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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/08/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro, nella persona della dott.ssa Francesca Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1679/2022 R.G. promossa da:
, NATO IN Ucraina il 19.4.2000 (CF Controparte_1
) residente in [...]
e difeso dall'Avv. Armodio Migali, elettivamente domiciliato presso il proprio studio, giusta procura in atti;
ATTORE Contro
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] (CF CP_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Parentela, C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Catanzaro, via Sant'Agostino 2, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: azione di risarcimento del danno endofamiliare
CONCLUSIONI:
Attore: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria richiesta reietta:
1) Accertare e dichiarare che ha violato i suoi obblighi di CP_2 genitore di negando a quest'ultimo assistenza e sostegno Controparte_1 morale e privandolo dell'affetto proprio e della famiglia paterna al punto da creare in capo all'attore un comprensibile e grave disagio emotivo e psicologico e, conseguentemente, condannare al risarcimento dei danni CP_2 morali ed esistenziali subiti dal figlio da liquidarsi, eventualmente in CP_1 via equitativa, nella misura che si ritiene equo quantificare fin da ora in euro 50.000,00 ovvero nella misura che il tribunale riterrà di giustizia;
2) Condannare al pagamento delle spese e competenze del CP_2 presente giudizio.
Convenuto: “In via preliminare
1. Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assenza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., co. 3 n. 3-4 [omissione o assoluta incertezza del petitum]
[esposizione mancata dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda];
2. Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la mancata indicazione dei mezzi di prova ai sensi dell'art. 163, co. 3, n. 5
3. nel merito: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi a favore del costituito procuratore.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha Controparte_1 convenuto in giudizio premettendo di essere figlio dello stesso e di CP_2 aver subito danni a causa della condotta paterna non avendo il padre ottemperato ai doveri genitoriali.
L'attore ha esposto:
- di essere stato adottato all'età di un anno dai coniugi e CP_2 Per_1
[...]
- che nel mese di giugno del 2006 i coniugi si erano separati di fatto e in data 28.12.2012 era stata pronunciata la separazione giudiziale con affidamento congiunto e collocazione presso la madre, e con l'obbligo a carico del di corrispondere per il CP_2 mantenimento del figlio minore la somma mensile di euro 400,00, nonché prevedendosi le modalità del diritto di visita;
- che, dopo la separazione di fatto, ed esattamente da febbraio 2008, quanto l'attore aveva più o meno 7 anni, aveva letteralmente rinnegato il figlio, non CP_2 solo disinteressandosi alle sue esigenze affettive, ma usando nei suoi confronti espressioni di aperto e mortificante rifiuto;
- che pur adempiendo all'obbligo di corrispondere l'assegno, ad CP_2 eccezione delle spese straordinaria, si era volontariamente sottratto ai non meno importanti obblighi morali che gravavano sui genitori;
-che il ragazzo aveva più volte cercato di contattare il padre, che rispondeva di non avere figli;
Pag. 2 di 7 - che erano stati diradati e infine cessati anche i rapporti con i nonni paterni, che gli avevano riferito “di avere paura di , tanto che non era stato nemmeno inserito CP_2 negli annunci funebri per la morte del nonno, a differenza di tutti gli altri nipoti;
- che tale ostentato interesse si era manifestato anche nel percorso scolastico (non era mai andato a parlare con gli insegnanti), e parlando in modo dispregiativo dell'attore con amici comuni, e incutendogli il timore di essere “rispedito in Ucraina”, perché non era veramente consanguineo;
- che tale condotta era probabilmente ascrivibile ai deteriorati rapporti con la madre, che non giustificavano siffatto comportamento.
Tanto premesso l'attore rilevando l'illiceità della condotta del padre non aveva adempiuto ai propri obblighi genitoriali, ha chiesto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa.
Si è costituito contestando la domanda e chiedendone il rigetto. CP_2
Il convenuto ha eccepito in via preliminare la nullità della citazione per assoluta incertezza nel petitum, e la mancata indicazione dei mezzi di prova, e nel merito ha esposto di non dovere nulla al figlio, non essendo dimostrata la condotta dolosa o colposa del convenuto, e il difetto di prova del danno, che anche in caso di richiesta di risarcimento di danno endofamiliare, doveva essere provato da chi lo aveva allegato
Concessi termini ex art. all'art.183 co 6 n.1, 2, 3 c.p.c., sono state ammesse le prove testimoniali ed è stato disposto l'interrogatorio formale.
All'esito la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe con concessione di termini ex art. 190 c.p.c..
***
Va in primo luogo rigettata la domanda di inammissibilità per indeterminatezza della domanda, atteso che – dalla lettura degli atti come riportati in parte narrativa – appare evidente quale sia il petitum e quali le ragioni su chi la domanda è stata fondata.
Nel merito la domanda di condanna del convenuto al risarcimento per i danni non patrimoniali endo-familiari subiti da deve essere accolta. Controparte_1
Dall'istruttoria emergono come accertate le seguenti circostanze: in sede di interrogatorio formale, ha così risposto sui capitoli deferiti: CP_2
Sul capito a) (“vero che fin dalla separazione di fatto con la moglie CP_2
e più esattamente dal febbraio 2008, ha interrotto ogni rapporto Persona_1 anche telefonico con il figlio”: non è vero il primo capitolo. Dopo la separazione essendoci l'affido congiunto io ho cercato di rispettare le prescrizioni, in particolare telefonavo a mia moglie perché nel 2006 mio figlio aveva 6 anni, e lei me lo passava e
Pag. 3 di 7 ci parlavo. Circa tre o quattro anni dopo il ragazzo ha interrotto i contatti telefonici. All'inizio lo vedevo, ad un certo punto si è rifiutato. Sul capitolo b) (“vero che dal 2008 ad oggi non si è mai interessato dei CP_2 risultati scolastici del figlio, non è mai andato a scuola a parlare con gli insegnati e non si è mai preoccupato del suo stato di salute”): non è vero, io chiamavo sia a scuola dove avevo lasciato il n di telefono, ma nessuno mi dava informazioni. Chiedevo anche alla mia ex moglie che non mi dava informazioni, per me andava tutto bene. Sul capitolo c) (“Vero che il ragazzo ha più volte cercato di contattare il padre anche a mezzo di conoscenti comuni ma la risposta di è sempre stato un netto CP_2 rifiuto con l'aggiunta di espressioni tipo “io non ho figli”, “quello è solo uno che da anni mi ruba i soldi del mantenimento”: non è vero. Mio figlio non ha cercato di contattarmi di sua iniziativa. Sul capitolo d) (“Vero che alla morte del nonno sono stati affisi gli annunci funebri con il nome di tutti i nipoti tranne quello di ”): non ricordo ma io non mi sono CP_1 occupato dei manifesti, se ne è occupata mia sorella. Ricordo che lui non è venuto ai funerali. Sul capitolo e) (“Vero che anni addietro si trovava in Tribunale per CP_2 una udienza di divorzio ed incontrando il figlio che non vedeva da anni non si è neanche avvicinato a salutarlo”): non è vero, io mi sono avvicinato ma lui si è tirato indietro. Sul capitolo F) (“Vero che era solito ripetere che avrebbe fatto di tutto CP_2 per “rispedire in Ucraina” e ciò per punire la moglie che lo aveva lasciato”) CP_1
e G (“vero che si è sempre rifiutato di rimborsare le spese straordinarie CP_2 affrontate dalla madre nell'interesse del figlio per ragioni di natura medica, CP_1 scolastica, sportiva e ludica e ciò nonostante i ripetuti solleciti e nonostante che la sentenza di separazione poneva dette spese a carico di entrambi i coniugi in misura paritaria”): non è vero, non sono stato informato delle spese, né sono state mai concordate, solo una volta sono stato informato e ho versato la mia parte.
Già da tali dichiarazioni si delinea un quadro di sostanziale indifferenza ai rapporti con : le posizioni di padre e figlio non possono assolutamente ritenersi CP_1 simmetriche. Il convenuto cerca infatti di imputare al figlio il suo malcelato disinteresse: è più che evidente che un padre, ove voglia vedere il figlio in età adolescenziale o preadolescenziale per ottemperare ai doveri di vicinanza e solidarietà, non può e non deve accontentarsi del rifiuto del figlio, a meno che non gli interessi. Tutti i Tribunali, compreso quello di Catanzaro, sono impegnati, in sede di crisi famigliare, in modo serio e deciso, a cercare di ripristinare i rapporti genitori figli, a prescindere dalla volontà di un bambino o ragazzo che subisce la crisi o l'influenza dell'altro genitore: molti sono i rimedi messi in atto a tal fine, dall'ascolto alla mediazione psicologica, fermo restando che sia proposta dal genitore “rifiutato” un'azione volta a tale ripristino, circostanza che non risulta nella maniera più assoluta.
Pag. 4 di 7 Anzi, sono depositati vari documenti che dimostrano – quando l'attore era ancora minore – svariati tentativi e inviti della madre a vedere o scrivere al figlio, culminati nella richiesta di passaporto avanzata dinanzi al giudice tutelare (2.7.2024), che ha visto la mancata costituzione del e la mancata comunicazione del consenso o del CP_2 dissenso. Di contro, non vi è alcuna prova (o comunque non è in atti) che abbia CP_2 inteso rispondere alle richieste o tentato di incontrare il figlio.
Tali considerazioni non appaiono per nulla scalfite dall'interrogatorio formale di
[...]
che non ha negato di non avere avuto rapporti con i nonni, e di non essere CP_1 andato ai funerali (avrebbe comunque mandato dei fiori); va evidenziato, come da lui stesso riferito, che alla morte del nonno l'attore aveva meno di dieci anni e alla morte della nonna ormai i rapporti erano deteriorati. Si ribadisce che i comportamenti di padre e figlio non possono assolutamente essere messi sullo stesso piano. Lo stesso ha confermato che in una occasione il padre ha inviato i CP_1 carabinieri a prelevarlo, e di essersi rifiutato per i comportamenti aggressivi e insultanti da parte del convenuto. Ma proprio questa semmai doveva essere l'occasione per il padre per attivare i rimedi di cui prima si è parlato, e non di rinunciare alla sua genitorialità. Le prove testimoniali hanno poi confermato le circostanze dedotte: sebbene i testi escussi abbiano interesse indiretto alla causa (mamma e zia), ma – si precisa, non un divieto a testimoniare (Cass. 7171/2024) -, va sottolineato che le prove documentali e per interpello già hanno fornito una chiara fotografia della situazione, che rende tali deposizioni del tutto attendibili. Inutile poi dire – né in verità è stato rilevato alcunché in tal senso – che il figlio adottivo ha i medesimi diritti del figlio naturale.
Deve pertanto ritenersi che nel caso di specie il convenuto abbia violato i diritti fondamentali del figlio, non contribuendo alla sua cura, istruzione, mantenimento. Sussiste incontestabilmente la piena violazione degli obblighi genitoriali primari in quanto connessi alla cura all'educazione, all'istruzione, alla vicinanza affettiva, fondamentali per il corretto sviluppo di una psiche in formazione quale quella di un figlio, in particolare nella fase della minore età.
Ciò premesso, l'attore ha allegato la presenza di danni non patrimoniali causalmente riconducibili alla condotta del genitore. Non ha avanzato richiesta di danni patrimoniali, anche perché il convenuto non ha comunque violato gli obblighi di natura economica previsti in via ordinaria, ma eventualmente in via straordinaria, che tuttavia andrebbero richiesti dalla madre.
Pag. 5 di 7 Quanto alla prova del danno, non ignora il giudicante che Il danno non patrimoniale deve comunque essere allagato e provato dal danneggiato. Nel caso di specie il figlio ha lamentato danni al suo corretto sviluppo psico fisico, derivanti dalla mancata presenza del genitore nel percorso evolutivo. Tale danno va provato e non può considerarsi in re ipsa, ma – per giurisprudenza costante - trattandosi di pregiudizio a beni immateriali, particolare rilievo assume la prova presuntiva, attraverso la quale il giudice deduce dal fatto noto quello ignoto secondo un principio di probabilità. Ciò premesso, deve ritenersi sussistente il danno non patrimoniale derivante dal dolore del figlio, dal suo turbamento, derivante dalla mancanza della figura paterna nell'età evolutiva. Nel caso di specie il fatto noto, come accertato all'esito dell'istruttoria. è la praticamente totale e assenza del padre, che non ha partecipato né alla cura, né all'istruzione né al sostegno morale del figlio. Applicando a tali fatti noti le comuni regole di esperienza dalle quali discende che l'assenza del padre non può che ingenerare profonda sofferenza nel figlio per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l'affetto e l'amore genitoriale, deve ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale. Per la quantificazione, come già ritenuto da ampia e convergente giurisprudenza di merito, deve farsi ricorso ai criteri di liquidazione del danno connessi alla morte del genitore;
e ciò perché, se la morte del genitore è situazione sostanzialmente diversa dalla assenza volontaria dello stesso, stante l'irreversibilità della prima situazione a fronte della possibile modificabilità della seconda (potendo i rapporti tra padre e figlio seppure interrotti riprendere), tuttavia tale parametro debitamente corretto è quello che più si presta all'individuazione di elementi che per quanto possibile consentano di oggettivizzare la liquidazione.”.
Al fine della concreta determinazione del risarcimento, per ancorare il parametro equitativo a presupposti uniformi, possono essere utilizzate le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, nel 2024, per la liquidazione del danno in caso di perdita del genitore. Dovendo ancorare la liquidazione equitativa a parametri oggettivi può farsi quindi riferimento al valore minimo (considerata come indicativa la perdita del padre di 45 anni all'età di 8 anni) da ridurre in considerazione della possibilità di ripresa della relazione (data la permanenza in vita delle parti, rispetto all'ipotesi di decesso del genitore, evento estremo considerato nelle tabelle sopra indicate). Appare equo abbattere tale importo del 30% in quanto l'assenza del padre si è protratta per la parte della vita del figlio odierno attore più rilevante (infanzia e adolescenza) in cui è giuridicamente presente l'obbligo del genitore di fornire cura, educazione, istruzione, e considerando che allo stato sono limitate le possibilità di ripresa della relazione nella sua pienezza in considerazione della condotta processuale delle parti, ed evidenziandosi – sulla base del comportamento processuale - la mancata volontà del padre odierno convenuto di riprendere la relazione affettiva profonda con il figlio.
Pag. 6 di 7 L'importo così liquidato sarebbe pari ad € 169.737 all'attualità. Tanto premesso, si stima equo determinare la misura del risarcimento nel 30% di tale somma, pari ad € 50.921,00, considerando l'effettiva entità del danno in base a quanto risultato dall'istruttoria, in termini di conseguenze negative. L'attore è riuscito, certo anche per la presenza del nuovo nucleo familiare della madre, nel percorso di studi e nella realizzazione personale e professionale, nonostante l'assenza del genitore.
Le spese di giudizio liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
in accoglimento della domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto, condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di CP_2 [...]
, che si liquidano in euro 50.921,00 somma già attualizzata, oltre interessi al CP_1 tasso legale dalla data della presente pronuncia fino a quella dell'effettivo soddisfo;
condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 7.052,00, oltre accessori come per legge
Così deciso il 19.8.2025
Giudice
dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 7 di 7
Il Tribunale di Catanzaro, nella persona della dott.ssa Francesca Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1679/2022 R.G. promossa da:
, NATO IN Ucraina il 19.4.2000 (CF Controparte_1
) residente in [...]
e difeso dall'Avv. Armodio Migali, elettivamente domiciliato presso il proprio studio, giusta procura in atti;
ATTORE Contro
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] (CF CP_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Parentela, C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Catanzaro, via Sant'Agostino 2, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: azione di risarcimento del danno endofamiliare
CONCLUSIONI:
Attore: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria richiesta reietta:
1) Accertare e dichiarare che ha violato i suoi obblighi di CP_2 genitore di negando a quest'ultimo assistenza e sostegno Controparte_1 morale e privandolo dell'affetto proprio e della famiglia paterna al punto da creare in capo all'attore un comprensibile e grave disagio emotivo e psicologico e, conseguentemente, condannare al risarcimento dei danni CP_2 morali ed esistenziali subiti dal figlio da liquidarsi, eventualmente in CP_1 via equitativa, nella misura che si ritiene equo quantificare fin da ora in euro 50.000,00 ovvero nella misura che il tribunale riterrà di giustizia;
2) Condannare al pagamento delle spese e competenze del CP_2 presente giudizio.
Convenuto: “In via preliminare
1. Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assenza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., co. 3 n. 3-4 [omissione o assoluta incertezza del petitum]
[esposizione mancata dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda];
2. Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la mancata indicazione dei mezzi di prova ai sensi dell'art. 163, co. 3, n. 5
3. nel merito: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi a favore del costituito procuratore.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha Controparte_1 convenuto in giudizio premettendo di essere figlio dello stesso e di CP_2 aver subito danni a causa della condotta paterna non avendo il padre ottemperato ai doveri genitoriali.
L'attore ha esposto:
- di essere stato adottato all'età di un anno dai coniugi e CP_2 Per_1
[...]
- che nel mese di giugno del 2006 i coniugi si erano separati di fatto e in data 28.12.2012 era stata pronunciata la separazione giudiziale con affidamento congiunto e collocazione presso la madre, e con l'obbligo a carico del di corrispondere per il CP_2 mantenimento del figlio minore la somma mensile di euro 400,00, nonché prevedendosi le modalità del diritto di visita;
- che, dopo la separazione di fatto, ed esattamente da febbraio 2008, quanto l'attore aveva più o meno 7 anni, aveva letteralmente rinnegato il figlio, non CP_2 solo disinteressandosi alle sue esigenze affettive, ma usando nei suoi confronti espressioni di aperto e mortificante rifiuto;
- che pur adempiendo all'obbligo di corrispondere l'assegno, ad CP_2 eccezione delle spese straordinaria, si era volontariamente sottratto ai non meno importanti obblighi morali che gravavano sui genitori;
-che il ragazzo aveva più volte cercato di contattare il padre, che rispondeva di non avere figli;
Pag. 2 di 7 - che erano stati diradati e infine cessati anche i rapporti con i nonni paterni, che gli avevano riferito “di avere paura di , tanto che non era stato nemmeno inserito CP_2 negli annunci funebri per la morte del nonno, a differenza di tutti gli altri nipoti;
- che tale ostentato interesse si era manifestato anche nel percorso scolastico (non era mai andato a parlare con gli insegnanti), e parlando in modo dispregiativo dell'attore con amici comuni, e incutendogli il timore di essere “rispedito in Ucraina”, perché non era veramente consanguineo;
- che tale condotta era probabilmente ascrivibile ai deteriorati rapporti con la madre, che non giustificavano siffatto comportamento.
Tanto premesso l'attore rilevando l'illiceità della condotta del padre non aveva adempiuto ai propri obblighi genitoriali, ha chiesto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa.
Si è costituito contestando la domanda e chiedendone il rigetto. CP_2
Il convenuto ha eccepito in via preliminare la nullità della citazione per assoluta incertezza nel petitum, e la mancata indicazione dei mezzi di prova, e nel merito ha esposto di non dovere nulla al figlio, non essendo dimostrata la condotta dolosa o colposa del convenuto, e il difetto di prova del danno, che anche in caso di richiesta di risarcimento di danno endofamiliare, doveva essere provato da chi lo aveva allegato
Concessi termini ex art. all'art.183 co 6 n.1, 2, 3 c.p.c., sono state ammesse le prove testimoniali ed è stato disposto l'interrogatorio formale.
All'esito la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe con concessione di termini ex art. 190 c.p.c..
***
Va in primo luogo rigettata la domanda di inammissibilità per indeterminatezza della domanda, atteso che – dalla lettura degli atti come riportati in parte narrativa – appare evidente quale sia il petitum e quali le ragioni su chi la domanda è stata fondata.
Nel merito la domanda di condanna del convenuto al risarcimento per i danni non patrimoniali endo-familiari subiti da deve essere accolta. Controparte_1
Dall'istruttoria emergono come accertate le seguenti circostanze: in sede di interrogatorio formale, ha così risposto sui capitoli deferiti: CP_2
Sul capito a) (“vero che fin dalla separazione di fatto con la moglie CP_2
e più esattamente dal febbraio 2008, ha interrotto ogni rapporto Persona_1 anche telefonico con il figlio”: non è vero il primo capitolo. Dopo la separazione essendoci l'affido congiunto io ho cercato di rispettare le prescrizioni, in particolare telefonavo a mia moglie perché nel 2006 mio figlio aveva 6 anni, e lei me lo passava e
Pag. 3 di 7 ci parlavo. Circa tre o quattro anni dopo il ragazzo ha interrotto i contatti telefonici. All'inizio lo vedevo, ad un certo punto si è rifiutato. Sul capitolo b) (“vero che dal 2008 ad oggi non si è mai interessato dei CP_2 risultati scolastici del figlio, non è mai andato a scuola a parlare con gli insegnati e non si è mai preoccupato del suo stato di salute”): non è vero, io chiamavo sia a scuola dove avevo lasciato il n di telefono, ma nessuno mi dava informazioni. Chiedevo anche alla mia ex moglie che non mi dava informazioni, per me andava tutto bene. Sul capitolo c) (“Vero che il ragazzo ha più volte cercato di contattare il padre anche a mezzo di conoscenti comuni ma la risposta di è sempre stato un netto CP_2 rifiuto con l'aggiunta di espressioni tipo “io non ho figli”, “quello è solo uno che da anni mi ruba i soldi del mantenimento”: non è vero. Mio figlio non ha cercato di contattarmi di sua iniziativa. Sul capitolo d) (“Vero che alla morte del nonno sono stati affisi gli annunci funebri con il nome di tutti i nipoti tranne quello di ”): non ricordo ma io non mi sono CP_1 occupato dei manifesti, se ne è occupata mia sorella. Ricordo che lui non è venuto ai funerali. Sul capitolo e) (“Vero che anni addietro si trovava in Tribunale per CP_2 una udienza di divorzio ed incontrando il figlio che non vedeva da anni non si è neanche avvicinato a salutarlo”): non è vero, io mi sono avvicinato ma lui si è tirato indietro. Sul capitolo F) (“Vero che era solito ripetere che avrebbe fatto di tutto CP_2 per “rispedire in Ucraina” e ciò per punire la moglie che lo aveva lasciato”) CP_1
e G (“vero che si è sempre rifiutato di rimborsare le spese straordinarie CP_2 affrontate dalla madre nell'interesse del figlio per ragioni di natura medica, CP_1 scolastica, sportiva e ludica e ciò nonostante i ripetuti solleciti e nonostante che la sentenza di separazione poneva dette spese a carico di entrambi i coniugi in misura paritaria”): non è vero, non sono stato informato delle spese, né sono state mai concordate, solo una volta sono stato informato e ho versato la mia parte.
Già da tali dichiarazioni si delinea un quadro di sostanziale indifferenza ai rapporti con : le posizioni di padre e figlio non possono assolutamente ritenersi CP_1 simmetriche. Il convenuto cerca infatti di imputare al figlio il suo malcelato disinteresse: è più che evidente che un padre, ove voglia vedere il figlio in età adolescenziale o preadolescenziale per ottemperare ai doveri di vicinanza e solidarietà, non può e non deve accontentarsi del rifiuto del figlio, a meno che non gli interessi. Tutti i Tribunali, compreso quello di Catanzaro, sono impegnati, in sede di crisi famigliare, in modo serio e deciso, a cercare di ripristinare i rapporti genitori figli, a prescindere dalla volontà di un bambino o ragazzo che subisce la crisi o l'influenza dell'altro genitore: molti sono i rimedi messi in atto a tal fine, dall'ascolto alla mediazione psicologica, fermo restando che sia proposta dal genitore “rifiutato” un'azione volta a tale ripristino, circostanza che non risulta nella maniera più assoluta.
Pag. 4 di 7 Anzi, sono depositati vari documenti che dimostrano – quando l'attore era ancora minore – svariati tentativi e inviti della madre a vedere o scrivere al figlio, culminati nella richiesta di passaporto avanzata dinanzi al giudice tutelare (2.7.2024), che ha visto la mancata costituzione del e la mancata comunicazione del consenso o del CP_2 dissenso. Di contro, non vi è alcuna prova (o comunque non è in atti) che abbia CP_2 inteso rispondere alle richieste o tentato di incontrare il figlio.
Tali considerazioni non appaiono per nulla scalfite dall'interrogatorio formale di
[...]
che non ha negato di non avere avuto rapporti con i nonni, e di non essere CP_1 andato ai funerali (avrebbe comunque mandato dei fiori); va evidenziato, come da lui stesso riferito, che alla morte del nonno l'attore aveva meno di dieci anni e alla morte della nonna ormai i rapporti erano deteriorati. Si ribadisce che i comportamenti di padre e figlio non possono assolutamente essere messi sullo stesso piano. Lo stesso ha confermato che in una occasione il padre ha inviato i CP_1 carabinieri a prelevarlo, e di essersi rifiutato per i comportamenti aggressivi e insultanti da parte del convenuto. Ma proprio questa semmai doveva essere l'occasione per il padre per attivare i rimedi di cui prima si è parlato, e non di rinunciare alla sua genitorialità. Le prove testimoniali hanno poi confermato le circostanze dedotte: sebbene i testi escussi abbiano interesse indiretto alla causa (mamma e zia), ma – si precisa, non un divieto a testimoniare (Cass. 7171/2024) -, va sottolineato che le prove documentali e per interpello già hanno fornito una chiara fotografia della situazione, che rende tali deposizioni del tutto attendibili. Inutile poi dire – né in verità è stato rilevato alcunché in tal senso – che il figlio adottivo ha i medesimi diritti del figlio naturale.
Deve pertanto ritenersi che nel caso di specie il convenuto abbia violato i diritti fondamentali del figlio, non contribuendo alla sua cura, istruzione, mantenimento. Sussiste incontestabilmente la piena violazione degli obblighi genitoriali primari in quanto connessi alla cura all'educazione, all'istruzione, alla vicinanza affettiva, fondamentali per il corretto sviluppo di una psiche in formazione quale quella di un figlio, in particolare nella fase della minore età.
Ciò premesso, l'attore ha allegato la presenza di danni non patrimoniali causalmente riconducibili alla condotta del genitore. Non ha avanzato richiesta di danni patrimoniali, anche perché il convenuto non ha comunque violato gli obblighi di natura economica previsti in via ordinaria, ma eventualmente in via straordinaria, che tuttavia andrebbero richiesti dalla madre.
Pag. 5 di 7 Quanto alla prova del danno, non ignora il giudicante che Il danno non patrimoniale deve comunque essere allagato e provato dal danneggiato. Nel caso di specie il figlio ha lamentato danni al suo corretto sviluppo psico fisico, derivanti dalla mancata presenza del genitore nel percorso evolutivo. Tale danno va provato e non può considerarsi in re ipsa, ma – per giurisprudenza costante - trattandosi di pregiudizio a beni immateriali, particolare rilievo assume la prova presuntiva, attraverso la quale il giudice deduce dal fatto noto quello ignoto secondo un principio di probabilità. Ciò premesso, deve ritenersi sussistente il danno non patrimoniale derivante dal dolore del figlio, dal suo turbamento, derivante dalla mancanza della figura paterna nell'età evolutiva. Nel caso di specie il fatto noto, come accertato all'esito dell'istruttoria. è la praticamente totale e assenza del padre, che non ha partecipato né alla cura, né all'istruzione né al sostegno morale del figlio. Applicando a tali fatti noti le comuni regole di esperienza dalle quali discende che l'assenza del padre non può che ingenerare profonda sofferenza nel figlio per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l'affetto e l'amore genitoriale, deve ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale. Per la quantificazione, come già ritenuto da ampia e convergente giurisprudenza di merito, deve farsi ricorso ai criteri di liquidazione del danno connessi alla morte del genitore;
e ciò perché, se la morte del genitore è situazione sostanzialmente diversa dalla assenza volontaria dello stesso, stante l'irreversibilità della prima situazione a fronte della possibile modificabilità della seconda (potendo i rapporti tra padre e figlio seppure interrotti riprendere), tuttavia tale parametro debitamente corretto è quello che più si presta all'individuazione di elementi che per quanto possibile consentano di oggettivizzare la liquidazione.”.
Al fine della concreta determinazione del risarcimento, per ancorare il parametro equitativo a presupposti uniformi, possono essere utilizzate le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, nel 2024, per la liquidazione del danno in caso di perdita del genitore. Dovendo ancorare la liquidazione equitativa a parametri oggettivi può farsi quindi riferimento al valore minimo (considerata come indicativa la perdita del padre di 45 anni all'età di 8 anni) da ridurre in considerazione della possibilità di ripresa della relazione (data la permanenza in vita delle parti, rispetto all'ipotesi di decesso del genitore, evento estremo considerato nelle tabelle sopra indicate). Appare equo abbattere tale importo del 30% in quanto l'assenza del padre si è protratta per la parte della vita del figlio odierno attore più rilevante (infanzia e adolescenza) in cui è giuridicamente presente l'obbligo del genitore di fornire cura, educazione, istruzione, e considerando che allo stato sono limitate le possibilità di ripresa della relazione nella sua pienezza in considerazione della condotta processuale delle parti, ed evidenziandosi – sulla base del comportamento processuale - la mancata volontà del padre odierno convenuto di riprendere la relazione affettiva profonda con il figlio.
Pag. 6 di 7 L'importo così liquidato sarebbe pari ad € 169.737 all'attualità. Tanto premesso, si stima equo determinare la misura del risarcimento nel 30% di tale somma, pari ad € 50.921,00, considerando l'effettiva entità del danno in base a quanto risultato dall'istruttoria, in termini di conseguenze negative. L'attore è riuscito, certo anche per la presenza del nuovo nucleo familiare della madre, nel percorso di studi e nella realizzazione personale e professionale, nonostante l'assenza del genitore.
Le spese di giudizio liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
in accoglimento della domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto, condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di CP_2 [...]
, che si liquidano in euro 50.921,00 somma già attualizzata, oltre interessi al CP_1 tasso legale dalla data della presente pronuncia fino a quella dell'effettivo soddisfo;
condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 7.052,00, oltre accessori come per legge
Così deciso il 19.8.2025
Giudice
dott.ssa Francesca Garofalo
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