Articolo 1 della Legge 9 ottobre 1997, n. 376
Articolo 2
Versione
5 novembre 1997
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla codifica delle dichiarazioni che figurano nei documenti di stato civile, con due annessi, fatta a Bruxelles il 6 settembre 1995.
Entrata in vigore il 5 novembre 1997