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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/05/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 9 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5777/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Valeria Felice Calì, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
l' , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo
Bellavia, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04.10.2021, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente dell'Azienda ospedaliera resistente con la qualifica di ausiliaria specializzata, ha agito in giudizio esponendo che, intorno alle ore 10:30 del 12.07.2018, mentre si trovava all'interno del padiglione 4 e stava uscendo per recarsi al padiglione 1, era scivolata “rovinosamente a terra a causa del pavimento reso altamente scivoloso e anche per la presenza di un tappeto posto sulla soglia della porta di ingresso/uscita, non fissato in terra con appositi ancoraggi e viti”, riportando “gravi danni fisici”, con distorsione e tumefazione del polso, ginocchio e collo del piede destro, che l'hanno costretta ad una
1 . temporanea inabilità lavorativa e in relazione ai quali l' aveva riconosciuto una CP_2
“menomazione dell'integrità psico-fisica.”.
Tanto premesso ed assunta la responsabilità dell'Azienda datrice per “negligenza”, mancanza di sicurezza sul luogo di lavoro e omessa adozione di “idonee misure precauzionali atte a prevenire le cadute dovute a scivolamenti (l'utilizzo di un trattamento per rendere antiscivolosi i pavimenti, l'ancoraggio dei tappeti presenti negli ingressi)”, la ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: riconoscere e dichiarare la responsabilità solidale e concorsuale della resistente nella causazione del danno occorsole a seguito dell'evento lesivo;
per l'effetto condannare gli stessi convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni patiti.
Instauratosi il contraddittorio, l'Azienda ospedaliera resistente si è costituita in giudizio, eccependo la nullità del ricorso per genericità e spiegando difese volte a perorarne l'infondatezza nel merito, in particolare lamentando che la ricorrente “nulla ha prodotto in merito allo stato dei luoghi del sinistro, all'effettiva dinamica dell'incidente e alle eventuali cause che avrebbero reso il pavimento e/o il tappeto scivoloso, né tantomeno ha evidenziato
e provato l'esistenza del legame eziologico tra l'asserita condotta negativa della resistente all'evento lesivo per il quale viene richiesta la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni in” suo favore.
In tale contesto, la parte convenuta ha evidenziato che la sig.ra aveva già promosso Pt_1
ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. nei confronti di essa datrice di lavoro e che il ricorso era stato rigettato perché il Giudice aveva ritenuto che l'istanza di nomina di c.t.u. non fosse “adeguatamente supportata, risultando le allegazioni sia in fatto che in diritto eccessivamente generiche e pertanto non sufficienti a definire l'oggetto del proponendo giudizio ed a definire propriamente l'ambito dell'accertamento in questa sede richiesto”.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, all'esito dell'udienza del 9 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto brevemente in ordine allo svolgimento del ricorso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso formulata dalla parte resistente.
Al riguardo, si deve rammentare che, secondo il consolidato e condiviso orientamento della
Suprema Corte, “per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per
2 . mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che attraverso
l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa (Cass. 9 maggio 2012,
n. 7097;Cass. 8 febbraio 2011, n. 3126; Cass. 23 marzo 2004, n. 5794; Cass. 25 luglio 2001,
n. 10154; Cass. 1 marzo 2000, n. 2257; Cass. 1 luglio 1999, n. 6714; Cass. 29 gennaio 1999,
n. 817; Cass. 27 febbraio 1998, n. 2205; Cass. 27 aprile 1998, n. 4296).” (Cass. Sez. lav.,
10.7.2013, n. 17122).
È stato ulteriormente precisato che nell'ambito della doverosa attività di interpretazione del ricorso introduttivo del giudizio bisogna distinguere la fase dell'esame della ritualità del ricorso finalizzata all'individuazione, attraverso l'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e processuale (operazione che deve compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello: Cass. 18 giugno 2002, n. 8839; Cass. 13 novembre 2001, n. 14090;
Cass. 27 aprile 1998, n. 4296 cit.), da quella relativa alla rilevazione di carenze riguardanti elementi che il ricorrente ha l'onere di dedurre e provare per sostenere la fondatezza della propria domanda (Cass. 25 luglio 2001, n. 10154 cit.), cioè di elementi da configurare come mezzi di prova, la cui omessa specificazione, pur ponendosi in contrasto a quanto prescritto dall'art. 414 c.p.c., n. 5, non comporta la nullità del ricorso introduttivo, bensì la decadenza dalla possibilità di successiva deduzione delle prove nel corso del processo (Cass. 24 ottobre
2007, n. 22305; Cass. 22 luglio 2009, n. 17102 cit.), salva la possibilità di ricorrere all'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., e dell'art. 437 c.p.c., comma 2, nel giudizio di appello (Cass. 2 ottobre 2009, n. 21124; Cass. 2 febbraio 2009, n. 2577 cit.).
Ebbene nella specie il ricorso non può dirsi affetto da nullità, esso contenendo (sia pure con i limi ti di cui al prosieguo) sufficienti indicazioni in ordine alla causa petendi (caduta avvenuta all'interno dei locali aziendali e asserita negligenza datoriale) e al petitum
(responsabilità risarcitoria in capo alla azienda datrice).
Ciò posto, tuttavia, deve ritenersi che, malgrado sia possibile individuare, per grandi linee, la pretesa del ricorrente, il ricorso sia carente e lacunoso di quegli elementi che l'attore ha l'onere di dedurre e provare per sostenere la fondatezza della propria domanda.
3 . La ricorrente lamenta sostanzialmente la illegittimità di alcune condotte ascrivibili alla parte datoriale pubblica costituenti, secondo la prospettazione attorea, violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e degli obblighi negoziali gravanti in capo alla stessa parte, produttivi di danni risarcibili.
L'attrice, quindi, ha agito in giudizio per fare valere una responsabilità contrattuale del datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2087 c.c., il quale sancisce per il datore di lavoro l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa "le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica
e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Tale ultima disposizione, come è noto, costituisce una norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, ed impone all'imprenditore l'obbligo di tutelare l'integrità fisio-psichica dei dipendenti con l'adozione – ed il mantenimento perfettamente funzionale – non solo di misure di tipo igienico - sanitario o antinfortunistico, ma anche di tutte quelle altre misure idonee, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione nell'ambiente od in costanza di lavoro
(Cass. civ., Sez. lav., 3.9.1997, n. 8422 e, più recentemente, Cass. Sez. lav., 5.1.2016., n. 34, secondo cui il datore di lavoro deve adottare “tutte le misure che – in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica – siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza”; nella stessa direzione si veda, da ultimo, Cass. Sez. lav., 5.7.2018, n. 17668, secondo la quale “la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare
l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell'ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori”).
La responsabilità ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, in quanto deriva dall'inadempimento dell'obbligazione di sicurezza del datore di lavoro che, pur se prevista dalla legge, integra nella sfera degli effetti il contenuto del contratto di lavoro. Il datore
4 . riveste infatti una posizione primaria di garante della sicurezza, in quanto soggetto che organizza l'attività produttiva, con una sfera di attribuzioni e competenze che ha carattere generale ed investe tutta la politica aziendale.
Il datore di lavoro, in particolare, deve osservare, oltre a tutta la normativa specifica, anche le comuni regole di prudenza, diligenza e perizia ed adottare tutte le altre misure imposte dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, senza poter ricorrere ad equipollenti o affidarsi alla diligenza ed esperienza dei lavoratori.
L'art. 2087 c.c., tuttavia, non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva: perché possa affermarsi una responsabilità del datore di lavoro in base alla suddetta disposizione non è sufficiente, infatti, che nello svolgimento del rapporto di lavoro si sia verificato un evento dannoso in pregiudizio del lavoratore, ma occorre che tale evento sia ricollegabile ad un comportamento colposo del datore di lavoro.
Ne consegue che incombe sul lavoratore, il quale lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché la connessione tra l'uno e l'altra; incombe, invece, sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del pregiudizio subito ovvero che la malattia non è ricollegabile alla violazione degli obblighi a suo carico (Cass. civ., Sez. lav., 2.6.1998, n. 6388; Cass. civ., Sez. lav.,
21.10.1997, n. 10361; Cass. civ., Sez. lav., 11.12.1995, n. 12661).
Ciò posto, occorre però rilevare come nella specie la formulazione stessa del ricorso risulti, in gran parte, inosservante dell'onere di allegazione.
In proposito, va rammentato che, secondo un pacifico principio giurisprudenziale, il “thema decidendum della controversia deve essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione
e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite”, non potendo nemmeno “i documenti a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso” (Cass. Civ. Sez. lav., 28.5.2008, n. 13989).
Nella stessa direzione si è affermato che “nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. gli elementi di fatto e diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei
5 . rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso” (Cass. civ. Sez. Lav., 12.2.2016, n. 2832; Cass. civ.
Sez. Lav. 27.5.2008, n. 13825; Cass., Sez. Unite, 17.6.2004, n. 11353; Cass., Sez. Unite,
20.4.2005, n. 8202; Cass., Sez. Unite, 23.1.2002, n. 761)
Peraltro, com'è noto, le carenze in punto di allegazione non possono essere colmate dal giudice nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, “valendo il principio generale per cui il giudice – se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. – non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia
l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto” (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572).
Orbene, nel caso di specie il ricorso deve ritenersi estremamente carente e deficitario quanto ad allegazione dei fatti costitutivi delle pretese azionate, stante che la ricorrente: non ha dedotto alcunchè in ordine allo stato dei luoghi del sinistro, all'effettiva dinamica dell'incidente e alle eventuali cause che avrebbero reso il pavimento scivoloso e il tappeto pericoloso, ancor più ove si consideri che l'evento lesivo è avvenuto in pieno luglio, con conseguente esclusione logica di una eventuale situazione di pericolosità legata a pioggia e ad eccessivo calpestio del pavimento con scarpe bagnate o ad eccessivo affollamento di utenti con indumenti bagnati;
non ha allegato e provato l'esistenza del legame eziologico tra l'asserita condotta negligente della resistente e l'evento lesivo per il quale viene richiesta la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni;
non ha enucleato le eventuali norme antinfortunistiche asseritamente violate dalla datrice di lavoro;
non ha in alcun modo precisato le conseguenze dannose derivanti dall'infortunio di cui ha domando il ristoro, avendo semplicemente e genericamente chiesto il risarcimento di “tutti i danni patiti”, senza specificare se quello preteso fosse un danno patrimoniale o non patrimoniale (biologico, morale o esistenziale).
3. In conclusione, dunque, il ricorso va interamente rigettato.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo con riferimento ai parametri minimi previsti per le fasi di studio della controversia e decisoria in relazione alle cause di valore indeterminabile e complessità bassa, seguono la regola della soccombenza, e, quindi, vanno
6 . poste a carico della ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5777/2021 R.G. Lavoro, disattesa ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Azienda ospedaliera resistente, spese che si liquidano in complessivi euro 3.088,00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge.
Catania, 15 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
7 .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 9 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5777/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Valeria Felice Calì, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
l' , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo
Bellavia, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04.10.2021, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente dell'Azienda ospedaliera resistente con la qualifica di ausiliaria specializzata, ha agito in giudizio esponendo che, intorno alle ore 10:30 del 12.07.2018, mentre si trovava all'interno del padiglione 4 e stava uscendo per recarsi al padiglione 1, era scivolata “rovinosamente a terra a causa del pavimento reso altamente scivoloso e anche per la presenza di un tappeto posto sulla soglia della porta di ingresso/uscita, non fissato in terra con appositi ancoraggi e viti”, riportando “gravi danni fisici”, con distorsione e tumefazione del polso, ginocchio e collo del piede destro, che l'hanno costretta ad una
1 . temporanea inabilità lavorativa e in relazione ai quali l' aveva riconosciuto una CP_2
“menomazione dell'integrità psico-fisica.”.
Tanto premesso ed assunta la responsabilità dell'Azienda datrice per “negligenza”, mancanza di sicurezza sul luogo di lavoro e omessa adozione di “idonee misure precauzionali atte a prevenire le cadute dovute a scivolamenti (l'utilizzo di un trattamento per rendere antiscivolosi i pavimenti, l'ancoraggio dei tappeti presenti negli ingressi)”, la ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: riconoscere e dichiarare la responsabilità solidale e concorsuale della resistente nella causazione del danno occorsole a seguito dell'evento lesivo;
per l'effetto condannare gli stessi convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni patiti.
Instauratosi il contraddittorio, l'Azienda ospedaliera resistente si è costituita in giudizio, eccependo la nullità del ricorso per genericità e spiegando difese volte a perorarne l'infondatezza nel merito, in particolare lamentando che la ricorrente “nulla ha prodotto in merito allo stato dei luoghi del sinistro, all'effettiva dinamica dell'incidente e alle eventuali cause che avrebbero reso il pavimento e/o il tappeto scivoloso, né tantomeno ha evidenziato
e provato l'esistenza del legame eziologico tra l'asserita condotta negativa della resistente all'evento lesivo per il quale viene richiesta la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni in” suo favore.
In tale contesto, la parte convenuta ha evidenziato che la sig.ra aveva già promosso Pt_1
ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. nei confronti di essa datrice di lavoro e che il ricorso era stato rigettato perché il Giudice aveva ritenuto che l'istanza di nomina di c.t.u. non fosse “adeguatamente supportata, risultando le allegazioni sia in fatto che in diritto eccessivamente generiche e pertanto non sufficienti a definire l'oggetto del proponendo giudizio ed a definire propriamente l'ambito dell'accertamento in questa sede richiesto”.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, all'esito dell'udienza del 9 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto brevemente in ordine allo svolgimento del ricorso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso formulata dalla parte resistente.
Al riguardo, si deve rammentare che, secondo il consolidato e condiviso orientamento della
Suprema Corte, “per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per
2 . mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che attraverso
l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa (Cass. 9 maggio 2012,
n. 7097;Cass. 8 febbraio 2011, n. 3126; Cass. 23 marzo 2004, n. 5794; Cass. 25 luglio 2001,
n. 10154; Cass. 1 marzo 2000, n. 2257; Cass. 1 luglio 1999, n. 6714; Cass. 29 gennaio 1999,
n. 817; Cass. 27 febbraio 1998, n. 2205; Cass. 27 aprile 1998, n. 4296).” (Cass. Sez. lav.,
10.7.2013, n. 17122).
È stato ulteriormente precisato che nell'ambito della doverosa attività di interpretazione del ricorso introduttivo del giudizio bisogna distinguere la fase dell'esame della ritualità del ricorso finalizzata all'individuazione, attraverso l'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e processuale (operazione che deve compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello: Cass. 18 giugno 2002, n. 8839; Cass. 13 novembre 2001, n. 14090;
Cass. 27 aprile 1998, n. 4296 cit.), da quella relativa alla rilevazione di carenze riguardanti elementi che il ricorrente ha l'onere di dedurre e provare per sostenere la fondatezza della propria domanda (Cass. 25 luglio 2001, n. 10154 cit.), cioè di elementi da configurare come mezzi di prova, la cui omessa specificazione, pur ponendosi in contrasto a quanto prescritto dall'art. 414 c.p.c., n. 5, non comporta la nullità del ricorso introduttivo, bensì la decadenza dalla possibilità di successiva deduzione delle prove nel corso del processo (Cass. 24 ottobre
2007, n. 22305; Cass. 22 luglio 2009, n. 17102 cit.), salva la possibilità di ricorrere all'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., e dell'art. 437 c.p.c., comma 2, nel giudizio di appello (Cass. 2 ottobre 2009, n. 21124; Cass. 2 febbraio 2009, n. 2577 cit.).
Ebbene nella specie il ricorso non può dirsi affetto da nullità, esso contenendo (sia pure con i limi ti di cui al prosieguo) sufficienti indicazioni in ordine alla causa petendi (caduta avvenuta all'interno dei locali aziendali e asserita negligenza datoriale) e al petitum
(responsabilità risarcitoria in capo alla azienda datrice).
Ciò posto, tuttavia, deve ritenersi che, malgrado sia possibile individuare, per grandi linee, la pretesa del ricorrente, il ricorso sia carente e lacunoso di quegli elementi che l'attore ha l'onere di dedurre e provare per sostenere la fondatezza della propria domanda.
3 . La ricorrente lamenta sostanzialmente la illegittimità di alcune condotte ascrivibili alla parte datoriale pubblica costituenti, secondo la prospettazione attorea, violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e degli obblighi negoziali gravanti in capo alla stessa parte, produttivi di danni risarcibili.
L'attrice, quindi, ha agito in giudizio per fare valere una responsabilità contrattuale del datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2087 c.c., il quale sancisce per il datore di lavoro l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa "le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica
e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Tale ultima disposizione, come è noto, costituisce una norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, ed impone all'imprenditore l'obbligo di tutelare l'integrità fisio-psichica dei dipendenti con l'adozione – ed il mantenimento perfettamente funzionale – non solo di misure di tipo igienico - sanitario o antinfortunistico, ma anche di tutte quelle altre misure idonee, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione nell'ambiente od in costanza di lavoro
(Cass. civ., Sez. lav., 3.9.1997, n. 8422 e, più recentemente, Cass. Sez. lav., 5.1.2016., n. 34, secondo cui il datore di lavoro deve adottare “tutte le misure che – in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica – siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza”; nella stessa direzione si veda, da ultimo, Cass. Sez. lav., 5.7.2018, n. 17668, secondo la quale “la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare
l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell'ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori”).
La responsabilità ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, in quanto deriva dall'inadempimento dell'obbligazione di sicurezza del datore di lavoro che, pur se prevista dalla legge, integra nella sfera degli effetti il contenuto del contratto di lavoro. Il datore
4 . riveste infatti una posizione primaria di garante della sicurezza, in quanto soggetto che organizza l'attività produttiva, con una sfera di attribuzioni e competenze che ha carattere generale ed investe tutta la politica aziendale.
Il datore di lavoro, in particolare, deve osservare, oltre a tutta la normativa specifica, anche le comuni regole di prudenza, diligenza e perizia ed adottare tutte le altre misure imposte dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, senza poter ricorrere ad equipollenti o affidarsi alla diligenza ed esperienza dei lavoratori.
L'art. 2087 c.c., tuttavia, non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva: perché possa affermarsi una responsabilità del datore di lavoro in base alla suddetta disposizione non è sufficiente, infatti, che nello svolgimento del rapporto di lavoro si sia verificato un evento dannoso in pregiudizio del lavoratore, ma occorre che tale evento sia ricollegabile ad un comportamento colposo del datore di lavoro.
Ne consegue che incombe sul lavoratore, il quale lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché la connessione tra l'uno e l'altra; incombe, invece, sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del pregiudizio subito ovvero che la malattia non è ricollegabile alla violazione degli obblighi a suo carico (Cass. civ., Sez. lav., 2.6.1998, n. 6388; Cass. civ., Sez. lav.,
21.10.1997, n. 10361; Cass. civ., Sez. lav., 11.12.1995, n. 12661).
Ciò posto, occorre però rilevare come nella specie la formulazione stessa del ricorso risulti, in gran parte, inosservante dell'onere di allegazione.
In proposito, va rammentato che, secondo un pacifico principio giurisprudenziale, il “thema decidendum della controversia deve essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione
e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite”, non potendo nemmeno “i documenti a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso” (Cass. Civ. Sez. lav., 28.5.2008, n. 13989).
Nella stessa direzione si è affermato che “nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. gli elementi di fatto e diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei
5 . rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso” (Cass. civ. Sez. Lav., 12.2.2016, n. 2832; Cass. civ.
Sez. Lav. 27.5.2008, n. 13825; Cass., Sez. Unite, 17.6.2004, n. 11353; Cass., Sez. Unite,
20.4.2005, n. 8202; Cass., Sez. Unite, 23.1.2002, n. 761)
Peraltro, com'è noto, le carenze in punto di allegazione non possono essere colmate dal giudice nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, “valendo il principio generale per cui il giudice – se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. – non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia
l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto” (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572).
Orbene, nel caso di specie il ricorso deve ritenersi estremamente carente e deficitario quanto ad allegazione dei fatti costitutivi delle pretese azionate, stante che la ricorrente: non ha dedotto alcunchè in ordine allo stato dei luoghi del sinistro, all'effettiva dinamica dell'incidente e alle eventuali cause che avrebbero reso il pavimento scivoloso e il tappeto pericoloso, ancor più ove si consideri che l'evento lesivo è avvenuto in pieno luglio, con conseguente esclusione logica di una eventuale situazione di pericolosità legata a pioggia e ad eccessivo calpestio del pavimento con scarpe bagnate o ad eccessivo affollamento di utenti con indumenti bagnati;
non ha allegato e provato l'esistenza del legame eziologico tra l'asserita condotta negligente della resistente e l'evento lesivo per il quale viene richiesta la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni;
non ha enucleato le eventuali norme antinfortunistiche asseritamente violate dalla datrice di lavoro;
non ha in alcun modo precisato le conseguenze dannose derivanti dall'infortunio di cui ha domando il ristoro, avendo semplicemente e genericamente chiesto il risarcimento di “tutti i danni patiti”, senza specificare se quello preteso fosse un danno patrimoniale o non patrimoniale (biologico, morale o esistenziale).
3. In conclusione, dunque, il ricorso va interamente rigettato.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo con riferimento ai parametri minimi previsti per le fasi di studio della controversia e decisoria in relazione alle cause di valore indeterminabile e complessità bassa, seguono la regola della soccombenza, e, quindi, vanno
6 . poste a carico della ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5777/2021 R.G. Lavoro, disattesa ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Azienda ospedaliera resistente, spese che si liquidano in complessivi euro 3.088,00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge.
Catania, 15 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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