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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 873/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 873/2017 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Benedettina Superiore n. 61 (cod. fisc. ), domiciliato in Barcellona Pozzo CodiceFiscale_1
di Gotto in via Papa Giovanni XXIII n. 242, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Domenico
Cicala, c.f. C.F._2
ATTORE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Piazza Salimbeni n. 3, c.f. domiciliata in Barcellona CP_1 P.IVA_1
Pozzo di Gotto in via Operai, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Parisi, c.f.
C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 15/5/2017 proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 142/2017 con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore della
[...] della somma di € 118.178,10, oltre interessi convenzionali di mora e spese del Controparte_1
procedimento. Deduceva, in particolare, la mancanza dei presupposti ex art. 634 c.p.c., stante la produzione di “una specie di estratto conto (in realtà, per le ragioni di cui infra, tale non è) che, nella sostanza, è solo un semplice saldaconto nel quale non risulta annotata alcuna operazione”
(pag. 4); la nullità del titolo monitorio in quanto emesso sul saldaconto di un conto accessorio privo di autonomia (cfr. motivo secondo, a pag. 8 e ss.); la usurarietà del tasso applicato, posto che “Dall'esame della documentazione, attraverso l'inserimento dei dati relativi alle spese di istruttoria, alle spese relative ai costi connessi, il tasso effettivo dei rapporti intrattenuti per anticipazioni con la è risultato pari al 13,50%, superiore di quasi quattro punti il tasso CP_1 medio soglia (pari al 9,3750%)” (pag. 18) e che “Bisogna, poi, considerare anche l'interesse di mora, che nel contratto anticipo non è previsto, e invece, poi compare nell'evidenza per passaggio
a contenzioso del rapporto anticipazione;
entrambi tali tassi (corrispettivo e di mora) vanno considerati, atteso che il tasso di interesse usurario è dato dalla somma di tutta una serie di spese, commissioni, remunerazioni, a qualsiasi titolo promessi (ad eccezione di imposte e tasse) oltre agli interessi corrispettivi” (pag. 18), giungendo quindi alla conclusione per cui “Considerando
l'interesse moratorio, il tasso effettivo praticato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., all'atto della proposizione della domanda monitoria, si rivela superiore al tasso soglia (9,3750%)”
(pag. 19).
Chiedeva, dunque, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 6/12/2017 si costituiva Controparte_1
la quale contestava la fondatezza delle avverse deduzioni e, in particolare, specificava
[...] di non avere “mai richiesto, come vorrebbe far credere controparte, il pagamento del saldo debitore di un rapporto di anticipazione, bensì il pagamento delle somme anticipate dalla Banca
MPS alla ditta , accreditate nel rapporto di conto corrente n.9959.87, ma non corrisposte Pt_1
alla scadenza della relativa operazione di anticipazione, né è stato possibile procedere al riaddebito del detto rapporto di c/c stante l'avvenuta chiusura dello stesso. Il debito scaturente dalle singole, autonome, operazioni di finanziamento non è confluito in alcun conto anticipi ma è stato semplicemente riepilogato nel certificato ex art.50 T.U. bancario” (pag. 2), che “le superiori somme risultano anticipate da Banca MPS alla ditta ed accreditate nel rapporto di conto Pt_1
corrente n.9959.87 (Doc.All.n.16), ma non corrisposte alla scadenza della relativa operazione di anticipazione, né è stato possibile procedere al riaddebito del detto rapporto di c/c stante
l'avvenuta chiusura dello stesso” (pag. 4) e che, inoltre, tutte le condizioni e le clausole applicate erano state convenute;
contestava, poi, la dedotta usurarietà del tasso di interesse convenuto.
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta l'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
I primi due motivi di opposizione vanno trattati congiuntamente e sono infondati.
È, anzitutto, utile ricordare che l'estratto di saldaconto è prova utile ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 385/1993 (cfr., ad esempio, nella giurisprudenza di merito Trib. Belluno, 01/03/2018, n. 110; Trib. Torino, sez. I, 01/10/2024, n. 4894; Trib. Monza, sez. I, 16/09/2024, n. 2223; App. Potenza, 30/08/2023, n. 445).
Ad ogni modo, è nella specie assorbente – come peraltro eccepito dall'odierna società opposta – che la pretesa creditoria azionata in questa sede nei confronti di non origina dal saldo Parte_1
debitore del conto corrente ordinario da questi aperto presso l'istituto di credito convenuto, ma dall'obbligazione restitutoria scaturente dalle anticipazioni concordate con il contratto del
5/10/2011 (all. 2 fascicolo di parte convenuta).
Giova a questo proposito evidenziare che non sono in contestazione le anticipazioni suddette, peraltro documentate dalla produzione versata in atti da Controparte_1
(all.ti 4-15), né quindi l'importo erogato né, ancora, il mancato rimborso alla scadenza da parte di
. In ragione della specifica causa del credito azionato, dunque, non occorreva e non Parte_1
occorre alcuna ulteriore documentazione rispetto a quella versata in atti dall'istituto convenuto, fermo peraltro che nel corso del presente giudizio sono stati altresì prodotti il contratto di conto corrente ordinario (cfr. all. 16 comparsa di costituzione e risposta) e i relativi estratti conto (cfr. doc. allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. del 9/11/2018), documenti che, tuttavia, rimangono estranei all'oggetto dell'odierna controversia, che appunto non riguarda il saldo del conto suddetto.
Per le medesime ragioni non appaiono convincenti le argomentazioni difensive spese in merito alla validità dell'operazione bancaria afferente all'apertura di un c.d. conto anticipi su fatture (secondo motivo di opposizione). Il conto de quo non è stato nella specie aperto né utilizzato, ciò evincendosi già dall'art. 1 del contratto del 5/10/2011, in cui è espressamente previsto che le anticipazioni sarebbero state effettuate con accredito nel conto corrente ordinario n. 9958,87, e dal successivo art. 2, in cui si legge che le somme incassate sarebbero state portate ad estinzione o decurtazione dei crediti verso il correntista oppure mediante apertura di un conto speciale vincolato a garanzia, oltre che dall'art. 3 del ridetto contratto, con cui il correntista ha reso l'autorizzazione all'addebito sul proprio conto corrente ordinario. A ciò si aggiunga, poi, che la banca convenuta ha prodotto l'estratto del primo trimestre del conto corrente n. 9959,87 (all. 17 comparsa di costituzione), da cui si evincono gli accrediti effettuati per le anticipazioni, e a fronte di ciò l'odierno opponente non ha fornito alcuna documentazione a supporto dell'ulteriore conto anticipi acceso dalla banca e sul quale sarebbero state contabilizzate le anticipazioni controverse, in collegamento con il conto corrente ordinario.
In coerenza a ciò, dunque, l'opposizione va in parte qua rigettata, attesane l'infondatezza.
A pari conclusione deve pervenirsi con riferimento alla disamina del terzo motivo di opposizione, con cui ha lamentato l'usurarietà del tasso di interesse applicato. Parte_1
Ostano alla ricostruzione posta a fondamento dell'opposizione spiegata le seguenti considerazioni. In primo luogo si osserva che sia nel contratto di anticipazione suddetto che nei documenti di accredito afferenti alle singole operazioni di anticipazione è indicato il tasso di interesse applicato, segnatamente nella misura dell'8,50%: confrontando il tasso de quo con il tasso soglia relativo alle operazioni di anticipazione bancaria per importi superiori a € 5.000,00 e inferiori ad € 100.000,00 nei periodi di riferimento (cioè l'ultimo trimestre 2011, quale periodo dell'accordo, e il primo trimestre 2012, quale periodo di erogazione), il primo appare sempre inferiore al secondo
(nell'ottobre 2011 il tasso soglia usuraria era pari al 12,05% o, per le operazioni di valore superiore a € 100.000,00, al 9,35%; nel primo trimestre 2012, considerando che le anticipazioni hanno avuto sempre un importo inferiore a € 100.000,00, il tasso soglia era pari al 12,2375%).
Quanto al maggior tasso che secondo l'attore sarebbe stato applicato occorre, invero, evidenziare l'erroneità del criterio di calcolo prospettato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per una eventuale consulenza tecnica d'ufficio che, di contro, apparirebbe meramente esplorativa in assenza di una specifica e concreta attività assertiva.
Nell'atto di citazione si legge, infatti che “Bisogna, poi, considerare anche l'interesse di mora, che nel contratto anticipo non è previsto, e invece, poi compare nell'evidenza per passaggio a contenzioso del rapporto anticipazione;
entrambi tali tassi (corrispettivo e di mora) vanno considerati, atteso che il tasso di interesse usurario è dato dalla somma di tutta una serie di spese, commissioni, remunerazioni, a qualsiasi titolo promessi (ad eccezione di imposte e tasse) oltre agli interessi corrispettivi” (pag. 18), ciò che contrasta con i principi oramai consolidati in materia e, in particolare, con quello per cui “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cass. civ., sez. I, 08/04/2024, n. 9201).
A pari conclusione si perviene con riferimento alla deduzione afferente ai costi da computare nella determinazione del tasso di interesse in concreto applicato dall'istituto di credito. L'odierna parte attrice si è, infatti, limitata a dedurre che “Dall'esame della documentazione, attraverso
l'inserimento dei dati relativi alle spese di istruttoria, alle spese relative ai costi connessi, il tasso effettivo dei rapporti intrattenuti per anticipazioni con la è risultato pari al 13,50%, CP_1 superiore di quasi quattro punti il tasso medio soglia (pari al 9,3750%)” (pag. 17 atto di citazione), senza tuttavia specificare le spese non concordate e, di contro, applicate dalla banca, oltre che il criterio di determinazione del tasso di tal guisa rilevato.
Ne viene che, dunque, anche la ridetta doglianza appare generica e, quindi, non meritevole di essere accolta.
L'opposizione è invece fondata e va, quindi, accolta nella parte in cui contesta la pretesa azionata con riferimento all'importo di € 575,43 a titolo di “commissioni di utilizzo”. Ed invero, dalla disamina del contratto del 5/10/2011 si ricava che le parti non hanno previsto la spesa de qua, avendone in particolare convenuto la misura nella misura dello “0,00% sull'importo dell'anticipazione” (pag. 3 del contratto, nella parte relativa alle “Altre condizioni”), rimanendo di contro irrilevante il fatto che siano state ivi previste spese ulteriori (commissioni di pratica o spese di proroga o di certificazione), attesane la diversa natura rispetto a quella della commissione (di utilizzo) in questa sede azionata.
In coerenza a ciò, dunque, l'opposizione va sotto tale profilo accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va revocato, con rideterminazione del credito nella misura di € 117.602,67 (118.178,10 –
575,43), oltre interessi come da domanda, dalla domanda fino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale (e nella ridotta misura supra precisata) giustifica la compensazione delle spese nel senso della irripetibilità di quelli proprie del procedimento monitorio, che dunque rimangono a carico della parte ingiungente in conseguenza della revoca del titolo. Per il resto e, dunque, per il presente giudizio di opposizione, tenuto conto della sostanziale soccombenza dell'odierna parte attrice, che ha visto rigettate le proprie censure se non con riferimento ad una minima parte del credito azionato, le spese vanno poste a suo carico e liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (dato dal credito rideterminato in questa sede) e al netto della fase istruttoria, invero non espletata e, quanto all'attività assertiva, concretatasi nel deposito di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. meramente reiterative delle difese già espletate con gli scritti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 873/2017, disattesa ogni contraria istanza:
In accoglimento parziale dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
142/2017 e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 117.602,67, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo. Controparte_1
Condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 8.433,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge. Barcellona Pozzo di Gotto, 01/03/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 873/2017 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Benedettina Superiore n. 61 (cod. fisc. ), domiciliato in Barcellona Pozzo CodiceFiscale_1
di Gotto in via Papa Giovanni XXIII n. 242, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Domenico
Cicala, c.f. C.F._2
ATTORE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Piazza Salimbeni n. 3, c.f. domiciliata in Barcellona CP_1 P.IVA_1
Pozzo di Gotto in via Operai, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Parisi, c.f.
C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 15/5/2017 proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 142/2017 con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore della
[...] della somma di € 118.178,10, oltre interessi convenzionali di mora e spese del Controparte_1
procedimento. Deduceva, in particolare, la mancanza dei presupposti ex art. 634 c.p.c., stante la produzione di “una specie di estratto conto (in realtà, per le ragioni di cui infra, tale non è) che, nella sostanza, è solo un semplice saldaconto nel quale non risulta annotata alcuna operazione”
(pag. 4); la nullità del titolo monitorio in quanto emesso sul saldaconto di un conto accessorio privo di autonomia (cfr. motivo secondo, a pag. 8 e ss.); la usurarietà del tasso applicato, posto che “Dall'esame della documentazione, attraverso l'inserimento dei dati relativi alle spese di istruttoria, alle spese relative ai costi connessi, il tasso effettivo dei rapporti intrattenuti per anticipazioni con la è risultato pari al 13,50%, superiore di quasi quattro punti il tasso CP_1 medio soglia (pari al 9,3750%)” (pag. 18) e che “Bisogna, poi, considerare anche l'interesse di mora, che nel contratto anticipo non è previsto, e invece, poi compare nell'evidenza per passaggio
a contenzioso del rapporto anticipazione;
entrambi tali tassi (corrispettivo e di mora) vanno considerati, atteso che il tasso di interesse usurario è dato dalla somma di tutta una serie di spese, commissioni, remunerazioni, a qualsiasi titolo promessi (ad eccezione di imposte e tasse) oltre agli interessi corrispettivi” (pag. 18), giungendo quindi alla conclusione per cui “Considerando
l'interesse moratorio, il tasso effettivo praticato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., all'atto della proposizione della domanda monitoria, si rivela superiore al tasso soglia (9,3750%)”
(pag. 19).
Chiedeva, dunque, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 6/12/2017 si costituiva Controparte_1
la quale contestava la fondatezza delle avverse deduzioni e, in particolare, specificava
[...] di non avere “mai richiesto, come vorrebbe far credere controparte, il pagamento del saldo debitore di un rapporto di anticipazione, bensì il pagamento delle somme anticipate dalla Banca
MPS alla ditta , accreditate nel rapporto di conto corrente n.9959.87, ma non corrisposte Pt_1
alla scadenza della relativa operazione di anticipazione, né è stato possibile procedere al riaddebito del detto rapporto di c/c stante l'avvenuta chiusura dello stesso. Il debito scaturente dalle singole, autonome, operazioni di finanziamento non è confluito in alcun conto anticipi ma è stato semplicemente riepilogato nel certificato ex art.50 T.U. bancario” (pag. 2), che “le superiori somme risultano anticipate da Banca MPS alla ditta ed accreditate nel rapporto di conto Pt_1
corrente n.9959.87 (Doc.All.n.16), ma non corrisposte alla scadenza della relativa operazione di anticipazione, né è stato possibile procedere al riaddebito del detto rapporto di c/c stante
l'avvenuta chiusura dello stesso” (pag. 4) e che, inoltre, tutte le condizioni e le clausole applicate erano state convenute;
contestava, poi, la dedotta usurarietà del tasso di interesse convenuto.
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta l'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
I primi due motivi di opposizione vanno trattati congiuntamente e sono infondati.
È, anzitutto, utile ricordare che l'estratto di saldaconto è prova utile ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 385/1993 (cfr., ad esempio, nella giurisprudenza di merito Trib. Belluno, 01/03/2018, n. 110; Trib. Torino, sez. I, 01/10/2024, n. 4894; Trib. Monza, sez. I, 16/09/2024, n. 2223; App. Potenza, 30/08/2023, n. 445).
Ad ogni modo, è nella specie assorbente – come peraltro eccepito dall'odierna società opposta – che la pretesa creditoria azionata in questa sede nei confronti di non origina dal saldo Parte_1
debitore del conto corrente ordinario da questi aperto presso l'istituto di credito convenuto, ma dall'obbligazione restitutoria scaturente dalle anticipazioni concordate con il contratto del
5/10/2011 (all. 2 fascicolo di parte convenuta).
Giova a questo proposito evidenziare che non sono in contestazione le anticipazioni suddette, peraltro documentate dalla produzione versata in atti da Controparte_1
(all.ti 4-15), né quindi l'importo erogato né, ancora, il mancato rimborso alla scadenza da parte di
. In ragione della specifica causa del credito azionato, dunque, non occorreva e non Parte_1
occorre alcuna ulteriore documentazione rispetto a quella versata in atti dall'istituto convenuto, fermo peraltro che nel corso del presente giudizio sono stati altresì prodotti il contratto di conto corrente ordinario (cfr. all. 16 comparsa di costituzione e risposta) e i relativi estratti conto (cfr. doc. allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. del 9/11/2018), documenti che, tuttavia, rimangono estranei all'oggetto dell'odierna controversia, che appunto non riguarda il saldo del conto suddetto.
Per le medesime ragioni non appaiono convincenti le argomentazioni difensive spese in merito alla validità dell'operazione bancaria afferente all'apertura di un c.d. conto anticipi su fatture (secondo motivo di opposizione). Il conto de quo non è stato nella specie aperto né utilizzato, ciò evincendosi già dall'art. 1 del contratto del 5/10/2011, in cui è espressamente previsto che le anticipazioni sarebbero state effettuate con accredito nel conto corrente ordinario n. 9958,87, e dal successivo art. 2, in cui si legge che le somme incassate sarebbero state portate ad estinzione o decurtazione dei crediti verso il correntista oppure mediante apertura di un conto speciale vincolato a garanzia, oltre che dall'art. 3 del ridetto contratto, con cui il correntista ha reso l'autorizzazione all'addebito sul proprio conto corrente ordinario. A ciò si aggiunga, poi, che la banca convenuta ha prodotto l'estratto del primo trimestre del conto corrente n. 9959,87 (all. 17 comparsa di costituzione), da cui si evincono gli accrediti effettuati per le anticipazioni, e a fronte di ciò l'odierno opponente non ha fornito alcuna documentazione a supporto dell'ulteriore conto anticipi acceso dalla banca e sul quale sarebbero state contabilizzate le anticipazioni controverse, in collegamento con il conto corrente ordinario.
In coerenza a ciò, dunque, l'opposizione va in parte qua rigettata, attesane l'infondatezza.
A pari conclusione deve pervenirsi con riferimento alla disamina del terzo motivo di opposizione, con cui ha lamentato l'usurarietà del tasso di interesse applicato. Parte_1
Ostano alla ricostruzione posta a fondamento dell'opposizione spiegata le seguenti considerazioni. In primo luogo si osserva che sia nel contratto di anticipazione suddetto che nei documenti di accredito afferenti alle singole operazioni di anticipazione è indicato il tasso di interesse applicato, segnatamente nella misura dell'8,50%: confrontando il tasso de quo con il tasso soglia relativo alle operazioni di anticipazione bancaria per importi superiori a € 5.000,00 e inferiori ad € 100.000,00 nei periodi di riferimento (cioè l'ultimo trimestre 2011, quale periodo dell'accordo, e il primo trimestre 2012, quale periodo di erogazione), il primo appare sempre inferiore al secondo
(nell'ottobre 2011 il tasso soglia usuraria era pari al 12,05% o, per le operazioni di valore superiore a € 100.000,00, al 9,35%; nel primo trimestre 2012, considerando che le anticipazioni hanno avuto sempre un importo inferiore a € 100.000,00, il tasso soglia era pari al 12,2375%).
Quanto al maggior tasso che secondo l'attore sarebbe stato applicato occorre, invero, evidenziare l'erroneità del criterio di calcolo prospettato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per una eventuale consulenza tecnica d'ufficio che, di contro, apparirebbe meramente esplorativa in assenza di una specifica e concreta attività assertiva.
Nell'atto di citazione si legge, infatti che “Bisogna, poi, considerare anche l'interesse di mora, che nel contratto anticipo non è previsto, e invece, poi compare nell'evidenza per passaggio a contenzioso del rapporto anticipazione;
entrambi tali tassi (corrispettivo e di mora) vanno considerati, atteso che il tasso di interesse usurario è dato dalla somma di tutta una serie di spese, commissioni, remunerazioni, a qualsiasi titolo promessi (ad eccezione di imposte e tasse) oltre agli interessi corrispettivi” (pag. 18), ciò che contrasta con i principi oramai consolidati in materia e, in particolare, con quello per cui “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cass. civ., sez. I, 08/04/2024, n. 9201).
A pari conclusione si perviene con riferimento alla deduzione afferente ai costi da computare nella determinazione del tasso di interesse in concreto applicato dall'istituto di credito. L'odierna parte attrice si è, infatti, limitata a dedurre che “Dall'esame della documentazione, attraverso
l'inserimento dei dati relativi alle spese di istruttoria, alle spese relative ai costi connessi, il tasso effettivo dei rapporti intrattenuti per anticipazioni con la è risultato pari al 13,50%, CP_1 superiore di quasi quattro punti il tasso medio soglia (pari al 9,3750%)” (pag. 17 atto di citazione), senza tuttavia specificare le spese non concordate e, di contro, applicate dalla banca, oltre che il criterio di determinazione del tasso di tal guisa rilevato.
Ne viene che, dunque, anche la ridetta doglianza appare generica e, quindi, non meritevole di essere accolta.
L'opposizione è invece fondata e va, quindi, accolta nella parte in cui contesta la pretesa azionata con riferimento all'importo di € 575,43 a titolo di “commissioni di utilizzo”. Ed invero, dalla disamina del contratto del 5/10/2011 si ricava che le parti non hanno previsto la spesa de qua, avendone in particolare convenuto la misura nella misura dello “0,00% sull'importo dell'anticipazione” (pag. 3 del contratto, nella parte relativa alle “Altre condizioni”), rimanendo di contro irrilevante il fatto che siano state ivi previste spese ulteriori (commissioni di pratica o spese di proroga o di certificazione), attesane la diversa natura rispetto a quella della commissione (di utilizzo) in questa sede azionata.
In coerenza a ciò, dunque, l'opposizione va sotto tale profilo accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va revocato, con rideterminazione del credito nella misura di € 117.602,67 (118.178,10 –
575,43), oltre interessi come da domanda, dalla domanda fino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale (e nella ridotta misura supra precisata) giustifica la compensazione delle spese nel senso della irripetibilità di quelli proprie del procedimento monitorio, che dunque rimangono a carico della parte ingiungente in conseguenza della revoca del titolo. Per il resto e, dunque, per il presente giudizio di opposizione, tenuto conto della sostanziale soccombenza dell'odierna parte attrice, che ha visto rigettate le proprie censure se non con riferimento ad una minima parte del credito azionato, le spese vanno poste a suo carico e liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (dato dal credito rideterminato in questa sede) e al netto della fase istruttoria, invero non espletata e, quanto all'attività assertiva, concretatasi nel deposito di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. meramente reiterative delle difese già espletate con gli scritti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 873/2017, disattesa ogni contraria istanza:
In accoglimento parziale dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
142/2017 e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 117.602,67, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo. Controparte_1
Condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 8.433,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge. Barcellona Pozzo di Gotto, 01/03/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano