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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/06/2025, n. 5302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5302 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 24105/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MI
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 03/07/2024 da ata a MI il 06/07/1989 Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]27 20139 MI ITALIA con il patrocinio dell'avv. DE LUCA ELENA e dell'avv. SANTISI VERONICA ( ) CORSO PORTA ROMANA, 118 20100 MI , elettivamente C.F._2 domiciliato in CORSO DI PORTA ROMANA N. 118 20122 MI presso il difensore avv. DE LUCA ELENA;
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...] CP_1
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...]3 20139 MI ITALIA con il patrocinio dell' avv. CIAGLIA ASSUNTA , elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA N. 17 20122 MI presso il difensore avv. CIAGLIA ASSUNTA CONVENUTO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: SEPARAZIONE
Conclusioni delle parti come da ordinanza del 7.1.2025 come integrata all'udienza del 4.6.2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 21/05/2016 (anno 2016 atto n. 219 reg. 01 parte 2 serie A); Dal matrimonio sono nati in data 24.5.2028 LEONARDO e in data 15.1.20202 Per_1
Con ricorso depositato il 2.7.2024 ha chiesto la separazione con Parte_1 affidamento condiviso dei figli e collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e la regolamentazione dell'esercizio del diritto divista in favore del padre con obbligo per il medesimo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di euro 600 oltre al 50% delle spese extra. ritualmente costituitosi in giudizio,, aderendo alla domanda di separazione CP_1 alla richiesta di affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale;
, ha chiesto che venisse regolamentato il diritto di visita in proprio favore e che venisse contenuto nella misura di euro 200 mensili l0assegno che il medesimo doveva ritenersi obbligato a versare per il mantenimento dei figli con con percezione dell'intero assegno unico da parte della ricorrente . All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 7.1.2025 le parti dopo ampia interlocuzione con il Tribunale hanno raggiunto i seguenti accordi , poi ratificati nell'ordinanza emessa il pari data dal Giudice Delegato:
- l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre nella casa di Milano via Boncompagni n.27, anche ai fini della residenza anagrafica, casa che è assegnata alla ricorrente
- Il padre vedrà i figli a we alternati dal venerdì all''uscita di scuola con accompagnamento a scuola il lunedì mattina : un giorno infrasettimanale nelle settimane che terminano con il we paterno con pernottamento ( il lunedi') e due gg in quelle che terminano con il we materno sempre con pernottamento ( mercoledì' e giovedì') ;Vacanze natalizie: ad anni alterni con ciascun genitore i periodi 24/31, 1/6( fatti salvi migliori accordi); pasqua ad anni alterni con ciascun genitore;
le vacanze durante l'anno seguono calendario ordinario;
durante le vacanze estive da stabilirsi entro il 10.2. il padre starà con i figli due settimane consecutive ad agosto e due settimane tra giugno e settembre;
il tutto fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti;
- l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento alla madre della somma mensile di euro 550 entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli Firmato indici ISTAT ( prima rivalutazione luglio 2025) oltre il 50% delle spese extra-assegno secondo le Linee guida indicate dal protocollo del Tribunale e della Corte di Appello di Milano;
- L'assegno unico per la famiglia sarà percepito da entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna;
Con ordinanza del 7.1.2025 il Giudice Delegato , satirizzati i coniugi a vivere separati, ratificava gli accordi raggiunti dalle parti, rigettava le richieste in via istruttoria orale e ordinava alle parti l'integrazione della documentazione fiscale. All'udienza del 4.6.2025 alla quale la causa veniva rinviata in prosecuzione dell'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c, le parti interando gli accordi raggiunti con l'impegno a proseguire nei percorsi di supporto alla genitorialità intrapresi e in corso chiedevano che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione co conferma degli accordio raggiunti
La causa, veniva quindi decisa nella camera di consiglio dlel'11.6.2025
Sulla domanda di separazione personale La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e varie
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 7.1.2025, recepiti in provvedimento temporaneo e integrati dall'impegno assunto all'udienza del 4.6.2025 di
“proseguire nel percorso di supporto alla genitorialità e nonché nei percorsi psicologici e di sostegno per i minori seguendo le indicazioni dei professionisti che al momento hanno in carico i genitori e i minori al fine del miglioramento delle condizioni psicologiche di e di ” Per_1 Per_2 rappresentino nel contesto dato la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di e . Per_1 Per_2
Gli stessi debbono quindi nella presente sede essere ratificati e fatti proprie dal Collegio. Osserva peraltro il Tribunale che, in maniera apprezzabile, i genitori hanno inteso assumere anche l'impegno a perseguire nei percorsi in essere seguendo le indicazioni dei professionisti incaricati dimostrando di aver compreso l'importanza che tali percorsi svolgono sia per il benessere psicofisico dei minori sia per la tenuta degli accordi dai medesimi raggiunti
Sulle spese di lite. Atteso l'esito del giudizio le spese devono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 24105 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno celebrato matrimonio a Milano il 21/05/2016 (trascritto nei registi dello stato civile del Comune di Milano anno 2016 , atto n. 219 reg. 01 parte 2 serie A);
2. DISPONE l'affido condiviso dei minori con collocamento preferenziale anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre
3. ASSEGNA la casa coniugale di Milano via Boncompagni n.27 alla ricorrente
4. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sè i figli a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola con accompagnamento a scuola il lunedì mattina : un giorno infrasettimanale nelle settimane che terminano con il we paterno con pernottamento ( il lunedì) e due giorni in quelle che terminano con il we materno sempre con pernottamento ( mercoledì e giovedì ) ;Vacanze natalizie: ad anni alterni con ciascun genitore i periodi 24/31, 1/6 ( fatti salvi migliori accordi); pasqua ad anni alterni con ciascun genitore;
le vacanze durante l'anno seguono calendario ordinario;
durante le vacanze estive da concordarsi entro il 10.2. il padre starà con i figli due settimane consecutive ad agosto e due settimane tra giugno e settembre;
il tutto fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti;
5. PRENDE ATTO che i genitori si impegnano concordemente a proseguire nel percorso di supporto alla genitorialità e nonché nei percorsi psicologici e di sostegno per i minori seguendo le indicazioni dei professionisti che al momento hanno in carico i genitori e i minori al fine del miglioramento delle condizioni psicologiche di e di;
Per_1 Per_2
6. DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento alla madre della somma mensile di euro 550 entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli Firmato indici ISTAT ( prima rivalutazione luglio 2025) oltre il 50% delle spese extra-assegno secondo le Linee guida indicate dal protocollo del Tribunale e della Corte di Appello di Milano;
7. L'assegno unico per la famiglia sarà percepito da entrambe le parti in ragione del CP_2
50% ciascuna;
8. Compensa tra le parti le spese di lite Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano , affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'11.6.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MI
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 03/07/2024 da ata a MI il 06/07/1989 Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]27 20139 MI ITALIA con il patrocinio dell'avv. DE LUCA ELENA e dell'avv. SANTISI VERONICA ( ) CORSO PORTA ROMANA, 118 20100 MI , elettivamente C.F._2 domiciliato in CORSO DI PORTA ROMANA N. 118 20122 MI presso il difensore avv. DE LUCA ELENA;
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...] CP_1
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...]3 20139 MI ITALIA con il patrocinio dell' avv. CIAGLIA ASSUNTA , elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA N. 17 20122 MI presso il difensore avv. CIAGLIA ASSUNTA CONVENUTO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: SEPARAZIONE
Conclusioni delle parti come da ordinanza del 7.1.2025 come integrata all'udienza del 4.6.2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 21/05/2016 (anno 2016 atto n. 219 reg. 01 parte 2 serie A); Dal matrimonio sono nati in data 24.5.2028 LEONARDO e in data 15.1.20202 Per_1
Con ricorso depositato il 2.7.2024 ha chiesto la separazione con Parte_1 affidamento condiviso dei figli e collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e la regolamentazione dell'esercizio del diritto divista in favore del padre con obbligo per il medesimo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di euro 600 oltre al 50% delle spese extra. ritualmente costituitosi in giudizio,, aderendo alla domanda di separazione CP_1 alla richiesta di affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale;
, ha chiesto che venisse regolamentato il diritto di visita in proprio favore e che venisse contenuto nella misura di euro 200 mensili l0assegno che il medesimo doveva ritenersi obbligato a versare per il mantenimento dei figli con con percezione dell'intero assegno unico da parte della ricorrente . All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 7.1.2025 le parti dopo ampia interlocuzione con il Tribunale hanno raggiunto i seguenti accordi , poi ratificati nell'ordinanza emessa il pari data dal Giudice Delegato:
- l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre nella casa di Milano via Boncompagni n.27, anche ai fini della residenza anagrafica, casa che è assegnata alla ricorrente
- Il padre vedrà i figli a we alternati dal venerdì all''uscita di scuola con accompagnamento a scuola il lunedì mattina : un giorno infrasettimanale nelle settimane che terminano con il we paterno con pernottamento ( il lunedi') e due gg in quelle che terminano con il we materno sempre con pernottamento ( mercoledì' e giovedì') ;Vacanze natalizie: ad anni alterni con ciascun genitore i periodi 24/31, 1/6( fatti salvi migliori accordi); pasqua ad anni alterni con ciascun genitore;
le vacanze durante l'anno seguono calendario ordinario;
durante le vacanze estive da stabilirsi entro il 10.2. il padre starà con i figli due settimane consecutive ad agosto e due settimane tra giugno e settembre;
il tutto fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti;
- l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento alla madre della somma mensile di euro 550 entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli Firmato indici ISTAT ( prima rivalutazione luglio 2025) oltre il 50% delle spese extra-assegno secondo le Linee guida indicate dal protocollo del Tribunale e della Corte di Appello di Milano;
- L'assegno unico per la famiglia sarà percepito da entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna;
Con ordinanza del 7.1.2025 il Giudice Delegato , satirizzati i coniugi a vivere separati, ratificava gli accordi raggiunti dalle parti, rigettava le richieste in via istruttoria orale e ordinava alle parti l'integrazione della documentazione fiscale. All'udienza del 4.6.2025 alla quale la causa veniva rinviata in prosecuzione dell'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c, le parti interando gli accordi raggiunti con l'impegno a proseguire nei percorsi di supporto alla genitorialità intrapresi e in corso chiedevano che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione co conferma degli accordio raggiunti
La causa, veniva quindi decisa nella camera di consiglio dlel'11.6.2025
Sulla domanda di separazione personale La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e varie
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 7.1.2025, recepiti in provvedimento temporaneo e integrati dall'impegno assunto all'udienza del 4.6.2025 di
“proseguire nel percorso di supporto alla genitorialità e nonché nei percorsi psicologici e di sostegno per i minori seguendo le indicazioni dei professionisti che al momento hanno in carico i genitori e i minori al fine del miglioramento delle condizioni psicologiche di e di ” Per_1 Per_2 rappresentino nel contesto dato la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di e . Per_1 Per_2
Gli stessi debbono quindi nella presente sede essere ratificati e fatti proprie dal Collegio. Osserva peraltro il Tribunale che, in maniera apprezzabile, i genitori hanno inteso assumere anche l'impegno a perseguire nei percorsi in essere seguendo le indicazioni dei professionisti incaricati dimostrando di aver compreso l'importanza che tali percorsi svolgono sia per il benessere psicofisico dei minori sia per la tenuta degli accordi dai medesimi raggiunti
Sulle spese di lite. Atteso l'esito del giudizio le spese devono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 24105 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno celebrato matrimonio a Milano il 21/05/2016 (trascritto nei registi dello stato civile del Comune di Milano anno 2016 , atto n. 219 reg. 01 parte 2 serie A);
2. DISPONE l'affido condiviso dei minori con collocamento preferenziale anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre
3. ASSEGNA la casa coniugale di Milano via Boncompagni n.27 alla ricorrente
4. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sè i figli a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola con accompagnamento a scuola il lunedì mattina : un giorno infrasettimanale nelle settimane che terminano con il we paterno con pernottamento ( il lunedì) e due giorni in quelle che terminano con il we materno sempre con pernottamento ( mercoledì e giovedì ) ;Vacanze natalizie: ad anni alterni con ciascun genitore i periodi 24/31, 1/6 ( fatti salvi migliori accordi); pasqua ad anni alterni con ciascun genitore;
le vacanze durante l'anno seguono calendario ordinario;
durante le vacanze estive da concordarsi entro il 10.2. il padre starà con i figli due settimane consecutive ad agosto e due settimane tra giugno e settembre;
il tutto fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti;
5. PRENDE ATTO che i genitori si impegnano concordemente a proseguire nel percorso di supporto alla genitorialità e nonché nei percorsi psicologici e di sostegno per i minori seguendo le indicazioni dei professionisti che al momento hanno in carico i genitori e i minori al fine del miglioramento delle condizioni psicologiche di e di;
Per_1 Per_2
6. DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento alla madre della somma mensile di euro 550 entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli Firmato indici ISTAT ( prima rivalutazione luglio 2025) oltre il 50% delle spese extra-assegno secondo le Linee guida indicate dal protocollo del Tribunale e della Corte di Appello di Milano;
7. L'assegno unico per la famiglia sarà percepito da entrambe le parti in ragione del CP_2
50% ciascuna;
8. Compensa tra le parti le spese di lite Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano , affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'11.6.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai