Decreto cautelare 3 settembre 2021
Ordinanza cautelare 24 settembre 2021
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 24/09/2021, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/09/2021
N. 00494/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00839/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 839 del 2021, proposto da
VI AS, DR AS, rappresentati e difesi dall'avvocato EN Marsan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Tezze Sul Brenta, via Jolanda 162;
contro
Comune di Marostica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Ferasin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EN TO, UG TO, rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele Bucci, Marco Antoniol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Raffaele Bucci in Dolo, via Cairoli, 129;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Ministero della Cultura non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del Provvedimento del Comune di Marostica di diniego della domanda di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica per l'intervento di in Via Magg. Morello 55/a e identificato catastalmente alla Sezione di Marostica Foglio 5 Mappale 1379-1380-1381-1382 - Protocollo N. 0010746/2021 del 14/05/2021- conosciuto dai ricorrenti in data 14.5.2021;
del Provvedimento del Comune di Marostica di annullamento del permesso di costruire utc 2013/046 del 16/09/2016;
del diniego al rilascio permesso di costruire della pratica utc 2013/046 - Protocollo N. 0013564/2021 del 18/06/2021 – conosciuto dai ricorrenti in data 18.6.2021 - Ordinanza N. 57 di Reg. emessa dal Capo Area Area 7 Edilizia e Urbanistica del Comune di Marostica ai fini del ripristino dello stato dei luoghi relativamente ad opere eseguite in difformità dalle Concessioni Edilizie N°. 116/02 del 21/11/02 e N°. 2003/181 del 10/10/03, dal Permesso Di Costruire N°. 173/2006 del 26/07/2006 e dalle Comunicazioni Di Inizio Attività "Piano Casa" U.T.C. N°. 2012/346 -Prot. N°. 12703 Del 31/07/2012- ed U.T.C. N°. 2012/347 -Prot. N°. 12704 del 31/07/2012- ed Autorizzazioni Correlate - Protocollo N. 0013750/2021 del 22/06/2021 – notificata ai ricorrenti in data 29.6.2021;
ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comunedi Marostica, di EN TO e di UG TO;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’istanza cautelare non merita accoglimento in quanto, a un sommario esame tipico della presente fase di giudizio, i provvedimenti impugnati sembrano adottati in attuazione della sentenza di questo Tar n. 1260/2020 (non sospesa dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare) e nel rispetto dell’effetto conformativo derivante dalla decisione di annullamento della sanatoria paesaggistica.
Il potere amministrativo è stato riesercitato dal Comune nel rispetto dei vincoli derivanti dalla sentenza n. 1260/2020, con la quale è stata accertata la creazione di un nuovo volume; circostanza questa che, ai sensi dell’art. 167, co. 4, d.lgs 42/2004 impedisce il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma invocata dai ricorrenti e rende inevitabile procedere al ripristino dello stato dei luoghi
L'art. 167, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, detta, infatti, la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia sostanziali che formali, laddove statuisce, al co. 1, che “il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, "fatto salvo quanto previsto al comma 4".
L'intenzione legislativa è chiara nel senso di precludere qualsiasi forma di legittimazione del "fatto compiuto", in quanto l'esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell'intervento.
L’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica è consentito in poche e tassative eccezioni, tutte relative ad interventi privi di impatto sull'assetto del bene vincolato e con espressa esclusione degli interventi che abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Daria Valletta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO