nel caso di specie, quanto al personale docente, deve prendersi in considerazione l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022 (unitamente al suo allegato A/4) che, dando prevalenza ai titoli direttamente collegati all'attività didattica, non riconosce alcun punteggio per quelli non specificamente pertinenti all'insegnamento, come, appunto, il servizio militare o civile prestato “non in costanza di rapporto”.
7. In ragione di quanto emerso, devono disapplicarsi, in quanto illegittime, le disposizioni contenute nell'O.M. n. 112 del 2022, che consentono la valutazione del solo servizio reso “in costanza di rapporto di lavoro”, coordinandosi le previsioni ex art. 2050 del D. Lgs. n. 66 nel 2010 con l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297/1994 - relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera -, secondo cui “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Segnatamente, l'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 112 del 2022, relativo al riconoscimento del servizio militare di leva, del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva nonché del servizio civile solo quando prestati “in costanza di nomina” e senza definire alcun punteggio per lo svolgimento degli stessi, si pone in contrasto con le norme di legge citate nelle sopraindicate argomentate considerazioni della giurisprudenza di legittimità e deve, pertanto, essere disapplicato.
8. Deve, dunque, desumersi la piena equiparabilità del servizio militare o civile prestato “non in costanza di nomina” a quello espletato “in costanza di nomina”, garantendo così una regolamentazione equa e non discriminatoria ai fini del riconoscimento integrale del relativo punteggio.
9. Alla luce di quanto esposto, la domanda di accertamento di parte ricorrente è meritevole di accoglimento e, conseguentemente, deve riconoscersi il suo diritto all'assegnazione del punteggio aggiuntivo di 12 punti per il servizio civile sostitutivo di quello di leva militare obbligatoria, svolto dal 26 aprile 1996 al 05 aprile 1997 come comprovato dalla documentazione depositata sub doc. 5), spendibile relativamente alla classe di concorso A018 delle G.P.S. pubblicate dall'A.T.P. di valide per il CP_3 biennio 2022/2024, rispetto al punteggio di 43,00 già riconosciutogli, per un punteggio complessivo di 55,00. pagina 7 di 8 10. In considerazione della presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, quantomeno alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, e tenuto conto del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione decidendo nel ricorso proposto in data 28 Marzo 2023 da nei Parte_1 confronti del del merito, come sopra rappresentato: Controparte_1
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente al Parte_1 riconoscimento del servizio civile sostitutivo di quello di leva militare obbligatoria espletato “non in costanza di rapporto” e alla conseguente attribuzione di ulteriori 12 punti rispetto al punteggio precedentemente attribuitogli nelle Graduatorie Provinciali di
Supplenza pubblicate dall'A.T.P. di per la classe di concorso A018, valide per il CP_3 biennio 2022/2023 e 2023/2024;
− compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Cagliari in data 8 agosto 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
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