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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/05/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro
in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 884/2023 promossa da:
elettivamente domiciliata in Genova Via Dante 2/41 presso e nello studio dell'Avv. Parte_1
GLORIA PIERI che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l'Avv. PAOLO GALLI per procura depositata nel fascicolo telematico
-ricorrente
CONTRO
il , in persona del Ministro pro tempore, dell' Controparte_1 [...]
, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. Controparte_2
Lorenzo Calvi, delegato dal dirigente dell' pro tempore, Controparte_2 legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38
-convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente sostiene di avere prestato servizio attraverso una serie di contratti a termine, con mansioni Cont del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata
(e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Cont Poste tali premesse, parte ricorrente ha chiesto, in principalità, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per gli aa.ss. nel corso dei quali ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato.
Il convenuto si è costituito ritualmente in giudizio contestando nel merito la CP_1 fondatezza delle domande per le ragioni diffusamente illustrate nella memoria di costituzione. In subordine, il ha chiesto che l'eventuale condanna abbia ad oggetto il riconoscimento della CP_1 carta elettronica e non il pagamento di somme di denaro.
Cont Il ha inoltre eccepito la prescrizione delle pretese vantate da parte ricorrente per decorso del termine quinquennale. Detta eccezione risulta fondata.
Cont A fronte dell'eccezione di prescrizione proposta dal nei confronti della ricorrente, deve osservarsi che La ricorrente, nella specie, non ha invocato alcun atto interruttivo della prescrizione con la conseguenza che la stessa deve considerarsi interrotta solo dalla notifica del ricorso introduttivo, effettuata in data 29.3.2023.
Pertanto, devono ritenersi prescritti gli importi maturati sino al 29.3.2018 .
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
Il difensore della ricorrente ha dato atto che la ricorrente è in oggi tuttora inserita nell'organizzazione scolastica, in quanto immessa in ruolo.
È altresì pacifico che la ricorrente non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai periodi di lavoro corrispondenti alla vigenza dei contratti a termine.
Quanto alla disciplina applicabile alla prestazione oggetto delle domande, la carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co. 121 ss. legge n. 107/2015.
Da ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c. (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961), ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:- la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;-la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;-si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata Cont dell'impegno didattico”;-l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n.
69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE
e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione”
[dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;-non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
Risulta altresì provato la ricorrente ha prestato servizio come supplente per l'intera durata degli anni scolastici.
La Suprema Corte, intervenuta nel procedimento ex art 363 bis CPC, ha dettato i seguenti principi:
l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame;
la carta è utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo Cont alle parti del rapporto;
del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla prestazione della carta per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione di scopo;
rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della carta elettronica per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020
e 2020/2021, per un totale di 3 aa.ss.
Condanna il a corrispondere alla ricorrente la somma di € 1500,00, oltre alla maggior somma CP_3 tra rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrente dalla data dei singoli accrediti al saldo;
condanna il , in persona del a rifondere alla Controparte_1 Controparte_4 ricorrente le spese di lite, spese che liquida in complessivi € 1.030,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Genova 07/05/2025
IL GIUDICE
Alessandro Barenghi