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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Paola Caserta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7466/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto: lesioni personali, vertente
TRA
(c.f. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Giugliano in Campania (NA) alla Via Colonne n. 33, presso lo studio dell'Avv. Fabio
Silvestre (c.f. ) che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in C.F._2
atti;
attrice
E
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Antonella Di Bitonto (c.f.
), elettivamente domiciliato presso la Civica Avvocatura. C.F._3
convenuto
Conclusioni: come in atti e da verbale dell'udienza del 17.12.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva dinanzi Parte_1
a questo Tribunale il in persona del Sindaco pro tempore, al fine Controparte_1
di sentire accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto e per l'effetto sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali in suo favore,
con condanna al pagamento delle competenze già maturate in ragione dell'attività
1 stragiudiziale nonché al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva: che il giorno 5 aprile 2019, alle ore 17.00
circa, cadeva al suolo a causa di alcuni sanpietrini mancanti sul manto stradale, oltreché
malfermi, dissestati, acquitrinosi e poco visibili mentre percorreva a piedi Piazza Riscatto,
all'altezza del negozio “Intrigo”, in;
che a seguito della caduta veniva CP_1
trasportata dall'ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Giovanni di Dio”
di , ove le veniva diagnostica “frattura complessa pluriframmentaria di CP_1
olecrano e capitello radiale di dx con FLC del V dito di mano dx e regione frontale di dx
(disinfettata, suturata e medicata) + immobilizzazione di gomito dx”.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto della Controparte_1
domanda in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata ed, in via gradata,
l'accertamento del concorso di colpa dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso.
Ciò posto, nel merito la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo, occorre rilevare che l'azione proposta va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Difatti, l'attrice ha dedotto a sostegno della propria domanda risarcitoria la responsabilità
dell'ente comunale, nella qualità di custode della strada pubblica ove è avvenuto il sinistro.
Ebbene, in materia di responsabilità derivante dalla caduta di un pedone in strada, giova ricordare i seguenti principi di diritto affermati dalla Suprema Corte:
- la responsabilità contemplata dall'art. 2051 c.c. (responsabilità da cose in custodia)
presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado riguardo alla cosa di esplicare un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche (Cass. Civ., 20 novembre 2009, n. 24529);
- anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua
2 estensione (cfr. Cass. Civ., 12 aprile 2013, n. 8935; Cass. Civ., 25 maggio 2010, n. 1210; Cass.
Civ., 3 aprile 2009, n. 8157);
- l'ente pubblico versa in una situazione di potenziale responsabilità una volta accertato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia della strada (in questi termini
Cass. Civ., n. 24529/2009);
- la prova di tale anomalia incombe sul danneggiato il quale dovrà provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass. Civ., n. 24529/2009);
- la responsabilità dell'ente pubblico custode può essere esclusa solo dal caso fortuito, che dovrà essere provato dal custode e che ricorre ogniqualvolta la situazione di pericolo sia stata causata dallo stesso utente danneggiato o si sia manifestata improvvisamente e imprevedibilmente (ex multis Cass. civ. n. 20760 n. 20943/24, Cass. Civ., n. 8935/2013; Cass.
Civ., n. 21508/2011; Cass. Civ., n. 12695/2010; Cass. Civ. 24529/2009; Cass. Civ., n.
20419/2009).
Tanto premesso in punto di diritto, dalla espletata istruttoria risulta provato che
[...]
è caduta il giorno 5 aprile 2019 alle ore 17.00 circa, mentre stava camminando Parte_1
a piedi in Piazza Riscatto, all'altezza del negozio “Intrigo”, in e che la CP_1
caduta è avvenuta perché l'attrice ha perso l'equilibrio a causa di alcuni sanpietrini malfermi, dissestati e scivolosi per la presenza di acqua, presenti sul manto stradale, non segnalati, né tantomeno interdetti al pubblico transito veicolare e pedonale, di difficile percezione visiva sia per la loro conformazione.
Orbene, i testi escussi, da ritenersi attendibili, per avere reso una dichiarazione sufficientemente circostanziata, logica e coerente, e per avere fornito una plausibile giustificazione della loro presenza sui luoghi di causa, - confermavano il verificarsi dell'evento secondo le modalità allegate dall'attrice in citazione.
In particolare, il teste riferiva: “ricordo che mi trovavo fuori la farmacia Testimone_1
Spirito in Piazza riscatto a ho visto la signora che stava scendendo dal marciapiedi CP_1
che si trova vicino al negozio intrigo. Mentre scendeva per attraversare la piazza cadeva. Ricordo
che c'era acqua a terra perché aveva piovuto un paio di giorni prima. Quando è caduta l'ho aiutata
ad alzarsi. Ricordo che i sanpietrini presenti sul punto in cui la stessa cadeva erano malfermi.
3 C'erano i sanpietrini e la piazza era aperta e non c'erano segnalazioni di alcun pericolo, era aperta al
transito veicolare e dei pedoni. Ricordo che la signora è caduta con il…. Un mio amico Parte_2
ha allertato l'autoambulanza che è giunta sul posto”.
[...]
Anche il secondo teste dichiarava: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in Testimone_2
quanto mi stavo recando in Farmacia a Piazza Riscatto. La signora, dopo essere scesa dal
marciapiedi, per recarsi a Corso Durante, cadeva nei sanpietrini presenti. Una volta vista la caduta,
ho soccorso la signora che non riusciva ad alzarsi. I sanpietrini presenti erano dissestati ed il
pericolo non era stato segnalato. C'era dell'acqua a terra dovuta alla pioggia verificatasi nei giorni
precedenti. La signora lamentava dolori sul lato destro, spalla e mano. Si ruppero gli occhiali e si
fece male alla fronte e al labbro e ai denti. Non c'erano dei lavori in corso in quel momento.
Sanguinava altresì dalla mano e dal e io stesso ho provveduto a chiamare il 118 che poi è Pt_3
intervenuto. Quando è intervenuto sono andato via.”
È inoltre provato dalla documentazione in atti, ed in particolare dal referto di Pronto
Soccorso n. 150057/19014000, redatto il 5 aprile 2019 alle ore 17.31, che dopo il fatto l'attrice
è stata trasportata dall'ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Giovanni di Dio”
di , ove le veniva diagnosticata “frattura complessa pluriframmentaria di CP_1
olecrano e capitello radiale di dx con FLC del V dito di mano dx e regione frontale di dx
(disinfettata, suturata e medicata) + immobilizzazione di gomito dx”.
Le deposizioni testimoniali assunte, precise e dettagliate, la natura delle lesioni riportate, il referto dei sanitari della struttura pubblica (P.O. “San Giovanni di Dio”), l'ulteriore documentazione medica versata in atti ed il giudizio di compatibilità delle lesioni refertate con la dinamica del sinistro descritta in citazione, espresso dal C.T.U. dott. Per_1
non lasciano dubbi che sia stato assolto l'onere probatorio gravante a carico
[...]
dell'attrice in ordine alla verificazione dell'evento dannoso ed alla ricorrenza del nesso causale tra questo e l'anomalia del manto stradale sul quale stava camminando.
Rileva, infatti, il CTU che: “Le lesioni risultano, per la dinamica lesiva, per il momento di
evidenziazione clinica, per l'evoluzione riparativa e per la documentazione prodotta, congrue con le
modalità di produzione degli eventi traumatici riferiti dal pz. e presenti in atti. Sono, infatti,
soddisfatti i criteri per l'esistenza del nesso di causalità (cronologico, topografico, dell'efficienza
4 qualitativa e quantitativa, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri
momenti eziologici)” (cfr. pag. 7 della CTU).
Ne consegue che l'attrice ha sufficientemente assolto il proprio onus probandi, dimostrando il fatto pregiudizievole e lo stato dissestato del manto stradale, di essere caduta a causa dei sanpietrini malfermi da considerarsi tanto più pericolosi se si tiene conto della scivolosità
degli stessi a causa della presenza di acqua, come riferito dai testimoni escussi, oltre la circostanza che tale sconnessione del manto stradale non era stato segnalato nella sua pericolosità dal Comune di CP_1
Alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati, questi sono gli elementi che l'attrice doveva provare e che, nel caso di specie, ha effettivamente provato.
Alcuna prova in ordine alla ricorrenza del caso fortuito è stata invece fornita dal CP_1
di Il convenuto, infatti, non ha provato né che abbia CP_1 Parte_1
tenuto un comportamento assolutamente anomalo e macroscopicamente colpevole né che l'anomalia della strada si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente. Anzi
dell'anomalia e della precarietà del manto stradale era ben consapevole il tanto CP_1
da deliberare i lavori di rifacimento della Piazza Riscatto, subito dopo il sinistro per cui è
causa, circostanza allegata e documentata da parte attrice e non contestata dal convenuto.
E' evidente che la sconnessione in esame, per come descritta dalle testimonianze ed emergente dalla documentazione fotografica allegata, è da ritenersi un'anomalia del manto stradale che, nella condizione complessivamente descritta dai testi, rende il pericolo non adeguatamente percepibile, né altrimenti prevedibile pur con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza da parte del pedone utente della strada.
Non è, quindi, configurabile un concorso di colpa del soggetto danneggiato ex art. 1227
c.c. in quanto questi, pur con l'osservanza dell'ordinaria diligenza ed attenzione, non avrebbe potuto evitare il pericolo attesa la natura insidiosa ed impercettibile dello stesso.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va affermata pertanto la responsabilità
del ai sensi di cui all'art. 2051 c.c. in relazione alla verificazione Controparte_1
del sinistro de quo a seguito del quale l'attrice ha riportato le lesioni per cui è causa.
Si può ora procedere alla quantificazione dei danni.
5 Il C.T.U. nominato dott. , le cui conclusioni si condividono e si fanno Persona_1
proprie, ha accertato che: “La Sig.ra a seguito dell'evento traumatico Parte_1
descritto in atti riporta esiti stabilizzati di frattura scomposta del processo olecranico, del processo
coronoideo, del capitello radiale a destra trattata chirurgicamente. In connessione causale con tale
evento sono derivati all'attore, a titolo di danno biologico, 30 giorni di inabilità totale, 30 giorni di
inabilità temporanea parziale al 50% e 50 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%. La
guarigione è avvenuta con postumi permanenti quantificabili nella misura del 11% (undici
percento), la valutazione effettuata si considera comprensiva del danno estetico e del danno
menomativo di media entità. Gli esiti incidono sulla capacità lavorativa del pz in maniera rilevante
quantizzabile in media entità. Sono presenti agli atti spese mediche per circa 507 euro.”
Sulla scorta delle risultanze della relazione tecnica d'ufficio, devono ritenersi senz'altro risarcibili il danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico - fisica, per la cui liquidazione questo Giudice farà ricorso alle tabelle di LA (aggiornate al 2024)
nonché il danno patrimoniale relativamente alle spese mediche, provate a mezzo della documentazione versata in atti, che sono state sostenute dall'attrice in conseguenza del descritto sinistro.
La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dai nomina iuris
dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione.
Tuttavia, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del danno biologico e del danno morale continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva del contenuto pregiudizievole preso in esame dal Giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile (ex multis Cass.
Civ., 15 gennaio 2014, n. 687).
In coerente risposta al richiamo operato dal giudice di legittimità e poc'anzi sinteticamente illustrato, le tabelle di LA, che ormai costituiscono un valore da ritenersi equo e cioè in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità ed alle quali
6 occorre fare ricorso per la valutazione in via equitativa dei danni a persone non causati dalla circolazione di veicoli (Cass. 7 giugno 2011 n. 12408), propongono la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati autonomamente a titolo del cd. danno
biologico standard e del cd. danno morale, prevedendo, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi per particolari condizioni soggettive, che nel caso di specie non ricorrono, in via della cd. personalizzazione del danno biologico.
Quanto al danno morale, giova evidenziare che pur essendo questo concettualmente distinto dal danno biologico, va comunque ricompreso unitamente a quest'ultimo nell'ambito della unitaria e omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale,
sostanziandosi lo stesso nel carattere interiore del pregiudizio, ossia nella sofferenza manifestatasi, che si colloca appunto nella dimensione del rapporto del soggetto con sé
stesso.
Ai fini del risarcimento del danno morale occorre che il danneggiato prospetti e dimostri la sussistenza di conseguenze ulteriori al danno biologico ossia l'insorgenza di sofferenze di natura personale e soggettiva, con la conseguenza che deve essere esclusa l'automaticità
del ristoro del danno morale, il quale, pertanto, va sempre provato.
Orbene, nel caso di specie, nulla potrà essere liquidato a titolo di risarcimento del danno morale, non essendo stata fornita la prova in ordine a tale profilo.
Sulla scorta di quanto finora esposto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 72),
dell'entità dei postumi permanenti, e alla luce della Tabella elaborata dal Tribunale di
LA, utilizzabile come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, il risarcimento del danno subito dall'attrice può essere individuato nella seguente misura,
espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità:
- gg. 30 di ITT → € 3.450,00
- gg. 30 di ITP al 50% → € 1.725,00
- gg. 20 di ITP al 25% → € 1.437,00
- danno biologico permanente all'11% → € 19.388,00
Pertanto, va stimato in € 6.612,50 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in €
7 19.388,00 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 26.000,50.
Il danno di natura patrimoniale, consistente nelle spese mediche documentate sostenute da parte attrice, deve essere liquidato nella misura di € 507,00.
In definitiva, sommando gli importi sopra indicati, il pregiudizio complessivamente patito dall'attrice, ascende ad euro 26.507,50.
A tale importo deve poi aggiungersi il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., ex
multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (05 aprile 2019), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale,
rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano facendo applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, in considerazione del valore della causa di
8 poco superiore al minimo dello scaglione, con attribuzione all'avv. Fabio Silvestre
dichiaratosi antistatario.
Vanno poste altresì a carico del convenuto le spese dell'espletata consulenza tecnica, che si liquidano come da separato decreto e, in virtù della sua soccombenza, all'attrice spetta la restituzione della somma di € 300,00, ove già versata dalla stessa a titolo di acconto,
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 7466/2021 del R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda e dichiara la responsabilità del in Controparte_1
persona del Sindaco p.t nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto,
condanna il in persona del legale rappresentante p.t al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di € 26.507,50 a titolo di Parte_1
risarcimento danni, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come indicato in motivazione;
• condanna il in persona del Sindaco p.t al pagamento, in Controparte_1
favore di delle spese processuali che si liquidano in € 866,50 per Parte_1
esborsi ed € 3.809,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali del 15%, con attribuzione all'avv. Fabio Silvestre,
dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico del convenuto in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., le spese di C.T.U;
• condanna il convenuto in persona del Sindaco p.t., a Controparte_1
rimborsare a le spese di CTU, pari ad € 300,00, già versate a titolo di Parte_1
acconto.
Così deciso in Aversa, 07.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
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