Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) Dott.ssa Nicolina Morabito Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 192/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 06/05/2024 e vertente
T R A
, (C.F.: , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Ripepi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in PALMI (RC), Via Oberdan n. 33
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Valentina Palamara, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Reggio Calabria, Via G. Spagnolio, n°36
APPELLATA
e Controparte_2 CP_3
APPELLATI-CONTUMACI
OGGETTO: - Appello avverso la Sentenza n. 755 /2018 del Tribunale di Palmi
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/05/2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, il difensore dell'appellante, avv.
Roberto Ripepi, presente precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il
06/05/2024, nonché il difensore dell'appellata presente, Avv. Valentina Palamara che precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 29/04/2024, nei termini assegnati col decreto del
28/08/2023 del Presidente del Collegio integrato coi Giudici Ausiliari, che si riportano:
Avv. Roberto Ripepi:
Si reiterano tutte le richieste, istanze e difese articolate nell'atto introduttivo del giudizio, negli atti e verbali di causa e, da ultimo, riportate nella comparsa conclusionale depositata in atti. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si richiama, altresì, ma impugnativamente, la comparsa conclusionale di controparte, da intendersi integralmente infondata in fatto ed in diritto.
Tutto ciò premesso e considerato, l'odierno attore Sig. , come sopra rappresentato, Parte_1 difeso e domiciliato, insiste in tutte le proprie istanze, richieste e difese, per come formulate, insiste nella domanda formulata. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Chiede pertanto che la causa venga trattenuta in decisione con i termini di legge. Salvis juribus >>.
Avv. Valentina Palamara:
<< In ottemperanza a quanto disposto con Decreto per lo svolgimento dell'udienza del 06 maggio 2024 mediante trattazione scritta, questa difesa si riporta a tutti gli atti e verbali di causa, il cui contenuto è da intendersi di seguito integralmente riportato e trascritto, ed insiste affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte si impugnano, voglia: rigettare integralmente la domanda avanzata dall'appellante perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata con vittoria di spese e competenze. Pertanto, chiede che la causa venga trattenuta in decisione >>
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18 giugno 2014, il Sig. , conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché i Sigg.ri e
[...] Controparte_2 CP_3
, asserendo che in data 05 febbraio 2013, alle 16:15 circa, mentre si trovava in qualità di pedone ad
[...] attraversare l'incrocio tra la Via Francesco Tripodi e la Via Magna Grecia di Gioia Tauro, sarebbe stato investito dal convenuto che effettuava una manovra di retromarcia alla guida della Fiat Panda CP_3 tg CN943ZY (assicurata con polizza n°674901054) di proprietà di . Asseriva CP_1 Controparte_2 altresì, che in seguito al descritto incidente, avrebbe riportato “trauma contusivo alla spalla dx e un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sx, ed escoriazioni multiple”, nonché ulteriori traumi emersi da successivi accertamenti, per cui concludeva chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento della somma complessiva di € 33.789,45, interessi, rivalutazione, spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando in CP_1 toto l'atto introduttivo del giudizio sia con riferimento all'an debeatur che al quantum, e rilevava la infondatezza delle domande in fatto e diritto.
In via preliminare, eccepiva l'improponibilità, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art.148 C.d.A. e per violazione dell'art.1913 c.c.. Ciò in quanto il sinistro veniva denunciato dopo diversi mesi dal presunto accadimento. Inoltre, la lettera di messa in mora si presentava carente dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Eccepiva, altresì, l'aperta violazione del principio del contraddittorio sancito dall'art.101 c.p.c data l'assoluta incertezza della dinamica del sinistro, dell'indicazione dei punti d'urto tra il mezzo ed il pedone, del punto in cui si sarebbe verificato il presunto incidente, quale posizione avesse l'attore al momento del presunto urto e quindi se si trovasse o meno di spalle rispetto al mezzo investitore e quale parte del mezzo lo colpì della strada, invadeva la sua corsia impedendone la corsa e determinando la rovinosa caduta sull'asfalto.
Nel merito la compagnia contestava il sinistro rilevando che la presunta retromarcia non poteva aver determinato le lesioni per come riportate dall'attrice.
Relativamente al quantum della domanda attrice, la lo contestava integralmente e comunque CP_1 eccepiva l'eccessiva nonché spropositata quantificazione del danno lamentato dall'attrice, contestando le singole voci di danno e la produzione documentale allegata all'atto introduttivo del giudizio.
Infine, eccepiva che gli interessi e la rivalutazione monetaria non sono cumulabili, per pacifica giurisprudenza della S.C.
In via istruttoria venivano escussi i testi e disposta CTU medico legale.
Espletata l'attività istruttoria, all'udienza del 05.04.2018, precisate le conclusioni la causa andava in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Con la sentenza n. 755/18, emessa e pubblicata il 25.07.2018, il Tribunale di Palmi ha così deciso:<< - -
CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore di euro 14.562,88, oltre rivalutazione ed interessi legali;
- PONE in capo ai convenuti, in solido tra loro, le spese del presente giudizio che, previa compensazione nella misura della metà, sono liquidate in complessivi euro 503,69 per spese documentate ed euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre al 15% su tale ultimo importo per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
- PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato provvedimento, in capo ai convenuti in misura eguale tra loro>>.
Con atto di appello regolarmente notificato il sig. ha impugnato la sentenza n. Parte_1
755/2018, pubblicata il 25.07.2018 dal Tribunale Palmi, lamentando con un unico motivo di appello la
“Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della voce relativa alla personalizzazione del danno -Contraddittorietà ed illogicità della motivazione - Errata valutazione delle prove assunte” Chiedeva:
<< 1) accertare e dichiarare i fatti per come esposti in premessa;
2)in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il diritto dell'odierno appellante di vedersi risarcito il danno non patrimoniale nella misura di una adeguata personalizzazione del danno;
3) Per l'effetto accogliere la presente domanda e condannare tutti i convenuti in solido. e ciascuno secondo il proprio titolo, ossia 1) la Sig. Controparte_2 nella qualità di proprietaria del veicolo Fiat Panda Tg. CN 943 ZY;
2) il Sig. , nella qualità di CP_3 conducente del veicolo Fiat Panda Tg. CN 943 ZY;
3) la società in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore (quale assicuratrice per la R.C.A. de/l'autovettura Fiat Panda Tg. CN 943
ZYJ, affinchè provvedano all'integrale risarcimento e pagamento di tutti i danni patiti e patendi dall'attore
Sig. nel sinistro di cui in premessa e quantificati nella ulteriore complessiva somma di Parte_1
c. 3.500,00 a titolo di danno non patrimoniale e specificamente titolo di personalizzazione del danno, tenuto conto dell'età avanzata e delle grandi sofferenze patite dall'odierno attore, o comunque, in quella diversa, maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta equa e giusta. Oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali maturati e maturandi decorrenti dalla data della presente domanda fino all'effettivo soddisfo.
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi separatamente ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi. >>.
Si costituiva in giudizio l'appellata contestando l'appello principale eccependone la Controparte_4 inammissibilità ai sensi dell'art. 348 cpc, nonché l'art. 434 cpc 1° comma e art. 342 cpc non avendo la difesa appellante rispettato lo schema previsto per l'atto di appello dopo la riforma dell'11/09/2012, e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Instaurato il contraddittorio, dopo alcuni rinvii, con ordinanza emessa per l'udienza del 06/05/2024, dopo che i difensori delle parti presenti precisavano telematicamente le proprie conclusioni, la causa andava in decisione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc con provvedimento comunicato in data 25/05/2024, con la concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia degli appellati e Controparte_2 CP_3 regolarmente citati ma non comparsi.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla difesa dell'appellata compagnia di assicurazioni per mancato rispetto dei requisiti previsti dal novellato art. 342 cpc e 434 cpc, 1° comma n. 1 e 2.
Spiega la difesa dell'appellato, che l'atto di appello non integra il requisito della specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., e art 434 cpc, poiché < sarebbe esaustivo, le disposizioni di legge che sarebbero state violate, le prove che sarebbero state erroneamente valutate ed i criteri in virtù dei quali quantifica la ulteriore pretesa in € 3.500,00. Ciò in quanto l'appellante si limita a citare talune parti della sentenza che comunque non si pongono in contrasto con il provvedimento impugnato>>.
Rileva che < avrebbe erroneamente valutato e che sarebbero poste alla base dell'ulteriore risarcimento richiesto. La valutazione del quantum debeatur poi, non può essere rimessa a meccanismi di liquidazione semplificativi di tipo automatico, non essendo ammissibile la "tariffazione della persona" (Cass. 12 giugno 2015, n°12211)>>.
Rileva questa Corte che la riforma del 2012 ha ridelineato l'atto di appello, sostituendo l'esposizione sommaria dei fatti con l'esatta indicazione al giudice delle parti appellate e delle modifiche richieste, indicando, inoltre, le circostanze da cui deriva la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza pratica
(nel senso che va esplicitata la rilevanza di tale vulnus sul piano concreto, e non solo teorico).
Nel caso in esame, la difesa appellante pur non rispettando alla lettera lo schema richiesto dall'art. 342 cpc e dall'art. 434, 1° comma 1 e 2, in quanto ha sì riportato le parti della sentenza che intende impugnare, e ha contestato le motivazioni che hanno condotto il primo Giudice al rigetto delle sue difese in primo grado, ma non ha indicato le modifiche richieste, queste ultime si comprendono ugualmente, per cui l'eccezione di inammissibilità dell'appello va rigettata.
1.Col primo motivo di appello la difesa appellante lamenta < ordine al mancato riconoscimento della voce relativa alla personalizzazione del danno -Contraddittorietà ed illogicità della motivazione - Errata valutazione delle prove assunte>> chiede aggiungersi, a quanto già liquidato in sentenza, l'importo di €. 3.500,00 a tale titolo.
Contesta la sentenza nella parte in cui ritiene di non concedere, in favore dell'attore, alcuna personalizzazione del danno. < poi, la somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale per lesione del bene salute non merita alcuna personalizzazione, non essendo stato allegato o provato alcun pregiudizio di carattere morale ulteriore rispetto alle sofferenze insite nella compromissione della funzionalità biologica della propria persona">>.
Assume che << invece, spetta nel caso di specie una necessaria personalizzazione del danno biologico patito dal sig. . >> Parte_1 Sostiene che< un grave e permanente danno dinamico relazionale, con grave impedimento alle attività ludico-creative" in considerazione del grado di invalidità e della incidenza della gravità delle lesioni patite anche in considerazione dell'età del danneggiato.
Peraltro, le gravi lesioni patite hanno determinato effetti negativi sulla esistenza del danneggiato, incidendo, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico-relazionali" con conseguente rilevanza degli effetti pregiudizievoli ai fini della personalizzazione del risarcimento del danno.
Tale pregiudizio sofferto non è risarcibile con il mero richiamo alla quantificazione del danno biologico. >>.
Inoltre, riportandosi alle pronunce della Cassazione – sentenze: n. 26972/2008, n. 12408/2011 e n.
5243/2014 – ritiene che << danno non patrimoniale è da liquidarsi sulla scorta di una personalizzazione basata sull'esperienza di vita della vittima. tenuto conto dell'età del danneggiato {circa settanta anni), delle proprie abitudini di vita {era solito uscire per fare delle passeggiate), della evidente gravità delle lesioni patite
(al limite delle micro permanenti), dello stato emotivo, ne consegue la necessità di una adeguata personalizzazione del danno, tenuto conto delle conseguente morali ed esistenziali che hanno aggravato le condizioni ed abitudini di vita dell'odierno appellante, per come facilmente evincibile anche sulla scorta di valutazioni di carattere generale ed empirici e di esperienza di vita. Basti pensare alle conseguenze che normalmente comporta un incidente sulle condizioni di vita di una persona anziana .....>>
Rileva questa Corte, che la personalizzazione è un'“operazione” che consente al giudice di valorizzare il danno patito dalla vittima;
il giudicante è tenuto a motivarla, facendo riferimento alle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio. In particolare, vanno evidenziate le circostanze di fatto, tipiche della fattispecie concreta, tali da superare le conseguenze ordinarie e da giustificare una liquidazione maggiorata, rispetto a quella forfettizzata in base ai criteri tabellari (Cass. 21939/2017). Come ricordato, il giudice deve individuare le conseguenze che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe;
e poi accertare eventuali conseguenze peculiari del caso specifico. Le prime vanno monetizzate con un parametro uniforme, le seconde con un criterio ad hoc scevro di automatismi (Cass. 16788/2015). Capovolgendo la prospettiva, si può affermare che non sia ammessa alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, qualora le conseguenze sofferte siano quelle ordinarie secondo l'id quod plerumque accidit (Cass. Ord. 7513/2018). La personalizzazione, infatti, non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze ulteriori rispetto a quelle ordinarie.
Spetta al giudice far emergere e valorizzare, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso concreto, che superino le conseguenze “comuni” già compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari.
Non vi è dubbio che il danno arrecato alla salute è un danno dinamico-relazionale, giacché se così non fosse, non vi sarebbe un pregiudizio medicalmente (e legalmente) apprezzabile, si tratta, quindi, di un nocumento che comporta una menomazione permanente sulle attività del quotidiano del danneggiato e, quindi, non è diverso dal danno biologico.
Ora è opportuno premettere che le conseguenze dannose possono distinguersi in: a) conseguenze comuni a tutte le persone, in dipendenza di quella tipologia di danno;
b) conseguenze peculiari del caso concreto, in cui il pregiudizio sofferto dalla vittima sia superiore alla media. Proprio queste conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale.
Fatta tale premessa, è evidente come la liquidazione del danno vari, se ricorra la prima o la seconda circostanza, infatti: la liquidazione delle “conseguenze comuni” postula unicamente la dimostrazione della sussistenza dell'invalidità; per contro, la liquidazione delle “conseguenze peculiari” richiede la prova concreta del maggior pregiudizio patito. Semplificando, può dirsi che aver perso la possibilità di svolgere una qualsiasi attività del quotidiano o rientra nella “conseguenza normale” del danno (di cui al punto a), ossia nella situazione in cui si trovano tutti i soggetti che siano incorsi in una menomazione simile e si considera ristorata con la liquidazione del danno biologico ovvero si tratta di una “conseguenza peculiare” (di cui al punto b) e, quindi, dovrà essere aumentata la stima del danno biologico, attraverso la personalizzazione.
Nella fattispecie in esame, parte attrice/appellante non dà prova di alcuna delle conseguenze dannose, come rilevato dal primo Giudice, che contrariamente all'assunto della difesa appellante, con riferimento alla richiesta di personalizzazione, nel rispetto del dettato giurisprudenziale sopra riportato, espressamente precisa che < del bene salute non merita alcuna personalizzazione, non essendo stato allegato o provato alcun pregiudizio di carattere morale ulteriore rispetto alle sofferenze insite nella compromissione della funzionalità biologica della propria persona>>.
Rileva ancora, questa Corte che nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 235 del 2014, punto
10.1 e ss.) e delle modifiche degli artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), introdotte dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 – la cui nuova rubrica («danno non patrimoniale», sostitutiva della precedente «danno biologico»), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale – deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto);
Nella liquidazione, il giudicante è tenuto a considerare tutte le conseguenze patite dalla vittima, tanto nella sua sfera morale (ossia nel rapporto che il soggetto ha con sé stesso), quanto in quella dinamico-relazionale
(che riguarda il rapporto del soggetto con la realtà esterna) e tale accertamento, unitario ed omnicomprensivo, deve avvenire in concreto.
E' opportuno evidenziare che il danno riportato dall'appellante, attore in primo grado, stante la quantificazione della I.P. nel 9% va ricompreso nelle c.d. menomazioni micropermanenti, e come effettuato dal Giudice, che ha fatto proprie le conclusioni cui è giunto il CTU, <<…… si ritiene di dover liquidare, posto il carattere micropermanente della lesione subita, con conseguente applicabilità delle tabelle previste dal DM
17.07.2017, la somma di euro 11.646,92 per invalidità permanente (al punto di invalidità per il danneggiato che all'epoca della guarigione con postumi aveva 70 anni) e di euro 1.675,96, per invalidità temporanea assoluta e parziale, per un totale di euro 13.322,88. - Al predetto importo dovranno aggiungersi la rivalutazione e gli interessi al saggio legale, da calcolarsi sull'importo devalutato sino al giorno del sinistro e via via rivalutato annualmente fino alla pubblicazione della sentenza;
in seguito solo interessi al saggio legale>>.
Il legislatore nell'ampliare la portata dell'art. 139 - Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità -, non ha fatto altro che recepire le indicazioni contenute nelle decisioni della Corte Costituzionale, che hanno salvato l'art. 139 del Cap da una serie di censure di illegittimità costituzionale (C. Cost. 16 ottobre 2014 n.
235; in senso conforme C. Cost. 26 novembre 2015 n. 242), nonché del Supremo Collegio (“il danno non patrimoniale da micropermanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi aredittuali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto emanato ex art. 139 comma quinto, salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore a un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 139 comma terzo)”
(Cass. 07 giugno 2011 n. 12408). Non vi è dubbio, pertanto, che, affinché possa applicarsi una eventuale personalizzazione, l'istante debba assolvere compiutamente e tempestivamente l'onere di allegazione e prova delle circostanze poste a fondamento della richiesta di aumento della liquidazione del danno, prova che, si ribadisce, nel caso in esame non è stata fornita.
Ritiene, pertanto, questa Corte che l'appello sul punto non può essere accolto.
3. Le spese seguono la soccombenza
Pertanto, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, stante la richiesta dell'appellante che limita la domanda al riconoscimento della sola personalizzazione pari a € 3.500,00, lo scaglione di riferimento è quello da € 1.101,00 a € 5.200,00, e applicando i parametri minimi, considerato la minima complessità del caso, l'importo può essere liquidato in € 1.458,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 268,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 268,00
3.Fase istruttoria € 496,00
4.Fase decisionale € 426,00
Nulla sulle spese processuali per gli appellati contumaci e Controparte_2 CP_3
4. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da , avverso la sentenza n. 755/2018 Parte_1 pubblicata il 25/07/2018 dal Tribunale di Palmi:
1)Rigetta l'appello
2)Condanna al pagamento, in favore dell'appellata , delle spese Parte_1 Controparte_4 del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.458,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge
3) Nulla sulle spese processuali per gli appellati contumaci e Controparte_2 CP_3
4) Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 28.03.2025
Il Giudice ausiliario estensore
(Dott.ssa Nicolina Morabito)
La Presidente
(Dott.ssa Patrizia Morabito)