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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4825/2020 del R.G.A.C. pendente TRA
(c.f.: ), tramite Parte_1 P.IVA_1 [...]
(già (c.f. ), in forza di procura notarile del Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
06.08.2018, a rogito del Dott. notaio in Milano, Repertorio 42763/19747 e in Persona_1 persona della sua procuratrice speciale, dott.ssa giusta procura rilasciata in data Persona_2
05/08/2022 con atto in autentica del dott. , Notaio in Mestre, Repertorio Persona_3
44415/16818, rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Massimiliano (c.f.:
) come da procura su foglio in calce all'atto di costituzione di nuovo C.F._1 difensore depositato in data 14.10.2022; APPELLANTE E nato ad [...] il [...] (c.f.: CP_3
), rappresentato e difeso dall'Avv. Modestino Acone (c.f.: C.F._2
e dall'Avv. Pasquale Acone (c.f.: ) in virtù di C.F._3 C.F._4 procura su foglio separato;
APPELLATO CONCLUSIONI All'udienza del 08/01/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo, otteneva, dal Tribunale di Controparte_4
Benevento, l'emissione di un'ingiunzione (n. 471/2016 del 1.4.2016), provvisoriamente esecutiva, in danno di per il pagamento della complessiva somma di € CP_3
236.232,77, oltre interessi, quale saldo debitore del c/c n. 160/57/6024643 (già c.c. n. 60/86024643) intestato alla società (dichiarata fallita dal Tribunale di Controparte_5
NO IR con sentenza dell'11 giugno 2013) e in relazione al quale il aveva prestato, CP_3
1 in data 12 dicembre 2005, a garanzia di tutte le obbligazioni contratte dalla società debitrice, fideiussione personale limitata sino alla concorrenza della somma di € 260.000,00. Avverso tale decreto il proponeva opposizione prospettando la mancanza, tra la CP_3 documentazione allegata da controparte al ricorso monitorio, degli estratti conto scalari e del contratto di apertura di credito nonché l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi (per difetto della condizione di reciprocità) e della clausola di massimo scoperto e “in ogni caso l'entità sproporzionata di interessi e di spese applicati sul c/c garantito, data la violazione da parte della banca degli artt. 1283, 1284 e 1418 c.c.” Inoltre, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1, l'opponente affermava anche la responsabilità della banca per avere fatto credito pur conoscendo, o dovendo conoscere per facta concludentia, che le condizioni economiche della società debitrice erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito in violazione dell'art. 1956, 1° comma c.c. Infine, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2019 e nella successiva comparsa conclusionale, eccepiva anche la nullità della fideiussione sottoscritta il 12 CP_3 maggio 2005, per violazione della normativa antitrust, prospettando che tale contratto conteneva clausole facenti rimando ad intese restrittive della concorrenza, perché vietate dall'art. 2 della l. n. 287/1990, come accertato dal provvedimento della BA d'IA n. 55 del 2 maggio 2005, con la quale era stata definitivamente acclarata la condotta anticoncorrenziale degli istituti di credito. In conclusione, l'opponente chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto ovvero rideterminare l'effettivo credito vantato dalla società opposta. si costituiva in giudizio affermando: Controparte_4
- la piena validità della fideiussione de qua limitata fino alla somma di € 260.000,00 nonché il principio secondo cui incombe sul fideiussore l'onus di verificare lo status del debito principale con la possibilità di recedere dal contratto;
- la mancata espressione da parte del debitore di recedere dalla fideiussione e, di conseguenza, la solidarietà con l'obbligazione contratta dall'obbligata principale;
- la piena validità probatoria degli estratti conto prodotti ex art 50 T.U.B. nonché la sostanziale differenza tra i richiamati (dall'opponente) estratti conto e saldaconto;
- l'equivocità dell'accostamento tra la pretesa illegittimità della periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi con i princìpi e le finalità antiusura;
All'esito, l'opposta chiedeva di rigettare l'opposizione con condanna dell'opponente alle spese di lite. In data 10.6.2019 (ovvero il giorno precedente a quello dell'udienza di precisazione delle conclusioni) interveniva nel giudizio, tramite la mandataria la CP_2 [...] dichiarandosi cessionaria dei crediti del patrimonio Controparte_6 destinato Gruppo Veneto, tra i quali, i crediti già di compresi quelli che Parte_2 aveva ceduto a CP_4 Parte_3
la causa a mezzo di CTU contabile, il Tribunale di Benevento, con sentenza n.
[...]
1026/2020, pubblicata in data 22.6.2020, così decideva:
2 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, si revoca il d.i. 471-2016 emesso dal Tribunale di Benevento in data
01.04.16;
2) Condanna e in solido al pagamento delle spese di lite, e pone Controparte_4 CP_6 definitivamente a carico di e in solido le spese di CTU. Controparte_4 CP_6
In sintesi, il Tribunale, affermava che:
- riguardo alla prima eccezione di cui all'art. 1956 c.c., “non essendosi verificato medio tempore alcun presupposto per una sua liberazione dalla qualità di fideiussore, certamente l'Ing. in tutto CP_3 il periodo nel quale non era più parte della società né nella qualità di amministratore Controparte_7 che di socio, aveva il diritto di recedere dal contratto accessorio di garanzia …e la mancanza di volontà in tal senso e/o la sua negligenza del nel verificare le condizioni patrimoniali della società CP_3
non giustificano l'invalidità della fideiussione”; Controparte_7
- che tutte le doglianze contenute nella comparsa conclusionale di parte attorea (opponente), in quanto tardive, erano “tamquam non esset” e, quindi, “la domanda nei confronti del fideiussore Ing. pertanto, è correttamente formulata”. CP_3
- che la BA, nel corso dello svolgimento del rapporto, aveva applicato un tasso ultralegale, ove pattuito in eccesso rispetto alle intese scritte, aveva applicato illegittimamente la c.m.s. trimestrale ed aveva anche utilizzato “una forma di anatocismo trimestrale” sicché, come indicato dal CTU, “risulta essere stata illegittimamente lucrata dalla
la somma di € 37.902,16”. CP_4
- che, in ragione di quanto premesso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Benevento era certamente da revocare poiché il diritto di credito vantato da CP_4
e di doveva essere rideterminato da € 236.232,77 ad € 198.330,61.
[...] CP_6
- che, non avendo, infine, la BA mai richiesto l'accertamento e/o la condanna del fideiussore alla corresponsione dell'importo eventuale emerso a seguito dell'istruttoria, né essendo mai stato integrato il procedimento nei confronti di , non Controparte_7 poteva “fare altro che accogliere l'opposizione e revocare il d.i. opposto, senza determinare il nuovo saldo dare-avere a mente dell'art. 112 c.p.c.” 2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 19.12.2020, tramite pec al difensore costituito per nel giudizio di primo grado) ha proposto appello principale la CP_3
(nuova denominazione assunta dalla società Parte_4
denunciando, quale unico motivo di Controparte_6 impugnazione, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla parte della sentenza in cui si affermava che la BA non aveva mai richiesto l'accertamento e/o la condanna del fideiussore alla corresponsione dell'importo eventuale emerso a seguito dell'istruttoria, e che, quindi, alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, non poteva seguire la determinazione del nuovo saldo “dare-avere”. L'appellante, in particolare, evidenzia che, diversamente da quanto indicato dal primo Giudice, nella comparsa di costituzione e risposta, nelle memorie ex art 183 VI co n. 1, 2 e 3, nonché nella comparsa conclusionale, la BA aveva chiesto esplicitamente di confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, di condannare l'opponente “alla maggiore o minore somma imputabile all'opponente.”
3 Alla stregua di quanto premesso l'appellante ha concluso chiedendo di: a) condannare l'ing. al pagamento in favore di CP_3 Parte_4
a mezzo delle sue procuratrici della della somma di €
[...] Controparte_8
198.330,61, oltre interessi e spese esonerando a qualsiasi pretesa restitutoria;
Parte_4
b) condannare parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi relativi al doppio grado di giudizio.
2.2 si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza del motivo di appello CP_3 formulato da controparte e rilevando che la CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado non aveva tenuto conto dell'insufficienza della documentazione prodotta dalla parte opposta a provare l'esistenza del credito vantato dalla BA e dell'incongruenza di alcune scritture contabili. Inoltre, il proponeva, a sua volta, appello incidentale per i seguenti motivi: CP_3
2.3 col primo, terzo e quarto motivo di appello il censurava la sentenza impugnata nella CP_3 parte in cui ha ritenuto tardive le eccezioni formulate con la comparsa conclusionale. Al riguardo l'appellante incidentale prospettava che la nullità della fideiussione per la violazione della normativa antitrust costituisce una questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, a prescindere dall'eccezione di parte, e che la fideiussione oggetto di lite era stata predisposta in base al formulario ABI stilato in epoca precedente al suddetto parere della BA d'IA (ed all'entrata in vigore della legge n.265/2005), in palese violazione della normativa antitrust, con particolare riferimento alle cd. clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art.1957 c.c., contenute nei capitoli nn. 2, 6 ed 8 del ripetuto contratto di fideiussione di cui affermava la nullità così come dell'intero contratto che, privo delle indicate disposizioni, non sarebbe stato mai offerto dalla banca. In ogni caso, premessa la nullità della deroga all'art.1957 c.c., l'appellante incidentale evidenziava che, nel caso di specie, difettava la prova che la banca si fosse tempestivamente attivata, nei sei mesi dalla scadenza del debito, nei confronti della debitrice principale, come prescritto dalla disposizione sopra indicata, per cui, in mancanza, (ed ora per Controparte_4 essa l'appellante principale), andava dichiarata decaduta dalla possibilità di chiedere l'escussione della fideiussione. In base a quanto premesso, quindi, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo, si “imponeva la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa o, in ogni caso, la pronunzia di condanna generica ex art. 278 c.p.c.”.
2.4. Col secondo motivo l'appellante incidentale censurava la parte della sentenza in cui si afferma che il fideiussore, non avendo esercitato il recesso dal contratto di fideiussione, si sarebbe precluso la possibilità di far valere la nullità del predetto rapporto di garanzia. Al contrario, il affermava che la mancanza di recesso non impediva di contestare la CP_3 violazione, da parte della BA, dell'art. 1956 c.c. in quanto, nel mese di dicembre 2009, egli aveva ceduto l'intera sua partecipazione societaria, ma, fino a quella data, il conto corrente garantito aveva presentato un andamento più che regolare, presentando, solo a partire dal 2010, un progressivo e rapidissimo incremento dell'esposizione debitoria sino a pervenire, nel 2012, alla cifra di ben € 236.000,00; di contro la BA, senza menomamente informare il fideiussore, aveva continuato ad erogare il credito sino a pochi giorni prima della dichiarazione di fallimento della società. Secondo l'appellante incidentale, quindi, non avendo rispettato Controparte_4
4 gli obblighi contrattuali, primo fra tutti quello di agire con correttezza e buona fede, oltre che quello, che pure incombeva su di essa, di chiedere la preventiva autorizzazione al garante prima di concedere ulteriori fidi, il fideiussore doveva ritenersi liberato da tutte le obbligazioni assunte. Alla luce di quanto premesso il chiedeva il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento CP_3 di quello incidentale, per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese anche del presente grado. All'udienza dell'8.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello principale è fondato e deve essere accolto. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità e di merito che "Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 c.p.c., comma 2) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza" (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). L'accertamento di una diversa quantificazione del credito ingiunto comporta la revoca del decreto ingiuntivo e la contestuale emissione ex art. 653 c.p.c. di una sentenza di condanna della parte opponente al pagamento della somma accertata come dovuta all'opposta (Cass. Civ., sez. 3^, sent. n. 15026/2005; Cass. Civ., sez. 2^, sent. n. 10229/2002). E' evidente, quindi, che, anche in assenza di una espressa richiesta di condanna dell'opponente al pagamento di un importo diverso e inferiore rispetto a quello richiesto col ricorso monitorio (richiesta comunque contenuta negli atti dell'opposta), il primo Giudice avrebbe comunque dovuto condannare il a pagare in favore della BA l'importo del saldo del c.c. oggetto CP_3 di lite così come rideterminato all'esito del giudizio. Al contrario, l'appello incidentale proposto da non può essere accolto. CP_3
Il primo, il terzo e il quarto motivo dell'appello incidentale risultano infondati non avendo il mai prodotto il provvedimento della BA d'IA n. 55 del 2005 su cui risulta fondata CP_3
l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione e/o delle clausole riproduttive del c.d. Schema ABI. Sul punto osserva il Collegio che l'accertamento sulla fondatezza, o meno, dell'eccezione di nullità di cui qui si discute (riguardante, la nullità della fideiussione prestata da CP_3 in relazione allo specifico profilo della violazione della normativa antitrust alla stregua di quanto sancito nel provvedimento della BA d'IA n. 55 del 2005 e da Cass. n. 29810 del 2017) era evidentemente ammissibile, in quanto eccezione in senso lato, anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai maturate;
tuttavia, tale eccezione poggia su circostanze fattuali riguardanti, tra l'altro, il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della BA d'IA nel provvedimento in precedenza richiamato.
5 Tuttavia, il non ha mai prodotto, nemmeno in questo grado di giudizio, il citato CP_3 provvedimento mentre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (cfr. Cass. n. 16289 del 2024) che allo stesso nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, questa Corte non potrebbe tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce della Corte di Cassazione, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia. Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (cfr. Cass. n. 1742 del 1976; Cass. n. 6933 del 1999; Cass. n. 34158 del 2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del Giudice la ricerca del "diritto", si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso. Quanto, invece, al secondo motivo di appello incidentale, va rilevato che, com'è noto, l'art. 1956 c.c. prevede che il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questi erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Si tratta di effetto liberatorio che non può essere oggetto di rinuncia preventiva da parte del garante (art. 1956 c. 2 c.c.). Secondo l'ormai consolidatasi giurisprudenza della Corte di Cassazione, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (cfr., ex aliis, Cass. n. 34685 del 2022; Cass. n. 26947 del 2021). Non è necessario accertare, invece, che la concessione di ulteriore credito sia avvenuta al fine di arrecare pregiudizio ai fideiussori (cfr. Cass. n. 34685 del 2022). Ai fini dell'applicazione della norma in commento non è necessario che il debitore sia insolvente, è sufficiente che vi sia un peggioramento delle originarie condizioni patrimoniali del debitore che rendono più difficile l'incasso del credito. In tal senso, la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. 1 Cassazione Civile, ord. n. 28204 del 31 ottobre 2019, Cassazione Civile, sentenza n. 10870 del 23 maggio 2005) insegna che per potersi applicare l'art. 1956 c.c. sono necessari due requisiti: il requisito oggettivo, che consiste nella concessione di un nuovo finanziamento successivo al peggioramento delle condizioni economiche del debitore e il requisito soggettivo della consapevolezza in capo al creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore. In questo contesto, costituiscono un orientamento principale le varie
6 pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cassazione Civile, ord. n. 28204 del 31 ottobre 2019, Cassazione Civile, sentenza n. 10870 del 23 maggio 2005) nelle quali si sottolinea che l'onere della prova incombe su colui che deduce la violazione del canone di correttezza e buona fede da parte della banca, per cui è il fideiussore che invoca l'applicazione dell'art. 1956 c.c. a dover dimostrare non solo che la nuova concessione del credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza del deterioramento del patrimonio del debitore, senza l'autorizzazione del fideiussore. Tuttavia, si è anche precisato che il mero aumento dell'esposizione debitoria non configura il requisito del mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto al momento del rilascio della fideiussione, stante il riferimento normativo al “soddisfacimento del credito”, che si colloca sul diverso piano della riduzione della garanzia patrimoniale generica o specifica (la sovrapposizione tra i requisiti della concessione del credito e del mutamento delle condizioni patrimoniali condurrebbe ad una inammissibile interpretatio abrogans di una parte della disposizione). Nel caso di specie il si è sempre limitato ad evidenziare, unicamente, il rapido aumento CP_3 del saldo negativo del rapporto di c.c. intrattenuto dalla Ecoresina Sud S.p.A. con CP_4 ma l'aumento dell'esposizione debitoria verso un istituto di credito, nei limiti peraltro di quella assentita e garantita da garanzie reali o, come in questo caso, personali, in assenza di ulteriori elementi sintomatici, non implica, di per sé, un deterioramento della situazione patrimoniale complessiva del debitore, che potrebbe essere anche ampiamente patrimonializzato (specie ove si tratti di una società commerciale); l'indebitamento, anche crescente, verso il ceto bancario può, ad esempio, segnalare una fase di espansione, con investimenti finanziati dagli istituti di credito che credono ed approvano determinate scelte imprenditoriali. Ciò che, al contrario, nel caso di specie, avrebbe potuto segnalare il peggioramento della situazione patrimoniale della debitrice principale, e che invece il ha omesso non solo di provare ma anche CP_3 genericamente di allegare, sono quei fattori esterni rispetto alla mera esposizione debitoria verso la banca, quali protesti di assegni o cambiali, precetti di pagamento per titoli esecutivi impagati o addirittura azioni esecutive. In conclusione, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, non sussistono le condizioni per ritenere operante, nel caso di specie, l'ipotesi di liberazione del fideiussore prevista dall'art. 1956 c.c.
4. L'accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_4 impone una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che
[...] seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte appellante (e, per il presente grado di giudizio, il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria).
P.Q.M.
7 La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti Parte_4 di avverso la sentenza n. 1026/2020, pubblicata dal Tribunale di Benevento in CP_3 data 22.6.2020, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_4 riforma dell'impugnata sentenza
2. condanna al pagamento, in favore della CP_3 Parte_4 della somma di € 198.330,61, oltre interessi al tasso legale dalla data di
[...] costituzione in mora e fino al soddisfo.
3. condanna al pagamento, in favore di CP_3 Parte_4
delle spese di lite, che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 14.103,00
[...]
(quattordicimilacentotre/00) per onorari e, per il presente grado di giudizio, in € 1.140,00 (millecentoquaranta/00) per spese ed € 12.154,00 (dodicimilacentocinquantaquattro/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Napoli, il 7/05/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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