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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5827 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
nata/o a Palermo (PA) in data 17/07/1978 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 08/12/1978 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via Emerico Amari n. 94, presso lo studio dell'avv. Dalfino Daniele e dell'Avv. Scibetta Sergio che li rappresentano e difendono per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso con la modifica di cui alle note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 18/12/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 17 giugno 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso così come modificato. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso con la modifica di cui alle note di trattazione scritta e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) SEPARAZIONE CONIUGI-I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi tempestivamente gli eventuali cambiamenti di residenza o di domicilio o temporaneo allontanamento;
2) CASA FAMILIARE – La casa in Palermo, via Leonardo Ruggeri n. 3, presso cui la famiglia viveva e presso cui attualmente abita la Signora insieme ai figli, è di proprietà esclusiva della Pt_2 predetta Sig.ra e pertanto resterà nella sua piena disponibilità. Pt_2 Per quanto concerne gli arredi, il mobilio e gli accessori di comune proprietà dei coniugi, gli stessi resteranno presso la casa fino a quando la stessa verrà abitata dai figli e solo successivamente potranno essere oggetto di divisione o conguaglio tra i coniugi;
3) AFFIDAMENTO FIGLI – I figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento prevalente presso l'abitazione familiare. Le decisioni più importanti, nell'interesse dei minori ( educazione, formazione scolastica e salute) saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi. Indipendentemente dagli accordi inerenti i giorni di permanenza presso i singoli genitori, i signori e concordano sin d'ora che dal lunedì al venerdì verrà verrà condiviso l'impegno Pt_1 Pt_2 di accompagnamento dei figli a scuola, con distribuzione tra i due dell'onere di accompagnamento tra le ore 7,30 e le ore 8,00 e la ripresa al termine della giornata scolastica tra le 13,00 e le 14,00. Analogamente sin d'ora i coniugi manifestano la loro reciproca disponibilità a venirsi incontro per l'accudimento dei figli per i mesi di giugno e luglio allorquando, finita la scuola, potrebbe sorgere l'esigenza di tenere con sé i figli in maniera compatibile con le rispettive esigenze lavorative. Il sig. terrà con sé i figli per due pomeriggi la settimana, nelle giornate di lunedì e Pt_1 mercoledì, dalle ore 14,00 e dovranno rientrare a casa della madre entro le ore 19.00 ovviamente adeguando tali incontri alle esigenze, sia dei bambini che dei genitori, che potranno sorgere nel tempo e comportare, su accordo della coppia, la modifica degli orari di rientro o anche al pernottamento dei figli presso l'abitazione paterna. I figli trascorreranno con i genitori fine settimana alternati che avranno inizio alle ore 15.00 del sabato e si protrarranno fino alle ore 21.00 della domenica. Il suddetto schema potrà essere modificato, oltre che per le possibili esigenze dei ragazzi, anche su accordo dei genitori, in considerazione dei loro rispettivi turni di lavoro e comunque delle rispettive esigenze. Per le festività natalizie, in assenza di accordi diversi da concordare tra i genitori con almeno quindici giorni di anticipo, i figli trascorreranno il 24 dicembre con uno ed il 25 dicembre con l'altro, così come il 31 dicembre con l'un genitore e l'1 gennaio con l'altro, possibilmente ad anni alterni.
2 Nelle vacanze pasquali, in assenza di accordi diversi da concordare tra i genitori con almeno quindici giorni di anticipo, i figli trascorreranno ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì dell'angelo. Nel periodo delle vacanze estive ( giugno, luglio e agosto), in assenza di accordi diversi da concordare tra i genitori con almeno quindici giorni di anticipo, i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori 2 ( due) settimane al mese, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno di ciascun figlio, in assenza di accordi diversi da concordare tra i genitori con almeno quindici giorni di anticipo, nell'impossibilità di trascorrerli tutti insieme, i figli seguiranno il criterio dell'alternanza annuale. Si specifica che il calendario così formulato costituisce uno schema minimo di incontri con i figli con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo – compatibilmente con le esigenze delle parti stesse e degli impegni dei minori – di provvedere ad apportare modifiche ( in melius) al fine di garantire una maggiore frequentazione dei figli con entrambi i genitori. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto e dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente accordo.
4) RAPPORTI PATRIMONIALI – I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che comunque sussistono ragioni per escludere qualsiasi statuizione in ordine al loro mantenimento ed alla previsione di un assegno. Il pagamento delle rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, impegno finanziario intrapreso durante il matrimonio, verrà onorato esclusivamente dalla Signora alla quale Pt_2 rimarrà la titolarità della proprietà dell'immobile. Per quanto concerne il contributo al mantenimento dei figli, il sig. corrisponderà Parte_1 mensilmente la complessiva somma di € 620,00 da imputarsi quanto ad € 200,00 ciascuno per i figli e , e quanto ad € 220,00 per il figlio Persona_1 Persona_2 Per_3 La detta somma mensile, da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT, dovrà essere corrisposta entro e non oltre giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Signora Pt_2 Per quanto concerne le spese straordinarie da sostenere per i figli, i coniugi vi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno in conformità al Protocollo sulle spese straordinarie firmato dal Tribunale di Palermo e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019. Infatti, secondo quanto previsto nel Protocollo:
- Spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia integralmente sostenute ( limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro pari al 50% anche in assenza di preventivo accordo:
- 1. -spese mediche relative a:a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
ù
- 2.Le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese straordinarie il cui rimborso è, invece, condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
- 1.Spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti pivati ma erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari;
3 - Spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- 2.Spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e luiche e pertinenti attrezzature;
b) di custodia quali baby sitter;
c) viaggi e vacanze;
Il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, restando previsto che il genitore che intende sostenerle deve comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni prima e che l'altro abbia l'obbligo entro i sette giorni successivi, di comunicare un'eventuale alternativa meno onerosa, di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro genitore e dovrà essere da costui rimborsata limitatamente alla quota di sua pertinenza. Per quanto non espressamente previsto nel presente ricorso, le parti faranno riferimento alle disposizioni di legge che regolano la materia.
5) BENI PERSONALI -I signori e dichiarano di avere provveduto alla divisione Pt_1 Pt_2 dei beni comuni e pertanto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro. Il mobilio e le suppellettili presenti nella casa familiare, anche se di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, resteranno ivi collocati fino al raggiungimento di un accordo in merito o comunque fino a quando i figli abiteranno la casa”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 18/12/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 01/06/2010 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 13 - P. II - serie A - Anno 2010).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5827 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
nata/o a Palermo (PA) in data 17/07/1978 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 08/12/1978 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via Emerico Amari n. 94, presso lo studio dell'avv. Dalfino Daniele e dell'Avv. Scibetta Sergio che li rappresentano e difendono per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso con la modifica di cui alle note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 18/12/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 17 giugno 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso così come modificato. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso con la modifica di cui alle note di trattazione scritta e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) SEPARAZIONE CONIUGI-I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi tempestivamente gli eventuali cambiamenti di residenza o di domicilio o temporaneo allontanamento;
2) CASA FAMILIARE – La casa in Palermo, via Leonardo Ruggeri n. 3, presso cui la famiglia viveva e presso cui attualmente abita la Signora insieme ai figli, è di proprietà esclusiva della Pt_2 predetta Sig.ra e pertanto resterà nella sua piena disponibilità. Pt_2 Per quanto concerne gli arredi, il mobilio e gli accessori di comune proprietà dei coniugi, gli stessi resteranno presso la casa fino a quando la stessa verrà abitata dai figli e solo successivamente potranno essere oggetto di divisione o conguaglio tra i coniugi;
3) AFFIDAMENTO FIGLI – I figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento prevalente presso l'abitazione familiare. Le decisioni più importanti, nell'interesse dei minori ( educazione, formazione scolastica e salute) saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi. Indipendentemente dagli accordi inerenti i giorni di permanenza presso i singoli genitori, i signori e concordano sin d'ora che dal lunedì al venerdì verrà verrà condiviso l'impegno Pt_1 Pt_2 di accompagnamento dei figli a scuola, con distribuzione tra i due dell'onere di accompagnamento tra le ore 7,30 e le ore 8,00 e la ripresa al termine della giornata scolastica tra le 13,00 e le 14,00. Analogamente sin d'ora i coniugi manifestano la loro reciproca disponibilità a venirsi incontro per l'accudimento dei figli per i mesi di giugno e luglio allorquando, finita la scuola, potrebbe sorgere l'esigenza di tenere con sé i figli in maniera compatibile con le rispettive esigenze lavorative. Il sig. terrà con sé i figli per due pomeriggi la settimana, nelle giornate di lunedì e Pt_1 mercoledì, dalle ore 14,00 e dovranno rientrare a casa della madre entro le ore 19.00 ovviamente adeguando tali incontri alle esigenze, sia dei bambini che dei genitori, che potranno sorgere nel tempo e comportare, su accordo della coppia, la modifica degli orari di rientro o anche al pernottamento dei figli presso l'abitazione paterna. I figli trascorreranno con i genitori fine settimana alternati che avranno inizio alle ore 15.00 del sabato e si protrarranno fino alle ore 21.00 della domenica. Il suddetto schema potrà essere modificato, oltre che per le possibili esigenze dei ragazzi, anche su accordo dei genitori, in considerazione dei loro rispettivi turni di lavoro e comunque delle rispettive esigenze. Per le festività natalizie, in assenza di accordi diversi da concordare tra i genitori con almeno quindici giorni di anticipo, i figli trascorreranno il 24 dicembre con uno ed il 25 dicembre con l'altro, così come il 31 dicembre con l'un genitore e l'1 gennaio con l'altro, possibilmente ad anni alterni.
2 Nelle vacanze pasquali, in assenza di accordi diversi da concordare tra i genitori con almeno quindici giorni di anticipo, i figli trascorreranno ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì dell'angelo. Nel periodo delle vacanze estive ( giugno, luglio e agosto), in assenza di accordi diversi da concordare tra i genitori con almeno quindici giorni di anticipo, i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori 2 ( due) settimane al mese, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno di ciascun figlio, in assenza di accordi diversi da concordare tra i genitori con almeno quindici giorni di anticipo, nell'impossibilità di trascorrerli tutti insieme, i figli seguiranno il criterio dell'alternanza annuale. Si specifica che il calendario così formulato costituisce uno schema minimo di incontri con i figli con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo – compatibilmente con le esigenze delle parti stesse e degli impegni dei minori – di provvedere ad apportare modifiche ( in melius) al fine di garantire una maggiore frequentazione dei figli con entrambi i genitori. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto e dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente accordo.
4) RAPPORTI PATRIMONIALI – I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che comunque sussistono ragioni per escludere qualsiasi statuizione in ordine al loro mantenimento ed alla previsione di un assegno. Il pagamento delle rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, impegno finanziario intrapreso durante il matrimonio, verrà onorato esclusivamente dalla Signora alla quale Pt_2 rimarrà la titolarità della proprietà dell'immobile. Per quanto concerne il contributo al mantenimento dei figli, il sig. corrisponderà Parte_1 mensilmente la complessiva somma di € 620,00 da imputarsi quanto ad € 200,00 ciascuno per i figli e , e quanto ad € 220,00 per il figlio Persona_1 Persona_2 Per_3 La detta somma mensile, da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT, dovrà essere corrisposta entro e non oltre giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Signora Pt_2 Per quanto concerne le spese straordinarie da sostenere per i figli, i coniugi vi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno in conformità al Protocollo sulle spese straordinarie firmato dal Tribunale di Palermo e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019. Infatti, secondo quanto previsto nel Protocollo:
- Spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia integralmente sostenute ( limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro pari al 50% anche in assenza di preventivo accordo:
- 1. -spese mediche relative a:a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
ù
- 2.Le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese straordinarie il cui rimborso è, invece, condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
- 1.Spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti pivati ma erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari;
3 - Spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- 2.Spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e luiche e pertinenti attrezzature;
b) di custodia quali baby sitter;
c) viaggi e vacanze;
Il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, restando previsto che il genitore che intende sostenerle deve comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni prima e che l'altro abbia l'obbligo entro i sette giorni successivi, di comunicare un'eventuale alternativa meno onerosa, di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro genitore e dovrà essere da costui rimborsata limitatamente alla quota di sua pertinenza. Per quanto non espressamente previsto nel presente ricorso, le parti faranno riferimento alle disposizioni di legge che regolano la materia.
5) BENI PERSONALI -I signori e dichiarano di avere provveduto alla divisione Pt_1 Pt_2 dei beni comuni e pertanto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro. Il mobilio e le suppellettili presenti nella casa familiare, anche se di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, resteranno ivi collocati fino al raggiungimento di un accordo in merito o comunque fino a quando i figli abiteranno la casa”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 18/12/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 01/06/2010 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 13 - P. II - serie A - Anno 2010).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2025.
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