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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 17/12/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
R.G. 997/2025
Il Presidente in funzione di Giudice Unico, dott.ssa RA ZE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. VENTA MASSIMILIANO ricorrente e
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia l'On. Tribunale Civile di L'Aquila: accogliere il presente ricorso in opposizione ex art. 99 DPR 115/2002, e per l'effetto revocare il decreto di rigetto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso in data 15.04.2025, e concedere a la richiesta ammissione;
Parte_1
2) condannare i resistenti alle spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore antistatario..”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso notificato all' di la parte Controparte_1 CP_1
ricorrente in epigrafe generalizzata ha proposto opposizione ex art. 99 TU spese di giustizia avverso il provvedimento emesso dal giudice penale il 15 aprile 2025, con il quale, nell'ambito del procedimento penale n. … è stata dichiarata inammissibile la richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato, in quanto – a seguito di specifica richiesta di integrazione documentale sul reddito – era stato fornito il dato relativo al reddito rilevante ai fini previdenziali e non quello rilevante a fini fiscali.
Con l'opposizione, si lamenta la erroneità della decisione, posto che fin dalla iniziale richiesta di ammissione egli aveva dichiarato che il reddito suo e della famiglia era pari a zero, cosicché le due dichiarazioni – quella iniziale e quella integrativa, contenente il riferimento al reddito imponibile a fini previdenziali, avrebbero dovuto essere lette insieme.
Ciò posto, il ricorso appare fondato, all'approfondimento svolto in sede di opposizione.
Infatti, risulta in atti che il giudice penale avesse richiesto un'integrazione della prima dichiarazione presentata, in quanto ritenuta eccessivamente generica ed inadeguata allo scopo. Una volta richiesto di fornire migliori specificazioni, esse sono state veicolate attraverso la seconda dichiarazione, nella quale, obbiettivamente, l'interessato ha specificato che il reddito prodotto oggetto della dichiarazione era quello relativo all'imponibile previdenziale, notoriamente diverso da quello imponibile a fini fiscali (art. 51 TUIR). La precisazione non appare tuttavia così significativa, da indurre, da un punto di vista logico, a giustificare le conclusioni del giudice penale. L'imputato aveva infatti, nelle due istanze, autocertificato di non avere redditi e di “vivere di elemosine”, dichiarazione che, indubbiamente,
pag. 2/4 non può che richiamare la condizione di colui che non ha entrate rilevanti, neppure ai fini fiscali. Va rammentato, al riguardo, come giurisprudenza consolidata preveda che l'obbligo di comunicare i propri redditi e quelli di eventuali terzi/familiari conviventi sia pienamente assolto con la sola dichiarazione sostitutiva proveniente dall'istante. Non può, cioè, il giudice ritenere insufficiente l'autocertificazione fatta dal solo imputato relativamente al cumulo reddituale, tanto che egli neppure potrebbe richiedere espressa dichiarazione da parte dei familiari in merito ai loro redditi, attraverso ulteriore autocertificazione da parte degli stessi (cfr. cass.pen., sentenza n. 31197/2024, con la quale è stato accolto il ricorso dell'imputato che si era visto rigettare l'istanza, per accedere al patrocinio alle spese dello Stato).
Infatti, come prescrivono le norme del Dpr 115/2002 che regolano il patrocinio a spese dello Stato, i redditi dei familiari conviventi hanno sì rilevanza a fini del calcolo della soglia reddituale che dà diritto al beneficio, ma tali redditi di terze persone sono comunque portati a conoscenza del tribunale in base all'autocertificazione del richiedente. Né il giudice - nell'attuare la verifica della veridicità di quanto dichiarato dall'istante – avrebbe avuto il potere di sollecitare o imporre l'autocertificazione del terzo convivente. Nel caso di specie, la dichiarazione fornita doveva essere giudicata sufficiente ai fini della ammissione richiesta.
Spese compensate in virtù della incertezza indotta dallo stesso ricorrente, laddove, nel fornire il chiarimento richiesto, ha introdotto l'inutile richiamo al reddito imponibile ai fini previdenziali, certamente diverso dal reddito rilevante ai fini fiscali che rileva ai fini della ammissione al beneficio.
P.Q.M.
pag. 3/4 Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
In accoglimento della opposizione,
a) dichiara sussistente il diritto del ricorrente ad essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato nel procedimento n.
420/24 Reg.G. Dib;
b) compensa le spese.
Così deciso in data 16/12/2025.
Il Presidente
RA ZE
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
R.G. 997/2025
Il Presidente in funzione di Giudice Unico, dott.ssa RA ZE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. VENTA MASSIMILIANO ricorrente e
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia l'On. Tribunale Civile di L'Aquila: accogliere il presente ricorso in opposizione ex art. 99 DPR 115/2002, e per l'effetto revocare il decreto di rigetto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso in data 15.04.2025, e concedere a la richiesta ammissione;
Parte_1
2) condannare i resistenti alle spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore antistatario..”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso notificato all' di la parte Controparte_1 CP_1
ricorrente in epigrafe generalizzata ha proposto opposizione ex art. 99 TU spese di giustizia avverso il provvedimento emesso dal giudice penale il 15 aprile 2025, con il quale, nell'ambito del procedimento penale n. … è stata dichiarata inammissibile la richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato, in quanto – a seguito di specifica richiesta di integrazione documentale sul reddito – era stato fornito il dato relativo al reddito rilevante ai fini previdenziali e non quello rilevante a fini fiscali.
Con l'opposizione, si lamenta la erroneità della decisione, posto che fin dalla iniziale richiesta di ammissione egli aveva dichiarato che il reddito suo e della famiglia era pari a zero, cosicché le due dichiarazioni – quella iniziale e quella integrativa, contenente il riferimento al reddito imponibile a fini previdenziali, avrebbero dovuto essere lette insieme.
Ciò posto, il ricorso appare fondato, all'approfondimento svolto in sede di opposizione.
Infatti, risulta in atti che il giudice penale avesse richiesto un'integrazione della prima dichiarazione presentata, in quanto ritenuta eccessivamente generica ed inadeguata allo scopo. Una volta richiesto di fornire migliori specificazioni, esse sono state veicolate attraverso la seconda dichiarazione, nella quale, obbiettivamente, l'interessato ha specificato che il reddito prodotto oggetto della dichiarazione era quello relativo all'imponibile previdenziale, notoriamente diverso da quello imponibile a fini fiscali (art. 51 TUIR). La precisazione non appare tuttavia così significativa, da indurre, da un punto di vista logico, a giustificare le conclusioni del giudice penale. L'imputato aveva infatti, nelle due istanze, autocertificato di non avere redditi e di “vivere di elemosine”, dichiarazione che, indubbiamente,
pag. 2/4 non può che richiamare la condizione di colui che non ha entrate rilevanti, neppure ai fini fiscali. Va rammentato, al riguardo, come giurisprudenza consolidata preveda che l'obbligo di comunicare i propri redditi e quelli di eventuali terzi/familiari conviventi sia pienamente assolto con la sola dichiarazione sostitutiva proveniente dall'istante. Non può, cioè, il giudice ritenere insufficiente l'autocertificazione fatta dal solo imputato relativamente al cumulo reddituale, tanto che egli neppure potrebbe richiedere espressa dichiarazione da parte dei familiari in merito ai loro redditi, attraverso ulteriore autocertificazione da parte degli stessi (cfr. cass.pen., sentenza n. 31197/2024, con la quale è stato accolto il ricorso dell'imputato che si era visto rigettare l'istanza, per accedere al patrocinio alle spese dello Stato).
Infatti, come prescrivono le norme del Dpr 115/2002 che regolano il patrocinio a spese dello Stato, i redditi dei familiari conviventi hanno sì rilevanza a fini del calcolo della soglia reddituale che dà diritto al beneficio, ma tali redditi di terze persone sono comunque portati a conoscenza del tribunale in base all'autocertificazione del richiedente. Né il giudice - nell'attuare la verifica della veridicità di quanto dichiarato dall'istante – avrebbe avuto il potere di sollecitare o imporre l'autocertificazione del terzo convivente. Nel caso di specie, la dichiarazione fornita doveva essere giudicata sufficiente ai fini della ammissione richiesta.
Spese compensate in virtù della incertezza indotta dallo stesso ricorrente, laddove, nel fornire il chiarimento richiesto, ha introdotto l'inutile richiamo al reddito imponibile ai fini previdenziali, certamente diverso dal reddito rilevante ai fini fiscali che rileva ai fini della ammissione al beneficio.
P.Q.M.
pag. 3/4 Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
In accoglimento della opposizione,
a) dichiara sussistente il diritto del ricorrente ad essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato nel procedimento n.
420/24 Reg.G. Dib;
b) compensa le spese.
Così deciso in data 16/12/2025.
Il Presidente
RA ZE
pag. 4/4