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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2024, n. 26262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26262 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1) EA AL, nato a [...] in data [...] 2) EA EN, nato a Napoli in [...] 14 /02/1997 avverso la sentenza del 7/11/ 2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mariella Ianniciello;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore degli imputati, Avv. Carlo Ercolino, anche in sostituzione per delega orale ex art. 102 cod. proc. pen. dell'Avv. Leopoldo Perone, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 1.6 febbraio 2022, rideterminava la pena — previa esclusione della circostanza aggravante di cui Penale Sent. Sez. 6 Num. 26262 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 29/05/2024 all'art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen. - nei confronti di EN EA, imputato dei reati di cui agli artt. 582, primo e secondo comrra 42X21, 585 cod. pen e 416-bis.1 cod. pen. ai danni di OV OT;
e nei confronti di AL EA, imputato del medesimo anzidetto reato, nonché di quello di cui all'art. 337 cod. pen, aggravato ai sensi degli artt. 61, primo comma, n. 2 cod. pen. e 416- bis.1 cod. pen. Revocava la pena accessoria della interdizione legale e confermava nel resto la pronuncia di primo grado. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso EN EA e AL EA, con atto sottoscritto dai rispettivi difensori, articolando cinque motivi. 2. EN EA 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), in relazione all'art. 192 comma 2, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello omesso di ricondurre la vicenda sub ludice nel paradigma normativo della rissa. La presenza di tracce ematiche appartenenti a OV OT e a EN EA sugli indumenti da quest'ultimo indossati rendeva altamente verosimile l'ipotesi dell'aggressione reciproca e non dell'agguato ai danni dell'OT. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 238-bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto sussistente l'aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa ex 416-bis.1 cod. pen., nonostante la metodologia mafiosa non fosse ravvisabile nelle modalità dell'azione lesiva e nonostante la mancanza di provvedimenti irrevocabili di condanna per reati associativi ex art. 416-bis cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen., per avere la Corte distrettuale disatteso la richiesta di esclusione della contestata recidiva infraquinquennale, ritenuta esistente sulla base di sentenze non definitive. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, ha dedotto motivazione carente e illogica relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate solo sulla base dei precedenti penali del ricorrente. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso, ha dedotto omessa motivazione per avere la Corte di appello irrogato una pena al di sopra del minimo edittale, senza spiegarne la congruità ai sensi dell'art. 133 cod. pen. 3. AL EA. 3.1. Con il primo e il secondo motivo, ha dedotto l'omessa assunzione di prova decisiva ex art. 603 cod. proc. pen. e la illogicità della motivazione, per non avere 2 la Corte distrettuale provveduto, benché fosse stata avanzata istanza di rinnovazione della istruzione, all'espletamento di una perizia antropometrica, necessaria al fine di ricondurre in capo a AL EA la responsabilità del "pestaggio" ai danni di OT OV, non essendo a tal fine affidabile il riconoscimento fotografico operato dalla testimonianza di un ufficiale di polizia giudiziaria. 3.2. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e la illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello identificato nel ricorrente l'autore del delitto di resistenza a pubblico ufficiale nonostante il motociclo - che faceva da "apripista" a quello condotto da EN EA - fosse di colore scuro, mentre quello su cui lo stesso viaggiava all'inseguimento di OT risultava di colore bianco. 3.3. Con il quarto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale illogicamente riconosciuto la circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa, nonostante AL EA non fosse presente al rione Pazziglio, non fosse stato condannato per reati associativi di stampo mafioso e il pestaggio ai danni dell'OT potesse inquadrarsi in normali contesti delinquenziali. 3.4. Con il quinto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione, sub specie di motivazione apparente, per avere la Corte negato la concessione delle generiche sulla base dei soli precedenti penali e della personalità del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell'interesse di EN EA e AL EA non superino il preliminare vaglio di ammissibilità. Per motivi di ordine sistematico si procederà ad esaminare singulatim la posizione di ciascuno dei ricorrenti. 2. EN EA. Con il primo motivo ricorso, il difensore del prevenuto ha introdotto "temi" non precedentemente sottoposti al vaglio della Corte distrettuale. Invero, con l'atto di appello, ha contestato la riconducibilità della condotta criminis in capo a EN EA, ritenuto estraneo al pestaggio ai danni di OV OT, mentre con il ricorso ha contestato la qualificazione giuridica, ritenendo maggiormente corretta la sussunzione della fattispecie concreta nel delitto di rissa. In tal modo, la difesa ha omesso di esaminare la quaestio iuris del concorso nel reato che era stata posta all'attenzione dei giudici di secondo grado e, cambiando prospettazione, ha solo formalmente posto la questione della violazione di legge 3 per errata qualificazione giuridica della fattispecie, in tal modo sollecitando nel giudizio di legittimità una non consentita differente ricostruzione in fatto della vicenda. Il devolutum, tuttavia, nei termini proposti "sfugge" al vaglio della Corte di cassazione. L'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., precipitato logico giuridico del principio devolutivo, circoscrive la cognizione della Corte di cassazione entro il limite segnato dai motivi dedotti nell'atto di appello e preclude al giudice ad quem di estendere d'ufficio, salvo le eccezioni ex lege previste, la cognizione a questioni non prese in esame dal giudice a quo. Pertanto, per potere invocare una lacuna e/o una omissione motivazionale o un vizio di illogicità è necessario che il giudice a quo si stato posto in grado di conoscere e di esaminare la censura. In particolare, il difensore ha chiesto a questa Corte una rilettura "orientata" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione gravata, laddove ha prospettato che le macchie ematiche sugli abiti indossati da EN EA, in quanto riconducibili anche al predetto EA oltre che all'OT, avrebbero imposto una differente ricostruzione in fatto e una differente qualificazione giuridica. Ora è noto che la rivisitazione del dato probatorio non è consentita in sede di legittimità, non potendo essere chiesto alla Cassazione un nuovo esame delle emergenze processuali da sovrapporre alle valutazioni compiute dai giudici di merito ed essendo il suo compito circoscritto alla verifica dell'esame di tutti gli elementi a disposizione, della corretta interpretazione di essi, della risposta alle deduzioni delle parti e della applicazione delle regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, ex multis, Sez. 6, n 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01) Nel caso di specie, la trama argomentativa della sentenza impugnata è indenne da vulnus motivazionali. L'iter logico argomentativo è lineare, chiaro ed esaustivo;
la vicenda nella sua oggettiva storicità è stata ricostruita in perfetta aderenza al dato probatorio e le conclusioni non sono né manifestamente illogiche né affette da incongruità (v. pagg. 6 ss. della sentenza di appello). D'altronde, al cospetto di tale apparato motivazionale, il difensore si è limitato sic et simpliciter a proporre una differente prospettazione fattuale, senza realmente "dialogare" con le argomentazioni spese dai giudici di merito. 3. Con il secondo motivo, il difensore ha contestato il riconoscimento dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. nella duplice declinazione del metodo mafioso e della agevolazione mafiosa, sia sotto il profilo della violazione di legge sia sotto il profilo del vizio di motivazione. 4 3.1. In ordine alla dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e dell'art. 238-bis cod. proc. pen., la censura nei termini proposti non supera il vaglio di ammissibilità. A tenore dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. non è denunciabile l'error in procedendo in difetto di espressa sanzione di nullità, inutilizzabilità, decadenza e/o inammissibilità. Le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno, al riguardo, chiarito che non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificatamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U. n 29541 del 16/07/2000, Filardo, Rv. 280027). La denunzia di una violazione di legge processuale non è, dunque, ammessa per introdurre surrettiz iamente doglianze che, relative alla logicità delle risposte date dai giudici di merito alle questioni di fatto, possono entrare nel giudizio di legittimità solo rappresentando i vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. 3.2. Quanto poi al denunciato vizio di motivazione, va rilevato come il giudice di appello abbia spiegato- con motivazione saldamente ancorata alle obiettive risultanze processuali (pagg. 10- 16 della sentenza) - che l'agguato ai danni di OV OT era inquadrabile nell'ambito di una sanguinosa faida tra due clan di stampo camorristico, in corso da qualche tempo a San OV a Teduccio per accaparrarsi il controllo sul fiorente mercato dello spaccio e delle attività economiche. Il pestaggio ai danni di OT, affiliato al clan D'Amico, era, dunque, l'ennesimo episodio che, senza soluzione di continuità, si era "innestato" in un contesto di altri innumerevoli fatti di sangue, culminati anche in omicidi o tentati omicidi, riconducibili ad iniziativa di appartenenti al clan EA, di cui i ricorrenti erano "intranei", nel tentativo di affermarne il dominio sul territorio a discapito del clan avverso. I giudici di merito, da un lato, hanno efficacemente stigmatizzato le modalità dell'azione - manifestazione di elevata ferocia, consumata in pieno giorno, lungo una pubblica via, ai danni di un "rivale", a poca distanza da locali pubblici e alla presenza di intimiditi testimoni oculari (pag. 12 sent. di appello;
pag. 23 sant. primo grado) - e dall'altro hanno adeguatamente focalizzato l'humus dei fatti causa, ricondotti ad una vera e propria "guerra di camorra". Il percorso argomentativo resta esente da vizi di manifesta illogicità e fa corretta applicazione del consolidato principio di diritto enunciato in subiecta materia dalla Corte di cassazione, secondo il quale l'aggravante del metodo 5 mafioso ricorre nell'ipotesi in cui l'illecito sia stato realizzato con l'utilizzazione di una forza intimidatoria che ne mutui le modalità di azione e sia tale da creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 03/43f 2020, Chioccini, non mass. sul punto;
Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222). 3.3. Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa alla aggravante dell'agevolazione mafiosa. Il difensore ha in parte qua introdotto temi inconferenti rispetto al devolutum. L'assenza di provvedimenti giurisdizionali definitivi sulla esistenza e operatività di un sodalizio di stampo mafioso, riconducibile alla famiglia EA, non è un dato che consente ex se ed eo ipso di escludere l'aggravante di cui si discorre. A tal riguardo, è utile evidenziare come, ai fini della configurabilità dell'aggravante in oggetto, si registrino due diversi orientamenti. Secondo un primo orientamento, la configurabilità dell'aggravante in oggetto non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa, seppure si sia precisato che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416- bis cod. pen. (Sez.2, n. 27548 del 17/5/2019, Gallelli, Rv. 276109; Sez.1, n. 18019 dell'11/10/2017, dep.2018, Calabria, Rv. 273302; Sez. 2, n. 17879 del 13/3/2014, Pagano, Rv. 260007). Secondo altro orientamento, che il Collegio reputa di dover privilegiare 7 la circostanza aggravante de qua, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di una determinata associazione, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale a non semplicemente supposta di essa (Sez.6, n. 1738 del 14/11/2018, dep. 2019, Mancuso, Rv. 274842; Sez. 2, n. 41003 del 20/9/2013, Bianco, Rv. 257240; Sez.2, n. 49090 del 4/12/2015, Maccariello, Rv. 265515; Sez.6., n 11352 del 31/01/2023, Solimando, Rv 284471-01). Purtuttavia, nell'ambito di detto orientamento, è fermo il principio secondo cui la prova del fenomeno associativo non necessariamente deve essere costituita da provvedimenti giurisdizionali definitivi ex art. 238-bis cod. proc. pen., poiché, in ragione del principio del libero convincimento del giudice e dell'assenza di prove "legali", essa può trarsi aliunde, sia da prova dichiarativa che documentale ex art. 234 cod. proc. pen. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno adeguatamente inferito la esistenza del clan EA dalla valutazione sinottica del compendio probatorio, in special modo dalle plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, oggettivamente riscontrate e supportate dai risultati dell'attività Investigativa e da 6 una serie di provvedimenti giurisdizionali che - benché non definitivi - davano conto di significativi procedimenti penali in cui era stata accertata la sussistenza dan EA (pagg. 23 ss., sentenza di primo grado). 4. Inammissibili per manifesta infondatezza e perché aspecifici sono i motivi relativi alla dosimetria della pena (terzo, quarto e quinto) che, tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. La Corte distrettuale si è soffermata sulla quaestio luris relativa alla contestazione ed applicazione della recidiva infraquinquennale. Al riguardo, ha valorizzato la condanna ad anni due e mesi quattro (oltre multa) per violazione dell'art. 73 d.P.R. n 309 del 1990, ritenendo - in ragione della non tenuità dei fatti e del tempus commissi delicti (risalenti a circa un anno prima rispetto ai fatti di causa) - che la ricaduta nel crimine non fosse affatto occasionale, ma piuttosto espressione di una accresciuta pericolosità sociale Il ragionamento svolto è esente da profili di illogicità e incongruità. Il riferimento ad una ulteriore e successiva condanna ad undici anni di reclusione e all'adozione di provvedimenti de libertate non hanno evidentemente orientato la decisione dei giudici, essendo piuttosto una informazione - ulteriormente enunciata e trasfusa nel corpo motivazionale - per meglio tratteggiare la "personalità" del ricorrente. Quanto alla doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione di una pena superiore al minimo edittale, si osserva che dette statuizioni implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e che quindi sfuggono al sindacato di legittimità, se non frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico: aspetti di negatività, nel caso di specie, assenti. La Corte territoriale, in modo congruo ed esaustivo, ha fatto riferimento alla notevole gravità dei fatti commessi, al curriculum vitae di EN EA, indicativo di particolare proclività a delinquere, all'assenza di elementi fattuali meritevoli di positivo apprezzamento. Quanto poi allo scollarnento dal minimo edittale, la pena base - sebbene determinata in misura superiore al minimo edittale - è stata comunque contenuta entro la media edittale„ di guisa che non era richiesta una argomentazione dettagliata, essendo all'uopo sufficiente il richiamo alla gravità dei fatti e alla negativa personalità del ricorrente (così, ex mu/tis, Sez. 3, n 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). 5. AL EA. 5.1. Il primo motivo di ricorso - con cui il difensore ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 603 e 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. - è 7 inammissibile perché manifestamente infondato e perché acriticamente ripetitivo di questioni già congruamente scrutinate dai giudici di merito. Nel giudizio di appello, come è noto, la rinnovazione istruttoria ha carattere eccezionale, dovendosi presumere che l'indagine sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado. Il potere del giudice è, dunque, subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. U, 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974) Nel caso al vaglio i giudici di merito si sono uniformati agli enunciati principi di diritto. Ed infatti, circa l'individuazione dell'imputato ed il suo coinvolgimento nell'aggressione ai danni di OV OT, la Corte d'appelllo ha spiegato che AL EA era stato ripreso in volto da una delle telecamere che inquadravano le aree attigue al /ocus commissi delicti;
che i fotogrammi estratti dalle videoriprese offrivano una immagine, chiara e nitida;
che il teste di polizia giudiziaria, NI RE, nel visionare i fotogrammi aveva, con certezza e senza palesare dubbi, riconosciuto tra le persone presenti anche il ricorrente. La Corte distrettuale ha illustrato, con altrettanta precisione, le ragioni in base alle quali tale riconoscimento fosse, nel caso in esame, particolarmente affidabile, tenuto conto che l'autore era un agente di polizia giudiziaria che operava sul territorio di San OV da circa un ventennio e che lo stesso - benché non avesse mai fermato il ricorrente - ne aveva tuttavia una conoscenza diretta e personale, avendolo incontrato pressoché quotidianamente in quel quartiere. Aggiungeva la Corte di merito - a sostegno ulteriore dell'affidabilità di quel riconoscimento- come il teste fosse aduso, per professione, a svolgere ricognizioni personali anche in condizioni logistiche difficile e complesse;
il che escludeva che la mancata identificazione di AL EA, durante l'inseguimento, potesse vulnerare l'attendibilità del successivo riconoscimento fotografico, dovendosi apprezzare le fasi concitate dell'azione e il fatto che l'imputato viaggiasse a velocità spedita a bordo di un motociclo (cfr. pagg. 11 ss. sent. impugnata). Alla luce di dette valutazioni, per i giudici di appello la perizia antropometrica era un'indagine palesemente superflua, non sussistendo dubbio alcuno che anche AL EA avesse preso parte all'azione punitiva in danno di OV OT, Le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito costituiscono il risultato di un percorso argomentativo logico, coerente, esaustivo, saldamente ancorato al dato probatorio, a fronte del quale le doglianze difensive hanno finito per risolversi nel mero "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali da parte dei giudici di merito, e perciò, in una non — 8 (9' consentita sollecitazione al giudice di legittimità di rilettura del dato probatorio (così, ex multis, Sez. 6, n 47204 del 7 /10/2015 Musso Rv. 265482; Sez.
6. n 22256 del 26/04/ 2006, Bosco, Rv 234148). 5.2. Appare inidonea ad inficiare il ragionamento della Corte distrettuale anche la denunciata illogicità motivazionale, dedotta in termini di travisamento della prova, in relazione alla condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il difensore ha sostenuto come la condanna di AL EA fosse conseguenza di un clamoroso errore percettivo del giudice di merito, dato che era emerso per tabulas, in specie dalla visione dei fotogrammi in atti, che il motociclo su cui l'imputato viaggiava all'inseguimento dell'OT era di colore bianco, mentre il motociclo che aveva fatto da apripista all'altro mezzo, con a bordo i due complici, era di colore nero. L'indicato contrasto non trova oggettivo riscontro nei fotogrammi allegati dalla stessa difesa. Sebbene in bianco e nero, detti fotogrammi raffigurano l'immagine di un motociclo in corsa con a bordo una persona, poi identificata in AL EA: bianca è solo la maglietta indossata dal conducente e non anche il motociclo che è di colore scuro. 6. Sono inammissibili per manifesta infondatezza e per genericità i motivi ulteriori in punto di violazione di legge per errata applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e per mancata concessione delle generiche ex art. 62-bis cod. pen. 6.1. In relazione alla prima delle questioni dedotte, per economia espositiva, si rimanda a quanto già innanzi argomentato, essendo le censure perfettamente sovrapponibili quanto alla contestazione dell'aggravante in relazione al delitto di lesioni personali. In ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale (contestato al solo AL EA, essendo stato il coimputato giudicato separatamente), le censure sulla non configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso non solo rimandano a valutazioni di fatto non consentite, ma poggiano su una ricostruzione dei fatti completamente diversa da quella offerta dai giudici di merito. I giudici di appello hanno evidenziato che - sebbene AL EA fosse sfuggito alle forze dell'ordine riuscendo a guadagnare la fuga, a differenza del fratello che era stato bloccato ed arrestato - il predetto aveva, comunque, deliberatamente condotto le forze dell'ordine all'interno del Rione Pazzigno, storica roccaforte del dan EA- Rinaldi, al precipuo fine di ottenere fattivo aiuto dagli abitanti del quartiere (v. pag. 16 sent. impugn.). Circostanza poi effettivamente concretizzatasi, dal momento che circa una quarantina di persone prontamente erano scese in strada "per dare man forte al fuggitivo" e avevano cominciato a colpire con calci e pugni gli agenti, che erano rimasti feriti. 9 Tale argomentazione-appare esaustiva e non censurabile né sotto il profilo della illogicità manifesta né sotto quello della incongruenza. 6.2. In ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha rimarcato sia la gravità dei fatti commessi, sia i precedenti penali e l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento;
il ricorrente è per altro sottoposto a misura cautelare in altro procedimento penale per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n 309 del 1990, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., nel quale è stato condannato ad una severa pena detentiva. La motivazione, oltre che rispettosa della disposizione dettata dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini della operatività dell'art. 62-bis cod. pen., è congrua e adeguata in base agli orientamenti interpretativi fissati in materia dalla giurisprudenza stabiliti in sede di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601). 7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (v. Corte cost., sent. n 186 del 2000), che si stima equo fissare nella misura indicata nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Mariella Ianniciello;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore degli imputati, Avv. Carlo Ercolino, anche in sostituzione per delega orale ex art. 102 cod. proc. pen. dell'Avv. Leopoldo Perone, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 1.6 febbraio 2022, rideterminava la pena — previa esclusione della circostanza aggravante di cui Penale Sent. Sez. 6 Num. 26262 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 29/05/2024 all'art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen. - nei confronti di EN EA, imputato dei reati di cui agli artt. 582, primo e secondo comrra 42X21, 585 cod. pen e 416-bis.1 cod. pen. ai danni di OV OT;
e nei confronti di AL EA, imputato del medesimo anzidetto reato, nonché di quello di cui all'art. 337 cod. pen, aggravato ai sensi degli artt. 61, primo comma, n. 2 cod. pen. e 416- bis.1 cod. pen. Revocava la pena accessoria della interdizione legale e confermava nel resto la pronuncia di primo grado. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso EN EA e AL EA, con atto sottoscritto dai rispettivi difensori, articolando cinque motivi. 2. EN EA 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), in relazione all'art. 192 comma 2, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello omesso di ricondurre la vicenda sub ludice nel paradigma normativo della rissa. La presenza di tracce ematiche appartenenti a OV OT e a EN EA sugli indumenti da quest'ultimo indossati rendeva altamente verosimile l'ipotesi dell'aggressione reciproca e non dell'agguato ai danni dell'OT. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 238-bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto sussistente l'aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa ex 416-bis.1 cod. pen., nonostante la metodologia mafiosa non fosse ravvisabile nelle modalità dell'azione lesiva e nonostante la mancanza di provvedimenti irrevocabili di condanna per reati associativi ex art. 416-bis cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen., per avere la Corte distrettuale disatteso la richiesta di esclusione della contestata recidiva infraquinquennale, ritenuta esistente sulla base di sentenze non definitive. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, ha dedotto motivazione carente e illogica relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate solo sulla base dei precedenti penali del ricorrente. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso, ha dedotto omessa motivazione per avere la Corte di appello irrogato una pena al di sopra del minimo edittale, senza spiegarne la congruità ai sensi dell'art. 133 cod. pen. 3. AL EA. 3.1. Con il primo e il secondo motivo, ha dedotto l'omessa assunzione di prova decisiva ex art. 603 cod. proc. pen. e la illogicità della motivazione, per non avere 2 la Corte distrettuale provveduto, benché fosse stata avanzata istanza di rinnovazione della istruzione, all'espletamento di una perizia antropometrica, necessaria al fine di ricondurre in capo a AL EA la responsabilità del "pestaggio" ai danni di OT OV, non essendo a tal fine affidabile il riconoscimento fotografico operato dalla testimonianza di un ufficiale di polizia giudiziaria. 3.2. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e la illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello identificato nel ricorrente l'autore del delitto di resistenza a pubblico ufficiale nonostante il motociclo - che faceva da "apripista" a quello condotto da EN EA - fosse di colore scuro, mentre quello su cui lo stesso viaggiava all'inseguimento di OT risultava di colore bianco. 3.3. Con il quarto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale illogicamente riconosciuto la circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa, nonostante AL EA non fosse presente al rione Pazziglio, non fosse stato condannato per reati associativi di stampo mafioso e il pestaggio ai danni dell'OT potesse inquadrarsi in normali contesti delinquenziali. 3.4. Con il quinto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione, sub specie di motivazione apparente, per avere la Corte negato la concessione delle generiche sulla base dei soli precedenti penali e della personalità del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell'interesse di EN EA e AL EA non superino il preliminare vaglio di ammissibilità. Per motivi di ordine sistematico si procederà ad esaminare singulatim la posizione di ciascuno dei ricorrenti. 2. EN EA. Con il primo motivo ricorso, il difensore del prevenuto ha introdotto "temi" non precedentemente sottoposti al vaglio della Corte distrettuale. Invero, con l'atto di appello, ha contestato la riconducibilità della condotta criminis in capo a EN EA, ritenuto estraneo al pestaggio ai danni di OV OT, mentre con il ricorso ha contestato la qualificazione giuridica, ritenendo maggiormente corretta la sussunzione della fattispecie concreta nel delitto di rissa. In tal modo, la difesa ha omesso di esaminare la quaestio iuris del concorso nel reato che era stata posta all'attenzione dei giudici di secondo grado e, cambiando prospettazione, ha solo formalmente posto la questione della violazione di legge 3 per errata qualificazione giuridica della fattispecie, in tal modo sollecitando nel giudizio di legittimità una non consentita differente ricostruzione in fatto della vicenda. Il devolutum, tuttavia, nei termini proposti "sfugge" al vaglio della Corte di cassazione. L'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., precipitato logico giuridico del principio devolutivo, circoscrive la cognizione della Corte di cassazione entro il limite segnato dai motivi dedotti nell'atto di appello e preclude al giudice ad quem di estendere d'ufficio, salvo le eccezioni ex lege previste, la cognizione a questioni non prese in esame dal giudice a quo. Pertanto, per potere invocare una lacuna e/o una omissione motivazionale o un vizio di illogicità è necessario che il giudice a quo si stato posto in grado di conoscere e di esaminare la censura. In particolare, il difensore ha chiesto a questa Corte una rilettura "orientata" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione gravata, laddove ha prospettato che le macchie ematiche sugli abiti indossati da EN EA, in quanto riconducibili anche al predetto EA oltre che all'OT, avrebbero imposto una differente ricostruzione in fatto e una differente qualificazione giuridica. Ora è noto che la rivisitazione del dato probatorio non è consentita in sede di legittimità, non potendo essere chiesto alla Cassazione un nuovo esame delle emergenze processuali da sovrapporre alle valutazioni compiute dai giudici di merito ed essendo il suo compito circoscritto alla verifica dell'esame di tutti gli elementi a disposizione, della corretta interpretazione di essi, della risposta alle deduzioni delle parti e della applicazione delle regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, ex multis, Sez. 6, n 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01) Nel caso di specie, la trama argomentativa della sentenza impugnata è indenne da vulnus motivazionali. L'iter logico argomentativo è lineare, chiaro ed esaustivo;
la vicenda nella sua oggettiva storicità è stata ricostruita in perfetta aderenza al dato probatorio e le conclusioni non sono né manifestamente illogiche né affette da incongruità (v. pagg. 6 ss. della sentenza di appello). D'altronde, al cospetto di tale apparato motivazionale, il difensore si è limitato sic et simpliciter a proporre una differente prospettazione fattuale, senza realmente "dialogare" con le argomentazioni spese dai giudici di merito. 3. Con il secondo motivo, il difensore ha contestato il riconoscimento dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. nella duplice declinazione del metodo mafioso e della agevolazione mafiosa, sia sotto il profilo della violazione di legge sia sotto il profilo del vizio di motivazione. 4 3.1. In ordine alla dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e dell'art. 238-bis cod. proc. pen., la censura nei termini proposti non supera il vaglio di ammissibilità. A tenore dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. non è denunciabile l'error in procedendo in difetto di espressa sanzione di nullità, inutilizzabilità, decadenza e/o inammissibilità. Le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno, al riguardo, chiarito che non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificatamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U. n 29541 del 16/07/2000, Filardo, Rv. 280027). La denunzia di una violazione di legge processuale non è, dunque, ammessa per introdurre surrettiz iamente doglianze che, relative alla logicità delle risposte date dai giudici di merito alle questioni di fatto, possono entrare nel giudizio di legittimità solo rappresentando i vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. 3.2. Quanto poi al denunciato vizio di motivazione, va rilevato come il giudice di appello abbia spiegato- con motivazione saldamente ancorata alle obiettive risultanze processuali (pagg. 10- 16 della sentenza) - che l'agguato ai danni di OV OT era inquadrabile nell'ambito di una sanguinosa faida tra due clan di stampo camorristico, in corso da qualche tempo a San OV a Teduccio per accaparrarsi il controllo sul fiorente mercato dello spaccio e delle attività economiche. Il pestaggio ai danni di OT, affiliato al clan D'Amico, era, dunque, l'ennesimo episodio che, senza soluzione di continuità, si era "innestato" in un contesto di altri innumerevoli fatti di sangue, culminati anche in omicidi o tentati omicidi, riconducibili ad iniziativa di appartenenti al clan EA, di cui i ricorrenti erano "intranei", nel tentativo di affermarne il dominio sul territorio a discapito del clan avverso. I giudici di merito, da un lato, hanno efficacemente stigmatizzato le modalità dell'azione - manifestazione di elevata ferocia, consumata in pieno giorno, lungo una pubblica via, ai danni di un "rivale", a poca distanza da locali pubblici e alla presenza di intimiditi testimoni oculari (pag. 12 sent. di appello;
pag. 23 sant. primo grado) - e dall'altro hanno adeguatamente focalizzato l'humus dei fatti causa, ricondotti ad una vera e propria "guerra di camorra". Il percorso argomentativo resta esente da vizi di manifesta illogicità e fa corretta applicazione del consolidato principio di diritto enunciato in subiecta materia dalla Corte di cassazione, secondo il quale l'aggravante del metodo 5 mafioso ricorre nell'ipotesi in cui l'illecito sia stato realizzato con l'utilizzazione di una forza intimidatoria che ne mutui le modalità di azione e sia tale da creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 03/43f 2020, Chioccini, non mass. sul punto;
Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222). 3.3. Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa alla aggravante dell'agevolazione mafiosa. Il difensore ha in parte qua introdotto temi inconferenti rispetto al devolutum. L'assenza di provvedimenti giurisdizionali definitivi sulla esistenza e operatività di un sodalizio di stampo mafioso, riconducibile alla famiglia EA, non è un dato che consente ex se ed eo ipso di escludere l'aggravante di cui si discorre. A tal riguardo, è utile evidenziare come, ai fini della configurabilità dell'aggravante in oggetto, si registrino due diversi orientamenti. Secondo un primo orientamento, la configurabilità dell'aggravante in oggetto non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa, seppure si sia precisato che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416- bis cod. pen. (Sez.2, n. 27548 del 17/5/2019, Gallelli, Rv. 276109; Sez.1, n. 18019 dell'11/10/2017, dep.2018, Calabria, Rv. 273302; Sez. 2, n. 17879 del 13/3/2014, Pagano, Rv. 260007). Secondo altro orientamento, che il Collegio reputa di dover privilegiare 7 la circostanza aggravante de qua, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di una determinata associazione, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale a non semplicemente supposta di essa (Sez.6, n. 1738 del 14/11/2018, dep. 2019, Mancuso, Rv. 274842; Sez. 2, n. 41003 del 20/9/2013, Bianco, Rv. 257240; Sez.2, n. 49090 del 4/12/2015, Maccariello, Rv. 265515; Sez.6., n 11352 del 31/01/2023, Solimando, Rv 284471-01). Purtuttavia, nell'ambito di detto orientamento, è fermo il principio secondo cui la prova del fenomeno associativo non necessariamente deve essere costituita da provvedimenti giurisdizionali definitivi ex art. 238-bis cod. proc. pen., poiché, in ragione del principio del libero convincimento del giudice e dell'assenza di prove "legali", essa può trarsi aliunde, sia da prova dichiarativa che documentale ex art. 234 cod. proc. pen. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno adeguatamente inferito la esistenza del clan EA dalla valutazione sinottica del compendio probatorio, in special modo dalle plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, oggettivamente riscontrate e supportate dai risultati dell'attività Investigativa e da 6 una serie di provvedimenti giurisdizionali che - benché non definitivi - davano conto di significativi procedimenti penali in cui era stata accertata la sussistenza dan EA (pagg. 23 ss., sentenza di primo grado). 4. Inammissibili per manifesta infondatezza e perché aspecifici sono i motivi relativi alla dosimetria della pena (terzo, quarto e quinto) che, tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. La Corte distrettuale si è soffermata sulla quaestio luris relativa alla contestazione ed applicazione della recidiva infraquinquennale. Al riguardo, ha valorizzato la condanna ad anni due e mesi quattro (oltre multa) per violazione dell'art. 73 d.P.R. n 309 del 1990, ritenendo - in ragione della non tenuità dei fatti e del tempus commissi delicti (risalenti a circa un anno prima rispetto ai fatti di causa) - che la ricaduta nel crimine non fosse affatto occasionale, ma piuttosto espressione di una accresciuta pericolosità sociale Il ragionamento svolto è esente da profili di illogicità e incongruità. Il riferimento ad una ulteriore e successiva condanna ad undici anni di reclusione e all'adozione di provvedimenti de libertate non hanno evidentemente orientato la decisione dei giudici, essendo piuttosto una informazione - ulteriormente enunciata e trasfusa nel corpo motivazionale - per meglio tratteggiare la "personalità" del ricorrente. Quanto alla doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione di una pena superiore al minimo edittale, si osserva che dette statuizioni implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e che quindi sfuggono al sindacato di legittimità, se non frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico: aspetti di negatività, nel caso di specie, assenti. La Corte territoriale, in modo congruo ed esaustivo, ha fatto riferimento alla notevole gravità dei fatti commessi, al curriculum vitae di EN EA, indicativo di particolare proclività a delinquere, all'assenza di elementi fattuali meritevoli di positivo apprezzamento. Quanto poi allo scollarnento dal minimo edittale, la pena base - sebbene determinata in misura superiore al minimo edittale - è stata comunque contenuta entro la media edittale„ di guisa che non era richiesta una argomentazione dettagliata, essendo all'uopo sufficiente il richiamo alla gravità dei fatti e alla negativa personalità del ricorrente (così, ex mu/tis, Sez. 3, n 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). 5. AL EA. 5.1. Il primo motivo di ricorso - con cui il difensore ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 603 e 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. - è 7 inammissibile perché manifestamente infondato e perché acriticamente ripetitivo di questioni già congruamente scrutinate dai giudici di merito. Nel giudizio di appello, come è noto, la rinnovazione istruttoria ha carattere eccezionale, dovendosi presumere che l'indagine sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado. Il potere del giudice è, dunque, subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. U, 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974) Nel caso al vaglio i giudici di merito si sono uniformati agli enunciati principi di diritto. Ed infatti, circa l'individuazione dell'imputato ed il suo coinvolgimento nell'aggressione ai danni di OV OT, la Corte d'appelllo ha spiegato che AL EA era stato ripreso in volto da una delle telecamere che inquadravano le aree attigue al /ocus commissi delicti;
che i fotogrammi estratti dalle videoriprese offrivano una immagine, chiara e nitida;
che il teste di polizia giudiziaria, NI RE, nel visionare i fotogrammi aveva, con certezza e senza palesare dubbi, riconosciuto tra le persone presenti anche il ricorrente. La Corte distrettuale ha illustrato, con altrettanta precisione, le ragioni in base alle quali tale riconoscimento fosse, nel caso in esame, particolarmente affidabile, tenuto conto che l'autore era un agente di polizia giudiziaria che operava sul territorio di San OV da circa un ventennio e che lo stesso - benché non avesse mai fermato il ricorrente - ne aveva tuttavia una conoscenza diretta e personale, avendolo incontrato pressoché quotidianamente in quel quartiere. Aggiungeva la Corte di merito - a sostegno ulteriore dell'affidabilità di quel riconoscimento- come il teste fosse aduso, per professione, a svolgere ricognizioni personali anche in condizioni logistiche difficile e complesse;
il che escludeva che la mancata identificazione di AL EA, durante l'inseguimento, potesse vulnerare l'attendibilità del successivo riconoscimento fotografico, dovendosi apprezzare le fasi concitate dell'azione e il fatto che l'imputato viaggiasse a velocità spedita a bordo di un motociclo (cfr. pagg. 11 ss. sent. impugnata). Alla luce di dette valutazioni, per i giudici di appello la perizia antropometrica era un'indagine palesemente superflua, non sussistendo dubbio alcuno che anche AL EA avesse preso parte all'azione punitiva in danno di OV OT, Le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito costituiscono il risultato di un percorso argomentativo logico, coerente, esaustivo, saldamente ancorato al dato probatorio, a fronte del quale le doglianze difensive hanno finito per risolversi nel mero "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali da parte dei giudici di merito, e perciò, in una non — 8 (9' consentita sollecitazione al giudice di legittimità di rilettura del dato probatorio (così, ex multis, Sez. 6, n 47204 del 7 /10/2015 Musso Rv. 265482; Sez.
6. n 22256 del 26/04/ 2006, Bosco, Rv 234148). 5.2. Appare inidonea ad inficiare il ragionamento della Corte distrettuale anche la denunciata illogicità motivazionale, dedotta in termini di travisamento della prova, in relazione alla condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il difensore ha sostenuto come la condanna di AL EA fosse conseguenza di un clamoroso errore percettivo del giudice di merito, dato che era emerso per tabulas, in specie dalla visione dei fotogrammi in atti, che il motociclo su cui l'imputato viaggiava all'inseguimento dell'OT era di colore bianco, mentre il motociclo che aveva fatto da apripista all'altro mezzo, con a bordo i due complici, era di colore nero. L'indicato contrasto non trova oggettivo riscontro nei fotogrammi allegati dalla stessa difesa. Sebbene in bianco e nero, detti fotogrammi raffigurano l'immagine di un motociclo in corsa con a bordo una persona, poi identificata in AL EA: bianca è solo la maglietta indossata dal conducente e non anche il motociclo che è di colore scuro. 6. Sono inammissibili per manifesta infondatezza e per genericità i motivi ulteriori in punto di violazione di legge per errata applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e per mancata concessione delle generiche ex art. 62-bis cod. pen. 6.1. In relazione alla prima delle questioni dedotte, per economia espositiva, si rimanda a quanto già innanzi argomentato, essendo le censure perfettamente sovrapponibili quanto alla contestazione dell'aggravante in relazione al delitto di lesioni personali. In ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale (contestato al solo AL EA, essendo stato il coimputato giudicato separatamente), le censure sulla non configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso non solo rimandano a valutazioni di fatto non consentite, ma poggiano su una ricostruzione dei fatti completamente diversa da quella offerta dai giudici di merito. I giudici di appello hanno evidenziato che - sebbene AL EA fosse sfuggito alle forze dell'ordine riuscendo a guadagnare la fuga, a differenza del fratello che era stato bloccato ed arrestato - il predetto aveva, comunque, deliberatamente condotto le forze dell'ordine all'interno del Rione Pazzigno, storica roccaforte del dan EA- Rinaldi, al precipuo fine di ottenere fattivo aiuto dagli abitanti del quartiere (v. pag. 16 sent. impugn.). Circostanza poi effettivamente concretizzatasi, dal momento che circa una quarantina di persone prontamente erano scese in strada "per dare man forte al fuggitivo" e avevano cominciato a colpire con calci e pugni gli agenti, che erano rimasti feriti. 9 Tale argomentazione-appare esaustiva e non censurabile né sotto il profilo della illogicità manifesta né sotto quello della incongruenza. 6.2. In ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha rimarcato sia la gravità dei fatti commessi, sia i precedenti penali e l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento;
il ricorrente è per altro sottoposto a misura cautelare in altro procedimento penale per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n 309 del 1990, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., nel quale è stato condannato ad una severa pena detentiva. La motivazione, oltre che rispettosa della disposizione dettata dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini della operatività dell'art. 62-bis cod. pen., è congrua e adeguata in base agli orientamenti interpretativi fissati in materia dalla giurisprudenza stabiliti in sede di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601). 7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (v. Corte cost., sent. n 186 del 2000), che si stima equo fissare nella misura indicata nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024.