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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 01/11/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1931 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno
2019, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Di Cesare (c.f. ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Benedetto dei Marsi, alla via Roma 27
- ATTORE -
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Moreno Persia (c.f. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Capistrello, alla via Cese 9
(c.f. ) CP_2 C.F._5
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Moreno Persia (c.f. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Capistrello, alla via Cese 9
- CONVENUTI -
Conclusioni: per l'attore come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 3.6.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 5.9.2025; per i convenuti come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 4.6.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 8.9.2025.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.12.2019 premesso che con Parte_1 atto del 27.2.2019 dichiarandosi proprietario per possesso pacifico ed ininterrotto Controparte_1 ultraventennale, ha venduto a il terreno in San Benedetto dei Marsi e distinto al N.C.T. al f. 30 CP_2
p. 86, ha chiesto di dichiarare la nullità di tale atto.
A sostegno di tale domanda l'attore ha dedotto che il suddetto fondo è stato in realtà da lui posseduto uti dominus sin dal 1971 e, sempre da lui, concesso in affitto dapprima a e, successivamente, Controparte_3
a . Persona_1
L'attore ha altresì dedotto che il mancato esercizio del possesso da parte del convenuto – Controparte_1
e, viepiù, l'acquisto per usucapione – emergono chiaramente dall'esito negativo di un procedimento possessorio precedentemente coltivato, oltre che dalla diffida del 23.1.2019 con cui lo stesso
[...] ha richiesto il rilascio del fondo all'affittuario ed al medesimo attore. CP_1 Controparte_3
2. Si è costituito chiedendo rigettarsi la domanda ed eccependo in sintesi: il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva dell'attore; la pendenza di un giudizio di interdizione nei confronti del medesimo attore;
il mancato previo esperimento del procedimento di mediazione;
la validità della compravendita, stante il proprio possesso ultraventennale del bene.
3. Si è altresì costituito chiedendo rigettarsi la domanda ed eccependo in sintesi: il difetto di CP_2 legittimazione attiva dell'attore; il mancato previo esperimento del procedimento di mediazione;
la propria buona fede nell'acquisto per cui è causa, acquisto per cui ha corrisposto il prezzo e pagato le spese notarili.
4. Acquisiti i documenti prodotti e rigettate le ulteriori istanze istruttorie, la causa, con ordinanza resa all'esito dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. per la rimessione in decisione, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe precisate.
5. La domanda formulata da parte attrice non può trovare accoglimento.
6. Preliminarmente, quanto all'intervenuto decesso dell'attore nel corso del giudizio, è sufficiente richiamare sul punto quanto già evidenziato con l'ordinanza del 13.10.2021, atteso che trattasi di parte costituita con procuratore il quale non ha dichiarato l'evento interruttivo ai sensi art. 300 comma primo c.p.c. con conseguente prosecuzione del procedimento (cfr., Cass., sent. n. 9480/14).
7. Ancora in via preliminare non può trovare accoglimento l'eccezione svolta dai convenuti in ordine al mancato previo espletamento del procedimento di mediazione, venendo nella specie in rilievo un'azione volta ad ottenere la declaratoria di nullità di un contratto, come del pari evidenziato già con l'ordinanza del
13.10.2021.
8. Nel merito, come detto, l'attore ha agito per ottenere la declaratoria di nullità dell'atto di compravendita del 27.2.2019, assumendosi proprietario del bene alienato per intervenuta usucapione.
2 Ciò posto, occorre in primo luogo evidenziare che, anche a ritenere provata l'insussistenza in capo al convenuto del diritto trasferito mediante l'atto per cui è causa ed a ritenere di contro dimostrato CP_1
l'interesse ad agire in capo all'attore, la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità non potrebbe essere accolta, venendo in rilievo, in ipotesi, un atto inefficace nei confronti dell'attore (ove effettivamente proprietario del bene), ferme restando le tutele previste per il compratore in caso di vendita di cosa altrui e di evizione.
Deve poi evidenziarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., sent. n. 5420/02), la legittimazione generale all'azione di nullità di cui all'art. 1421 c.c. richiede comunque la sussistenza in capo all'attore di un concreto interesse ad agire, dovendo in particolare l'attore dimostrare la necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica.
Giova peraltro sottolineare che analogo interesse ad agire dovrebbe ricorrere anche a voler qualificare la domanda proposta come volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della compravendita, assumendo che detta domanda sia comunque ricompresa nella più ampia domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità di tale contratto.
Tanto premesso, nella specie l'attore non ha né allegato né documentato che il proprio acquisto a titolo originario sia stato già accertato in sede giurisdizionale.
In tale quadro, sebbene l'attore non abbia specificamente formulato una domanda volta ad ottenere l'accertamento del suo acquisto del diritto di proprietà sul bene per usucapione, siffatto accertamento è comunque necessario per verificare l'effettiva sussistenza dell'interesse ad agire in questa sede.
Tanto in considerazione delle allegazioni poste a sostegno della domanda formulata, in cui viene chiaramente prospettato che la compravendita per cui è causa risulta lesiva del proprio diritto di proprietà sul bene acquisito per usucapione.
Ebbene all'esito del giudizio non sono stati acquisiti elementi che possono far ritenere provato l'acquisto per usucapione in capo all'attore quale presupposto del suo stesso interesse ad agire in questa sede.
Sono stati in particolare prodotti il contratto di affitto di fondo rustico intervenuto tra l'attore e l'azienda agricola nell'aprile del 2019, nonché una missiva del gennaio del 2019 con cui l'odierno Persona_1 convenuto (tra gli altri) diffidava anche l'odierno attore alla restituzione, pro quota, di quanto CP_1 ricevuto a titolo di affitto del fondo per cui è causa da parte di (il quale veniva Controparte_3 contestualmente diffidato al rilascio del fondo stesso), assumendo di esserne comproprietario a titolo di successione ereditaria e di non aver manifestato il proprio consenso all'affitto.
Deve tuttavia evidenziarsi che tali documenti, anche ove ritenuti utilmente valorizzabili allo scopo di dimostrare l'effettivo esercizio da parte dell'attore del potere di fatto sulla cosa, si riferiscono ad attività
3 poste in essere nel 2019 e risultano quindi inidonei a dare conto della maturazione dell'intervenuta usucapione anteriormente alla stipula della compravendita per cui è causa.
Né, peraltro, è stato dedotto con la necessaria puntualità quando avrebbe avuto inizio l'affitto del fondo in favore di , dato, questo, che non emerge con la necessaria univocità neanche dall'ordinanza Controparte_3 con cui è stato definito il procedimento possessorio iscritto al n. 818/19 R.G. (prodotta in atti).
Alcun rilievo può poi ascriversi all'esito negativo di tale procedimento possessorio coltivato, tra gli altri, CP_ dall'odierno convenuto nei confronti di , atteso che, come detto, in questa sede Persona_1 risulta preliminare, rispetto all'accertamento dell'eventuale insussistenza del diritto in capo al convenuto l'accertamento della sussistenza dell'interesse ad agire in capo all'attore. CP_1
Né la dimostrazione della maturazione dell'usucapione a favore dell'attore in epoca anteriore alla compravendita per cui è causa sarebbe potuta emergere dai capitoli di prova articolati (e non ammessi), in quanto sostanzialmente generici non solo quanto all'individuazione del momento iniziale dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa, ma soprattutto quanto alle specifiche attività mediante cui tale potere si sarebbe in concreto manifestato nel corso degli anni (dovendosi sottolineare, quanto all'attività di coltivazione, la valenza non inequivoca della stessa ai fini dell'acquisto per usucapione; cfr. Cass., ord. n. 6123/20, Cass., ord. n. 1796/22).
Dalle argomentazioni che precedono consegue il rigetto della domanda.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/26.000,00), tenuto conto della ridotta complessità della controversia ed avuto riguardo al fatto che, già a partire dalle note di trattazione scritta del 9.2.2021, gli atti sono stati depositati in via unitaria nell'interesse di entrambi i convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1931 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede:
- RIGETTA la domanda proposta da nei confronti di e di;
Parte_1 Controparte_1 CP_2
- CONDANNA al pagamento in favore di e di delle spese Parte_1 Controparte_1 CP_2 di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 1.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1931 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno
2019, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Di Cesare (c.f. ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Benedetto dei Marsi, alla via Roma 27
- ATTORE -
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Moreno Persia (c.f. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Capistrello, alla via Cese 9
(c.f. ) CP_2 C.F._5
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Moreno Persia (c.f. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Capistrello, alla via Cese 9
- CONVENUTI -
Conclusioni: per l'attore come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 3.6.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 5.9.2025; per i convenuti come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 4.6.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 8.9.2025.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.12.2019 premesso che con Parte_1 atto del 27.2.2019 dichiarandosi proprietario per possesso pacifico ed ininterrotto Controparte_1 ultraventennale, ha venduto a il terreno in San Benedetto dei Marsi e distinto al N.C.T. al f. 30 CP_2
p. 86, ha chiesto di dichiarare la nullità di tale atto.
A sostegno di tale domanda l'attore ha dedotto che il suddetto fondo è stato in realtà da lui posseduto uti dominus sin dal 1971 e, sempre da lui, concesso in affitto dapprima a e, successivamente, Controparte_3
a . Persona_1
L'attore ha altresì dedotto che il mancato esercizio del possesso da parte del convenuto – Controparte_1
e, viepiù, l'acquisto per usucapione – emergono chiaramente dall'esito negativo di un procedimento possessorio precedentemente coltivato, oltre che dalla diffida del 23.1.2019 con cui lo stesso
[...] ha richiesto il rilascio del fondo all'affittuario ed al medesimo attore. CP_1 Controparte_3
2. Si è costituito chiedendo rigettarsi la domanda ed eccependo in sintesi: il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva dell'attore; la pendenza di un giudizio di interdizione nei confronti del medesimo attore;
il mancato previo esperimento del procedimento di mediazione;
la validità della compravendita, stante il proprio possesso ultraventennale del bene.
3. Si è altresì costituito chiedendo rigettarsi la domanda ed eccependo in sintesi: il difetto di CP_2 legittimazione attiva dell'attore; il mancato previo esperimento del procedimento di mediazione;
la propria buona fede nell'acquisto per cui è causa, acquisto per cui ha corrisposto il prezzo e pagato le spese notarili.
4. Acquisiti i documenti prodotti e rigettate le ulteriori istanze istruttorie, la causa, con ordinanza resa all'esito dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. per la rimessione in decisione, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe precisate.
5. La domanda formulata da parte attrice non può trovare accoglimento.
6. Preliminarmente, quanto all'intervenuto decesso dell'attore nel corso del giudizio, è sufficiente richiamare sul punto quanto già evidenziato con l'ordinanza del 13.10.2021, atteso che trattasi di parte costituita con procuratore il quale non ha dichiarato l'evento interruttivo ai sensi art. 300 comma primo c.p.c. con conseguente prosecuzione del procedimento (cfr., Cass., sent. n. 9480/14).
7. Ancora in via preliminare non può trovare accoglimento l'eccezione svolta dai convenuti in ordine al mancato previo espletamento del procedimento di mediazione, venendo nella specie in rilievo un'azione volta ad ottenere la declaratoria di nullità di un contratto, come del pari evidenziato già con l'ordinanza del
13.10.2021.
8. Nel merito, come detto, l'attore ha agito per ottenere la declaratoria di nullità dell'atto di compravendita del 27.2.2019, assumendosi proprietario del bene alienato per intervenuta usucapione.
2 Ciò posto, occorre in primo luogo evidenziare che, anche a ritenere provata l'insussistenza in capo al convenuto del diritto trasferito mediante l'atto per cui è causa ed a ritenere di contro dimostrato CP_1
l'interesse ad agire in capo all'attore, la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità non potrebbe essere accolta, venendo in rilievo, in ipotesi, un atto inefficace nei confronti dell'attore (ove effettivamente proprietario del bene), ferme restando le tutele previste per il compratore in caso di vendita di cosa altrui e di evizione.
Deve poi evidenziarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., sent. n. 5420/02), la legittimazione generale all'azione di nullità di cui all'art. 1421 c.c. richiede comunque la sussistenza in capo all'attore di un concreto interesse ad agire, dovendo in particolare l'attore dimostrare la necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica.
Giova peraltro sottolineare che analogo interesse ad agire dovrebbe ricorrere anche a voler qualificare la domanda proposta come volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della compravendita, assumendo che detta domanda sia comunque ricompresa nella più ampia domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità di tale contratto.
Tanto premesso, nella specie l'attore non ha né allegato né documentato che il proprio acquisto a titolo originario sia stato già accertato in sede giurisdizionale.
In tale quadro, sebbene l'attore non abbia specificamente formulato una domanda volta ad ottenere l'accertamento del suo acquisto del diritto di proprietà sul bene per usucapione, siffatto accertamento è comunque necessario per verificare l'effettiva sussistenza dell'interesse ad agire in questa sede.
Tanto in considerazione delle allegazioni poste a sostegno della domanda formulata, in cui viene chiaramente prospettato che la compravendita per cui è causa risulta lesiva del proprio diritto di proprietà sul bene acquisito per usucapione.
Ebbene all'esito del giudizio non sono stati acquisiti elementi che possono far ritenere provato l'acquisto per usucapione in capo all'attore quale presupposto del suo stesso interesse ad agire in questa sede.
Sono stati in particolare prodotti il contratto di affitto di fondo rustico intervenuto tra l'attore e l'azienda agricola nell'aprile del 2019, nonché una missiva del gennaio del 2019 con cui l'odierno Persona_1 convenuto (tra gli altri) diffidava anche l'odierno attore alla restituzione, pro quota, di quanto CP_1 ricevuto a titolo di affitto del fondo per cui è causa da parte di (il quale veniva Controparte_3 contestualmente diffidato al rilascio del fondo stesso), assumendo di esserne comproprietario a titolo di successione ereditaria e di non aver manifestato il proprio consenso all'affitto.
Deve tuttavia evidenziarsi che tali documenti, anche ove ritenuti utilmente valorizzabili allo scopo di dimostrare l'effettivo esercizio da parte dell'attore del potere di fatto sulla cosa, si riferiscono ad attività
3 poste in essere nel 2019 e risultano quindi inidonei a dare conto della maturazione dell'intervenuta usucapione anteriormente alla stipula della compravendita per cui è causa.
Né, peraltro, è stato dedotto con la necessaria puntualità quando avrebbe avuto inizio l'affitto del fondo in favore di , dato, questo, che non emerge con la necessaria univocità neanche dall'ordinanza Controparte_3 con cui è stato definito il procedimento possessorio iscritto al n. 818/19 R.G. (prodotta in atti).
Alcun rilievo può poi ascriversi all'esito negativo di tale procedimento possessorio coltivato, tra gli altri, CP_ dall'odierno convenuto nei confronti di , atteso che, come detto, in questa sede Persona_1 risulta preliminare, rispetto all'accertamento dell'eventuale insussistenza del diritto in capo al convenuto l'accertamento della sussistenza dell'interesse ad agire in capo all'attore. CP_1
Né la dimostrazione della maturazione dell'usucapione a favore dell'attore in epoca anteriore alla compravendita per cui è causa sarebbe potuta emergere dai capitoli di prova articolati (e non ammessi), in quanto sostanzialmente generici non solo quanto all'individuazione del momento iniziale dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa, ma soprattutto quanto alle specifiche attività mediante cui tale potere si sarebbe in concreto manifestato nel corso degli anni (dovendosi sottolineare, quanto all'attività di coltivazione, la valenza non inequivoca della stessa ai fini dell'acquisto per usucapione; cfr. Cass., ord. n. 6123/20, Cass., ord. n. 1796/22).
Dalle argomentazioni che precedono consegue il rigetto della domanda.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/26.000,00), tenuto conto della ridotta complessità della controversia ed avuto riguardo al fatto che, già a partire dalle note di trattazione scritta del 9.2.2021, gli atti sono stati depositati in via unitaria nell'interesse di entrambi i convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1931 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede:
- RIGETTA la domanda proposta da nei confronti di e di;
Parte_1 Controparte_1 CP_2
- CONDANNA al pagamento in favore di e di delle spese Parte_1 Controparte_1 CP_2 di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 1.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
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