TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1661/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 3/04/2025, all'esito della camera di conSIlio (ore 12.50), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1661 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ) C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Radina e Marialuisa Gugliotta, in virtù di procura speciale del Notaio di Milano rep. 899 / raccolta n. 695 Persona_1
- ricorrenti
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._4
Avvocati Maurizio Ruben, Prof. Cesare Triberti e Valentina Castagna, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Maurizio Ruben in 20145 - Milano, via Tiziano n.
32, giusta delega in atti
- convenuto
Oggetto: arricchimento senza causa
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 3.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i SI.ri , e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio il SI. rassegnando Parte_3 Controparte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, così statuire: 1) accertare che il conto corrente n. 1480 era CP
alimentato esclusivamente da proventi della SI.ra ; 2) dichiarare inefficace Controparte_3 il trasferimento di € 28.300,00 in favore del SI. in data 17.12.2018 e per Controparte_1
l'effetto condannare il SI. a restituire ai SI.ri , e Controparte_1 Parte_1 Pt_3 [...]
la metà dell'importo di cui al punto 2 (ossia € 14.150,00), ovvero della diversa Pt_2 somma che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi calcolati al tassio previsto dall'art
1284, quanto comma cc, dalla data della domanda al saldo. In ogni caso con vittoria di spese
e compensi professionali del presente giudizio in caso di opposizione del convenuto da distrarsi direttamente ai procuratori costituiti che si dichiarano antistatari”.
A sostegno della propria domanda hanno dedotto quanto segue:
- i ricorrenti ed il convenuto sono tutti coeredi per successione testamentaria della zia
[...]
, deceduta a Garlasco il 12.2.2019; Persona_2
- il 14.9.2008 la SI.ra ha redatto testamento olografo nel quale ha Persona_2
nominato eredi il nipote per una metà e le nipoti e Controparte_1 Parte_1 [...]
(madre dei SI.ri e per l'altra, altresì, ha disposto in Per_3 Parte_3 Pt_2
favore del pronipote SI. circa le proprie sostanze derivanti da locazioni Parte_4
e presenti su di un c/c presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di Pergola
(PU);
- stante la presenza di gravi patologie che rendevano impossibile per la di Persona_2
provvedere autonomamente alla cura dei suoi interessi, con decreto n. 5672/2018 del
6.9.2018, il Tribunale di Pavia ha nominato amministratore di sostegno l'avv. CP_4
del Foro di Pavia;
[...]
- in esecuzione dell'incarico ricevuto, l'ads ha provveduto all'apertura di un nuovo conto corrente intestato alla SI.ra e, in data 19.12.2018, ha disposto la chiusura Controparte_3
Per_ del conto corrente n. 1480 acceso presso intestato alla SI.ra e al nipote CP
, rapporto che alla data del 30.9.2018 portava un saldo attivo di € Controparte_1
54.910,58;
- in data 2.11.2018 è stato disposto bonifico per € 28.446,60 in favore del nuovo conto Per_ della SI.ra e gestito dall'ads avv. e in data 17.12.2018 il SI. CP_4 CP_1 ha ricevuto un bonifico per € 28.300,00,
[...] - questo rapporto di c/c n.1480 è stato sempre alimentato da somme provenienti dal patrimonio della SI.ra il SI. era cointestatario del conto Persona_2 CP_1 corrente solo perché aiutava la zia nella quotidianità, pertanto, quest'ultimo ha ingiustamente sottratto € 28.300,00 stante l'evidente piena consapevolezza da parte dello stesso circa la sicura provenienza delle somme dal patrimonio della SI.ra lera Per_2
[...]
- l'instaurazione della presente causa è stata anticipata dall'invito in mediazione del SI. per discutere della restituzione dell'importo nonché la divisione degli immobili, CP_1
la procedura si è conclusa con un verbale negativo.
Con decreto del 17.10.2024 è stata fissata l'udienza di comparizione al 18.2.2025.
Il decreto di fissazione, unitamente al ricorso, è stato ritualmente notificato al convenuto che si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 31.1.2025 eccependo quanto segue:
- incompetenza del Tribunale di Terni a favore del Giudice del luogo dell'aperta successione (Tribunale di Pavia);
- il territorio del Tribunale adito è differente da quello individuato ai fini dell'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, inoltre, vi è discrepanza tra i vari petitum, in particolare, la mediazione ADR 2313/2024 è stata instaurata presso Organismo CP_5 di Pavia, mentre l'odierno giudizio è stato instaurato dinnanzi al Tribunale di Terni
[...] per cui non è stato rispettato l'obbligo di instaurazione del giudizio nel medesimo foro di instaurazione della procedura di mediazione in violazione dell'art. 4 D.lgs. 28/10, I comma;
il valore della mediazione è classificato come indeterminabile, mentre il valore dell'odierna controversia è determinato in euro 14.150.00, con conseguentemente improcedibilità per mancato/errato assolvimento dell'obbligo di mediazione;
- assenza dei presupposti per la richiesta di riunione fittizia /azione di restituzione e solidarietà attiva dell'obbligazione nascente dal conto cointestato, poiché il calcolo sui beni relitti, necessario per determinare la legittima ed effettuare la successiva divisione patrimoniale è una operazione azionabile esclusivamente dai legittimari, tipologia di eredi assenti nel caso di specie.
Con ordinanza riservata, emessa all'esito della prima udienza del 18.2.2025, stante la natura documentale della causa e i documenti prodotti dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza del 3/04/2025 per la discussione orale e per la decisione, concedendo un termine di 10 giorni prima della data della udienza per il deposito di note conclusionali. All'udienza del 3/04/2025, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, il Giudice si è ritirato in camera di conSIlio.
La domanda dei ricorrenti risulta adeguatamente provata e deve conseguentemente trovare accoglimento nei termini in cui è stata formulata, in virtù delle considerazioni che seguono.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le controversie relative ai prelievi effettuati dal conto corrente del de cuius prima del decesso non spettano al tribunale competente per la successione, in quanto tali somme non costituiscono beni ereditari (vedi sul punto Cass Sent. N. 8611/2018).
Del pari, risulta infondata la seconda eccezione preliminare relativa all'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione poiché, nel caso di specie, non essendo il conto corrente ricompreso nell'asse ereditario non può considerarsi bene ereditario, per cui, considerato che solo i beni ereditari legittimano l'esercizio della petitio hereditatis, la procedura di mediazione non è condizione di procedibilità dell'azione e, in ogni caso, la stessa è stata esperita presentando la domanda presso un organismo che ha sede in tutta in
Italia, ivi inclusa Terni, e si è svolta da remoto senza l'adesione dell'odierno convenuto.
Quanto all'eccezione relativa alla discrepanza tra il valore indicato nella domanda di mediazione e quello indicato nell'atto introduttivo del presente giudizio, la stessa deve essere rigettata stante la mancata indicazione da parte del convenuto della norma che assume violata e la carenza di interesse rispetto alla stessa.
Venendo al merito della controversia, occorre chiarire che l'azione esercitata in questa sede dai ricorrenti non è finalizzata alla riunione fittizia, in quanto la domanda si riferisce a della
Per_ somme che appartenevano alla SI.ra quando era in vita (il conto corrente è stato chiuso tempo prima del decesso), né tanto meno può ritenersi che sia stata esercitata un'azione ex at
564 cc, poiché i ricorrenti non hanno reclamato la riduzione di una donazione, al contrario hanno contestato la liberalità del bonifico effettuato in favore del convenuto.
A ben vedere, infatti, in questa sede viene chiesto di accertare in quale modo venisse
Per_ alimentato il conto corrente cointestato tra la SI.ra e l'odierno convenuto al fine di verificare l'indebito trasferimento di denaro a favore di quest'ultimo, con conseguente condanna alla restituzione.
Secondo la Giurisprudenza di legittimità, (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n.
27069 del 14/09/2022; nonché Cass. civ. n. 77/2018) con riguardo al conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, “i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (conf. Cass. n. 18777/2015)”, “Trattasi di una presunzione legale juris tantum (quale quella di cui all'articolo 1298, secondo comma, c.c.), poiché dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. civ., n. 1087/2000), ma che presuppone, perché possa ritenersi vinta, la dimostrazione non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari” (in questo senso, in motivazione, Cass. civ., Sez.
2, Ordinanza n. 27069 del 14/09/2022).
La cointestazione del conto corrente comporta, dunque, una presunzione di comproprietà delle somme presenti, superabile solo in presenza di quelle presunzioni «gravi, precise e concordanti» cui fa riferimento l'art. 2729 c.c., in essenza delle quali si esclude comunque che ciascun correntista possa disporre in suo favore di più della quota parte di sua spettanza, fatto salvo il caso di consenso espresso o tacito dell'altro cointestatario.
Alla luce di tali principi recepiti dalla giurisprudenza prevalente, va respinta l'idea di una correlazione assoluta tra la cointestazione del conto e la titolarità in eguale percentuale in capo a ciascun cointestatario delle somme in esso contenute, essendo ammessa la prova di un diverso assetto delle quote di spettanza da parte di chi rivendichi una titolarità maggiore o esclusiva delle stesse. Né, in termini generali, può ritenersi che la mera cointestazione possa essere interpretata come volontà dell'originario intestatario di attribuire la proprietà di somme agli altri cointestatari, in assenza di prova di una chiara manifestazione in tal senso (Cass. n.
25648/2021; Cass. n. 15966/2020; Trib. Roma, n. 8546/2021).
In adesione a tale principio, la giurisprudenza ha ritenuto idonei al raggiungimento della prova contraria i seguenti elementi presuntivi: conto corrente alimentato per la quasi totalità con denaro proveniente dal conto corrente e dagli investimenti che uno dei cointestatari aveva presso altra banca (Trib. Torino, n. 3794/2020); contestualità del prelievo dal libretto intestato al de cuius e del versamento sul libretto cointestato e corrispondenza della somma prelevata rispetto a quella versata, unite all'assenza di elementi di segno contrario riguardo alla provenienza degli importi in contesa (Trib. Rieti, n. 494/2021); precedente intestazione al marito di un conto con depositi di importi superiori, brevissima durata del matrimonio e impossibilità di risparmi familiari apprezzabili (Cass., n. 1087/2001); titolarità in capo al coniuge legalmente separato di un conto corrente personale utilizzato per l'accredito dello stipendio e il pagamento delle utenze (Cass., n. 18777/2015).
Tornando al caso di specie, alla luce delle evidenze processuali, può affermarsi che sussistono elementi tali da consentire superata la presunzione di contitolarità.
In primo luogo, infatti, dall'esame della documentazione versata in atti dai ricorrenti (in particolare dagli estratti conto doc. n. 4- 22 allegati al ricorso) si evince chiaramente che dall'apertura del conto, avvenuta nel 2014, questo è stato alimentato esclusivamente con proventi della SI.ra , ovvero la pensione, la rendita dalla Nato, giroconti e/o Controparte_3
cedole per investimenti personali e, in una sola occasione, trasferimento di somme dal c/c del marito premorto, per un totale di entrate complessivamente, nel corso degli anni, di €
267.231,49.
Tale circostanza, invero, non è stata specificamente contestata dal convenuto che ha semplicemente dedotto la generica natura di atto di liberalità per servizi resi, così ammettendo di aver ricevuto la somma, nulla allegando e provando sul punto, elementi che sarebbero stati necessari al fine di provare una siffatta natura dell'atto, soprattutto alla luce delle gravi
Per_ condizioni di salute della SI.ra tali da rendere necessaria la nomina di un ADS.
Quanto appena detto, quindi, consente di ritenere che il SI. abbia Controparte_1
indebitamente percepito e trattenuto la somma di € 28.300,00, ragione per cui risulta fondata la domanda di restituzione avanzata in questa sede, al cui accoglimento segue la condanna del convenuto alla restituzione in favore dei ricorrenti della quota di loro spettanza, pari ad €
14.150,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Condanna a cui segue, logicamente, il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria avanzata dal convenuto non sussistendone i presupposti, allo stesso modo, però, non si rinvengono i presupposti per l'applicazione dell'art. 12 – bis, D.lgs 28/2010 poiché, come sopra affermato, nel caso di specie, la mediazione non costituisce condizione di procedibilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, direttamente in favore dei difensori dei ricorrenti, procuratori antistatari, come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal
D.M. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale, in base al valore (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 in base alla domanda proposta), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia, applicata la maggiorazione del 60% ex art 4 co 2 per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti di ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così Controparte_1
provvede:
- in accoglimento della domanda attorea accerta che il conto corrente n. 1480 CP
è stato alimentato esclusivamente da proventi della SI.ra
[...] Controparte_3
dichiara inefficace il trasferimento di € 28.300,00 effettuato in data 17.12.2018 in favore del SI. e, per l'effetto, condanna il SI. a Controparte_1 Controparte_1 restituire ai SI.ri , e la somma di € 14.150,00, oltre Parte_1 Pt_3 Parte_2
agli interessi calcolati dalla data della domanda al saldo;
- condanna alla rifusione in favore degli avv.ti MARCO RADINA E Controparte_1
MARIA LUISA GUGLIOTTA, procuratori antistatari, delle spese processuali, che liquida complessivamente in € 2.720,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 237 per spese vive (C.U.).
Terni, 3.4.2025
Il giudice
(dott. ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 3/04/2025, all'esito della camera di conSIlio (ore 12.50), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1661 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ) C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Radina e Marialuisa Gugliotta, in virtù di procura speciale del Notaio di Milano rep. 899 / raccolta n. 695 Persona_1
- ricorrenti
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._4
Avvocati Maurizio Ruben, Prof. Cesare Triberti e Valentina Castagna, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Maurizio Ruben in 20145 - Milano, via Tiziano n.
32, giusta delega in atti
- convenuto
Oggetto: arricchimento senza causa
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 3.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i SI.ri , e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio il SI. rassegnando Parte_3 Controparte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, così statuire: 1) accertare che il conto corrente n. 1480 era CP
alimentato esclusivamente da proventi della SI.ra ; 2) dichiarare inefficace Controparte_3 il trasferimento di € 28.300,00 in favore del SI. in data 17.12.2018 e per Controparte_1
l'effetto condannare il SI. a restituire ai SI.ri , e Controparte_1 Parte_1 Pt_3 [...]
la metà dell'importo di cui al punto 2 (ossia € 14.150,00), ovvero della diversa Pt_2 somma che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi calcolati al tassio previsto dall'art
1284, quanto comma cc, dalla data della domanda al saldo. In ogni caso con vittoria di spese
e compensi professionali del presente giudizio in caso di opposizione del convenuto da distrarsi direttamente ai procuratori costituiti che si dichiarano antistatari”.
A sostegno della propria domanda hanno dedotto quanto segue:
- i ricorrenti ed il convenuto sono tutti coeredi per successione testamentaria della zia
[...]
, deceduta a Garlasco il 12.2.2019; Persona_2
- il 14.9.2008 la SI.ra ha redatto testamento olografo nel quale ha Persona_2
nominato eredi il nipote per una metà e le nipoti e Controparte_1 Parte_1 [...]
(madre dei SI.ri e per l'altra, altresì, ha disposto in Per_3 Parte_3 Pt_2
favore del pronipote SI. circa le proprie sostanze derivanti da locazioni Parte_4
e presenti su di un c/c presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di Pergola
(PU);
- stante la presenza di gravi patologie che rendevano impossibile per la di Persona_2
provvedere autonomamente alla cura dei suoi interessi, con decreto n. 5672/2018 del
6.9.2018, il Tribunale di Pavia ha nominato amministratore di sostegno l'avv. CP_4
del Foro di Pavia;
[...]
- in esecuzione dell'incarico ricevuto, l'ads ha provveduto all'apertura di un nuovo conto corrente intestato alla SI.ra e, in data 19.12.2018, ha disposto la chiusura Controparte_3
Per_ del conto corrente n. 1480 acceso presso intestato alla SI.ra e al nipote CP
, rapporto che alla data del 30.9.2018 portava un saldo attivo di € Controparte_1
54.910,58;
- in data 2.11.2018 è stato disposto bonifico per € 28.446,60 in favore del nuovo conto Per_ della SI.ra e gestito dall'ads avv. e in data 17.12.2018 il SI. CP_4 CP_1 ha ricevuto un bonifico per € 28.300,00,
[...] - questo rapporto di c/c n.1480 è stato sempre alimentato da somme provenienti dal patrimonio della SI.ra il SI. era cointestatario del conto Persona_2 CP_1 corrente solo perché aiutava la zia nella quotidianità, pertanto, quest'ultimo ha ingiustamente sottratto € 28.300,00 stante l'evidente piena consapevolezza da parte dello stesso circa la sicura provenienza delle somme dal patrimonio della SI.ra lera Per_2
[...]
- l'instaurazione della presente causa è stata anticipata dall'invito in mediazione del SI. per discutere della restituzione dell'importo nonché la divisione degli immobili, CP_1
la procedura si è conclusa con un verbale negativo.
Con decreto del 17.10.2024 è stata fissata l'udienza di comparizione al 18.2.2025.
Il decreto di fissazione, unitamente al ricorso, è stato ritualmente notificato al convenuto che si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 31.1.2025 eccependo quanto segue:
- incompetenza del Tribunale di Terni a favore del Giudice del luogo dell'aperta successione (Tribunale di Pavia);
- il territorio del Tribunale adito è differente da quello individuato ai fini dell'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, inoltre, vi è discrepanza tra i vari petitum, in particolare, la mediazione ADR 2313/2024 è stata instaurata presso Organismo CP_5 di Pavia, mentre l'odierno giudizio è stato instaurato dinnanzi al Tribunale di Terni
[...] per cui non è stato rispettato l'obbligo di instaurazione del giudizio nel medesimo foro di instaurazione della procedura di mediazione in violazione dell'art. 4 D.lgs. 28/10, I comma;
il valore della mediazione è classificato come indeterminabile, mentre il valore dell'odierna controversia è determinato in euro 14.150.00, con conseguentemente improcedibilità per mancato/errato assolvimento dell'obbligo di mediazione;
- assenza dei presupposti per la richiesta di riunione fittizia /azione di restituzione e solidarietà attiva dell'obbligazione nascente dal conto cointestato, poiché il calcolo sui beni relitti, necessario per determinare la legittima ed effettuare la successiva divisione patrimoniale è una operazione azionabile esclusivamente dai legittimari, tipologia di eredi assenti nel caso di specie.
Con ordinanza riservata, emessa all'esito della prima udienza del 18.2.2025, stante la natura documentale della causa e i documenti prodotti dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza del 3/04/2025 per la discussione orale e per la decisione, concedendo un termine di 10 giorni prima della data della udienza per il deposito di note conclusionali. All'udienza del 3/04/2025, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, il Giudice si è ritirato in camera di conSIlio.
La domanda dei ricorrenti risulta adeguatamente provata e deve conseguentemente trovare accoglimento nei termini in cui è stata formulata, in virtù delle considerazioni che seguono.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le controversie relative ai prelievi effettuati dal conto corrente del de cuius prima del decesso non spettano al tribunale competente per la successione, in quanto tali somme non costituiscono beni ereditari (vedi sul punto Cass Sent. N. 8611/2018).
Del pari, risulta infondata la seconda eccezione preliminare relativa all'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione poiché, nel caso di specie, non essendo il conto corrente ricompreso nell'asse ereditario non può considerarsi bene ereditario, per cui, considerato che solo i beni ereditari legittimano l'esercizio della petitio hereditatis, la procedura di mediazione non è condizione di procedibilità dell'azione e, in ogni caso, la stessa è stata esperita presentando la domanda presso un organismo che ha sede in tutta in
Italia, ivi inclusa Terni, e si è svolta da remoto senza l'adesione dell'odierno convenuto.
Quanto all'eccezione relativa alla discrepanza tra il valore indicato nella domanda di mediazione e quello indicato nell'atto introduttivo del presente giudizio, la stessa deve essere rigettata stante la mancata indicazione da parte del convenuto della norma che assume violata e la carenza di interesse rispetto alla stessa.
Venendo al merito della controversia, occorre chiarire che l'azione esercitata in questa sede dai ricorrenti non è finalizzata alla riunione fittizia, in quanto la domanda si riferisce a della
Per_ somme che appartenevano alla SI.ra quando era in vita (il conto corrente è stato chiuso tempo prima del decesso), né tanto meno può ritenersi che sia stata esercitata un'azione ex at
564 cc, poiché i ricorrenti non hanno reclamato la riduzione di una donazione, al contrario hanno contestato la liberalità del bonifico effettuato in favore del convenuto.
A ben vedere, infatti, in questa sede viene chiesto di accertare in quale modo venisse
Per_ alimentato il conto corrente cointestato tra la SI.ra e l'odierno convenuto al fine di verificare l'indebito trasferimento di denaro a favore di quest'ultimo, con conseguente condanna alla restituzione.
Secondo la Giurisprudenza di legittimità, (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n.
27069 del 14/09/2022; nonché Cass. civ. n. 77/2018) con riguardo al conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, “i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (conf. Cass. n. 18777/2015)”, “Trattasi di una presunzione legale juris tantum (quale quella di cui all'articolo 1298, secondo comma, c.c.), poiché dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. civ., n. 1087/2000), ma che presuppone, perché possa ritenersi vinta, la dimostrazione non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari” (in questo senso, in motivazione, Cass. civ., Sez.
2, Ordinanza n. 27069 del 14/09/2022).
La cointestazione del conto corrente comporta, dunque, una presunzione di comproprietà delle somme presenti, superabile solo in presenza di quelle presunzioni «gravi, precise e concordanti» cui fa riferimento l'art. 2729 c.c., in essenza delle quali si esclude comunque che ciascun correntista possa disporre in suo favore di più della quota parte di sua spettanza, fatto salvo il caso di consenso espresso o tacito dell'altro cointestatario.
Alla luce di tali principi recepiti dalla giurisprudenza prevalente, va respinta l'idea di una correlazione assoluta tra la cointestazione del conto e la titolarità in eguale percentuale in capo a ciascun cointestatario delle somme in esso contenute, essendo ammessa la prova di un diverso assetto delle quote di spettanza da parte di chi rivendichi una titolarità maggiore o esclusiva delle stesse. Né, in termini generali, può ritenersi che la mera cointestazione possa essere interpretata come volontà dell'originario intestatario di attribuire la proprietà di somme agli altri cointestatari, in assenza di prova di una chiara manifestazione in tal senso (Cass. n.
25648/2021; Cass. n. 15966/2020; Trib. Roma, n. 8546/2021).
In adesione a tale principio, la giurisprudenza ha ritenuto idonei al raggiungimento della prova contraria i seguenti elementi presuntivi: conto corrente alimentato per la quasi totalità con denaro proveniente dal conto corrente e dagli investimenti che uno dei cointestatari aveva presso altra banca (Trib. Torino, n. 3794/2020); contestualità del prelievo dal libretto intestato al de cuius e del versamento sul libretto cointestato e corrispondenza della somma prelevata rispetto a quella versata, unite all'assenza di elementi di segno contrario riguardo alla provenienza degli importi in contesa (Trib. Rieti, n. 494/2021); precedente intestazione al marito di un conto con depositi di importi superiori, brevissima durata del matrimonio e impossibilità di risparmi familiari apprezzabili (Cass., n. 1087/2001); titolarità in capo al coniuge legalmente separato di un conto corrente personale utilizzato per l'accredito dello stipendio e il pagamento delle utenze (Cass., n. 18777/2015).
Tornando al caso di specie, alla luce delle evidenze processuali, può affermarsi che sussistono elementi tali da consentire superata la presunzione di contitolarità.
In primo luogo, infatti, dall'esame della documentazione versata in atti dai ricorrenti (in particolare dagli estratti conto doc. n. 4- 22 allegati al ricorso) si evince chiaramente che dall'apertura del conto, avvenuta nel 2014, questo è stato alimentato esclusivamente con proventi della SI.ra , ovvero la pensione, la rendita dalla Nato, giroconti e/o Controparte_3
cedole per investimenti personali e, in una sola occasione, trasferimento di somme dal c/c del marito premorto, per un totale di entrate complessivamente, nel corso degli anni, di €
267.231,49.
Tale circostanza, invero, non è stata specificamente contestata dal convenuto che ha semplicemente dedotto la generica natura di atto di liberalità per servizi resi, così ammettendo di aver ricevuto la somma, nulla allegando e provando sul punto, elementi che sarebbero stati necessari al fine di provare una siffatta natura dell'atto, soprattutto alla luce delle gravi
Per_ condizioni di salute della SI.ra tali da rendere necessaria la nomina di un ADS.
Quanto appena detto, quindi, consente di ritenere che il SI. abbia Controparte_1
indebitamente percepito e trattenuto la somma di € 28.300,00, ragione per cui risulta fondata la domanda di restituzione avanzata in questa sede, al cui accoglimento segue la condanna del convenuto alla restituzione in favore dei ricorrenti della quota di loro spettanza, pari ad €
14.150,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Condanna a cui segue, logicamente, il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria avanzata dal convenuto non sussistendone i presupposti, allo stesso modo, però, non si rinvengono i presupposti per l'applicazione dell'art. 12 – bis, D.lgs 28/2010 poiché, come sopra affermato, nel caso di specie, la mediazione non costituisce condizione di procedibilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, direttamente in favore dei difensori dei ricorrenti, procuratori antistatari, come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal
D.M. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale, in base al valore (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 in base alla domanda proposta), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia, applicata la maggiorazione del 60% ex art 4 co 2 per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti di ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così Controparte_1
provvede:
- in accoglimento della domanda attorea accerta che il conto corrente n. 1480 CP
è stato alimentato esclusivamente da proventi della SI.ra
[...] Controparte_3
dichiara inefficace il trasferimento di € 28.300,00 effettuato in data 17.12.2018 in favore del SI. e, per l'effetto, condanna il SI. a Controparte_1 Controparte_1 restituire ai SI.ri , e la somma di € 14.150,00, oltre Parte_1 Pt_3 Parte_2
agli interessi calcolati dalla data della domanda al saldo;
- condanna alla rifusione in favore degli avv.ti MARCO RADINA E Controparte_1
MARIA LUISA GUGLIOTTA, procuratori antistatari, delle spese processuali, che liquida complessivamente in € 2.720,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 237 per spese vive (C.U.).
Terni, 3.4.2025
Il giudice
(dott. ssa Elisa Iacone)