Articolo 30 quinquies del Codice delle assicurazioni private
Articolo 30 quaterArticolo 30 sexies
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30 giugno 2015
Art. 30-quinquies. (( (Funzione di revisione interna) )) (( 1. L'impresa istituisce una efficace funzione di revisione interna e ne garantisce l'autonomia di giudizio e l'indipendenza rispetto alle funzioni operative.
2. La funzione di revisione interna include la valutazione dell'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario dell'impresa di cui al presente Capo.
3. La funzione di revisione interna comunica al consiglio di amministrazione le risultanze e le raccomandazioni in relazione all'attivita' svolta, indicando gli interventi correttivi da adottare in caso di rilevazione di disfunzioni e criticita'. Il consiglio di amministrazione definisce i provvedimenti da porre in essere in relazione a ciascuna raccomandazione ricevuta e individua le misure dirette ad eliminare le carenze riscontrate dalla funzione di revisione interna, garantendone l'attuazione. ))
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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